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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/05/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1529 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
, domiciliata in Parte_1 Pt_1 presso l'Ufficio legale dell'ente e rappresentata dagli avv.ti Maria Gabriella
De Franchi, Maria Pia Lavieri e Vitina Lorusso, giusta procure allegate rispettivamente, per le prime due, all'atto di appello e, per la terza, alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 14/05/202-----------
-------------------------------------------------------------------------------appellante
E
Controparte_1
NONCHE'
rappresentata da domiciliata in Bari TR _3 presso lo studio dell'avv. Davide Romano che la rappresenta in giudizio per mandato allegato alla comparsa di costituzione in grado d'appello-------------
---------------------------------------------------------------------terzo interventore
Oggetto: opposizione a d.i.
Conclusioni: all'udienza cartolare del 31/01/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
pagina 1 di 7 Con sentenza n. 3593/2022 emessa il 5/10/2022, il Tribunale di Bari ha rigettato l'opposizione proposta da Parte_1 Contr
(d'ora innanzi avverso il d.i. n. 1035/2015 emesso il
[...]
23/02/2015, a mezzo del quale quale Controparte_5 cessionaria pro-soluto del credito vantato dall'appaltatrice
[...] per i lavori di completamento Controparte_6 dell'adeguamento del poliambulatorio del Comune di Genzano di Lucania, le ha ingiunto il pagamento della somma di € 88.264,86 (oltre interessi e spese della fase monitoria), condannando l'opponente alla rifusione della spese di lite.
Contr Con citazione notificata l'11/11/2022, ha proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del d.i., con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita in giudizio (rappresentata da TR _3
, quale cessionaria del credito vantato dall'appellata
[...] RT
, che ha insistito per il rigetto del gravame, vinte le spese di
[...] questo grado.
Con ordinanza depositata il 31/03/2023 sono state rigettate le istanze ex art. 348bis c.p.c. e 283 c.p.c.
All'udienza cartolare del 31/01/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
In rito, va innanzitutto rilevato che l'atto di appello è stato correttamente Contr notificato a che era la società opposta nel giudizio di primo grado e che, non essendosi costituita in questo grado, va dichiarata contumace.
La costituzione in luogo della stessa, nel presente giudizio di impugnazione, di (di cui non è stata contestata la qualità di cessionaria TR del credito de quo) ha evidentemente sanato qualsiasi preteso vizio di instaurazione del contraddittorio (per difetto di titolarità del rapporto controverso), comunque insussistente alla luce del disposto di cui all'art. 111
c.p.c. secondo cui il processo prosegue tra le parti originarie anche in caso di pagina 2 di 7 trasferimento del diritto controverso, ferma comunque la possibilità per il successore a titolo particolare di intervenire in giudizio.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto.
Contr Col primo motivo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha rigettato l'eccezione di nullità/inefficacia della cessione del Contr credito relativo al 1° SAL, compiuta da in favore di P_
Assume infatti che detta cessione sarebbe stata attuata senza il rispetto della forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata imposta non solo dall'art. 69, co. 3 RD 1923/n. 2440, ma anche dall'art. 117, co. 2 Dlg.vo 2006/n. 163 che prescrive detta forma ai fini dell'opponibilità ed efficacia della cessione del credito verso le stazioni appaltanti che siano amministrazioni pubbliche.
Contr Col secondo motivo, denuncia che la sentenza di primo grado sarebbe errata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di pagamento del debito sin da data antecedente alla comunicazione di avvenuta cessione del 2/02/2010.
Sostiene, in particolare, che gli ordinativi di pagamento prodotti agli atti da essa opponente, in quanto muniti di timbro del tesoriere attestante l'avvenuto pagamento a mezzo bonifico bancario e rendicontati nella “lista mandati di esercizio” prodotta agli atti, costituirebbero prova sufficiente dell'integrale estinzione del debito, a prescindere dalla mancanza di un atto di quietanza rilasciato dal creditore.
Il primo motivo di doglianza merita accoglimento.
In linea con l'opinione costante della giurisprudenza di legittimità, non vi è dubbio che l'art. 69 RD 1923/n. 2440 -il quale richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio- sia una
“…norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicchè esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro costituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali” (sic Cass. 2017/n.
30658; conf. Cass. 2019/n. 32788; Cass. 2020/n. 22315; Cass. 2015/n.
20739; Cass. 2015/n. 2760).
pagina 3 di 7 Nella fattispecie, tuttavia, trattandosi di credito originato da un contratto di appalto pubblico, la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata era comunque imposta dall'art. 117, co. 2 e 3 Dlg.vo 2006/n. 163 (cd. Codice dei Contratti Pubblici senz'altro applicabile anche alle P.A. diverse dallo Stato e valevole ratione temporis nella fattispecie, ove il contratto di appalto risulta stipulato l'8/07/2008) che, riprendendo analoga disposizione già dettata dall'art. 115, co. 2 DPR 1999/n. 554, prevedeva che
“ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici”. “Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto
… sono efficaci ed opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 gg. dalla notifica della cessione”.
Evidente è la ratio della previsione che mira a coniugare il principio civilistico della libera cessione del credito con le peculiari esigenze sottese all'esecuzione dei contratti pubblici: coinvolgere la stazione appaltante nella gestione della cessione per preservare, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, la regolare esecuzione della prestazione contrattuale ed evitare così che le risorse finanziarie del debitore possano venir meno, compromettendo la continuità del rapporto.
Stessa disposizione si rinviene oggi nell'art. 120, co. 12 Dlg.vo 2023/n. 36 che ha abrogato l'art. 106, co. 13 Dlg.vo 2016/n. 50.
La questione (su cui significativamente nessuna difesa è mai stata svolta da nel corso del presente giudizio), benchè prospettata da TR Contr per la prima volta solo in questo grado d'appello, è esaminabile.
Ed infatti, il principio iura novit curia comporta pacificamente la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti dedotti in lite, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e ponendo a fondamento della sua decisione anche disposizioni normative diverse da quelle erroneamente richiamate dalle parti, con l'unico limite dell'impossibilità di pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio (cfr. Cass. 2019/n. 5153; Cass.
2012/n. 13495; Cass. 2019/n. 13602). pagina 4 di 7 Nella fattispecie, ove l'eccezione di nullità/inefficacia della cessione per vizio di forma è stata ritualmente sollevata sin dal primo grado dall'odierna appellante, non vi è dubbio che l'individuazione della disposizione effettivamente applicabile alla cessione del credito derivante da appalto pubblico non determini alcuna alterazione dei fatti costitutivi dedotti dalla parte.
Ciò posto, è un dato documentale che l' titolare di un conto anticipi P_ Contr su fatture acceso presso abbia attuato la cessione avente ad oggetto la fattura n. 730 del 30/06/2009 relativa al 1° SAL mediante la sottoscrizione di un semplice modulo bancario datato 15/07/2009, privo di qualsiasi requisito formale.
Fermo restando che l'anzidetta forma solenne non ammette equipollenti, nemmeno può sostenersi che vi sia stata comunque accettazione della cessione, per non aver la stazione appaltante rifiutato la stessa con comunicazione notificata al cedente e al cessionario entro 45 gg. dalla notifica della cessione, così come previsto dal già cit. art. 117, co. 3 Codice dei Contratti Pubblici.
È infatti un dato documentale, definitivamente acclarato già in primo grado,
Contr che la racc. del 2/02/2010 inviata da contenente comunicazione dell'avvenuta cessione, è giunta in un momento in cui la stazione appaltante era stata già soppressa dalla Basilicata n. 12/2008 Parte_2 Pt_3
Contr con effetto a partire dal 1/01/2009; che la nota inviata da ed acquisita al protocollo il 25/08/2014 (doc. 9 del fascicolo di parte opponente) segna
Contr dunque il momento in cui ha avuto per la prima volta conoscenza della cessione del credito;
che detta nota è stata, in ogni caso, prontamente
Contr riscontrata e contestata due giorni dopo da con missiva in atti del
Contr 27/08/2014 indirizzata sia a che ad che, oltre a comunicare il P_ già avvenuto pagamento della fattura n. 730, evidenziava che “non risultano atti di cessione nelle forme di legge a favore della Controparte_1
”.
[...]
La mancanza della forma richiesta dalla legge ed il pronto rifiuto della stessa da parte dell'ente subentrato alla stazione appaltante hanno come conseguenza che l'anzidetta cessione -senz'altro intervenuta mentre il contratto di appalto era ancora in corso di esecuzione, avendo avuto ad oggetto solo il credito relativo al 1° SAL- è priva di effetti nei confronti della P.A. ceduta.
pagina 5 di 7 è anche il secondo motivo. Pt_4
Contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice, sussiste sufficiente prova dell'integrale pagamento, sin da epoca antecedente alla comunicazione della cessione del credito del 2/02/2010, della fattura n.
730/2009.
Contr Deve infatti rilevarsi che gli ordinativi di pagamento emessi da per € 58.800,20 in favore della cedente e per i restanti € 29.464,66 in P_ favore della sua subappaltatrice non solo sono muniti di Controparte_9 timbro con la dicitura “pagato” firmato dal tesoriere dell'ente (Banca
Popolare di Bari), attestante il pagamento a mezzo bonifici bancari rispettivamente del 10/12/2009 e 16/11/2009, ma sono anche corredati della
“lista mandati di esercizio” stilata a firma dello stesso tesoriere a rendicontazione periodica dei pagamenti eseguiti, che fornisce puntuale riscontro dell'avvenuta esecuzione degli ordinativi in questione in favore dei predetti soggetti nelle date e per gli importi suindicati.
A fronte della dimostrazione della regolare esecuzione dei mandati di pagamento emessi dall'appellante, non era necessario produrre anche la Parte ricevuta dei bonifici bancari eseguiti dal tesoriere: poiché alle si applicano le norme sulla contabilità di Stato, l'adempimento delle relative obbligazioni deve ritenersi infatti eseguito con l'esecuzione dell'ordinativo di pagamento, atteso che, trattandosi di obbligazioni querable, vanno adempiute presso il domicilio del debitore, vale a dire presso la sede dell'ufficio di Tesoreria dell'ente (cfr. Cass. 2019/n. 15579), restando irrilevante la data dell'effettivo accredito in favore del beneficiario.
La già rilevata inefficacia ed inopponibilità della cessione del credito determina il sicuro effetto liberatorio dei pagamenti eseguiti dal debitore sin da data antecedente alla comunicazione del 2/02/2010.
Ne deriva che, in integrale riforma della sentenza gravata, l'opposizione Contr spiegata da deve essere accolta, con conseguente revoca del d.i. opposto.
L'accoglimento del gravame impone una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado che seguono l'ordinario criterio della soccombenza, nelle misure liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi fissati dal D.M. 2014/n. 55 e ss.mm., in relazione allo scaglione tariffario da € 52.000,01 ad € 260.000. pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato l'11/11/2022 da nei Parte_1 confronti di con Controparte_10
l'intervento volontario di (rappresentata da TR _3
, avverso la sentenza n. 3593/2022 emessa il 5/10/2022 dal Tribunale
[...] di Bari, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza Contr impugnata, accoglie l'opposizione spiegata da e revoca il d.i. opposto;
2. condanna a rifondere all'appellante Controparte_5 le spese del primo grado, liquidandole in € 406,50 per esborsi ed € 8.000 per compenso professionale (parametri previgenti ante 23/10/2022), oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. condanna (come in atti rappresentata) a rimborsare TR all'appellante le spese di questo grado d'appello, liquidandole in € 1.165,58 per esborsi ed € 14.317 per onorari (parametri vigenti), oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
-=====================================================
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 7 di 7
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1529 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
, domiciliata in Parte_1 Pt_1 presso l'Ufficio legale dell'ente e rappresentata dagli avv.ti Maria Gabriella
De Franchi, Maria Pia Lavieri e Vitina Lorusso, giusta procure allegate rispettivamente, per le prime due, all'atto di appello e, per la terza, alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 14/05/202-----------
-------------------------------------------------------------------------------appellante
E
Controparte_1
NONCHE'
rappresentata da domiciliata in Bari TR _3 presso lo studio dell'avv. Davide Romano che la rappresenta in giudizio per mandato allegato alla comparsa di costituzione in grado d'appello-------------
---------------------------------------------------------------------terzo interventore
Oggetto: opposizione a d.i.
Conclusioni: all'udienza cartolare del 31/01/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
pagina 1 di 7 Con sentenza n. 3593/2022 emessa il 5/10/2022, il Tribunale di Bari ha rigettato l'opposizione proposta da Parte_1 Contr
(d'ora innanzi avverso il d.i. n. 1035/2015 emesso il
[...]
23/02/2015, a mezzo del quale quale Controparte_5 cessionaria pro-soluto del credito vantato dall'appaltatrice
[...] per i lavori di completamento Controparte_6 dell'adeguamento del poliambulatorio del Comune di Genzano di Lucania, le ha ingiunto il pagamento della somma di € 88.264,86 (oltre interessi e spese della fase monitoria), condannando l'opponente alla rifusione della spese di lite.
Contr Con citazione notificata l'11/11/2022, ha proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del d.i., con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita in giudizio (rappresentata da TR _3
, quale cessionaria del credito vantato dall'appellata
[...] RT
, che ha insistito per il rigetto del gravame, vinte le spese di
[...] questo grado.
Con ordinanza depositata il 31/03/2023 sono state rigettate le istanze ex art. 348bis c.p.c. e 283 c.p.c.
All'udienza cartolare del 31/01/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
In rito, va innanzitutto rilevato che l'atto di appello è stato correttamente Contr notificato a che era la società opposta nel giudizio di primo grado e che, non essendosi costituita in questo grado, va dichiarata contumace.
La costituzione in luogo della stessa, nel presente giudizio di impugnazione, di (di cui non è stata contestata la qualità di cessionaria TR del credito de quo) ha evidentemente sanato qualsiasi preteso vizio di instaurazione del contraddittorio (per difetto di titolarità del rapporto controverso), comunque insussistente alla luce del disposto di cui all'art. 111
c.p.c. secondo cui il processo prosegue tra le parti originarie anche in caso di pagina 2 di 7 trasferimento del diritto controverso, ferma comunque la possibilità per il successore a titolo particolare di intervenire in giudizio.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto.
Contr Col primo motivo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha rigettato l'eccezione di nullità/inefficacia della cessione del Contr credito relativo al 1° SAL, compiuta da in favore di P_
Assume infatti che detta cessione sarebbe stata attuata senza il rispetto della forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata imposta non solo dall'art. 69, co. 3 RD 1923/n. 2440, ma anche dall'art. 117, co. 2 Dlg.vo 2006/n. 163 che prescrive detta forma ai fini dell'opponibilità ed efficacia della cessione del credito verso le stazioni appaltanti che siano amministrazioni pubbliche.
Contr Col secondo motivo, denuncia che la sentenza di primo grado sarebbe errata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di pagamento del debito sin da data antecedente alla comunicazione di avvenuta cessione del 2/02/2010.
Sostiene, in particolare, che gli ordinativi di pagamento prodotti agli atti da essa opponente, in quanto muniti di timbro del tesoriere attestante l'avvenuto pagamento a mezzo bonifico bancario e rendicontati nella “lista mandati di esercizio” prodotta agli atti, costituirebbero prova sufficiente dell'integrale estinzione del debito, a prescindere dalla mancanza di un atto di quietanza rilasciato dal creditore.
Il primo motivo di doglianza merita accoglimento.
In linea con l'opinione costante della giurisprudenza di legittimità, non vi è dubbio che l'art. 69 RD 1923/n. 2440 -il quale richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio- sia una
“…norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicchè esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro costituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali” (sic Cass. 2017/n.
30658; conf. Cass. 2019/n. 32788; Cass. 2020/n. 22315; Cass. 2015/n.
20739; Cass. 2015/n. 2760).
pagina 3 di 7 Nella fattispecie, tuttavia, trattandosi di credito originato da un contratto di appalto pubblico, la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata era comunque imposta dall'art. 117, co. 2 e 3 Dlg.vo 2006/n. 163 (cd. Codice dei Contratti Pubblici senz'altro applicabile anche alle P.A. diverse dallo Stato e valevole ratione temporis nella fattispecie, ove il contratto di appalto risulta stipulato l'8/07/2008) che, riprendendo analoga disposizione già dettata dall'art. 115, co. 2 DPR 1999/n. 554, prevedeva che
“ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici”. “Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto
… sono efficaci ed opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 gg. dalla notifica della cessione”.
Evidente è la ratio della previsione che mira a coniugare il principio civilistico della libera cessione del credito con le peculiari esigenze sottese all'esecuzione dei contratti pubblici: coinvolgere la stazione appaltante nella gestione della cessione per preservare, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, la regolare esecuzione della prestazione contrattuale ed evitare così che le risorse finanziarie del debitore possano venir meno, compromettendo la continuità del rapporto.
Stessa disposizione si rinviene oggi nell'art. 120, co. 12 Dlg.vo 2023/n. 36 che ha abrogato l'art. 106, co. 13 Dlg.vo 2016/n. 50.
La questione (su cui significativamente nessuna difesa è mai stata svolta da nel corso del presente giudizio), benchè prospettata da TR Contr per la prima volta solo in questo grado d'appello, è esaminabile.
Ed infatti, il principio iura novit curia comporta pacificamente la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti dedotti in lite, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e ponendo a fondamento della sua decisione anche disposizioni normative diverse da quelle erroneamente richiamate dalle parti, con l'unico limite dell'impossibilità di pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio (cfr. Cass. 2019/n. 5153; Cass.
2012/n. 13495; Cass. 2019/n. 13602). pagina 4 di 7 Nella fattispecie, ove l'eccezione di nullità/inefficacia della cessione per vizio di forma è stata ritualmente sollevata sin dal primo grado dall'odierna appellante, non vi è dubbio che l'individuazione della disposizione effettivamente applicabile alla cessione del credito derivante da appalto pubblico non determini alcuna alterazione dei fatti costitutivi dedotti dalla parte.
Ciò posto, è un dato documentale che l' titolare di un conto anticipi P_ Contr su fatture acceso presso abbia attuato la cessione avente ad oggetto la fattura n. 730 del 30/06/2009 relativa al 1° SAL mediante la sottoscrizione di un semplice modulo bancario datato 15/07/2009, privo di qualsiasi requisito formale.
Fermo restando che l'anzidetta forma solenne non ammette equipollenti, nemmeno può sostenersi che vi sia stata comunque accettazione della cessione, per non aver la stazione appaltante rifiutato la stessa con comunicazione notificata al cedente e al cessionario entro 45 gg. dalla notifica della cessione, così come previsto dal già cit. art. 117, co. 3 Codice dei Contratti Pubblici.
È infatti un dato documentale, definitivamente acclarato già in primo grado,
Contr che la racc. del 2/02/2010 inviata da contenente comunicazione dell'avvenuta cessione, è giunta in un momento in cui la stazione appaltante era stata già soppressa dalla Basilicata n. 12/2008 Parte_2 Pt_3
Contr con effetto a partire dal 1/01/2009; che la nota inviata da ed acquisita al protocollo il 25/08/2014 (doc. 9 del fascicolo di parte opponente) segna
Contr dunque il momento in cui ha avuto per la prima volta conoscenza della cessione del credito;
che detta nota è stata, in ogni caso, prontamente
Contr riscontrata e contestata due giorni dopo da con missiva in atti del
Contr 27/08/2014 indirizzata sia a che ad che, oltre a comunicare il P_ già avvenuto pagamento della fattura n. 730, evidenziava che “non risultano atti di cessione nelle forme di legge a favore della Controparte_1
”.
[...]
La mancanza della forma richiesta dalla legge ed il pronto rifiuto della stessa da parte dell'ente subentrato alla stazione appaltante hanno come conseguenza che l'anzidetta cessione -senz'altro intervenuta mentre il contratto di appalto era ancora in corso di esecuzione, avendo avuto ad oggetto solo il credito relativo al 1° SAL- è priva di effetti nei confronti della P.A. ceduta.
pagina 5 di 7 è anche il secondo motivo. Pt_4
Contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice, sussiste sufficiente prova dell'integrale pagamento, sin da epoca antecedente alla comunicazione della cessione del credito del 2/02/2010, della fattura n.
730/2009.
Contr Deve infatti rilevarsi che gli ordinativi di pagamento emessi da per € 58.800,20 in favore della cedente e per i restanti € 29.464,66 in P_ favore della sua subappaltatrice non solo sono muniti di Controparte_9 timbro con la dicitura “pagato” firmato dal tesoriere dell'ente (Banca
Popolare di Bari), attestante il pagamento a mezzo bonifici bancari rispettivamente del 10/12/2009 e 16/11/2009, ma sono anche corredati della
“lista mandati di esercizio” stilata a firma dello stesso tesoriere a rendicontazione periodica dei pagamenti eseguiti, che fornisce puntuale riscontro dell'avvenuta esecuzione degli ordinativi in questione in favore dei predetti soggetti nelle date e per gli importi suindicati.
A fronte della dimostrazione della regolare esecuzione dei mandati di pagamento emessi dall'appellante, non era necessario produrre anche la Parte ricevuta dei bonifici bancari eseguiti dal tesoriere: poiché alle si applicano le norme sulla contabilità di Stato, l'adempimento delle relative obbligazioni deve ritenersi infatti eseguito con l'esecuzione dell'ordinativo di pagamento, atteso che, trattandosi di obbligazioni querable, vanno adempiute presso il domicilio del debitore, vale a dire presso la sede dell'ufficio di Tesoreria dell'ente (cfr. Cass. 2019/n. 15579), restando irrilevante la data dell'effettivo accredito in favore del beneficiario.
La già rilevata inefficacia ed inopponibilità della cessione del credito determina il sicuro effetto liberatorio dei pagamenti eseguiti dal debitore sin da data antecedente alla comunicazione del 2/02/2010.
Ne deriva che, in integrale riforma della sentenza gravata, l'opposizione Contr spiegata da deve essere accolta, con conseguente revoca del d.i. opposto.
L'accoglimento del gravame impone una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado che seguono l'ordinario criterio della soccombenza, nelle misure liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi fissati dal D.M. 2014/n. 55 e ss.mm., in relazione allo scaglione tariffario da € 52.000,01 ad € 260.000. pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato l'11/11/2022 da nei Parte_1 confronti di con Controparte_10
l'intervento volontario di (rappresentata da TR _3
, avverso la sentenza n. 3593/2022 emessa il 5/10/2022 dal Tribunale
[...] di Bari, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza Contr impugnata, accoglie l'opposizione spiegata da e revoca il d.i. opposto;
2. condanna a rifondere all'appellante Controparte_5 le spese del primo grado, liquidandole in € 406,50 per esborsi ed € 8.000 per compenso professionale (parametri previgenti ante 23/10/2022), oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. condanna (come in atti rappresentata) a rimborsare TR all'appellante le spese di questo grado d'appello, liquidandole in € 1.165,58 per esborsi ed € 14.317 per onorari (parametri vigenti), oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
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