Art. 26. null ita', all'asta pubblica, con le forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato. ((8))
Il Sottoprefetto puo' consentire con provvedimento motivato la trattativa o la licitazione privata, o altre forme di contrattazione.
(3) (4)
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal giorno 10 gennaio 1916. --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
La L. 26 aprile 1954, n. 251 , nel modificare l' art. 10, comma 1 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "I valori indicati nel primo comma dell'art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , sono elevati, rispettivamente, a lire 2.500.000 e a lire 400.000".
Il Sottoprefetto puo' consentire con provvedimento motivato la trattativa o la licitazione privata, o altre forme di contrattazione.
(3) (4)
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal giorno 10 gennaio 1916. --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
La L. 26 aprile 1954, n. 251 , nel modificare l' art. 10, comma 1 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "I valori indicati nel primo comma dell'art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , sono elevati, rispettivamente, a lire 2.500.000 e a lire 400.000".