Sentenza 19 maggio 1999
Massime • 1
Le norme che regolano le distanze nelle costruzioni su fondi finitimi, in quanto dettate nell'interesse generale, non si pongono in contrasto con gli artt. 1 e 8 del Protocollo Addizionale alla Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/05/1999, n. 4844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4844 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COOP. EDIL. CEROS COOP. EDIL. REGIONALE OPERAI SICILIANI S.r.l., in persona del suo Presidente pro tempore Rag. Giuseppe Oliveri, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato L. NICOLAIS, difesa dall'avvocato FABIO ROCCELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COOP. EDIL. DIPENDENTI AZIENDA GAS ED ALTRI ENTI (C.E.D.A.G. a.r.l.) in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore dott. Giovanni Croce, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IV NOVEMBRE 114, presso lo studio dell'avvocato Studio legale "BERTI" difesa dagli avvocati CESARE BERTI, GIUSEPPE ORLANDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 885/96 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 16/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/1/99 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
udito l'Avvocato ROCCELLA, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento;
udito l'Avvocato BERTI, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento in relazione ai terzo motivo, rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 26 Aprile 1975, la Cooperativa edilizia Dipendenti Azienda Gas (C.E.D.A.G.) a r.l. convenne in giudizio dinanzi il Tribunale di Palermo la Cooperativa Edilizia Regionale Operai Siciliani (C.E.R.O.S.) a r.l. e, premesso d'essere proprietaria in Palermo d'un terreno edificatorio confinante con altro lotto appartenente alla cooperativa convenuta, espose che quest'ultima aveva occupato abusivamente una striscia larga circa otto metri ed, inoltre, aveva costruito il proprio edificio a distanza dal confine inferiore a quella stabilita dal piano regolatore generale della città di Palermo.
Chiese, pertanto, la condanna della convenuta al rilascio dell'area abusivamente occupata, alla demolizione delle costruzioni ubicate a distanza illegale ed al risarcimento dei danni.
Stabilito il contraddittorio, la C.E.R.O.S. si oppose alle domande e ne chiese il rigetto.
Con sentenza non definitiva del 28 Ottobre 1978 l'adito tribunale condannò la cooperativa C.E.R.O.S. a restituire alla società C.E.D.A.G. la rivendicata striscia di terreno larga m. 7,68 ed estesa mq. 378,62 sita al confine tra le aree acquistate dalle due cooperative e dalla prima occupata arbitrariamente e, con separata ordinanza, dispose l'ulteriore istruzione della causa sulle residue pretese azionate.
La sentenza, immediatamente impugnata dalla C.E.R.O.S., fu confermata dalla Corte di Appello di Palermo con decisione del 10 Dicembre 1979, che però, su ricorso della cooperativa soccombente, fu cassata con pronuncia del 14 Ottobre 1981 della Corte Suprema, la quale designò come giudice di rinvio la Corte di Appello di Messina. Quest'ultima confermò la decisione di primo grado con sentenza del 16 Maggio 1983 ed il ricorso avverso detta pronuncia, proposto dalla cooperativa C.E.R.O.S., fu respinto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 29 Dicembre 1987. A seguito di tale pronuncia, la C.E.D.A.G. chiese quindi la prosecuzione del giudizio, già sospeso con ordinanza collegiale del 15 Ottobre 1983, e, con sentenza del 16 Dicembre 1988 - 2 Giugno 1989, il Tribunale di Palermo, decidendo sulle altre domande formulate dalla cooperativa attrice con la citazione introduttiva, condannò la C.E.R.O.S. ad arretrare, mediante demolizione, il proprio edificio sino alla distanza di m. 11,60 dal confine con il lotto C.E.D.A.G., quale risultava accertato con la precedente sentenza non definitiva, già passata in giudicato, nonché a risarcire i danni calcolati in lire 197.848.500, oltre gli interessi legali dal 31 Luglio 1973, ed a pagare le spese processuali, liquidate in lire 11.585.000, oltre le spese relative a due consulenze tecniche d'ufficio.
Osservarono i primi giudici che dagli accertamenti tecnici condotti era emerso che l'edificio C.E.R.O.S. presentava distacchi dal confine inferiori a quelli previsti dal piano regolatore, le cui disposizioni sul punto avevano carattere integrativo delle disposizioni previste dagli artt. 872 e segg. Cod. Civ., e che in conseguenza della realizzazione di quel fabbricato la cooperativa attrice aveva dovuto modificare l'originaria progettazione, con conseguenti maggiori oneri economici.
Quanto all'ulteriore pregiudizio lamentato dalla C.E.D.A.G. per il ritardo nell'utilizzazione edificatoria del lotto, evidenziò il Tribunale che nessun risarcimento era dovuto all'attrice, la quale avrebbe potuto evitare il danno se soltanto avesse assunto tempestivamente le opportune varianti, la cui adozione peraltro non avrebbe comportato particolari sacrifici.
Avverso detta sentenza, notificata il 25 Settembre 1989, la cooperativa C.E.R.O.S. propose appello avanti la Corte Palermitana con atto notificato il 19 Ottobre 1989, chiedendo il rigetto delle domande.
Al gravame resistette la cooperativa C.E.D.A.G., la quale eccepì l'incompetenza funzionale del giudice adito e, nel merito, propose a sua volta appello incidentale per i danni e le spese.
Con sentenza del 2 Ottobre 1991 la Corte di Appello adita, in accoglimento della menzionata eccezione, dichiarò la propria incompetenza funzionale, indicando come competente la Corte di Appello di Messina.
Avverso detta pronuncia la cooperativa C.E.R.O.S. propose ricorso per regolamento di competenza e, nell'attesa della decisione della Corte regolatrice, con comparsa del 23 Marzo 1992 riassunse il processo innanzi alla Corte messinese.
Con sentenza del 13 Novembre 1992 la Suprema Corte dichiarò la competenza della Corte di Appello di Palermo e compensò tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
A seguito di tale pronuncia, con atto notificato il 23 Settembre 1993, la C.E.R.O.S. riassunse nuovamente il processo innanzi alla Corte territoriale dichiarata competente, insistendo nei motivi già formulati.
Si costituì la C.E.D.A.G., la quale, a sua volta, chiese il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento delle censure già proposte in via incidentale.
Con sentenza 7 giugno - 16 ottobre 1996 la Corte palermitana, definendo avanti a sè il giudizio, ha rivalutato in £. 278.960.000 la somma già liquidata in primo grado a favore della cooperativa C.E.D.A.G. ed elevato, attraverso nuova determinazione del valore della causa, gli onorari dovuti per il primo grado di giudizio, confermando nel resto la sentenza impugnata e regolando di conseguenza le spese del gravame.
Ha invero ritenuto quel Collegio:
a) che con la sentenza non definitiva 20.10.1978 il Tribunale di Palermo aveva deliberato solo sulla domanda di rilascio dell'area abusivamente occupata dalla C.E.R.O.S., rimettendo la causa sul ruolo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in ordine alle "altre domande" della C.E.D.A.G.;
b) che la sentenza non definitiva - resa in separato giudizio - n. 3059/93 del 12.6.92 - 3.12.93 del Tribunale di Palermo aveva respinto l'istanza della C.E.R.O.S. diretta all'"attribuzione della proprietà della striscia di terreno ... che dovrebbe essere restituita alla C.E.D.A.G." (fol. 11 sent. imp.): non figurando detta decisione gravata da appello, non v'era ragione per procedere alla sospensione del procedimento de quo;
c) che, atteso il disposto dell'art. 57 delle norme di attuazione del piano regolatore generale della città di Palermo, approvato dall'autorità regionale ed avente efficacia di legge, l'edificio realizzato dalla C.E.R.O.S., alto m. 23,20, "avrebbe dovuto osservare il distacco dalla linea di confine con il lotto C.E.D.A.G. di m. 11,60, quale era stata definitivamente accertata con la sentenza 20 (rectius:) 28 ottobre 1978" (fol. 12 sent. imp.). d) che correttamente era stata disposta la demolizione, sino alla distanza legale, dell'edificio C.E.R.O.S., posto che dette norme costituivano disposizione integrativa di quelle del codice civile sulle distanze legali nei rapporti di vicinato, ne' alla fattispecie era applicabile il principio del risarcimento del danno per equivalente ex art. 2058 co. 2 C. Civ.;
e) che ben erano stati riconosciuti i danni alla C.E.D.A.G., visto che questa cooperativa "si è trovata nell'impossibilità di realizzare l'edificio progettato, non potendo più rispettare i prescritti distacchi proprio a causa dell'usurpazione operata dalla C.E.R.O.S., per cui ha dovuto approntare un nuovo progetto di costruzione ...", così dovendo "realizzare una minore superficie abitabile, con conseguente danno ..." (fol. 17 sent. imp.);
f) considerato tale danno, ed il maggior costo dovuto alla realizzazione di due distinti corpi di fabbrica al posto dell'unico di cui al progetto originario (impedito dalla usurpazione della C.E.R.O.S.), la liquidazione complessiva, con rivalutazione, ammontava alla somma di cui al dispositivo, con "interessi legali nella misura e secondo la decorrenza stabilite dal Tribunale, essendosi sul punto formato il giudicato" (fol. 18 ibid.). Impugna la sentenza di II grado la cooperativa edilizia C.E.R.O.S. S.r.l. con ricorso per cassazione, articolato su cinque motivi di gravame.
Resiste con controricorso la coop. C.E.D.A.G. S.r.l. in liquidazione.
Entrambe le difese hanno depositato memoria nel termine ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo mezzo di ricorso, denunciando violazione dell'art.2909 c. civ. in relazione al vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente si duole che la Corte palermitana abbia disatteso l'eccezione di giudicato (interno) sulla domanda di riduzione in pristino e demolizione avanzata dalla C.E.D.A.G., e tanto perché sulla questione aveva omesso di pronunciare il Tribunale di Palermo con la sentenza dep. il 28.10.1978, così disattenendola, senza che sul punto essa sentenza fosse stata poi impugnata dalla controparte.
1.1. La censura è generica laddove prescinde dalla motivazione già data dal giudice di appello, cioè che con detta sentenza non definitiva quella questione non fu esaminata, giacché il primo giudice si era limitato ad ordinare il rilascio, in favore dell'attrice, della striscia di terreno .. riservandosi di provvedere in merito alle altre domande, dopo una ulteriore istruzione (v. foll.
9-10 sent. imp.).
Tanto, precisa la impugnata sentenza, "emerge chiaramente" dal testo della citata sentenza parziale, ove è detto che "per la decisione delle altre domande formulate dalla C.E.D.A.G. la causa non era stata sufficientemente istruita" (v. fol. 9 s. imp. ove si cita testualmente pag. 11 sent. I gr.).
La contraria affermazione del ricorrente, secondo cui invece l'istruzione sulle altre domande era completa e il Tribunale le aveva "disattese" implicitamente, è del tutto gratuita, anche alla luce dei puntuali riferimenti - contenuti nella sentenza impugnata - alle ulteriori attività all'uopo svolte, proprio per "verificare l'eventuale violazione, da parte della coop. convenuta, delle distanze previste dal piano regolatore (v. ordinanze 21.5.1979 e 6.2.1981)" (fol. 10 sent. imp.).
2. Con il secondo motivo di ricorso, riferito alla violazione dell'art. 59 delle norme allegate al P.R.G. di Palermo, la ricorrente sostiene che la "C.E.D.A.G. aveva progettato l'edificio prossimo al confine con un fronte inferiore a mt. 13;
la C.E.R.O.S., aveva quindi il diritto di ridurre a metà il previsto distacco. Ed ha errato la Corte nel ritenere che il distacco dovesse essere rispettato per intero e che, pertanto, le fabbriche della Coop. C.E.R.O.S. dovessero distanziarsi dal confine di mt. 11,60." "E non è rilevante che vi fosse stata l'usurpazione di terreno in danno della C.E.D.A.G. perché l'usurpazione non influiva sulla scelta edificatoria operata dalla C.E.D.A.G., che era stata mantenuta inalterata" (fol. 7 ricorso).
2.1. Anche tale doglianza è inammissibile per genericità, nel senso che non intacca, perché ne prescinde, le specifiche motivazioni date al riguardo dal giudice di secondo grado sulla medesima censura formulata nei confronti della sentenza di prime cure. Ha invero osservato la Corte palermitana che nella specie non tornava applicabile l'art. 59 co. 7 di dette norme, invocato dall'appellante società sul presupposto di un diverso originario progetto della controparte, sia perché non v'era alcuna prova che la C.E.R.O.S. avesse preso a costruire dopo l'approvazione del progetto C.E.D.A.G., sia perché "nessuna disposizione attribuisce al costruttore preveniente il diritto all'esecuzione puntuale, da parte del prevenuto, del progetto di costruzione originario da quest'ultimo predisposto" (fol. 13, 2 capov. sent. imp.). Ha precisato ancora esso giudice che "la prevenzione non soccorre per dirimere contrasti tra facoltà di edificare non ancora esercitate" ne' il vicino può imporre all'altro "il rispetto di un progetto edilizio" da lui solo predisposto ma non ancora attuato (quindi unilateralmente revocabile o modificabile) (fol. 13, 3 capov. ibid.).
3. Con la terza censura, riferita alla violazione dell'art. 2058 c. civ., la C.E.R.O.S. torna su un argomento, oggetto dell'appello, su cui la Corte territoriale si è soffermata, con motivazione in realtà elusa dal ricorrente.
Questi, invero, torna a sostenere che in "subiecta materia" (violazione di norme sulle distanze nelle costruzioni, integrative di quelle di cui all'art. 873 e segg. c.p.c.) possa applicarsi il risarcimento del danno per equivalente ex art. 2058 co. 2 c. civ. "La disposizione contenuta nell'art. 2058 c. civ. - prosegue "la ricorrente - non contiene una siffatta limitazione di applicazione" (fol. 8 penult. capov. ricorso).
3.1. Per non ripetere le argomentazioni del giudice di appello - già esaustive e non intaccate dal motivo d'impugnazione - è sufficiente osservare che la facoltà di chiedere la riduzione in pristino, in aggiunta al risarcimento del danno, è espressamente contemplata dall'art. 872 co. 2 c. civ., norma speciale rispetto a quella dell'art. 2058 c. civ. (v. sent. imp. foll. 14-15; cfr. Cass. S. Un. 12.2.70 n. 341; 28.10.74 n. 3209).
3.2. Non è pertinente il richiamo - a sostegno di questo mezzo di ricorso - agli artt. 1 e 8 del Protocollo addizionale alle norme della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, introdotte nell'ordinamento italiano con legge 4/8/55 n.848, richiamo operato dal P.M. alla odierna udienza.
Invero l'art. 1, al 1 comma, è chiaramente riferito al potere (pubblico) di espropriazione per pubblica utilità a carico della proprietà privata. Anche a tal fine, in ogni caso, nel co. 2 sono salvaguardate le norme nazionali dettate nell'interesse generale (e tali sono quelle che regolano le distanze nelle costruzioni su fondi finitimi: cfr. Cass. Sez. II, 2.12.95 n. 12459; 20.2.97 n. 1560; non derogabili nemmeno per accordi tra i privati interessati: cfr. Cass. Sez. II, 13.8.90 n. 8260; 16.11.1985 n. 5626; in quanto intese ad evitare intercapedini improprie: Cass. 4639/97). L'art. 8, poi, relativo alla riservatezza della vita privata, della corrispondenza e del domicilio della persona, esula come tale dal tema dibattuto.
4. Con il quarto mezzo di ricorso, denunciando violazione dell'art.6295 c.p.c., la C.E.R.O.S. sostiene che la sentenza non definitiva
(depositata il 3.12.93) del Tribunale di Palermo, resa in separato giudizio pendente tra le stesse parti, non era passata in giudicato avendo essa società proposto riserva di appello, sicché s'imponeva la chiesta sospensione necessaria di questa causa.
4.1. La censura è infondata.
Di riserva di appello la C.E.R.O.S. parla solo ora, e quindi inammissibilmente in fase di legittimità; ne' avrebbe potuto dare, per altro, concretezza a tale nuova deduzione (ad es. attraverso la produzione di copia autentica del verbale di udienza in cui, in quel giudizio, avrebbe formulato tempestivamente detta riserva) per il divieto posto dall'art. 372 c.p.c. Restano pertanto legittime le argomentazioni svolte dalla Corte di merito sul passaggio in giudicato di quella sentenza non definitiva per il decorso del termine di impugnazione.
5. Con il quinto e ultimo motivo - ancorato alla violazione dell'art. 1223 c. civ. - la C.E.R.O.S. lamenta che la Corte di merito abbia confermato la condanna al risarcimento di un danno, invece inesistente, senza fornire adeguata motivazione e senza tener conto che la minore cubatura realizzata dalla C.E.D.A.G. "è certamente di entità trascurabile in un edificio di ben 13.800 mc.". Apodittica era poi l'affermazione circa il maggior costo di due distinti corpi di fabbrica rispetto ad uno solo (maggiore). Sostiene poi - essa ricorrente - che ben aveva impugnato, con l'appello, il capo relativo agli interessi ed alla loro decorrenza.
5.1. La prima censura è generica per la sommarietà dei suoi contenuti rispetto alla dettagliata motivazione sul punto fornita dal giudice d'appello. Ivi, in riferimento alla minor cubatura e sulla base di espletata c.t.u., il danno è stato valutato in sole £. 13.612.500 e, sempre sulla scorta di detta indagine tecnica - che la ricorrente si è guardata bene dal contestare con specifiche censure - quello per la duplicazione delle strutture (due edifici al posto di uno) in £. 65.949.500.
Avendo la Corte del merito aderito alle valutazioni e motivazioni di ben due indagini tecniche sul punto (citate in sentenza c.t.u. del 9.3.77 e del 10.6.1981), indagini non sottoposte a censure specifiche dall'appellante, altre motivazioni non doveva dare sul quantum.
5.2. Bene, poi, è stato ritenuto non oggetto di gravame il capo della sentenza di I grado relativo agli interessi, visto che le conclusioni rassegnate in appello dalla C.E.R.O.S. furono specifiche e non contemplavano la pronuncia sugli interessi. Anche nella originaria formulazione - come riportata nel ricorso (fol. 11 retro, fine - fol. 12) - la censura era inammissibile per genericità: si parlava di "erronea" pronuncia sugli interessi e svalutazione senza alcuna doglianza specifica ne' in ordine al "quantum", ne' in ordine alla decorrenza, ne' sullo stesso titolo di quella pronuncia, per sua natura accessoria.
6. In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente alle spese (a 385 c.p.c.), da liquidare come in dispositivo a favore della controparte.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società cooperativa ricorrente alle spese che, in favore della cooperativa resistente, si liquidano in complessive £. 8.314.600, di cui £.
8.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma il 21 gennaio 1999.