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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3267 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3058/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3058/2025
Oggi 17 aprile 2025 ad ore 9.43 innanzi al dott. Caterina Trentini, sono comparsi su teams:
Per 'avv. GIULIANO ZACCAGNINI Parte_1
Per l'avv. ABBATESCIANNI GIROLAMO e l'avv. Controparte_1
AMMIRANTE TERESA ALESSIA ( ) PIAZZETTA GUASTALLA 15 20122 C.F._1 MILANO;
oggi sostituito dall'avv. Teresa AMMIRANTE
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Innocenza SPINA
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Trentini
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Trentini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3058/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZACCAGNINI GIULIANO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
ATTORE/I
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 ABBATESCIANNI GIROLAMO e dell'avv. AMMIRANTE TERESA ALESSIA ( ) PIAZZETTA GUASTALLA 15 20122 MILANO, elettivamente domiciliato C.F._1 presso il predetto difensore
CONVENUTO/I
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
pagina 2 di 4 CONCLUSIONI
Parte_1
Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione si oppone al precetto notificatole da in forza di titolo Controparte_2 Controparte_1 esecutivo costituito dalla sentenza n. 5694/2024 del Tribunale di Torino di condanna al pagamento di spese legali lamentando, con unico motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c., la non debenza delle somme richieste a titolo di IVA sui compensi professionali perché il giudizio che ha portato all'emanazione della sentenza rientra nell'attività d'impresa dell'opposta, che – quale soggetto passivo IVA - può pertanto portare l'IVA in detrazione. Incontestata la debenza delle ulteriori somme richieste, al cui pagamento tuttavia non provvedeva fino alla notifica di un successivo pignoramento.
Controparte già in comparsa di risposta ha riconosciuto la non debenza dell'IVA, ragione per la quale deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, provvedendosi unicamente alla regolazione delle spese.
Ora, per giurisprudenza granitica, la soccombenza virtuale è di parte opposta, non risultando le somme richieste a titolo di IVA dovute e potendosi pacificamente fare questo rilievo in sede esecutiva.
Tuttavia ai fini della regolazione delle spese di questo giudizio è necessario esaminare il succedersi delle rispettive iniziative:
- 13.11.2024 ichiede il rimborso delle spese di lite;
CP_1
- 21.12.2024 oncede termine per il pagamento fino all'8.01.2025; CP_1
- 8.01.2025 notifica del precetto opposto, comprensivo dell'IVA;
- 14.1.25 notifica dell'atto di citazione di questa causa che contesta la debenza delle somme richieste a titolo di IVA;
pagina 3 di 4 - 22.01.2025 dispone la notifica del pignoramento presso terzi per l'intera somma precettata, CP_1 comprensiva di IVA;
- 5.02.2025 – dopo il pignoramento e dopo l'iscrizione a ruolo della presente causa - CP_2 provvede al pagamento delle sole somme ritenute dovute;
- non iscrive a ruolo il pignoramento e ne dà notizia a controparte il 12.2.25, invitandola alla CP_1 rinuncia alla presente opposizione;
- nessuna rinuncia interviene e si celebra quindi l'udienza per la sospensiva e il giudizio prosegue fino alla presente sentenza;
- il Giudice ha formulato proposta conciliativa che prevede abbandono della causa a spese compensate,
a accettato detta proposta, . CP_1 CP_3
Ora, non è contestato che parte debitrice non abbia contestato alla controparte la debenza dell'IVA in via stragiudiziale prima della notifica del precetto, nonostante le somme le fossero state richieste 2 mesi prima.
Come non è contestato che non abbia effettuato alcun pagamento, anche solo delle somme ritenute dovute, prima della notifica del pignoramento.
D'altra parte, non è contestato che, pur dopo la notifica dell'atto di citazione di questa causa, CP_1 abbia effettuato un pignoramento per l'intera somma comprensiva di IVA e abbia tentato di sostenerne la debenza anche in un momento successivo, prima di decidere di non iscrivere a ruolo il pignoramento e riconoscere, con comparsa di risposta depositata il 6.3.25, le ragioni di controparte.
È pertanto evidente come i comportamenti di entrambe le parti abbiano dato causa a una controversia che si sarebbe potuta evitare con un comportamento più trasparente, coerente e diligente da parte di entrambe, ragione per la quale le spese di lite andranno compensate tra le parti indipendentemente dalla soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Caterina Trentini
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3058/2025
Oggi 17 aprile 2025 ad ore 9.43 innanzi al dott. Caterina Trentini, sono comparsi su teams:
Per 'avv. GIULIANO ZACCAGNINI Parte_1
Per l'avv. ABBATESCIANNI GIROLAMO e l'avv. Controparte_1
AMMIRANTE TERESA ALESSIA ( ) PIAZZETTA GUASTALLA 15 20122 C.F._1 MILANO;
oggi sostituito dall'avv. Teresa AMMIRANTE
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Innocenza SPINA
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Trentini
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Trentini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3058/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZACCAGNINI GIULIANO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
ATTORE/I
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 ABBATESCIANNI GIROLAMO e dell'avv. AMMIRANTE TERESA ALESSIA ( ) PIAZZETTA GUASTALLA 15 20122 MILANO, elettivamente domiciliato C.F._1 presso il predetto difensore
CONVENUTO/I
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
pagina 2 di 4 CONCLUSIONI
Parte_1
Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione si oppone al precetto notificatole da in forza di titolo Controparte_2 Controparte_1 esecutivo costituito dalla sentenza n. 5694/2024 del Tribunale di Torino di condanna al pagamento di spese legali lamentando, con unico motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c., la non debenza delle somme richieste a titolo di IVA sui compensi professionali perché il giudizio che ha portato all'emanazione della sentenza rientra nell'attività d'impresa dell'opposta, che – quale soggetto passivo IVA - può pertanto portare l'IVA in detrazione. Incontestata la debenza delle ulteriori somme richieste, al cui pagamento tuttavia non provvedeva fino alla notifica di un successivo pignoramento.
Controparte già in comparsa di risposta ha riconosciuto la non debenza dell'IVA, ragione per la quale deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, provvedendosi unicamente alla regolazione delle spese.
Ora, per giurisprudenza granitica, la soccombenza virtuale è di parte opposta, non risultando le somme richieste a titolo di IVA dovute e potendosi pacificamente fare questo rilievo in sede esecutiva.
Tuttavia ai fini della regolazione delle spese di questo giudizio è necessario esaminare il succedersi delle rispettive iniziative:
- 13.11.2024 ichiede il rimborso delle spese di lite;
CP_1
- 21.12.2024 oncede termine per il pagamento fino all'8.01.2025; CP_1
- 8.01.2025 notifica del precetto opposto, comprensivo dell'IVA;
- 14.1.25 notifica dell'atto di citazione di questa causa che contesta la debenza delle somme richieste a titolo di IVA;
pagina 3 di 4 - 22.01.2025 dispone la notifica del pignoramento presso terzi per l'intera somma precettata, CP_1 comprensiva di IVA;
- 5.02.2025 – dopo il pignoramento e dopo l'iscrizione a ruolo della presente causa - CP_2 provvede al pagamento delle sole somme ritenute dovute;
- non iscrive a ruolo il pignoramento e ne dà notizia a controparte il 12.2.25, invitandola alla CP_1 rinuncia alla presente opposizione;
- nessuna rinuncia interviene e si celebra quindi l'udienza per la sospensiva e il giudizio prosegue fino alla presente sentenza;
- il Giudice ha formulato proposta conciliativa che prevede abbandono della causa a spese compensate,
a accettato detta proposta, . CP_1 CP_3
Ora, non è contestato che parte debitrice non abbia contestato alla controparte la debenza dell'IVA in via stragiudiziale prima della notifica del precetto, nonostante le somme le fossero state richieste 2 mesi prima.
Come non è contestato che non abbia effettuato alcun pagamento, anche solo delle somme ritenute dovute, prima della notifica del pignoramento.
D'altra parte, non è contestato che, pur dopo la notifica dell'atto di citazione di questa causa, CP_1 abbia effettuato un pignoramento per l'intera somma comprensiva di IVA e abbia tentato di sostenerne la debenza anche in un momento successivo, prima di decidere di non iscrivere a ruolo il pignoramento e riconoscere, con comparsa di risposta depositata il 6.3.25, le ragioni di controparte.
È pertanto evidente come i comportamenti di entrambe le parti abbiano dato causa a una controversia che si sarebbe potuta evitare con un comportamento più trasparente, coerente e diligente da parte di entrambe, ragione per la quale le spese di lite andranno compensate tra le parti indipendentemente dalla soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Caterina Trentini
pagina 4 di 4