Sentenza 26 febbraio 2008
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Sommario: 1. Criticità della configurazione del condominio come consumatore - 2. L'evoluzione della giurisprudenza nel tempo: i precedenti nazionali - 3. Le sentenze della Corte di Giustizia europea (sent. 3 aprile 2020, in causa C-329/19 e sent. 27 ottobre 2022, in causa C-485/21) - 4. Rilievi conclusivi e possibili scenari futuri. 1. Criticità della configurazione del condominio come consumatore La questione oggetto della presente riflessione può essere sinteticamente espressa in questi termini: “può il condominio essere considerato un consumatore?”, o meglio, “si può pensare di applicare la disciplina prevista a tutela del consumatore, dagli art. 33 ss. c. cons., anche ai negozi …
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Ai sensi dell'art. 479 c.p.c., così come modificato dall'articolo 13, comma 1, lett. D) del Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83, “il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita”. Qual è il dies a quo per calcolare il suddetto termine? Il problema non si pone per quanto riguarda il pignoramento mobiliare, in quanto la decorrenza si ha dal giorno della firma del verbale di pignoramento da parte del debitore. La questione, invece, si pone nel caso di pignoramento immobiliare notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., art. 140 c.pc e ai sensi dell'articolo 149 c.p.c. a mezzo del servizio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2008, n. 4996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4996 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2008 |
Testo completo
Aula 'S' 499 6 /08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Decomensa tam SEZIONE TERZA CIVILE di cott on Hellout- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dell'n Dott. Paolo VITTORIA Presidente R.G.N. 6587/06 Dott. Maurizio MASSERA Consigliere Cron.4996 Dott. NT SEGRETO Consigliere Rep. 1488 Dott. Roberta VIVALDI Consigliere Ud.18/12/07 Dott. Raffaele FRASCA - Rel. Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: TO US, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso US, giusta procura a dall'avvocato GERACI margine del ricorso;
- ricorrente
contro
TA NT;
intimato avverso la sentenza n. 233/05 del TRIBUNALE DI CATANIA, SEZIONE DISTACCATA DI ACIREALE, depositata il 2007 31/10/05; 5071 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- — consiglio il 18/12/07 dal Consigliere Dott. Raffaele FRASCA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza. -2- R.g.n. 6587-06 (c.c. 18.12.2007) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO §1. PP OR ha proposto ricorso per cassazione
contro
NT TA, avverso la sentenza del 31 ottobre 2005, con la quale il Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Acireale, ha dichiarato improcedibile l'appello proposto da esso ricorrente contro la sentenza resa nella controversia inter partes dal Giudice di Pace di Acireale, sull'assunto della tardività della sua costituzione. §2. Il ricorso si fonda su un unico motivo e l'intimato non vi ha resistito. Il Procuratore Generale ha concluso per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c nel testo anteriore alle modifiche introdotte al d.lgs. n. 40 del 2006, adducendone la manifesta fondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE §1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto "violazione e falsa applicazione degli artt. 347 e 165 c.p.c.", perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto tardiva la sua costituzione facendo decorrere il termine di dieci giorni di cui all'art. 165 c.p.c. dalla data di consegna dell'atto di appello all'ufficiale giudiziario, anziché dalla data del perfezionamento della notificazione nei riguardi dell'appellato. §2. Il motivo è fondato ed il ricorso dev'essere accolto. Inesattamente, infatti, la sentenza impugnata ha ritenuto che il termine per la costituzione dell'appellante principale OR, oggi ricorrente, fosse decorso dal momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, invece che dal perfezionamento della notificazione per il destinatario della notificazione dell'atto di appello. Est. Cons. Raffaele Frasca 5071 07 R.g.n. 6587-06 (c.c. 18.12.2007) Infatti, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 28 del 2004 - nel generalizzare il principio accolto con la sentenza n. 477 del 2002 - ebbe a rilevare che risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario;
pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti>>. Poiché il termine fissato dall'art. 347 per l'appellante ai fini della costituzione è nella sostanza un termine "a favore" dell'appellato, comportando la sua inosservanza la conseguenza per lui favorevole dell'improcedibilità dell'appello, è di tutta evidenza che il termine per il deposito dell'atto d'appello decorre soltanto dal perfezionamento della notifica per l'appellato e non dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, che integra solo il momento di perfezionamento per il notificante. Le Sezioni Unite della Corte hanno, del resto, seguito questa logica in riferimento al termine per il deposito del ricorso per cassazione (si veda Cass. sez. un. (ord.) n. 458 del 2005). Il principio di diritto che il giudice di merito avrebbe dovuto applicare è dunque, che il termine per la costituzione dell'appellante ai sensi dell'art. 347 cod. proc. civ. in relazione all'art. 165 decorre, dunque, RaffaeleEst. Cons. Raffaele Frasca R.g.n. 6587-06 (c.c. 18.12.2007) dal momento del perfezionamento della notificazione dell'appello riguardo al destinatario e non dal momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, che rileva solo ai fini della tempestività della notificazione ai fini dell'osservanza del termine per l'appello. L'appello principale era, dunque, tempestivo, come assume il ricorrente e, pertanto la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio al giudice di merito, che provvederà a decidere l'appello principale in ossequio all'indicato principio di diritto, dovendo, pertanto, escludere che l'appello fosse improcedibile. Ai sensi dell'art. 336, primo comma, c.p.c. la cassazione della statuizione sull'appello principale comporta anche la cassazione della sentenza in ordine alla statuizione sull'appello incidentale, che è dipendente dalla sorte dell'appello principale, che investiva la responsabilità nell'an debeatur del qui ricorrente, mentre l'appello incidentale e la conseguente decisione del giudice dell'appello ineriva al mancato riconoscimento di una voce di danno. §3. Il ricorso è, dunque, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Acireale, che provvederà a decidere sull'appello considerandolo procedibile e regolerà anche le spese del procedimento di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnatę e rinvia al Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Acireale, che deciderà in persona di diverso magistrato, anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione E N O Civile, il 18 dicembre 2007. I Z A S Il Presidente Il Cons. Est. IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Humble Carous 26 FEB. 2008 Arnaldo Casatio IL CANCELLIERE C1 Est. Cons. Raffaele Frasca Oggi A