Sentenza 28 settembre 2011
Massime • 1
La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, che consiste in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice "ad quem". (In applicazione di tale principio, è stata ritenuta irrilevante una memoria difensiva depositata dopo che la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione era stata ritualmente trasmessa alla cancelleria della S.C.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2011, n. 37727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37727 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2011 |
Testo completo
377 27 / 1 1 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 28/09/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-- Presidente SENTENZA N2895/2011 Dott. PAOLO BARDOVAGNI
Dott. ENZO IANNELLI
- Consigliere
Dott. MASSIMO VECCHIO
--Consigliere REG. GENERALE Dott. MARCELLO ROMBOLÀ
- Consigliere N. 11907/2011 Dott. ANGELA TARDIO
- Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS AN N. IL 08/08/1975 - RINUNCIANTE
avverso il decreto n. 5263/2010 del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 07/01/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. ANGELA TARDIO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. AURELIO
GALASSO, che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
1. Con decreto del 7 gennaio 2011 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, presentata da SS ND con riferimento alla sentenza n. 319 del 10 marzo 2009 del Tribunale di Firenze,
definitiva il 4 dicembre 2009, sul rilievo che il precedente rigetto motivato nel merito era del 14 ottobre 2010.
2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione SS
ND, che ne ha chiesto l'annullamento, deducendo l'incorsa violazione di legge per l'insussistenza degli elementi di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc.
pen., poiché l'istanza non era mera riproposizione di altra istanza, avuto riguardo al mutamento del luogo dove svolgere l'affidamento e alla richiesta di altra misura subordinata, mancante nella precedente richiesta.
3. Il Procuratore Generale in sede ha depositato requisitoria scritta. chiedendo disporsi l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
4. Con dichiarazione autografa, pervenuta l'8 luglio 2011 all'Ufficio matricola della Casa circondariale di Firenze e il 25 luglio 2011 alla cancelleria di questa
Corte, SS ND ha rinunciato al ricorso.
5. In data 23 settembre 2011 è stata depositata memoria difensiva e di replica nell'interesse del ricorrente dal suo difensore di ufficio, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio ad atro giudice per nuovo esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, dep. 08/07/1993, Carra, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del
12/07/1996, dep. 25/07/1996, Fucci, Rv. 205357; Sez. 3, n. 9461 del
16/06/2000, dep. 06/09/2000, Surdi, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del
20/01/2003, dep. 19/03/2003, Beltrami e altro, Rv. 224747).
Tale rinuncia deve essere fatta nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589
cod. proc. pen, che richiama gli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., al fine di garantire la sicura provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, ferma restando la facoltà concessa all'imputato detenuto di presentare impugnazioni,
2 dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore dell'Istituto, prevista dall'art. 123 cod. proc. pen.
3. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente dal ricorrente, detenuto presso la Casa circondariale di Firenze, con specifica indicazione del procedimento penale di riferimento e della data dell'udienza, e, trasmesso dalla direzione dell'Istituto, è tempestivamente pervenuto alla cancelleria di questa Corte il 25 luglio 2011.
La memoria presentata dopo dal difensore di ufficio è, invece, giuridicamente irrilevante, essendo la rinuncia all'impugnazione atto produttivo dell'effetto di estinzione del gravame una volta pervenuto all'autorità giudiziaria competente (Sez. 1, n. 265 del 22/01/1993, dep. 01/03/1993, Barberi, Rv.
193249; Sez. 2, n. 42356 del 11/10/2005, dep. 23/11/2005, Olindo, Rv.
232744).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di euro cinquecento, in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011
Il Consigliere estensore Il Presidente
Angela Tardio Paolo Bardovagni
Ондева Чалодаю
PBandway DEPOSITATA IN CANCELLERIA
1 8 OTT. 2011
IL CANCELLIERB defania Rotella
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