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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/04/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3481/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rossella Chirieleison in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 3481/2024, promossa da:
- Avv. VOLPE DANILO Parte_1 ricorrente
CONTRO
- Avv. PATERNO' FEDERICA CP_1 convenuto
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato dall'inizio del rapporto di lavoro sino al 31.8.2021 al livello II del CCNL di riferimento e dal 1.9.2021 alla cessazione del rapporto al livello I del medesimo CCNL e per l'effetto: accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire le relative differenze retributive;
rigetta ogni altra domanda;
rimette la causa sul ruolo istruttorio per la quantificazione delle spettanze in questione, come da separata ordinanza;
rimette al definitivo la decisione sulle spese di lite;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 02/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rossella Chirieleison in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 3481/2024, promossa da:
- Avv. VOLPE DANILO Parte_1 ricorrente
CONTRO
- Avv. PATERNO' FEDERICA CP_1 convenuto
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato dall'inizio del rapporto di lavoro sino al 31.8.2021 al livello II del CCNL di riferimento e dal 1.9.2021 alla cessazione del rapporto al livello I del medesimo CCNL e per l'effetto: accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire le relative differenze retributive;
rigetta ogni altra domanda;
rimette la causa sul ruolo istruttorio per la quantificazione delle spettanze in questione, come da separata ordinanza;
rimette al definitivo la decisione sulle spese di lite;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 02/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison