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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/07/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4158 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Mereu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Mereu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 22/06/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 22/06/2013 tra
[...]
e trascritto presso il registro dello stato civile del Comune Pt_1 Parte_2 di Cagliari, anno 2013, numero 91, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
contratto nel Comune di Cagliari in data 22/06/2013 - atto trascritto Pt_2 nel Registro degli atti dello Stato Civile del Comune di Cagliari al n. 91, Parte 1, Ufficio 0, dell'anno 2013.
2) Ordinare al Comune di Cagliari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Pag. 2 di 3 3) I due figli minorenni delle parti saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affido condiviso, pertanto le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi.
4) Entrambi i minori manterranno la residenza nella casa coniugale sita in Cagliari nella via Mameli n. 192, e vivranno con i genitori a settimane alterne: una settimana con il padre nella casa sita in Cagliari nella via Mameli n. 192, e una settimana con la madre nel proprio domicilio in Loc. Monte Assorgia, S.S. 128 Km. 3 a Ussana.
5) Durante le vacanze natalizie i genitori terranno i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Atteso che i minori trascorreranno un tempo paritario con ognuno dei genitori, non sarà dovuto vicendevolmente alcun contributo al mantenimento dei minori stessi, mentre le spese straordinarie saranno divise al 50% tra le parti.
6) Dichiarare che i signori e sono economicamente Pt_1 Pt_2 autosufficienti e, pertanto, non sarà dovuto alcun assegno divorzile.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 10/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4158 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Mereu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Mereu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 22/06/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 22/06/2013 tra
[...]
e trascritto presso il registro dello stato civile del Comune Pt_1 Parte_2 di Cagliari, anno 2013, numero 91, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
contratto nel Comune di Cagliari in data 22/06/2013 - atto trascritto Pt_2 nel Registro degli atti dello Stato Civile del Comune di Cagliari al n. 91, Parte 1, Ufficio 0, dell'anno 2013.
2) Ordinare al Comune di Cagliari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Pag. 2 di 3 3) I due figli minorenni delle parti saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affido condiviso, pertanto le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi.
4) Entrambi i minori manterranno la residenza nella casa coniugale sita in Cagliari nella via Mameli n. 192, e vivranno con i genitori a settimane alterne: una settimana con il padre nella casa sita in Cagliari nella via Mameli n. 192, e una settimana con la madre nel proprio domicilio in Loc. Monte Assorgia, S.S. 128 Km. 3 a Ussana.
5) Durante le vacanze natalizie i genitori terranno i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Atteso che i minori trascorreranno un tempo paritario con ognuno dei genitori, non sarà dovuto vicendevolmente alcun contributo al mantenimento dei minori stessi, mentre le spese straordinarie saranno divise al 50% tra le parti.
6) Dichiarare che i signori e sono economicamente Pt_1 Pt_2 autosufficienti e, pertanto, non sarà dovuto alcun assegno divorzile.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 10/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3