Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/04/2025, n. 2245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2245 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott.ssa Benedetta O. Thellung de Courtelary Consigliere
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel. all'esito della camera di consiglio del 25.3.2025, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA TRA
cf/P.Iva in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante l'accomandataria nata il [...] cf Parte_1
, con sede in Fondi via Flacca km 2.100 rappresentata e difesa dagli C.F._1 avv.ti Maurizio Bianchi c.f.: e Federico Bianchi c.f. con domicilio C.F._2 eletto presso il loro studio in Roma via F. Crispi nr 36, giusta delega in calce all'atto di appello.
- APPELLANTE -
CONTRO
, ( ), , ( CP_1 CodiceFiscale_3 CP_2 C.F._4
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio De Felice (C.F.:
[...] [...]
) del Foro di Latina, domiciliati presso di lui in Terracina, viale della Vittoria C.F._5
n.33, giusta mandato da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione.
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1583/24.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene a materia di impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 1583/24 con cui il Tribunale di Latina ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda proposta da e e, per l'effetto, CP_1 CP_2 condanna la società convenuta “ , in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di parte attrice la somma di €
46.000,00, oltre interessi legali dalla formale costituzione in mora (raccomandata a/r del
15/07/2020) fino all'effettivo soddisfo;
- condanna la società convenuta “ , in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
e che liquida in € 545,00 per spese vive ed € 2.905,00 per compenso
[...] CP_2 al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge”.
A sostegno del gravame la appellante ha posto i seguenti motivi:
- erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha qualificato l'azione proposta in violazione delle norme disciplinanti gli apporti e/o conferimenti nelle società in accomandita semplice in forma dell'applicabile normativa di cui alla disciplina delle società in nome collettivo per il richiamo di cui all'art. 2315 c.c.;
- difetto di contraddittorio processuale per essere stato omesso di ritenere la necessità del litisconsorzio necessario tra tutti i soci ex artt.li 2252 e 2284 c.c.
Sulla base dei suddetti motivi ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: pag. 2/7 “accogliersi la domanda inibitoria sopra precisata ai sensi dell'art. 283 c.p.c. per la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e, conseguentemente, sentir riformata la gravata sentenza nr 1583/2024 emessa dal Tribunale di Latina il 18.07.2024, notificata il
26.07.2024 con l'accoglimento dei motivi di gravame sopra dedotti così rigettando la domanda come proposta in prime cure dagli appellati e per l'effetto primariamente disporre ai sensi dell'art. 354 c.p.c. la remissione della controversia innanzi al Tribunale di Latina per l'integrazione del contradittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi
[...]
e , soci accomandanti. Pt_2 Parte_3
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si sono costituiti gli appellati i quali, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a loro dire, infondato in fatto e diritto, ne hanno richiesto il rigetto con vittoria delle spese e competenze del grado.
Accolta la invocata istanza di inibitoria sulla base della sussistenza del periculum, essendo stata attivata la procedura esecutiva della sentenza impugnata, alla udienza a trattazione scritta del 25.3.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 354 bis c.p.c.
La vicenda trae origine, come concordemente riconosciuto dalle stesse parti e ricostruito dal Giudice di prime cure, dal versamento operato dalla dante causa degli odierni appellati, ovvero la socia ed accomandataria della società, signora di un Parte_4 versamento in favore della società medesima e prima della operata cessione di quote in favore di della somma di € 46.000,00. Parte_1
Di detto versamento v'è una duplice prova, oltre alla non contestazione della circostanza, costituita dalla contabile bancaria e dall'atto d'obbligo del 19.10.2018 sottoscritto oltre che dalla medesima anche dagli altri soci. Parte_4
Senonchè, successivamente, alla scadenza prevista in detto atto, gli eredi della predetta cedente hanno richiesto alla società la restituzione della somma in suo favore versata, a loro dire a titolo di mutuo infruttifero, tale dovendosi intendere il versamento.
Il Tribunale ha accolto la domanda proprio sulla base della qualificazione di detto versamento a tale titolo, con conseguente obbligo restitutorio della società.
pag. 3/7 Orbene, esaminando i motivi del gravame, la società contesta la qualificazione della detta operazione attribuita dal Tribunale, ritenendo che dal contesto degli atti prodotti e secondo una più corretta interpretazione della volontà delle parti, si sarebbe dovuto riconoscere alla somma versata la diversa natura di versamento “fuori capitale” del socio accomandatario, con diritto alla restituzione solo all'esito della liquidazione societaria.
Ne sarebbe conseguita la applicazione di ben altra disciplina, ivi compresa la necessità della integrazione del contraddittorio anche nei confronti dei soci della società, visto che “la creditrice era obbligata in quanto socia – accomandataria – all'adempimento delle obbligazioni già gravanti sulla società da essa amministrata prima della cessione della sua partecipazione sociale che in “malafede” ha trasferito alla nuova compagine societaria, sottacendo le irregolarità urbanistiche gravanti sul complesso dei beni patrimonio della società, coinvolgendo gli interessi di tutti i soci non evocati nel giudizio di primo grado”.
Orbene, secondo la tesi appellante la diversa natura di versamento “fuori capitale” si desumerebbe dalle seguenti circostanze:
1 – Al momento della formazione dell'atto d'obbligo la de cuius era Parte_5 socia accomandataria della società con la connessa responsabilità debitoria illimitata;
2 – La stessa era tenuta all'adempimento delle obbligazioni gravanti sulla società per debiti corrispondenti a situazioni passive assunte verso terzi;
3 – Le “anticipazioni infruttifere”, così quantificate nell'importo di € 46.000,00 non iscritti in bilancio, erano state effettuate per far fronte ai debiti societari così come precisati nello stesso atto;
4 – Con la scrittura così come qualificata- atto d'obbligo - si trasferiscono alla nuova compagine societaria, a seguito del preliminare di cessione delle quote societarie, debiti già gravanti sulla società tant'è che si afferma testualmente che la s.a.s “ha in sospeso l'esecuzione dei seguenti pagamenti…”.
Ritiene il Collegio che dette circostanze non siano in grado di far venire meno la puntuale ricostruzione della reale volontà delle parti come individuata dal Tribunale il quale, in particolare, ha ben evidenziato come “la parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione, purché l'attore fondi la domanda su un particolare contratto, senza formulare, neppure in subordine, una domanda volta a porre in questione il diritto pag. 4/7 della controparte di trattenere la somma ricevuta, ferma restando, la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra” ( Cass. civ. 7/11/2016, n. 22576).
E' altrettanto pacifico, che se il versamento di denaro effettuato da un socio in favore della società dal medesimo partecipata costituisca un finanziamento o un incremento del patrimonio è questione che va esaminata e risolta caso per caso (Cass. 22.12.2020 n.
29330).
Ebbene, premesso che in questo caso nulla è desumibile dal bilancio (peraltro non prodotto e, comunque, senza che nulla in esso sia stato riportato come emerge dall'atto di appello), è in effetti sufficiente prendere in esame la contabile della banca del relativo versamento su cui è riportata espressamente la dicitura “prestito infruttifero a favore di e raffrontarla con l'atto d'obbligo sopra richiamato dove è Parte_1 espressamente specificato che “la suddetta s.a.s. ha in sospeso l'esecuzione dei seguenti pagamenti come documentato dalle scritture contabili, che saranno riportati a carico della prossima nuova gestione nel cui ambito saranno soddisfatti con l'accordo dei promittenti cessionari”.
E ancora si legge nell'atto: “per effetto di quanto esposto: accetto di ricevere la restituzione della somma anticipata alla società di € 46.000,00, quanto ad € 16.000,00 a 12 mesi da oggi e quanto ai restanti € 30.000,00 a 24 mesi da oggi;
tanto, al fine di garantire l'assolvimento di ulteriori obbligazioni riconducibili al periodo in cui ho svolto le funzioni di accomandatario ed amministratore della s.a.s. in questione, di qualsiasi genere fossero ivi comprese quelle di natura tributaria. Al termine di detti periodi riceverò i pagamenti dovutimi, previa detrazione di tutte le eventuali sopravvenienze passive e senza addebito di interessi. I cessionari mi dovranno comunque informare delle eventuali sopravvenienze man mano si dovessero presentare”.
A fronte di tali chiari elementi che dimostrano in modo inequivocabile la volontà della cedente di finanziare la società al fine di consentirle, nelle more della cessione, di acquisire la liquidità necessaria per continuare ad operare, non sono ravvisabili circostanze di senso contrario di uguale forza, non potendo assumere alcuna rilevanza portante le circostanze addotte dalla difesa della appellante.
pag. 5/7 Non può, in particolare, non evidenziarsi che nell'atto di cessione delle quote, il valore della stessa è stata giustamente considerata alla stregua dell'atto d'obbligo (al netto quindi delle eventuali ulteriori passività) e, dunque, dell'altrettanto obbligo restitutorio in capo alla società.
Dunque, non trova corrispondenza negli atti quanto affermato dalla difesa appellante secondo cui “con la scrittura così come qualificata- atto d'obbligo - si trasferiscono alla nuova compagine societaria, a seguito del preliminare di cessione delle quote societarie, debiti già gravanti sulla società tant'è che si afferma testualmente che la s.a.s “ha in sospeso l'esecuzione dei seguenti pagamenti…”.
Ugualmente, è a dirsi in ordine alla irrilevanza del fatto che al momento della formazione dell'atto d'obbligo la de cuius fosse socia accomandataria della Parte_5 società con la connessa responsabilità debitoria illimitata e che la stessa fosse tenuta all'adempimento delle obbligazioni gravanti sulla società per debiti corrispondenti a situazioni passive assunte verso terzi.
Da ultimo, non può che ribadirsi come, proprio all'esito della avvenuta cessione delle quote da parte della signora l'obbligo restitutorio ricadesse solo ed esclusivamente in capo Pt_4 alla società che era l'unica legittimata passiva nel giudizio.
Per tutti i suesposti motivi, pertanto, l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1583/24 del Tribunale di Parte_1
Latina, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattese, così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna la appellante alla rifusione in favore degli appellati delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida in € 7.616,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
pag. 6/7 Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del
CU, se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 7/7