CA
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/04/2025, n. 2381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2381 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1643/2021 r.g. vertente tra
Parte_1
difesa dall'avv. Alfonsina Di Domenico
[...]
APPELLANTE
e
, difeso dall'avv. Domenico Monteleone CP_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 12.2.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
instando, in via principale, per la condanna al pagamento della somma di € 63.287,53, oltre ad € 1.342,63 per interessi di mora, a titolo di indennità di occupazione ex art.15 legge regionale Lazio n.12/1999, in relazione alla detenzione senza titolo dell'alloggio in Pt_1
via dei Sampieri n. 226 sc. N int.1; in via subordinata per la condanna al pagamento del medesimo importo a titolo di risarcimento del danno.
è contumace. CP_1
All'esito di istruttoria ex actis il Tribunale con sentenza n. 13008/2020 condanna al pagamento della somma di € 22.660,00, oltre interessi legali dalle scadenze CP_1
mensili, per il periodo di accertata abusiva occupazione, da luglio 2011, pari a complessivi mesi centodieci, in ragione di un valore locativo mensile stimato in € 206,00 secondo i parametri dell'equo canone (artt. 12 e segg. L. n. 392/78).
Avverso la predetta sentenza l' propone appello concludendo per Pt_1
l'accoglimento della domanda svolta in via principale.
Al riguardo deduce un unico motivo: il valore locativo secondo i coefficienti dell'equo canone ex artt. 12 e 13 l. n. 392/78 deve essere incrementato del 300% in attuazione della legislazione regionale (artt. 15 e 18 L.R. Lazio n. 12/1999; art.50 L.R. Lazio
n. 27/2006) ed aggiornato annualmente all'indice dei prezzi secondo il criterio della variazione assoluta ai sensi dell'art.32 l. n. 392/78.
Si costituisce chiedendo in termini apodittici il rigetto del gravame. CP_1
La Corte così ragiona.
Il Tribunale ha accertato la sussistenza di una occupazione radicalmente abusiva, in assenza cioè di qualsiasi titolo pregresso suscettibile di giustificare la detenzione dell'unità immobiliare da parte di correttamente, quindi, la relativa CP_1
responsabilità è stata ricondotta a quella c.d. aquiliana ai sensi dell'art.2043 c.c. - piuttosto che a quella contrattuale ex art.1591 c.c. - ed il danno-conseguenza è stato, quindi, liquidato in via equitativa ai sensi degli artt. 2056-1226 c.c. sia pure avendo riguardo al valore locativo stimabile secondo i parametri del c.d. equo canone.
Il risarcimento è stato così correttamente commisurato all'utilità presuntivamente perduta a causa dell'illecita occupazione in relazione alla ordinaria gestione iure privatorum del patrimonio immobiliare da parte dell , conformemente Pt_1
alla direttiva fissata in sede nomofilattica per il danno c.d. emergente (Cass. sez. un. 15 novembre 2022 n. 33645).
Esula, invece, dalla logica compensativa propria della sanzione dell'illecito extracontrattuale l'applicazione di canoni c.d. sanzionatori che trovano piuttosto giustificazione nella invocata legislazione regionale (art. 15, comma 5, e art. 7, comma 3, lett. c legge Regione Lazio n. 12/1999) solo nell'ambito della responsabilità contrattuale, a titolo di penale ex lege (ex art.1374 c.c.) , non essendo tuttavia rinvenibile alcuna ipotesi eccezionale di danno c.d. punitivo sanzionatorio di un illecito aquiliano.
L'art.4, comma 4, legge n. 431/98 è del resto esplicito nel prevedere la competenza regolativa concorrente delle regioni in materia di determinazione dei “canoni” degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e non del risarcimento del danno derivante da un illecito ex art. 2043 c.c..
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello proposto da di avverso la sentenza del tribunale Pt_1 Pt_1
di Roma n. 13008/2020;
- condanna l' di al rimborso delle spese processuali, in favore di Pt_1 Pt_1
, liquidate in € 1.000,00 per compensi, spese generali, iva e cassa di CP_1
previdenza come per legge;
- dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002
Roma, 15.4.2025
IL PRESIDENTE est.