CA
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/09/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 1083/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA (DEFINITIVA)
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1083/2022 promosso da:
Il (P. Parte_1
Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dagli Avv. Ilaria Fortina e Mauro Magna ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fortina in Novara – Via Brusati, n. 2/B, come da procura in atti.
– parte appellante – contro
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Sergio Conte ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Novara – Via San Francesco d'Assisi n. 20/b, come da procura in atti.
– parte appellata –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la società appellante:
“In via principale: accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in totale riforma della dell'ordinanza emessa Tribunale di Novara, nella persona del dott. Roberti, nel giudizio r.g. 2383/2021, comunicata alle parti in data 29/06/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: accertare le circostanze di cui in premessa e, per l'effetto, dichiarare tenuto e quindi condannare il sig. alla consegna dei seguenti beni: Controparte_2
- trattore Lamborghini SLH 90 targato NO 020267,
1 - rimorchio Carraro 50 R4 tg. No 004180;
- rimorchio Silver Car SCR 33D targato No 004727;
- rimorchio A.D.L. Gervasio targato No 005474 nei termini e secondo le modalità indicate dell'emananda ordinanza ex. art. 702-ter c.p.c. (rectius, dell'emananda sentenza d'appello); Dichiarare tenuta e condannare l'appellato a restituire le somme corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, prima dell'instaurazione del presente giudizio ovvero nelle sue more, oltre interessi dalla data di pagamento a quella di restituzione. Dichiarare altresì tenuto l'appellato alla restituzione della somma pari ad € 202.000,00 (ovverosia la metà di quanto stabilito in ctu e pari ad € 404.000,00, a titolo di debiti aziendali) per tutte le motivazioni espresse nella relazione depositata. In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'intestata Corte d'Appello dovesse ritenere infondati i motivi dedotti nel presente atto ed accogliere le avverse conclusioni, si formula eccezione di compensazione di tutte le somme dovute dal Parte_1 all'appellato in forza del debito che lo stesso ha nei confronti della società pari ad € 202.000,00, come accertato in sede di ctu. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: si richiamano i documenti prodotti in atti e le istanze istruttorie ivi contenute”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello di Torino, contrariis reiectis, IN VIA RICONVENZIONALE
1) In via principale, accertare e dichiarare la legittimità del recesso del convenuto dalla società ricorrente (effettuata a mezzo raccomandata a.r. in data 15 gennaio 2019) a far data 16 aprile 2019;
2) accertare e dichiarare il diritto del convenuto alla liquidazione della sua quota di partecipazione ai sensi dell'art. 2289 c.c.
3) condannare la società appellante alla liquidazione della quota di partecipazione ex art. 2289 c.c. del , nella misura calcolata dal CTU dott. nella Controparte_1 Per_1 propria relazione peritale depositata il 14.04.2025;
4) Ordinare alla S.S. Il NO di Pastore RC TO e ER AR a lasciare libero e vuoto da persona, cose ed animali il compendio immobiliare composta da terreno di mq. 2970 su cui insiste una stalla di mq. 816, una vasca di mq.56, due silos e un portico, tutti di proprietà del comparente, riportato a catasto del Comune di Briga N.se – Via San Tommaso nr. 48, foglio 7, particella 948, categoria D/10;
5) Condannare la S.S. Il NO di al Parte_1 Parte_1 pagamento dell'indennità mensile di occupazione – maturata e maturanda - di detto compendio immobiliare, per la cui quantificazione ci si riporta a quanto accertato e stabilito dal CTU dott. nella propria relazione peritale, depositata in data 14.04.2025, il tutto Per_1
a far data 09.05.2019 sino alla data del pieno soddisfo. Con condanna alla refusione delle spese di giustizia sia del primo grado che del presente giudizio d'appello”.
2 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza non definitiva n. 814/2024, emessa nella presente causa in data 21 giugno 2024, questa Corte d'Appello ha condannato il signor Controparte_1 alla restituzione di vari mezzi agricoli alla società semplice agricola Il NO, dichiarando al contempo la legittimità del recesso del socio dalla predetta società CP_1 con efficacia dal 16 aprile 2019 e accertando il diritto del socio medesimo alla liquidazione della propria quota sociale. Inoltre, la società è stata condannata a rilasciare il compendio immobiliare di proprietà esclusiva del signor CP_1
Contestualmente alla predetta sentenza parziale, questa Corte ha disposto una Consulenza Tecnica d'Ufficio, affidando al geom. l'incarico di quantificare CP_3 sia l'indennità di occupazione del compendio immobiliare di proprietà esclusiva del signor , occupato dall'odierna appellante, sia il valore della quota Controparte_1 del signor nella società agricola Il NO alla data del Controparte_1 recesso, tenendo conto dei conferimenti, delle risultanze dei pubblici registri, dei contratti in essere, dello stato patrimoniale dell'azienda e di quanto ritenuto utile. Il CTU ha depositato la relazione peritale in data 14 aprile 2025, concludendo che l'indennità mensile per l'occupazione del compendio immobiliare ammonta a € 1.621,69 (per un totale complessivo di € 116.762,00 dal maggio 2019 – mese successivo a quello in cui il socio ha esercitato il recesso – alla data del deposito della CTU). Il CTU ha inoltre quantificato il valore della quota del signor al Controparte_1
16 aprile 2019 in un valore inferiore allo zero (€ -129.429,92) per effetto del debito della società relativo alle “quote latte”, salvo poi svolgere una serie di osservazioni sulla presumibile erroneità e illegittimità della quantificazione di tale debito così come operata dalla parte pubblica e sulla possibile estinzione del debito stesso per prescrizione, pervenendo, infine, ad una quantificazione del valore della quota del signor in CP_1 oltre 500 mila euro. La difesa della società Il NO ha contestato sia la metodologia di calcolo dell'indennità di occupazione sia la quantificazione del valore della quota sociale, in particolare in relazione al debito per le "quote latte" e all'inclusione di beni immobili di proprietà privata nel patrimonio aziendale. Questa Corte, nel valutare le osservazioni della società Il NO, ritiene di dover accogliere le conclusioni del CTU nei termini qui di seguito precisati.
Quantificazione dell'indennità di occupazione
Il CTU ha provveduto alla quantificazione dell'indennità per l'occupazione del compendio immobiliare sito in Briga Novarese, comprensivo di terreni, stalla, vasca, silos e portico, applicando il criterio indicato dagli articoli 49 e 50 del D.P.R. 327/2001, correttamente premettendo che l'indennità di occupazione è una compensazione del pregiudizio subìto dal proprietario, signor , per l'indisponibilità dei suoi beni, Controparte_1 attualmente occupati dalla società semplice Il NO. Tale metodologia è stata adottata in considerazione dell'assenza di un mercato locativo "sufficientemente dinamico" per il compendio immobiliare oggetto di stima e della conseguente impossibilità di individuare un probabile canone di locazione. Il punto di
3 partenza del calcolo è stato il valore venale originariamente accertato dall'Agenzia del Territorio in data 04.07.2008 (protocollo n. NO0162957) con il "metodo diretto". Tale metodo è specifico per gli immobili a destinazione speciale o particolare, per i quali non è possibile fare riferimento a sistemi tariffari. L'indennità mensile (I) è stata quantificata dal CTU utilizzando la formula: I = [(VR x 1/12) x 1/12] x S. In questa formula, VR è il valore venale rivalutato (€ 223.540,00), ed S rappresenta la superficie interessata, pari all'intera superficie dell'area dei fabbricati. Applicando la suddetta formula, il CTU ha quantificato l'indennità mensile di occupazione in € 1.621,69. Per l'indennità complessiva, calcolata per un periodo di 72 mesi (dal maggio 2019 all'aprile 2025), il CTU ha determinato un importo totale di € 116.762,00.
La società appellante ha sostenuto che il riferimento all'art. 50 del D.P.R. 327/2001 sarebbe errato in quanto applicabile unicamente ai terreni e non ai fabbricati. Ha proposto, in alternativa, di basare l'indennizzo sul valore locativo di mercato della zona, stimandolo tra i 600 e i 1.000 euro mensili. In subordine, l'appellante sostiene che il "valore venale rivalutato" (VR) di riferimento debba essere determinato sulla base di un computo metrico estimativo dei fabbricati. Nel suo computo estimativo, il CTP della società Il NO ha calcolato un "valore a nuovo" dei fabbricati (circa € 315.815,79), concludendo che il valore attuale degli immobili sarebbe solo il 19% del costo di costruzione a nuovo, tenuto conto dell'obsolescenza e dell'ammortamento.
Le suddette osservazioni della parte appellante non appaiono a questa Corte condivisibili. Innanzitutto, dal punto di vista letterale, l'art. 50 del D.P.R. 327/2001 non distingue tra aree edificate e non edificate. Che l'art. 50 sia applicabile anche agli edifici emerge, poi, da una ragione sistematica: l'articolo 22 bis, comma 5, del T.U., rubricato “occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione”, rinvia ai criteri di calcolo dell'indennità di cui al predetto art. 50 e lo fa con riferimento ai “beni immobili”, concetto ampio nel quale sono indiscutibilmente ricompresi anche i fabbricati. Il criterio del valore locativo di mercato dedotto dalla società appellante quale alternativa al criterio di cui all'art. 50 D.P.R. 327/2001 non risulta applicabile, essendo stata incontestatamente accertata dal CTU la sostanziale assenza di un mercato locativo dinamico per le aziende agricole nella zona in questione e non essendovi concreti elementi in causa che inducano a concludere diversamente. Inoltre, se è vero che il “valore a nuovo” dei fabbricati è astrattamente individuabile attraverso un computo metrico estimativo basato sui valori di mercato attuali dei materiali costruttivi e della manodopera, è anche vero che la stima dell'obsolescenza e dell'ammortamento dei beni avrebbe richiesto l'accertamento di dati, fatti e circostanze (ad esempio, relativi alla natura dei beni o al tipo e alla durata di utilizzo degli stessi) mai confluiti nella presente causa, neppure a livello di allegazione. Il metodo utilizzato dal CTU, invece, è fondato su un dato acquisito e oggettivo, qual è la stima con "metodo diretto" effettuata dall'Agenzia del Territorio nel 2008. Il CTU ha spiegato che il "metodo diretto" di stima è utilizzato specificamente per beni, come quelli di cui trattasi, per i quali, a causa delle loro caratteristiche uniche, non è possibile fare riferimento al sistema delle tariffe standard che si utilizzano per altri immobili. In definitiva, questo è l'unico parametro oggettivo agli atti a cui può ancorarsi la stima del compendio immobiliare. Il criterio di stima utilizzato dal CTU appare quindi equo, ragionevole ed oggettivamente giustificato, in assenza di diversi parametri applicabili. La stima proposta dalla parte
4 appellante, invece, appare fondata su parametri disancorati dalle oggettive specificità del caso concreto, su dati non riscontrabili e, in ultima analisi, su criteri essenzialmente soggettivi.
Quantificazione del valore della quota sociale
Il CTU ha proposto due soluzioni alternative per la quantificazione del valore della quota (del 50%) del socio al momento del suo recesso (16 aprile 2019). Controparte_1
Prima soluzione - Basandosi sull'analisi dello stato patrimoniale dell'azienda agricola al 16 aprile 2019, il CTU ha inizialmente calcolato un valore negativo per la quota di (-129.429,92 euro). Nonostante nello stesso stato patrimoniale Controparte_1 fosse presente anche un "TOTALE PATRIMONIO NETTO" positivo di € 192.432,53, il CTU ha tenuto conto di un debito per quote latte di complessivi euro 421.292,37 indicato nella "Situazione debiti Quote Latte" richiesta all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), la quale, a sua volta, ha riportato la situazione debitoria presente sul Registro Nazionale di AGEA per la società in oggetto.
Seconda soluzione - a fronte di un "oggettivo disaccordo" delle parti riguardo al debito relativo alle "quote latte", il CTU ha ritenuto che la metodologia di assegnazione delle quote da parte dell'Amministrazione italiana (AGEA) potesse considerarsi "alterata" e "non conforme al dettato comunitario". Per questo motivo, il CTU ha effettuato una "riclassificazione" dello stato patrimoniale, riducendo drasticamente (del 90%) il debito delle "quote latte" (passando da € 421.292,37 a € 42.129,24). Il valore della quota di è stato conseguentemente quantificato in un valore positivo, Controparte_1 pari ad euro 551.120,76.
È importante notare che altri calcoli di valori negativi della quota sociale sono stati presentati dal CTP di parte appellante, Dott. con deficit a carico Persona_2 di ciascun socio stimati tra € -108.813,12 ed € -202.797,87.
Questa Corte ritiene di scartare la seconda soluzione proposta dal CTU per le motivazioni che seguono. Il CTU, nel formulare la riferita seconda ipotesi di valutazione, ha operato una "riclassificazione" dello stato patrimoniale dell'azienda agricola "Il NO" basandosi su eventualità future e incerte. In particolare, il CTU ha giustificato una drastica riduzione del 90% di tale debito (da € 421.292,37 a € 42.129,24) osservando, in sostanza, che la metodologia di assegnazione delle quote da parte dell'Amministrazione italiana (AGEA) sarebbe contraria al diritto eurounitario. Questa Corte è ben consapevole che la questione del recupero, da parte dello Stato, del prelievo supplementare nei confronti degli imprenditori del settore lattiero-caseario è, da decenni, oggetto di ampio dibattito, anche politico, e di plurime pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea (si veda, a mero titolo di esempio, la sentenza della C.G.U.E. nella causa C-348/18, con la quale la Corte sedente a Lussemburgo ha rilevato il mancato rispetto, da parte dell'Italia, del criterio di proporzionalità nella riassegnazione delle quote latte rimaste inutilizzate a livello nazionale, come previsto dal Regolamento
5 CEE n. 3950/92). Tuttavia, le argomentazioni del C.T.U. riferite alle potenziali criticità nel sistema di calcolo del cosiddetto “debito da quote latte” e alle future possibilità di transazione tra imprenditori e Governo non possono incidere sulla quantificazione del valore della quota del socio al momento del suo recesso, avvenuto il 16 aprile 2019. La valutazione della quota del socio uscente deve, infatti, tener conto esclusivamente della situazione patrimoniale e debitoria della società alla data del recesso. In tale contesto, l'unico dato oggettivo per il calcolo del c.d. “debito da quote latte” al momento del recesso del signor dalla compagine sociale è rappresentato dalle risultanze dei CP_1 registri degli enti pubblici. Come correttamente evidenziato dallo stesso CTU, la quantificazione del valore della quota sociale è avvenuta, in conformità al quesito posto, anche tramite l'esame dei documenti del Registro Nazionale Debiti, istituito presso AGEA e accessibile tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA). Da questi registri, che contengono "tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli", è emersa l'esistenza, all'epoca del recesso del socio, di un debito societario di € 421.292,37. Le prospettive di una "complessiva rideterminazione dei calcoli", da parte dell'Amministrazione competente, del quantum debeatur e le aspettative di "decine di migliaia di produttori" in relazione ad un esito transattivo della vicenda sono tutti scenari che, per loro stessa natura, si collocano in un orizzonte temporale incerto e comunque successivo alla data del recesso del socio. Tali eventi non determinano l'estinzione del debito fatto valere da AGEA al 16 aprile 2019 né possono essere considerati come fatti consolidati che "cristallizzano" la situazione patrimoniale e debitoria dell'azienda in quel momento storico. L'onere di contestare in futuro, nelle apposite sedi giudiziarie o amministrative, l'esistenza o l'ammontare del debito correlato alla produzione eccedentaria di latte graverà interamente sulla società odierna appellante e non sul socio uscente. L'esito di tali contestazioni non è affatto scontato e, ancor meno, poteva esserlo nel 2019, al momento del recesso dell'odierno appellato. In altri termini, la riduzione del “debito da quote latte” non rappresenta un dato contabile consolidato al momento del recesso e non può, pertanto, essere tenuta in considerazione per alterare retroattivamente la situazione del patrimonio societario al 16 aprile 2019. Conseguentemente, la valutazione della quota deve tenere conto del debito per le quote latte come rilevato nei pubblici registri anteriormente alla data del 16 aprile 2019 e pari ad € 421.292,37. Come si è detto, tale debito comporta un valore negativo della quota del socio uscente, al quale, pertanto, nulla è dovuto dalla società Il NO a tale titolo. La domanda della società appellante di dichiarare “tenuto l'appellato alla restituzione della somma pari ad € 202.000,00 (ovverosia la metà di quanto stabilito in ctu e pari ad € 404.000,00, a titolo di debiti aziendali)” e l'eccezione di compensazione formulata dall'appellante medesima in via subordinata sono inammissibili perché non proposte in primo grado e neppure con l'atto di appello.
6 Conclusioni
È condivisibile la prima soluzione proposta dal CTU, con la quale la quota sociale spettante a è stata stimata di valore inferiore a zero, senza Controparte_1 ricalcoli basati su criteri aleatori e su dati futuri e incerti.
La CTU ha inoltre condivisibilmente quantificato l'indennità complessiva per l'occupazione, da parte della società appellante, del compendio immobiliare di proprietà dell'appellato in € 116.762,00 per il periodo dal 14 maggio 2019 (mese successivo CP_1 al recesso del socio) al 14 aprile 2025 (data del deposito della C.T.U.) e quindi l'indennità mensile di occupazione in € 1.621,69 sulla base del valore venale originariamente accertato dall'Agenzia del Territorio in data 04.07.2008 con il "metodo diretto", valore venale rivalutato alla data del recesso del socio (unico dato oggettivo disponibile).
Trattandosi di debiti di valuta, vanno calcolati gli interessi nella misura legale al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. Tenuto conto del fatto che la domanda giudiziale (riconvenzionale) è stata proposta dal signor il 14 gennaio 2022 (data della comparsa di costituzione e risposta in primo CP_1 grado),
- sugli importi mensili di € 1.621,69 maturati sino al 13 gennaio 2022 non spettano interessi, trattandosi di periodo anteriore alla domanda;
- sugli importi mensili di € 1.621,69 via via maturati a decorrere dal 14 gennaio 2022 spettano gli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., da calcolarsi a partire da ciascuna scadenza mensile sino all'effettivo rilascio del compendio immobiliare a favore del signor . Controparte_1
La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
L'esito della causa comporta, inoltre, che le spese della CTU, come liquidate con decreto di questa Corte del 30 maggio 2025, siano poste definitivamente a carico delle due parti in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_2 [...] nei confronti del signor nonché sull'appello Parte_1 Controparte_1 incidentale proposto da nei confronti della predetta società Controparte_1 agricola, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, ad integrazione di quanto già statuito da questa Corte nella causa in esame con sentenza non definitiva n. 814/2024 del 30/09/2024, così provvede:
7 1. Dichiara che nulla è dovuto dall'odierna appellante
[...] all'appellato a Parte_3 Controparte_1 titolo di liquidazione della quota sociale a seguito del recesso di quest'ultimo, in data 16 aprile 2019, dalla società medesima, rigettando, per l'effetto, la relativa domanda riconvenzionale volta alla condanna della società appellante al pagamento di una somma di denaro a tale titolo.
2. Condanna l'odierna appellante Parte_3 al pagamento in favore di
[...] Controparte_1 della somma di € 116.762,00 (centosedicimilasettecentosessantadue/00) a titolo di indennità per l'occupazione del compendio immobiliare indicato nella citata sentenza non definitiva di questa Corte d'Appello, per il periodo compreso tra il recesso del socio e il 14 aprile 2025, nonché, per il medesimo titolo, della somma di € 1.621,69 (milleseicentoventuno/69) per ogni mese successivo (quindi a partire dal mese di maggio 2025) sino al rilascio effettivo dell'intero compendio immobiliare, oltre agli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. calcolati su ciascun rateo mensile di € 1.621,69, purché maturato successivamente al 13 gennaio 2022, a partire dalla sua maturazione e sino all'effettivo rilascio del compendio immobiliare a favore del signor . Controparte_1
3. Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite dei due gradi di giudizio.
4. Pone le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio – liquidate con separato decreto del 30 maggio 2025 in € 11.531,48 per onorario e € 393,40 per spese ed esposti, oltre 4% e IVA sull'importo degli onorari – definitivamente a carico delle due parti in ragione del 50% ciascuna.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 12 settembre 2025
Il Consigliere estensore Dottoressa Eleonora Montserrat Pappalettere
Il Presidente Dottoressa Gabriella Ratti
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA (DEFINITIVA)
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1083/2022 promosso da:
Il (P. Parte_1
Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dagli Avv. Ilaria Fortina e Mauro Magna ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fortina in Novara – Via Brusati, n. 2/B, come da procura in atti.
– parte appellante – contro
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Sergio Conte ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Novara – Via San Francesco d'Assisi n. 20/b, come da procura in atti.
– parte appellata –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la società appellante:
“In via principale: accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in totale riforma della dell'ordinanza emessa Tribunale di Novara, nella persona del dott. Roberti, nel giudizio r.g. 2383/2021, comunicata alle parti in data 29/06/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: accertare le circostanze di cui in premessa e, per l'effetto, dichiarare tenuto e quindi condannare il sig. alla consegna dei seguenti beni: Controparte_2
- trattore Lamborghini SLH 90 targato NO 020267,
1 - rimorchio Carraro 50 R4 tg. No 004180;
- rimorchio Silver Car SCR 33D targato No 004727;
- rimorchio A.D.L. Gervasio targato No 005474 nei termini e secondo le modalità indicate dell'emananda ordinanza ex. art. 702-ter c.p.c. (rectius, dell'emananda sentenza d'appello); Dichiarare tenuta e condannare l'appellato a restituire le somme corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, prima dell'instaurazione del presente giudizio ovvero nelle sue more, oltre interessi dalla data di pagamento a quella di restituzione. Dichiarare altresì tenuto l'appellato alla restituzione della somma pari ad € 202.000,00 (ovverosia la metà di quanto stabilito in ctu e pari ad € 404.000,00, a titolo di debiti aziendali) per tutte le motivazioni espresse nella relazione depositata. In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'intestata Corte d'Appello dovesse ritenere infondati i motivi dedotti nel presente atto ed accogliere le avverse conclusioni, si formula eccezione di compensazione di tutte le somme dovute dal Parte_1 all'appellato in forza del debito che lo stesso ha nei confronti della società pari ad € 202.000,00, come accertato in sede di ctu. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: si richiamano i documenti prodotti in atti e le istanze istruttorie ivi contenute”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello di Torino, contrariis reiectis, IN VIA RICONVENZIONALE
1) In via principale, accertare e dichiarare la legittimità del recesso del convenuto dalla società ricorrente (effettuata a mezzo raccomandata a.r. in data 15 gennaio 2019) a far data 16 aprile 2019;
2) accertare e dichiarare il diritto del convenuto alla liquidazione della sua quota di partecipazione ai sensi dell'art. 2289 c.c.
3) condannare la società appellante alla liquidazione della quota di partecipazione ex art. 2289 c.c. del , nella misura calcolata dal CTU dott. nella Controparte_1 Per_1 propria relazione peritale depositata il 14.04.2025;
4) Ordinare alla S.S. Il NO di Pastore RC TO e ER AR a lasciare libero e vuoto da persona, cose ed animali il compendio immobiliare composta da terreno di mq. 2970 su cui insiste una stalla di mq. 816, una vasca di mq.56, due silos e un portico, tutti di proprietà del comparente, riportato a catasto del Comune di Briga N.se – Via San Tommaso nr. 48, foglio 7, particella 948, categoria D/10;
5) Condannare la S.S. Il NO di al Parte_1 Parte_1 pagamento dell'indennità mensile di occupazione – maturata e maturanda - di detto compendio immobiliare, per la cui quantificazione ci si riporta a quanto accertato e stabilito dal CTU dott. nella propria relazione peritale, depositata in data 14.04.2025, il tutto Per_1
a far data 09.05.2019 sino alla data del pieno soddisfo. Con condanna alla refusione delle spese di giustizia sia del primo grado che del presente giudizio d'appello”.
2 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza non definitiva n. 814/2024, emessa nella presente causa in data 21 giugno 2024, questa Corte d'Appello ha condannato il signor Controparte_1 alla restituzione di vari mezzi agricoli alla società semplice agricola Il NO, dichiarando al contempo la legittimità del recesso del socio dalla predetta società CP_1 con efficacia dal 16 aprile 2019 e accertando il diritto del socio medesimo alla liquidazione della propria quota sociale. Inoltre, la società è stata condannata a rilasciare il compendio immobiliare di proprietà esclusiva del signor CP_1
Contestualmente alla predetta sentenza parziale, questa Corte ha disposto una Consulenza Tecnica d'Ufficio, affidando al geom. l'incarico di quantificare CP_3 sia l'indennità di occupazione del compendio immobiliare di proprietà esclusiva del signor , occupato dall'odierna appellante, sia il valore della quota Controparte_1 del signor nella società agricola Il NO alla data del Controparte_1 recesso, tenendo conto dei conferimenti, delle risultanze dei pubblici registri, dei contratti in essere, dello stato patrimoniale dell'azienda e di quanto ritenuto utile. Il CTU ha depositato la relazione peritale in data 14 aprile 2025, concludendo che l'indennità mensile per l'occupazione del compendio immobiliare ammonta a € 1.621,69 (per un totale complessivo di € 116.762,00 dal maggio 2019 – mese successivo a quello in cui il socio ha esercitato il recesso – alla data del deposito della CTU). Il CTU ha inoltre quantificato il valore della quota del signor al Controparte_1
16 aprile 2019 in un valore inferiore allo zero (€ -129.429,92) per effetto del debito della società relativo alle “quote latte”, salvo poi svolgere una serie di osservazioni sulla presumibile erroneità e illegittimità della quantificazione di tale debito così come operata dalla parte pubblica e sulla possibile estinzione del debito stesso per prescrizione, pervenendo, infine, ad una quantificazione del valore della quota del signor in CP_1 oltre 500 mila euro. La difesa della società Il NO ha contestato sia la metodologia di calcolo dell'indennità di occupazione sia la quantificazione del valore della quota sociale, in particolare in relazione al debito per le "quote latte" e all'inclusione di beni immobili di proprietà privata nel patrimonio aziendale. Questa Corte, nel valutare le osservazioni della società Il NO, ritiene di dover accogliere le conclusioni del CTU nei termini qui di seguito precisati.
Quantificazione dell'indennità di occupazione
Il CTU ha provveduto alla quantificazione dell'indennità per l'occupazione del compendio immobiliare sito in Briga Novarese, comprensivo di terreni, stalla, vasca, silos e portico, applicando il criterio indicato dagli articoli 49 e 50 del D.P.R. 327/2001, correttamente premettendo che l'indennità di occupazione è una compensazione del pregiudizio subìto dal proprietario, signor , per l'indisponibilità dei suoi beni, Controparte_1 attualmente occupati dalla società semplice Il NO. Tale metodologia è stata adottata in considerazione dell'assenza di un mercato locativo "sufficientemente dinamico" per il compendio immobiliare oggetto di stima e della conseguente impossibilità di individuare un probabile canone di locazione. Il punto di
3 partenza del calcolo è stato il valore venale originariamente accertato dall'Agenzia del Territorio in data 04.07.2008 (protocollo n. NO0162957) con il "metodo diretto". Tale metodo è specifico per gli immobili a destinazione speciale o particolare, per i quali non è possibile fare riferimento a sistemi tariffari. L'indennità mensile (I) è stata quantificata dal CTU utilizzando la formula: I = [(VR x 1/12) x 1/12] x S. In questa formula, VR è il valore venale rivalutato (€ 223.540,00), ed S rappresenta la superficie interessata, pari all'intera superficie dell'area dei fabbricati. Applicando la suddetta formula, il CTU ha quantificato l'indennità mensile di occupazione in € 1.621,69. Per l'indennità complessiva, calcolata per un periodo di 72 mesi (dal maggio 2019 all'aprile 2025), il CTU ha determinato un importo totale di € 116.762,00.
La società appellante ha sostenuto che il riferimento all'art. 50 del D.P.R. 327/2001 sarebbe errato in quanto applicabile unicamente ai terreni e non ai fabbricati. Ha proposto, in alternativa, di basare l'indennizzo sul valore locativo di mercato della zona, stimandolo tra i 600 e i 1.000 euro mensili. In subordine, l'appellante sostiene che il "valore venale rivalutato" (VR) di riferimento debba essere determinato sulla base di un computo metrico estimativo dei fabbricati. Nel suo computo estimativo, il CTP della società Il NO ha calcolato un "valore a nuovo" dei fabbricati (circa € 315.815,79), concludendo che il valore attuale degli immobili sarebbe solo il 19% del costo di costruzione a nuovo, tenuto conto dell'obsolescenza e dell'ammortamento.
Le suddette osservazioni della parte appellante non appaiono a questa Corte condivisibili. Innanzitutto, dal punto di vista letterale, l'art. 50 del D.P.R. 327/2001 non distingue tra aree edificate e non edificate. Che l'art. 50 sia applicabile anche agli edifici emerge, poi, da una ragione sistematica: l'articolo 22 bis, comma 5, del T.U., rubricato “occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione”, rinvia ai criteri di calcolo dell'indennità di cui al predetto art. 50 e lo fa con riferimento ai “beni immobili”, concetto ampio nel quale sono indiscutibilmente ricompresi anche i fabbricati. Il criterio del valore locativo di mercato dedotto dalla società appellante quale alternativa al criterio di cui all'art. 50 D.P.R. 327/2001 non risulta applicabile, essendo stata incontestatamente accertata dal CTU la sostanziale assenza di un mercato locativo dinamico per le aziende agricole nella zona in questione e non essendovi concreti elementi in causa che inducano a concludere diversamente. Inoltre, se è vero che il “valore a nuovo” dei fabbricati è astrattamente individuabile attraverso un computo metrico estimativo basato sui valori di mercato attuali dei materiali costruttivi e della manodopera, è anche vero che la stima dell'obsolescenza e dell'ammortamento dei beni avrebbe richiesto l'accertamento di dati, fatti e circostanze (ad esempio, relativi alla natura dei beni o al tipo e alla durata di utilizzo degli stessi) mai confluiti nella presente causa, neppure a livello di allegazione. Il metodo utilizzato dal CTU, invece, è fondato su un dato acquisito e oggettivo, qual è la stima con "metodo diretto" effettuata dall'Agenzia del Territorio nel 2008. Il CTU ha spiegato che il "metodo diretto" di stima è utilizzato specificamente per beni, come quelli di cui trattasi, per i quali, a causa delle loro caratteristiche uniche, non è possibile fare riferimento al sistema delle tariffe standard che si utilizzano per altri immobili. In definitiva, questo è l'unico parametro oggettivo agli atti a cui può ancorarsi la stima del compendio immobiliare. Il criterio di stima utilizzato dal CTU appare quindi equo, ragionevole ed oggettivamente giustificato, in assenza di diversi parametri applicabili. La stima proposta dalla parte
4 appellante, invece, appare fondata su parametri disancorati dalle oggettive specificità del caso concreto, su dati non riscontrabili e, in ultima analisi, su criteri essenzialmente soggettivi.
Quantificazione del valore della quota sociale
Il CTU ha proposto due soluzioni alternative per la quantificazione del valore della quota (del 50%) del socio al momento del suo recesso (16 aprile 2019). Controparte_1
Prima soluzione - Basandosi sull'analisi dello stato patrimoniale dell'azienda agricola al 16 aprile 2019, il CTU ha inizialmente calcolato un valore negativo per la quota di (-129.429,92 euro). Nonostante nello stesso stato patrimoniale Controparte_1 fosse presente anche un "TOTALE PATRIMONIO NETTO" positivo di € 192.432,53, il CTU ha tenuto conto di un debito per quote latte di complessivi euro 421.292,37 indicato nella "Situazione debiti Quote Latte" richiesta all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), la quale, a sua volta, ha riportato la situazione debitoria presente sul Registro Nazionale di AGEA per la società in oggetto.
Seconda soluzione - a fronte di un "oggettivo disaccordo" delle parti riguardo al debito relativo alle "quote latte", il CTU ha ritenuto che la metodologia di assegnazione delle quote da parte dell'Amministrazione italiana (AGEA) potesse considerarsi "alterata" e "non conforme al dettato comunitario". Per questo motivo, il CTU ha effettuato una "riclassificazione" dello stato patrimoniale, riducendo drasticamente (del 90%) il debito delle "quote latte" (passando da € 421.292,37 a € 42.129,24). Il valore della quota di è stato conseguentemente quantificato in un valore positivo, Controparte_1 pari ad euro 551.120,76.
È importante notare che altri calcoli di valori negativi della quota sociale sono stati presentati dal CTP di parte appellante, Dott. con deficit a carico Persona_2 di ciascun socio stimati tra € -108.813,12 ed € -202.797,87.
Questa Corte ritiene di scartare la seconda soluzione proposta dal CTU per le motivazioni che seguono. Il CTU, nel formulare la riferita seconda ipotesi di valutazione, ha operato una "riclassificazione" dello stato patrimoniale dell'azienda agricola "Il NO" basandosi su eventualità future e incerte. In particolare, il CTU ha giustificato una drastica riduzione del 90% di tale debito (da € 421.292,37 a € 42.129,24) osservando, in sostanza, che la metodologia di assegnazione delle quote da parte dell'Amministrazione italiana (AGEA) sarebbe contraria al diritto eurounitario. Questa Corte è ben consapevole che la questione del recupero, da parte dello Stato, del prelievo supplementare nei confronti degli imprenditori del settore lattiero-caseario è, da decenni, oggetto di ampio dibattito, anche politico, e di plurime pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea (si veda, a mero titolo di esempio, la sentenza della C.G.U.E. nella causa C-348/18, con la quale la Corte sedente a Lussemburgo ha rilevato il mancato rispetto, da parte dell'Italia, del criterio di proporzionalità nella riassegnazione delle quote latte rimaste inutilizzate a livello nazionale, come previsto dal Regolamento
5 CEE n. 3950/92). Tuttavia, le argomentazioni del C.T.U. riferite alle potenziali criticità nel sistema di calcolo del cosiddetto “debito da quote latte” e alle future possibilità di transazione tra imprenditori e Governo non possono incidere sulla quantificazione del valore della quota del socio al momento del suo recesso, avvenuto il 16 aprile 2019. La valutazione della quota del socio uscente deve, infatti, tener conto esclusivamente della situazione patrimoniale e debitoria della società alla data del recesso. In tale contesto, l'unico dato oggettivo per il calcolo del c.d. “debito da quote latte” al momento del recesso del signor dalla compagine sociale è rappresentato dalle risultanze dei CP_1 registri degli enti pubblici. Come correttamente evidenziato dallo stesso CTU, la quantificazione del valore della quota sociale è avvenuta, in conformità al quesito posto, anche tramite l'esame dei documenti del Registro Nazionale Debiti, istituito presso AGEA e accessibile tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA). Da questi registri, che contengono "tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli", è emersa l'esistenza, all'epoca del recesso del socio, di un debito societario di € 421.292,37. Le prospettive di una "complessiva rideterminazione dei calcoli", da parte dell'Amministrazione competente, del quantum debeatur e le aspettative di "decine di migliaia di produttori" in relazione ad un esito transattivo della vicenda sono tutti scenari che, per loro stessa natura, si collocano in un orizzonte temporale incerto e comunque successivo alla data del recesso del socio. Tali eventi non determinano l'estinzione del debito fatto valere da AGEA al 16 aprile 2019 né possono essere considerati come fatti consolidati che "cristallizzano" la situazione patrimoniale e debitoria dell'azienda in quel momento storico. L'onere di contestare in futuro, nelle apposite sedi giudiziarie o amministrative, l'esistenza o l'ammontare del debito correlato alla produzione eccedentaria di latte graverà interamente sulla società odierna appellante e non sul socio uscente. L'esito di tali contestazioni non è affatto scontato e, ancor meno, poteva esserlo nel 2019, al momento del recesso dell'odierno appellato. In altri termini, la riduzione del “debito da quote latte” non rappresenta un dato contabile consolidato al momento del recesso e non può, pertanto, essere tenuta in considerazione per alterare retroattivamente la situazione del patrimonio societario al 16 aprile 2019. Conseguentemente, la valutazione della quota deve tenere conto del debito per le quote latte come rilevato nei pubblici registri anteriormente alla data del 16 aprile 2019 e pari ad € 421.292,37. Come si è detto, tale debito comporta un valore negativo della quota del socio uscente, al quale, pertanto, nulla è dovuto dalla società Il NO a tale titolo. La domanda della società appellante di dichiarare “tenuto l'appellato alla restituzione della somma pari ad € 202.000,00 (ovverosia la metà di quanto stabilito in ctu e pari ad € 404.000,00, a titolo di debiti aziendali)” e l'eccezione di compensazione formulata dall'appellante medesima in via subordinata sono inammissibili perché non proposte in primo grado e neppure con l'atto di appello.
6 Conclusioni
È condivisibile la prima soluzione proposta dal CTU, con la quale la quota sociale spettante a è stata stimata di valore inferiore a zero, senza Controparte_1 ricalcoli basati su criteri aleatori e su dati futuri e incerti.
La CTU ha inoltre condivisibilmente quantificato l'indennità complessiva per l'occupazione, da parte della società appellante, del compendio immobiliare di proprietà dell'appellato in € 116.762,00 per il periodo dal 14 maggio 2019 (mese successivo CP_1 al recesso del socio) al 14 aprile 2025 (data del deposito della C.T.U.) e quindi l'indennità mensile di occupazione in € 1.621,69 sulla base del valore venale originariamente accertato dall'Agenzia del Territorio in data 04.07.2008 con il "metodo diretto", valore venale rivalutato alla data del recesso del socio (unico dato oggettivo disponibile).
Trattandosi di debiti di valuta, vanno calcolati gli interessi nella misura legale al saggio previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. Tenuto conto del fatto che la domanda giudiziale (riconvenzionale) è stata proposta dal signor il 14 gennaio 2022 (data della comparsa di costituzione e risposta in primo CP_1 grado),
- sugli importi mensili di € 1.621,69 maturati sino al 13 gennaio 2022 non spettano interessi, trattandosi di periodo anteriore alla domanda;
- sugli importi mensili di € 1.621,69 via via maturati a decorrere dal 14 gennaio 2022 spettano gli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., da calcolarsi a partire da ciascuna scadenza mensile sino all'effettivo rilascio del compendio immobiliare a favore del signor . Controparte_1
La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
L'esito della causa comporta, inoltre, che le spese della CTU, come liquidate con decreto di questa Corte del 30 maggio 2025, siano poste definitivamente a carico delle due parti in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_2 [...] nei confronti del signor nonché sull'appello Parte_1 Controparte_1 incidentale proposto da nei confronti della predetta società Controparte_1 agricola, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, ad integrazione di quanto già statuito da questa Corte nella causa in esame con sentenza non definitiva n. 814/2024 del 30/09/2024, così provvede:
7 1. Dichiara che nulla è dovuto dall'odierna appellante
[...] all'appellato a Parte_3 Controparte_1 titolo di liquidazione della quota sociale a seguito del recesso di quest'ultimo, in data 16 aprile 2019, dalla società medesima, rigettando, per l'effetto, la relativa domanda riconvenzionale volta alla condanna della società appellante al pagamento di una somma di denaro a tale titolo.
2. Condanna l'odierna appellante Parte_3 al pagamento in favore di
[...] Controparte_1 della somma di € 116.762,00 (centosedicimilasettecentosessantadue/00) a titolo di indennità per l'occupazione del compendio immobiliare indicato nella citata sentenza non definitiva di questa Corte d'Appello, per il periodo compreso tra il recesso del socio e il 14 aprile 2025, nonché, per il medesimo titolo, della somma di € 1.621,69 (milleseicentoventuno/69) per ogni mese successivo (quindi a partire dal mese di maggio 2025) sino al rilascio effettivo dell'intero compendio immobiliare, oltre agli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. calcolati su ciascun rateo mensile di € 1.621,69, purché maturato successivamente al 13 gennaio 2022, a partire dalla sua maturazione e sino all'effettivo rilascio del compendio immobiliare a favore del signor . Controparte_1
3. Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite dei due gradi di giudizio.
4. Pone le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio – liquidate con separato decreto del 30 maggio 2025 in € 11.531,48 per onorario e € 393,40 per spese ed esposti, oltre 4% e IVA sull'importo degli onorari – definitivamente a carico delle due parti in ragione del 50% ciascuna.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 12 settembre 2025
Il Consigliere estensore Dottoressa Eleonora Montserrat Pappalettere
Il Presidente Dottoressa Gabriella Ratti
8