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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/12/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza odierna (del 22 dicembre 2025), esaurita la discussione, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2796 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(P. IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , con sede ad AS EN (AP), Parte_2 in via del Fornaio snc, elettivamente domiciliata a Giulianova, in via Parma n.
21, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Gabriele Morra, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
- parte opponente - contro
(P. IVA: ), in persona del suo legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede a Corropoli (TE) alla Via Trigno n.10, elettivamente domiciliata ad Alba Adriatica (TE), S. S. 16 Adriatica n. 7/c, presso e nello studio dell'Avv. Berardo Rasicci, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione:
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di somme di denaro.
1 CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c. celebrata il 22 dicembre 2025, con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c. depositato in data 11 ottobre 2024 avanti al Tribunale di Teramo, (nel procedimento monitorio allibrato al CP_1
R.G. n. 2225/2024) ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 950/2024 nei confronti di con cui è stato intimato a quest'ultima il Parte_1
pagamento della somma di € 12.438,39 (oltre interessi, spese della procedura monitoria ed ulteriori occorrende).
Avverso il predetto decreto monitorio, emesso in data 24 ottobre 2024, comunicato dalla Cancelleria in data 5 novembre 2024 e tempestivamente notificato, ha spiegato rituale opposizione con atto di Parte_1
citazione notificato via p.e.c. in data 13 dicembre 2024, mediante il quale, convenendo in giudizio la società ingiungente, ha in via preliminare eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Teramo in favore del Tribunale di
AS EN ex art. 19 c.p.c. e, nel merito, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la società avversando CP_1
l'eccezione preliminare avversaria di incompetenza territoriale e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la reiezione dell'opposizione ex adverso proposto, siccome infondata.
Alla prima udienza celebrata in data 7 luglio 2025, il Tribunale, valutata l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata da parte opponente in citazione e ritenuto che la stessa impedisse l'accoglimento dell'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà avanzata da parte opposta ed, anzi, conducesse a ritenere che la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281- sexies c.p.c. l'udienza odierna (del 22 dicembre 2025), assegnando alle parti termine sino al 20 novembre 2025 per il deposito di sintetiche memorie conclusive.
Quindi, alla predetta udienza, lo scrivente magistrato, preso atto che le parti costituite hanno depositato, nel termine assegnato, sia le memorie
2 conclusive, che le note di trattazione scritta sostitutive d'udienza, si è ritirato in camera di consiglio, al cui esito la causa è stata decisa come di seguito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Teramo tempestivamente sollevata dall'opponente in favore del Tribunale di AS
EN è meritevole di accoglimento per le ragioni già debitamente illustrate nel provvedimento del 7 luglio 2025, che, per comodità, di seguito si trascrivono nuovamente per intero, integrate, al termine, da nuove osservazioni alla luce della memoria conclusiva depositata da parte opposta in data 20 novembre 2025.
i. “la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 17989 del 13 settembre 2016, ha espresso il principio di diritto in base al quale “le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del
"forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.”, da cui consegue che la competenza territoriale, ai fini dell'art. 1182, co. III c.c., si radica dinanzi al giudice del domicilio del creditore esclusivamente nelle ipotesi in cui le obbligazioni pecuniarie abbiano carattere di liquidità - c.d. obbligazioni portables -, con la precisazione operata dalle citate Sezioni Unite per cui il credito può definirsi liquido “solo se il titolo negoziale preveda dei criteri univoci per determinare la somma oggetto del credito, mentre quando sia necessario utilizzare criteri discrezionali o far ricorso a parametri esterni ad esso, il credito debba essere considerato illiquido con la conseguente applicazione del foro del debitore”, fermo restando, lo si rammenta, che, “ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.”;
ii. valutato allora “lo stato degli atti” e considerato che, nel caso di specie, la documentazione complessivamente versata, lungi dal ricomprendere il titolo negoziale – avendo premura di specificare, tuttavia che, lo stesso, non ricadendo in fattispecie contrattuali per le
3 quali la forma scritta è prescritta ad substantiam actus, soggiace al principio della libertà delle forme –, consiste e si esaurisce soltanto nelle fatture, debitamente - recte necessariamente ex art. 634 c.p.c. ratione temporis applicabile - corredate da estratto autentico notarile delle scritture contabili contenente l'annotazione delle stesse e l'attestazione di regolare tenuta, oltre che in altri documenti che, più che integrare una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., manifestano difficoltà solutorie e sofferenza finanziaria della società opponente, che, in ogni caso, si rivelano irrilevanti ai fini della dimostrazione del carattere della liquidità, anche tenuto conto della contestazione inerente il corrispettivo richiesto, dovendosi concludere che “lo stato degli atti” non contribuisce, evidentemente, a far qualificare l'obbligazione pecuniaria oggetto di causa come “portable”, nel significato chiarito e nel rispetto del principio di diritto espresso dalle sopra citate Sezioni Unite;
iii. rilevato, coerentemente, che, in applicazione del principio consacrato nella citata sentenza di legittimità n. 17989/2016, con specifico riferimento all'ipotesi in cui la domanda monitoria sia fondata unicamente su fatture commerciali, la Cassazione ha di recente statuito che “la fattura è un mero documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710
c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea
a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fondi la declaratoria di competenza per territorio ex art. 1182, comma 3 c.c., sul presupposto che la liquidità del credito vantato dall'attore sia desumibile (esclusivamente) dall'esistenza di una fattura” (cfr. Cass. civ. n. 30309/2022); iv. rammentato che, in presenza di una obbligazione pecuniaria che non possa qualificarsi come “portable” (e dunque di obbligazione c.d.
“querable”) trova applicazione il comma IV (e III) dell'art. 1182 co., e quindi il domicilio del debitore;
v. considerato infine che parte opponente, oltre al ad aver contestato il c.d.
“forum destinatae solutionis” (luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita) ex art. 20 c.p.c., ha altresì specificamente contestato la competenza dell'intestato Tribunale avendo riguardo a tutti i possibili
4 fori concorrenti, ossia il foro generale delle persone giuridiche ex art. 19
c.p.c. ed il c.d. “forum contractus” (luogo in cui è sorta l'obbligazione) ex art. 20 c.p.c..”
Ora, nella rispettiva memoria conclusiva autorizzata, CP_1 afferma espressamente che, invero, “valutando “lo stato degli atti”, la documentazione complessivamente versata non consiste solo nelle fatture e estratto autentico notarile (come ha suggestivamente rimarcato parte attrice opponente) bensì nella ulteriore documentazione prodotta con la memoria integrativa 171 ter c.p.c. secondo termine rappresentata dalle singole quotazioni dei prezzi (listino dei prezzi accettato e autorizzato) di ciascun prodotto lavorato e successivamente contabilizzato nelle fatture oggetto di causa”, precisando che il carattere della liquidità del credito azionato in via monitoria risulti “dimostrato dalle ulteriori circostanze concludenti che brevemente si riassumono:
1) regolare adempimento della prestazione da parte dalla (nessuna CP_1 contestazione in ordine alle prestazioni eseguite e alle fatture è mai stata sollevata dall'opponente, se non solo strumentalmente ed in modo generico a distanza di anni con l'opposizione a decreto ingiuntivo […];
2) promessa di pagamento del debito della come evidenziato dalla Parte_1 documentazione versata in atti (nel caso di specie - doc.5 – […] Tale promessa di pagamento è da considerarsi equivalente alla ricognizione di debito […];
3) concessione di più piani di pagamento rateale, puntualmente disattesi (doc.6- 7);
4) manifestato stato di “sofferenza e stallo finanziario” (doc. 8) […];
5) invio dei prezzi delle singole lavorazioni ed accettazione (docc.
1-4 e 19-27) e prova della consegna della merce come da documenti di trasporto depositati […];
6) l'obbligazione è sorta presso il domicilio e sede della società opposta”.
Ebbene, con specifico riferimento alle argomentazioni di cui agli appena esposti punti nn. 2), 3) 4), suscettibili di vaglio congiunto, valga quanto già osservato nel provvedimento emesso il 7 luglio 2025, essendo qui sufficiente ribadire che la documentazione richiamata (ai documenti nn. 5, 6,
7 e 8), in disparte il fatto che più che integrare una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. manifesta difficoltà solutorie e sofferenza finanziaria della società
in ogni caso ed in senso assorbente si rivela irrilevante ai Parte_1 fini della dimostrazione del carattere della liquidità dell'obbligazione pecuniaria, anche tenuto conto della contestazione inerente il corrispettivo
5 richiesto, potendo, semmai, assumere rilievo sotto il profilo dell'an dell'obbligazione (e non su quello del quantum).
Né, a tal fine, può venire in rilievo l'argomentazione sub 1) relativa all'asserita mancata contestazione del credito di cui alle fatture prima dell'odierno giudizio di opposizione, in quanto, oltre al rilievo secondo cui ai fini della competenza territoriale i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti ex art. 38 quarto comma c.p.c. (cfr. Cass.
Civ., sez. 6-2, ordinanza 4 gennaio 2017, n. 118; Cass. Civ., sez. 6-3, ordinanza
15 dicembre 2017, n. 30287; Cass. Civ., sez. 6-3, ordinanza 20 marzo 2019, n.
7722; Cass. Civ., sez. 2, ordinanza 9 dicembre 2021, n. 39028), in ogni caso, come pure già rilevato nel provvedimento del 7 luglio 2025, la fattura “è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fondi la declaratoria di competenza per territorio ex art. 1182, comma 3 c.c., sul presupposto che la liquidità del credito vantato dall'attore sia desumibile (esclusivamente) dall'esistenza di una fattura” (cfr.
Cass. civ. n. 30309/2022)”.
Infine, con riferimento all'argomentazione sub 5), secondo cui la liquidità del credito azionato in via monitoria emergerebbe da “invio dei prezzi delle singole lavorazioni ed accettazione (docc.
1-4 e 19-27) e prova della consegna della merce come da documenti di trasporto depositati”, non può far a meno il Tribunale di osservare che i prezzi delle singole lavorazioni, sebbene effettivamente inviati (cfr. doc. nn. 1, 2 e 3) dalla società opposta, non sono stati invero
“accettati” – come da quest'ultimo sostenuto – da la quale, Parte_1 anzi, dopo aver confermato la ricezione del prezziario, ha chiesto chiarimenti su quali fossero i “prezzi definitivi”, avendo ricevuto dei “prezzi differenti” (cfr. doc. 4); inoltre, con riferimento ai documenti di trasporto (doc. dal n. 19 al n.
27), al netto dell'assenza di valore negoziale, essi sono privi di accettazione/sottoscrizione da parte di così degradando a Parte_1 mero indizio (cfr. Cass. civ., sez. II, sentenza n. 23695/2025), e quindi ad elementi che, non risultando corroborati da altre circostanze utili ai fini della dimostrazione del quantum, si rivelano, almeno da questo precipuo punto di vista, insufficienti.
Senza tralasciare, da ultimo, che è la stessa sentenza della Cassazione a
Sezioni Unite n. 17989/2016, che, dopo aver espresso il principio di diritto in
6 base al quale “le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del
"forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.”, ha avuto altresì la premura di specificare che un credito può definirsi liquido “solo se il titolo negoziale preveda dei criteri univoci per determinare la somma oggetto del credito, mentre quando sia necessario utilizzare criteri discrezionali o far ricorso a parametri esterni ad esso, il credito debba essere considerato illiquido con la conseguente applicazione del foro del debitore”, e, nel caso di specie, come già rilevato sin dal provvedimento emesso il 7 luglio 2025, la documentazione in atti non ricomprende alcun titolo negoziale, rendendosi per l'effetto necessario “far ricorso a parametri esterni”, con conseguente implicazione di giudizio, in termini di illiquidità, del credito azionato dalla società opposta, anche sulla base del riportato principio ermeneutico.
Di conseguenza, alla luce di quanto già argomentato ed ora integrato, non può che confermarsi, anche nella presente sede decisoria, che, valutando lo “stato degli atti” ai sensi dell'art. 38, quarto comma c.p.c., il compendio documentale non contribuisce a far qualificare l'obbligazione pecuniaria oggetto di causa come 'portable' bensì come 'querable', con conseguente applicazione del comma IV dell'art. 1182 c.c., che fissa il luogo dell'adempimento (non presso il domicilio del creditore, bensì) presso il domicilio del debitore, odierna società opponente (avente sede legale ad
AS EN), la quale, oltre al ad aver contestato il c.d. “forum destinatae solutionis” ex art. 20 c.p.c., ha altresì specificamente contestato la competenza del Tribunale di Teramo, avendo riguardo a tutti i possibili fori concorrenti, ossia il foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c. ed il c.d. “forum contractus” (luogo in cui è sorta l'obbligazione) ex art. 20 c.p.c..
Pertanto, l'eccezione tempestivamente sollevata dall'opponente di incompetenza per territorio merita di trovare accoglimento, dovendosi quindi dichiarare l'incompetenza dell'intestato Tribunale in favore del Tribunale di
AS EN.
7 Da ultimo, deve osservarsi che, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale e inderogabile, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo (cfr. ex multis
Cass. civ., sez. I, n. 1372 del 26 gennaio 2016, secondo cui “La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice
"ad quem" deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio”).
In altri termini, il giudice dell'opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare, come detto, con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite (cfr. ex multis Cass. civ., sez. VI, n. 9035 del 1 aprile 2019).
Infine, deve essere assegnato alle parti il termine per riassumere il giudizio avanti al Tribunale competente (cfr. Trib. Milano, n. 3626/2025; Trib.
Ravenna n. 222/2025; Trib. Brescia, n. 1436/2025, che esplicitamente richiama
Trib. Salerno, Sez. II, 5.5.2016, n. 1986; Trib. Pistoia, 16.11.2011, n. 975; Cass. civ., Sez. III, 11.7.2006, n. 15694; Cass. civ., Sez. II, 22.6.2005, n. 13353; Cass. civ., Sez. II, 9.11.2004, n. 21297; Cass. civ., Sez. III, 14.7.2003, n. 10981; Cass. civ., Sez. II, 4.4.2003, n. 5310; Cass. civ., Sez. Lav., 23.1.1999, n. 656; Cass. civ.,
Sez. I, 28.2.1996, n. 1584), dovendosi precisare che, come visto, la causa che è rimessa al giudice che viene dichiarato competente non è propriamente una causa di opposizione ad un decreto che, infatti, non esiste più (essendo revocato), ma una causa che dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario (cfr. art. 645, co. II c.p.c.): in altri termini, l'eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai conclusa, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 17.10.2016, n. 20952; Cass. civ.,
8 Sez. VI, 17.10.2016, n. 20935; Cass. civ., Sez. I, 5.5.2016, n. 9022; Cass. civ., Sez.
I, 26.1.2016, n. 1372; Cass. civ., Sez. Lav., 21.5.2007, n. 11748).
Pertanto, l'accertata incompetenza per territorio di questo Tribunale preclude la delibazione, da parte dell'intestato Ufficio, in ordine al merito, che va quindi rimesso al giudice dichiarato competente.
Da ultimo, con riguardo alle spese di lite, queste seguono il criterio della soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod. nella somma di € 2.540,00, ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi di tutte le fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), stante la definizione in rito della controversia e la ridotta attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile contraddistinta dal R.G. n. 2796/2024 fra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. DICHIARA la incompetenza per territorio del Tribunale di Teramo ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di
AS EN e, per l'effetto,
2. DICHIARA la nullità del decreto ingiuntivo n. 950/2024 emesso dal
Tribunale di Teramo in data 24 ottobre 2024 e comunicato dalla Cancelleria in data 5 novembre 2024, che, conseguentemente, viene revocato;
3. ASSEGNA alle parti termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti al Giudice dichiarato territorialmente competente;
4. ND parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore di parte opponente, che sono liquidate nella somma di € 2.540,00 a titolo di compenso professionale, oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte opponente (l'Avv. Giovanni Gabriele
Morra), dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Così deciso in Teramo, ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della camera di consiglio del 22 dicembre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza odierna (del 22 dicembre 2025), esaurita la discussione, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2796 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(P. IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , con sede ad AS EN (AP), Parte_2 in via del Fornaio snc, elettivamente domiciliata a Giulianova, in via Parma n.
21, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Gabriele Morra, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
- parte opponente - contro
(P. IVA: ), in persona del suo legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede a Corropoli (TE) alla Via Trigno n.10, elettivamente domiciliata ad Alba Adriatica (TE), S. S. 16 Adriatica n. 7/c, presso e nello studio dell'Avv. Berardo Rasicci, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione:
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di somme di denaro.
1 CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c. celebrata il 22 dicembre 2025, con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c. depositato in data 11 ottobre 2024 avanti al Tribunale di Teramo, (nel procedimento monitorio allibrato al CP_1
R.G. n. 2225/2024) ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 950/2024 nei confronti di con cui è stato intimato a quest'ultima il Parte_1
pagamento della somma di € 12.438,39 (oltre interessi, spese della procedura monitoria ed ulteriori occorrende).
Avverso il predetto decreto monitorio, emesso in data 24 ottobre 2024, comunicato dalla Cancelleria in data 5 novembre 2024 e tempestivamente notificato, ha spiegato rituale opposizione con atto di Parte_1
citazione notificato via p.e.c. in data 13 dicembre 2024, mediante il quale, convenendo in giudizio la società ingiungente, ha in via preliminare eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Teramo in favore del Tribunale di
AS EN ex art. 19 c.p.c. e, nel merito, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la società avversando CP_1
l'eccezione preliminare avversaria di incompetenza territoriale e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la reiezione dell'opposizione ex adverso proposto, siccome infondata.
Alla prima udienza celebrata in data 7 luglio 2025, il Tribunale, valutata l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata da parte opponente in citazione e ritenuto che la stessa impedisse l'accoglimento dell'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà avanzata da parte opposta ed, anzi, conducesse a ritenere che la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281- sexies c.p.c. l'udienza odierna (del 22 dicembre 2025), assegnando alle parti termine sino al 20 novembre 2025 per il deposito di sintetiche memorie conclusive.
Quindi, alla predetta udienza, lo scrivente magistrato, preso atto che le parti costituite hanno depositato, nel termine assegnato, sia le memorie
2 conclusive, che le note di trattazione scritta sostitutive d'udienza, si è ritirato in camera di consiglio, al cui esito la causa è stata decisa come di seguito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Teramo tempestivamente sollevata dall'opponente in favore del Tribunale di AS
EN è meritevole di accoglimento per le ragioni già debitamente illustrate nel provvedimento del 7 luglio 2025, che, per comodità, di seguito si trascrivono nuovamente per intero, integrate, al termine, da nuove osservazioni alla luce della memoria conclusiva depositata da parte opposta in data 20 novembre 2025.
i. “la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 17989 del 13 settembre 2016, ha espresso il principio di diritto in base al quale “le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del
"forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.”, da cui consegue che la competenza territoriale, ai fini dell'art. 1182, co. III c.c., si radica dinanzi al giudice del domicilio del creditore esclusivamente nelle ipotesi in cui le obbligazioni pecuniarie abbiano carattere di liquidità - c.d. obbligazioni portables -, con la precisazione operata dalle citate Sezioni Unite per cui il credito può definirsi liquido “solo se il titolo negoziale preveda dei criteri univoci per determinare la somma oggetto del credito, mentre quando sia necessario utilizzare criteri discrezionali o far ricorso a parametri esterni ad esso, il credito debba essere considerato illiquido con la conseguente applicazione del foro del debitore”, fermo restando, lo si rammenta, che, “ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.”;
ii. valutato allora “lo stato degli atti” e considerato che, nel caso di specie, la documentazione complessivamente versata, lungi dal ricomprendere il titolo negoziale – avendo premura di specificare, tuttavia che, lo stesso, non ricadendo in fattispecie contrattuali per le
3 quali la forma scritta è prescritta ad substantiam actus, soggiace al principio della libertà delle forme –, consiste e si esaurisce soltanto nelle fatture, debitamente - recte necessariamente ex art. 634 c.p.c. ratione temporis applicabile - corredate da estratto autentico notarile delle scritture contabili contenente l'annotazione delle stesse e l'attestazione di regolare tenuta, oltre che in altri documenti che, più che integrare una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., manifestano difficoltà solutorie e sofferenza finanziaria della società opponente, che, in ogni caso, si rivelano irrilevanti ai fini della dimostrazione del carattere della liquidità, anche tenuto conto della contestazione inerente il corrispettivo richiesto, dovendosi concludere che “lo stato degli atti” non contribuisce, evidentemente, a far qualificare l'obbligazione pecuniaria oggetto di causa come “portable”, nel significato chiarito e nel rispetto del principio di diritto espresso dalle sopra citate Sezioni Unite;
iii. rilevato, coerentemente, che, in applicazione del principio consacrato nella citata sentenza di legittimità n. 17989/2016, con specifico riferimento all'ipotesi in cui la domanda monitoria sia fondata unicamente su fatture commerciali, la Cassazione ha di recente statuito che “la fattura è un mero documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710
c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea
a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fondi la declaratoria di competenza per territorio ex art. 1182, comma 3 c.c., sul presupposto che la liquidità del credito vantato dall'attore sia desumibile (esclusivamente) dall'esistenza di una fattura” (cfr. Cass. civ. n. 30309/2022); iv. rammentato che, in presenza di una obbligazione pecuniaria che non possa qualificarsi come “portable” (e dunque di obbligazione c.d.
“querable”) trova applicazione il comma IV (e III) dell'art. 1182 co., e quindi il domicilio del debitore;
v. considerato infine che parte opponente, oltre al ad aver contestato il c.d.
“forum destinatae solutionis” (luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita) ex art. 20 c.p.c., ha altresì specificamente contestato la competenza dell'intestato Tribunale avendo riguardo a tutti i possibili
4 fori concorrenti, ossia il foro generale delle persone giuridiche ex art. 19
c.p.c. ed il c.d. “forum contractus” (luogo in cui è sorta l'obbligazione) ex art. 20 c.p.c..”
Ora, nella rispettiva memoria conclusiva autorizzata, CP_1 afferma espressamente che, invero, “valutando “lo stato degli atti”, la documentazione complessivamente versata non consiste solo nelle fatture e estratto autentico notarile (come ha suggestivamente rimarcato parte attrice opponente) bensì nella ulteriore documentazione prodotta con la memoria integrativa 171 ter c.p.c. secondo termine rappresentata dalle singole quotazioni dei prezzi (listino dei prezzi accettato e autorizzato) di ciascun prodotto lavorato e successivamente contabilizzato nelle fatture oggetto di causa”, precisando che il carattere della liquidità del credito azionato in via monitoria risulti “dimostrato dalle ulteriori circostanze concludenti che brevemente si riassumono:
1) regolare adempimento della prestazione da parte dalla (nessuna CP_1 contestazione in ordine alle prestazioni eseguite e alle fatture è mai stata sollevata dall'opponente, se non solo strumentalmente ed in modo generico a distanza di anni con l'opposizione a decreto ingiuntivo […];
2) promessa di pagamento del debito della come evidenziato dalla Parte_1 documentazione versata in atti (nel caso di specie - doc.5 – […] Tale promessa di pagamento è da considerarsi equivalente alla ricognizione di debito […];
3) concessione di più piani di pagamento rateale, puntualmente disattesi (doc.6- 7);
4) manifestato stato di “sofferenza e stallo finanziario” (doc. 8) […];
5) invio dei prezzi delle singole lavorazioni ed accettazione (docc.
1-4 e 19-27) e prova della consegna della merce come da documenti di trasporto depositati […];
6) l'obbligazione è sorta presso il domicilio e sede della società opposta”.
Ebbene, con specifico riferimento alle argomentazioni di cui agli appena esposti punti nn. 2), 3) 4), suscettibili di vaglio congiunto, valga quanto già osservato nel provvedimento emesso il 7 luglio 2025, essendo qui sufficiente ribadire che la documentazione richiamata (ai documenti nn. 5, 6,
7 e 8), in disparte il fatto che più che integrare una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. manifesta difficoltà solutorie e sofferenza finanziaria della società
in ogni caso ed in senso assorbente si rivela irrilevante ai Parte_1 fini della dimostrazione del carattere della liquidità dell'obbligazione pecuniaria, anche tenuto conto della contestazione inerente il corrispettivo
5 richiesto, potendo, semmai, assumere rilievo sotto il profilo dell'an dell'obbligazione (e non su quello del quantum).
Né, a tal fine, può venire in rilievo l'argomentazione sub 1) relativa all'asserita mancata contestazione del credito di cui alle fatture prima dell'odierno giudizio di opposizione, in quanto, oltre al rilievo secondo cui ai fini della competenza territoriale i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti ex art. 38 quarto comma c.p.c. (cfr. Cass.
Civ., sez. 6-2, ordinanza 4 gennaio 2017, n. 118; Cass. Civ., sez. 6-3, ordinanza
15 dicembre 2017, n. 30287; Cass. Civ., sez. 6-3, ordinanza 20 marzo 2019, n.
7722; Cass. Civ., sez. 2, ordinanza 9 dicembre 2021, n. 39028), in ogni caso, come pure già rilevato nel provvedimento del 7 luglio 2025, la fattura “è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fondi la declaratoria di competenza per territorio ex art. 1182, comma 3 c.c., sul presupposto che la liquidità del credito vantato dall'attore sia desumibile (esclusivamente) dall'esistenza di una fattura” (cfr.
Cass. civ. n. 30309/2022)”.
Infine, con riferimento all'argomentazione sub 5), secondo cui la liquidità del credito azionato in via monitoria emergerebbe da “invio dei prezzi delle singole lavorazioni ed accettazione (docc.
1-4 e 19-27) e prova della consegna della merce come da documenti di trasporto depositati”, non può far a meno il Tribunale di osservare che i prezzi delle singole lavorazioni, sebbene effettivamente inviati (cfr. doc. nn. 1, 2 e 3) dalla società opposta, non sono stati invero
“accettati” – come da quest'ultimo sostenuto – da la quale, Parte_1 anzi, dopo aver confermato la ricezione del prezziario, ha chiesto chiarimenti su quali fossero i “prezzi definitivi”, avendo ricevuto dei “prezzi differenti” (cfr. doc. 4); inoltre, con riferimento ai documenti di trasporto (doc. dal n. 19 al n.
27), al netto dell'assenza di valore negoziale, essi sono privi di accettazione/sottoscrizione da parte di così degradando a Parte_1 mero indizio (cfr. Cass. civ., sez. II, sentenza n. 23695/2025), e quindi ad elementi che, non risultando corroborati da altre circostanze utili ai fini della dimostrazione del quantum, si rivelano, almeno da questo precipuo punto di vista, insufficienti.
Senza tralasciare, da ultimo, che è la stessa sentenza della Cassazione a
Sezioni Unite n. 17989/2016, che, dopo aver espresso il principio di diritto in
6 base al quale “le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del
"forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.”, ha avuto altresì la premura di specificare che un credito può definirsi liquido “solo se il titolo negoziale preveda dei criteri univoci per determinare la somma oggetto del credito, mentre quando sia necessario utilizzare criteri discrezionali o far ricorso a parametri esterni ad esso, il credito debba essere considerato illiquido con la conseguente applicazione del foro del debitore”, e, nel caso di specie, come già rilevato sin dal provvedimento emesso il 7 luglio 2025, la documentazione in atti non ricomprende alcun titolo negoziale, rendendosi per l'effetto necessario “far ricorso a parametri esterni”, con conseguente implicazione di giudizio, in termini di illiquidità, del credito azionato dalla società opposta, anche sulla base del riportato principio ermeneutico.
Di conseguenza, alla luce di quanto già argomentato ed ora integrato, non può che confermarsi, anche nella presente sede decisoria, che, valutando lo “stato degli atti” ai sensi dell'art. 38, quarto comma c.p.c., il compendio documentale non contribuisce a far qualificare l'obbligazione pecuniaria oggetto di causa come 'portable' bensì come 'querable', con conseguente applicazione del comma IV dell'art. 1182 c.c., che fissa il luogo dell'adempimento (non presso il domicilio del creditore, bensì) presso il domicilio del debitore, odierna società opponente (avente sede legale ad
AS EN), la quale, oltre al ad aver contestato il c.d. “forum destinatae solutionis” ex art. 20 c.p.c., ha altresì specificamente contestato la competenza del Tribunale di Teramo, avendo riguardo a tutti i possibili fori concorrenti, ossia il foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c. ed il c.d. “forum contractus” (luogo in cui è sorta l'obbligazione) ex art. 20 c.p.c..
Pertanto, l'eccezione tempestivamente sollevata dall'opponente di incompetenza per territorio merita di trovare accoglimento, dovendosi quindi dichiarare l'incompetenza dell'intestato Tribunale in favore del Tribunale di
AS EN.
7 Da ultimo, deve osservarsi che, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale e inderogabile, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo (cfr. ex multis
Cass. civ., sez. I, n. 1372 del 26 gennaio 2016, secondo cui “La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice
"ad quem" deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio”).
In altri termini, il giudice dell'opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare, come detto, con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite (cfr. ex multis Cass. civ., sez. VI, n. 9035 del 1 aprile 2019).
Infine, deve essere assegnato alle parti il termine per riassumere il giudizio avanti al Tribunale competente (cfr. Trib. Milano, n. 3626/2025; Trib.
Ravenna n. 222/2025; Trib. Brescia, n. 1436/2025, che esplicitamente richiama
Trib. Salerno, Sez. II, 5.5.2016, n. 1986; Trib. Pistoia, 16.11.2011, n. 975; Cass. civ., Sez. III, 11.7.2006, n. 15694; Cass. civ., Sez. II, 22.6.2005, n. 13353; Cass. civ., Sez. II, 9.11.2004, n. 21297; Cass. civ., Sez. III, 14.7.2003, n. 10981; Cass. civ., Sez. II, 4.4.2003, n. 5310; Cass. civ., Sez. Lav., 23.1.1999, n. 656; Cass. civ.,
Sez. I, 28.2.1996, n. 1584), dovendosi precisare che, come visto, la causa che è rimessa al giudice che viene dichiarato competente non è propriamente una causa di opposizione ad un decreto che, infatti, non esiste più (essendo revocato), ma una causa che dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario (cfr. art. 645, co. II c.p.c.): in altri termini, l'eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai conclusa, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 17.10.2016, n. 20952; Cass. civ.,
8 Sez. VI, 17.10.2016, n. 20935; Cass. civ., Sez. I, 5.5.2016, n. 9022; Cass. civ., Sez.
I, 26.1.2016, n. 1372; Cass. civ., Sez. Lav., 21.5.2007, n. 11748).
Pertanto, l'accertata incompetenza per territorio di questo Tribunale preclude la delibazione, da parte dell'intestato Ufficio, in ordine al merito, che va quindi rimesso al giudice dichiarato competente.
Da ultimo, con riguardo alle spese di lite, queste seguono il criterio della soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod. nella somma di € 2.540,00, ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi di tutte le fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), stante la definizione in rito della controversia e la ridotta attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile contraddistinta dal R.G. n. 2796/2024 fra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. DICHIARA la incompetenza per territorio del Tribunale di Teramo ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di
AS EN e, per l'effetto,
2. DICHIARA la nullità del decreto ingiuntivo n. 950/2024 emesso dal
Tribunale di Teramo in data 24 ottobre 2024 e comunicato dalla Cancelleria in data 5 novembre 2024, che, conseguentemente, viene revocato;
3. ASSEGNA alle parti termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti al Giudice dichiarato territorialmente competente;
4. ND parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore di parte opponente, che sono liquidate nella somma di € 2.540,00 a titolo di compenso professionale, oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte opponente (l'Avv. Giovanni Gabriele
Morra), dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Così deciso in Teramo, ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della camera di consiglio del 22 dicembre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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