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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 16/09/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
sezione civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori dr. Emanuele De Gregorio Presidente dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.201/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.351/2022 resa dal Tribunale di Caltanissetta il 10.5.2022
e pubblicata in data 11.5.2022, avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale
vertente tra
c.f. , in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Antonio Onofrio Campione per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caltanissetta, viale della Regione 172;
- appellante - contro
nato a [...] [...] c.f. e Controparte_1 Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] c.f. , rappresentati e _2 C.F._2 difesi, anche disgiuntamente, dall'avv. Laura Alfano e dall'avv. Luigia Caramazza, presso il cui studio in Caltanissetta, via Nino Savarese n. 47, sono elettivamente domiciliati;
- appellati -
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.3.2025 viene disposta la trattazione scritta della causa ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, quindi le parti hanno depositato note di trattazione, concludendo come dai
1 rispettivi atti.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1
opposizione avverso il D.I. n.361/2020 del 7.9.2020 emesso dal Tribunale di Caltanissetta
in data 11.9.2020, col quale - su istanza di e - si Controparte_1 _2
ingiungeva all'opponente il pagamento di € 52.679/75, oltre interessi legali ed accessori di legge a far data dalla maturazione di ogni singola voce di credito fino al soddisfo e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo per la redazione dello studio geologico elaborato a supporto del progetto di revisione del Piano Regolatore Generale del Comune
del 2004.
L'opponente contestava la congruità dell'importo ingiunto, ritenendolo eccessivo rispetto alla natura e alla consistenza dell'attività svolta, trattandosi di un incarico tecnico relativo a un territorio comunale di modeste dimensioni e con caratteristiche geologiche semplici da analizzare.
Assumeva che la vidimazione della parcella da parte dell'Ordine professionale competente non impediva la verifica giudiziale della fondatezza del credito, né precludeva il potere di riduzione dell'importo da parte del Giudice, che avrebbe dovuto disporre una C.T.U. per quantificare il compenso effettivamente dovuto.
In via subordinata, deduceva che non poteva essere riconosciuto il 20% del compenso, il cui pagamento, ai sensi dell'espressa clausola contenuta nel disciplinare di incarico, era condizionato all'approvazione dello strumento urbanistico non ancora avvenuta.
Concludeva, pertanto, chiedendo:
- in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni consequenziale statuizione;
2 - in via subordinata, ridurre l'importo ingiunto nei limiti di quanto effettivamente dovuto e provato in giudizio;
- dichiarare, comunque, l'inesigibilità del 20% del credito fino all'avverarsi della condizione prevista contrattualmente.
Con comparsa del 4.1.2021 si costituivano e , Controparte_1 _2
deducendo l'infondatezza delle censure sollevate e osservando che l'opponente non aveva contestato i fatti costitutivi del credito, ma si era limitato a sollevare eccezioni in ordine alla presunta non congruità di quanto richiesto, mai oggetto di contestazione prima.
Evidenziavano di avere svolto l'incarico conferito dal Comune con determinazione sindacale n.24 del 2004 e di averlo completato con la consegna della relazione generale
(settembre 2006) e di una relazione integrativa (novembre 2009).
Esponevano, inoltre, di aver sostenuto a proprio carico le spese per le indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche affidate a ditte specializzate, indispensabili per la redazione delle carte previste dalla normativa regionale.
A seguito dell'espletamento delle prestazioni, avevano presentato preventivo di parcella in data 31.5.2011 mai contestato dal nonché vari solleciti di pagamento tra il 2013 Pt_1
e il 2018, ricevendo solo un acconto di € 20.000/00.
Precisavano che avevano presentato al la parcella per il pagamento del loro Pt_1
compenso a conclusione dell'iter procedurale per l'approvazione del Piano Regolatore
Generale dell'ente, avvenuta giusta Delibera n.2 del 19.4.2010.
Istruita la causa sulla base della sola documentazione prodotta, con sentenza n.351/2022
del 10.5.2022 il Tribunale di Caltanissetta rigettava l'opposizione proposta dal Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n.361/2020, ritenendo provato l'adempimento
[...]
dell'incarico e la fondatezza del credito azionato perfezionatosi con l'approvazione del
3 P.R.G., quale condizione prevista per l'integrale pagamento del compenso, condannando l'opponente alle spese del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il propone gravame Parte_1
avanti la Corte d'appello di Caltanissetta avverso la prima statuizione, ritenendola errata per i motivi appresso sintetizzati:
VIOLAZIONE DI NORME - ART. 2697 co.1 C.C., ART. 115 co.1 C.P.C. E ART.132 C.P.C.
La sentenza impugnata ha violato l'art. 2697 co.1 c.c. e l'art.115 co.1 c.p.c.
La motivazione della sentenza di primo grado si fonda in sintesi sulla presunta genericità dell'opposizione spiegata dal Pt_1
che secondo il Giudice di primo grado avrebbe dovuto contestare specificamente punto per punto quanto redatto dai Geologi
opposti.
L'atto di opposizione del col quale è stato rilevato che i compensi richiesti fossero troppo elevati avuto riguardo alle Pt_1
dimensioni del territorio comunale, alla popolazione, alla semplicità del suo assetto geologico, all'assenza di necessità di opere particolarmente impegnative, contenendo i descritti criteri di contestazione, non presenta affatto carattere generico e, in ogni caso, è comunque idoneo a rendere necessario un'istruttoria più accurata e meno sbrigativa di quella svolta, allo scopo di accertare se la qualità del lavoro meritasse una liquidazione corrispondente alla parcella richiesta.
Il Tribunale non ha neppure considerato che il parere di congruità rilasciato dall'Ordine professionale di appartenenza non ha valore nella fase dell'opposizione al D.I. (Cass. Civ. sent. n.712/2018), né il Giudice di primo grado – facendo ricorso a competenze che non ha – avrebbe potuto vagliare voce per voce le attività della relazione e collegare ciascuna di esse alla rispettiva voce di compenso.
Con comparsa di risposta del 24.10.2022, si costituiscono e Controparte_1 _2
, chiedendo rigettarsi l'infondato gravame per i motivi già espressi dal Tribunale.
[...]
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 27.3.2025 la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato.
Preliminarmente è a dirsi che, nel rigettare l'appello il Giudice del gravame può integrare la motivazione della sentenza nei limiti delle risultanze acquisite nel processo entro il
devolutum risultante dal gravame, mentre peraltro, in coerenza alla giurisprudenza di legittimità (così, tra le altre, Cass. n.24542/2009) “Il Giudice non è tenuto ad occuparsi
espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione
delle parti, essendo necessario e sufficiente ex art.132 co.2 n.4 c.p.c., che esponga in
maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione,
dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure
non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il
percorso argomentativo seguito”.
L'appellante denunzia violazione degli artt. 2697 co.1 c.c. e 115 co.1 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato il credito vantato dai
Professionisti, giudicando generica la contestazione sul quantum avanzata dal e Pt_1
gravando quest'ultimo di un onere di allegazione e di prova che, a fronte della contestazione sollevata, avrebbe dovuto porsi a carico degli opposti.
La documentazione versata in atti (cfr. gli elaborati e le relazioni all. C da 1 a 22 depositati con la comparsa di risposta del giudizio di opposizione), dimostra che la prestazione professionale è stata eseguita e resa disponibile all'odierno appellante.
Atteso il deposito delle relazioni tecniche e di una parcella chiara e di agevole lettura (cfr.
all. 7 al ricorso per decreto ingiuntivo), grava sull'opponente formulare contestazioni puntuali in ordine alle singole voci, evidenziando eventuali difformità rispetto alle prestazioni effettivamente rese o alle tariffe applicate.
5 Parte opponente non ha fornito elementi probatori idonei a confutare il contenuto del parere di congruità depositato dai Professionisti.
Alla luce della documentazione prodotta (relazioni datate settembre 2006 e novembre
2009, non contestate specificamente dal , risulta comprovato l'adempimento Pt_1
della prestazione richiesta.
Il quantum debeatur trova conferma sia nel parere citato, sia nell'assenza di specifiche doglianze documentali da parte dell'opponente. Pertanto, per il principio di non contestazione di cui all'art.115 c.p.c., i fatti addotti devono ritenersi provati, e la riduzione della somma ingiunta non può trovare accoglimento in difetto di elementi concreti di valutazione in senso contrario
Né può ritenersi idonea, ai fini dell'assolvimento dell'onere di contestazione, una doglianza generica, tanto più in presenza di una prestazione professionale non specificamente censurata e di criteri di quantificazione del compenso dettagliati.
Nel giudizio di opposizione i due Professionisti hanno allegato e comprovato che l'importo richiesto corrisponde a quanto dovuto secondo le tariffe professionali, giusta Deliberazione
Sindacale n.24 del 7.4.2004 e relativo Disciplinare d'incarico (all. 1 del ricorso monitorio),
in coerenza all'espressa pattuizione di cui agli artt.8 e 11 di quest'ultimo, alla cui stregua rispettivamente: “L'onorario per lo studio e la redazione degli elaborati occorrenti sarà
determinato secondo il tariffario professionale… La liquidazione dei compensi spettanti ai
professionisti avverrà su presentazione della parcella vidimata dal Consiglio dell'Ordine
Regionale dei Geologi”
A fronte di tale conteggio analitico e puntuale, il non ha articolato alcuna critica Pt_1
specifica in ordine al profilo del quantum debeatur, essendosi limitato ad una contestazione generica e non puntuale.
6 E, invero, nel giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo l'opposto è l'attore in senso sostanziale, ma il relativo onere probatorio va relazionato al tenore degli assunti difensivi dell'opponente, che nella specie non ha adeguatamente contestato quanto allegato dai creditori, nonostante l'onere di farlo ex art.115 c.p.c.
A tal proposito, il citato art.115 co.1 c.p.c. stabilisce che “salvi i casi previsti dalla legge, il
Giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla
parte costituita”, implicando l'onere di contestazione specifica e di prendere posizione sul fatto allegato, contestandolo in maniera puntuale e non generica, in coerenza al principio di leale collaborazione processuale.
In questo senso, e in coerenza, ha statuito la Corte di Cassazione con Ordinanza n.37788
dell'1.12.2021: “In tema di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazioni
professionali, va affermato il principio, in forza del combinato disposto di cui all'art.2697
c.c., (onere della prova) e art.115 c.p.c. comma 1 (criterio di non contestazione), che il
debitore ha l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del
Professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre
può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale
richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni,
spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra
parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri, che, vale a
dire, l'importo richiesto è quello dovuto, sulla base della convenzione delle parti, delle
tariffe professionali applicabili o degli usi, a mente dell'art.2225 c.c.”
Il lamenta, altresì, che il Tribunale non ha considerato che il parere di congruità Pt_1
rilasciato dall'Ordine professionale può essere posto alla base di un ricorso per decreto ingiuntivo, ma non ha valore nella fase dell'opposizione.
7 La censura è infondata e, peraltro, non fornisce argomenti specifici atti a superare le valide argomentazioni del Tribunale.
In assenza di elementi probatori contrari, il parere di congruità può essere utilizzato dal
Giudice come elemento presuntivo rilevante ai fini della valutazione del quantum del credito azionato, qualora non superato da prove specifiche e documentate.
In conclusione, l'appellante ha omesso di sollevare specifiche censure idonee a confutare nel merito i parametri dei compensi professionali, limitandosi a contestazioni generiche.
In tal senso, l'assenza di un'effettiva prova contraria e l'omessa allegazione, consolidano il quadro probatorio favorevole agli opposti, odierni appellati.
Infine, è a dirsi che correttamente il Tribunale ha rigettato il motivo di opposizione,
riconoscendo il diritto dei Professionisti al pagamento del compenso per l'intero,
comprensivo anche del residuo 20% subordinato alla “approvazione” dello strumento urbanistico, ritenendo che la condizione sospensiva apposta in convenzione si fosse ritualmente avverata, sia pure per una motivazione diversa da quella opinata dal primo
Giudice.
Il Comune assume che i Professionisti hanno diritto alla corresponsione solo della quota dell'80% del compenso, in quanto, secondo la previsione pattizia di cui all'art.9 del disciplinare d'incarico sottoscritto in data 7.4.2004 (cfr. all.1 del ricorso monitorio), il residuo 20% deve essere corrisposto dopo l'approvazione dello strumento urbanistico.
L'Ente opponente chiede la declaratoria di inesigibilità del 20% del compenso, deducendo che la Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 19.4.2010, con la quale era stato adottato il nuovo PRG (cfr. all.D alla comparsa di risposta del giudizio di opposizione), è stata successivamente revocata con Delibera del Consiglio Comunale n.13 del 17.6.2014 (cfr.
all. memoria istruttoria ex art.183 co.6 n.2 c.p.c. del . Pt_1
8 Ed invero, con Delibera n.2 del 19.4.2010 il Consiglio comunale aveva proceduto all'adozione del Piano Regolatore Generale, la cui approvazione spettava però al competente Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente.
Successivamente, con Delibera del 17.6.2014 il medesimo Consiglio comunale ha revocato e annullato la precedente adozione del PRG, poiché “… si rende necessaria
perché più volte richiesta dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, secondo il
quale il PRG non può considerarsi esecutivo per decorrenza dei termini, in quanto
mancante della VAS (Valutazione Ambientale Strategica), elaborato indispensabile ai fini
della approvazione del piano”.
Ora, se in ragione di quanto sopra, la formulazione della clausola contenuta nel disciplinare d'incarico comporta che il diritto alla liquidazione del compenso residuo del
20% spettante ai Professionisti è condizionato sospensivamente all'approvazione - non alla semplice adozione - dello strumento urbanistico, è altrettanto vero che l'opponente non ha allegato che la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) fosse un adempimento che spettava ad un organismo diverso dall'Ente locale, per l'effetto dovendo operare il disposto dell'art.1359 c.c., ai sensi del quale “la condizione si considera avverata qualora
sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento
di essa”.
Di qui il rigetto dell'appello.
Quale logico corollario, le spese del giudizio di gravame vanno poste a carico del
[...]
soccombente, liquidate come da dispositivo secondo i parametri del Parte_1
D.M. n. 55/2014 nel testo vigente “ratione temporis” , avuto riguardo allo scaglione di valore della causa da € 26.001,00 a € 52.000,00, sulla base dei parametri minimi,
considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio
9 dell'attività svolta e considerando le attività per fase studio, fase introduttiva e fase decisoria (in appello non vi è stata alcuna attività istruttoria).
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al r.g. n.201/2022 R.G. cont., ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, conferma la sentenza n.351/2022 resa dal Tribunale di
Caltanissetta in data 10.5.2022 e pubblicata in data 11.5.2022, appellata dal Parte_1
.
[...]
Condanna il , in persona del legale rappresentante, al pagamento Parte_1
delle spese del giudizio di secondo grado in favore di e Controparte_1 _2
in solido, che liquida in € 3.473,00 per compensi, 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A.
se dovute.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, ove dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 10.9.2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Emanuele De Gregorio)
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