Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2002, n. 2834
CASS
Sentenza 26 febbraio 2002

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L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale è dovuta "ope legis" al conduttore uscente ai sensi dell'art. 34 legge 27 luglio 1978, n. 392, prescindendo da qualsiasi accertamento circa la relativa perdita ed il danno che il conduttore abbia subito in concreto in conseguenza del rilascio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere il giudice del merito escluso la perdita dell'avviamento sul rilievo che il conduttore aveva continuato ad esercitare la sua attività in un altro appartamento del medesimo edificio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2002, n. 2834
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2834
    Data del deposito : 26 febbraio 2002

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