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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/11/2024, n. 4175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4175 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 850/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VETRANO Parte_1
MARIANNA, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PASCARELLA CP_1
DAVIDE, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/02/2024, il ricorrente esponeva che, con accordo del 27/04/2021, le parti disciplinavano le questioni inerenti la gestione del figlio della coppia, (21.08.2020) e Per_1
che medio tempore sono sopravvenuti giustificati motivi tali da rendere necessaria la modifica delle condizioni pattuite.
Con comparsa di risposta, la resistente si è opposta alla domanda del ricorrente.
1 All'udienza del 25.10.2024, le parti personalmente presenti hanno dichiarato di aver raggiunto l'accordo come da scrittura privata sottoscritta e allegata al verbale ed hanno previsto:
1. Obblighi di mantenimento:
- Il IG. continuerà a versare l'importo mensile di euro 250,00 Parte_1
(duecentocinquanta/00) a titolo di mantenimento per il figlio entro il 30 Persona_2
di ogni mese.
- A questo importo, si aggiungerà la somma mensile di euro 100,00 (cento/00) per un periodo di 63 mesi (dunque dal momento della firma dell'accordo e dall'omologa del
Giudice per un periodo massimo di 63 mesi) al fine di pagare il debito pregresso scaturito da:
1. la scrittura privata del 16/07/2020 ed il conseguente decreto ingiuntivo n. 298/2020 che si allegano, pari ad euro 990,00 (novecentonovanta/00) relativo alla sentenza n.
295/2023 emessa dal Giudice di Pace di Maddaloni in data 20.06.2022, più Rivalutazione di tale importo pari ad euro 174,24, ed Interessi pari ad euro 94,23 (per un totale di
Rivalutazione + Interessi € 268,47), come indicato nel decreto ingiuntivo, per un totale di
€ 1.258,47; 2. Corresponsione in favore dell'Avv. Davide Pascarella della somma pari a
800,00 euro per spese legali oltre IVA, CPA e spese forfettarie (per un totale di 947,00 euro), così come liquidate nella sentenza relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo;
3.
Corresponsione in favore della IG.ra della somma pari a 680,00 euro CP_1
come da punto n. 5 del precedente giudizio recante N. 1873/2020 V.G. instaurato innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, 4. il mancato mantenimento da marzo 2022 sino a febbraio 2024 di euro 3.411,50 (tremilaquattrocentosessantuno/50) calcolato in questo modo: togliendo dal mantenimento di 250,00 euro metà dell'assegno unico che la sig.ra ha sempre percepito pari a 99,50 euro, ovvero 150,50 euro x 23 mesi e CP_1
togliendo 50 euro versati in più il 13/03/2024 per il pregresso per un totale di euro
6.296,97
- Il IG. lascerà per intero l'assegno unico alla sig.ra (come Parte_1 CP_1
ha sempre fatto) pari ad euro 199,00 (centonovantanove/00), senza vincoli;
- La IG.ra si farà integralmente carico delle spese relative all'asilo CP_1
privato;
- Ripartizione delle spese straordinarie mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, ricreative ed altre nella misura del 50% ciascuno, previa documentazione e accordo preventivo, tenendo presente il Protocollo d'intesa del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere del 28/03/2024 che si allega alla presente.
2. Visite e modalità di frequentazione:
2 - Dall'età di 4 a 5 anni: Il IG. potrà vedere il figlio minore due volte a Parte_1
settimana, nella fascia oraria 18:30-20:30, compatibilmente con i propri impegni lavorativi.
Gli incontri avverranno presso il domicilio della madre, ed a settimane alterne, un giorno l'incontro si terrà presso il domicilio del padre. A settimane alterne, inoltre, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, o il sabato o la domenica, nella fascia oraria 18:30-20:30, salvo diversa ed espressa volontà del bambino, inizialmente per i primi due mesi con la presenza della madre, successivamente, dal terzo mese in poi, solo col padre.
- Dall'età di 6 anni: Il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio minore due volte a settimana nella fascia oraria 18:30-20:30, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, presso il proprio domicilio, senza la presenza della madre. A settimane alterne, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore dalle 20:00 del venerdì alle 20:00 della domenica, facendolo pernottare presso la propria residenza, salvo diversa ed espressa volontà del bambino.
3. Festività:
- Dall'età di 4 a 5 anni: Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per quattro ore durante una delle seguenti giornate: 24 dicembre o 25 dicembre;
31 dicembre o 1 gennaio;
6 gennaio. Per le festività pasquali, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per quattro ore durante il giorno di
Pasqua o il Lunedì in Albis. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per quattro ore nel giorno della Festa del Papà, nel giorno del compleanno e nel giorno dell'onomastico del sig. . Per Pt_1
quanto riguarda invece il giorno del compleanno e di onomastico del minore, entrambi i genitori provvederanno al 50% al pagamento delle spese della festa, organizzandola in un luogo neutrale in cui potranno partecipare i parenti di entrambe le parti.
- Dall'età di 6 anni: Le festività natalizie (giorni 24 e 25 dicembre o 31 dicembre e 1 gennaio) saranno alternate di anno in anno tra i genitori, i quali trascorreranno l'intera giornata con il minore. Le festività pasquali (domenica di Pasqua o Lunedì in Albis) e le giornate del 6 gennaio e
Carnevale saranno alternate di anno in anno tra i genitori, i quali trascorreranno l'intera giornata con il minore. Il compleanno del minore sarà trascorso con entrambi i genitori. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per quattro ore nel giorno della Festa del Papà, nel giorno del compleanno e nel giorno dell'onomastico del sig. . Per quanto riguarda invece il giorno del compleanno Pt_1
e di onomastico del minore, entrambi i genitori provvederanno al 50% al pagamento delle spese della festa, organizzandola in un luogo neutrale in cui potranno partecipare i parenti di entrambe le parti.
4. Vacanze estive:
- Dall'età di 4 anni, durante il periodo delle vacanze estive, il minore potrà trascorrere un weekend con il padre, in un luogo di villeggiatura balneare non troppo lontano dall'abitazione della madre.
- Dall'età di 5 anni, durante il periodo delle vacanze estive, il minore potrà trascorrere una settimana
3 consecutiva, con il padre.
- Dall'età di 6 anni, durante il periodo delle vacanze estive, il minore potrà trascorrere due settimane, anche non consecutive (le settimane), con il padre. Il padre avrà cura di comunicare alla madre del minore i giorni e gli orari degli incontri entro il venerdì della settimana precedente.
5. Causa penale:
- Le Parti concordano di adoperarsi affinché il presente accordo sia depositato anche dinanzi al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel giudizio penale avente 2084/2023 RGNR.
- La IG.ra all'atto della riscossione dell'intera somma del debito pregresso a titolo CP_1
di mantenimento non versato in favore del figlio minore indicato nel presente Persona_2
accordo, oggetto anche del giudizio penale, provvederà a rinunciare alla costituzione di parte civile, intervenendo la stessa quale genitore del figlio minore e non in proprio. Persona_2
6. Accettazione reciproca:
- Le Parti dichiarano di accettare reciprocamente tutti i termini del presente accordo, impegnandosi a rispettarli e a presentarlo in sede di conciliazione presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l'omologa.
All'udienza del 25.10.2024 le parti, personalmente presenti, hanno altresì precisato che:
- la disciplina del diritto di visita mira a consolidare il rapporto genitoriale padre-figlio;
- il procedimento penale a cui si fa riferimento nell'accordo attiene al reato ex art. 570 bis c.p.
Recepito provvisoriamente lo stesso, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della prole.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti, a modifica delle condizioni già vigenti, e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 25/10/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VETRANO Parte_1
MARIANNA, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PASCARELLA CP_1
DAVIDE, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/02/2024, il ricorrente esponeva che, con accordo del 27/04/2021, le parti disciplinavano le questioni inerenti la gestione del figlio della coppia, (21.08.2020) e Per_1
che medio tempore sono sopravvenuti giustificati motivi tali da rendere necessaria la modifica delle condizioni pattuite.
Con comparsa di risposta, la resistente si è opposta alla domanda del ricorrente.
1 All'udienza del 25.10.2024, le parti personalmente presenti hanno dichiarato di aver raggiunto l'accordo come da scrittura privata sottoscritta e allegata al verbale ed hanno previsto:
1. Obblighi di mantenimento:
- Il IG. continuerà a versare l'importo mensile di euro 250,00 Parte_1
(duecentocinquanta/00) a titolo di mantenimento per il figlio entro il 30 Persona_2
di ogni mese.
- A questo importo, si aggiungerà la somma mensile di euro 100,00 (cento/00) per un periodo di 63 mesi (dunque dal momento della firma dell'accordo e dall'omologa del
Giudice per un periodo massimo di 63 mesi) al fine di pagare il debito pregresso scaturito da:
1. la scrittura privata del 16/07/2020 ed il conseguente decreto ingiuntivo n. 298/2020 che si allegano, pari ad euro 990,00 (novecentonovanta/00) relativo alla sentenza n.
295/2023 emessa dal Giudice di Pace di Maddaloni in data 20.06.2022, più Rivalutazione di tale importo pari ad euro 174,24, ed Interessi pari ad euro 94,23 (per un totale di
Rivalutazione + Interessi € 268,47), come indicato nel decreto ingiuntivo, per un totale di
€ 1.258,47; 2. Corresponsione in favore dell'Avv. Davide Pascarella della somma pari a
800,00 euro per spese legali oltre IVA, CPA e spese forfettarie (per un totale di 947,00 euro), così come liquidate nella sentenza relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo;
3.
Corresponsione in favore della IG.ra della somma pari a 680,00 euro CP_1
come da punto n. 5 del precedente giudizio recante N. 1873/2020 V.G. instaurato innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, 4. il mancato mantenimento da marzo 2022 sino a febbraio 2024 di euro 3.411,50 (tremilaquattrocentosessantuno/50) calcolato in questo modo: togliendo dal mantenimento di 250,00 euro metà dell'assegno unico che la sig.ra ha sempre percepito pari a 99,50 euro, ovvero 150,50 euro x 23 mesi e CP_1
togliendo 50 euro versati in più il 13/03/2024 per il pregresso per un totale di euro
6.296,97
- Il IG. lascerà per intero l'assegno unico alla sig.ra (come Parte_1 CP_1
ha sempre fatto) pari ad euro 199,00 (centonovantanove/00), senza vincoli;
- La IG.ra si farà integralmente carico delle spese relative all'asilo CP_1
privato;
- Ripartizione delle spese straordinarie mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, ricreative ed altre nella misura del 50% ciascuno, previa documentazione e accordo preventivo, tenendo presente il Protocollo d'intesa del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere del 28/03/2024 che si allega alla presente.
2. Visite e modalità di frequentazione:
2 - Dall'età di 4 a 5 anni: Il IG. potrà vedere il figlio minore due volte a Parte_1
settimana, nella fascia oraria 18:30-20:30, compatibilmente con i propri impegni lavorativi.
Gli incontri avverranno presso il domicilio della madre, ed a settimane alterne, un giorno l'incontro si terrà presso il domicilio del padre. A settimane alterne, inoltre, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, o il sabato o la domenica, nella fascia oraria 18:30-20:30, salvo diversa ed espressa volontà del bambino, inizialmente per i primi due mesi con la presenza della madre, successivamente, dal terzo mese in poi, solo col padre.
- Dall'età di 6 anni: Il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio minore due volte a settimana nella fascia oraria 18:30-20:30, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, presso il proprio domicilio, senza la presenza della madre. A settimane alterne, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore dalle 20:00 del venerdì alle 20:00 della domenica, facendolo pernottare presso la propria residenza, salvo diversa ed espressa volontà del bambino.
3. Festività:
- Dall'età di 4 a 5 anni: Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per quattro ore durante una delle seguenti giornate: 24 dicembre o 25 dicembre;
31 dicembre o 1 gennaio;
6 gennaio. Per le festività pasquali, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per quattro ore durante il giorno di
Pasqua o il Lunedì in Albis. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per quattro ore nel giorno della Festa del Papà, nel giorno del compleanno e nel giorno dell'onomastico del sig. . Per Pt_1
quanto riguarda invece il giorno del compleanno e di onomastico del minore, entrambi i genitori provvederanno al 50% al pagamento delle spese della festa, organizzandola in un luogo neutrale in cui potranno partecipare i parenti di entrambe le parti.
- Dall'età di 6 anni: Le festività natalizie (giorni 24 e 25 dicembre o 31 dicembre e 1 gennaio) saranno alternate di anno in anno tra i genitori, i quali trascorreranno l'intera giornata con il minore. Le festività pasquali (domenica di Pasqua o Lunedì in Albis) e le giornate del 6 gennaio e
Carnevale saranno alternate di anno in anno tra i genitori, i quali trascorreranno l'intera giornata con il minore. Il compleanno del minore sarà trascorso con entrambi i genitori. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per quattro ore nel giorno della Festa del Papà, nel giorno del compleanno e nel giorno dell'onomastico del sig. . Per quanto riguarda invece il giorno del compleanno Pt_1
e di onomastico del minore, entrambi i genitori provvederanno al 50% al pagamento delle spese della festa, organizzandola in un luogo neutrale in cui potranno partecipare i parenti di entrambe le parti.
4. Vacanze estive:
- Dall'età di 4 anni, durante il periodo delle vacanze estive, il minore potrà trascorrere un weekend con il padre, in un luogo di villeggiatura balneare non troppo lontano dall'abitazione della madre.
- Dall'età di 5 anni, durante il periodo delle vacanze estive, il minore potrà trascorrere una settimana
3 consecutiva, con il padre.
- Dall'età di 6 anni, durante il periodo delle vacanze estive, il minore potrà trascorrere due settimane, anche non consecutive (le settimane), con il padre. Il padre avrà cura di comunicare alla madre del minore i giorni e gli orari degli incontri entro il venerdì della settimana precedente.
5. Causa penale:
- Le Parti concordano di adoperarsi affinché il presente accordo sia depositato anche dinanzi al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel giudizio penale avente 2084/2023 RGNR.
- La IG.ra all'atto della riscossione dell'intera somma del debito pregresso a titolo CP_1
di mantenimento non versato in favore del figlio minore indicato nel presente Persona_2
accordo, oggetto anche del giudizio penale, provvederà a rinunciare alla costituzione di parte civile, intervenendo la stessa quale genitore del figlio minore e non in proprio. Persona_2
6. Accettazione reciproca:
- Le Parti dichiarano di accettare reciprocamente tutti i termini del presente accordo, impegnandosi a rispettarli e a presentarlo in sede di conciliazione presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l'omologa.
All'udienza del 25.10.2024 le parti, personalmente presenti, hanno altresì precisato che:
- la disciplina del diritto di visita mira a consolidare il rapporto genitoriale padre-figlio;
- il procedimento penale a cui si fa riferimento nell'accordo attiene al reato ex art. 570 bis c.p.
Recepito provvisoriamente lo stesso, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della prole.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti, a modifica delle condizioni già vigenti, e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 25/10/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
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