TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice Unico dott.ssa Ester MARONGIU ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile d'appello n. 4563/2022 R.G. promossa da:
, c.f. , residente in [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Torino, Largo Migliara n. 16, presso lo studio dell'Avv. Guido Clemente
Gatti che le rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione in primo grado
- APPELLANTE -
-
contro
- in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 in Milano, Piazza Tre Torri n. 3 (C.F. ), P.IVA_1 rappresentata e difesa nel presente giudizio, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio, sia congiuntamente sia disgiuntamente, dall'avv. Sergio
Passoni e dall'avv. Gabriella Tibi, elettivamente domiciliata presso gli stessi in Torino, via Avogadro n. 26
- APPELLATA -
e contro
[...]
Controparte_2
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2020/2021 del Giudice di Pace di Torino, depositata in data 27.7.2021 nel proc. n. 11554/2018 R.G.
CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI
1 Per parte appellante:
Voglia l'Onorevole Tribunale di Torino,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In riforma della sentenza n. 2020/2021 resa inter partes dal Giudice di Pace di Torino, Dott.ssa Maria
Luisa Cultrera, in data 22.7.2021, depositata in Cancelleria il 27.7.2021, nella causa RG 11554/2018, non notificata.
IN VIA ISTRUTTORIA Ammettersi le prove per interpello e testi dedotte nell'atto di citazione, da considerarsi integralmente richiamate e ritrascritte.
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti dedotti nel presente atto
NEL MERITO In via principale
Accertata l'esclusiva responsabilità della sig.ra nella causazione del sinistro de Controparte_2 quo, conseguentemente dichiararla tenuta e condannarla in solido con il sig. e Controparte_2 con in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in Controparte_1 favore della sig.ra dei danni materiali subiti dal veicolo BMW 520, targato Parte_1
EK040DF, nel sinistro per cui è causa, quantificati nella residua somma di €. 20.000,00, oltre € 800,00 per spese di demolizione e nuova immatricolazione, ed €. 2.000,00 per le spese stragiudiziali, così per un importo complessivo di €. 22.800,00, già dedotto l'acconto di euro 3.250,00, ricevuto ante causam oltre interessi dalla data dell'evento al saldo, rivalutazione monetaria.
In subordinata
-Accertata l'esclusiva responsabilità della sig.ra nella causazione del sinistro de Controparte_2 quo, conseguentemente dichiararla tenuta e condannarla in solido con il sig. e Controparte_2 con in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in Controparte_1 favore della sig.ra dei danni materiali subiti dal veicolo BMW 520, targato Parte_1
EK040DF, nel sinistro per cui è causa, quantificati nella residua somma di €. 17.000,00, pari alla valutazione commerciale del veicolo al momento del sinistro operata dal CTU (pag. 24 CTU), da considerarsi al lordo dell'acconto di euro 3,250,00, ricevuto ante causam, oltre alla somma di euro
343,53 per spese accessorie, quantificate dal CTU (pag. 24 CTU), oltre alla somma di euro 2.000,00 a titolo di spese stragiudiziali, per la complessiva somma di euro 16.093,53, oltre interessi dalla data dell'evento al saldo, rivalutazione monetaria. O veriore somma accertanda in corso di causa.
IN OGNI CASO
Con vittoria di diritti ed onorari di patrocinio, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario al 15%, spese di
CTU e di CTP di primo grado. Con distrazione a favore del sottoscritto legale che si dichiara anticipatario.
Per parte appellata:
2 Voglia il Tribunale Ill.mo,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Riservata ed impregiudicata ogni eventuale ragione, diritto ed azione della società conchiudente in questa come in ogni altra più opportuna competente sede ed anche di ripetizione, in esito al presente giudizio, nei confronti di parte appellante, dell'importo di euro 3.250,00 alla medesima parte appellante corrisposto, pur senza alcun riconoscimento, da CP_1
Previa ogni più opportuna declaratoria;
In via principale
Respingersi l'avversario atto di appello ed in ogni caso confermare la sentenza n. 2020/2021 resa dal
Giudice di Pace di Torino in data 22.7 - 27.7.2021 a definizione del giudizio iscritto al n. R.G.
11554/2018 ed oggetto del presente giudizio di appello.
In subordine, accogliersi le domande formulate da nel giudizio di primo grado, e CP_1 pertanto:
Previa, per quanto necessario e senza inversione dell'onere probatorio, ammissione ed esperimento dei capitoli di prova per interrogatorio e testi dedotti in comparsa di costituzione e risposta sub III.1 con i testi ivi indicati e con riserva di altri indicarne, e nel denegato caso di ammissione dei capitoli di prova dedotti da parte attrice, ammissione alla prova contraria, con i predetti testi e con riserva di altri indicarne;
Previo ordine di esibizione rivolto a parte attrice ovvero alla compagnia assicurativa della stessa per la r.c.a. del fascicolo e della documentazione tutta relativa all'affermato sinistro che si sarebbe verificato il giorno 20.1.2017 in Collegno (TO), come richiesto sub I.4 in comparsa di costituzione e risposta ed ammissione di ogni opportuno mezzo istruttorio;
Previa senza inversione dell'onere probatorio chiamata a chiarimenti del C.T.U. incaricato ovvero rinnovazione della C.T.U. e/o integrazione della stessa, per i motivi indicati nel verbale di udienza del
30.1.2020;
Respingersi le domande tutte formulate dalla parte attrice signora ed assolversi Parte_1 comunque da ogni avversaria domanda;
CP_1
Con il favore delle spese tutte di giudizio e patrocinio, oltre il rimborso delle spese generali ed IVA e
CPA sui compensi, come per legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora conveniva in giudizio avanti Parte_1 il Giudice di Pace di Torino, ai sensi dell'art. 149 CdA, l' e il sig. Controparte_1
, responsabile civile, nonchè quale conducente, al fine di Controparte_2 Controparte_2
3 ottenere il risarcimento dei danni patiti dalla propria autovettura BMW 520 tg. EK040DF a seguito del sinistro occorso in data 21.11.2017.
L'attrice dava atto che, in data 21.11.2017, verso le ore 13.40 circa, mentre procedeva sulla tangenziale
Torino-Caselle, direzione Torino alla guida del proprio veicolo, la convenuta alla Controparte_2 guida della vettura Renault Clio tg. CL283PT, percorreva la stessa direzione di marcia nella corsi di destra allorquando, senza azionare gli indicatori di direzione, invadeva la corsia di sinistra occupata dall'attrice che, al fine di evitare la collisione, si spostava andando ad urtare il new jersey presente.
L'attrice dava atto che, sottoscritto il modulo CAI nel quale la stessa aveva dichiarato la CP_2 propria responsabilità, il danno materiale patito dalla vettura era risultato tale da rendere antieconomica la riparazione. Dava atto che la compagnia convenuta aveva provveduto a corrispondere a titolo risarcitorio la somma di € 3.250,00.
Considerato il valore della BMW al momento del sinistro, pari ad € 23.000,00, l'attrice instava per il riconoscimento del danno residuo, comprensivo del costo di demolizione e nuova immatricolazione e delle spese stragiudiziali.
Ritualmente costituita, la compagnia assicuratrice instava per il rigetto delle pretese attoree contestando la ritenuta responsabilità esclusiva della propria assistita, alla luce degli accertamenti e delle verifiche stragiudiziali effettuati.
In particolare, la convenuta contestava la ricostruzione del sinistro operata da parte attrice richiamando le risultanze della perizia di parte rilevando, in ogni caso, come il modulo CAI non risulti sottoscritto dal proprietario del veicolo e, come tale, non sia opponibile all'assicurazione.
Eccependo l'insussistenza del nesso di causa tra urto e danni allegati, la convenuta contestava la quantificazione del danno effettuata dall'attrice dando atto, in ogni caso, di aver provveduto a liquidare l'importo di € 3.250,00 anche tenuto conto di una responsabilità concorrente dell'attrice.
Disposta CTU, con sentenza n. 2020/2021, depositata in data 27.7.2021, il Giudice di Pace di Torino respingeva la domanda proposta dalla signora condannandola al pagamento delle Parte_1 spese processuali.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello censurando la sentenza impugnata per i seguenti Pt_1 motivi:
1. errata interpretazione, incoerenza logica e contraddittoria del percorso con cui il giudice ha valutato le risultanze della CTU circa la prova del nesso di causa tra sinistro e danni allegati;
2. errata interpretazione delle ulteriori risultanze istruttorie con particolare riguardo alla confessione resa da e alla deposizione del teste;
Controparte_2 Tes_1
La convenuta si è costituita nel giudizio di appello contestando la sussistenza dei CP_1 presupposti per l'accoglimento dell'appello, ribadendo la correttezza della pronuncia impugnata tenuto conto dell'onere di prova gravante su parte attrice e delle risultanze della CTU esperita in giudizio.
Nessuno si è costituito per i convenuti e . Controparte_2 CP_2
4 Ritenuta la causa di natura documentale, all'udienza figurata del 19.12.2024, previa riassegnazione del fascicolo, la causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
II
Con il primo motivo di appello l'appellante ha contestato la decisione del giudice di primo grado per aver ritenuto non provata la dinamica del sinistro a fronte degli elementi probatori offerti in corso di giudizio e, in particolare, alla luce delle risultanze della CTU tecnica disposta.
In particolare, l'odierna attrice ha contestato la decisione assunta evidenziando come, a fronte dell'accertata compatibilità dei danni riportati dal veicolo BMW attoreo con la dinamica del sinistro riferita in atto di citazione e confermata nel modulo CAI sottoscritto, il giudice si sia discostato dalle conclusioni assunte dal CTU senza offrire un logico percorso motivazionale, non provvedendo ad acquisire chiarimenti ed elementi ulteriori, ma valorizzando e facendo proprie le contestazioni sollevate dal CTP di parte convenuta e, quindi, gli elementi di contestazione offerti dalla compagnia assicurativa.
Con il secondo motivo, l'appellante ha ribadito l'erroneità della decisione alla luce degli ulteriori elementi probatori acquisiti in corso di causa, ovvero la deposizione del teste e le dichiarazioni Tes_2 confessorie rese dalla convenuta conducente del veicolo antagonista. Controparte_2
I due motivi di appello, entrambi volti a contestare la ricostruzione del sinistro operata dal giudice di merito e, quindi, a modificare la statuizione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'incidente, devono essere esaminati congiuntamente.
****
Preliminarmente, pare opportuno ribadire che, in termini generali, l'attore che chiede il risarcimento del danno è tenuto a provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della propria domanda: ne consegue che il danneggiato che proponga una domanda risarcitoria nei confronti dei responsabili civili e dell'assicuratore del veicolo che ritiene responsabile del sinistro, ha l'onere di provare le modalità dell'incidente, l'attribuzione dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo antagonista, nonché la riconducibilità dei danni allegati al sinistro stesso.
Nel caso di specie, parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro verificatosi il 21.11.2017 – ulteriori rispetto a quelli già oggetto di parziale ristoro da parte dell'assicurazione – instando per la condanna, in via solidale, del conducente, del CP_1 responsabile civile e dell'assicurazione del veicolo danneggiante.
Così articolata la pretesa, deve ritenersi che l'attrice abbia inteso cumulare nel medesimo giudizio l'azione ex art. 2054 c.c. – nei confronti del conducente danneggiante e del proprietario del veicolo – e l'azione diretta ex art. 144 CdA.
E' certa la possibilità per il danneggiato di agire cumulativamente, in un unico giudizio, sia con azione diretta contro l'assicuratore del responsabile del danno e sia con azione per responsabilità aquiliana ex art. 2054 c.c. trattandosi, invero, di un particolare tipo di solidarietà che sorge da obbligazioni distinte pur essendo identico il fatto dannoso che le origina: l'obbligazione del
5 danneggiante sorge da una responsabilità da fatto illecito ex art. 2054 c.c. mentre l'obbligazione dell'assicuratore sorge da una responsabilità indennitaria ex lege ai sensi dell'art 144 Cod.Ass.
Tale ipotesi integra una fattispecie di litisconsorzio facoltativo per la connessione sussistente tra le due domande volte ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dallo stesso fatto illecito da parte di soggetti solidalmente obbligati.
In particolare, nel giudizio cumulativo, l'assicuratore assume la veste di litisconsorte facoltativo rispetto alla domanda proposta ex art. 2054 c.c. contro il danneggiante così come il conducente del veicolo, che non sia anche proprietario, assume la veste di litisconsorte facoltativo rispetto alla domanda proposta ex art. 144 Cod. ss. contro l'assicuratore.
A fondamento della domanda risarcitoria, parte attrice ha prodotto il modulo CAI compilato e sottoscritto dai due conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente, che deve ritenersi riconosciuto ex art. 215 c.p.c. da parte della essendo la stessa rimasta contumace nel giudizio di Controparte_2 primo grado.
La convenuta contumace nel giudizio di primo grado, è comparsa a rendere formale CP_2 interrogatorio all'udienza del 13.5.2021 riconoscendo quanto riportato nel modulo CAI, ribadendo la dinamica del sinistro e confermando di essere stata alla guida del veicolo Renault Clio tg CL283PT e di essersi spostata senza rendersi conto del sopraggiungere del veicolo attoreo - proveniente dalla propria direzione, alla propria sinistra - “senza mettere la freccia”, dando altresì atto che “non c'è stato impatto tra i veicoli”.
Quanto alla valenza processuale del modulo di contestazione amichevole di incidente, si osserva che, secondo l'orientamento maggioritario della Suprema Corte, "in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la confessione proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, rispetto all'assicuratore ed al proprietario dello stesso, è liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi di costoro in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c., mentre ha valore di piena prova nei confronti del medesimo confidente, come previsto dall'art. 2733, comma 2, c.c.” (così, testualmente, Cass.
19.5.2021, n. 13718): infatti, l'art. 143 del Cod. Ass. prevede che, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore, debba essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario;
diversamente accade allorquando il conducente del veicolo non sia - come nel caso in esame - anche proprietario del mezzo, in quanto quest'ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore ma va liberamente apprezzata dal Giudice (v. in tal senso, tra le altre, Cass. S.U.
5.5.2006, n. 10311).
6 Detto altrimenti, non essendo il conducente del veicolo assicurato un litisconsorte necessario della compagnia di assicurazioni e/o del proprietario assicurato, ma un coobbligato solidale con il proprietario del veicolo, la confessione del conducente stesso, ivi compresa quella resa nel modulo
CAI, deve essere liberamente apprezzata dal giudice del merito nei confronti del proprietario del veicolo e dell'assicuratore, mentre fa piena prova, a norma degli art.. 2733 e 2735 c.c., nei confronti del conducente confitente.
Tale principio è stato ancora recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo, la quale non è vincolante per il proprietario e per la compagnia assicuratrice, può essere liberamente valutata dal giudice nei confronti di questi ultimi. Tuttavia, essa fa piena prova contro lo stesso conducente confitente” (v.
Cass. 18.12.2024, n. 33130).
Peraltro, la Suprema Corte ha altresì chiarito che “ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio”, ponendosi la verifica di siffatta eventuale incompatibilità logica “come una sorta di momento antecedente rispetto all'esistenza ed alla valutazione della dichiarazione confessoria” (v. Cass. 27.3.2019, n. 8451).
In applicazione dei principi richiamati, deve ritenersi che all'esito dell'istruttoria condotta nel giudizio di primo grado sia emersa idonea prova della responsabilità della conducente Controparte_2 dell'automobile Renault Clio: da un lato, infatti, la stessa ha reso confessione della propria responsabilità nel modulo CAI sottoscritto nel quale risulta espressamente riportato che la stessa avrebbe impegnato la corsia nella quale stava procedente l'attrice senza mettere la freccia ed indicato
“ho torto”; dall'altro, nel corso del giudizio dinanzi al Giudice di Pace la stessa ha reso CP_2 confessione giudiziale.
Alla luce di tali elementi, la responsabilità del sinistro stradale occorso in data 21.11.2017 non può che essere integralmente ascritta alla sig.ra Controparte_2
Il proposto gravame deve pertanto essere parzialmente accolto, con il riconoscimento della responsabilità della convenuta ferma restando ogni ulteriore valutazione in ordine alla CP_2 quantificazione dei danni patrimoniali invocati da parte attrice, nei limiti e per le ragioni che seguono.
****
Non meritevole di accoglimento, invece, è la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del responsabile civile e dell'impresa assicuratrice, tenuto conto che l'originaria attrice non ha offerto elementi idonei a fondare la responsabilità degli stessi.
Si è già detto, infatti, che la confessione resa dalla quale conducente danneggiante e non CP_2 proprietaria del veicolo, non fa stato nei confronti dell'assicuratore e del responsabile civile, dovendo essere liberamente apprezzata dal Giudice.
7 Né la responsabilità di potrebbe farsi conseguire dalla mancata costituzione o Controparte_2 dalla mancata comparizione all'udienza fissata dal Giudice di Pace per l'assunzione dell'interrogatorio formale, atteso che non risulta dagli atti che sia stato disposto l'interpello del convenuto contumace e ribadito altresì che nel caso - quale quello in esame - di litisconsorzio facoltativo, “la confessione resa da uno dei litisconsorti costituisce prova legale nei confronti del confidente, mentre può fornire argomenti di prova ed essere liberamente valutata dal giudice nei confronti degli altri litisconsorti” (v.
Cass. 13.11.2014, n. 24187).
Quanto all'unico teste escusso del giudizio di primo grado – peraltro non menzionato nel CAI prodotto in atti, nonostante lo stesso abbia riferito di essersi fermato al fine di prestare assistenza al conducente – si osserva che le dichiarazioni rese appaiono del tutto generiche in ordine all'esatta dinamica dell'incidente per cui è causa, essendosi il teste limitato a confermare di aver visto l'impatto dell'auto con il new jersey e quindi la macchina attrice “strisciare” sulla corsia di destra.
Nessun elemento di dettaglio ulteriore è stato offerto dal teste che, pur avendo dichiarato di essersi fermato al fine di verificare le condizioni del conducente, non ha circostanziato il luogo del sinistro, né precisato quali fossero le condizioni dell'auto, né riferito quanto accaduto nell'immediatezza dei fatti.
Tale deposizione appare tanto più generica alla luce degli elementi di segno contrario evidenziati dalla compagnia convenuta fin dalla costituzione in giudizio.
Il compendio probatorio oggetto di valutazione, infatti, deve tenere conto delle risultanze - in parte di natura documentale – acquisite e allegate su iniziativa dalla compagnia di assicurazione in ragione degli accertamenti stragiudiziali effettuati.
In particolare, la , già in sede di giudizio di prime cure, ha evidenziato come la denuncia di CP_1 sinistro sia del tutto generica quanto al luogo esatto dell'incidente, rendendo di fatto impossibile accertare la presenza di tracce o di danni alla sede stradale, ovvero ricercare riscontri oggettivi alla dinamica offerta dall'attrice, sottolineando la circostanza anomala della totale assenza di intervento da parte delle autorità competenti, alle quale non è pervenuta alcuna segnalazione di sinistro.
La stessa convenuta ha quindi dato atto della contraddittorietà della dinamica contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di merito rispetto alla ricostruzione operata nell'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, laddove la stessa attrice avrebbe riferito dell'impatto e dell'urto tra il proprio veicolo e quello della sig.ra CP_2
Ulteriori elementi idonei a revocare in dubbio la ricostruzione del sinistro offerta dall'attrice, si ricaverebbero secondo la compagnia dagli accertamenti tecnici operati dal perito incarico che, con riferimento alla modalità di impatto dell'autovettura con le barriere new jersey e ai danni conseguenti riportati dal veicolo attoreo, ha rilevato come non vi sia traccia di danneggiamento lungo tutta la fiancata sinistra dell'auto e sia invece presente un grave danneggiamento della ruota posteriore sinistra privo di giustificazione tenuto conto delle modalità di verificazione del sinistro.
8 Le criticità evidenziate non hanno trovato soluzione all'esito del giudizio di primo grado né, peraltro, all'esito della presente fase di giudizio.
Si è già detto della genericità della deposizione resa dal teste in ordine alla dinamica del Tes_1 sinistro: il teste, infatti, non riferito l'accadimento con particolari che sarebbe logico attendersi da chi seguiva – non a rilevante distanza – l'autovettura dell'attrice trovandosi sulla corsia di destra ovvero nella corsia nella quale l'auto attorea ha “strisciato” e deve aver, presumibilmente, posto in essere una manovra di emergenza per evitare l'impatto.
Lo stesso teste, peraltro, nulla ha riferito in ordine alle condizioni della strada, né ha dato atto del transito di altri veicoli, né peraltro nulla ha riferito circa la sottoscrizione, contestuale, del CAI da parte dei conducenti coinvolti, né ha confermato di aver lasciato le proprie generalità ai fini della ricostruzione testimoniale dell'occorso.
La stessa CTU disposta in primo grado non pare idonea a superare gli elementi dubbi e la genericità dell'allegazione attorea in ordine alla dinamica e alle circostanze di fatto del sinistro.
Se parte attrice non ha offerto, né nell'atto introduttivo del giudizio, né nel corso dell'istruttoria svolta, elementi precisi dai quali evincere con esattezza il punto esatto nel quale il sinistro sarebbe avvenuto – non offrendo neppure spiegazioni circa il mancato intervento della Polizia Stradale e dello stesso ente gestore del tratto stradale interessato ANAS – tali mancanze non possono dirsi colmate neppure alla luce della CTU esperita in corso di giudizio.
Il perito incaricato, infatti, ha dato atto di aver accertato la “precisa localizzazione dell'area del sinistro” alla luce delle indicazioni offerte da parte attrice, “che ha condotto personalmente il collegio peritale sul punto di quiete della vettura incidentata”.
Peraltro, l'esame dei verbali delle OO.PP. non consente di acquisire ulteriori elementi di riscontro non avendo il CTU verbalizzato quanto emerso all'esito del sopralluogo del 1.4.2019, non avendo neppure dato atto della presenza del conducente alle operazioni peritali (v. relazione in atti).
Nessun approfondimento in ordine alla segnalazione del sinistro risulta effettuata dal CTU incaricato il quale a fronte delle osservazioni sollevate dal CTP di parte convenuta, si è limitato a ribadire che “la
CTU non ha oneri di ricerca delle prove” in quanto “indirizzata a valutare le prove offerte dalle parti”, del tutto omettendo di argomentare, in ragione di particolari cognizioni tecniche, sulla congruenza degli elementi offerti da parte attrice.
In assenza di un percorso argomentativo chiaro e fondato su riscontri tecnici oggettivi, deve ritenersi che la conclusione assunta dalla CTU in ordine al cd. punto di contatto dell'autovettura attorea con la barriera new jersey e l'accertata compatibilità del danno con la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione, non sia sufficiente a privare di attendibilità e rilevanza le osservazioni critiche sollevate da parte della compagnia convenuta.
Peraltro, la stessa giurisprudenza ha rilevato che l'affermazione del consulente tecnico d'ufficio circa la compatibilità dei danni periziati con il sinistro per il quale è causa non è sufficiente a dimostrare il reale
9 svolgimento della dinamica del sinistro, né la responsabilità dei veicoli coinvolti (v. Corte App. Firenze
9.2.2022, n. 241).
A fronte delle specifiche allegazioni e produzioni documentali della Compagnia assicurativa, nonché delle puntuali contestazioni sollevate alla CTU, l'odierna appellante, nel giudizio di primo grado non ha fornito concreti e convincenti elementi che possano supportare la domanda risarcitoria proposta.
Pare opportuno ribadire che se è vero che il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale e sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte rappresenta una presunzione iuris tantum che il sinistro si sia svolto con le modalità ivi indicate, è altrettanto certo che, come tutte le presunzioni semplici, esso è superabile dalla prova contraria, che può essere rappresentata anche da un'altra presunzione semplice, ex art. 2727 c.c.” (cfr. Cass. n. 4285/14).
In particolare, “Le valutazioni sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole di incidente (cosiddetto modello CAI) devono ritenersi precluse dall'esistenza di un'incompatibilità oggettiva ed accertata tra il fatto così come descritto in tale documento e le conseguenze dell'incidente così come accertate in giudizio” (cfr. Cass. n. 8451/19).
La Suprema Corte ha altresì affermato che il valore confessorio di quanto dichiarato nel modulo CAI deve essere valutato sempre alla stregua della ricostruzione dei fatti quale effettuata dal Giudice del merito con l'ausilio di tutti gli strumenti di prova a sua disposizione, che la dichiarazione deve intendersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio.
Per i motivi sopra esposti, le acquisite risultanze non forniscono una prova affidabile e sufficiente del fatto che l'evento lesivo si sia verificato con le modalità prospettate dall'attrice e, soprattutto, non può imputarsi il sinistro per cui è causa all'appellata compagnia assicuratrice e allo stesso CP_2
.
[...]
La mancata la dimostrazione dell'an comporta che la pretesa azionata nei confronti del proprietario e dell'assicuratore dev'essere rigettata.
****
Si è già detto che a diverse conclusioni deve invece pervenirsi relativamente alla domanda risarcitoria rivolta nei confronti del conducente le cui dichiarazioni confessorie non lasciano Controparte_2 spazio ad un libero apprezzamento del loro contenuto ad opera del Giudicante, atteso che le stesse, integrando gli estremi di una confessione giudiziale ex art. 2733 c.c., formano piena prova, nei confronti del confitente, circa i fatti sfavorevoli da costui riferiti.
In questo senso si è espressa la stessa Cassazione avendo affermato che la confessione proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, ha valore di piena prova nei confronti del medesimo confidente, come previsto dall'art. 2733, secondo comma, c.c. con la conseguenza che il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti e rigettarla nei confronti dell'assicuratore e del proprietario (v. Cass. 20.4.203, n. 10687).
10 A fronte di tutte le considerazioni sin qui svolte, non può allora che pervenirsi a due statuizioni di opposto segno: da un lato, il rigetto della pretesa azionata dagli attori nei confronti di CP_2
e della;
dall'altro, invece, la declaratoria di responsabilità di
[...] Controparte_1
Controparte_2
III
Accertata la responsabilità dell'appellata nella causazione del sinistro in esame, Controparte_2 occorre valutare ora la fondatezza della domanda risarcitoria proposta con riferimento ai danni subiti dall'automobile dell'appellante, da quest'ultima quantificati nel giudizio di primo grado in € 22.800,00, già dedotto l'acconto ricevuto di € 3.250,00.
Prima di esaminare la fondatezza della pretesa, non può non evidenziarsi che il proprietario del veicolo danneggiato ha l'onere di dimostrare l'entità del pregiudizio e degli esborsi sostenuti.
A tal fine, nel giudizio di prime cure l'odierna istante ha versato in atti un preventivo di spesa, con indicazione del valore di mercato del veicolo alla data del sinistro, una fattura proforma relativa alle spese stragiudiziali, nonché l'attestazione di avvenuta demolizione del veicolo BMW tg. EK040DF.
Pare opportuno evidenziare, come sottolineato da parte appellata, che la fattura proforma 27.3.2018, pur indirizzata a non pare riconducibile al sinistro in oggetto, in quanto Parte_1 espressamente riferita a “danni materiali sig. sinistro del 20.10.2017 avvenuto in Persona_1
Collegno” (v. doc. n. 6 parte attrice primo grado).
Nessun rilievo ai fini del proposto risarcimento può pertanto esserle affidata.
Quanto al valore probatorio del preventivo di riparazione deve rilevarsi che in termini generali, i preventivi di spesa e le fatture, in quanto redatti in assenza di contraddittorio, non hanno valore di prova e, pertanto, non sono idonei alla determinazione del quantum debeatur allorquando non siano stati confermati in sede di escussione testimoniale dal loro autore (v. tra le altre, Cass. 101315/2014).
In altri termini, il preventivo di spesa e la fattura sono meri indizi provenienti da un terzo e, come tali, sono utilizzabili ove l'autore sia chiamato a deporre;
siffatti documenti, quindi, sono assolutamente inidonei a stimare il danno patito.
A maggior ragione nel caso di specie, essendo il preventivo finalizzato a dar prova dell'antieconomicità delle riparazioni prova che, pur all'esito dell'accertamento peritale, non può dirsi raggiunta.
Lo stesso CTU, infatti, si è limitato a riportare le singole voci contenute nel preventivo prodotto da parte attrice senza alcuna valutazione in termini di congruità delle riparazioni indicate.
Parimenti, nessun elemento oggettivo è stato offerto al fine di verificare la correttezza della valutazione operata con riferimento al valore di mercato del veicolo attoreo alla data del sinistro e, anche, al valore residuo del mezzo incidentato, così da ritenere sussistente l'antieconomicità delle riparazioni indicate.
Nessun rilievo può pertanto assumere, ai fini della quantificazione del danno, la perizia disposta in corso di giudizio di prime cure.
11 Si consideri ancora che l'unico teste indicato nulla ha riferito sulla entità dei danni riportati dal veicolo attoreo, essendosi limitato a dar atto dell'urto sulle barriere e della “strisciata” nella corsia di destra. Né
è stato indicato, come teste, il titolare della che, secondo le allegazioni attoree, avrebbe Parte_2 predisposto il preventivo e neppure il conducente del carroattrezzi che – proprio in ragione delle modalità di sinistro e dei danni allegati – deve certamente essere intervenuto per la rimozione e il trasporto del veicolo.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di fermo tecnico atteso che, come ancora recentemente ribadito dalla Cassazione, “il danno da fermo tecnico di veicolo non è in re ipsa , ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo” (v. Cass. 17.12.2024, n. 32946).
****
Alla luce degli elementi evidenziati, deve ritenersi che l'appellante non abbia dato sufficiente prova dei danni occorsi alla propria vettura, nè della riconducibilità degli stessi all'incidente di cui si discorre.
Ne consegue che, pur dovendo ritenersi provata la responsabilità della conducente CP_2
nella causazione del sinistro, la pretesa risarcitoria deve essere respinta, così come l'appello
[...] proposto, con conseguente conferma anche con riferimento alla posizione della Controparte_2 del provvedimento di primo grado.
IV
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione del criterio della soccombenza in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
Parte appellante deve pertanto essere condannata a rifondere alla convenuta Controparte_1 le spese del presente giudizio;
alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo tenuto conto, oltre che delle note spese in atti e degli esborsi documentati, del valore della causa, della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta: vengono così applicati i valori medi dello scaglione di riferimento con esclusione della fase istruttoria.
Al rigetto dell'impugnativa consegue altresì ex lege l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 nei confronti della parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e domanda, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2020/2021, emessa dal Giudice Parte_1 di Pace di Torino in data 27.7.2021 nel proc. n. 11554/2018 R.G. che, per l'effetto, conferma;
12 condanna a rimborsare in favore della convenuta le Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.701,00, oltre 15% Spese Generali,
IVA e CPA come per legge;
dà atto dell'obbligo, a carico della parte appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Torino, in data 10.4.2025
Il Giudice dott.ssa Ester Marongiu
13