Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/06/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6195/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6195 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione con ordinanza del 9.5.2025 avente ad oggetto divorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Casal di Parte_1 C.F._1
Principe alla via Cesare Battisti, 21 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Schiavone che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Aversa Controparte_1 C.F._2
alla via F. Saporito, 58 presso lo studio dell'Avv. Alfonso Oliva che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.12 e ss. c.p.c. depositato il 22.7.2024 ritualmente notificato, la ricorrente
(nata ad [...] il [...]), premesso di avere contratto matrimonio a Casal di Principe in data
8.9.2003 con il resistente (nato a [...] il [...]) e che dalla loro unione sono nati due figli -
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) - ha Per_1 Persona_2
1
chiesto che venisse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con condanna alle spese in caso di opposizione.
Nel costituirsi in giudizio il resistente, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva di corrispondere quale mantenimento per il figlio la somma mensile Per_1 di € 100,00 automaticamente aggiornata ogni anno, in base all'intervenuta variazione ISTAT.
All'udienza del 17.1.2025, entrambi i coniugi comparivano innanzi al Giudice delegato;
la difesa della ricorrente chiedeva la conferma della separazione con versamento diretto delle somme ai figli maggiorenni;
il resistente, a precisazione di quanto dichiarato in comparsa, dichiarava di voler corrispondere il mantenimento anche alla figlia maggiorenne.
Sentite le parti, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata onerando le parti del deposito della sentenza di separazione con attestazione di passaggio in giudicato e della dichiarazione dei figli maggiorenni di versamento diretto dell'assegno.
All'udienza del 28.3.2025, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice delegato confermava le condizioni della sentenza di separazione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4623/2022 passata in giudicato, con la precisazione che il mantenimento verrà versato dal padre direttamente ai figli maggiorenni (cfr. dichiarazione in atti); infine rinviava la causa per bonario componimento su richiesta di parte resistente.
All'udienza del 9 maggio 2025, tenutasi in modalità cartolare, non avendo le parti raggiunto un accordo, la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 473-bis.21, ultimo comma, c.p.c.
In via preliminare nulla si dispone in ordine all'affido ed al diritto di visita essendo i figli della coppia maggiorenni.
Parimenti nulla va disposto sulla casa familiare in assenza di domanda.
Infine nulla va disposto a titolo di assegno divorzile in assenza di domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “dodici mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (avvenuta il 9.12.2013) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4623/2022, pubblicata il 16.12.2022, passata in giudicato;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
2 R.G. n. 6195/2024
In ordine alle statuizioni accessorie, il Collegio ritiene di confermare le condizioni della sentenza di separazione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4623/2022 passata in giudicato, per quanto concerne le statuizioni economiche, con la precisazione che il mantenimento a carico del CP_1
verrà versato direttamente ai figli maggiorenni e (nella misura di 200,00 Per_1 Persona_2
euro ciascuno oltre Istat nonché spese straordinarie al 50%).
Tenuto conto dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate
I compensi spettanti al difensore del resistente ammesso in via provvisoria al patrocinio a Spese dello
Stato giusta delibera del 19.12.2024 prot n 1364/2024, verranno liquidati all'esito del deposito della documentazione richiesta con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casal di Principe in data 8 settembre 2003 (atto n. 81, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2003) tra
(nata ad [...] il [...]) e (nato a Parte_1 Controparte_1
Caserta il 29.6.1974) alle condizioni indicate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASAL DI PRINCIPE per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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