Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/05/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 951/2019 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliere rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliere, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 951/2019 R..G., posta in decisione con provvedimento dell'8.2.2025 emesso in esito alla udienza del 30.1.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, nato a [...] l' 11/08/1972, c.fisc. , Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...], c.fisc. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Paola Lemma, recapito professionale dell'avv. Francesco Febbraio che li rappresenta e difende giusta procura in atti
Appellanti
CONTRO
, c.fisc. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Sindaco, avv. Giuseppe Falcomatà, e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Sibilio, della Avvocatura interna dell'Ente, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente via Mons. G. Ferro n. 1/b - 89127 -
[...]
, CP_1
Appellata
p.iva , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 CP_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso la sede operativa di
[...]
sita in Vico D'Ascoli snc, Catona, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Bumbaca CP_1 giusta procura in atti
Appellata terza chiamata
1
Locri n. 529/2019 del 06.05.2019, non notificata, emessa nel proc. N. 373/2012 del R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 03.01.2020, e Parte_1 Pt_2 convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Locri la
[...] Controparte_4
, ora , chiedendo la condanna di detto ente al
[...] Controparte_1 risarcimento dei danni materiali e delle lesioni personali subiti a seguito dell'incidente occorso in data 12/05/2021. Esponevano che , alla guida dell'autovettura Parte_2
Peugeot 307, tg CW465TN, di proprietà del marito , mentre percorreva la Parte_1
SP 1 che collega i comuni di Locri e Gerace, con direzione di marcia monte-mare, giunta presso il tratto di strada contraddistinto dal segnale “ SP1 50”, aveva urtato, con la parte anteriore destra della autovettura, contro un muretto di sostegno del guardrail, di circa 30 cm che sporgeva all'interno della sede stradale in maniera pericolosa ed anomala e non visibile poiché coperto da sterpaglie ed erbacce. Rilevavano che la era stata costretta a Pt_2 sterzare a destra portandosi sulla banchina laterale in terra, poiché la sua corsia di marcia era stata parzialmente occupata da altro conducente che sopraggiungeva dalla direzione opposta e che, per effetto dell'urto, l'auto aveva percorso alcuni metri sul muretto in cemento per poi sbandare e attraversare obliquamente la carreggiata, finendo la marcia contro il muro di sostegno posto sul lato sinistro della stessa. A seguito del sinistro, la riportava lesioni Pt_2 personali e danni all'autovettura quantificati in complessivi € 13.012,00. Concludevano, pertanto, gli attori chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità della
[...]
quale proprietario, gestore e manutentore della strada nella causazione del Controparte_4 sinistro ex art. 2051 c.c., ovvero in subordine ex art. 2043 c.c., e la condanna di detto ente al risarcimento dei danni subiti dalla vettura e dalla Panetta, con vittoria di spese e compensi.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva preliminarmente il proprio Controparte_4 difetto di legittimazione passiva, stante l'esistenza di contratto di appalto di gestione integrata della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale, intercorso con la società R.T.I. AVR S.p.a, e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata del terzo al fine di essere manlevata da qualsivoglia responsabilità connessa al sinistro;
contestava nel merito la domanda avversaria, rilevando che la responsabilità del sinistro doveva essere attribuita alla condotta colposa della . Contestava, inoltre, la misura dei danni richiesti. Pt_2
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva in giudizio la R.T.I. AVR S.p.a., rilevando che il sinistro oggetto di causa non rientrava nell'oggetto del contratto di appalto;
chiedeva per tal ragione, l'estromissione dal giudizio, con conseguente statuizione di condanna della convenuta in caso di accoglimento totale o parziale della domanda. Contestava nel CP_4 merito la domanda attorea, sia in ordine all'an che al quantum.
Espletati interrogatorio formale della , prova testimoniale, ctu medico legale sulla Pt_2 persona dell'attrice e ctu cinematica, la causa era decisa con sentenza n. 529/2019, pubblicata il 06/05/2019, con la quale il Tribunale di Locri rigettava la domanda di parte attrice e
2 condannava la stessa, oltre che la pagamento delle spese di ctu, alla rifusione delle spese processuali nei confronti della sola . Controparte_5
Avverso detta sentenza proponevano appello gli originari attori muovendo le seguenti doglianze: erronea ricostruzione del fatto, inadeguata valutazione della ctu cinematica e della prova testimoniale, erronea e/ o contraddittoria valutazione delle prove acquisite, ai fini dell'applicabilità nel caso di specie di cui all'art. 2051 c.c., omissione da parte del giudice di primo grado della valutazione dell'eventuale efficacia causale, anche concorrente, della condotta omissiva colposa dell'Amministrazione nella produzione del sinistro. Indicavano in maniera specifica i capi impugnati della decisione. Chiedevano, pertanto, in accoglimento dell'appello proposto, la totale riforma della sentenza suindicata e la condanna delle parti appellate al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla per le lesioni Parte_2 personali, quantificati in € 3.504,27 e dei danni subiti dal sulla propria Parte_1 autovettura ammontanti ad € 5.126,00, oltre interessi legali a decorrere dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre ancora spese di registrazione della sentenza di primo grado pari ad € 235,002, con condanna delle appellate alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c, ed alle spese delle ctu espletate.
Con distinte comparse di costituzione si costituivano gli appellati Controparte_1
e chiedendo preliminarmente di dichiarare inammissibile
[...] CP_6
l'appello proposto, per violazione dell'art. 342 c.p.c. nonché, nel merito, il rigetto dello stesso perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese e compensi di causa.
La in subordine, chiedeva, in caso di accertamento di responsabilità nel Controparte_1 sinistro, di attribuire la stessa all' da cui chiedeva di essere manlevata per CP_6 quanto tenuta a pagare quale civilmente responsabile. chiedeva, inoltre “In caso di accoglimento del promosso gravame statuire CP_6
l'esclusiva responsabilità in capo alla con Controparte_1 conseguente estromissione della società AVR per difetto di legittimazione passiva e/o assoluta estraneità ai fatti controversi, e per l'effetto statuire il pagamento dei danni lamentati e competenze e spese del presente giudizio nella misura ritenuta di giustizia in capo alla
[...]
sempre con vittoria di spese del doppio grado del giudizio Controparte_1 da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”.
Precisate le conclusioni, con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tutto ciò premesso preliminarmente deve essere dichiarata infondata l'eccezione, formulata da entrambe le appellate, di violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa con cui si confutano e
3 contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (Cass SU 27199/2017 e Cass SU
36481/2022)
Nel merito l'appello è infondato e non merita accoglimento.
Si rileva che allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c., impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
Assolto tale onere probatorio da parte del danneggiato, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. caso fortuito, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n.
24419/2009).
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, invero, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cass. 12760/2024).
Dalla istruttoria è risultato provato che mentre percorreva la strada Parte_2 provinciale che da Locri porta a Gerace, all'altezza del “SP1 50”, trovando la propria corsia parzialmente occupata da un veicolo rimasto sconosciuto, si era spostata sul margine destro della carreggiata, percorrendo il c.d. “argine vegetale” andando ad impattare con un cordolo di cemento, posto al margine di una scarpata e sul quale erano infissi i guardrail, e che, a causa di detto urto, la vettura era stata proiettata dall'altro lato della carreggiata finendo la marcia in senso inverso.
Ritiene la Corte che correttamente il giudice di primo grado ha affermato che non sussista, nel caso di specie, la responsabilità del custode della strada.
Invero, dapprima deve rilevarsi che solo apparente è la contraddittorietà della sentenza rilevata dall'appellante nella parte in cui il giudice dà atto che la avrebbe sterzato a Pt_2 sinistra ma poi avrebbe effettuato una manovra sulla destra, atteso che, dalla lettura dell'intero atto impugnato, appare evidente che tale ricostruzione sia dovuta solo ad un errore
4 materiale, considerato che nel resto della sentenza la dinamica, così come riportata da parte attrice è stata riconosciuta provata anche dal giudicante.
Alla conclusione della esclusione della responsabilità dell'ente deputato alla custodia si giunge facendo corretta applicazione dei principi da ultimo espressi dalla Suprema Corte, secondo la quale nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. - in cui il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì, tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra res in custodia ed evento - il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la "res". (Cass.
8849/2025).
Tale principio, espresso in relazione ad un caso in cui la responsabilità del titolare dell'obbligo di custodia è escluso in virtù della condotta del danneggiato, può essere richiamato anche nel caso di specie nel quale, invece, deve farsi riferimento alla responsabilità di un terzo.
Invero, il richiamo al caso fortuito contenuto nell'art. 2051 c.c. è pacificamente inteso dalla giurisprudenza di legittimità come riferito tanto al fatto del danneggiato che al fatto del terzo
(ex multis Cass. 7789/2024).
Poichè può ritenersi provato sulla base degli elementi acquisiti in giudizio che la manovra della che la ha portata ad invadere la banchina sia stata dovuta alla condotta del terzo, Pt_2 deve affermarsi che sia stata propria la condotta di quest'ultimo (seppur rimasto ignoto) a rappresentare “l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la "res".
Invero, è evidente dalla stessa allegazione della attrice che la stessa è stata costretta a percorrere la banchina proprio per evitare l'impatto con il veicolo che, provenendo in senso opposto, aveva invaso la carreggiata dalla stessa percorsa, costringendola a spostarsi sulla destra tanto da percorrere la banchina laterale.
Se così è, dunque, deve affermarsi che è stata la condotta del terzo a determinare la manovra della Panetta, condotta che - proprio in quanto necessitata per evitare l'impatto – sarebbe stata la medesima anche laddove non vi fosse stato il muretto o che lo stesso fosse stato visibile.
Ciò esclude, dunque, anche un eventuale concorso di colpa dell'ente, atteso che la condotta del terzo ha determinato la anomala manovra della (non evitabile tenuto conto delle Pt_2 circostanze) rispetto così determinando il danno relegando a mera occasione la relazione del danneggiato con la res.
Deve, comunque affermarsi che, contrariamente a quanto affermato dagli attori, il cordolo non sporgeva nella sede stradale e non risultava in alcun modo di intralcio alla circolazione viaria.
5 Invero, il ctu nominato, nella relazione depositata, descrivendo lo stato dei luoghi, ha così riferito: ….. larghezza media della carreggiata stradale pari a ml.7,5, delimitata sul lato sx da un muro in calcestruzzo, mentre il lato dx è delimitato da un argine vegetale largo circa un metro che prosegue con un gaurdarail. Quest'ultimo ha i piantoni infissi in un piccolo muretto di cemento (cm 27x30) facente funzione sia da cordolo per il mantenimento delle acque piovane che altrimenti eroderebbero la scarpata sottostante , sia da base di appoggio del soprastante guardrail ……. Il muretto oltre a fare da fondazione ai piantoni del guardrail, evita il tracimare delle acque piovane lungo la scarpata sottostante. Il muretto è posizionato al limite della carreggiata stradale in proseguimento dell'argine vegetale. Il muretto ed il guardrail non sono di ostacolo alla direzione di marcia dei veicoli che transitano sulla corsia di dx in direzione monti -mare.”
Non vale a giungere a conclusioni diverse in ordine alla assenza di responsabilità del custode, la circostanza che il ctu, nei chiarimenti forniti a seguito del richiamo, abbia affermato che il margine esterno della sede stradale costituisce arredo della sede stradale in quanto viene utilizzato per allocare il muretto che fa funzione sia da cordolo sia da base per
l'alloggiamento dei piantoni a sostegno del guardrail che causa la vegetazione presente sull'argine vegetale all'epoca del sinistro, i due cordoli non erano visibili;
pertanto, nel casi in cui l'autovettura ha necessità di transitare sull'argine vegetale, i suddetti cordoli possono costituire un ostacolo.
Invero, come già affermato, ciò che rileva nel caso di specie è la circostanza che il fatto dannoso non è stato determinato dalla cosa in sé, bensì dal comportamento del terzo, dal quale è derivata la condotta della , determinando solo, come detto, la mera occasione Pt_2 del contatto fra la res ed il danneggiato, escludendo dunque il nesso eziologico e, conseguentemente, la responsabilità del custode.
Del tutto correttamente, dunque, nella sentenza di primo grado si è affermato che l'efficacia causale e determinante del sinistro occorso alla debba essere ascritto alla condotta Pt_2 negligente ed illegittima del terzo, rimasto sconosciuto, che invadeva in parte la corsia condotta dalla stessa, non potendo tale efficacia attribuirsi al cordolo in cemento che, seppur ricoperto da sterpaglie restava fuori dalla carreggiata la quale, inoltre, per le sue condizioni era priva di potenzialità offensiva, non impedendo o ostacolando in alcun modo il traffico.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
In base alla soccombenza, parte appellante deve essere condannata alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore della . Controparte_1
Parte appellante, inoltre, in base alla soccombenza, deve essere condannata anche alla Contr rifusione delle spese nei confronti della atteso che la chiamata del terzo è stata effettuata dalla allora Provincia Regionale non solo al fine di essere manlevata, ma anche al fine di sentire dichiarare il proprio difetto di legittimazione, con conseguente estensione della domanda degli attori al terzo chiamato. Di dette spese deve essere disposta la distrazione in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione.
6 Quanto alla nulla può disporsi in ordine alle spese di primo grado, non Parte_3 riconosciute, stante la mancata proposizione di appello sul punto.
Le spese vengono liquidate considerando il giudizio di valore indeterminabile (ex multis
Cass.10984/2021) nei valori minimi nei seguenti termini: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00, Fase decisionale, valore minimo: €
1.735,00; compenso tabellare (valori minimi) € 4.996,0.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 529/2019 del 06/05/2019 da e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e così provvede:
[...] Parte_3
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, in favore della quantificate in € 4996,00 oltre Controparte_1 spese generali , iva e cpa come per legge;
3) condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, in favore di in € 4.996,00 oltre spese generali , iva e CP_2 Parte_4 cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore ex art.- 93 cpc;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del 13.5.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito )
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