Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/06/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4633/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4633/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Giacomelli Giovanna Parte_1
Parte ricorrente
Contro
, con il patrocinio dell'avvocato Boetto Valentina CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figli non matrimoniali
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI PE
“1. affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre;
PE 2. il padre andrà a prendere a scuola tutti i giorni alle ore 16:00 e la accompagnerà dalla nonna materna intorno alle 16:30/17:00, fatta eccezione per il suo giorno di riposo, nel quale terrà con sé
PE anche per il pernottamento, riaccompagnandola a scuola la mattina successiva;
a fine settimana
PE alternati, il padre starà con dalla mattina alle ore 09:00 al pomeriggio alle ore 16:30 quando la pagina 1 di 4
restano salvi diversi accordi tra genitori, che tengano conto degli impegni lavorativi e personali di ciascun genitore e di quelli scolastici ed extrascolastici della figlia minore, comunicati con congruo preavviso all'altro genitore;
il PE padre starà con 15 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, con comunicazione del reciproco piano ferie da comunicare entro il 31.5 di ogni anno;
inoltre, sempre entro il 31.5 di ogni
PE anno, i genitori concorderanno la frequentazione da parte di dei centri estivi ed in quali periodi;
PE per i periodi in cui non frequenterà i centri estivi, starà con il padre dal lunedì al venerdì dalle ore
PE 09:00 alle ore 16:30; trascorrerà 7 giorni con ciascun genitore durante le vacanze Natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno e 3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; i periodi delle vacanze natalizie e pasquali saranno rispettati dal sig. compatibilmente con i propri impegni CP_1
lavorativi, da comunicare alla madre con congruo preavviso;
ove egli non possa rispettare i periodi di vacanze natalizie e pasquali sopra indicati, sarà comunque vigente il calendario ordinario;
PE 3. il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando alla madre la somma di € 300,00 mensili entro il giorno 28 di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova, con decorrenza dalla data della domanda (2.10.2024);
4. l'assegno unico continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre;
5. spese di lite compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.10.2024, premesso di avere avuto una relazione Parte_1
PE affettiva con , che da detta relazione in data 17.10.2014 è nata e che la convivenza era CP_1 cessata nel mese di ottobre 2022, chiedeva la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento della figlia minore alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. del 12.2.2025 il Giudice delegato sentiva parte ricorrente e dava atto della comparizione di il quale dichiarava di avere intenzione di nominare un CP_1
difensore. Il giudice delegato, attesa la mancata opposizione di parte ricorrente, rinviava la causa all'udienza del 19.3.2025 per consentire a di munirsi di difensore. CP_1 si costituiva in data 14.3.2025 avanzando a sua volta richieste in ordine all'affidamento, CP_1
PE alla collocazione e al mantenimento della figlia pagina 2 di 4 All'udienza del 19.3.2025 il Giudice delegato sentiva il resistente e dopo ampia discussione formulava PE la seguente proposta conciliativa: “1. affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria
PE amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre;
2. il padre andrà a prendere a scuola tutti i giorni alle ore 16:00 e la accompagnerà dalla nonna materna intorno alle 16:30/17:00,
PE fatta eccezione per il suo giorno di riposo, nel quale terrà con sé anche per il pernottamento, PE riaccompagnandola a scuola la mattina successiva;
a fine settimana alternati, il padre starà con dalla mattina alle ore 09:00 al pomeriggio alle ore 16:30 quando la riaccompagnerà dalla madre, sia del sabato che della domenica;
restano salvi diversi accordi tra genitori, che tengano conto degli impegni lavorativi e personali di ciascun genitore e di quelli scolastici ed extrascolastici della figlia
PE minore, comunicati con congruo preavviso all'altro genitore;
il padre starà con 15 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, con comunicazione del reciproco piano ferie da comunicare entro il 31.5 di ogni anno;
inoltre, sempre entro il 31.5 di ogni anno, i genitori concorderanno la
PE PE frequentazione da parte di dei centri estivi ed in quali periodi;
per i periodi in cui non
PE frequenterà i centri estivi, starà con il padre dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 16:30; trascorrerà 7 giorni con ciascun genitore durante le vacanze Natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno e 3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; i periodi delle vacanze natalizie e pasquali saranno rispettati dal sig. compatibilmente con i propri impegni lavorativi, da comunicare alla madre CP_1
con congruo preavviso;
ove egli non possa rispettare i periodi di vacanze natalizie e pasquali sopra indicati, sarà comunque vigente il calendario ordinario;
3. il padre contribuirà al mantenimento della
PE figlia versando alla madre la somma di € 300,00 mensili entro il giorno 28 di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al
Protocollo del Tribunale di Padova, con decorrenza dalla data della domanda (2.10.2024); 4.
l'assegno unico continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre;
5. spese di lite compensate”.
Le parti personalmente dichiaravano di accettare le condizioni sopra riportate e i procuratori precisavano le conclusioni come da accordi raggiunti;
il Giudice delegato, in via temporanea e urgente, provvedeva in conformità agli accordi delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
******
pagina 3 di 4 Gli accordi interventi tra le parti sono privi di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli
PE interessi della figlia minore anche in quanto rispettosi degli artt.337 ter e ss. c.c. e pertanto va preso atto degli stessi ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
Atteso l'esito della causa, le spese vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti per la regolamentazione delle condizioni di
PE affidamento della figlia minore come riportati in epigrafe;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
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