Articolo 6 della Legge 10 agosto 1950, n. 602
Articolo 5Articolo 7
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3 settembre 1950
Art. 6.
I capitoli della parte passiva del bilancio, a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell' art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4 annessi alla presente legge.
Entrata in vigore il 3 settembre 1950
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