Sentenza 28 ottobre 1974
Massime • 3
A norma dell'art 4, comma primo, della legge primo giugno 1971 n 291 , le limitazioni urbanistiche introdotte dai primi tre commi dell'art 17 della legge 6 agosto 1967 n 765, si applicano, nel territorio dei comuni compresi negli elenchi speciali da approvarsi dal ministro dei llpp di concerto con il ministro dell'interno, fino alla data di approvazione del piano regolatore generale e non gia soltanto fino ad un anno dopo la presentazione di tale piano al ministero dei LL PP per la sua approvazione, cosi come prescriveva la norma di cui al quarto comma dello stesso art 17, abrogata dal primo comma del citato art 4 della legge n 291 del 1971.*
E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale, per contrasto con l'art 76 cost sollevata nei confronti della norma di cui al terzo comma dell'art 4 della legge primo giugno 1971 n 291, che rimette al ministro dei llpp il compito di predisporre, di concerto con quello dell' interno, l'elenco speciale dei comuni nel cui territorio le limitazioni urbanistiche stabilite dai primi tre commi dell'art 17 della legge 6 agosto 1967 n 765, debbono essere applicate sino all'approvazione del piano regolatore generale. Deve, infatti, escludersi che l'attribuzione alla pa dello incarico di redigere gli elenchi integri una delega della funzione legislativa regolata dal citato precetto costituzionale,in quanto la redazione dei detti elenchi non ha natura normativa ne sotto il profilo soggettivo, perche devoluta ad autorita diversa dal governo nel suo complesso, ne sotto quello oggettivo, perche rivolta al mero completamento di una fattispecie legale, gia delineata nei suoi tratti essenziali, dalla norma primaria, con la specificazione di uno degli elementi di essa, attraverso l'Esercizio dei poteri amministrativi istituzionalmente propri dell'organo delegato.*
Hanno carattere integrativo dell'art 873 cod civ ed attribuiscono, pertanto, il diritto soggettivo all'abbattimento delle costruzioni eseguite in difformita, tutte le norme, contenute in regolamenti comunali o in testi di legge, che regolino le distanze fra costruzioni erette su fondi finitimi, in guisa tale da fronteggiarsi almeno parzialmente, con la conseguente possibilita della formazione di intercapedini; e cio anche quando trattasi di norme che regolino congiuntamente la distanza fra dette costruzioni e la loro altezza, in relazione l'una della altra, in quanto il rapporto funzionale fra le due grandezze e la loro reciproca influenza impediscono di istituire fra di esse una graduatoria di importanza e, quindi, di assumere l'una ad oggetto primario e l'altra ad oggetto secondario della norma. Pertanto e integrativa del citato art 873 cod civ la norma di cui all'art 17, comma primo lettera C, della legge 6 agosto 1967 n 765, contenente modificazioni della legge urbanistica, secondo la quale la distanza fra edifici vicini non puo essere inferiore all'altezza di ciascuna fronte dell'edificio da costruire. ( V 1559'72, mass n 358273; 2571'71, mass n 353650; ( V 2093'70, mass n 348196; 558'66, mass n 321117).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/10/1974, n. 3209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3209 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 1974 |
Testo completo
A norma dell'art 4, comma primo, della legge primo giugno 1971 n 291 , le limitazioni urbanistiche introdotte dai primi tre commi dell'art 17 della legge 6 agosto 1967 n 765, si applicano, nel territorio dei comuni compresi negli elenchi speciali da approvarsi dal ministro dei llpp di concerto con il ministro dell'interno, fino alla data di approvazione del piano regolatore generale e non gia soltanto fino ad un anno dopo la presentazione di tale piano al ministero dei LL PP per la sua approvazione, cosi come prescriveva la norma di cui al quarto comma dello stesso art 17, abrogata dal primo comma del citato art 4 della legge n 291 del 1971.*