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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/10/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco Consigliere;
dr. TO Savino, Consigliere Rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 749/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Andrea Conselvan;
appellante
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, Controparte_1 P.IVA_2
dagli Avv.ti Michele Centioni e Cristina Senesi;
appellata avente ad oggetto: validità e adempimenti di contratto di affiliazione commerciale;
conclusioni:
appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa acquisizione dei fascicoli d'ufficio
del giudizio di primo grado (R.G. n. 3406/2016 Tribunale di Macerata), disattesa ogni contraria
domanda, istanza, deduzione o eccezione, in riforma della sentenza impugnata e per tutti i motivi
1 dedotti nel presente atto di appello. In via pregiudiziale: confermata la dichiarazione di
improcedibilità delle domande tutte proposte da (C.F. ) nei Controparte_1 P.IVA_2
confronti di per l'effetto dichiarare l'inefficacia Parte_1
del decreto ingiuntivo nr. 780/2016 – R.G. 2066/2016 del Tribunale di Macerata ordinando a
(C.F. ) la ripetizione delle somme ad essa corrisposte in forza Controparte_1 P.IVA_2
della provvisoria esecutività del già menzionato decreto ingiuntivo. In principalità, accertata e
dichiarata la nullità o comunque annullabilità del contratto di affiliazione commerciale
sottoscritto in data 20.11.2014 tra (C.F. e Controparte_1 P.IVA_2 Parte_1
per le ragioni tutte esposte, per l'effetto condannare (C.F.
[...] Controparte_1
) a restituire a tutti gli importi da P.IVA_2 Parte_1
questa ricevuti in esecuzione del predetto contratto e/o comunque in quella maggiore o minore
somma che si ritiene accertata in corso di giudizio;
accertare e dichiarare altresì la
responsabilità di (C.F. per tutti i danni subiti in conseguenza per Controparte_1 P.IVA_2
le ragioni esposte e per l'effetto condannare la stessa al pagamento dell'importo risultante dall'istruttoria o comunque in via equitativa ex art. 1226 c.c.; in via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui l'adita autorità giudiziaria non dovesse accertare la nullità o comunque dichiarare l'annullamento del contratto di affiliazione commerciale sottoscritto in data
20.11.2014 tra e comunque accertare e Controparte_1 Parte_1
dichiarare la risoluzione del contratto medesimo per il grave inadempimento di Controparte_1
(C.F. ), per le ragioni esposte, e per l'effetto condannare la stessa al pagamento, a P.IVA_2
titolo di risarcimento dei danni, dell'importo risultante dall'istruttoria o comunque in via
equitativa ex art. 1226 c.c.; in via istruttoria: accogliersi le istanze istruttorie formulate in
seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.. e, nell'ipotesi di accoglimento delle domande
istruttorie formulate dalla convenuta opposta, accogliersi le istanze istruttorie formulate in terza
memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c..Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio,
oltre accessori di legge.”; appellata: “In via principale: 1) respingere l'appello avversario in quanto inammissibile ed
infondato, confermando la sentenza impugnata. In via di appello incidentale: 2) in accoglimento
2 di uno o più dei motivi di gravame incidentale: nella denegata e non creduta ipotesi di
accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario accertare e dichiarare che
[...]
è debitrice di Parte_2 CP_1
per i titoli dedotti in giudizio per complessivi euro 209.563,21, oltre IVA, CPA sulle
[...]
componenti di legge e rimborso forfetario nella misura del 15% sui compensi e agli interessi ex
d.lgs n. 231/2002 e rivalutazione monetaria o nella diversa misura che verrà accertata in corso
di giudizio o ritenuta di giustizia, e disporre, per l'effetto, l'integrale compensazione dell'eventuale credito di Parte_2
con il maggior accertato credito di con conseguente estinzione di
[...] Controparte_1
qualsivoglia credito di Parte_2
accertare e dichiarare la risoluzione di diritto del contratto di affiliazione commerciale del
[...]
20.11.2014; nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al punto che
precede, pronunziare la risoluzione giudiziale del contratto di affiliazione commerciale del
20.11.2014; rigettare, in ogni caso, le domande e l'appello avversari. In via istruttoria: rigettare
integralmente le richieste istruttorie avversarie;
ammettere la prova per testi sui capitoli di prova
testimoniale da 1) a 20) formulati da con la seconda memoria ex art. 183, Controparte_1
comma 6, c.p.c. nonché sui capitoli di prova testimoniale da 21) a 23) formulati da CP_1
con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.; nella denegata e non creduta ipotesi di
[...]
ammissione dei capitoli di prova testimoniale avversari, ammettere prova contraria richiesta da
con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.; disporsi le CTU così come Controparte_1
richieste da con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. Con vittoria Controparte_1
di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
3 Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei cinque motivi del tempestivo appello principale e dei quattro motivi cui è affidato l'appello incidentale.
*****
I. Il primo motivo di impugnazione censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo dichiarato la sopravvenuta improcedibilità della domanda principale di adempimento formulata da tramite ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., quale conseguenza del fallimento del Controparte_1
debitore opponente ha omesso di condannare il creditore alla Parte_2
ripetizione della somma di euro 4.189,40, in precedenza percepita nell'ambito di esecuzione presso terzi principiata in ragione del decreto ingiuntivo opposto.
Il motivo è infondato.
Occorre osservare che l'improcedibilità della domanda di adempimento, derivante dal sopravvenuto fallimento del debitore, esplica efficacia ex nunc e non comporta la revoca del decreto ingiuntivo che il creditore abbia conseguito prima dell'apertura della procedura concorsuale.
Ne consegue che il titolo giudiziale, seppur non più suscettibile di essere posto a base di una azione esecutiva, giusto il disposto di cui all'art. 51 L.F., può utilmente essere impiegato per conseguire l'ammissione del credito allo stato passivo e, ciò che ora rileva, continua a sostenere, sotto il profilo della sussistenza di una adeguata causa debendi, i pagamenti eseguiti prima della dichiarazione del fallimento.
Dunque non vi è alcuna interferenza tra il dato processuale dell'improcedibilità della domanda quale conseguenza del sopravvenuto fallimento del debitore ed il dato sostanziale della legittimità del pagamento ricevuto dal creditore quando il solvens era ancora in bonis sicchè, ponendo a latere le ipotesi di revocabilità fallimentare (qualora sussistano i presupposti contemplati dalle norme di cui agli artt. 67 e ss. L.F.), il pagamento potrà essere oggetto di ripetizione solo qualora sia accertata la carenza di valida fonte negoziale dell'obbligazione (e trattasi della strada
4 intrapresa dalla curatela del fallimento tramite proposizione dell'azione di nullità del contratto di affiliazione commerciale), o, comunque, sussistano ulteriori ipotesi di indebito oggettivo.
In altri e più compiuti termini, “ancorché la dichiarazione di fallimento, o del provvedimento di
messa in l.c.a., intervenuta nelle more del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a
carico del debitore fallito, determini l'inopponibilità alla massa dell'ingiunzione e
l'improcedibilità del giudizio di opposizione, il curatore fallimentare, o il commissario della
l.c.a., non ha diritto di ripetere dal creditore la somma da questo incassata a seguito del
pagamento eseguito dal debitore ingiunto, prima del fallimento, per effetto del titolo giudiziale
provvisoriamente esecutivo, potendo solo, eventualmente, proporre azione revocatoria dell'atto
solutorio (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 6918 del 08/04/2016)”.
Ancora, “nell'ipotesi di sottoposizione a procedura concorsuale di colui che abbia eseguito,
volontariamente o coattivamente, un pagamento sulla base di un decreto ingiuntivo
provvisoriamente esecutivo, emesso in suo danno e da lui opposto, il pagamento così effettuato
dal debitore "in bonis" è assoggettabile ad azione revocatoria, se ne ricorrano i presupposti,
altrimenti rivelandosi ripetibile, ex art. 2033 c.c., soltanto se risulti non dovuto. A quest'ultimo
fine, peraltro, è necessario che gli organi della procedura concorsuale alleghino e dimostrino
che il creditore non abbia avanzato alcuna pretesa nei confronti di quest'ultima, nei modi e
termini di legge, ovvero che tale pretesa, benché proposta, sia stata rigettata con decisione
irrevocabile (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 3878 del 17/02/2020)”.
D'altro canto, la tesi esposta dalla difesa opponente si risolve nell'errata equiparazione, per quanto concerne la portata effettuale, tra l'improcedibilità della domanda ed il rigetto di essa.
II. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la nullità testuale del contratto di affiliazione commerciale per violazione della norma di cui all'ultimo comma dell'art.9 della legge n.192 del 1998, rigettando così le correlate domande di ripetizione dell'indebito oggettivo e risarcimento del danno, incentrato, secondo la prospettazione difensiva ora reiterata, sull'ammontare complessivo delle spese sopportate da Parte_2
per avviare l'attività imprenditoriale (sebbene costituisca circostanza pacifica che il
[...]
5 complesso aziendale sia stato utilizzato anche a seguito della risoluzione del contratto) e nel corso della relazione negoziale.
Il motivo è infondato.
Occorre muovere dalla considerazione preliminare che l'ipotesi di nullità contemplata dalla norma sopra richiamata, che peraltro non comporta (o, comunque, non comporta sempre e comunque) l'invalidità assoluta del contratto ma (in adesione al principio della conservazione degli atti di autonomia privata di cui agli artt. 1419 e 1424 c.c. nonché a tutela dell'abusato che verosimilmente ha interesse alla prosecuzione della relazione contrattuale) colpisce la sola proposizione negoziale per il cui tramite si realizza l'abuso, esige, quale ovvio presupposto indefettibile, la sussistenza della situazione di dipendenza economica.
Il Tribunale di Macerata, dopo aver richiamato gli addentellati giurisprudenziali di riferimento
(sia di legittimità che di merito), ha escluso il ricorso di tale presupposto (anche) sull'assunto della carenza di una situazione di mercato tale da indurre necessariamente Parte_3
a rivolgersi a per attuare il proprio proposito imprenditoriale.
[...] Controparte_1
Con più precisione, nella sentenza impugnata si legge quanto segue: Parte_2
non ha provato (né, invero, dedotto) di aver perso in conseguenza del contratto di
[...]
affiliazione l'autonomia e l'indipendenza, né tantomeno di non poter scegliere di operare con terzi per sottrarsi alle condizioni contrattuali ritenute inique, potendosi invero escludere che
fosse, all'epoca della stipula del contratto e successivamente, l'unico soggetto Controparte_1
gestore di una catena di franchising nel settore della ristorazione biologica e, che, quindi,
l'affiliata fosse impossibilitata a reperire alternative soddisfacenti sul mercato laddove avesse ritenuto talune clausole contrattuali inique”.
Trattasi di statuizione motivazionale assolutamente condivisibile laddove, sul piano astratto,
intercetta nella mancanza di reali possibilità di reperimento di alternative di mercato soddisfacenti uno dei sintomi particolarmente rivelatori della dipendenza economica (in tal senso, anche
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 27435 del 23/10/2024) e, sul piano concreto, compiendo applicazione pratica del criterio conoscitivo di cui al secondo comma dell'art. 115 c.p.c., afferma che era libera, ex ante, di esercitare l'attività di Parte_2
6 somministrazione di cibi e bevande biologici per il tramite di molteplici soluzioni contrattuali,
senza, dunque, essere costretta ad avere quale interlocutrice negoziale la sola Controparte_1
Altresì, il Tribunale di Macerata, premurandosi di vagliare anche la sussistenza di una ipotesi di dipendenza economica sopravvenuta, ovvero indotta proprio dalla stipulazione del contratto, ha sostanzialmente osservato (questo è il senso del passaggio sopra riportato) che
[...]
proprio in ragione del contesto macroeconomico di riferimento (il settore Parte_2
della ristorazione biologica), avrebbe potuto portare avanti il proprio proposito imprenditoriale anche in carenza della relazione negoziale con ciò che, appunto, esclude la Controparte_1
dipendenza.
Tale scenario, peraltro, si è puntualmente verificato allorquando Parte_2
all'esito della risoluzione stragiudiziale, ha continuato l'esercizio dell'attività di impresa,
[...]
sostituendo l'insegna con quella “Biofood”. Controparte_1
La carenza del presupposto della dipendenza economica che, giova sottolinearlo, è un fenomeno assai più intenso ed ineludibile della correlazione tra due imprenditori commerciali avvinti dal sinallagma contrattuale (correlazione che è volutamente ricercata nel contratto di franchising e che si pone su piano di assoluta fisiologia), esclude di per sé la sussistenza dell'ipotesi di nullità testuale contemplata dall'ultimo comma dell'art.9 della legge n.192 del 1998.
Il Tribunale di Macerata, peraltro, all'esito dell'esame della scrittura privata del 20.11.2014, per il cui tramite fu stipulato il contratto di affiliazione commerciale ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, ha anche escluso la previsione di clausole che, non sorrette da alcun lecito proposito negoziale, risultino dirette unicamente all'appropriazione del margine di profitto dell'affiliato.
Al riguardo, nella sentenza impugnata si legge quanto segue: “nel caso di specie, le clausole contrattuali citate dall'opponente e dalla stessa ritenute espressione di uno squilibrio nei rapporti tra le parti tale da integrare un abuso di posizione dominante da parte di CP_1
appaiono, a ben vedere, rientrare tra le limitazioni commerciali generalmente contemplate
[...]
nei contratti di franchising, le quali, nell'assetto complessivo degli interessi perseguiti dalle
parti, appaiono compensate dai vantaggi derivanti dall'affiliazione commerciale”.
7 Trattasi di rilievi del pari condivisibili e indirettamente confermati dalle deduzioni difensive compendiate nell'atto di appello, per il cui tramite la curatela del fallimento, lungi dal denunciare condotte abusive, stigmatizza in sostanza la convenienza del contratto per l'affiliato, tramite osservazioni che, laddove toccano le clausole di maggior impiego e diffusioni, appaiono criticare il tipo negoziale in sé.
III. Il terzo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la nullità strutturale del contratto di affiliazione commerciale per violazione delle lettere a), d) f) del quarto comma dell'art. 3 della legge n.129 del 2004 e, dunque, come sopra già osservato, ha rigettato le domande di ripetizione dell'indebito oggettivo e di risarcimento dal danno.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, occorre osservare che la norma di cui al primo comma dell'art. 3 della legge n.129 del 2004 impone la forma scritta ad substantiam per la stipulazione del contratto di affiliazione commerciale.
L'ampiezza della forma, ossia gli elementi che devono necessariamente essere fissati per iscritto,
è delineata dalla disposizione di cui al quarto comma, secondo cui “il contratto deve inoltre
espressamente indicare a) l'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che
l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio dell'attività; b) le modalità di calcolo e di pagamento
delle royalties, e l'eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte
dell'affiliato; c) l'ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia
in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall'affiliante; d) la specifica del
know-how fornito dall'affiliante all'affiliato; e) le eventuali modalità di riconoscimento
dell'apporto di know-how da parte dell'affiliato; f) le caratteristiche dei servizi offerti
dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento,
formazione; g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso”.
Ciò, tuttavia, non significa che l'autonomia negoziale debba concretizzarsi in un contratto che ricomprenda necessariamente tutti gli aspetti sopra indicati ma, più semplicemente, che, qualora le parti intentando introdurre uno (o tutti) di tali elementi nel contenuto del contratto, la correlata
8 disciplina deve ricevere la forma scritta a pena di nullità (si richiamano le osservazioni sopra svolte in tema di principio di conservazione del contratto).
In altri e più compiuti termini, “in forza dell'art. 1, comma 1, della l. n. 129 del 2004, il contratto
di "franchising" è integrato dalla concessione al "franchisee" della disponibilità di uno o più
diritti di proprietà industriale contemplati nella richiamata disposizione, e non richiede, quindi,
quale elemento indefettibile del tipo, il trasferimento del "know how", non potendosi argomentare
in senso contrario dal disposto dell'art. 3, comma 4, lett. d) della stessa legge - alla cui stregua
il contratto deve espressamente indicare "la specifica del know how fornito dall'affiliante
all'affiliato" -, norma quest'ultima che si limita a disciplinare il contenuto della relativa clausola,
laddove prevista nel contratto (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 11256 del
10/05/2018)”.
Il Tribunale di Macerata ha compiuto applicazione di tale principio laddove, all'esito di un più
ampio percorso motivazionale (incentrato sulla condivisibile distinzione tra investimenti strettamente correlati all'integrazione dell'affiliato nella rete imprenditoriale dell'affiliante e investimenti privi di tale connotato e che l'affiliato deve sostenere per il solo fatto di esercitare attività di impresa e sui quali, pertanto, l'affiliante non deve e non può esercitare alcun controllo)
ha correttamente rilevato che “nel caso di specie la mancata menzione nel contratto di franchising
dell'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l'affiliato “deve sostenere” (così, testualmente, recita l'art. 4 della L. 129/2004) non inficia la validità del
contratto, non essendo richiesti da agli affiliati investimenti iniziali specifici e, Controparte_1
quindi, obbligati per l'avvio dell'attività nella propria rete commerciale, essendo essi rimessi alla autonomia decisionale del franchisee, sebbene nell'ambito di vincoli ed indicazioni forniti dall'affiliante”, ciò che, peraltro, rafforza il convincimento in ordine all'insussistenza della dipendenza economica.
Per quanto concerne le ulteriori doglianze, è sufficiente osservare che la difesa appellante ha allegato la mancata indicazione della “specifica del know-how fornito dall'affiliante Pt_4
all'affiliato” e delle “caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione”, limitandosi, invece, a
9 lamentare l'inadeguatezza dei servizi offerti da e l'esiguità concettuale e Controparte_1
descrittiva del know how da essa trasferito (ed il Tribunale di Macerata pure ha correttamente rilevato che tale esiguità è diretta corrispondenza del tipo di attività di impresa esercitata;
in tal senso, anche Ordinanza della Corte di Cassazione n. 11256 del 10/05/2018), ossia a introdurre un tema che trascende la fase genetica, sì da non poter interferire con la validità del contratto, ed attiene al successivo piano dell'esecuzione.
D'altro canto, ha tempestivamente prodotto il manuale operativo (recante la Controparte_1
sottoscrizione dell'affiliato) che compie la specificazione del know how e che la scrittura privata del 20.11.2014 riferisce essere stato consegnato a Parte_2
configurandosi in sostanzia come un allegato.
Altresì, la clausola di cui al punto 3.6 della richiamata scrittura privata, che il Tribunale di
Macerata si è premurato di riprodurre nella sua interezza nel corpo della sentenza, indica analiticamente le prestazioni relative all'assistenza tecnica e commerciale resa dall'affiliante.
IV. Con il quarto motivo, articolato in due profili connessi, la difesa appellante lamenta che il
Tribunale di Macerata ha errato nell'affermare la carenza di interesse in ordine alla domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di affiliazione commerciale e che ha omesso di pronunciarsi sulla correlata domanda di risarcimento del danno.
Il motivo è infondato.
In ordine al primo profilo, occorre muovere dalla considerazione preliminare secondo cui l'iniziativa processuale è sostenuta da adeguato interesse, connotato dai predicati dell'attualità e della concretezza, ogniqualvolta la parte possa trarre da essa una qualche utilità sostanziale.
Ne consegue che non vi è interesse allorquando l'utilità ambita sia già stata conseguita prima della proposizione o della decisione della domanda.
Tal ultima circostanza ricorre nel caso di specie posto che il Tribunale di Macerata, lungi dall'affermare la persistente pendenza della relazione negoziale, ha rilevato l'avvenuta risoluzione stragiudiziale del contratto di affiliazione commerciale in epoca pregressa al deposito del ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c.
10 Quale che sia la causa della caducazione, nondimeno vi è che l'avvenuto scioglimento del vincolo negoziale costituisce una circostanza pacifica (dedotta, invero, da entrambe le parti, sebbene a sostegno di contrastanti prospettazioni difensive e con una diversa ma in concreto irrilevante collocazione cronologica), anche in ragione e quale conseguenza della sopravvenuta dichiarazione di fallimento di Parte_2
La circostanza della consistenza costitutiva della sentenza dichiarativa della risoluzione per inadempimento, su cui insiste la difesa appellante, si configura come un dato corretto ma irrilevante, ossia inidoneo al superamento del fatto inequivocabile dell'avvenuta risoluzione del contratto.
Sicchè la curatela della procedura concorsuale ha già conseguito l'utilità sostanziale cui è diretta l'azione disciplinata dall'art. 1453 c.c. ove, giova evidenziarlo, l'inadempimento di una delle parti non è un effetto dell'azione (ovvero una utilità aggiuntiva ulteriore) ma un presupposto di essa sicchè, anche dal punto di vista logico, non interferisce con il dato ultimo dell'avvenuta caducazione della relazione negoziale (quale che ne sia la causa).
Altresì, diversamente da quanto sembra ritenere la difesa appellante, la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 1453 c.c. tampoco è il presupposto necessario per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno formulata dalla parte adempiente, posto che, a tal fine, è
sufficiente l'altrui inadempimento (e la prova della danno conseguenza) senza che la parte sia obbligata a promuovere anche l'azione di risoluzione e senza che l'accesso alla tutela risarcitoria, che il primo comma della norma sopra richiamata riconosce “in ogni caso”, possa essere inibito dalla circostanza contingente dell'avvenuta risoluzione stragiudiziale, anche per mutuo consenso,
del contratto.
Ne consegue la carenza di un interesse concreto ed attuale e, dunque, la preclusione all'esame della domanda di risoluzione per inadempimento (dal cui ipotetico accoglimento, giova ripeterlo,
la curatela del fallimento non può trarre alcuna utilità sostanziale aggiuntiva), come correttamente rilevato dal Tribunale di Macerata.
In ordine al secondo profilo, occorre premettere che qualora il thema decidendum contempli una domanda di risoluzione per inadempimento ed una domanda di risarcimento del danno, il giudice,
11 anche qualora ritenga che la domanda di risoluzione per inadempimento non sia sostenuta da adeguato interesse, ciò che ne preclude la delibazione, nondimeno deve esaminare la fondatezza della pretesa risarcitoria e, dunque, verificare la fondatezza delle doglianze incentrate sull'altrui inadempimento (e poi procedere a verificare la sussistenza dell'an e del quantum del danno conseguenza).
Declinando tali considerazioni al caso di specie, vi è che nella sentenza impugnata si legge quanto segue: “la sorte delle domande di declaratoria di nullità e risoluzione del contratto di franchising
assorbe, peraltro, la richiesta risarcitoria avanzata da in Parte_2
quanto formulata in via conseguenziale alle richieste pronunce di nullità e risoluzione e per
effetto di esse (cfr., in particolare, pag. 18 dell'atto di citazione – “…per effetto della dichiaranda
nullità/annullabilità del contratto, , oltre a restituire tutto quanto percepito da CP_1
, dovrà anche tenere indenne la medesima di tutte quante le spese da Parte_2
quest'ultima sostenute in conseguenza della sottoscrizione ed esecuzione del contratto di
affiliazione commerciale…” – e pag. 19 del medesimo atto – “…nondimeno il predetto contratto
dovrà essere dichiarato risolto per grave inadempimento contrattuale da parte di con CP_1
conseguente condanna di quest'ultima a risarcire i danni in conseguenza subiti da
[...]
”. Parte_2
Vi è, pertanto, che il Tribunale di Macerata, lungi dall'omettere l'esame della domanda di risarcimento dei danni, ha ritenuto che nel caso concreto la carenza di interesse della domanda di risoluzione giudiziale abbia precluso anche l'esame della domanda di risarcimento del danno poiché avvinte da un rapporto di presupposizione forte per espressa volontà della parte.
Dunque, non vi è stata alcuna omissione di pronuncia ma, diversamente, il primo giudice, nel compiere l'esame della causa petendi (anche, e soprattutto, della domanda di risarcimento del danno) ha ritenuto che la curatela del fallimento abbia subordinato la pretesa risarcitoria all'accoglimento dell'azione di risoluzione per inadempimento, sì da concludere nel senso nell'impossibilità di accogliere la domanda di risarcimento del danno a ciò ostando il principio generale di cui all'art. 112 c.p.c. (cui, pur in carenza di espresso richiamo, appare implicitamente rinviare la statuizione motivazionale in esame).
12 Ad avviso del Collegio, il percorso motivazionale tracciato in parte qua dal Tribunale di Macerata
non è condivisibile laddove si risolve in un approccio estremamente formalista che valorizza oltremodo l'impiego delle espressioni “per effetto” e “con conseguente condanna”, estrapolate dall'intero contesto difensivo che, seppur indugia (o sembra indugiare) erroneamente sulla correlazione necessaria tra accoglimento dell'azione ex art. 1453 c.c. e fondatezza della pretesa risarcitoria, qualora vagliato nella sostanza, rivela come la curatela del fallimento abbia inteso,
invece, promuovere autonoma domanda di risarcimento del danno quale conseguenza del lamentato inadempimento.
Tuttavia, il motivo di gravame sviluppato al paragrafo G dell'atto di appello, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, non intercetta le ragioni della statuizione decisionale in esame, come sopra ricostruite, insistendo unicamente sulla circostanza (insussistente)
dell'omessa pronuncia della domanda.
Sul punto, pertanto, si è formato il giudicato interno.
Qualora non si volesse condividere tale convincimento e dunque ritenere che la proposizione motivazionale sia stata adeguatamente censurata, il profilo di doglianza sarebbe infondato.
Vi è, infatti, che, pur volendo per mera ipotesi ritenere sussistenti i plurimi profili di inadempimento lamentati, la curatela del fallimento, disattendendo il proprio onere probatorio,
non ha fornito adeguata prova del danno conseguenza, insistendo per la liquidazione equitativa ma omettendo finanche la compiuta allegazione del nesso di derivazione causale.
Altresì, nell'atto di appello si legge quanto segue: “se solo si considera la differenza tra i prezzi
praticati da per le merci fornite e quelli rinvenibili nel mercato, è facilmente stimabile CP_1
Contr che, dall'apertura dell'attività da parte di all'avvio del presente contenzioso, quest'ultima
ha subito un danno di circa Euro 30.000/40.000. A tale ammontare dovrà poi essere aggiunto il
danno causato dagli inadempimenti contestati e documentati, in particolare l'invio di merce avariata (cfr. doc. 12, 13, 14, 18, 19), senza data di scadenza (cfr. doc. 15), con corpi estranei
(cfr. doc. 16), in eccesso a quanto ordinato (cfr. doc. 17) oppure in difetto di quanto dichiarato
(cfr. doc. 11), ecc… Tali problematiche ricorrevano, come documentato, di frequente e costituiva
non meno del 25% delle forniture.
Considerato che
il totale delle fatture emesse da CP_1
13 Contr nei confronti di è pari ad Euro 116.502,64 (cfr. 23, detratte le royalties), il danno è
quantificabile, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., in Euro 29.125,66 cioè pari al 25% delle
fatture per forniture emesse”.
La circostanza che l'affiliante abbia praticato prezzi superiori a quelli richiesti dal mercato,
attiene al piano della convenienza della relazione negoziale ma, di per sé, non configura alcun profilo di inadempimento (si pensi, al riguardo, ad un contratto di somministrazione dell'energia elettrica ove, come evidente, non costituisce inadempimento il fatto che il somministrante X
eroghi l'energia elettrica per un corrispettivo maggiore di quello richiesto dal concorrente Y).
Qualora, poi, l'affiliante abbia richiesto un corrispettivo maggiore di quello pattuito, del pari non vi sarebbe inadempimento del contratto ma si configurerebbe un'ipotesi di indebito oggettivo, il cui rimedio risiede nella (diversa) azione di cui all'art. 2033 c.c.
Altresì, che la consegna di merce lato sensu avariata abbia cagionato un danno (emergente o da lucro cessante?) di “euro 29.125,66 cioè pari al 25% delle fatture per forniture emesse”
costituisce un assunto gratuito, ossia sprovvisto di ogni addentellato probatorio, tampoco di adeguata consistenza inferenziale.
V. Le prove orali richieste sono volte a dimostrare la sussistenza dei profili di inadempimento ma non lumeggiano l'an ed il quantum del danno conseguenza, sì da palesarsi superflue e dunque inammissibili.
Vi è, pertanto, che anche il quinto motivo di appello si palesa non suscettibile d'accoglimento.
VI. L'infondatezza dei motivi dell'appello principale comporta l'assorbimento dell'appello incidentale, proposto in via condizionata e dunque subordinato alla riforma della decisione in termini peggiorativi per l'appellata, e conduce al rigetto del gravame e all'integrale conferma della sentenza del Tribunale di Ancona.
VII. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire alla luce della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee e giustificare ipotesi di compensazione totale o parziale.
La difesa appellata ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
14 L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
-rigetta l'appello principale, con consequenziale assorbimento dell'appello incidentale, e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna la curatela del fallimento di all'immediato Parte_2
pagamento, in favore di delle spese del presente grado, che si liquidano in euro Controparte_1
9.991,00 per compenso ed euro 1.138,50 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima,
c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti di cui all'art. 13,
comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, qualora sia dovuto il pagamento del contributo unificato.
Ancona, 14.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. TO Savino
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco Consigliere;
dr. TO Savino, Consigliere Rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 749/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Andrea Conselvan;
appellante
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, Controparte_1 P.IVA_2
dagli Avv.ti Michele Centioni e Cristina Senesi;
appellata avente ad oggetto: validità e adempimenti di contratto di affiliazione commerciale;
conclusioni:
appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa acquisizione dei fascicoli d'ufficio
del giudizio di primo grado (R.G. n. 3406/2016 Tribunale di Macerata), disattesa ogni contraria
domanda, istanza, deduzione o eccezione, in riforma della sentenza impugnata e per tutti i motivi
1 dedotti nel presente atto di appello. In via pregiudiziale: confermata la dichiarazione di
improcedibilità delle domande tutte proposte da (C.F. ) nei Controparte_1 P.IVA_2
confronti di per l'effetto dichiarare l'inefficacia Parte_1
del decreto ingiuntivo nr. 780/2016 – R.G. 2066/2016 del Tribunale di Macerata ordinando a
(C.F. ) la ripetizione delle somme ad essa corrisposte in forza Controparte_1 P.IVA_2
della provvisoria esecutività del già menzionato decreto ingiuntivo. In principalità, accertata e
dichiarata la nullità o comunque annullabilità del contratto di affiliazione commerciale
sottoscritto in data 20.11.2014 tra (C.F. e Controparte_1 P.IVA_2 Parte_1
per le ragioni tutte esposte, per l'effetto condannare (C.F.
[...] Controparte_1
) a restituire a tutti gli importi da P.IVA_2 Parte_1
questa ricevuti in esecuzione del predetto contratto e/o comunque in quella maggiore o minore
somma che si ritiene accertata in corso di giudizio;
accertare e dichiarare altresì la
responsabilità di (C.F. per tutti i danni subiti in conseguenza per Controparte_1 P.IVA_2
le ragioni esposte e per l'effetto condannare la stessa al pagamento dell'importo risultante dall'istruttoria o comunque in via equitativa ex art. 1226 c.c.; in via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui l'adita autorità giudiziaria non dovesse accertare la nullità o comunque dichiarare l'annullamento del contratto di affiliazione commerciale sottoscritto in data
20.11.2014 tra e comunque accertare e Controparte_1 Parte_1
dichiarare la risoluzione del contratto medesimo per il grave inadempimento di Controparte_1
(C.F. ), per le ragioni esposte, e per l'effetto condannare la stessa al pagamento, a P.IVA_2
titolo di risarcimento dei danni, dell'importo risultante dall'istruttoria o comunque in via
equitativa ex art. 1226 c.c.; in via istruttoria: accogliersi le istanze istruttorie formulate in
seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.. e, nell'ipotesi di accoglimento delle domande
istruttorie formulate dalla convenuta opposta, accogliersi le istanze istruttorie formulate in terza
memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c..Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio,
oltre accessori di legge.”; appellata: “In via principale: 1) respingere l'appello avversario in quanto inammissibile ed
infondato, confermando la sentenza impugnata. In via di appello incidentale: 2) in accoglimento
2 di uno o più dei motivi di gravame incidentale: nella denegata e non creduta ipotesi di
accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario accertare e dichiarare che
[...]
è debitrice di Parte_2 CP_1
per i titoli dedotti in giudizio per complessivi euro 209.563,21, oltre IVA, CPA sulle
[...]
componenti di legge e rimborso forfetario nella misura del 15% sui compensi e agli interessi ex
d.lgs n. 231/2002 e rivalutazione monetaria o nella diversa misura che verrà accertata in corso
di giudizio o ritenuta di giustizia, e disporre, per l'effetto, l'integrale compensazione dell'eventuale credito di Parte_2
con il maggior accertato credito di con conseguente estinzione di
[...] Controparte_1
qualsivoglia credito di Parte_2
accertare e dichiarare la risoluzione di diritto del contratto di affiliazione commerciale del
[...]
20.11.2014; nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al punto che
precede, pronunziare la risoluzione giudiziale del contratto di affiliazione commerciale del
20.11.2014; rigettare, in ogni caso, le domande e l'appello avversari. In via istruttoria: rigettare
integralmente le richieste istruttorie avversarie;
ammettere la prova per testi sui capitoli di prova
testimoniale da 1) a 20) formulati da con la seconda memoria ex art. 183, Controparte_1
comma 6, c.p.c. nonché sui capitoli di prova testimoniale da 21) a 23) formulati da CP_1
con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.; nella denegata e non creduta ipotesi di
[...]
ammissione dei capitoli di prova testimoniale avversari, ammettere prova contraria richiesta da
con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.; disporsi le CTU così come Controparte_1
richieste da con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. Con vittoria Controparte_1
di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
3 Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei cinque motivi del tempestivo appello principale e dei quattro motivi cui è affidato l'appello incidentale.
*****
I. Il primo motivo di impugnazione censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo dichiarato la sopravvenuta improcedibilità della domanda principale di adempimento formulata da tramite ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., quale conseguenza del fallimento del Controparte_1
debitore opponente ha omesso di condannare il creditore alla Parte_2
ripetizione della somma di euro 4.189,40, in precedenza percepita nell'ambito di esecuzione presso terzi principiata in ragione del decreto ingiuntivo opposto.
Il motivo è infondato.
Occorre osservare che l'improcedibilità della domanda di adempimento, derivante dal sopravvenuto fallimento del debitore, esplica efficacia ex nunc e non comporta la revoca del decreto ingiuntivo che il creditore abbia conseguito prima dell'apertura della procedura concorsuale.
Ne consegue che il titolo giudiziale, seppur non più suscettibile di essere posto a base di una azione esecutiva, giusto il disposto di cui all'art. 51 L.F., può utilmente essere impiegato per conseguire l'ammissione del credito allo stato passivo e, ciò che ora rileva, continua a sostenere, sotto il profilo della sussistenza di una adeguata causa debendi, i pagamenti eseguiti prima della dichiarazione del fallimento.
Dunque non vi è alcuna interferenza tra il dato processuale dell'improcedibilità della domanda quale conseguenza del sopravvenuto fallimento del debitore ed il dato sostanziale della legittimità del pagamento ricevuto dal creditore quando il solvens era ancora in bonis sicchè, ponendo a latere le ipotesi di revocabilità fallimentare (qualora sussistano i presupposti contemplati dalle norme di cui agli artt. 67 e ss. L.F.), il pagamento potrà essere oggetto di ripetizione solo qualora sia accertata la carenza di valida fonte negoziale dell'obbligazione (e trattasi della strada
4 intrapresa dalla curatela del fallimento tramite proposizione dell'azione di nullità del contratto di affiliazione commerciale), o, comunque, sussistano ulteriori ipotesi di indebito oggettivo.
In altri e più compiuti termini, “ancorché la dichiarazione di fallimento, o del provvedimento di
messa in l.c.a., intervenuta nelle more del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a
carico del debitore fallito, determini l'inopponibilità alla massa dell'ingiunzione e
l'improcedibilità del giudizio di opposizione, il curatore fallimentare, o il commissario della
l.c.a., non ha diritto di ripetere dal creditore la somma da questo incassata a seguito del
pagamento eseguito dal debitore ingiunto, prima del fallimento, per effetto del titolo giudiziale
provvisoriamente esecutivo, potendo solo, eventualmente, proporre azione revocatoria dell'atto
solutorio (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 6918 del 08/04/2016)”.
Ancora, “nell'ipotesi di sottoposizione a procedura concorsuale di colui che abbia eseguito,
volontariamente o coattivamente, un pagamento sulla base di un decreto ingiuntivo
provvisoriamente esecutivo, emesso in suo danno e da lui opposto, il pagamento così effettuato
dal debitore "in bonis" è assoggettabile ad azione revocatoria, se ne ricorrano i presupposti,
altrimenti rivelandosi ripetibile, ex art. 2033 c.c., soltanto se risulti non dovuto. A quest'ultimo
fine, peraltro, è necessario che gli organi della procedura concorsuale alleghino e dimostrino
che il creditore non abbia avanzato alcuna pretesa nei confronti di quest'ultima, nei modi e
termini di legge, ovvero che tale pretesa, benché proposta, sia stata rigettata con decisione
irrevocabile (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 3878 del 17/02/2020)”.
D'altro canto, la tesi esposta dalla difesa opponente si risolve nell'errata equiparazione, per quanto concerne la portata effettuale, tra l'improcedibilità della domanda ed il rigetto di essa.
II. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la nullità testuale del contratto di affiliazione commerciale per violazione della norma di cui all'ultimo comma dell'art.9 della legge n.192 del 1998, rigettando così le correlate domande di ripetizione dell'indebito oggettivo e risarcimento del danno, incentrato, secondo la prospettazione difensiva ora reiterata, sull'ammontare complessivo delle spese sopportate da Parte_2
per avviare l'attività imprenditoriale (sebbene costituisca circostanza pacifica che il
[...]
5 complesso aziendale sia stato utilizzato anche a seguito della risoluzione del contratto) e nel corso della relazione negoziale.
Il motivo è infondato.
Occorre muovere dalla considerazione preliminare che l'ipotesi di nullità contemplata dalla norma sopra richiamata, che peraltro non comporta (o, comunque, non comporta sempre e comunque) l'invalidità assoluta del contratto ma (in adesione al principio della conservazione degli atti di autonomia privata di cui agli artt. 1419 e 1424 c.c. nonché a tutela dell'abusato che verosimilmente ha interesse alla prosecuzione della relazione contrattuale) colpisce la sola proposizione negoziale per il cui tramite si realizza l'abuso, esige, quale ovvio presupposto indefettibile, la sussistenza della situazione di dipendenza economica.
Il Tribunale di Macerata, dopo aver richiamato gli addentellati giurisprudenziali di riferimento
(sia di legittimità che di merito), ha escluso il ricorso di tale presupposto (anche) sull'assunto della carenza di una situazione di mercato tale da indurre necessariamente Parte_3
a rivolgersi a per attuare il proprio proposito imprenditoriale.
[...] Controparte_1
Con più precisione, nella sentenza impugnata si legge quanto segue: Parte_2
non ha provato (né, invero, dedotto) di aver perso in conseguenza del contratto di
[...]
affiliazione l'autonomia e l'indipendenza, né tantomeno di non poter scegliere di operare con terzi per sottrarsi alle condizioni contrattuali ritenute inique, potendosi invero escludere che
fosse, all'epoca della stipula del contratto e successivamente, l'unico soggetto Controparte_1
gestore di una catena di franchising nel settore della ristorazione biologica e, che, quindi,
l'affiliata fosse impossibilitata a reperire alternative soddisfacenti sul mercato laddove avesse ritenuto talune clausole contrattuali inique”.
Trattasi di statuizione motivazionale assolutamente condivisibile laddove, sul piano astratto,
intercetta nella mancanza di reali possibilità di reperimento di alternative di mercato soddisfacenti uno dei sintomi particolarmente rivelatori della dipendenza economica (in tal senso, anche
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 27435 del 23/10/2024) e, sul piano concreto, compiendo applicazione pratica del criterio conoscitivo di cui al secondo comma dell'art. 115 c.p.c., afferma che era libera, ex ante, di esercitare l'attività di Parte_2
6 somministrazione di cibi e bevande biologici per il tramite di molteplici soluzioni contrattuali,
senza, dunque, essere costretta ad avere quale interlocutrice negoziale la sola Controparte_1
Altresì, il Tribunale di Macerata, premurandosi di vagliare anche la sussistenza di una ipotesi di dipendenza economica sopravvenuta, ovvero indotta proprio dalla stipulazione del contratto, ha sostanzialmente osservato (questo è il senso del passaggio sopra riportato) che
[...]
proprio in ragione del contesto macroeconomico di riferimento (il settore Parte_2
della ristorazione biologica), avrebbe potuto portare avanti il proprio proposito imprenditoriale anche in carenza della relazione negoziale con ciò che, appunto, esclude la Controparte_1
dipendenza.
Tale scenario, peraltro, si è puntualmente verificato allorquando Parte_2
all'esito della risoluzione stragiudiziale, ha continuato l'esercizio dell'attività di impresa,
[...]
sostituendo l'insegna con quella “Biofood”. Controparte_1
La carenza del presupposto della dipendenza economica che, giova sottolinearlo, è un fenomeno assai più intenso ed ineludibile della correlazione tra due imprenditori commerciali avvinti dal sinallagma contrattuale (correlazione che è volutamente ricercata nel contratto di franchising e che si pone su piano di assoluta fisiologia), esclude di per sé la sussistenza dell'ipotesi di nullità testuale contemplata dall'ultimo comma dell'art.9 della legge n.192 del 1998.
Il Tribunale di Macerata, peraltro, all'esito dell'esame della scrittura privata del 20.11.2014, per il cui tramite fu stipulato il contratto di affiliazione commerciale ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, ha anche escluso la previsione di clausole che, non sorrette da alcun lecito proposito negoziale, risultino dirette unicamente all'appropriazione del margine di profitto dell'affiliato.
Al riguardo, nella sentenza impugnata si legge quanto segue: “nel caso di specie, le clausole contrattuali citate dall'opponente e dalla stessa ritenute espressione di uno squilibrio nei rapporti tra le parti tale da integrare un abuso di posizione dominante da parte di CP_1
appaiono, a ben vedere, rientrare tra le limitazioni commerciali generalmente contemplate
[...]
nei contratti di franchising, le quali, nell'assetto complessivo degli interessi perseguiti dalle
parti, appaiono compensate dai vantaggi derivanti dall'affiliazione commerciale”.
7 Trattasi di rilievi del pari condivisibili e indirettamente confermati dalle deduzioni difensive compendiate nell'atto di appello, per il cui tramite la curatela del fallimento, lungi dal denunciare condotte abusive, stigmatizza in sostanza la convenienza del contratto per l'affiliato, tramite osservazioni che, laddove toccano le clausole di maggior impiego e diffusioni, appaiono criticare il tipo negoziale in sé.
III. Il terzo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la nullità strutturale del contratto di affiliazione commerciale per violazione delle lettere a), d) f) del quarto comma dell'art. 3 della legge n.129 del 2004 e, dunque, come sopra già osservato, ha rigettato le domande di ripetizione dell'indebito oggettivo e di risarcimento dal danno.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, occorre osservare che la norma di cui al primo comma dell'art. 3 della legge n.129 del 2004 impone la forma scritta ad substantiam per la stipulazione del contratto di affiliazione commerciale.
L'ampiezza della forma, ossia gli elementi che devono necessariamente essere fissati per iscritto,
è delineata dalla disposizione di cui al quarto comma, secondo cui “il contratto deve inoltre
espressamente indicare a) l'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che
l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio dell'attività; b) le modalità di calcolo e di pagamento
delle royalties, e l'eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte
dell'affiliato; c) l'ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia
in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall'affiliante; d) la specifica del
know-how fornito dall'affiliante all'affiliato; e) le eventuali modalità di riconoscimento
dell'apporto di know-how da parte dell'affiliato; f) le caratteristiche dei servizi offerti
dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento,
formazione; g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso”.
Ciò, tuttavia, non significa che l'autonomia negoziale debba concretizzarsi in un contratto che ricomprenda necessariamente tutti gli aspetti sopra indicati ma, più semplicemente, che, qualora le parti intentando introdurre uno (o tutti) di tali elementi nel contenuto del contratto, la correlata
8 disciplina deve ricevere la forma scritta a pena di nullità (si richiamano le osservazioni sopra svolte in tema di principio di conservazione del contratto).
In altri e più compiuti termini, “in forza dell'art. 1, comma 1, della l. n. 129 del 2004, il contratto
di "franchising" è integrato dalla concessione al "franchisee" della disponibilità di uno o più
diritti di proprietà industriale contemplati nella richiamata disposizione, e non richiede, quindi,
quale elemento indefettibile del tipo, il trasferimento del "know how", non potendosi argomentare
in senso contrario dal disposto dell'art. 3, comma 4, lett. d) della stessa legge - alla cui stregua
il contratto deve espressamente indicare "la specifica del know how fornito dall'affiliante
all'affiliato" -, norma quest'ultima che si limita a disciplinare il contenuto della relativa clausola,
laddove prevista nel contratto (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 11256 del
10/05/2018)”.
Il Tribunale di Macerata ha compiuto applicazione di tale principio laddove, all'esito di un più
ampio percorso motivazionale (incentrato sulla condivisibile distinzione tra investimenti strettamente correlati all'integrazione dell'affiliato nella rete imprenditoriale dell'affiliante e investimenti privi di tale connotato e che l'affiliato deve sostenere per il solo fatto di esercitare attività di impresa e sui quali, pertanto, l'affiliante non deve e non può esercitare alcun controllo)
ha correttamente rilevato che “nel caso di specie la mancata menzione nel contratto di franchising
dell'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l'affiliato “deve sostenere” (così, testualmente, recita l'art. 4 della L. 129/2004) non inficia la validità del
contratto, non essendo richiesti da agli affiliati investimenti iniziali specifici e, Controparte_1
quindi, obbligati per l'avvio dell'attività nella propria rete commerciale, essendo essi rimessi alla autonomia decisionale del franchisee, sebbene nell'ambito di vincoli ed indicazioni forniti dall'affiliante”, ciò che, peraltro, rafforza il convincimento in ordine all'insussistenza della dipendenza economica.
Per quanto concerne le ulteriori doglianze, è sufficiente osservare che la difesa appellante ha allegato la mancata indicazione della “specifica del know-how fornito dall'affiliante Pt_4
all'affiliato” e delle “caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione”, limitandosi, invece, a
9 lamentare l'inadeguatezza dei servizi offerti da e l'esiguità concettuale e Controparte_1
descrittiva del know how da essa trasferito (ed il Tribunale di Macerata pure ha correttamente rilevato che tale esiguità è diretta corrispondenza del tipo di attività di impresa esercitata;
in tal senso, anche Ordinanza della Corte di Cassazione n. 11256 del 10/05/2018), ossia a introdurre un tema che trascende la fase genetica, sì da non poter interferire con la validità del contratto, ed attiene al successivo piano dell'esecuzione.
D'altro canto, ha tempestivamente prodotto il manuale operativo (recante la Controparte_1
sottoscrizione dell'affiliato) che compie la specificazione del know how e che la scrittura privata del 20.11.2014 riferisce essere stato consegnato a Parte_2
configurandosi in sostanzia come un allegato.
Altresì, la clausola di cui al punto 3.6 della richiamata scrittura privata, che il Tribunale di
Macerata si è premurato di riprodurre nella sua interezza nel corpo della sentenza, indica analiticamente le prestazioni relative all'assistenza tecnica e commerciale resa dall'affiliante.
IV. Con il quarto motivo, articolato in due profili connessi, la difesa appellante lamenta che il
Tribunale di Macerata ha errato nell'affermare la carenza di interesse in ordine alla domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di affiliazione commerciale e che ha omesso di pronunciarsi sulla correlata domanda di risarcimento del danno.
Il motivo è infondato.
In ordine al primo profilo, occorre muovere dalla considerazione preliminare secondo cui l'iniziativa processuale è sostenuta da adeguato interesse, connotato dai predicati dell'attualità e della concretezza, ogniqualvolta la parte possa trarre da essa una qualche utilità sostanziale.
Ne consegue che non vi è interesse allorquando l'utilità ambita sia già stata conseguita prima della proposizione o della decisione della domanda.
Tal ultima circostanza ricorre nel caso di specie posto che il Tribunale di Macerata, lungi dall'affermare la persistente pendenza della relazione negoziale, ha rilevato l'avvenuta risoluzione stragiudiziale del contratto di affiliazione commerciale in epoca pregressa al deposito del ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c.
10 Quale che sia la causa della caducazione, nondimeno vi è che l'avvenuto scioglimento del vincolo negoziale costituisce una circostanza pacifica (dedotta, invero, da entrambe le parti, sebbene a sostegno di contrastanti prospettazioni difensive e con una diversa ma in concreto irrilevante collocazione cronologica), anche in ragione e quale conseguenza della sopravvenuta dichiarazione di fallimento di Parte_2
La circostanza della consistenza costitutiva della sentenza dichiarativa della risoluzione per inadempimento, su cui insiste la difesa appellante, si configura come un dato corretto ma irrilevante, ossia inidoneo al superamento del fatto inequivocabile dell'avvenuta risoluzione del contratto.
Sicchè la curatela della procedura concorsuale ha già conseguito l'utilità sostanziale cui è diretta l'azione disciplinata dall'art. 1453 c.c. ove, giova evidenziarlo, l'inadempimento di una delle parti non è un effetto dell'azione (ovvero una utilità aggiuntiva ulteriore) ma un presupposto di essa sicchè, anche dal punto di vista logico, non interferisce con il dato ultimo dell'avvenuta caducazione della relazione negoziale (quale che ne sia la causa).
Altresì, diversamente da quanto sembra ritenere la difesa appellante, la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 1453 c.c. tampoco è il presupposto necessario per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno formulata dalla parte adempiente, posto che, a tal fine, è
sufficiente l'altrui inadempimento (e la prova della danno conseguenza) senza che la parte sia obbligata a promuovere anche l'azione di risoluzione e senza che l'accesso alla tutela risarcitoria, che il primo comma della norma sopra richiamata riconosce “in ogni caso”, possa essere inibito dalla circostanza contingente dell'avvenuta risoluzione stragiudiziale, anche per mutuo consenso,
del contratto.
Ne consegue la carenza di un interesse concreto ed attuale e, dunque, la preclusione all'esame della domanda di risoluzione per inadempimento (dal cui ipotetico accoglimento, giova ripeterlo,
la curatela del fallimento non può trarre alcuna utilità sostanziale aggiuntiva), come correttamente rilevato dal Tribunale di Macerata.
In ordine al secondo profilo, occorre premettere che qualora il thema decidendum contempli una domanda di risoluzione per inadempimento ed una domanda di risarcimento del danno, il giudice,
11 anche qualora ritenga che la domanda di risoluzione per inadempimento non sia sostenuta da adeguato interesse, ciò che ne preclude la delibazione, nondimeno deve esaminare la fondatezza della pretesa risarcitoria e, dunque, verificare la fondatezza delle doglianze incentrate sull'altrui inadempimento (e poi procedere a verificare la sussistenza dell'an e del quantum del danno conseguenza).
Declinando tali considerazioni al caso di specie, vi è che nella sentenza impugnata si legge quanto segue: “la sorte delle domande di declaratoria di nullità e risoluzione del contratto di franchising
assorbe, peraltro, la richiesta risarcitoria avanzata da in Parte_2
quanto formulata in via conseguenziale alle richieste pronunce di nullità e risoluzione e per
effetto di esse (cfr., in particolare, pag. 18 dell'atto di citazione – “…per effetto della dichiaranda
nullità/annullabilità del contratto, , oltre a restituire tutto quanto percepito da CP_1
, dovrà anche tenere indenne la medesima di tutte quante le spese da Parte_2
quest'ultima sostenute in conseguenza della sottoscrizione ed esecuzione del contratto di
affiliazione commerciale…” – e pag. 19 del medesimo atto – “…nondimeno il predetto contratto
dovrà essere dichiarato risolto per grave inadempimento contrattuale da parte di con CP_1
conseguente condanna di quest'ultima a risarcire i danni in conseguenza subiti da
[...]
”. Parte_2
Vi è, pertanto, che il Tribunale di Macerata, lungi dall'omettere l'esame della domanda di risarcimento dei danni, ha ritenuto che nel caso concreto la carenza di interesse della domanda di risoluzione giudiziale abbia precluso anche l'esame della domanda di risarcimento del danno poiché avvinte da un rapporto di presupposizione forte per espressa volontà della parte.
Dunque, non vi è stata alcuna omissione di pronuncia ma, diversamente, il primo giudice, nel compiere l'esame della causa petendi (anche, e soprattutto, della domanda di risarcimento del danno) ha ritenuto che la curatela del fallimento abbia subordinato la pretesa risarcitoria all'accoglimento dell'azione di risoluzione per inadempimento, sì da concludere nel senso nell'impossibilità di accogliere la domanda di risarcimento del danno a ciò ostando il principio generale di cui all'art. 112 c.p.c. (cui, pur in carenza di espresso richiamo, appare implicitamente rinviare la statuizione motivazionale in esame).
12 Ad avviso del Collegio, il percorso motivazionale tracciato in parte qua dal Tribunale di Macerata
non è condivisibile laddove si risolve in un approccio estremamente formalista che valorizza oltremodo l'impiego delle espressioni “per effetto” e “con conseguente condanna”, estrapolate dall'intero contesto difensivo che, seppur indugia (o sembra indugiare) erroneamente sulla correlazione necessaria tra accoglimento dell'azione ex art. 1453 c.c. e fondatezza della pretesa risarcitoria, qualora vagliato nella sostanza, rivela come la curatela del fallimento abbia inteso,
invece, promuovere autonoma domanda di risarcimento del danno quale conseguenza del lamentato inadempimento.
Tuttavia, il motivo di gravame sviluppato al paragrafo G dell'atto di appello, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, non intercetta le ragioni della statuizione decisionale in esame, come sopra ricostruite, insistendo unicamente sulla circostanza (insussistente)
dell'omessa pronuncia della domanda.
Sul punto, pertanto, si è formato il giudicato interno.
Qualora non si volesse condividere tale convincimento e dunque ritenere che la proposizione motivazionale sia stata adeguatamente censurata, il profilo di doglianza sarebbe infondato.
Vi è, infatti, che, pur volendo per mera ipotesi ritenere sussistenti i plurimi profili di inadempimento lamentati, la curatela del fallimento, disattendendo il proprio onere probatorio,
non ha fornito adeguata prova del danno conseguenza, insistendo per la liquidazione equitativa ma omettendo finanche la compiuta allegazione del nesso di derivazione causale.
Altresì, nell'atto di appello si legge quanto segue: “se solo si considera la differenza tra i prezzi
praticati da per le merci fornite e quelli rinvenibili nel mercato, è facilmente stimabile CP_1
Contr che, dall'apertura dell'attività da parte di all'avvio del presente contenzioso, quest'ultima
ha subito un danno di circa Euro 30.000/40.000. A tale ammontare dovrà poi essere aggiunto il
danno causato dagli inadempimenti contestati e documentati, in particolare l'invio di merce avariata (cfr. doc. 12, 13, 14, 18, 19), senza data di scadenza (cfr. doc. 15), con corpi estranei
(cfr. doc. 16), in eccesso a quanto ordinato (cfr. doc. 17) oppure in difetto di quanto dichiarato
(cfr. doc. 11), ecc… Tali problematiche ricorrevano, come documentato, di frequente e costituiva
non meno del 25% delle forniture.
Considerato che
il totale delle fatture emesse da CP_1
13 Contr nei confronti di è pari ad Euro 116.502,64 (cfr. 23, detratte le royalties), il danno è
quantificabile, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., in Euro 29.125,66 cioè pari al 25% delle
fatture per forniture emesse”.
La circostanza che l'affiliante abbia praticato prezzi superiori a quelli richiesti dal mercato,
attiene al piano della convenienza della relazione negoziale ma, di per sé, non configura alcun profilo di inadempimento (si pensi, al riguardo, ad un contratto di somministrazione dell'energia elettrica ove, come evidente, non costituisce inadempimento il fatto che il somministrante X
eroghi l'energia elettrica per un corrispettivo maggiore di quello richiesto dal concorrente Y).
Qualora, poi, l'affiliante abbia richiesto un corrispettivo maggiore di quello pattuito, del pari non vi sarebbe inadempimento del contratto ma si configurerebbe un'ipotesi di indebito oggettivo, il cui rimedio risiede nella (diversa) azione di cui all'art. 2033 c.c.
Altresì, che la consegna di merce lato sensu avariata abbia cagionato un danno (emergente o da lucro cessante?) di “euro 29.125,66 cioè pari al 25% delle fatture per forniture emesse”
costituisce un assunto gratuito, ossia sprovvisto di ogni addentellato probatorio, tampoco di adeguata consistenza inferenziale.
V. Le prove orali richieste sono volte a dimostrare la sussistenza dei profili di inadempimento ma non lumeggiano l'an ed il quantum del danno conseguenza, sì da palesarsi superflue e dunque inammissibili.
Vi è, pertanto, che anche il quinto motivo di appello si palesa non suscettibile d'accoglimento.
VI. L'infondatezza dei motivi dell'appello principale comporta l'assorbimento dell'appello incidentale, proposto in via condizionata e dunque subordinato alla riforma della decisione in termini peggiorativi per l'appellata, e conduce al rigetto del gravame e all'integrale conferma della sentenza del Tribunale di Ancona.
VII. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire alla luce della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee e giustificare ipotesi di compensazione totale o parziale.
La difesa appellata ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
14 L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
-rigetta l'appello principale, con consequenziale assorbimento dell'appello incidentale, e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna la curatela del fallimento di all'immediato Parte_2
pagamento, in favore di delle spese del presente grado, che si liquidano in euro Controparte_1
9.991,00 per compenso ed euro 1.138,50 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima,
c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti di cui all'art. 13,
comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, qualora sia dovuto il pagamento del contributo unificato.
Ancona, 14.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. TO Savino
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