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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 14509/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Seconda Civile
Il Giudice in persona della dott.ssa Francesca Gomez de Ayala, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14509/2019 R.G.A.Cont. e vertente
TRA nato a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Antonino D'Antona n. 6, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fava (C.F. , dal quale è rappresentato e C.F._2 difeso, in forza di procura a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
E
(p.iva ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con sede legale in AN TO (TV) alla Via Marocchesa n. 14, quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in TI (NA), alla Via
Gravina n.12, presso lo studio dell'avv. Carlo Fernandes (C.F. ), C.F._3
dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni in materia di circolazione stradale.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti di causa e note di trattazione scritta depositate telematicamente dalle parti ai sensi dell'art. 127ter cpc per l'udienza cartolare del
15.10.2024
1 MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla società convenuta Parte_1
ha evocato in giudizio dinanzi a questo Tribunale la quale Impresa Controparte_1
designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del FGVS, al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni alla persona dallo stesso patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 18.07.2018 alle ore 13.30 circa in ZZ alla via Ungaretti, allorquando l'istante, mentre stava percorrendo alla guida del proprio motociclo la predetta via in direzione via Pier Paolo Pasolini, veniva investito da un'autovettura che, nel tentare di superare un autobus di linea fermo sulla opposta corsia di marcia, lo colpiva con la sua parte anteriore sinistra facendolo rovinare al suolo procurandogli lesioni personali, per le quali veniva trasportato con autoambulanza presso il locale Ospedale S.M. Delle Grazie, e che a seguito dell'impatto si allontanava repentinamente senza prestare soccorso, assumendo, inoltre, che a causa delle lesioni riportate a seguito del sinistro subiva gravi ripercussioni nella propria sfera familiare, relazionale e lavorativa, con conseguenti danni di natura patrimoniale e non patrimoniale.
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta compagnia di assicurazioni ha eccepito preliminarmente la nullità e la improcedibilità della domanda, contestando nel merito gli assunti attorei e concludendo per il rigetto della domanda.
Ammessa ed espletata la prova orale, disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore, con provvedimento del 15.10.2024 reso all'esito dell'udienza cartolare del
15.10.2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali.
Rileva, preliminarmente, il Tribunale che la domanda è proponibile, avendo l'attore prodotto agli atti copia della richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno con contestuale proposta di negoziazione assistita, inoltrata sia alla
[...]
n.q., con raccomandata pervenuta in data 26.11.2018, sia alla Consap Controparte_2
con raccomandata pervenuta in data 19.11.2018, completa delle indicazioni prescritte;
risulta, altresì, rispettato lo spatium deliberandi, che deve essere osservato prima
2 dell'instaurazione del giudizio, in conformità al disposto di cui all'art. 287 D. Lgs. n.
209/05, applicabile ratione temporis alla fattispecie.
Ancora in limine litis, deve essere dichiarata la validità di tutti gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. In particolare, l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio contiene, in modo adeguato, tutti gli elementi di identificazione del diritto azionato. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità dell'atto di citazione per omessa od incerta determinazione della causa petendi non sussiste quando quest'ultima sia comunque suscettibile di essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso altresì alla parte espositiva (cfr., in tal senso, Cass. 6 agosto
2007, n. 17180). Nel caso di specie, la nullità della citazione introduttiva deve essere senz'altro esclusa, dal momento che l'attore ha indicato in modo specifico tutti i fatti costitutivi della pretesa azionata e le circostanze valevoli – secondo la prospettazione a sostegno della domanda proposta – a fondare la responsabilità ascrivibile al conducente del veicolo rimasto non identificato e la conseguente azione diretta avanzata nei riguardi dell'impresa designata convenuta.
Venendo al merito, giova, in diritto, premettere che, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia, secondo costante giurisprudenza di legittimità, "l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistri cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o
3 concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto" (Cass. 19 settembre 1992 n. 10762; conf. Cass. 25 luglio 1995 n. 8086; 1 agosto 2001 n. 10484; 10 giugno 2005 n. 12304).
In ordine alle modalità con cui l'attore può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, va richiamato il principio per cui "la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere "tracce ambientali" o di "dichiarazioni orali", non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto", ma, in tale ottica, "al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue
"risorse", che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante"" (Cass. 18 novembre 2005 n. 24449).
Va ulteriormente precisato che "la prova che il danneggiato è tenuto a fornire, che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicchè il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa" (Cass. 3 settembre 2007 n. 18532; conf.; Cass. 24 febbraio 2011 n. 4480, nonché da recente pronuncia Cass. 24 marzo 2016 n. 5892).
Facendo applicazione dei richiamati principi, il Tribunale ritiene che la domanda sia fondata e vada accolta nei limiti di seguito esposti.
Invero, sulla scorta delle risultanze istruttorie in atti, può affermarsi che parte attrice abbia fatto quanto era da essa esigibile, secondo un criterio di ordinaria diligenza, per consentire l'identificazione del conducente del veicolo investitore.
Infatti, l'attore in data 12.09.2018, sporgeva presso il Comando Polizia
Municipale del dettagliata denuncia/querela in ordine ai fatti Controparte_3
4 occorsi indicando, altresì, il nominativo della teste oculare, successivamente escussa in corso di causa (cfr. copia querela in produzione attorea). In ordine alla tempistica della presentazione della querela, presentata dall'attore a poco meno di due mesi di distanza dal sinistro, osserva il Tribunale che nella giurisprudenza di merito è stato affermato che: “l'omessa o tardiva denunzia all'A.G. del sinistro cagionato da un veicolo non identificato non preclude alla vittima ex se la risarcibilità del danno nei confronti del
Fondo di garanzia, poiché si tratta di un elemento che, unitamente alle altre risultanze istruttorie, deve essere adeguatamente e criticamente valutato al fine di ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'azione di cui all'art. 19 lett. a) L. n. 990 del 1969 (Trib.
Napoli 10/02/04 e 23/02/06). Inoltre, dall'analisi dei fatti di causa e del percorso clinico seguito dall'attore - che a seguito dell'evento veniva ricoverato con prognosi riservata - si ritiene plausibile la sussistenza di un'oggettiva difficoltà nel recarsi, nell'immediatezza del fatto, presso gli uffici della P.S. per procedere alla denuncia dell'accaduto.
Orbene, la proposizione della querela costituisce un primo significativo indizio della complessiva attendibilità dell'assunto attoreo, essendo il contenuto della denuncia conforme alla ricostruzione dei fatti così come prospettati da parte attrice in citazione.
In senso conforme depone, inoltre, quanto attestato nel verbale di accettazione del pronto soccorso dell'Ospedale Santa Maria delle Grazie di ZZ, ove l'attore perveniva a mezzo ambulanza, “accompagnato dal 118 per trauma della strada a bordo di moto” (in doc. 4, di cui al foliario produzione attorea); il verbale in esame attesta che l'accesso presso il medesimo nosocomio avveniva ad un orario (13:54) compatibile con la circostanza di tempo in cui, secondo l'allegazione operata dalla parte e la deposizione del teste, si verificava l'evento (circa le 13:30 circa).
A quanto osservato va, altresì, aggiunto che il teste escusso in corso di causa ha reso dichiarazioni circostanziate e concordanti con quanto descritto dall'attore in citazione e della cui attendibilità, pertanto, non vi è motivo di dubitare.
Nello specifico, la teste ha riferito di avere assistito ai fatti per Testimone_1 cui è causa in quanto, in occasione degli stessi, si trovava a bordo dell'autobus fermo, confermando la dinamica descritta nell'atto introduttivo dall'attore, nonché le lesioni
5 riportate dall'istante e il sopraggiungere dell'ambulanza, che provvedeva al trasporto in ospedale dell'infortunato. La teste ha, inoltre, confermato la circostanza che il conducente dell'auto investitrice subito dopo l'impatto si dileguava impedendo la sua identificazione (cfr. deposizione teste all'udienza del 19.11.2021). Testimone_1
Ritiene questo Giudice pienamente credibili le dichiarazioni rese dalla teste escussa, non ravvisandosi nella specie elementi di natura oggettiva (quali eventuali contraddizioni o incompletezza nell'esposizione dei fatti), ovvero soggettiva
(indifferente alle parti in causa, che conosceva solo di vista l'attore), idonei a far dubitare dell'attendibilità della stessa.
Va altresì aggiunto che il nominato CTU, nell'elaborato peritale agli atti, ha ritenuto pienamente sussistente il nesso di causalità tra le lesioni riportate da
[...]
– consistite in “Grave trauma cranico chiuso con ematoma epidurale (trattato Pt_1
mediante craniotomia e posizionamento di opercolo osseo), multiple lacero -contusioni cerebrali, frattura scomposta del III medio della clavicola e frattura del corpo scapolare a destra (arto dominante), multiple fratture costali. Postumi neuropsichici, osteoarticolari ed estetici (cfr. esame obiettivo) con significative ripercussioni” – e la dinamica dell'evento dannoso, come emerso dagli atti (“Ne consegue la ragionevole ammissibilità del nesso causale tra le lesioni stesse (cerebrali ed osteoarticolari) e
l'evento traumatico del 18.07.2018. Le suddette lesioni sono, infatti, per sede, tipologia traumatica, momento di evidenziazione clinica ed evoluzione riparativa, del tutto congrue con le modalità di produzione degli eventi traumatici sopra descritti”, pag. 14 perizia redatta dal dott. , depositata agli atti di causa il Persona_1
18.07.2022).
Dagli indicati elementi probatori - non efficacemente contrastati dalla controparte - risulta, pertanto, provato il verificarsi del sinistro, nei termini dinanzi descritti, e alcun dubbio residua in ordine all'esclusiva responsabilità del conducente della vettura rimasta non identificata nella relativa causazione, avendo lo stesso investito il motociclo condotto dall'attore, dopo aver effettuato un'incauta manovra di sorpasso in una situazione di visibilità ridotta, invadendo l'opposta corsia di marcia regolarmente percorsa dall'attore.
6 Né vi sono agli atti di causa elementi probatori tali da indurre a ritenere una concorrente responsabilità nel sinistro occorso da parte dell'attore medesimo.
Ed invero, la circostanza relativa all'omesso uso del casco protettivo da parte dell'attore, oltre che tardivamente dedotta dalla convenuta compagnia assicuratrice solo in sede di scritti conclusionali, non ha trovato alcun riscontro probatorio, laddove il
CTU nel proprio elaborato ha riconosciuto la piena compatibilità tra le lesioni patite dall'attore e la dinamica dallo stesso riferita.
Alla luce delle considerazioni fatte, si ritiene sussistente l'an della pretesa attorea.
Ciò posto sul piano dell'an e venendo all'esame del quantum debeatur, secondo l'ormai costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018; Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11851 del 09/06/2015) il danno non patrimoniale risarcibile costituisce categoria giuridicamente unitaria che comprende le due voci (fenomenologicamente distinte) rispettivamente consistenti da un lato nel danno biologico - cioè la compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato - e dall'altro lato nel danno morale - costituito dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico-legale.
Ciò implica che entrambe le componenti sopra illustrate debbano formare oggetto anzitutto di specifica e distinta domanda, nonché di adeguata allegazione e di sufficiente prova, sicché il giudice di merito, per determinare il corrispondente risarcimento, deve tener conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza però incorrere in inammissibili duplicazioni, che potrebbero discendere dall'attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
Il giudice deve insomma procedere sulla scorta dell'articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad accertare concretamente - e non solo in via astratta - l'entità specifica del danno, avvalendosi a tal fine di tutti i necessari mezzi di prova, compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.
7 Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti, nonché dalle risultanze della CTU medico legale depositata il 18.07.2022, che costituisce l'approdo di un'approfondita attività di valutazione e di osservazione della parte danneggiata, nonché della documentazione medica ritualmente prodotta, di modo che le conclusioni di tale relazione peritale, esaustive e congruamente motivate, possono certamente fondare le determinazioni di questo Tribunale.
In particolare, il Consulente ha accertato che a seguito della Parte_1 caduta dinanzi descritta, riportava “Grave trauma cranico chiuso con ematoma epidurale (trattato mediante craniotomia e posizionamento di opercolo osseo), multiple lacero-contusioni cerebrali, frattura scomposta del III medio della clavicola e frattura del corpo scapolare a destra (arto dominante), multiple fratture costali. Postumi neuropsichici, osteoarticolari ed estetici (cfr. esame obiettivo) con significative ripercussioni”. Alla stregua delle considerazioni medico-legali espresse dal CTU emerge, altresì, la compatibilità del danno riportato dall'attore con la dinamica del sinistro dallo stesso riferito e confermata dal teste (così il CTU: “Le suddette lesioni (ed
i loro esiti) sono causalmente ascrivibili al trauma subito a causa dell'incidente stradale descritto ed hanno provocato una menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto meritevole di valutazione medico-legale”, pag. 15 elaborato peritale).
Il danno subito ha determinato nell'istante esiti permanenti, che, sulla base delle considerazioni fatte dal CTU, possono essere quantificati in una percentuale del 28%.
Dall'esame dell'attore e dalla documentazione medica, il consulente ha determinato il periodo di invalidità temporanea totale in giorni 30 (trenta), una invalidità temporanea parziale al 50% in giorni 30 (trenta) ed una invalidità temporanea parziale al 25% giorni 20 (venti), con incidenza sulla capacità lavorativa specifica.
Va altresì riconosciuto il danno morale in ragione della gravità dei postumi neuropsichici (deficit attentivo e turbe mnesiche), estetici (ampia area cicatriziale di cattiva qualità estetica correlato a posizionamento di opercolo osseo slargata a forma di ferro di cavallo in regione fronto-temporo-parietale destra di circa 28 cm) e conseguenti alle fratture riportate (frattura scomposta del III medio della clavicola e frattura del
8 corpo scapolare destro, con impegno funzionale della motilità della spalla destra di circa
¼; esiti di fratture/incrinature costali multiple) riscontrati dal CTU (pag. 13 perizia).
Pertanto, in considerazione di tutte le circostanze della vicenda concreta (entità dei postumi, natura delle lesioni, durata dell'inabilità, età, condizioni personali e sociali del soggetto leso), il risarcimento del danno subito dall'istante può essere - sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano attualmente in vigore, utilizzabili come indice di riferimento nella valutazione equitativa del danno - partitamente individuato nella seguente misura, espressa in termini monetari già rivalutati all'attualità:
€ 3.450,00 per il periodo di ITT per gg 30;
€ 1.725,00 per il periodo di ITP al valore medio del 50% per gg 30;
€ 575,00 per il periodo di ITP al valore medio del 25% per gg 20;
€ 110.132,00 a titolo di danno biologico con percentuale di invalidità al 28%, somma che, tenuto conto dell'incremento per sofferenza soggettiva (danno morale), va aumentata ad € 158.591,00, costituente il danno non patrimoniale risarcibile.
Quanto, poi, alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze
"specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7.11.2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27.3.2018;
Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28.9.2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n.
27482 del 30102018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11.11.2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del 4.3.2021).
Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della
9 Suprema Corte con sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del
18112014).
Nella specie, ritiene il Tribunale che, in aggiunta a quanto innanzi riconosciuto, non spetti alla parte istante alcuna ulteriore somma a titolo di personalizzazione del danno biologico riportato, non avendo la parte allegato, né tanto meno dimostrato, la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico-relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinarie derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
A titolo di spese mediche sostenute, va riconosciuta alla parte la somma documentata in atti e ritenuta congrua dal CTU, di € 188,30.
Orbene, sommando gli importi innanzi indicati, il pregiudizio sofferto dalla parte attrice ascende a complessivi € 164.529,30 all'attualità.
Parte attrice ha, poi, invocato il danno patrimoniale da lucro cessante, sostenendo che la lesione personale subita abbia ridotto significativamente la propria capacità di lavoro specifico e, di conseguenza, quella di produrre reddito.
La domanda non merita, sul punto, accoglimento essendo rimasta sfornita di prova adeguata.
In diritto giova premettere che, secondo consolidata giurisprudenza della S.C.
(cfr., Cass. Civ. 14 novembre 2011, n. 23761), “ .. tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, per cui in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno (Cass. 10 luglio 2008 n. 18866; 29 aprile 2006 n.
10031). In altri termini, mentre l'invalidità permanente (totale o parziale) concorre di per sè a dar luogo a danno biologico, la stessa non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine occorrendo che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno, accerti se ed in
10 quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. Solo se dall'esame di detti elementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato e può essere anche presuntiva, purchè sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica
(Cass. 29 gennaio 2010 n. 2062; 23 gennaio 2006 n. 1230).
In particolare, la capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona e deve essere ricondotta all'attività lavorativa realmente svolta dal soggetto, rapportata al reddito da esso prodotto;
tale danno deve essere allegato e necessariamente provato nell'an e nel quantum (cfr. Cass. n. 15031/2008; n. 3290/2013;
n. 11361/2014), essendo necessario che il danneggiato dimostri che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale, ovvero che lo stesso abbia subito una contrazione dei suoi redditi dopo il fatto lesivo.
Ora, in presenza di postumi, il danno da lucro cessante correlato ad una previsione di riduzione della capacità lavorativa legata alle lesioni, in tanto è configurabile in quanto sussistano elementi concreti che inducano a ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno biologico. La giurisprudenza della Cassazione è sul punto pacifica nel ritenere che il grado di invalidità, determinato dai postumi permanenti e valutabili ai fini del danno biologico alla persona non si riflette, per sé solo, necessariamente, in una eguale riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e di guadagno con l'ulteriore conseguenza che essa non comporta automaticamente un danno patrimoniale derivante dalla perdita parziale di futuri guadagni ("Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa. Comunque, affinché il giudice possa procedere
11 all'accertamento presuntivo della perdita patrimoniale da menomazione della capacità lavorativa specifica, anche nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile la menomazione di quella specifica, liquidando poi questa specifica voce di danno patrimoniale con criteri presuntivi, è necessario che il danneggiato supporti la richiesta con elementi idonei alla prova in concreto del pregresso svolgimento di una attività economica o alla prova in concreto del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata" (cfr. Cass. civ. 10 luglio 2015 n. 14517).
Nell'ipotesi in esame, sebbene il CTU abbia riconosciuto ripercussioni negative sull'attività lavorativa specifica (cfr. ctu in atti), manca tuttavia in atti la prova, non solo dell'effettivo svolgimento di una pregressa attività lavorativa da parte dell'attore (in alcun modo documentata e solo genericamente riferita dal teste), ma anche che, in ragione di essa, l'istante abbia sofferto una riduzione del reddito causalmente riconducibile all'evento oggetto di causa (es., riduzione di stipendio, collocamento a riposo anticipato).
A pari conclusioni si perviene anche con riguardo al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa generica, la quale non richiede come nel caso di quella specifica che il soggetto svolgesse all'epoca del fatto un'attività produttiva di reddito cui comparare in concreto le future negative ripercussioni delle lesioni, ma presuppone che,
a fronte di lesioni di particolare gravità, il soggetto non sia più idoneo a svolgere un lavoro, ovvero non possa più svolgere alcuni lavori confacenti alle proprie aspirazioni e inclinazioni, circostanza suscettibile di riverberare i propri effetti non solo sul piano del danno biologico (sub specie di perdita della propria realizzazione personale e soddisfazione), ma anche dal punto di vista più strettamente patrimoniale futuro.
Al riguardo, era onere dell'attore provare che, a seguito dei postumi riportati, gli sarebbero state precluse attività lavorative che, in mancanza del sinistro, sarebbero rientrate nell'ambito delle sue inclinazioni e/o ispirazioni e svolgendo le quali avrebbe guadagnato di più rispetto alle possibilità lavorative compatibili con l'invalidità riportata, mentre parte attrice nulla ha allegato e provato circa l'aspirazione e la
12 potenzialità a svolgere alcune attività lavorative divenute incompatibili con la accertata percentuale di invalidità.
Ne consegue il rigetto della ulteriore posta risarcitoria invocata dall'attore.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, sarebbe potuta essere stata investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass. n. 2796/2000).
Quanto alla concreta misura degli interessi, appare equo calcolarli al tasso legale, che a norma dell'art. 1224 comma 1 c.c. è il tasso forfettariamente determinato dal legislatore per il computo del danno da mancato godimento del denaro.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito (18.07.2018), per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale.
Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
In definitiva, quindi, nella qualità di FGVS, va Controparte_1 condannata al pagamento, in favore dell'attore , dell'importo complessivo Parte_1 pari ad € 164.529,30 all'attualità, oltre interessi come sopra calcolati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, a norma del DM 147/22, avuto riguardo quanto al valore della lite, alla somma liquidata in questa sede e tenuto conto della non eccessiva complessità delle questioni trattate, in misura inferiore a quanto richiesto nella nota spese di parte attrice, sulla base
13 del diverso scaglione di riferimento ivi indicato, con distrazione in favore dell'avv.
Giuseppe Fava, dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, come già liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
nella qualità di impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1
definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
a) dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna nella qualità di impresa Controparte_1
designata per la Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, al pagamento, in favore di , dell'importo di Parte_1
€ 164.529,30 all'attualità oltre interessi come indicati in motivazione;
b) condanna nella qualità, al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attore, delle spese di lite che liquida in € 569,82 per esborsi ed € 7.052,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
c) pone le spese di CTU come liquidate in atti, a carico della società convenuta.
Napoli, lì 13.01.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Gomez de Ayala
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Seconda Civile
Il Giudice in persona della dott.ssa Francesca Gomez de Ayala, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14509/2019 R.G.A.Cont. e vertente
TRA nato a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Antonino D'Antona n. 6, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fava (C.F. , dal quale è rappresentato e C.F._2 difeso, in forza di procura a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
E
(p.iva ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con sede legale in AN TO (TV) alla Via Marocchesa n. 14, quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in TI (NA), alla Via
Gravina n.12, presso lo studio dell'avv. Carlo Fernandes (C.F. ), C.F._3
dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni in materia di circolazione stradale.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti di causa e note di trattazione scritta depositate telematicamente dalle parti ai sensi dell'art. 127ter cpc per l'udienza cartolare del
15.10.2024
1 MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla società convenuta Parte_1
ha evocato in giudizio dinanzi a questo Tribunale la quale Impresa Controparte_1
designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del FGVS, al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni alla persona dallo stesso patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 18.07.2018 alle ore 13.30 circa in ZZ alla via Ungaretti, allorquando l'istante, mentre stava percorrendo alla guida del proprio motociclo la predetta via in direzione via Pier Paolo Pasolini, veniva investito da un'autovettura che, nel tentare di superare un autobus di linea fermo sulla opposta corsia di marcia, lo colpiva con la sua parte anteriore sinistra facendolo rovinare al suolo procurandogli lesioni personali, per le quali veniva trasportato con autoambulanza presso il locale Ospedale S.M. Delle Grazie, e che a seguito dell'impatto si allontanava repentinamente senza prestare soccorso, assumendo, inoltre, che a causa delle lesioni riportate a seguito del sinistro subiva gravi ripercussioni nella propria sfera familiare, relazionale e lavorativa, con conseguenti danni di natura patrimoniale e non patrimoniale.
Nel costituirsi in giudizio, la convenuta compagnia di assicurazioni ha eccepito preliminarmente la nullità e la improcedibilità della domanda, contestando nel merito gli assunti attorei e concludendo per il rigetto della domanda.
Ammessa ed espletata la prova orale, disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore, con provvedimento del 15.10.2024 reso all'esito dell'udienza cartolare del
15.10.2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali.
Rileva, preliminarmente, il Tribunale che la domanda è proponibile, avendo l'attore prodotto agli atti copia della richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno con contestuale proposta di negoziazione assistita, inoltrata sia alla
[...]
n.q., con raccomandata pervenuta in data 26.11.2018, sia alla Consap Controparte_2
con raccomandata pervenuta in data 19.11.2018, completa delle indicazioni prescritte;
risulta, altresì, rispettato lo spatium deliberandi, che deve essere osservato prima
2 dell'instaurazione del giudizio, in conformità al disposto di cui all'art. 287 D. Lgs. n.
209/05, applicabile ratione temporis alla fattispecie.
Ancora in limine litis, deve essere dichiarata la validità di tutti gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. In particolare, l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio contiene, in modo adeguato, tutti gli elementi di identificazione del diritto azionato. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità dell'atto di citazione per omessa od incerta determinazione della causa petendi non sussiste quando quest'ultima sia comunque suscettibile di essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso altresì alla parte espositiva (cfr., in tal senso, Cass. 6 agosto
2007, n. 17180). Nel caso di specie, la nullità della citazione introduttiva deve essere senz'altro esclusa, dal momento che l'attore ha indicato in modo specifico tutti i fatti costitutivi della pretesa azionata e le circostanze valevoli – secondo la prospettazione a sostegno della domanda proposta – a fondare la responsabilità ascrivibile al conducente del veicolo rimasto non identificato e la conseguente azione diretta avanzata nei riguardi dell'impresa designata convenuta.
Venendo al merito, giova, in diritto, premettere che, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia, secondo costante giurisprudenza di legittimità, "l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistri cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o
3 concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto" (Cass. 19 settembre 1992 n. 10762; conf. Cass. 25 luglio 1995 n. 8086; 1 agosto 2001 n. 10484; 10 giugno 2005 n. 12304).
In ordine alle modalità con cui l'attore può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, va richiamato il principio per cui "la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere "tracce ambientali" o di "dichiarazioni orali", non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto", ma, in tale ottica, "al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue
"risorse", che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante"" (Cass. 18 novembre 2005 n. 24449).
Va ulteriormente precisato che "la prova che il danneggiato è tenuto a fornire, che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicchè il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa" (Cass. 3 settembre 2007 n. 18532; conf.; Cass. 24 febbraio 2011 n. 4480, nonché da recente pronuncia Cass. 24 marzo 2016 n. 5892).
Facendo applicazione dei richiamati principi, il Tribunale ritiene che la domanda sia fondata e vada accolta nei limiti di seguito esposti.
Invero, sulla scorta delle risultanze istruttorie in atti, può affermarsi che parte attrice abbia fatto quanto era da essa esigibile, secondo un criterio di ordinaria diligenza, per consentire l'identificazione del conducente del veicolo investitore.
Infatti, l'attore in data 12.09.2018, sporgeva presso il Comando Polizia
Municipale del dettagliata denuncia/querela in ordine ai fatti Controparte_3
4 occorsi indicando, altresì, il nominativo della teste oculare, successivamente escussa in corso di causa (cfr. copia querela in produzione attorea). In ordine alla tempistica della presentazione della querela, presentata dall'attore a poco meno di due mesi di distanza dal sinistro, osserva il Tribunale che nella giurisprudenza di merito è stato affermato che: “l'omessa o tardiva denunzia all'A.G. del sinistro cagionato da un veicolo non identificato non preclude alla vittima ex se la risarcibilità del danno nei confronti del
Fondo di garanzia, poiché si tratta di un elemento che, unitamente alle altre risultanze istruttorie, deve essere adeguatamente e criticamente valutato al fine di ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'azione di cui all'art. 19 lett. a) L. n. 990 del 1969 (Trib.
Napoli 10/02/04 e 23/02/06). Inoltre, dall'analisi dei fatti di causa e del percorso clinico seguito dall'attore - che a seguito dell'evento veniva ricoverato con prognosi riservata - si ritiene plausibile la sussistenza di un'oggettiva difficoltà nel recarsi, nell'immediatezza del fatto, presso gli uffici della P.S. per procedere alla denuncia dell'accaduto.
Orbene, la proposizione della querela costituisce un primo significativo indizio della complessiva attendibilità dell'assunto attoreo, essendo il contenuto della denuncia conforme alla ricostruzione dei fatti così come prospettati da parte attrice in citazione.
In senso conforme depone, inoltre, quanto attestato nel verbale di accettazione del pronto soccorso dell'Ospedale Santa Maria delle Grazie di ZZ, ove l'attore perveniva a mezzo ambulanza, “accompagnato dal 118 per trauma della strada a bordo di moto” (in doc. 4, di cui al foliario produzione attorea); il verbale in esame attesta che l'accesso presso il medesimo nosocomio avveniva ad un orario (13:54) compatibile con la circostanza di tempo in cui, secondo l'allegazione operata dalla parte e la deposizione del teste, si verificava l'evento (circa le 13:30 circa).
A quanto osservato va, altresì, aggiunto che il teste escusso in corso di causa ha reso dichiarazioni circostanziate e concordanti con quanto descritto dall'attore in citazione e della cui attendibilità, pertanto, non vi è motivo di dubitare.
Nello specifico, la teste ha riferito di avere assistito ai fatti per Testimone_1 cui è causa in quanto, in occasione degli stessi, si trovava a bordo dell'autobus fermo, confermando la dinamica descritta nell'atto introduttivo dall'attore, nonché le lesioni
5 riportate dall'istante e il sopraggiungere dell'ambulanza, che provvedeva al trasporto in ospedale dell'infortunato. La teste ha, inoltre, confermato la circostanza che il conducente dell'auto investitrice subito dopo l'impatto si dileguava impedendo la sua identificazione (cfr. deposizione teste all'udienza del 19.11.2021). Testimone_1
Ritiene questo Giudice pienamente credibili le dichiarazioni rese dalla teste escussa, non ravvisandosi nella specie elementi di natura oggettiva (quali eventuali contraddizioni o incompletezza nell'esposizione dei fatti), ovvero soggettiva
(indifferente alle parti in causa, che conosceva solo di vista l'attore), idonei a far dubitare dell'attendibilità della stessa.
Va altresì aggiunto che il nominato CTU, nell'elaborato peritale agli atti, ha ritenuto pienamente sussistente il nesso di causalità tra le lesioni riportate da
[...]
– consistite in “Grave trauma cranico chiuso con ematoma epidurale (trattato Pt_1
mediante craniotomia e posizionamento di opercolo osseo), multiple lacero -contusioni cerebrali, frattura scomposta del III medio della clavicola e frattura del corpo scapolare a destra (arto dominante), multiple fratture costali. Postumi neuropsichici, osteoarticolari ed estetici (cfr. esame obiettivo) con significative ripercussioni” – e la dinamica dell'evento dannoso, come emerso dagli atti (“Ne consegue la ragionevole ammissibilità del nesso causale tra le lesioni stesse (cerebrali ed osteoarticolari) e
l'evento traumatico del 18.07.2018. Le suddette lesioni sono, infatti, per sede, tipologia traumatica, momento di evidenziazione clinica ed evoluzione riparativa, del tutto congrue con le modalità di produzione degli eventi traumatici sopra descritti”, pag. 14 perizia redatta dal dott. , depositata agli atti di causa il Persona_1
18.07.2022).
Dagli indicati elementi probatori - non efficacemente contrastati dalla controparte - risulta, pertanto, provato il verificarsi del sinistro, nei termini dinanzi descritti, e alcun dubbio residua in ordine all'esclusiva responsabilità del conducente della vettura rimasta non identificata nella relativa causazione, avendo lo stesso investito il motociclo condotto dall'attore, dopo aver effettuato un'incauta manovra di sorpasso in una situazione di visibilità ridotta, invadendo l'opposta corsia di marcia regolarmente percorsa dall'attore.
6 Né vi sono agli atti di causa elementi probatori tali da indurre a ritenere una concorrente responsabilità nel sinistro occorso da parte dell'attore medesimo.
Ed invero, la circostanza relativa all'omesso uso del casco protettivo da parte dell'attore, oltre che tardivamente dedotta dalla convenuta compagnia assicuratrice solo in sede di scritti conclusionali, non ha trovato alcun riscontro probatorio, laddove il
CTU nel proprio elaborato ha riconosciuto la piena compatibilità tra le lesioni patite dall'attore e la dinamica dallo stesso riferita.
Alla luce delle considerazioni fatte, si ritiene sussistente l'an della pretesa attorea.
Ciò posto sul piano dell'an e venendo all'esame del quantum debeatur, secondo l'ormai costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018; Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11851 del 09/06/2015) il danno non patrimoniale risarcibile costituisce categoria giuridicamente unitaria che comprende le due voci (fenomenologicamente distinte) rispettivamente consistenti da un lato nel danno biologico - cioè la compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato - e dall'altro lato nel danno morale - costituito dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico-legale.
Ciò implica che entrambe le componenti sopra illustrate debbano formare oggetto anzitutto di specifica e distinta domanda, nonché di adeguata allegazione e di sufficiente prova, sicché il giudice di merito, per determinare il corrispondente risarcimento, deve tener conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza però incorrere in inammissibili duplicazioni, che potrebbero discendere dall'attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
Il giudice deve insomma procedere sulla scorta dell'articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad accertare concretamente - e non solo in via astratta - l'entità specifica del danno, avvalendosi a tal fine di tutti i necessari mezzi di prova, compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.
7 Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti, nonché dalle risultanze della CTU medico legale depositata il 18.07.2022, che costituisce l'approdo di un'approfondita attività di valutazione e di osservazione della parte danneggiata, nonché della documentazione medica ritualmente prodotta, di modo che le conclusioni di tale relazione peritale, esaustive e congruamente motivate, possono certamente fondare le determinazioni di questo Tribunale.
In particolare, il Consulente ha accertato che a seguito della Parte_1 caduta dinanzi descritta, riportava “Grave trauma cranico chiuso con ematoma epidurale (trattato mediante craniotomia e posizionamento di opercolo osseo), multiple lacero-contusioni cerebrali, frattura scomposta del III medio della clavicola e frattura del corpo scapolare a destra (arto dominante), multiple fratture costali. Postumi neuropsichici, osteoarticolari ed estetici (cfr. esame obiettivo) con significative ripercussioni”. Alla stregua delle considerazioni medico-legali espresse dal CTU emerge, altresì, la compatibilità del danno riportato dall'attore con la dinamica del sinistro dallo stesso riferito e confermata dal teste (così il CTU: “Le suddette lesioni (ed
i loro esiti) sono causalmente ascrivibili al trauma subito a causa dell'incidente stradale descritto ed hanno provocato una menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto meritevole di valutazione medico-legale”, pag. 15 elaborato peritale).
Il danno subito ha determinato nell'istante esiti permanenti, che, sulla base delle considerazioni fatte dal CTU, possono essere quantificati in una percentuale del 28%.
Dall'esame dell'attore e dalla documentazione medica, il consulente ha determinato il periodo di invalidità temporanea totale in giorni 30 (trenta), una invalidità temporanea parziale al 50% in giorni 30 (trenta) ed una invalidità temporanea parziale al 25% giorni 20 (venti), con incidenza sulla capacità lavorativa specifica.
Va altresì riconosciuto il danno morale in ragione della gravità dei postumi neuropsichici (deficit attentivo e turbe mnesiche), estetici (ampia area cicatriziale di cattiva qualità estetica correlato a posizionamento di opercolo osseo slargata a forma di ferro di cavallo in regione fronto-temporo-parietale destra di circa 28 cm) e conseguenti alle fratture riportate (frattura scomposta del III medio della clavicola e frattura del
8 corpo scapolare destro, con impegno funzionale della motilità della spalla destra di circa
¼; esiti di fratture/incrinature costali multiple) riscontrati dal CTU (pag. 13 perizia).
Pertanto, in considerazione di tutte le circostanze della vicenda concreta (entità dei postumi, natura delle lesioni, durata dell'inabilità, età, condizioni personali e sociali del soggetto leso), il risarcimento del danno subito dall'istante può essere - sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano attualmente in vigore, utilizzabili come indice di riferimento nella valutazione equitativa del danno - partitamente individuato nella seguente misura, espressa in termini monetari già rivalutati all'attualità:
€ 3.450,00 per il periodo di ITT per gg 30;
€ 1.725,00 per il periodo di ITP al valore medio del 50% per gg 30;
€ 575,00 per il periodo di ITP al valore medio del 25% per gg 20;
€ 110.132,00 a titolo di danno biologico con percentuale di invalidità al 28%, somma che, tenuto conto dell'incremento per sofferenza soggettiva (danno morale), va aumentata ad € 158.591,00, costituente il danno non patrimoniale risarcibile.
Quanto, poi, alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze
"specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7.11.2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27.3.2018;
Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28.9.2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n.
27482 del 30102018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11.11.2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del 4.3.2021).
Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della
9 Suprema Corte con sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del
18112014).
Nella specie, ritiene il Tribunale che, in aggiunta a quanto innanzi riconosciuto, non spetti alla parte istante alcuna ulteriore somma a titolo di personalizzazione del danno biologico riportato, non avendo la parte allegato, né tanto meno dimostrato, la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico-relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinarie derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
A titolo di spese mediche sostenute, va riconosciuta alla parte la somma documentata in atti e ritenuta congrua dal CTU, di € 188,30.
Orbene, sommando gli importi innanzi indicati, il pregiudizio sofferto dalla parte attrice ascende a complessivi € 164.529,30 all'attualità.
Parte attrice ha, poi, invocato il danno patrimoniale da lucro cessante, sostenendo che la lesione personale subita abbia ridotto significativamente la propria capacità di lavoro specifico e, di conseguenza, quella di produrre reddito.
La domanda non merita, sul punto, accoglimento essendo rimasta sfornita di prova adeguata.
In diritto giova premettere che, secondo consolidata giurisprudenza della S.C.
(cfr., Cass. Civ. 14 novembre 2011, n. 23761), “ .. tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, per cui in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno (Cass. 10 luglio 2008 n. 18866; 29 aprile 2006 n.
10031). In altri termini, mentre l'invalidità permanente (totale o parziale) concorre di per sè a dar luogo a danno biologico, la stessa non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine occorrendo che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno, accerti se ed in
10 quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. Solo se dall'esame di detti elementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato e può essere anche presuntiva, purchè sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica
(Cass. 29 gennaio 2010 n. 2062; 23 gennaio 2006 n. 1230).
In particolare, la capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona e deve essere ricondotta all'attività lavorativa realmente svolta dal soggetto, rapportata al reddito da esso prodotto;
tale danno deve essere allegato e necessariamente provato nell'an e nel quantum (cfr. Cass. n. 15031/2008; n. 3290/2013;
n. 11361/2014), essendo necessario che il danneggiato dimostri che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale, ovvero che lo stesso abbia subito una contrazione dei suoi redditi dopo il fatto lesivo.
Ora, in presenza di postumi, il danno da lucro cessante correlato ad una previsione di riduzione della capacità lavorativa legata alle lesioni, in tanto è configurabile in quanto sussistano elementi concreti che inducano a ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno biologico. La giurisprudenza della Cassazione è sul punto pacifica nel ritenere che il grado di invalidità, determinato dai postumi permanenti e valutabili ai fini del danno biologico alla persona non si riflette, per sé solo, necessariamente, in una eguale riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e di guadagno con l'ulteriore conseguenza che essa non comporta automaticamente un danno patrimoniale derivante dalla perdita parziale di futuri guadagni ("Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa. Comunque, affinché il giudice possa procedere
11 all'accertamento presuntivo della perdita patrimoniale da menomazione della capacità lavorativa specifica, anche nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile la menomazione di quella specifica, liquidando poi questa specifica voce di danno patrimoniale con criteri presuntivi, è necessario che il danneggiato supporti la richiesta con elementi idonei alla prova in concreto del pregresso svolgimento di una attività economica o alla prova in concreto del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata" (cfr. Cass. civ. 10 luglio 2015 n. 14517).
Nell'ipotesi in esame, sebbene il CTU abbia riconosciuto ripercussioni negative sull'attività lavorativa specifica (cfr. ctu in atti), manca tuttavia in atti la prova, non solo dell'effettivo svolgimento di una pregressa attività lavorativa da parte dell'attore (in alcun modo documentata e solo genericamente riferita dal teste), ma anche che, in ragione di essa, l'istante abbia sofferto una riduzione del reddito causalmente riconducibile all'evento oggetto di causa (es., riduzione di stipendio, collocamento a riposo anticipato).
A pari conclusioni si perviene anche con riguardo al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa generica, la quale non richiede come nel caso di quella specifica che il soggetto svolgesse all'epoca del fatto un'attività produttiva di reddito cui comparare in concreto le future negative ripercussioni delle lesioni, ma presuppone che,
a fronte di lesioni di particolare gravità, il soggetto non sia più idoneo a svolgere un lavoro, ovvero non possa più svolgere alcuni lavori confacenti alle proprie aspirazioni e inclinazioni, circostanza suscettibile di riverberare i propri effetti non solo sul piano del danno biologico (sub specie di perdita della propria realizzazione personale e soddisfazione), ma anche dal punto di vista più strettamente patrimoniale futuro.
Al riguardo, era onere dell'attore provare che, a seguito dei postumi riportati, gli sarebbero state precluse attività lavorative che, in mancanza del sinistro, sarebbero rientrate nell'ambito delle sue inclinazioni e/o ispirazioni e svolgendo le quali avrebbe guadagnato di più rispetto alle possibilità lavorative compatibili con l'invalidità riportata, mentre parte attrice nulla ha allegato e provato circa l'aspirazione e la
12 potenzialità a svolgere alcune attività lavorative divenute incompatibili con la accertata percentuale di invalidità.
Ne consegue il rigetto della ulteriore posta risarcitoria invocata dall'attore.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, sarebbe potuta essere stata investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass. n. 2796/2000).
Quanto alla concreta misura degli interessi, appare equo calcolarli al tasso legale, che a norma dell'art. 1224 comma 1 c.c. è il tasso forfettariamente determinato dal legislatore per il computo del danno da mancato godimento del denaro.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito (18.07.2018), per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale.
Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
In definitiva, quindi, nella qualità di FGVS, va Controparte_1 condannata al pagamento, in favore dell'attore , dell'importo complessivo Parte_1 pari ad € 164.529,30 all'attualità, oltre interessi come sopra calcolati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, a norma del DM 147/22, avuto riguardo quanto al valore della lite, alla somma liquidata in questa sede e tenuto conto della non eccessiva complessità delle questioni trattate, in misura inferiore a quanto richiesto nella nota spese di parte attrice, sulla base
13 del diverso scaglione di riferimento ivi indicato, con distrazione in favore dell'avv.
Giuseppe Fava, dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, come già liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
nella qualità di impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1
definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
a) dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna nella qualità di impresa Controparte_1
designata per la Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, al pagamento, in favore di , dell'importo di Parte_1
€ 164.529,30 all'attualità oltre interessi come indicati in motivazione;
b) condanna nella qualità, al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attore, delle spese di lite che liquida in € 569,82 per esborsi ed € 7.052,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
c) pone le spese di CTU come liquidate in atti, a carico della società convenuta.
Napoli, lì 13.01.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Gomez de Ayala
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