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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/05/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 421/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 421/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.it MAGRI' ENNIO, DE Parte_1 P.IVA_1
VITO IC AN e MARANGI ZI,
APPELLANTE contro
Controparte_1
(già di Stato alla
[...] Controparte_2 Controparte_1
nonché
[...] Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello
[...]
Stato di Firenze,
APPELLATA avverso la sentenza n. 2021/2021 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il
23/07/2021
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
In data 16.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“1) voglia la Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello, per i motivi e nei termini innanzi formulati, riformare la appellata sentenza del Tribunale civile di Firenze n. 2021/2021 resa nel giudizio r.g. 2190/2016 e così provvedere:
2) accertare e dichiarare il diritto di ad essere manlevata e rimborsata Parte_1 dalla (già Sottosegretario di Stato alla Controparte_4
Presi 123/08 e/o la Missione Amm.vo Finanziaria già Missione Gestione contenzioso e Situazione creditoria e debitoria pregressa ex OPCM n. 3686/08 e relativi successori) in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., in solido o chi di ragione, delle somme corrisposte in favore della per le forniture rese dalla Controparte_5 CP_5 bito del servizio di smalti PA nell'esclusivo interesse della suddetta Amministrazione, titolare e beneficiaria del servizio;
3) per l'effetto, condannare la – Unità Tecnica Controparte_1
Amministrativa (già Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art.1 L.123/08 e/o la Missione Amm.vo Finanziaria già Missione Gestione contenzioso e Situazione creditoria e debitoria pregressa ex OPCM n. 3686/08 e relativi successori), in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., in solido o chi di ragione al pagamento in favore della in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., della somma di €. 828.000,00 già corrisposta ad estinzione dell'obbligazione nei confronti della per le causali Controparte_5 innanzi indicate, o, in subordine, giorata degli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. 231/2002 calcolati su tale sorta dal 16.9.2008 al 22.9.2010, o, in ulteriore subordine, del diverso importo che la Corte di Appello adita riterrà dovuto, in ogni caso oltre interessi dal 02.02.2011 (data dell'addebito a ), Pt_1 sino al soddisfo;
4) in via istruttoria, si chiede che la Corte di Appello adita voglia ordinare alla CP_6
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione
[...] erbale della riunione tenutasi in data 10.7.2008 nella sede del Sottosegretario di Stato presso la P.C.M., in Napoli alla piazza Salerno, nonché disporre eventuale CTU al fine di quantificare le forniture effettuate dalla nel periodo CP_5 Contr 01.02.2008 – 01.06.2008 presso gli impianti di ges me descritte Pt_1 nelle fatture innanzi richiamate e prodotte in atti, nonché indicate nell'atto ricognitivo del 28.10.2008 e, comunque, di cui al D.I. del Tribunale di Lucca n. Parte_1
Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari”. pagina 2 di 14 Per la parte appellata:
“Voglia la Corte di Appello di Firenze respingere l'appello proposto dal e Parte_1 per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale d . 2021/2021, con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Su ricorso della , il Tribunale di Lucca emetteva Controparte_5 il Dec. Ing. n. 1185 del 16.09.2008, con il quale ingiungeva alla di Parte_1 pagare la somma di €. 558.078,95, oltre agli interessi per ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali ex D.Lgs. 231/02, dalle scadenze delle singole fatture al saldo, a titolo di fornitura di materiali.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la debitrice ingiunta, la quale, per quanto oggi rileva, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo di avere operato quale mera esecutrice delle disposizioni del Commissario di
Governo per l'Emergenza Rifiuti in PA, nell'ambito dell'esercizio provvisorio del servizio di smaltimento dei rifiuti, prorogato in attesa del subentro del nuovo gestore.
Soggetto passivo dell'obbligazione di pagamento, quindi, doveva essere ritenuto lo stesso Commissario, in quanto l'art. 1 co. 4 della OPCM n. 3479/05 disponeva che “4. I pagamenti delle prestazioni effettuate dalle affidatarie, in attuazione dell'art. 1, comma 7 decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, sono disposti dal
Commissario delegato previa presentazione di regolare fattura e rendicontazione da parte delle affidatarie del servizio e comunque a fronte di autorizzazione da parte del soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 7, decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245…”.
L'opponente avanzava in ogni caso domanda di manleva e/o garanzia nei confronti del Controparte_8
al quale era subentrato il Sottosegretario di Stato e/o il Capo Missione
[...]
pagina 3 di 14 della , che chiedeva di poter citare in giudizio. Controparte_3
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si costituiva il Sottosegretario di
Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Missione Gestione
Contenzioso, il quale eccepiva l'incompetenza in favore del foro erariale.
Con ordinanza del 5.02.2010, il Tribunale di Lucca, rilevata l'inderogabilità della competenza funzionale del giudice dell'ingiunzione, disponeva la separazione del giudizio di cui alle domande proposte da nei confronti del di Pt_1 Controparte_2
Stato presso la P.C.M. e della ordinando la formazione di un CP_3 autonomo fascicolo, che veniva iscritto al n. R.G. 512/2010.
Con sentenza n. 1940 del 11.11.2015, resa nel giudizio separato, quindi, il giudice dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Firenze.
La pertanto, con atto di citazione in riassunzione dell'8.2.2016, Parte_1 conveniva la già Controparte_9 [...]
e la (già Controparte_3 Controparte_1
Sottosegretario di Stato presso la P.C.M.), avanti al Tribunale di Firenze, formulando le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare il diritto di ad essere manlevata e tenuta Parte_1 indenne e, comunque ad essere rimborsata dalla Controparte_1
Cont Cont già Sottosegretario di Stato alla Presidenza Consiglio Ministri ex
[...] art.1 L.123/08 e/o la Missione Amm.vo Finanziaria già Missione Gestione contenzioso e Situazione creditoria e debitoria pregressa ex OPCM n. 3686/08 e relativi successori in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., delle somme corrisposte in relazione al credito maturato dalla Controparte_5 di cui al citato Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Lucca n. 1185/2008 ed
[...] alle prestazioni ad esso sottese rese dalla post 31.12.2007 CP_5 nell'ambito del servizio di smaltimento rifiuti in PA nell'esclusivo interesse dell'allora Commissario di Governo, titolare del servizio;
2) per l'effetto, condannare la già Controparte_1
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art.1 pagina 4 di 14 L.123/08 e/o la Missione Amm.vo Finanziaria già Missione Gestione contenzioso e
Situazione creditoria e debitoria pregressa ex OPCM n. 3686/08 e relativi successori, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido o chi di ragione al pagamento in favore della in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., della somma di €. 828.000,00, oltre interessi, già corrisposta ad estinzione dell'obbligazione originariamente in capo alla Controparte_5 per le causali innanzi indicate.
[...]
Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al sottoscritto avv. Ennio Magrì anticipatario”.
Si costituiva nel giudizio la Tecnico Controparte_10
Contr
(P.C.M. – ), contestando la fondatezza della domanda per CP_1 mancanza di prova, deducendo l'esclusiva legittimazione passiva della Pt_1 rispetto alle richieste della e, in subordine, chiedendo la limitazione del CP_5 quantum alla domanda monitoria, cioè €. 558.078,95, oltre interessi e spese, con esclusione di ogni altra somma, successivamente erogata da a titolo Pt_1 risarcitorio.
La causa veniva istruita a mezzo di documenti e, fallito il tentativo di mediazione ex D. Lgs. 28/2010 per la mancata partecipazione dell'Amministrazione convenuta, giungeva in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 2021/2021 pubblicata il 23/07/2021 il Tribunale di Firenze così statuiva:
“1) Respinge le domande svolte da nei confronti di Parte_1 CP_11
, costituita presso la
[...] Controparte_1
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rifondere le spese del giudizio a favore della , Controparte_12 costituita presso la Ministri, spese liquidate in € Controparte_1
4.300,00 per la fase di studio, € 2.800,00 per la fase introduttiva, € 9.000,00 per pagina 5 di 14 la trattazione, e € 3.000,00 per la fase decisoria, oltre oneri di legge se dovuti”.
Nello specifico il giudice riteneva che , oltre a non aver osservato l'obbligo di Pt_1 rendicontazione previsto dal D.L. 90/2006, convertito in L. 123/2008 e dall'Ordinanza commissariale n. 48/2008, non aveva provato altrimenti il proprio diritto a vedersi rimborsate spese.
Infatti, veniva ritenuta non provata la correlazione delle spese all'attività necessaria allo smaltimento dei rifiuti in provincia di Napoli, essendovi assoluta incertezza in ordine al periodo di svolgimento del rapporto dedotto in giudizio, così come in relazione all'effettiva sussistenza, natura e quantificazione delle prestazioni rese da . CP_13
Infatti, parte attrice aveva prodotto nel giudizio avanti al Tribunale di Lucca (in allegato alla comparsa conclusionale) alcune comunicazioni di rendiconto al
Commissario di Governo, che però, oltre che tardive, erano relative all'anno 2006,
e non al periodo cui si riferivano le fatture (2008).
Non riteneva pertanto il decidente che fossero stati prodotti atti che non fossero di provenienza dalla parte a dimostrazione dell'esistenza del rapporto.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE o ) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la Pt_1
(di seguito anche APPELLATA o PCM) Controparte_1 proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Erronea valutazione delle prove, erronea, falsa applicazione e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1988, 2720, 2727 e 2729 c.c.;
2) Erronea e falsa applicazione della normativa di riferimento – violazione dell'art. 1 del D.L. 245/2005 conv. in L. 21/2006, del D.L. 90/2008, conv. in
L. 123/2008 e dell'OPCM n. 3479/2005.
pagina 6 di 14 Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la parte appellata contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di appello, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
2. Preliminarmente si osserva che non è stata impugnata la decisione nella parte in cui è stato affermato che si era formato il giudicato interno sulla competenza del giudice ordinario, per cui non è necessario soffermarsi oltre su tale aspetto.
3. Non è in discussione poi l'inquadramento normativo della vicenda.
E' pacifico che la già affidataria del servizio di smaltimento dei rifiuti Parte_1 nella Provincia di Napoli, a seguito della risoluzione dei contratti di affidamento ad opera del DL 245/2005, convertito in L.21/06 e con efficacia dal 15.12.2005 e sino al 31.12.2007, ha continuato a garantire la prosecuzione del servizio in attesa del subentro del nuovo gestore.
Infatti, l'art. 1 comma 7 del citato D.L. 245/05 (come modificato dal D.L. 263/06 convertito in L. 290/06) prevedeva testualmente: “ 7. In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, (……………) fino al momento
pagina 7 di 14 dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il 31 dicembre 2007, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione PA sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilità, nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato. Alla copertura degli oneri connessi con le predette attività svolte dalle attuali affidatarie del servizio provvede il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 7. Le attuali affidatarie del servizio compiono ogni necessaria prestazione, al fine di evitare interruzioni o turbamenti della regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio provvisorio”.
In relazione ai costi sostenuti nell'esecuzione del servizio, l'art. 1 co. 4 della OPCM
n. 3479/05 disponeva che “
4. I pagamenti delle prestazioni effettuate dalle affidatarie, in attuazione dell'art. 1, comma 7 decreto-legge 30 novembre 2005,
n. 245, sono disposti dal Commissario delegato previa presentazione di regolare fattura e rendicontazione da parte delle affidatarie del servizio e comunque a fronte di autorizzazione da parte del soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 7, decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245…”.
Può darsi per assodato, altresì, che il mancato svolgimento della procedura di rendicontazione non impedisce l'accertamento giudiziale del diritto alla restituzione delle somme anticipate, come peraltro ritenuto anche dal giudice di prime cure.
Tale principio viene infatti chiaramente enunciato nelle due pronunce della Corte di Cassazione emesse tra le odierne parti del giudizio e prodotte dalla parte appellante.
pagina 8 di 14 Si legge in una delle decisioni (dal contenuto sostanzialmente sovrapponibile all'altra) “La sentenza impugnata ha rigettato la domanda di nei confronti Pt_1
Contr della volta ad ottenere la rifusione dei costi sostenuti nel periodo decorrente dalla data di risoluzione dei contratti in essere tra il Commissario governativo per
l'emergenza rifiuti e la (affidataria in regime di esclusiva del servizio di Pt_1 smaltimento dei rifiuti nella Regione PA) alla stipula dei contratti con il nuovo affidatario del servizio. La sentenza ha ritenuto, nel caso di specie, inapplicabile quanto previsto dal d.l. n. 245/2005, convertito dalla L. n. 21/2006 che, dopo aver disposto, all'art. 1, comma 1, la risoluzione dei contratti in essere con gli affidatari, ha imposto che gli ex affidatari assicurassero la prosecuzione del servizio a titolo gratuito, con la sola copertura dei costi assicurata dalla PCM (art.
1, comma 7) , al fine di assicurare la continuità del servizio di smaltimento rifiuti sino al passaggio di consegne ai nuovi affidatari.
La pronuncia è imperniata sul mancato espletamento della procedura di rendicontazione, prevista dall'art. 1, comma 4, O.PCM n. 3479/05, delle attività svolte dall'affidataria, sul presupposto che la rendicontazione sia condizione necessaria e insostituibile per il rimborso alla dei pagamenti effettuati a GSM Pt_1 per lo svolgimento del servizio, escludendo la possibilità di considerare equipollente alla rendicontazione o comunque rilevante l'atto ricognitivo dei crediti maturati da GSM, sulla cui base la ha quantificato l'entità dei costi Pt_1
Cont chiesti a rimborso alla .
Così ragionando, la Corte territoriale ha, in sostanza, omesso di pronunciarsi sulla richiesta di di accertare la sussistenza del proprio diritto al ristoro delle spese Pt_1 sostenute, richiesta supportata dalla produzione di documentazione che avrebbe dovuto essere valutata, o quale possibile ragione della dimostrata effettività, pertinenza e congruità dei costi o, alternativamente, quale possibile motivo per disporre l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio in ordine ai profili della inerenza e adeguatezza degli oneri sostenuti” (Ordinanza della Prima Sezione
Civile n. 9426/2020 del 09/04/2024). pagina 9 di 14 A sostegno di tale affermazione la Suprema Corte cita un proprio precedente
(Ord. n. 11605/2020) nel quale, tra l'altro, è stato affermato che nel caso specifico “l'analitica indagine compiuta dal c.t.u. (…) assorbe e supera l'onere di rendicontazione imposto dalla legge alla al fine di ottenere il rimborso Pt_1 richiesto. Tale onere, come osservato dalla impugnata sentenza, peraltro, esigerebbe nulla altro che la presentazione degli stessi documenti prodotti in questa sede e consistenti nei contratti e nelle fatture emesse dall'appaltatrice (…), la cui attività è risultata funzionale allo stoccaggio provvisorio e definitivo dei rifiuti solidi (…)”.
Sulla base di tali precedenti, che, per quanto non vincolanti, risultano emessi in fattispecie del tutto sovrapponibili alla presente, si ritiene di poter affermare che,
a fronte della richiesta di rimborso delle spese anticipate nello svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti, è ben possibile per il giudicante svolgere il medesimo accertamento che sarebbe stato demandato alla rendicontazione, verificando sulla base dei contratti e delle fatture emesse se le spese erano riferite all'attività di smaltimento dei rifiuti e congrue.
4. Nel presente giudizio può ritenersi provata l'estinzione del credito di
[...]
, non essendo stato contestato quanto dedotto al Controparte_5 riguardo nell'atto di appello, ovvero:
“Concessa la provvisoria esecutorietà al D.I. n. 1185/2008 ottenuto dalla CP_5 in danno di , nella pendenza del giudizio, la Pt_1 Controparte_5
in data 22.9.2010 cedeva alla società il proprio
[...] Controparte_14 credito nei confronti della ed ammontante ad €. 818.631,27 in sorta Parte_1 capitale oltre interessi e spese, per un ammontare complessivo di €. 828.000,00.
La dopo aver comunicato alla in data 30.9.2010 Controparte_14 Pt_1
l'acquisto del credito avvenuto in data 22.9.2010, a sua volta cedeva poi il medesimo credito pro soluto alla giusta lettera del 2.2.2011 Controparte_15
(prodotta in atti, docc. III e IV indice del 10.2.2016 del giudizio di primo Pt_1 grado, riportati come docc. C), III e IV nell'indice in calce al presente atto). pagina 10 di 14 Quindi, la nuova cessionaria del credito, - società capogruppo Controparte_15 della - con lettera del 03.02.2011 (doc. V, ibidem, nonché doc. 1 Parte_1 allegato al verbale del 7.12.2012 e doc.
1 -a) in allegato alla memoria 183 Pt_1
VI co. n. 1 c.p.c. del 30.01.2017, riportato come docc. C), V nell'indice in calce al presente atto) comunicava a di aver acquistato in data 2.2.2011 dalla Pt_1 [...] il predetto credito di €. 828.000,00 e di aver conseguentemente CP_14 addebitato alla il corrispondente importo di €. 828.000,00 in data Parte_1
03.02.2011 con il conto intersocietario intercorrente tra e Controparte_15 [...]
Pt_1
Inoltre, la emetteva nei confronti della nota Controparte_15 Parte_1 contabile del 14.02.2011 n. 100900074 prot. COC2 n. 4000072 (prodotta in atti, doc. VI indice del 10.2.2016 riportato come doc. C), VI nell'indice in calce al Pt_1 presente atto) con la quale invitava la a prendere nota che la stessa Pt_1 aveva effettuato, in data 02.02.2011 sul conto ivi indicato, Controparte_15 registrazione dell'importo di €. 828.000,00 a debito della . Parte_1
5. Quanto agli elementi necessari per il procedimento di rendicontazione, Pt_1 ha prodotto come doc. 11 un atto ricognitivo delle attività prestate da
[...]
nel periodo compreso tra l'1.1.2008 ed il 10.6.2008, Controparte_5 con il quale si è riconosciuta debitrice della somma complessiva di € 638.846,88.
Tale riconoscimento di debito, ovviamente, non è opponibile alla
[...]
Nel documento vengono comunque richiamate le fatture Controparte_1 emesse , che, pur non risultando allegate, sono Controparte_5 state in ogni caso acquisite agli atti, in quanto poste a fondamento della domanda monitoria.
Si tratta in particolare delle seguenti fatture:
- n. 567/2008 del 20.02.2008 di €. 21.432,00 (oltre IVA);
- n. 568/2008 del 20.02.2008 di €. 21.799,84 (oltre IVA);
- n. 569/2008 del 20.02.2008 di €. 21.082,40 (oltre IVA);
- n. 570/2008 del 20.02.2008 di €. 21.086,96 (oltre IVA); pagina 11 di 14 - n. 698/2008 del 28.02.2008 di €. 42.148,08 (oltre IVA);
- n. 699/2008 del 28.02.2008 di €. 42.544,80 (oltre IVA);
- n. 1045/2008 del 20.03.2008 di €. 42.000,64 (oltre IVA);
- n. 1077/2008 del 25.03.2008 di €. 41.742,24 (oltre IVA);
- n. 1164/2008 del 31.03.2008 di €. 42.204,32 (oltre IVA);
- n. 1379/2008 del 11.04.2008 di €. 41.897,28 (oltre IVA);
- n. 1414/2008 del 16.4.2008 di €. 42.684,64 (oltre IVA);
- n. 1462/2008 del 21.4.2008 di €. 41.594,80 (oltre IVA);
- n. 1504/2008 del 24.4.2008 di €. 42.847,28 (oltre IVA).
La data di emissione dei documenti è successiva al 31.12.2007, momento finale dell'efficacia del periodo transitorio previsto dall'art. 1 comma 7 del citato D.L.
245/05. Va però detto che l'ordinanza commissariale n. 048/2008 il Commissario
Liquidatore aveva disposto che le ex affidatarie e BE PA erano Pt_1 tenute ad assicurare il servizio di smaltimento dei rifiuti fino all'aggiudicazione del servizio e comunque fino al 30.11.2008. Tutte le fatture risultano emesse prima dell'aggiudicazione del servizio, per cui si riferiscono al periodo di vigenza di tale proroga.
6. Quanto al valore probatorio di queste fatture, per quanto tali documenti non Contr siano di regola opponibili alla , essendo limitata la loro efficacia nei rapporti tra imprenditori, va considerato che nel caso in esame i principi inerenti l'onere probatorio devono essere rapportati alla disciplina vigente nel procedimento di rendicontazione, visto che il giudice si sostituisce alle parti proprio nell'espletamento di un simile accertamento. In tale procedimento, come riconosciuto anche dall'Ordinanza della Corte di Cassazione sopra richiamata, i documenti che la parte è tenuta a produrre sono, tra gli altri, proprio le fatture.
Oltre a questi documenti, però, è necessario che venga anche depositato il contratto sulla base del quale è stata effettuata la fornitura.
Tale contratto, pur richiamato nelle singole fatture, non è stato prodotto, come pure non risultano agli atti i documenti di trasporto. pagina 12 di 14 Tale carenza documentale non consente di riscontrare cosa sia stato ordinato e quale prezzo sia stato pattuito, al fine di verificare la corrispondenza ad esso dell'importo fatturato. Inoltre, in assenza del documento di trasporto, non è possibile riscontrare se il materiale sia stato in effetti consegnato presso gli impianti indicati nelle fatture.
Non possono supplire a tale carenza le indicazioni contenute nelle fatture, che sono documenti con finalità fiscale che non consentono di provare l'effettivo svolgimento del rapporto.
Come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, quindi, vi è un'incertezza probatoria che non consente di collegare i documenti prodotti a forniture effettuate nell'ambito del servizio di smaltimento dei rifiuti svolto in regime di proroga dall'odierna appellante.
Il solo fatto che il pagamento del corrispettivo sia avvenuto a seguito dell'introduzione del giudizio principale, peraltro tramite un complesso meccanismo di cessione e successiva compensazione del credito, non consente Contr quindi di accogliere la domanda di condanna della alla restituzione delle somme corrisposte a , difettando l'ulteriore Controparte_5 imprescindibile presupposto del superamento della procedura di rendicontazione.
7. L'appello deve pertanto essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
8. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da pagina 13 di 14 nei confronti della presso la Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 2021/2021 Controparte_1 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 23/07/2021, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna la a rifondere alla controparte le spese di costituzione Parte_1 nel presente giudizio, che liquida in complessivi € 18.511 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, se dovuti;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti in capo all'appellante per il versamento del contributo unificato in misura doppia.
Firenze, camera di consiglio del 16 maggio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 421/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.it MAGRI' ENNIO, DE Parte_1 P.IVA_1
VITO IC AN e MARANGI ZI,
APPELLANTE contro
Controparte_1
(già di Stato alla
[...] Controparte_2 Controparte_1
nonché
[...] Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello
[...]
Stato di Firenze,
APPELLATA avverso la sentenza n. 2021/2021 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il
23/07/2021
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
In data 16.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“1) voglia la Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello, per i motivi e nei termini innanzi formulati, riformare la appellata sentenza del Tribunale civile di Firenze n. 2021/2021 resa nel giudizio r.g. 2190/2016 e così provvedere:
2) accertare e dichiarare il diritto di ad essere manlevata e rimborsata Parte_1 dalla (già Sottosegretario di Stato alla Controparte_4
Presi 123/08 e/o la Missione Amm.vo Finanziaria già Missione Gestione contenzioso e Situazione creditoria e debitoria pregressa ex OPCM n. 3686/08 e relativi successori) in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., in solido o chi di ragione, delle somme corrisposte in favore della per le forniture rese dalla Controparte_5 CP_5 bito del servizio di smalti PA nell'esclusivo interesse della suddetta Amministrazione, titolare e beneficiaria del servizio;
3) per l'effetto, condannare la – Unità Tecnica Controparte_1
Amministrativa (già Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art.1 L.123/08 e/o la Missione Amm.vo Finanziaria già Missione Gestione contenzioso e Situazione creditoria e debitoria pregressa ex OPCM n. 3686/08 e relativi successori), in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., in solido o chi di ragione al pagamento in favore della in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., della somma di €. 828.000,00 già corrisposta ad estinzione dell'obbligazione nei confronti della per le causali Controparte_5 innanzi indicate, o, in subordine, giorata degli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. 231/2002 calcolati su tale sorta dal 16.9.2008 al 22.9.2010, o, in ulteriore subordine, del diverso importo che la Corte di Appello adita riterrà dovuto, in ogni caso oltre interessi dal 02.02.2011 (data dell'addebito a ), Pt_1 sino al soddisfo;
4) in via istruttoria, si chiede che la Corte di Appello adita voglia ordinare alla CP_6
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione
[...] erbale della riunione tenutasi in data 10.7.2008 nella sede del Sottosegretario di Stato presso la P.C.M., in Napoli alla piazza Salerno, nonché disporre eventuale CTU al fine di quantificare le forniture effettuate dalla nel periodo CP_5 Contr 01.02.2008 – 01.06.2008 presso gli impianti di ges me descritte Pt_1 nelle fatture innanzi richiamate e prodotte in atti, nonché indicate nell'atto ricognitivo del 28.10.2008 e, comunque, di cui al D.I. del Tribunale di Lucca n. Parte_1
Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari”. pagina 2 di 14 Per la parte appellata:
“Voglia la Corte di Appello di Firenze respingere l'appello proposto dal e Parte_1 per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale d . 2021/2021, con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Su ricorso della , il Tribunale di Lucca emetteva Controparte_5 il Dec. Ing. n. 1185 del 16.09.2008, con il quale ingiungeva alla di Parte_1 pagare la somma di €. 558.078,95, oltre agli interessi per ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali ex D.Lgs. 231/02, dalle scadenze delle singole fatture al saldo, a titolo di fornitura di materiali.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la debitrice ingiunta, la quale, per quanto oggi rileva, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo di avere operato quale mera esecutrice delle disposizioni del Commissario di
Governo per l'Emergenza Rifiuti in PA, nell'ambito dell'esercizio provvisorio del servizio di smaltimento dei rifiuti, prorogato in attesa del subentro del nuovo gestore.
Soggetto passivo dell'obbligazione di pagamento, quindi, doveva essere ritenuto lo stesso Commissario, in quanto l'art. 1 co. 4 della OPCM n. 3479/05 disponeva che “4. I pagamenti delle prestazioni effettuate dalle affidatarie, in attuazione dell'art. 1, comma 7 decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, sono disposti dal
Commissario delegato previa presentazione di regolare fattura e rendicontazione da parte delle affidatarie del servizio e comunque a fronte di autorizzazione da parte del soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 7, decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245…”.
L'opponente avanzava in ogni caso domanda di manleva e/o garanzia nei confronti del Controparte_8
al quale era subentrato il Sottosegretario di Stato e/o il Capo Missione
[...]
pagina 3 di 14 della , che chiedeva di poter citare in giudizio. Controparte_3
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si costituiva il Sottosegretario di
Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Missione Gestione
Contenzioso, il quale eccepiva l'incompetenza in favore del foro erariale.
Con ordinanza del 5.02.2010, il Tribunale di Lucca, rilevata l'inderogabilità della competenza funzionale del giudice dell'ingiunzione, disponeva la separazione del giudizio di cui alle domande proposte da nei confronti del di Pt_1 Controparte_2
Stato presso la P.C.M. e della ordinando la formazione di un CP_3 autonomo fascicolo, che veniva iscritto al n. R.G. 512/2010.
Con sentenza n. 1940 del 11.11.2015, resa nel giudizio separato, quindi, il giudice dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Firenze.
La pertanto, con atto di citazione in riassunzione dell'8.2.2016, Parte_1 conveniva la già Controparte_9 [...]
e la (già Controparte_3 Controparte_1
Sottosegretario di Stato presso la P.C.M.), avanti al Tribunale di Firenze, formulando le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare il diritto di ad essere manlevata e tenuta Parte_1 indenne e, comunque ad essere rimborsata dalla Controparte_1
Cont Cont già Sottosegretario di Stato alla Presidenza Consiglio Ministri ex
[...] art.1 L.123/08 e/o la Missione Amm.vo Finanziaria già Missione Gestione contenzioso e Situazione creditoria e debitoria pregressa ex OPCM n. 3686/08 e relativi successori in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., delle somme corrisposte in relazione al credito maturato dalla Controparte_5 di cui al citato Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Lucca n. 1185/2008 ed
[...] alle prestazioni ad esso sottese rese dalla post 31.12.2007 CP_5 nell'ambito del servizio di smaltimento rifiuti in PA nell'esclusivo interesse dell'allora Commissario di Governo, titolare del servizio;
2) per l'effetto, condannare la già Controparte_1
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art.1 pagina 4 di 14 L.123/08 e/o la Missione Amm.vo Finanziaria già Missione Gestione contenzioso e
Situazione creditoria e debitoria pregressa ex OPCM n. 3686/08 e relativi successori, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido o chi di ragione al pagamento in favore della in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., della somma di €. 828.000,00, oltre interessi, già corrisposta ad estinzione dell'obbligazione originariamente in capo alla Controparte_5 per le causali innanzi indicate.
[...]
Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al sottoscritto avv. Ennio Magrì anticipatario”.
Si costituiva nel giudizio la Tecnico Controparte_10
Contr
(P.C.M. – ), contestando la fondatezza della domanda per CP_1 mancanza di prova, deducendo l'esclusiva legittimazione passiva della Pt_1 rispetto alle richieste della e, in subordine, chiedendo la limitazione del CP_5 quantum alla domanda monitoria, cioè €. 558.078,95, oltre interessi e spese, con esclusione di ogni altra somma, successivamente erogata da a titolo Pt_1 risarcitorio.
La causa veniva istruita a mezzo di documenti e, fallito il tentativo di mediazione ex D. Lgs. 28/2010 per la mancata partecipazione dell'Amministrazione convenuta, giungeva in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 2021/2021 pubblicata il 23/07/2021 il Tribunale di Firenze così statuiva:
“1) Respinge le domande svolte da nei confronti di Parte_1 CP_11
, costituita presso la
[...] Controparte_1
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rifondere le spese del giudizio a favore della , Controparte_12 costituita presso la Ministri, spese liquidate in € Controparte_1
4.300,00 per la fase di studio, € 2.800,00 per la fase introduttiva, € 9.000,00 per pagina 5 di 14 la trattazione, e € 3.000,00 per la fase decisoria, oltre oneri di legge se dovuti”.
Nello specifico il giudice riteneva che , oltre a non aver osservato l'obbligo di Pt_1 rendicontazione previsto dal D.L. 90/2006, convertito in L. 123/2008 e dall'Ordinanza commissariale n. 48/2008, non aveva provato altrimenti il proprio diritto a vedersi rimborsate spese.
Infatti, veniva ritenuta non provata la correlazione delle spese all'attività necessaria allo smaltimento dei rifiuti in provincia di Napoli, essendovi assoluta incertezza in ordine al periodo di svolgimento del rapporto dedotto in giudizio, così come in relazione all'effettiva sussistenza, natura e quantificazione delle prestazioni rese da . CP_13
Infatti, parte attrice aveva prodotto nel giudizio avanti al Tribunale di Lucca (in allegato alla comparsa conclusionale) alcune comunicazioni di rendiconto al
Commissario di Governo, che però, oltre che tardive, erano relative all'anno 2006,
e non al periodo cui si riferivano le fatture (2008).
Non riteneva pertanto il decidente che fossero stati prodotti atti che non fossero di provenienza dalla parte a dimostrazione dell'esistenza del rapporto.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE o ) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la Pt_1
(di seguito anche APPELLATA o PCM) Controparte_1 proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Erronea valutazione delle prove, erronea, falsa applicazione e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1988, 2720, 2727 e 2729 c.c.;
2) Erronea e falsa applicazione della normativa di riferimento – violazione dell'art. 1 del D.L. 245/2005 conv. in L. 21/2006, del D.L. 90/2008, conv. in
L. 123/2008 e dell'OPCM n. 3479/2005.
pagina 6 di 14 Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la parte appellata contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di appello, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
2. Preliminarmente si osserva che non è stata impugnata la decisione nella parte in cui è stato affermato che si era formato il giudicato interno sulla competenza del giudice ordinario, per cui non è necessario soffermarsi oltre su tale aspetto.
3. Non è in discussione poi l'inquadramento normativo della vicenda.
E' pacifico che la già affidataria del servizio di smaltimento dei rifiuti Parte_1 nella Provincia di Napoli, a seguito della risoluzione dei contratti di affidamento ad opera del DL 245/2005, convertito in L.21/06 e con efficacia dal 15.12.2005 e sino al 31.12.2007, ha continuato a garantire la prosecuzione del servizio in attesa del subentro del nuovo gestore.
Infatti, l'art. 1 comma 7 del citato D.L. 245/05 (come modificato dal D.L. 263/06 convertito in L. 290/06) prevedeva testualmente: “ 7. In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, (……………) fino al momento
pagina 7 di 14 dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il 31 dicembre 2007, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione PA sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilità, nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato. Alla copertura degli oneri connessi con le predette attività svolte dalle attuali affidatarie del servizio provvede il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 7. Le attuali affidatarie del servizio compiono ogni necessaria prestazione, al fine di evitare interruzioni o turbamenti della regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio provvisorio”.
In relazione ai costi sostenuti nell'esecuzione del servizio, l'art. 1 co. 4 della OPCM
n. 3479/05 disponeva che “
4. I pagamenti delle prestazioni effettuate dalle affidatarie, in attuazione dell'art. 1, comma 7 decreto-legge 30 novembre 2005,
n. 245, sono disposti dal Commissario delegato previa presentazione di regolare fattura e rendicontazione da parte delle affidatarie del servizio e comunque a fronte di autorizzazione da parte del soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 7, decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245…”.
Può darsi per assodato, altresì, che il mancato svolgimento della procedura di rendicontazione non impedisce l'accertamento giudiziale del diritto alla restituzione delle somme anticipate, come peraltro ritenuto anche dal giudice di prime cure.
Tale principio viene infatti chiaramente enunciato nelle due pronunce della Corte di Cassazione emesse tra le odierne parti del giudizio e prodotte dalla parte appellante.
pagina 8 di 14 Si legge in una delle decisioni (dal contenuto sostanzialmente sovrapponibile all'altra) “La sentenza impugnata ha rigettato la domanda di nei confronti Pt_1
Contr della volta ad ottenere la rifusione dei costi sostenuti nel periodo decorrente dalla data di risoluzione dei contratti in essere tra il Commissario governativo per
l'emergenza rifiuti e la (affidataria in regime di esclusiva del servizio di Pt_1 smaltimento dei rifiuti nella Regione PA) alla stipula dei contratti con il nuovo affidatario del servizio. La sentenza ha ritenuto, nel caso di specie, inapplicabile quanto previsto dal d.l. n. 245/2005, convertito dalla L. n. 21/2006 che, dopo aver disposto, all'art. 1, comma 1, la risoluzione dei contratti in essere con gli affidatari, ha imposto che gli ex affidatari assicurassero la prosecuzione del servizio a titolo gratuito, con la sola copertura dei costi assicurata dalla PCM (art.
1, comma 7) , al fine di assicurare la continuità del servizio di smaltimento rifiuti sino al passaggio di consegne ai nuovi affidatari.
La pronuncia è imperniata sul mancato espletamento della procedura di rendicontazione, prevista dall'art. 1, comma 4, O.PCM n. 3479/05, delle attività svolte dall'affidataria, sul presupposto che la rendicontazione sia condizione necessaria e insostituibile per il rimborso alla dei pagamenti effettuati a GSM Pt_1 per lo svolgimento del servizio, escludendo la possibilità di considerare equipollente alla rendicontazione o comunque rilevante l'atto ricognitivo dei crediti maturati da GSM, sulla cui base la ha quantificato l'entità dei costi Pt_1
Cont chiesti a rimborso alla .
Così ragionando, la Corte territoriale ha, in sostanza, omesso di pronunciarsi sulla richiesta di di accertare la sussistenza del proprio diritto al ristoro delle spese Pt_1 sostenute, richiesta supportata dalla produzione di documentazione che avrebbe dovuto essere valutata, o quale possibile ragione della dimostrata effettività, pertinenza e congruità dei costi o, alternativamente, quale possibile motivo per disporre l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio in ordine ai profili della inerenza e adeguatezza degli oneri sostenuti” (Ordinanza della Prima Sezione
Civile n. 9426/2020 del 09/04/2024). pagina 9 di 14 A sostegno di tale affermazione la Suprema Corte cita un proprio precedente
(Ord. n. 11605/2020) nel quale, tra l'altro, è stato affermato che nel caso specifico “l'analitica indagine compiuta dal c.t.u. (…) assorbe e supera l'onere di rendicontazione imposto dalla legge alla al fine di ottenere il rimborso Pt_1 richiesto. Tale onere, come osservato dalla impugnata sentenza, peraltro, esigerebbe nulla altro che la presentazione degli stessi documenti prodotti in questa sede e consistenti nei contratti e nelle fatture emesse dall'appaltatrice (…), la cui attività è risultata funzionale allo stoccaggio provvisorio e definitivo dei rifiuti solidi (…)”.
Sulla base di tali precedenti, che, per quanto non vincolanti, risultano emessi in fattispecie del tutto sovrapponibili alla presente, si ritiene di poter affermare che,
a fronte della richiesta di rimborso delle spese anticipate nello svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti, è ben possibile per il giudicante svolgere il medesimo accertamento che sarebbe stato demandato alla rendicontazione, verificando sulla base dei contratti e delle fatture emesse se le spese erano riferite all'attività di smaltimento dei rifiuti e congrue.
4. Nel presente giudizio può ritenersi provata l'estinzione del credito di
[...]
, non essendo stato contestato quanto dedotto al Controparte_5 riguardo nell'atto di appello, ovvero:
“Concessa la provvisoria esecutorietà al D.I. n. 1185/2008 ottenuto dalla CP_5 in danno di , nella pendenza del giudizio, la Pt_1 Controparte_5
in data 22.9.2010 cedeva alla società il proprio
[...] Controparte_14 credito nei confronti della ed ammontante ad €. 818.631,27 in sorta Parte_1 capitale oltre interessi e spese, per un ammontare complessivo di €. 828.000,00.
La dopo aver comunicato alla in data 30.9.2010 Controparte_14 Pt_1
l'acquisto del credito avvenuto in data 22.9.2010, a sua volta cedeva poi il medesimo credito pro soluto alla giusta lettera del 2.2.2011 Controparte_15
(prodotta in atti, docc. III e IV indice del 10.2.2016 del giudizio di primo Pt_1 grado, riportati come docc. C), III e IV nell'indice in calce al presente atto). pagina 10 di 14 Quindi, la nuova cessionaria del credito, - società capogruppo Controparte_15 della - con lettera del 03.02.2011 (doc. V, ibidem, nonché doc. 1 Parte_1 allegato al verbale del 7.12.2012 e doc.
1 -a) in allegato alla memoria 183 Pt_1
VI co. n. 1 c.p.c. del 30.01.2017, riportato come docc. C), V nell'indice in calce al presente atto) comunicava a di aver acquistato in data 2.2.2011 dalla Pt_1 [...] il predetto credito di €. 828.000,00 e di aver conseguentemente CP_14 addebitato alla il corrispondente importo di €. 828.000,00 in data Parte_1
03.02.2011 con il conto intersocietario intercorrente tra e Controparte_15 [...]
Pt_1
Inoltre, la emetteva nei confronti della nota Controparte_15 Parte_1 contabile del 14.02.2011 n. 100900074 prot. COC2 n. 4000072 (prodotta in atti, doc. VI indice del 10.2.2016 riportato come doc. C), VI nell'indice in calce al Pt_1 presente atto) con la quale invitava la a prendere nota che la stessa Pt_1 aveva effettuato, in data 02.02.2011 sul conto ivi indicato, Controparte_15 registrazione dell'importo di €. 828.000,00 a debito della . Parte_1
5. Quanto agli elementi necessari per il procedimento di rendicontazione, Pt_1 ha prodotto come doc. 11 un atto ricognitivo delle attività prestate da
[...]
nel periodo compreso tra l'1.1.2008 ed il 10.6.2008, Controparte_5 con il quale si è riconosciuta debitrice della somma complessiva di € 638.846,88.
Tale riconoscimento di debito, ovviamente, non è opponibile alla
[...]
Nel documento vengono comunque richiamate le fatture Controparte_1 emesse , che, pur non risultando allegate, sono Controparte_5 state in ogni caso acquisite agli atti, in quanto poste a fondamento della domanda monitoria.
Si tratta in particolare delle seguenti fatture:
- n. 567/2008 del 20.02.2008 di €. 21.432,00 (oltre IVA);
- n. 568/2008 del 20.02.2008 di €. 21.799,84 (oltre IVA);
- n. 569/2008 del 20.02.2008 di €. 21.082,40 (oltre IVA);
- n. 570/2008 del 20.02.2008 di €. 21.086,96 (oltre IVA); pagina 11 di 14 - n. 698/2008 del 28.02.2008 di €. 42.148,08 (oltre IVA);
- n. 699/2008 del 28.02.2008 di €. 42.544,80 (oltre IVA);
- n. 1045/2008 del 20.03.2008 di €. 42.000,64 (oltre IVA);
- n. 1077/2008 del 25.03.2008 di €. 41.742,24 (oltre IVA);
- n. 1164/2008 del 31.03.2008 di €. 42.204,32 (oltre IVA);
- n. 1379/2008 del 11.04.2008 di €. 41.897,28 (oltre IVA);
- n. 1414/2008 del 16.4.2008 di €. 42.684,64 (oltre IVA);
- n. 1462/2008 del 21.4.2008 di €. 41.594,80 (oltre IVA);
- n. 1504/2008 del 24.4.2008 di €. 42.847,28 (oltre IVA).
La data di emissione dei documenti è successiva al 31.12.2007, momento finale dell'efficacia del periodo transitorio previsto dall'art. 1 comma 7 del citato D.L.
245/05. Va però detto che l'ordinanza commissariale n. 048/2008 il Commissario
Liquidatore aveva disposto che le ex affidatarie e BE PA erano Pt_1 tenute ad assicurare il servizio di smaltimento dei rifiuti fino all'aggiudicazione del servizio e comunque fino al 30.11.2008. Tutte le fatture risultano emesse prima dell'aggiudicazione del servizio, per cui si riferiscono al periodo di vigenza di tale proroga.
6. Quanto al valore probatorio di queste fatture, per quanto tali documenti non Contr siano di regola opponibili alla , essendo limitata la loro efficacia nei rapporti tra imprenditori, va considerato che nel caso in esame i principi inerenti l'onere probatorio devono essere rapportati alla disciplina vigente nel procedimento di rendicontazione, visto che il giudice si sostituisce alle parti proprio nell'espletamento di un simile accertamento. In tale procedimento, come riconosciuto anche dall'Ordinanza della Corte di Cassazione sopra richiamata, i documenti che la parte è tenuta a produrre sono, tra gli altri, proprio le fatture.
Oltre a questi documenti, però, è necessario che venga anche depositato il contratto sulla base del quale è stata effettuata la fornitura.
Tale contratto, pur richiamato nelle singole fatture, non è stato prodotto, come pure non risultano agli atti i documenti di trasporto. pagina 12 di 14 Tale carenza documentale non consente di riscontrare cosa sia stato ordinato e quale prezzo sia stato pattuito, al fine di verificare la corrispondenza ad esso dell'importo fatturato. Inoltre, in assenza del documento di trasporto, non è possibile riscontrare se il materiale sia stato in effetti consegnato presso gli impianti indicati nelle fatture.
Non possono supplire a tale carenza le indicazioni contenute nelle fatture, che sono documenti con finalità fiscale che non consentono di provare l'effettivo svolgimento del rapporto.
Come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, quindi, vi è un'incertezza probatoria che non consente di collegare i documenti prodotti a forniture effettuate nell'ambito del servizio di smaltimento dei rifiuti svolto in regime di proroga dall'odierna appellante.
Il solo fatto che il pagamento del corrispettivo sia avvenuto a seguito dell'introduzione del giudizio principale, peraltro tramite un complesso meccanismo di cessione e successiva compensazione del credito, non consente Contr quindi di accogliere la domanda di condanna della alla restituzione delle somme corrisposte a , difettando l'ulteriore Controparte_5 imprescindibile presupposto del superamento della procedura di rendicontazione.
7. L'appello deve pertanto essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
8. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da pagina 13 di 14 nei confronti della presso la Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 2021/2021 Controparte_1 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 23/07/2021, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna la a rifondere alla controparte le spese di costituzione Parte_1 nel presente giudizio, che liquida in complessivi € 18.511 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA, se dovuti;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti in capo all'appellante per il versamento del contributo unificato in misura doppia.
Firenze, camera di consiglio del 16 maggio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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