Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/11/2008, n. 27044
CASS
Sentenza 13 novembre 2008

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Posto che l'immunità giurisdizionale degli Stati stranieri e dei relativi rappresentanti è invocabile soltanto quando essi agiscano quali titolari di una potestà di imperio, e non quando si pongano nella medesima posizione dei cittadini italiani, avvalendosi degli strumenti privatistici dell'ordinamento interno, l'art. 31, par. 1), lett. c) della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963, ratificata in Italia con legge 9 agosto 1967, n. 804, che prevede l'esclusione dall'immunità dalla giurisdizione civile dello Stato accreditatario dell'agente diplomatico che ivi eserciti un'attività professionale o commerciale al di fuori dalle sue funzioni ufficiali, deve intendersi riferito anche ai casi in cui egli risulti soggetto passivo di tali rapporti, se intrapresi nel territorio dello Stato "iure privatorum", essendo quindi sottoposto alla giurisdizione italiana sia in sede di processi di cognizione che (come nella specie) nell'ambito di procedure esecutive instaurate nei suoi confronti.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/11/2008, n. 27044
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27044
Data del deposito : 13 novembre 2008

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