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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 01/04/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3241.2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n° 3241/2021 R.G. del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 09.01.2025, promossa da:
, C.F.: nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._1
residente in [...], , C.F.: , Parte_1 C.F._2
nato a [...] l'[...], ivi residente in [...], CP_2
, C.F.: , nato in [...] il [...], residente in
[...] C.F._3
Montefiascone, via della Stazione n. 319, , C.F.: , nata CP_3 C.F._4
in Romania il 17/07/1980, residente in [...], Parte_2
, C.F.: nata a [...] il [...], residente in Montefiascone,
[...] C.F._5 via della Stazione n. 319, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Alabiso e con questi elettivamente domiciliati in Viterbo, via Pacinotti n. 5, studio del difensore;
Attori
Nei confronti di
C.F.: , Controparte_4 C.F._6
in persona della legale rappresentante nata a [...] il [...], Controparte_4 con sede in Montefiascone, Corso Cavour n. 73, rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Costa e con questi elettivamente domiciliata in Viterbo, via della Pace n. 63, studio del difensore;
Convenuta
1 Nonché
, P.I. , con sede legale e direzione in Milano, via della Chiusa n. 2, in CP_5 P.IVA_1
persona del procuratore dott. rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Paolo CP_6
Cambieri e Furio De Palma e con questi elettivamente domiciliata in Viterbo, via Gargana n. 34, presso lo studio dell'Avv. Pietro Porri.
Terza chiamata
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , , Controparte_1 Parte_1 CP_2
, e nella qualità di partecipanti alla comunione del
[...] CP_3 Parte_2
Condominio sito in Montefiascone, via della Stazione n. 319, convenivano in giudizio CP_4
per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti e subendi, pari a complessivi €
[...]
23.220,25, derivanti dall'omessa comunicazione al condominio del ricorso cautelare notificato in data 13.11.2019 da . Parte_3
A fondamento della domanda risarcitoria esponevano che, nell'anno 2017, il condomino Parte_3
aveva informato l'amministratore della presenza di infiltrazioni nell'immobile di
[...] proprietà e che l'assemblea condominiale aveva deciso di affidare i lavori di rifacimento della copertura del tetto e di messa in sicurezza alla ditta sulla base del computo Controparte_7
metrico redatto dal geom. CP_8
Ciononostante, le infiltrazioni non venivano eliminate e, pertanto, il faceva effettuare un Parte_3 sopralluogo all'Ing. , il quale accertava la precarietà della struttura e la necessità di Controparte_9 urgente messa in sicurezza. Di conseguenza, notificava all'amministratore convenuto il ricorso cautelare rubricato al n. 2322/2019 R.G. del Tribunale di Viterbo, che non veniva tempestivamente comunicato ai condomini, i quali non riuscivano a predisporre una idonea ed efficace difesa, avendo avuto conoscenza dell'azione solo a giudizio iniziato.
All'esito del processo gli odierni attori venivano condannati all'esecuzione di lavori per un ammontare pari a circa € 70.000,00, oltre al pagamento delle spese di lite. La decisione veniva confermata anche dal Collegio al quale gli attori avevano proposto reclamo, con ulteriore aggravio delle spese di lite.
Da ultimo subivano la notifica del precetto, nonché un pignoramento presso terzi per l'importo di €
11.824,92.
2 Alla luce del descritto svolgimento dei fatti, ritenevano che l'omessa informativa da parte dell'amministratore convenuto fosse idonea a configurare la responsabilità professionale per mala gestio con conseguente obbligo di risarcimento dei danni.
2. Si costituiva con comparsa di risposta Amministrazione Condomini, chiedendo Controparte_4
il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Sul piano della ricostruzione fattuale rappresentava che l'ammaloramento del tetto dell'immobile da cui derivavano le infiltrazioni lamentate dal risaliva all'anno 2015, come risultante dalle Parte_3
comunicazioni effettuate dal precedente amministratore Pertanto, già nel mese di Testimone_1
luglio 2016 erano stati affidati i lavori di rifacimento del tetto alla ditta Controparte_10
e, al tal fine, in data 02.09.2016, era stata presentata la per l'esecuzione dei lavori.
[...] Pt_4
Al momento del passaggio di consegne con il precedente amministratore avvenuto il 22.11.2016, veniva informata dal geom. della non corretta esecuzione dei lavori da parte della ditta CP_8
incaricata. Pertanto, la convenuta, nella qualità di amministratore subentrate, aveva subito effettuato le dovute comunicazioni ai condomini per informarli dell'urgenza dei lavori e, al fine di assumere le conseguenti delibere, venivano convocate plurime assemblee condominiali (03.05.2017, 24.10.2017
e 28.05.2018).
Ciononostante, le opere di straordinaria manutenzione non venivano eseguite, pur essendo necessarie per la stabilità e salubrità dell'immobile a causa delle richieste di alcuni CP_11
condomini di contenere le spese dei lavori e della cronica morosità di altri condomini, che rendeva impossibile procedere all'affidamento dell'appalto.
All'atto della scadenza del mandato biennale avvenuta il 07.10.2018, la convenuta non chiedeva la riconferma ma, in ogni caso, pur essendo cessata dall'incarico e non sostituita, comunicava ai condomini la notifica del ricorso effettuata in data 13.11.2019, sia con telefonate, che con messaggi telefonici.
Sul piano giuridico evidenziava che, in ogni caso, non vi era alcun nesso causale fra l'asserito inadempimento ed i danni richiesti, considerato che il Tribunale aveva accertato la soccombenza nel merito degli attori, ravvisando il pericolo di aggravamento delle infiltrazioni. Pertanto, anche in caso di costituzione tempestiva degli attori, l'esito del giudizio non avrebbe potuto essere diverso.
Inoltre, con il reclamo proposto al Collegio gli attori non avevano contestato l'esito dell'accertamento peritale affidato dal primo giudice, ma avevano limitato l'impugnazione alla regolazione delle spese di lite.
Da ultimo, chiedeva la chiamata in causa dell'Assicurazione per esercitare la Controparte_12
manleva nella denegata ipotesi di accertamento della propria responsabilità.
3 3. Si costituiva anche l'Assicurazione affermando la radicale infondatezza del CP_5
petitum attoreo.
Nel merito aderiva alle difese della convenuta chiedendo, in caso di condanna, di applicare la franchigia di € 500,00 e di escludere il rimborso delle spese legali per omessa tempestiva denuncia del sinistro da parte dell'assicurata.
4. Nello svolgimento del processo, venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie previste dall'art. 183 co. 6 c.p.c., con le quali le parti insistevano nel sostenere le rispettive domande ed eccezioni.
In data 16.04.2024 venivano assunte le prove orali ammesse.
Il 09.01.2025 si svolgeva l'udienza di precisazione delle conclusioni;
con le note autorizzate le parti insistevano nel sostenere le rispettive domande ed eccezioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. La domanda degli attori deve essere rigettata, perché infondata in fatto ed in diritto.
La causa petendi della domanda risarcitoria è incentrata sull'asserito inadempimento, da parte dell'amministratrice convenuta, dell'obbligo di informativa previsto dall'art. 1131 co. 4 c.c., ritenuto fonte di responsabilità contrattuale del professionista.
Secondo il costrutto prospettato dagli attori, il dedotto inadempimento dovrebbe considerarsi causa della soccombenza nel giudizio per danno temuto recante R.G. 2322/2019 celebrato innanzi al
Tribunale di Viterbo e nel successivo giudizio di reclamo svoltosi innanzi al Collegio.
Il Giudice osserva che la tesi degli attori è contraddetta dagli elementi istruttori ed è incoerente con il dettato normativo.
In linea di fatto la prova orale ha confermato che la convenuta, sebbene cessata dall'incarico e, quindi in regime di prorogatio ai sensi dell'art. 1129 c.c. (Cass. 18660 del 30/10/2012), ha provveduto ad informare i condomini della notifica dell'atto giudiziale avvenuta il 13.11.2019.
Sul punto il testimone collega della convenuta, ha confermato di aver sentito le Testimone_2 telefonate fatte ai condomini per informarli dell'avvenuta notifica. Tale dichiarazione è riscontrata dal messaggio di testo datato 02.12.2019 (allegato n. 17 della comparsa di risposta) con cui la convenuta ha invitato i condomini a ritirare i documenti presso il suo studio.
Le propalazioni rese da precedente amministratore di condominio, hanno inoltre Testimone_1
confermato che la presenza di infiltrazioni provenienti dal tetto era nota ai condomini già da prima che la convenuta assumesse l'incarico di amministratore.
4 Dai citati elementi istruttori si può dunque inferire che la convenuta ha adempiuto all'obbligo di comunicare ai condomini l'avvenuta notifica del ricorso cautelare presentato dal . Parte_3
A tanto deve aggiungersi che gli attori non hanno dimostrato, come sarebbe stato loro onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., che la tempestiva costituzione nel giudizio avrebbe comportato chances di vittoria o, comunque, evitato la soccombenza.
Al riguardo si osserva che l'ordinanza del 14.07.2020, adottata dal Tribunale di Viterbo, giudice dott.ssa Mastropasqua, ha puntualmente vagliato le doglianze degli odierni attori, basate sulla asserita mala gestio dell'amministratore e sul concorso di colpa del ricorrente, escludendo che potessero essere oggetto del giudizio cautelare. Quindi nessun pregiudizio difensivo hanno subito gli attori a causa della tardiva costituzione.
Inoltre, gli stessi attori, in sede di reclamo, hanno contestato esclusivamente la condanna al pagamento delle spese di lite, affermando di non poter essere considerati soccombenti in quanto avevano aderito alla domanda del (pag. 6 del reclamo al Collegio, allegato n. 10 della Parte_3
citazione).
Nemmeno risulta dimostrata dagli attori l'esistenza di ulteriori profili di mala gestio della convenuta, in quanto la stessa, già con la nota del 09.02.2017 (allegato n. 11 della comparsa di risposta), aveva informato tutti i condomini della necessità ed urgenza dei lavori, provvedendo ad inserire la questione negli ordini del giorno trattati dalle successive assemblee condominiali.
In conclusione, la domanda proposta dagli attori deve essere rigettata, perché non provata in fatto ed infondata in diritto.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum, della limitata attività istruttoria e della complessità della materia, liquidando l'importo in prossimità dei parametri minimi. Devono essere poste a carico di parte attrice, in virtù del principio di soccombenza, anche le spese sostenute dal terzo chiamato, avendo la prima provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, in base al quale la parte rimasta vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese nei confronti del chiamato in causa o della parte intervenuta volontariamente per sostenerne le ragioni nei confronti della controparte soccombente (Cass. sent. n. 4213 del 23.2.07; Cass. Sez. 2, sent. n. 23552 del 10/11/2011).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla causa vertente fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
5 1. Rigetta la domanda proposta perché infondata in fatto ed in diritto e condanna gli attori alla refusione delle spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre conseguenze di legge, da corrispondere integralmente sia alla parte convenuta che alla terza chiamata;
Così deciso in Viterbo, 01.04.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n° 3241/2021 R.G. del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 09.01.2025, promossa da:
, C.F.: nato a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._1
residente in [...], , C.F.: , Parte_1 C.F._2
nato a [...] l'[...], ivi residente in [...], CP_2
, C.F.: , nato in [...] il [...], residente in
[...] C.F._3
Montefiascone, via della Stazione n. 319, , C.F.: , nata CP_3 C.F._4
in Romania il 17/07/1980, residente in [...], Parte_2
, C.F.: nata a [...] il [...], residente in Montefiascone,
[...] C.F._5 via della Stazione n. 319, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Alabiso e con questi elettivamente domiciliati in Viterbo, via Pacinotti n. 5, studio del difensore;
Attori
Nei confronti di
C.F.: , Controparte_4 C.F._6
in persona della legale rappresentante nata a [...] il [...], Controparte_4 con sede in Montefiascone, Corso Cavour n. 73, rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Costa e con questi elettivamente domiciliata in Viterbo, via della Pace n. 63, studio del difensore;
Convenuta
1 Nonché
, P.I. , con sede legale e direzione in Milano, via della Chiusa n. 2, in CP_5 P.IVA_1
persona del procuratore dott. rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Paolo CP_6
Cambieri e Furio De Palma e con questi elettivamente domiciliata in Viterbo, via Gargana n. 34, presso lo studio dell'Avv. Pietro Porri.
Terza chiamata
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , , Controparte_1 Parte_1 CP_2
, e nella qualità di partecipanti alla comunione del
[...] CP_3 Parte_2
Condominio sito in Montefiascone, via della Stazione n. 319, convenivano in giudizio CP_4
per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti e subendi, pari a complessivi €
[...]
23.220,25, derivanti dall'omessa comunicazione al condominio del ricorso cautelare notificato in data 13.11.2019 da . Parte_3
A fondamento della domanda risarcitoria esponevano che, nell'anno 2017, il condomino Parte_3
aveva informato l'amministratore della presenza di infiltrazioni nell'immobile di
[...] proprietà e che l'assemblea condominiale aveva deciso di affidare i lavori di rifacimento della copertura del tetto e di messa in sicurezza alla ditta sulla base del computo Controparte_7
metrico redatto dal geom. CP_8
Ciononostante, le infiltrazioni non venivano eliminate e, pertanto, il faceva effettuare un Parte_3 sopralluogo all'Ing. , il quale accertava la precarietà della struttura e la necessità di Controparte_9 urgente messa in sicurezza. Di conseguenza, notificava all'amministratore convenuto il ricorso cautelare rubricato al n. 2322/2019 R.G. del Tribunale di Viterbo, che non veniva tempestivamente comunicato ai condomini, i quali non riuscivano a predisporre una idonea ed efficace difesa, avendo avuto conoscenza dell'azione solo a giudizio iniziato.
All'esito del processo gli odierni attori venivano condannati all'esecuzione di lavori per un ammontare pari a circa € 70.000,00, oltre al pagamento delle spese di lite. La decisione veniva confermata anche dal Collegio al quale gli attori avevano proposto reclamo, con ulteriore aggravio delle spese di lite.
Da ultimo subivano la notifica del precetto, nonché un pignoramento presso terzi per l'importo di €
11.824,92.
2 Alla luce del descritto svolgimento dei fatti, ritenevano che l'omessa informativa da parte dell'amministratore convenuto fosse idonea a configurare la responsabilità professionale per mala gestio con conseguente obbligo di risarcimento dei danni.
2. Si costituiva con comparsa di risposta Amministrazione Condomini, chiedendo Controparte_4
il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Sul piano della ricostruzione fattuale rappresentava che l'ammaloramento del tetto dell'immobile da cui derivavano le infiltrazioni lamentate dal risaliva all'anno 2015, come risultante dalle Parte_3
comunicazioni effettuate dal precedente amministratore Pertanto, già nel mese di Testimone_1
luglio 2016 erano stati affidati i lavori di rifacimento del tetto alla ditta Controparte_10
e, al tal fine, in data 02.09.2016, era stata presentata la per l'esecuzione dei lavori.
[...] Pt_4
Al momento del passaggio di consegne con il precedente amministratore avvenuto il 22.11.2016, veniva informata dal geom. della non corretta esecuzione dei lavori da parte della ditta CP_8
incaricata. Pertanto, la convenuta, nella qualità di amministratore subentrate, aveva subito effettuato le dovute comunicazioni ai condomini per informarli dell'urgenza dei lavori e, al fine di assumere le conseguenti delibere, venivano convocate plurime assemblee condominiali (03.05.2017, 24.10.2017
e 28.05.2018).
Ciononostante, le opere di straordinaria manutenzione non venivano eseguite, pur essendo necessarie per la stabilità e salubrità dell'immobile a causa delle richieste di alcuni CP_11
condomini di contenere le spese dei lavori e della cronica morosità di altri condomini, che rendeva impossibile procedere all'affidamento dell'appalto.
All'atto della scadenza del mandato biennale avvenuta il 07.10.2018, la convenuta non chiedeva la riconferma ma, in ogni caso, pur essendo cessata dall'incarico e non sostituita, comunicava ai condomini la notifica del ricorso effettuata in data 13.11.2019, sia con telefonate, che con messaggi telefonici.
Sul piano giuridico evidenziava che, in ogni caso, non vi era alcun nesso causale fra l'asserito inadempimento ed i danni richiesti, considerato che il Tribunale aveva accertato la soccombenza nel merito degli attori, ravvisando il pericolo di aggravamento delle infiltrazioni. Pertanto, anche in caso di costituzione tempestiva degli attori, l'esito del giudizio non avrebbe potuto essere diverso.
Inoltre, con il reclamo proposto al Collegio gli attori non avevano contestato l'esito dell'accertamento peritale affidato dal primo giudice, ma avevano limitato l'impugnazione alla regolazione delle spese di lite.
Da ultimo, chiedeva la chiamata in causa dell'Assicurazione per esercitare la Controparte_12
manleva nella denegata ipotesi di accertamento della propria responsabilità.
3 3. Si costituiva anche l'Assicurazione affermando la radicale infondatezza del CP_5
petitum attoreo.
Nel merito aderiva alle difese della convenuta chiedendo, in caso di condanna, di applicare la franchigia di € 500,00 e di escludere il rimborso delle spese legali per omessa tempestiva denuncia del sinistro da parte dell'assicurata.
4. Nello svolgimento del processo, venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie previste dall'art. 183 co. 6 c.p.c., con le quali le parti insistevano nel sostenere le rispettive domande ed eccezioni.
In data 16.04.2024 venivano assunte le prove orali ammesse.
Il 09.01.2025 si svolgeva l'udienza di precisazione delle conclusioni;
con le note autorizzate le parti insistevano nel sostenere le rispettive domande ed eccezioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. La domanda degli attori deve essere rigettata, perché infondata in fatto ed in diritto.
La causa petendi della domanda risarcitoria è incentrata sull'asserito inadempimento, da parte dell'amministratrice convenuta, dell'obbligo di informativa previsto dall'art. 1131 co. 4 c.c., ritenuto fonte di responsabilità contrattuale del professionista.
Secondo il costrutto prospettato dagli attori, il dedotto inadempimento dovrebbe considerarsi causa della soccombenza nel giudizio per danno temuto recante R.G. 2322/2019 celebrato innanzi al
Tribunale di Viterbo e nel successivo giudizio di reclamo svoltosi innanzi al Collegio.
Il Giudice osserva che la tesi degli attori è contraddetta dagli elementi istruttori ed è incoerente con il dettato normativo.
In linea di fatto la prova orale ha confermato che la convenuta, sebbene cessata dall'incarico e, quindi in regime di prorogatio ai sensi dell'art. 1129 c.c. (Cass. 18660 del 30/10/2012), ha provveduto ad informare i condomini della notifica dell'atto giudiziale avvenuta il 13.11.2019.
Sul punto il testimone collega della convenuta, ha confermato di aver sentito le Testimone_2 telefonate fatte ai condomini per informarli dell'avvenuta notifica. Tale dichiarazione è riscontrata dal messaggio di testo datato 02.12.2019 (allegato n. 17 della comparsa di risposta) con cui la convenuta ha invitato i condomini a ritirare i documenti presso il suo studio.
Le propalazioni rese da precedente amministratore di condominio, hanno inoltre Testimone_1
confermato che la presenza di infiltrazioni provenienti dal tetto era nota ai condomini già da prima che la convenuta assumesse l'incarico di amministratore.
4 Dai citati elementi istruttori si può dunque inferire che la convenuta ha adempiuto all'obbligo di comunicare ai condomini l'avvenuta notifica del ricorso cautelare presentato dal . Parte_3
A tanto deve aggiungersi che gli attori non hanno dimostrato, come sarebbe stato loro onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., che la tempestiva costituzione nel giudizio avrebbe comportato chances di vittoria o, comunque, evitato la soccombenza.
Al riguardo si osserva che l'ordinanza del 14.07.2020, adottata dal Tribunale di Viterbo, giudice dott.ssa Mastropasqua, ha puntualmente vagliato le doglianze degli odierni attori, basate sulla asserita mala gestio dell'amministratore e sul concorso di colpa del ricorrente, escludendo che potessero essere oggetto del giudizio cautelare. Quindi nessun pregiudizio difensivo hanno subito gli attori a causa della tardiva costituzione.
Inoltre, gli stessi attori, in sede di reclamo, hanno contestato esclusivamente la condanna al pagamento delle spese di lite, affermando di non poter essere considerati soccombenti in quanto avevano aderito alla domanda del (pag. 6 del reclamo al Collegio, allegato n. 10 della Parte_3
citazione).
Nemmeno risulta dimostrata dagli attori l'esistenza di ulteriori profili di mala gestio della convenuta, in quanto la stessa, già con la nota del 09.02.2017 (allegato n. 11 della comparsa di risposta), aveva informato tutti i condomini della necessità ed urgenza dei lavori, provvedendo ad inserire la questione negli ordini del giorno trattati dalle successive assemblee condominiali.
In conclusione, la domanda proposta dagli attori deve essere rigettata, perché non provata in fatto ed infondata in diritto.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum, della limitata attività istruttoria e della complessità della materia, liquidando l'importo in prossimità dei parametri minimi. Devono essere poste a carico di parte attrice, in virtù del principio di soccombenza, anche le spese sostenute dal terzo chiamato, avendo la prima provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, in base al quale la parte rimasta vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese nei confronti del chiamato in causa o della parte intervenuta volontariamente per sostenerne le ragioni nei confronti della controparte soccombente (Cass. sent. n. 4213 del 23.2.07; Cass. Sez. 2, sent. n. 23552 del 10/11/2011).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla causa vertente fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
5 1. Rigetta la domanda proposta perché infondata in fatto ed in diritto e condanna gli attori alla refusione delle spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre conseguenze di legge, da corrispondere integralmente sia alla parte convenuta che alla terza chiamata;
Così deciso in Viterbo, 01.04.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
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