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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/06/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5312/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 31/07/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5312/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/02/1972, con il patrocinio dell'avv. BORGONOVO BALLABIO RUGGERO ANTONIO ANGELO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LONGHI LARA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti condizioni: A. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Giussano;
B. Nulla disporre in merito all'affidamento di che nel frattempo sarà Persona_1 divenuto maggiorenne;
C. Disporre che la figlia minore, rimanga affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Disporre che abiti prevalentemente con la madre, presso la casa coniugale sita in Seregno, Persona_2
Via Amatore Sciesa, 6, di proprietà della stessa. D. Disporre che iI NO , in considerazione dell'età della figlia minore (nata il Pt_1
09/09/2008), concordi direttamente con la stessa i tempi e le modalità di visita e di frequentazione, garantendo almeno un incontro al mese.
E. Disporre che il Sig. versi alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Pt_1 CP_1 di € 300,00 per ciascun figlio, automaticamente rivalutabile annualmente a far data da luglio
2025, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte degli stessi. Disporre che ciascun genitore si faccia carico del pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Monza.
Disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra CP_1
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale nel medesimo procedimento de quo con sentenza emessa in data 24.10.2024 (sent. n. 921/24 – pubbl. in data 05.11.2024).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (04.01.2007) e Persona_1 Per_2
(09.09.2008) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato
[...] contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 31/07/2024, così provvede:
[...] Controparte_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Giussano (MB) in data 16/05/2005 (atto n. 12, Parte II,
[...] Controparte_1
Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Giussano (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Giussano (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22 maggio 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 31/07/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5312/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/02/1972, con il patrocinio dell'avv. BORGONOVO BALLABIO RUGGERO ANTONIO ANGELO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LONGHI LARA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti condizioni: A. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Giussano;
B. Nulla disporre in merito all'affidamento di che nel frattempo sarà Persona_1 divenuto maggiorenne;
C. Disporre che la figlia minore, rimanga affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Disporre che abiti prevalentemente con la madre, presso la casa coniugale sita in Seregno, Persona_2
Via Amatore Sciesa, 6, di proprietà della stessa. D. Disporre che iI NO , in considerazione dell'età della figlia minore (nata il Pt_1
09/09/2008), concordi direttamente con la stessa i tempi e le modalità di visita e di frequentazione, garantendo almeno un incontro al mese.
E. Disporre che il Sig. versi alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Pt_1 CP_1 di € 300,00 per ciascun figlio, automaticamente rivalutabile annualmente a far data da luglio
2025, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte degli stessi. Disporre che ciascun genitore si faccia carico del pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Monza.
Disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra CP_1
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale nel medesimo procedimento de quo con sentenza emessa in data 24.10.2024 (sent. n. 921/24 – pubbl. in data 05.11.2024).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (04.01.2007) e Persona_1 Per_2
(09.09.2008) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato
[...] contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 31/07/2024, così provvede:
[...] Controparte_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Giussano (MB) in data 16/05/2005 (atto n. 12, Parte II,
[...] Controparte_1
Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Giussano (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Giussano (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22 maggio 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona