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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1851/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
14/02/2025 da:
(C.F. ), nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(PA), assistito e difeso dall'avv. LABATE FRANCESCA GIOVANNA, presso il cui studio sito in
Milano Via Lamarmora nr. 33 è elettivamente domiciliato;
e
(C.F. ), nata il [...] in [...], assistito e Parte_2 C.F._2 difeso dell'avv. , presso il cui studio sito in Milano, Via Perugino 9 è Parte_2
elettivamente domiciliato;
con i seguenti figli: , nato il 15\7\1995, maggiorenne autosufficiente economicamente Persona_1
e nato il 14\12\1996, maggiorenne non autosufficiente economicamente Per_2
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 14/02/2025
FATTO
Pagina 1 Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 13/02/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa n. 332/2019 del 10/01/2019 emesso dal Tribunale di Milano;
in particolare, dando atto che il figlio si era reso indipendente economicamente e che la madre era Persona_1 tornata a vivere insieme ai figli presso la casa di sua proprietà in Corso Lodi 110, mentre il padre aveva trasferito la propria residenza a Triscina di Castelvetrano (TP) via 81Bis 18 per prendersi cura dell'anziano padre, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“1) La casa familiare sita in Milano Corso Lodi 110 di proprietà della signora sarà Parte_2
Per_ assegnata alla stessa che vi coabiterà insieme al figlio , maggiorenne, ma ancora non economicamente autosufficiente;
Per_ 2) La madre provvederà al mantenimento di , sia per le spese ordinarie, sia per le spese straordinarie;
3) Le parti riconoscono il diritto del al ritiro dall'abitazione familiare, oltre Parte_1 dei propri effetti personali, dei seguenti beni: impianto Hi FI, dischi, cd, dvd musicassette, televisore
50 pollici, numero 5 radio antiche, grammofono e relativi dischi a 75 giri.
4) Le parti concordano, altresì, che nel caso in cui la sig.ra venda l'immobile di sua Parte_2 proprietà, sito in Corso Lodi 110 Milano, la stessa verserà al coniuge 1\3 del Parte_1 ricavato prezzo di vendita, al netto dell'estinzione del mutuo.
5) Compensazione integrale delle spese di lite”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a Parte_1 Parte_2 parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa n. 332/2019 del 10/01/2019 emesso dal Tribunale di Milano:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate, come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
Pagina 2 2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 05/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
14/02/2025 da:
(C.F. ), nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(PA), assistito e difeso dall'avv. LABATE FRANCESCA GIOVANNA, presso il cui studio sito in
Milano Via Lamarmora nr. 33 è elettivamente domiciliato;
e
(C.F. ), nata il [...] in [...], assistito e Parte_2 C.F._2 difeso dell'avv. , presso il cui studio sito in Milano, Via Perugino 9 è Parte_2
elettivamente domiciliato;
con i seguenti figli: , nato il 15\7\1995, maggiorenne autosufficiente economicamente Persona_1
e nato il 14\12\1996, maggiorenne non autosufficiente economicamente Per_2
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 14/02/2025
FATTO
Pagina 1 Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 13/02/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa n. 332/2019 del 10/01/2019 emesso dal Tribunale di Milano;
in particolare, dando atto che il figlio si era reso indipendente economicamente e che la madre era Persona_1 tornata a vivere insieme ai figli presso la casa di sua proprietà in Corso Lodi 110, mentre il padre aveva trasferito la propria residenza a Triscina di Castelvetrano (TP) via 81Bis 18 per prendersi cura dell'anziano padre, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“1) La casa familiare sita in Milano Corso Lodi 110 di proprietà della signora sarà Parte_2
Per_ assegnata alla stessa che vi coabiterà insieme al figlio , maggiorenne, ma ancora non economicamente autosufficiente;
Per_ 2) La madre provvederà al mantenimento di , sia per le spese ordinarie, sia per le spese straordinarie;
3) Le parti riconoscono il diritto del al ritiro dall'abitazione familiare, oltre Parte_1 dei propri effetti personali, dei seguenti beni: impianto Hi FI, dischi, cd, dvd musicassette, televisore
50 pollici, numero 5 radio antiche, grammofono e relativi dischi a 75 giri.
4) Le parti concordano, altresì, che nel caso in cui la sig.ra venda l'immobile di sua Parte_2 proprietà, sito in Corso Lodi 110 Milano, la stessa verserà al coniuge 1\3 del Parte_1 ricavato prezzo di vendita, al netto dell'estinzione del mutuo.
5) Compensazione integrale delle spese di lite”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a Parte_1 Parte_2 parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa n. 332/2019 del 10/01/2019 emesso dal Tribunale di Milano:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate, come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
Pagina 2 2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 05/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 3