Sentenza 13 novembre 2008
Massime • 1
Posto che l'immunità giurisdizionale degli Stati stranieri e dei relativi rappresentanti è invocabile soltanto quando essi agiscano quali titolari di una potestà di imperio, e non quando si pongano nella medesima posizione dei cittadini italiani, avvalendosi degli strumenti privatistici dell'ordinamento interno, l'art. 31, par. 1), lett. c) della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963, ratificata in Italia con legge 9 agosto 1967, n. 804, che prevede l'esclusione dall'immunità dalla giurisdizione civile dello Stato accreditatario dell'agente diplomatico che ivi eserciti un'attività professionale o commerciale al di fuori dalle sue funzioni ufficiali, deve intendersi riferito anche ai casi in cui egli risulti soggetto passivo di tali rapporti, se intrapresi nel territorio dello Stato "iure privatorum", essendo quindi sottoposto alla giurisdizione italiana sia in sede di processi di cognizione che (come nella specie) nell'ambito di procedure esecutive instaurate nei suoi confronti.
Commentario • 1
- 1. | FilodirittoFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 17 novembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/11/2008, n. 27044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27044 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA IR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 29, presso lo studio dell'avvocato VASI GIORGIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
RO VI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 20, presso lo studio dell'avvocato ROMANO GIORGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GENTILE SERGIO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 862/2007 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 07/10/2008 dal Consigliere Dott. TRAVAGLINO GIACOMO;
uditi gli avvocati VASI GIORGIO, ROMANO GIORGIO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI DOMENICO, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo.
IN FATTO
Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 2, PA IR propose opposizione all'esecuzione promossa nei suo confronti dall'avvocato Vincenzo Barone, per aver questi proceduto ad un pignoramento presso terzi in forza di ingiunzione di pagamento - emessa dal tribunale di Milano nel gennaio del 2002 - con la quale erano state liquidate in suo favore le somme richieste a titolo di parcella per prestazioni professionali eseguite in nome e per conto dell'opponente.
Il AS, deducendo la propria qualità di agente diplomatico presso l'ambasciata greca, eccepì in limine la personale immunità dalla giurisdizione civile italiana in sede di esecuzione. Il giudice di primo grado respinse l'opposizione.
La sentenza fu impugnata dall'opponente dinanzi alla Corte di appello di Milano, la quale, nel rigettarne il gravame, osservò, per quanto ancora di rilievo in seno al presente giudizio di legittimità:
1) che rettamente il tribunale aveva ritenuto indimostrata la qualità di agente diplomatico invocata dall'appellante, anche se con motivazione (inefficacia probatoria, ex art. 2719 c.c., di una copia fotostatica, prodotta dall'opponente, priva di data, attestante la sua qualità "di addetto per gli affari economici e commerciali dell'ambasciata greca in Italia e di diplomatico accreditato e garantito da immunità in applicazione della convenzione di Vienna") meritevole di correzione in diritto;
2) che, in particolare, non veniva in questione, nella specie, la conformità della prodotta fotocopia al documento originale, bensì la veridicità e autenticità del suo contenuto: rivestendo natura giuridica di certificazione proveniente da autorità estera, non poteva non rilevarsi, di essa, la evidente mancanza di requisiti essenziali quali l'attestazione ufficiale della legale qualità del funzionario firmatario dell'atto e la autenticità della firma (giusta disposto del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 33, sostitutivo dell'analoga L. n. 15 del 1968, art. 17), con conseguente inefficacia dimostrativa dell'atto de quo siccome non legalizzato nelle forme previste (la Corte citerà, in proposito, la giurisprudenza di legittimità di cui a Cass. 468/1975);
3) che, nonostante le reiterate e radicali contestazioni mosse dall'appellato alla dedotta qualità di agente diplomatico dell'appellante, quest'ultimo non ne aveva mai fornito valida ed efficace demonstratio (in particolare, sotto il profilo della sussistenza di poteri rappresentativi dello Stato estero), non potendo all'uopo utilmente spiegare influenza il passaporto diplomatico esibito in grado di appello (e in fotocopia);
4) che, sotto altro e diverso profilo, l'invocata (quanto indimostrata) qualità di agente diplomatico non avrebbe comunque sottratto l'appellante alla giurisdizione civile italiana in sede di esecuzione, giusta una interpretazione di tipo logico, e non soltanto testuale, del disposto dell'art. 31, paragrafo 3, punto e) della convenzione di Vienna - a mente del quale l'immunità è esclusa ove si tratti "di un'azione relativa ad attività professionale o commerciale esercitata dall'agente diplomatico nello Stato accreditatario al di fuori delle sue funzioni ufficiali" -;
5) che la ratio della norma in parola, difatti, ne trascendeva senz'altro il tenore meramente letterale - apparentemente limitativo dell'inoperatività dell'immunità diplomatica alla sola ipotesi di attività professionale o commerciale esercitata dall'agente, mentre, nella specie, quest'ultimo rivestiva la speculare qualità di utente di un servizio iure privatorum -, sì che il riferimento all'attività professionale o commerciale dell'agente diplomatico, avendo funzione soltanto esemplificativa, legittimava una interpretazione estensiva riferibile a tutti i casi in cui il diplomatico, per suoi interessi personali privi di qualsivoglia connessione con le sue funzioni ufficiali, non soltanto esercitasse attività professionali o commerciali, ma altresì se ne avvalesse come utente.
La sentenza della Corte territoriale è stata impugnata dal AS con ricorso per Cassazione sorretto da 2 motivi di gravame.
Resiste con controricorso Vincenzo Barone.
Le parti hanno entrambe depositato tempestive memorie. IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Nella sua complessiva articolazione, esso pone a questa Corte le seguenti questioni di diritto:
1) Valenza probatoria dei documenti prodotti nel corso del giudizio di merito (passaporto diplomatico, fotocopia di certificazione consolare, carta d'identità "corpo diplomatico");
2) Portata applicativa della convenzione di Vienna (art. 31), quanto alla immunità dalla giurisdizione civile dell'agente diplomatico, con riferimento ad un rapporto giuridico (debito da contratto d'opera professionale) esulante dalle funzioni ufficiali disciplinate nella convenzione nella ipotesi in cui l'attività professionale non sia stata esercitata dall'agente (ex art. 31, par. 3, punto c) ma dalla controparte (nella specie, un avvocato che, incaricato di procedere giudizialmente in una causa civile di risarcimento danni per conto del danneggiato, abbia dismesso il mandato e inutilmente richiesto il compenso per le già eseguite prestazioni professionali). La prima questione è destinata a negativa soluzione per il ricorrente sotto un duplice, concorrente profilo.
Da un canto, del giudizio della Corte territoriale in ordine alla inidoneità dimostrativa della documentazione prodotta in primo grado deve oggi riaffermarsi la assoluta immunità da vizi logico - giuridici, onde la sua totale condivisibilità da parte di questa Corte. Vero è che il motivo di doglianza, sì come articolato, pur lamentando formalmente una pretesa violazione di legge (l'art. 116 c.p.c.) e un decisivo difetto di motivazione, si risolve, in realtà,
nella (non più ammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze ormai definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si induce piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo così all'impugnata sentenza censure del tutto inammissibili, da un canto, per la mancata riproduzione, in parte qua, degli atti di causa la cui interpretazione egli assume errata (con conseguente violazione del noto principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione), dall'altro, perché la valutazione delle risultanze probatorie (e tra esse il giudizio sulla valenza probatoria di un atto certificativo), non meno che scelta di quelle - fra esse - ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. È principio di diritto ormai consolidato quello per cui l'art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo - sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, nella specie incontestabili - delle valutazioni compiute dal giudice d'appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l'individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove, controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (eccezion fatta, beninteso, per i casi di prove c.d. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente a porsi dinanzi al giudice di legittimità.
Pali 'altro, non puo' trascurarsi di considerare che gli ulteriori documenti (in ipotesi) non rettamente considerati dal giudice territoriale risultano prodotti, tardivamente (la circostanza, rappresentata dal controricorrente che rammenta in questa sede di essersi tempestivamente opposto alla produzione de qua, è contestata, in via del tutto generica, dal ricorrente soltanto in sede di memoria, con argomentazioni la cui fragilità ed inconferenza si infrange irredimibilmente, oltre che sulla evidente tardività di tale contestazione, che andava viceversa mossa in sede di appello, sulla evidente possibilità di esibizione, in via anche soltanto temporanea, della documentazione controversa sin dal primo grado di giudizio), soltanto nel giudizio di secondo grado, in aperta violazione di un principio di diritto recentemente affermato, in subiecta materia, da queste stesse sezioni unite, con la sentenza 8203 del 2005, in punto di inammissibilità - segnatamente nel rito ordinario - di produzioni documentali tardive (in termini, ancora, Cass. sez. 3^, 26.6.2007 n. 14766, ove lapidariamente si ribadisce che, nel giudizio di appello, la produzione di documenti nuovi è inammissibile, salvo che la parte sia stata nella incolpevole impossibilità di produrli ovvero il giudici li reputi indispensabili per la decisione).
Le argomentazioni che precedono potrebbero esimere questa Corte dalla compiuta analisi dei residui aspetti del motivo di doglianza svolti dal ricorrente in punto di interpretazione dell'art. 31 della Convenzione di Vienna, doglianze invero destinate all'assorbimento nella ormai già compiutamente realizzatasi fattispecie del rigetto del ricorso.
Peraltro, in applicazione, sia pur non testuale ma estensiva, del disposto dell'art. 363 nuovo testo c.p.c. (trattandosi di vicenda processuale in cui il ricorso per Cassazione non viene dichiarato inammissibile, bensì esaminato nel merito, sia pur sotto altri profili, e sotto questi ultimi rigettato, con conseguente assorbimento - id est, impossibilità di esame - della questione ritenuta dalla Corte "di particolare importanza"), deve affermarsi che la lettura della norma Convenzionale opinata dal giudice milanese appare condivisibile.
Va premesso, in argomento, come la giurisprudenza di questa stessa corte, pur non avendo mai affrontato ex professo la questione, si sia, nel tempo, sempre univocamente attestata sul fronte di una concezione ragionevolmente limitativa e selettiva, quoad effecta, delle norme predicative del diritto dell'agente diplomatico estero di sottrarsi alla giurisdizione italiana. Limitazione e selezione che traggono fondamento in ciò, che l'attività iure privatorum (dello Stato estero, ma, a più forte ragione, di un suo rappresentante) esercitata indipendentemente da un "potere sovrano", ponendo l'autore sul medesimo piano di un privato cittadino, non consente alcuna deroga di giurisdizione, deroga legittimamente predicabile, di converso, in tema di rapporti destinati a gravitare nell'orbita della "totale estraneità rispetto all'ordinamento interno" (in termini, Cass. ss. uu. 919/1996, a mente della quale la norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta, sulla immunità giurisdizionale degli Stati esteri e degli enti pubblici operanti nell'ordinamento internazionale, riguarda solo i rapporti che rimangono del tutto estranei all'ordinamento interno, o perché quegli Stati o enti agiscono in altri Paesi come soggetti di diritto internazionale, o perché agiscono quali titolari di una potestà d'imperio nell'ordinamento di cui sono portatori. Qualora, invece, lo Stato o l'ente pubblico straniero agisca indipendentemente dal suo potere sovrano, ponendosi alla stregua di un privato cittadino, la giurisdizione dello Stato ospitante nei suoi confronti non può essere esclusa, giacché esso svolge la sua attività iure privatorum, in attuazione di un principio affermato in relazione a controversia, ritenuta attinente ad un rapporto contrattuale di diritto privato, concernente il pagamento di onorari a favore di due architetti incaricati, da parte di uno Stato straniero, della ristrutturazione di un immobile da adibire a residenza ufficiale del committente;
non diversamente, Cass. ss. uu. 11357/1990 avrebbe a sua volta stabilito che l'immunità giurisdizionale del console di Stato straniero prevista dall'art. 43 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963, ratificata con L. 9 agosto 1967, n. 804, riguarda gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari, ovvero i contratti stipulati in qualità di mandatario di detto stato, e, pertanto, non è invocabile con riferimento a contratto di lavoro, avente ad oggetto l'espletamento di collaborazione domestica presso la famiglia del console medesimo, mentre, ancora, secondo Cass. ss. uu. 10294/1993, l'immunità giurisdizionale degli Stati stranieri è invocabile solo quando essi agiscono come soggetti di diritto internazionale o, comunque, come titolari di potestà di impero, e non quando si pongano nella medesima posizione di cittadini italiani, avvalendosi degli strumenti privatistici dell'ordinamento interno. Non si sottrae, pertanto, alla giurisdizione nazionale la controversia promossa dal cittadino italiano per ottenere la risoluzione del contratto preliminare di compravendita di un immobile concluso con uno Stato estero, non rilevando in contrario la prevista destinazione dell'immobile stesso a residenza ufficiale dell'ambasciatore di tale Stato, ne', in difetto di perfezionamento del preliminare con l'atto pubblico, il possesso concesso al promissario acquirente, ma solo di fatto e, quindi, senza idoneità a determinare l'operatività della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961, sull'immunità diplomatica).
Dal contenuto e dalla ratio delle decisioni adottate in subiecta materia da queste sezioni unite, con riferimento alla peculiare posizione dello Stato estero che agisca iure privatorum, è lecito desumere l'esistenza di un più generale principio secondo il quale non soltanto lo Stato, ma anche il soggetto - persona fisica che instauri, tanto dal lato attivo quanto da quello passivo, rapporti (di tipo meramente privatistico) professionali, commerciali o di lavoro in Italia è tenuto ad accettare la giurisdizione dello Stato italiano, tanto in sede di processi di cognizione quanto (come nella specie) nell'ambito di procedure esecutive legittimamente instaurate nei suoi confronti.
Posta, dunque, anche sotto tale aspetto, l'infondatezza delle ulteriori argomentazioni svolte dal ricorrente in ordine alla interpretazione dell'art. 31 della Convenzione di Vienna, va enunciato il seguente principio di diritto:
In tema di competenza giurisdizionale del giudice italiano, l'art. 31, par. 1, lett. c) della Convenzione di Vienna, del 24 aprile 1963, ratificata con L. 9 agosto 1967, n. 804, deve essere interpretato nel senso che l'immunità dalla giurisdizione è esclusa, per l'agente diplomatico, tanto nel caso in cui egli sia soggetto attivo di un'attività professionale o commerciale esercitata al di fuori delle sue funzioni ufficiali (come testualmente previsto dalla norma in esame), quanto nell'ipotesi che egli risulti soggetto passivo di tali rapporti, se intrapresi nel territorio dello Stato iure privatorum, e cioè del tutto al di fuori dalle proprie funzioni e competenze ufficiali.
Il ricorso è conclusivamente rigettato.
La disciplina delle spese, che vede integralmente applicato il principio della soccombenza, segue come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 2600,00 di cui Euro 100,00 per spese generali.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2008