Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/02/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 419/2015 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott. Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 419/2015 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 14/12/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 04 Febbraio 2025. TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a Parte_1 P.IVA_1 alla VIA SAN REMO,67 POTENZA presso lo studio dell'Avv. BRIENZA
GIAMPAOLO, c.f.: dal quale è rappresentato/a e C.F._1 difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione/in calce all'atto di citazione
- ATTORE E
, c.f.: , elett.te dom.to alla C/O AVV. CANCIELLO Controparte_1
CARLA CORSO VITTORIO EMANUELE 26 MARSICO NUOVO, presso lo studio dell'Avv. PERONE FRANCESCO, c.f.: , dal C.F._2 quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- CONVENUTO
Oggetto: Cessione dei crediti. Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 14/12/2022.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il attore ha esposto: Pt_1
-che le parti ebbero ad addivenire ad un accordo per quello che era (pag. 1 comparsa conclusionale ) l'esigenza di installare un box metallico per CP_1 ponte radio occorrente per la rete urbana di;
Parte_1
- che la società convenuta aveva in realtà modificato la destinazione del terreno, destinandolo ad ospitare impianti di telefonia mobile non ricompresi nella concessione originaria;
-che tale condotta avrebbe determinato la risoluzione della concessione contratto in virtù della clausola risolutiva espressa ivi pattuita, legittimando altresì il ad agire per il risarcimento del danno da radiazioni Pt_1 astrattamente riconducibili ai suddetti impianti di Telefonia mobile, con somma da determinarsi in via equitativa all'esito del giudizio. ( cfr. atto di citazione).
Si costituiva in giudizio la insistendo per l'infondatezza della CP_1 domanda proposta, ritenendo che il avrebbe assentito alla modifica Pt_1 dell'impianto in quanto avrebbe rilasciato la concessione edilizia corrispondente al ponte destinato alla telefonia mobile.
La causa, di natura documentale, veniva quindi istruita mediante il deposito delle rispettive produzioni di parte e quindi rinviato per la precisazione delle conclusioni, stante il criterio di definizione prioritaria delle cause vetuste previsto dal Programma di gestione, fino all'udienza del 16.11.2024.
1. Della risoluzione della concessione-contratto
Nel caso in esame viene in rilievo quella fattispecie complessa conosciuta come
"concessione-contratto", che trova configurazione nella "convergenza di un negozio unilaterale ed autoritativo (atto deliberativo) della Pubblica
Amministrazione e di una convenzione attuativa (contratto, capitolato o disciplinare) e, quindi, di un rapporto contrattuale bilaterale fonte di obblighi e diritti reciproci dell'ente concedente e del privato concessionario", senza che ciò valga comunque "ad immutare la natura ontologicamente concessoria della fattispecie" Cass. S.U. 19/02/1999 n.79). A tale modulo procedimentale si sono riferite, del resto, ulteriori decisioni della Suprema Corte (Cass., Sez. I n.
25380/2019; Cass. n. 10738/2020; Cass. 18904/2020). La Suprema Corte ha precisato che la figura della concessione-contratto "e' caratterizzata dalla contemporanea presenza di elementi pubblicistici e privatistici, per effetto della quale un soggetto privato può divenire titolare di prerogative pubblicistiche, mentre l'Amministrazione viene a trovarsi in una posizione particolare e privilegiata rispetto all'altra parte, in quanto dispone, oltre che dei pubblici poteri che derivano direttamente dalla necessità di assicurare il pubblico interesse in quel particolare settore al quale inerisce la concessione, anche dei diritti e delle facoltà che nascono dal contratto.
La stessa legge 241/90 infatti prevede pure "accordi con contenuto patrimoniale, ma afferenti al previo esercizio di potestà pubbliche", osservandosi "che, nelle ipotesi di esercizio di un potere amministrativo ampliativo della sfera giuridica dei privati (e quindi non solo concessorio, ma anche autorizzatorio), pur essendo chiara la natura latamente contrattuale dell'atto bilaterale, volto a regolare aspetti patrimoniali, l'inosservanza delle condizioni concordate si riflette sull'interesse pubblico. Non deve essere sottaciuto che ai fini della individuazione della forma dei contratti stipulati da
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una Pubblica Amministrazione va ascritto specifico rilievo al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17. Il citato R.D. n. 2440 del 1923, art. 16, comma 1, contempla la c.d. "forma pubblica amministrativa" ("I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme stabilite dal regolamento").
Il successivo art. 17, disciplina la stipulazione dei "contratti a trattativa privata",
i quali, oltre a poter assumere la forma indicata dall'art. 16, "possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali". Dal combinato disposto di tali norme, la giurisprudenza, come già ricordato, da sempre fa discendere la necessità della forma scritta ad substantiam. La ratio di tale principio - per cui i contratti conclusi dallo Stato e dagli Enti Locali richiedono, per l'appunto, la forma scritta a pena di nullità, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi - trova fondamento nei principi costituzionali. di buon andamento ed imparzialità della
Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost., nella misura in cui la forma scritta assolve la funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così da renderlo controllabile da parte dell'autorità tutoria (fra le molte: Cass., 14 dicembre 2006, n. 26826;
Cass., 26 ottobre 2007, n. 22537; Cass., 14 aprile 2011, n. 8539; Cass., 22 dicembre 2015, n. 25798; Cass., 17 giugno 2016, n. 12540; Cass., 27 ottobre
2017, n. 25631; Cass., 23 gennaio 2018, n. 1549; Cass., S.U., 9 agosto 2018, n.
20684).
Pertanto, in assenza di una modifica espressa e per iscritto della concessione- contratto avente ad oggetto i soli impianti di telefonia fissa, deve ritenersi che qualsiasi modifica disposta sia inficiata da nullità strutturale per difetto di forma scritta ad substantiam, non potendo integrare la formalità richiesta per l'accordo il mero rilascio della concessione edilizia per l'impianto di telefonia mobile da parte del Comune, rilasciata, peraltro, facendo in ogni caso salvi i diritti dei terzi.
Tale condotta integra quindi anche la fattispecie coperta dalla clausola risolutiva espressa dedotta in contratto dall'articolo 4), in base alla quale:
“ La presente convenzione (…) si risolverà ipso iure se la non destinerà Pt_2 il suolo all'uso convenuto”.
2. Del risarcimento del danno
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Non può invece essere accolta la domanda risarcitoria per come formulata originariamente nell'atto di citazione.
Infatti, la domanda ivi versata, volta ad ottenere la compensazione per ipotetici danni dovuti alla diversa radiofrequenza dell'impianto di telefonia mobile in grado di generare allarme sociale risulta articolata in modo del tutto generico ed ipotetico, senza alcuna base probatoria anche minima su cui fondare una plausibile CTU e non approfonditamente coltivata in giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri ex DM 147/2022, considerato il valore indeterminabile-complessità bassa, in euro 3.390 per compensi ed euro 545 per spese di lite ( Euro 518 CU
+ euro 27 marca da bollo) oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1) Accoglie la domanda di risoluzione contrattuale di parte attrice con conseguente condanna di parte convenuta alla riduzione in pristino conseguente, ove non ancora effettuata, rigettando ogni ulteriore istanza.
2) Condanna la convenuta soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro euro 3.390 per compensi ed euro 545 per spese di lite (
Euro 518 CU + euro 27 marca da bollo) oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Così deciso in Potenza, il 11/02/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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