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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 24/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1724/2022 R.G. promossa da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. ROMAGNOLI PAOLO e dall' avv. PINO NICCOLO', elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da procura in atti
PARTE OPPONENTE contro
CP_1
rappresentata e difesa dall' avv. RAPPUOLI NIKI elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare del 22.01.2025,
l'avv. ROMAGNOLI PAOLO e l' avv. PINO NICCOLO', per la parte opponente, concludono come segue: “(…) si riporta integralmente alla propria citazione in opposizione a decreto ingiuntivo contenente domanda riconvenzionale e a tutti i propri scritti difensivi, insistendo su tutte le eccezioni, deduzioni e richieste ivi formulate. (…) chiede che la causa venga rimessa in istruttoria, insistendo sull'ammissione di tutte le proprie richieste istruttorie in precedenza disattese (…). - Nel merito, in tesi: revocare il decreto ingiuntivo n. 434/2022, R.G. n. 1207/2022 e respingere la domanda spiegata
pagina 1 di 12 in via monitoria, poiché – in ragione delle circostanze sopra esposte – alcuna somma è dovuta da
a - Nel merito, in via riconvenzionale: accertato e dichiarato Parte_1 CP_1
l'inadempimento contrattuale di e/o la responsabilità extracontrattuale di CP_1 CP_1
condannare al risarcimento del danno subito da che verrà CP_1 Parte_1
determinato in corso di causa;
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese avversarie a qualsiasi titolo, disporre la compensazione degli importi asseritamente vantati da con CP_1
quelli dovuti dalla stessa a a titolo di risarcimento del danno;
- in ogni caso, con Parte_1
vittoria di spese e compensi (…)”;
l'avv. avv. RAPPUOLI NIKI , per la parte opposta, conclude come segue: “(…) insiste per il rigetto delle difese, deduzioni e richieste di parte opponente e si riporta a tutto quanto dedotto, eccepito, formulato e richiesto nei propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. In ogni caso, per tuziorismo difensivo insiste per la modifica dell'ordinanza istruttoria del
12.02.2024 e chiede volersi ammettere prove per testi formulate e non ammesse. Pertanto la CP_1
precisa le proprie conclusioni come già rassegnate in sede di comparsa di costituzione, per come
[...]
precisate in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. che, per completezza, qui vengono ritrascritte: CONCLUSIONI
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata da
[...]
avverso il d.i. n. 434/2022 del 06.05.2022 reso dal Tribunale di Arezzo nel procedimento Pt_1
iscritto al R.G. n. 1207/2022 in quanto infondata in fatto ed in diritto, e sprovvista di prova e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
rigettare la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, e sprovvista di prova;
(…) Comminare a ex art. 96 c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso con Controparte_2
vittoria di compensi e spese esenti da liquidarsi per questo procedimento e le successive occorse e occorrende, oltre al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge”. Si oppone, inoltre, all'accoglimento delle eccezioni, deduzioni e conclusioni formulate da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, ed espressamente dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o tardive, eventualmente formulate dal resistente.
Chiede concedersi termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche (…)”;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 434/2022 - con il quale era stato ingiunto ad essa parte opponente il pagamento pagina 2 di 12 della somma di euro 43.581,15, oltre spese della procedura monitoria, ponendo, parte opposta, a fondamento del ricorso monitorio un asserito residuo credito di cui alle fatture n. 417/2021 e 453/2021, emesse in ragione di plurime fornitura di merci - e concludeva come in epigrafe riportato.
Segnatamente esponeva che essa commercializzava prodotti di gioielleria in genere e, in Parte_1
particolare, collezioni con un prevalente riferimento e/o messaggio intrinseco di carattere religioso, con l'utilizzo esclusivo del proprio marchio;
che era una società operativa nell'ambito CP_3 CP_1
della produzione, lavorazione e commercio, sia all'ingrosso che al dettaglio, di articoli in metalli preziosi e prodotti di oreficeria (doc. 1, visura CCIAA); che nel corso del 2021, le parti avevano instaurato un rapporto commerciale in base al quale, a seguito dell'ideazione da parte di essa Parte_1
di una specifica linea di gioielleria – consistente nella trasposizione, in oro, delle linee e dei
[...]
prodotti a marchio più rappresentativi, sin lì realizzati solo in argento – si sarebbe CP_3 CP_1
impegnata alla relativa produzione della fornitura (doc. 2, corrispondenza;
doc. 3, catalogo e confronto prodotti argento/oro); che la circostanza poteva essere peraltro desunta dalla comunicazione ricevuta in data 17 novembre 2021 da Adamantio S.r.l., con la quale il cliente comunicava che “Al momento preferiamo investire sulla linea classica in argento” (cfr. doc. 16); che, considerata la paternità autoriale di essa della collezione affidata a le parti avevano concordato che la produzione Parte_1 CP_1
della linea sarebbe stata eseguita esclusivamente a favore di , con il conseguente ed Parte_1
assoluto divieto di cessione a terzi dei prodotti compresi nella linea;
che ogni anno, essa Parte_1
sosteneva ingenti investimenti pubblicitari per pubblicizzare i propri prodotti, tramite i canali della
[...]
carta stampata e radiotelevisivi (cfr. doc. 4); che alla luce delle esigenze specifiche di , Pt_1 Pt_1
che distribuiva i propri kit di prodotti sul mercato grazie ad una complessa rete commerciale di gioiellerie al dettaglio, monomarca o plurimarca, sviluppata negli anni, sin dall'inizio del rapporto era stata appurata l'importanza di garantire le forniture ed effettuare le consegne nei tempi concordati;
che conseguentemente, le parti si erano incontrate presso gli uffici di , per concordare le Parte_1
modalità organizzative e finanziarie del rapporto commerciale;
che dall'incontro erano emerse numerose carenze organizzative di (se non, addirittura, un insufficiente avviamento CP_1
imprenditoriale), tali da necessitare una serie di istruzioni dettagliate, fornite da essa per Parte_1
tutelare la paternità autoriale della linea in oro e garantirne la fornitura, quanto ad operatività e continuità; che per coordinare le esigenze commerciali di essa con quelle finanziarie di Parte_1
le parti avevano concordato che i corrispettivi per le singole forniture sarebbero stati versati CP_1
tramite ritenute bancarie con scadenze a 30/60/90/120 giorni dalle date delle rispettive fatture (cfr. doc.
5, fattura del 29.10.2021); che nonostante la pianificazione effettuata, era risultato – sin dai CP_1
primi ordini – inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali, accumulando gravi ritardi sulle pagina 3 di 12 consegne della merce;
che detti inadempimenti erano stati immediatamente contestati da essa
[...]
(doc. 6); che ai ritardi si sommavano una serie consegne inesatte, a causa delle quali essa Pt_1 [...]
risultava impossibilitata a consegnare i kit di prodotti previamente concordati con i propri Pt_1
clienti, dovendo richiedere, volta per volta, le relative correzioni, nello specifico come da mail del 17 novembre 2021 (doc. 7), mail del 9 dicembre 2021 (doc. 8), e in generale come dalla corrispondenza allegata (doc. 9); che a ottobre 2021, inoltre, aveva imposto un aumento dei prezzi delle CP_1
forniture non preventivamente concordato con essa , senza fornire spiegazioni (cfr. e- Parte_1
mail del 11.10.2021, cfr. doc. 10); che gli inadempimenti di risultavano particolarmente gravosi CP_1
per essa , onerata verso i propri clienti di garantire quantità determinate di consegne, in Parte_1
previsione delle festività natalizie;
che, conseguentemente, essa aveva messo in atto una Parte_1
serie di misure finalizzate a ridurre le difficoltà organizzative del produttore e garantire la continuità della fornitura di merci, seppur con volumi ridotti;
che dette misure, tra l'altro, erano consistite : - nell'emissione di ordini parziali, di modo da garantire, per ogni ordine, il necessario tempo di produzione, auspicando che in tal modo fosse preservato il rispetto delle scadenze e la completezza dei kit (cfr. doc. 11, mail del 21 ottobre 2021, programmazione degli ordini); - nell'invio di un resoconto degli ordini le cui consegne erano rimaste sospese, con mail del 30 novembre 2021 (doc. 12); -nel concordare, addirittura, la fornitura di alcuni prodotti non finiti, assumendo la stessa Parte_1
l'onere dello svolgimento delle operazioni di etichettatura;
che nonostante tutti gli sforzi e la disponibilità di , nel pieno della produzione in prossimità delle consegne natalizie, con Parte_1
comunicazione whatsapp del 25 novembre 2021 (doc. 13), aveva comunicato che, in assenza del CP_1
pagamento integrale ed immediato del corrispettivo maturato per le forniture effettuate, pari ad
€221.775,78, avrebbe irrevocabilmente interrotto le consegne degli ordini nuovi e di quelli CP_1
sospesi; che, viceversa, era risultata adempiente alle proprie obbligazioni contrattuali e Parte_1
senza tener conto dei previ accordi in base ai quali i pagamenti sarebbero avvenuti tramite ricevute bancarie a scadenze determinate;
che stante la grave necessità di essa , questa aveva Parte_1
effettuato il pagamento preteso in data 30 novembre 2021 (doc. 14, distinta di bonifico); che in ragione dei continui inadempimenti di e, quindi, a causa della carenza di prodotti, essa era CP_1 Parte_1
in grado di consegnare ai propri clienti un volume di prodotti in oro complessivamente pari ad
€722.026,00 a fronte del diverso importo ordinato pari ad €974.800,00 (cfr. tabella ordinato/consegnato, doc. 15); che in ragione di ciò, essa aveva ricevuto dai propri Parte_1
clienti continui solleciti telefonici e richieste di annullamento degli ordini (cfr. doc. 16); che a seguito dei gravi inadempimenti contrattuali di i rapporti tra le parti si erano interrotti ed essa CP_1 Parte_1
era stata costretta a reperire il nuovo fornitore per garantire la continuità della
[...] Controparte_4
pagina 4 di 12 produzione e della commercializzazione dei prodotti (cfr. ordini del 09-10 dicembre 2021, doc. 17); che, successivamente, durante la fiera di Vicenza di marzo 2022, essa era venuta a Parte_1
conoscenza del fatto che alcuni prodotti relativi alla collezione da essa stessa ideata e affidata alla produzione di tra cui quelli più rappresentativi, si trovavano esposti presso un soggetto terzo, CP_1
concorrente di;
che la circostanza era stata confermata dalla Persona_1 Parte_1
presenza, sul sito https://store.giannottidiffusione.it/catalogo.html, di prodotti esattamente identici a quelli contenuti nei cataloghi di (doc. 18); che, a seguito di espressa contestazione da Parte_1
parte di essa , aveva confermato che i prodotti erano stati a Parte_1 Persona_1
questa ceduti dal fornitore (cfr. corrispondenza, doc. 19); che il giorno 6 maggio 2022 era stato CP_1
notificato ad essa esponente il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di €43.581,15, oltre interessi come da domanda e spese legali, n. 434/2022, R.G. n. 1207/2022; che i gravi inadempimenti sopra elencati legittimavano, a dire di essa opponente, la risoluzione del contratto, ex art. 1453 c.c.; che, inoltre, l'opposta aveva violato l'obbligo di esclusiva assunto contrattualmente a favore di essa esponente;
che a causa dei ridetti gravi inadempimenti essa opponente aveva subito ingenti danni in relazione ai quali ne chiedeva il risarcimento, ex art. 1223 c.c.; che, inoltre sussisteva anche una responsabilità extracontrattuale della opposta, attesa la violazione del diritto di autore.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva ed CP_1
eccepiva l'infondatezza della opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con conferma del d.i. opposto e con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Segnatamente, esponeva che solo a seguito della richiesta di pagamento formalizzata e del successivo decreto ingiuntivo, Parte_1
che non aveva mai sollevato alcuna contestazione in merito alle fatture poste a fondamento
[...]
della richiesta d.i., né in merito alle forniture di prodotti eseguite da essa aveva avanzato CP_1
fantasiose contestazioni inerenti asseriti inadempimenti di essa che aveva riversato in una CP_1
domanda riconvenzionale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, evidentemente funzionale solo a paralizzare la legittima pretesa creditoria di essa che , a dire di essa CP_1 Parte_1
opposta, non aveva mai prodotto un solo pezzo in oro, sicché non appariva verosimile quanto sostenuto alla stessa nell'opposizione, ossia che aveva sviluppato una collezione in oro che avrebbe affidato ad essa la quale poi l'avrebbe venduta anche a terzi, asseritamente non CP_1
rispettando un inesistente contratto di esclusiva, in violazione di un inesistente diritto di proprietà intellettuale;
che, essa opposta, contestava la circostanza che essa società ed in particolare
[...]
fosse un imprenditore carente di avviamento imprenditoriale e di organizzazione;
che in Parte_2
ordine a tale accusa gratuita ed offensiva, si riserva ogni azione a tutela della propria reputazione CP_1
imprenditoriale; che occorreva procedere a ricostruire gli accadimenti;
che durante una fiera pagina 5 di 12 campionaria di settore, , amministratore di , aveva avvicinato Persona_2 Parte_1
perché intendeva acquistare dei gioielli in oro 9KT da affiancare al prodotto in Parte_2
argento, che fino ad allora aveva commercializzato, con marchio Amen;
che il aveva scelto su Per_2
catalogo della alcuni articoli già prodotti da tempo dalla e già commercializzati CP_1 CP_1
a numerosi clienti da anni, come da fatture che si allegavano (All. 4); che le intese iniziali erano state che essa avrebbe operato in c.d. “conto lavorazione”, cioè trasformando l'oro puro CP_1
fornitole da , ed addebitando alla stessa unicamente il costo della trasformazione e Parte_1
produzione; che tuttavia a fronte di intese iniziali del suddetto tenore, il non aveva forniva Per_2
l'oro ad essa evidentemente non disponendone, ed aveva chiesto che essa opposta gli CP_1
fornisse sia la materia prima che la lavorazione;
che, a fronte di ciò, le parti avevano convenuto condizioni di pagamento più stringenti rispetto a quelle originariamente pensate per il conto lavorazione;
che , a dire di essa opposta, stentava nei pagamenti, ed essa Parte_1 CP_1
aveva legittimamente “stretto i cordoni della borsa”; che quando il aveva chiesto al di CP_1 Per_2
pagare il debito, per tutta risposta gli aveva scritto (cfr. Whatsapp) di anticipare le fatture Per_2
emesse verso presso IC (All. 5); che il quindi non aveva offerto ad essa Parte_1 Per_2
una soluzione scontata, né economica;
che, tuttavia, il forte delle proprie spalle CP_1 CP_1
coperte e fiduciosa della possibile buona opportunità commerciale, aveva chiesto al mercato Bancario di poter anticipare i crediti verso;
che un istituto di credito aveva effettuato la Parte_1
valutazione in punto di garanzie di pagamento offerte da ed aveva avanzato a una Parte_1 CP_1
disponibilità pari a soli euro 100.000,00 (All. 6); che il non ancora persuaso del rischio che CP_1
stava correndo con la fornitura a , aveva fatto analizzare l'ultimo bilancio approvato da Parte_1
(All. 7) ad un commercialista terzo, il quale aveva evidenziato il fortissimo Parte_1
indebitamento in proporzione ai ricavi ed agli investimenti e quindi una notevole tensione finanziaria oltre ad uno squilibrio economico patrimoniale;
che ottenute tali risposte fortemente negative, e messe le stesse a sistema con la mancata consegna del metallo puro per la produzione e con i mancati pagamenti, essa decise di condizionare la prosecuzione della fornitura alla riduzione del CP_1
debito scaduto, fermando le consegne;
che, di tutta risposta, non aveva pagato il Parte_1
pregresso e non aveva ritirato la merce pronta in magazzino che essa aveva prodotto CP_1
aggiungendo al proprio marchio quello di (rendendola quindi di fatto invendibile a Parte_1
terzi); che si era quindi rivolta a terzi per la produzione della propria collezione;
che in Parte_1
merito alla produzione di oreficeria o argenteria c.d. “fantasia” essa opposta esponeva che, oltre alla catena, che veniva realizzata di molti spessori e di diverse forme e finiture, esistevano dei piccoli o grandi pendenti che venivano inseriti nella catena, che rappresentavano appunto la produzione pagina 6 di 12 “fantasia”: fiori, cuori, croci, cornetti, bambini, fulmini, ossa, teschi, borsette e quant'altro potesse essere miniaturizzato e stilizzato;
che rispetto a questi pendenti, il mercato era molto fluido, con mille aziende che producevano cose tra loro molto simili;
che alcuni marchi avevano creato delle icone proprie, le avevano registrate e producevano quelle (Tiffany ad esempio) (il Dodo di Pomellato); che, altri avevano preso alcuni degli elementi sopra elencati e li avevano personalizzati e registrati;
che altri, i più, avevano preso croci, rosari, picche e fiori, e ci avevano scritto sopra il proprio marchio
(“Amen” per ), ed avevano tuttalpiù registrato il proprio nome commerciale (Amen) Parte_1 ammesso che fosse stato possibile registrare Amen;
che, infine, c'era chi produce tutti questi oggetti, e li aveva in catalogo, con la possibilità di personalizzarli o punzonarli con il marchio del cliente oltre al proprio (tra queste ultime aziende c' era essa;
che il prodotto fornito da essa CP_1 CP_1
a era un prodotto volgare, che essa aveva in catalogo e vendeva in oro da Parte_1 CP_1
molto tempo prima di conoscere , a svariati soggetti, non violando alcun brevetto o alcun Parte_1
diritto di natura industriale;
che a riprova di tale pregressa attività di produzione e di vendita, era agevole dimostrare tutte le circostanze dedotte ed allegate, per documenti fiscali (cfr. All. 4) e per testi;
che, pertanto, non sussisteva alcun diritto industriale da parte di nessuna delle parti sui prodotti oggetto di contestazione;
che era inesistente anche l'asserito diritto di esclusiva contrattualmente pattuito tra le parti;
che non sussisteva alcun contratto di fornitura o simile firmato;
che non sussisteva alcun patto di esclusiva firmato da essa in favore di;
che non c' era alcun patto di CP_1 Parte_1
esclusiva in senso inverso;
che il rapporto si era basato su singole commesse commerciali consecutive;
che anche in materia di termini di consegna, non vi erano contratti che indicassero termini essenziali, né diffide ad adempiere, ma soltanto i singoli ordinativi;
che, una volta che essa aveva CP_1 cercato di riscuotere il proprio credito scaduto, chiedendone l'adempimento prima di effettuare ulteriori forniture di prodotto (peraltro già realizzato e disponibile), aveva omesso di pagare il Parte_1
saldo e si era rivolta ad altro fornitore, senza esitazione alcuna;
che essa aveva agito per il CP_1
recupero del credito ed aveva continuato a vendere il proprio prodotto, marcato come sempre, ai CP_1
clienti che intendevano acquistarlo;
che il prodotto oggetto di questione era un prodotto volgare, nel senso di diffuso e non tutelato da alcun brevetto, marchio e/o segno distintivo, fatto di medagliette, croci, e simboli che almeno 20 aziende avevano a catalogo, e fatto di catene a maglia di varia foggia, tutto presente sul mercato da tempo, commercializzato senza alcun limite da parte di più aziende e quindi assolutamente di libera produzione e vendita, se privo di marchi o segni distintivi particolari;
che, a dire di essa opposta, , lungi dall'aver inventato i prodotti in oro forniti da essa Parte_1
aveva tutelato il proprio marchio commerciale “Amen” attraverso la stampigliatura, a CP_1
cura di essa di tale marchio sui pezzi dalla stessa acquistati;
che la non aveva CP_1 CP_1
pagina 7 di 12 mai commercializzato a nessuno i prodotti con stampigliato il marchio Amen oltre a quello del produttore;
che il prodotto di essa destinato a , aveva entrambi i CP_1 CP_1 Parte_1
marchi, mentre quello prodotto ordinariamente da essa opposta e destinato alla vendita a terzi, aveva il solo marchio obbligatorio per legge in quanto produttore. CP_1
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
ammesso ed escusso l'interrogatorio formale deferito alla opposta nei limiti di cui all'ordinanza istruttoria depositata
15.02.2024 e rigettate le richieste di prova testimoniale avanzate a entrambe le parti;
la causa, all' esito della udienza cartolare del 22.01.2025, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, passava in decisione con la concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c.
********
Occorre, innanzitutto, rigettare le richieste istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni per i motivi già illustrati nella ordinanza istruttoria depositata 15.02.2024 a cui, sul punto, si rinvia integralmente, nel senso che deve fare parte integrante della presente decisione.
In particolare, relativamente alla prova testimoniale articolata da parte opponente nella memoria istruttoria n. 2) deve ribadirsi anche in questa sede il suo rigetto in quanto, come già evidenziato nella suddetta ordinanza, i capitoli articolati appaiono in parte vertenti su fatti non contestati, in parte su fatti tardivamente dedotti, in parte su fatti superflui ai fini della decisione ed, infine, in parte inammissibili in quanto articolati in maniera generica.
Inoltre, come già rilevato nella suddetta ordinanza , il cap. 32) appare inammissibile, ex art. 2721, comma primo, c.p.c. atteso che, come insegna la Suprema Corte, la deroga di cui all'art. 2721, comma secondo, c.c. “(…) è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (…)”
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7940 del 20 aprile 2020). Solamente nella ipotesi in cui “(…) il giudice di merito ritenga verosimile la conclusione orale del contratto, avuto riguardo - ai sensi del secondo comma del medesimo articolo - alla sua natura (nella specie, contratto di mutuo per un importo inferiore a 2.000 euro) e alla qualità delle parti (nella specie, legate da vincolo di parentela)
(…)”, non sussisterebbe la violazione del primo comma dell'art. 2721 c.c., nell'ammettere la prova testimoniale in materia di contratti (cfr. in tal senso, Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 14457 del 7 giugno 2013). Peraltro, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice non ha alcun motivo per discostarsi, in tema di prova testimoniale, ove il Giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 c.c., “(…) non è tenuto a esporre le
pagina 8 di 12 ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità (…)” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12111 del 19 agosto 2003). Nel caso in esame, poi, non è apparso opportuno ammettere il predetto capitolo, valutati, da un lato, il volume di affari intercorso tra le parti, dall'altro la circostanza della non contestazione espressa, puntuale e specifica, da parte opponente, dei fatti allegati ai punti da n. 10 a n.
13, da n. 24 a n. 27 e n. 38 di cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata da parte opposta ed, infine, tenuto conto del fatto che parte opponente non ha minimamente illustrato le “(…) ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (…)” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7940 del 20 aprile 2020).
Infine, anche il cap. 42) appare inammissibile in quanto il doc. 15 allegato all' atto di citazione costituisce un documento autoprodotto dalla medesima società opponente.
Entrando, ora, nel merito della controversia, deve evidenziarsi che il decreto ingiuntivo n.
434/2022 (cfr. all.to n. 3 alla comparsa di costituzione) ha a suo fondamento le fatture n. 417 del
30.11.2021 e n. 453 del 20.12.2021 (cfr. all.ti n. 1, 2 alla comparsa di costituzione), emesse dalla parte opposta in relazione alle forniture delle merci ivi indicate.
Ciò premesso, è bene, ora, evidenziare che l'opponente non ha contestato l'esistenza, tra le parti, di un rapporto contrattuale di fornitura, né ha contestato la circostanza del proprio parziale mancato pagamento della merce oggetto della fornitura e di cui alle fatture prodotte in sede monitoria, limitandosi ad eccepire, ex art. 1460 c.c., l' inadempimento della controparte alle obbligazioni contrattuali assunte, deducendo la sussistenza di asserite numerose carenze organizzative, gravi ritardi nella consegna della merce, consegne inesatte ed imposizione di aumenti di prezzo.
Tuttavia, dette asserite inadempienze, oltre ad essere state allegate in maniera alquanto generica, non hanno trovato alcun riscontro probatorio.
In particolare, la documentazione allegata da parte opponente a supporto di dette asserite inadempienze ( cfr. doc. da 6 a 10 allegati all' atto di opposizione), non sembra essere idonea a legittimare l'esercizio del diritto di cui al citato art. 1460 c.c. in quanto trattasi di semplici mails con le quali, parte opponente, da un lato si limitava a comunicare un ordine urgente ( cfr. doc. 6), dall' altro, si limitava a comunicare la sussistenza di errori minimi in ordine ai quali, infatti, non risulta che abbia mai formulato alcuna espressa contestazione.
Ed, infatti, parte opponente risulta aver sollevato le proprie contestazioni circa l' asserito grave inadempimento della controparte soltanto con l' atto di opposizione e, dunque, solo a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto e, peraltro, si ribadisce, in forma estremamente generica.
pagina 9 di 12 Quanto, poi, alle prove testimoniali richieste da parte opponente, le stesse sono state rigettate per i motivi già illustrati nella ordinanza istruttoria depositata 15.02.2024 e sopra riportati.
Deve, viceversa, evidenziarsi che dalla documentazione prodotta in giudizio dall'opposta, sembra emergere che la parte opponente, la quale, inizialmente, aveva provveduto al pagamento parziale della merce consegnata senza sollevare alcun tipo di contestazione, si sia poi resa, per prima, inadempiente agli accordi contrattuali assunti, omettendo di provvedere al pagamento integrale della merce oggetto delle forniture, nonostante le reiterate richieste di sollecito fattole pervenire (cfr. all.ti n.
11, 12 alla comparsa di costituzione).
Quanto, poi, alla domanda riconvenzionale formulata dalla parte opponente ed avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della società opposta per violazione del diritto di proprietà intellettuale e del diritto di esclusiva asseritamente vantati dall'opponente, anche detta domanda appare infondata.
Ed, infatti, da un lato, parte opponente non sembra che abbia fornito la prova dei propri assunti;
dall' altro lato, anche alla luce della documentazione allegata al fascicolo di parte opposta (cfr. all.to n. 8 della comparsa di costituzione), sembra emergere che la merce in oggetto presenti delle caratteristiche del tutto simili ai prodotti commercializzati da anni, dalla società opposta, liberamente sul mercato ed oggetto di numerose alienazioni a terzi.
Né risulta provata la sussistenza, tra le parti, di un accordo di esclusiva in relazione alla merce oggetto della fornitura e del conseguente divieto, da parte della società opposta, di cedere la predetta merce a terzi.
In conclusione, a parere di questo Giudice, deve essere rigettata sia l'opposizione al d.i. n.
434/2022, sia la domanda riconvenzionale proposta dall' opponente.
Ed, infatti, non solo, per quanto sopra riferito, non sembra che l'opponente abbia fornito la prova dei propri assunti ma, inoltre, la versione dei fatti che, viceversa, risulta fornita da parte opposta, come già evidenziato nell' ordinanza istruttoria depositata in data 15.02.2024, sembra essere avvalorata anche dal fatto che parte opponente “(…) nella memoria istruttoria n. 1), non ha contestato in forma specifica e puntuale, in particolare, le circostanze di cui ai punti da n. 10 a n. 13, da n. 24 a n. 27 e n.
38 di cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata da parte opposta (…)”.
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., le circostanze di cui ai predetti punti devono considerarsi pacifiche e, di conseguenza, la parte opposta deve ritenersi esonerata dal doverne fornire detta prova ( cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003);
pagina 10 di 12 Peraltro, il principio di non contestazione specifica è stato ribadito nuovamente dalla Corte di
Cassazione , la quale ha affermato che la parte deve prendere posizione in modo chiaro e analitico, sui fatti dedotti dall'altra parte “(…) la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova (…)” ( così, Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 31837, del 04.11.2021).
In particolare, parte opponente nella memoria istruttoria n. 1) non ha minimamente contestato in forma specifica e puntuale quanto riferito da parte opposta ai punti 10) e 11) della comparsa di costituzione e risposta, ossia che durante una fiera campionaria di settore, , Persona_2
amministratore di , aveva avvicinato il titolare della società opposta, , Parte_1 Parte_2
perché intendeva “(…) acquistare (…)” dei gioielli in oro 9KT da affiancare al prodotto in argento, che fino ad allora aveva commercializzato, con marchio Amen;
né ha contestato la circostanza secondo cui il “(…) sceglieva su catalogo della alcuni articoli già prodotti da tempo dalla Per_2 CP_1
(…)”; ma soprattutto, neppure contesta la circostanza, pure riportata da parte opposta al CP_1 punto 11) della comparsa di costituzione e risposta, che detti prodotti in questione erano “(…) già commercializzati ( dalla n.d.r.)a numerosi clienti da anni (…)”. CP_1
Inoltre, parte opponente nella memoria istruttoria n. 1) non ha minimamente contestato in forma specifica e puntuale neppure quanto riferito da parte opposta ai punti 19) e 20) della comparsa di costituzione e risposta, ossia che la “(…) fece analizzare l'ultimo bilancio approvato da CP_1
(All. 7) ad un commercialista terzo, il quale evidenziò il fortissimo indebitamento in Parte_1
proporzione ai ricavi ed agli investimenti e quindi una notevole tensione finanziaria oltre ad uno squilibrio economico patrimoniale (…)”; e che solo dopo aver ottenuto tali risposte fortemente negative “(…) decise di condizionare la prosecuzione della fornitura alla riduzione del debito scaduto, fermando le consegne. Di tutta risposta, non ha pagato il pregresso e non ha ritirato la Parte_1
merce pronta in magazzino che la aveva prodotto aggiungendo al proprio marchio, quello CP_1 di (rendendola quindi di fatto invendibile a terzi) (…)”. Parte_1
Ancora, parte opponente nella memoria istruttoria n. 1) non ha minimamente contestato in forma specifica e puntuale neppure quanto riferito da parte opposta ai punti 25), 26) e 38) della comparsa di costituzione e risposta, ossia che il prodotto fornito dalla a è un “(…) CP_1 Parte_1 prodotto volgare (…)” che la “(…) vende in oro da molto tempo prima di conoscere CP_1
, a svariati soggetti (…)”; che “(…) Il prodotto è presente in decine di cataloghi, e Parte_1
venduto da diverse aziende commerciali. Si producono estratti di cataloghi rinvenuti su internet (All. 8)
(…)”; che “(…) La lo produce da tempo, come detto, semplicemente con il punzone della CP_1
Nella merce prodotta per invece, oltre al punzone della CP_1 Parte_1 CP_1
(obbligatorio per legge), la aveva stampigliato il marchio Amen. Quest'ultimo prodotto è stato CP_1
pagina 11 di 12 ovviamente venduto solo e soltanto a Il rimanente giace in magazzino a Controparte_5
disposizione di , previo pagamento (…)”; che, infine, “(…) il prodotto oggetto di Parte_1 questione è un prodotto volgare (…)”, nel senso di diffuso e non tutelato da alcun brevetto, marchio e/o segno distintivo, fatto di medagliette, croci, e simboli che “(…) almeno 20 aziende hanno a catalogo e fatti di catene a maglia di varia foggia, tutta presente sul mercato da tempo, commercializzata senza alcun limite da parte di più aziende e quindi assolutamente di libera produzione e vendita, se priva di marchi o segni distintivi particolari (…)”.
In conclusione, a parere di questo Giudice, deve essere rigettata sia l'opposizione al d.i. n.
434/2022 – con conferma del predetto d.i. -, sia la domanda riconvenzionale proposta dall' opponente;
ciò, non solo perché quanto dedotto da parte opponente è rimasto privo di riscontro probatorio, ma anche alla luce delle non specifiche e puntuali contestazioni delle circostanze di fatto riportate da parte opposta nella comparsa di costituzione, con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c..
Deve, infine, essere rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata a parte opposta, non sussistendone di presupposti di legge.
Quanto alle spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod. – come segue: euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.500,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 2.905,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sull' opposizione al d.i. n. 434/2022, nonché sulla domanda riconvenzionale , proposte entrambe da , nei confronti di Parte_1
ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: CP_1
1. rigetta l' opposizione, così confermando il d.i. opposto, n. 434/2022;
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
3. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta di CP_1
4. condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 CP_1
liquidano in € 7.310,00 per competenze professionali, oltre 15% per Spese Generali, IVA,
CPA se dovute.
Arezzo, 24.04.2025 il Giudice dr. ssa Carmela Labella
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1724/2022 R.G. promossa da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. ROMAGNOLI PAOLO e dall' avv. PINO NICCOLO', elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da procura in atti
PARTE OPPONENTE contro
CP_1
rappresentata e difesa dall' avv. RAPPUOLI NIKI elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare del 22.01.2025,
l'avv. ROMAGNOLI PAOLO e l' avv. PINO NICCOLO', per la parte opponente, concludono come segue: “(…) si riporta integralmente alla propria citazione in opposizione a decreto ingiuntivo contenente domanda riconvenzionale e a tutti i propri scritti difensivi, insistendo su tutte le eccezioni, deduzioni e richieste ivi formulate. (…) chiede che la causa venga rimessa in istruttoria, insistendo sull'ammissione di tutte le proprie richieste istruttorie in precedenza disattese (…). - Nel merito, in tesi: revocare il decreto ingiuntivo n. 434/2022, R.G. n. 1207/2022 e respingere la domanda spiegata
pagina 1 di 12 in via monitoria, poiché – in ragione delle circostanze sopra esposte – alcuna somma è dovuta da
a - Nel merito, in via riconvenzionale: accertato e dichiarato Parte_1 CP_1
l'inadempimento contrattuale di e/o la responsabilità extracontrattuale di CP_1 CP_1
condannare al risarcimento del danno subito da che verrà CP_1 Parte_1
determinato in corso di causa;
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese avversarie a qualsiasi titolo, disporre la compensazione degli importi asseritamente vantati da con CP_1
quelli dovuti dalla stessa a a titolo di risarcimento del danno;
- in ogni caso, con Parte_1
vittoria di spese e compensi (…)”;
l'avv. avv. RAPPUOLI NIKI , per la parte opposta, conclude come segue: “(…) insiste per il rigetto delle difese, deduzioni e richieste di parte opponente e si riporta a tutto quanto dedotto, eccepito, formulato e richiesto nei propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. In ogni caso, per tuziorismo difensivo insiste per la modifica dell'ordinanza istruttoria del
12.02.2024 e chiede volersi ammettere prove per testi formulate e non ammesse. Pertanto la CP_1
precisa le proprie conclusioni come già rassegnate in sede di comparsa di costituzione, per come
[...]
precisate in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. che, per completezza, qui vengono ritrascritte: CONCLUSIONI
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata da
[...]
avverso il d.i. n. 434/2022 del 06.05.2022 reso dal Tribunale di Arezzo nel procedimento Pt_1
iscritto al R.G. n. 1207/2022 in quanto infondata in fatto ed in diritto, e sprovvista di prova e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
rigettare la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, e sprovvista di prova;
(…) Comminare a ex art. 96 c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso con Controparte_2
vittoria di compensi e spese esenti da liquidarsi per questo procedimento e le successive occorse e occorrende, oltre al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge”. Si oppone, inoltre, all'accoglimento delle eccezioni, deduzioni e conclusioni formulate da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, ed espressamente dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o tardive, eventualmente formulate dal resistente.
Chiede concedersi termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche (…)”;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 434/2022 - con il quale era stato ingiunto ad essa parte opponente il pagamento pagina 2 di 12 della somma di euro 43.581,15, oltre spese della procedura monitoria, ponendo, parte opposta, a fondamento del ricorso monitorio un asserito residuo credito di cui alle fatture n. 417/2021 e 453/2021, emesse in ragione di plurime fornitura di merci - e concludeva come in epigrafe riportato.
Segnatamente esponeva che essa commercializzava prodotti di gioielleria in genere e, in Parte_1
particolare, collezioni con un prevalente riferimento e/o messaggio intrinseco di carattere religioso, con l'utilizzo esclusivo del proprio marchio;
che era una società operativa nell'ambito CP_3 CP_1
della produzione, lavorazione e commercio, sia all'ingrosso che al dettaglio, di articoli in metalli preziosi e prodotti di oreficeria (doc. 1, visura CCIAA); che nel corso del 2021, le parti avevano instaurato un rapporto commerciale in base al quale, a seguito dell'ideazione da parte di essa Parte_1
di una specifica linea di gioielleria – consistente nella trasposizione, in oro, delle linee e dei
[...]
prodotti a marchio più rappresentativi, sin lì realizzati solo in argento – si sarebbe CP_3 CP_1
impegnata alla relativa produzione della fornitura (doc. 2, corrispondenza;
doc. 3, catalogo e confronto prodotti argento/oro); che la circostanza poteva essere peraltro desunta dalla comunicazione ricevuta in data 17 novembre 2021 da Adamantio S.r.l., con la quale il cliente comunicava che “Al momento preferiamo investire sulla linea classica in argento” (cfr. doc. 16); che, considerata la paternità autoriale di essa della collezione affidata a le parti avevano concordato che la produzione Parte_1 CP_1
della linea sarebbe stata eseguita esclusivamente a favore di , con il conseguente ed Parte_1
assoluto divieto di cessione a terzi dei prodotti compresi nella linea;
che ogni anno, essa Parte_1
sosteneva ingenti investimenti pubblicitari per pubblicizzare i propri prodotti, tramite i canali della
[...]
carta stampata e radiotelevisivi (cfr. doc. 4); che alla luce delle esigenze specifiche di , Pt_1 Pt_1
che distribuiva i propri kit di prodotti sul mercato grazie ad una complessa rete commerciale di gioiellerie al dettaglio, monomarca o plurimarca, sviluppata negli anni, sin dall'inizio del rapporto era stata appurata l'importanza di garantire le forniture ed effettuare le consegne nei tempi concordati;
che conseguentemente, le parti si erano incontrate presso gli uffici di , per concordare le Parte_1
modalità organizzative e finanziarie del rapporto commerciale;
che dall'incontro erano emerse numerose carenze organizzative di (se non, addirittura, un insufficiente avviamento CP_1
imprenditoriale), tali da necessitare una serie di istruzioni dettagliate, fornite da essa per Parte_1
tutelare la paternità autoriale della linea in oro e garantirne la fornitura, quanto ad operatività e continuità; che per coordinare le esigenze commerciali di essa con quelle finanziarie di Parte_1
le parti avevano concordato che i corrispettivi per le singole forniture sarebbero stati versati CP_1
tramite ritenute bancarie con scadenze a 30/60/90/120 giorni dalle date delle rispettive fatture (cfr. doc.
5, fattura del 29.10.2021); che nonostante la pianificazione effettuata, era risultato – sin dai CP_1
primi ordini – inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali, accumulando gravi ritardi sulle pagina 3 di 12 consegne della merce;
che detti inadempimenti erano stati immediatamente contestati da essa
[...]
(doc. 6); che ai ritardi si sommavano una serie consegne inesatte, a causa delle quali essa Pt_1 [...]
risultava impossibilitata a consegnare i kit di prodotti previamente concordati con i propri Pt_1
clienti, dovendo richiedere, volta per volta, le relative correzioni, nello specifico come da mail del 17 novembre 2021 (doc. 7), mail del 9 dicembre 2021 (doc. 8), e in generale come dalla corrispondenza allegata (doc. 9); che a ottobre 2021, inoltre, aveva imposto un aumento dei prezzi delle CP_1
forniture non preventivamente concordato con essa , senza fornire spiegazioni (cfr. e- Parte_1
mail del 11.10.2021, cfr. doc. 10); che gli inadempimenti di risultavano particolarmente gravosi CP_1
per essa , onerata verso i propri clienti di garantire quantità determinate di consegne, in Parte_1
previsione delle festività natalizie;
che, conseguentemente, essa aveva messo in atto una Parte_1
serie di misure finalizzate a ridurre le difficoltà organizzative del produttore e garantire la continuità della fornitura di merci, seppur con volumi ridotti;
che dette misure, tra l'altro, erano consistite : - nell'emissione di ordini parziali, di modo da garantire, per ogni ordine, il necessario tempo di produzione, auspicando che in tal modo fosse preservato il rispetto delle scadenze e la completezza dei kit (cfr. doc. 11, mail del 21 ottobre 2021, programmazione degli ordini); - nell'invio di un resoconto degli ordini le cui consegne erano rimaste sospese, con mail del 30 novembre 2021 (doc. 12); -nel concordare, addirittura, la fornitura di alcuni prodotti non finiti, assumendo la stessa Parte_1
l'onere dello svolgimento delle operazioni di etichettatura;
che nonostante tutti gli sforzi e la disponibilità di , nel pieno della produzione in prossimità delle consegne natalizie, con Parte_1
comunicazione whatsapp del 25 novembre 2021 (doc. 13), aveva comunicato che, in assenza del CP_1
pagamento integrale ed immediato del corrispettivo maturato per le forniture effettuate, pari ad
€221.775,78, avrebbe irrevocabilmente interrotto le consegne degli ordini nuovi e di quelli CP_1
sospesi; che, viceversa, era risultata adempiente alle proprie obbligazioni contrattuali e Parte_1
senza tener conto dei previ accordi in base ai quali i pagamenti sarebbero avvenuti tramite ricevute bancarie a scadenze determinate;
che stante la grave necessità di essa , questa aveva Parte_1
effettuato il pagamento preteso in data 30 novembre 2021 (doc. 14, distinta di bonifico); che in ragione dei continui inadempimenti di e, quindi, a causa della carenza di prodotti, essa era CP_1 Parte_1
in grado di consegnare ai propri clienti un volume di prodotti in oro complessivamente pari ad
€722.026,00 a fronte del diverso importo ordinato pari ad €974.800,00 (cfr. tabella ordinato/consegnato, doc. 15); che in ragione di ciò, essa aveva ricevuto dai propri Parte_1
clienti continui solleciti telefonici e richieste di annullamento degli ordini (cfr. doc. 16); che a seguito dei gravi inadempimenti contrattuali di i rapporti tra le parti si erano interrotti ed essa CP_1 Parte_1
era stata costretta a reperire il nuovo fornitore per garantire la continuità della
[...] Controparte_4
pagina 4 di 12 produzione e della commercializzazione dei prodotti (cfr. ordini del 09-10 dicembre 2021, doc. 17); che, successivamente, durante la fiera di Vicenza di marzo 2022, essa era venuta a Parte_1
conoscenza del fatto che alcuni prodotti relativi alla collezione da essa stessa ideata e affidata alla produzione di tra cui quelli più rappresentativi, si trovavano esposti presso un soggetto terzo, CP_1
concorrente di;
che la circostanza era stata confermata dalla Persona_1 Parte_1
presenza, sul sito https://store.giannottidiffusione.it/catalogo.html, di prodotti esattamente identici a quelli contenuti nei cataloghi di (doc. 18); che, a seguito di espressa contestazione da Parte_1
parte di essa , aveva confermato che i prodotti erano stati a Parte_1 Persona_1
questa ceduti dal fornitore (cfr. corrispondenza, doc. 19); che il giorno 6 maggio 2022 era stato CP_1
notificato ad essa esponente il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di €43.581,15, oltre interessi come da domanda e spese legali, n. 434/2022, R.G. n. 1207/2022; che i gravi inadempimenti sopra elencati legittimavano, a dire di essa opponente, la risoluzione del contratto, ex art. 1453 c.c.; che, inoltre, l'opposta aveva violato l'obbligo di esclusiva assunto contrattualmente a favore di essa esponente;
che a causa dei ridetti gravi inadempimenti essa opponente aveva subito ingenti danni in relazione ai quali ne chiedeva il risarcimento, ex art. 1223 c.c.; che, inoltre sussisteva anche una responsabilità extracontrattuale della opposta, attesa la violazione del diritto di autore.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva ed CP_1
eccepiva l'infondatezza della opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con conferma del d.i. opposto e con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Segnatamente, esponeva che solo a seguito della richiesta di pagamento formalizzata e del successivo decreto ingiuntivo, Parte_1
che non aveva mai sollevato alcuna contestazione in merito alle fatture poste a fondamento
[...]
della richiesta d.i., né in merito alle forniture di prodotti eseguite da essa aveva avanzato CP_1
fantasiose contestazioni inerenti asseriti inadempimenti di essa che aveva riversato in una CP_1
domanda riconvenzionale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, evidentemente funzionale solo a paralizzare la legittima pretesa creditoria di essa che , a dire di essa CP_1 Parte_1
opposta, non aveva mai prodotto un solo pezzo in oro, sicché non appariva verosimile quanto sostenuto alla stessa nell'opposizione, ossia che aveva sviluppato una collezione in oro che avrebbe affidato ad essa la quale poi l'avrebbe venduta anche a terzi, asseritamente non CP_1
rispettando un inesistente contratto di esclusiva, in violazione di un inesistente diritto di proprietà intellettuale;
che, essa opposta, contestava la circostanza che essa società ed in particolare
[...]
fosse un imprenditore carente di avviamento imprenditoriale e di organizzazione;
che in Parte_2
ordine a tale accusa gratuita ed offensiva, si riserva ogni azione a tutela della propria reputazione CP_1
imprenditoriale; che occorreva procedere a ricostruire gli accadimenti;
che durante una fiera pagina 5 di 12 campionaria di settore, , amministratore di , aveva avvicinato Persona_2 Parte_1
perché intendeva acquistare dei gioielli in oro 9KT da affiancare al prodotto in Parte_2
argento, che fino ad allora aveva commercializzato, con marchio Amen;
che il aveva scelto su Per_2
catalogo della alcuni articoli già prodotti da tempo dalla e già commercializzati CP_1 CP_1
a numerosi clienti da anni, come da fatture che si allegavano (All. 4); che le intese iniziali erano state che essa avrebbe operato in c.d. “conto lavorazione”, cioè trasformando l'oro puro CP_1
fornitole da , ed addebitando alla stessa unicamente il costo della trasformazione e Parte_1
produzione; che tuttavia a fronte di intese iniziali del suddetto tenore, il non aveva forniva Per_2
l'oro ad essa evidentemente non disponendone, ed aveva chiesto che essa opposta gli CP_1
fornisse sia la materia prima che la lavorazione;
che, a fronte di ciò, le parti avevano convenuto condizioni di pagamento più stringenti rispetto a quelle originariamente pensate per il conto lavorazione;
che , a dire di essa opposta, stentava nei pagamenti, ed essa Parte_1 CP_1
aveva legittimamente “stretto i cordoni della borsa”; che quando il aveva chiesto al di CP_1 Per_2
pagare il debito, per tutta risposta gli aveva scritto (cfr. Whatsapp) di anticipare le fatture Per_2
emesse verso presso IC (All. 5); che il quindi non aveva offerto ad essa Parte_1 Per_2
una soluzione scontata, né economica;
che, tuttavia, il forte delle proprie spalle CP_1 CP_1
coperte e fiduciosa della possibile buona opportunità commerciale, aveva chiesto al mercato Bancario di poter anticipare i crediti verso;
che un istituto di credito aveva effettuato la Parte_1
valutazione in punto di garanzie di pagamento offerte da ed aveva avanzato a una Parte_1 CP_1
disponibilità pari a soli euro 100.000,00 (All. 6); che il non ancora persuaso del rischio che CP_1
stava correndo con la fornitura a , aveva fatto analizzare l'ultimo bilancio approvato da Parte_1
(All. 7) ad un commercialista terzo, il quale aveva evidenziato il fortissimo Parte_1
indebitamento in proporzione ai ricavi ed agli investimenti e quindi una notevole tensione finanziaria oltre ad uno squilibrio economico patrimoniale;
che ottenute tali risposte fortemente negative, e messe le stesse a sistema con la mancata consegna del metallo puro per la produzione e con i mancati pagamenti, essa decise di condizionare la prosecuzione della fornitura alla riduzione del CP_1
debito scaduto, fermando le consegne;
che, di tutta risposta, non aveva pagato il Parte_1
pregresso e non aveva ritirato la merce pronta in magazzino che essa aveva prodotto CP_1
aggiungendo al proprio marchio quello di (rendendola quindi di fatto invendibile a Parte_1
terzi); che si era quindi rivolta a terzi per la produzione della propria collezione;
che in Parte_1
merito alla produzione di oreficeria o argenteria c.d. “fantasia” essa opposta esponeva che, oltre alla catena, che veniva realizzata di molti spessori e di diverse forme e finiture, esistevano dei piccoli o grandi pendenti che venivano inseriti nella catena, che rappresentavano appunto la produzione pagina 6 di 12 “fantasia”: fiori, cuori, croci, cornetti, bambini, fulmini, ossa, teschi, borsette e quant'altro potesse essere miniaturizzato e stilizzato;
che rispetto a questi pendenti, il mercato era molto fluido, con mille aziende che producevano cose tra loro molto simili;
che alcuni marchi avevano creato delle icone proprie, le avevano registrate e producevano quelle (Tiffany ad esempio) (il Dodo di Pomellato); che, altri avevano preso alcuni degli elementi sopra elencati e li avevano personalizzati e registrati;
che altri, i più, avevano preso croci, rosari, picche e fiori, e ci avevano scritto sopra il proprio marchio
(“Amen” per ), ed avevano tuttalpiù registrato il proprio nome commerciale (Amen) Parte_1 ammesso che fosse stato possibile registrare Amen;
che, infine, c'era chi produce tutti questi oggetti, e li aveva in catalogo, con la possibilità di personalizzarli o punzonarli con il marchio del cliente oltre al proprio (tra queste ultime aziende c' era essa;
che il prodotto fornito da essa CP_1 CP_1
a era un prodotto volgare, che essa aveva in catalogo e vendeva in oro da Parte_1 CP_1
molto tempo prima di conoscere , a svariati soggetti, non violando alcun brevetto o alcun Parte_1
diritto di natura industriale;
che a riprova di tale pregressa attività di produzione e di vendita, era agevole dimostrare tutte le circostanze dedotte ed allegate, per documenti fiscali (cfr. All. 4) e per testi;
che, pertanto, non sussisteva alcun diritto industriale da parte di nessuna delle parti sui prodotti oggetto di contestazione;
che era inesistente anche l'asserito diritto di esclusiva contrattualmente pattuito tra le parti;
che non sussisteva alcun contratto di fornitura o simile firmato;
che non sussisteva alcun patto di esclusiva firmato da essa in favore di;
che non c' era alcun patto di CP_1 Parte_1
esclusiva in senso inverso;
che il rapporto si era basato su singole commesse commerciali consecutive;
che anche in materia di termini di consegna, non vi erano contratti che indicassero termini essenziali, né diffide ad adempiere, ma soltanto i singoli ordinativi;
che, una volta che essa aveva CP_1 cercato di riscuotere il proprio credito scaduto, chiedendone l'adempimento prima di effettuare ulteriori forniture di prodotto (peraltro già realizzato e disponibile), aveva omesso di pagare il Parte_1
saldo e si era rivolta ad altro fornitore, senza esitazione alcuna;
che essa aveva agito per il CP_1
recupero del credito ed aveva continuato a vendere il proprio prodotto, marcato come sempre, ai CP_1
clienti che intendevano acquistarlo;
che il prodotto oggetto di questione era un prodotto volgare, nel senso di diffuso e non tutelato da alcun brevetto, marchio e/o segno distintivo, fatto di medagliette, croci, e simboli che almeno 20 aziende avevano a catalogo, e fatto di catene a maglia di varia foggia, tutto presente sul mercato da tempo, commercializzato senza alcun limite da parte di più aziende e quindi assolutamente di libera produzione e vendita, se privo di marchi o segni distintivi particolari;
che, a dire di essa opposta, , lungi dall'aver inventato i prodotti in oro forniti da essa Parte_1
aveva tutelato il proprio marchio commerciale “Amen” attraverso la stampigliatura, a CP_1
cura di essa di tale marchio sui pezzi dalla stessa acquistati;
che la non aveva CP_1 CP_1
pagina 7 di 12 mai commercializzato a nessuno i prodotti con stampigliato il marchio Amen oltre a quello del produttore;
che il prodotto di essa destinato a , aveva entrambi i CP_1 CP_1 Parte_1
marchi, mentre quello prodotto ordinariamente da essa opposta e destinato alla vendita a terzi, aveva il solo marchio obbligatorio per legge in quanto produttore. CP_1
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
ammesso ed escusso l'interrogatorio formale deferito alla opposta nei limiti di cui all'ordinanza istruttoria depositata
15.02.2024 e rigettate le richieste di prova testimoniale avanzate a entrambe le parti;
la causa, all' esito della udienza cartolare del 22.01.2025, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, passava in decisione con la concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c.
********
Occorre, innanzitutto, rigettare le richieste istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni per i motivi già illustrati nella ordinanza istruttoria depositata 15.02.2024 a cui, sul punto, si rinvia integralmente, nel senso che deve fare parte integrante della presente decisione.
In particolare, relativamente alla prova testimoniale articolata da parte opponente nella memoria istruttoria n. 2) deve ribadirsi anche in questa sede il suo rigetto in quanto, come già evidenziato nella suddetta ordinanza, i capitoli articolati appaiono in parte vertenti su fatti non contestati, in parte su fatti tardivamente dedotti, in parte su fatti superflui ai fini della decisione ed, infine, in parte inammissibili in quanto articolati in maniera generica.
Inoltre, come già rilevato nella suddetta ordinanza , il cap. 32) appare inammissibile, ex art. 2721, comma primo, c.p.c. atteso che, come insegna la Suprema Corte, la deroga di cui all'art. 2721, comma secondo, c.c. “(…) è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (…)”
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7940 del 20 aprile 2020). Solamente nella ipotesi in cui “(…) il giudice di merito ritenga verosimile la conclusione orale del contratto, avuto riguardo - ai sensi del secondo comma del medesimo articolo - alla sua natura (nella specie, contratto di mutuo per un importo inferiore a 2.000 euro) e alla qualità delle parti (nella specie, legate da vincolo di parentela)
(…)”, non sussisterebbe la violazione del primo comma dell'art. 2721 c.c., nell'ammettere la prova testimoniale in materia di contratti (cfr. in tal senso, Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 14457 del 7 giugno 2013). Peraltro, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice non ha alcun motivo per discostarsi, in tema di prova testimoniale, ove il Giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 c.c., “(…) non è tenuto a esporre le
pagina 8 di 12 ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità (…)” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12111 del 19 agosto 2003). Nel caso in esame, poi, non è apparso opportuno ammettere il predetto capitolo, valutati, da un lato, il volume di affari intercorso tra le parti, dall'altro la circostanza della non contestazione espressa, puntuale e specifica, da parte opponente, dei fatti allegati ai punti da n. 10 a n.
13, da n. 24 a n. 27 e n. 38 di cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata da parte opposta ed, infine, tenuto conto del fatto che parte opponente non ha minimamente illustrato le “(…) ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (…)” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7940 del 20 aprile 2020).
Infine, anche il cap. 42) appare inammissibile in quanto il doc. 15 allegato all' atto di citazione costituisce un documento autoprodotto dalla medesima società opponente.
Entrando, ora, nel merito della controversia, deve evidenziarsi che il decreto ingiuntivo n.
434/2022 (cfr. all.to n. 3 alla comparsa di costituzione) ha a suo fondamento le fatture n. 417 del
30.11.2021 e n. 453 del 20.12.2021 (cfr. all.ti n. 1, 2 alla comparsa di costituzione), emesse dalla parte opposta in relazione alle forniture delle merci ivi indicate.
Ciò premesso, è bene, ora, evidenziare che l'opponente non ha contestato l'esistenza, tra le parti, di un rapporto contrattuale di fornitura, né ha contestato la circostanza del proprio parziale mancato pagamento della merce oggetto della fornitura e di cui alle fatture prodotte in sede monitoria, limitandosi ad eccepire, ex art. 1460 c.c., l' inadempimento della controparte alle obbligazioni contrattuali assunte, deducendo la sussistenza di asserite numerose carenze organizzative, gravi ritardi nella consegna della merce, consegne inesatte ed imposizione di aumenti di prezzo.
Tuttavia, dette asserite inadempienze, oltre ad essere state allegate in maniera alquanto generica, non hanno trovato alcun riscontro probatorio.
In particolare, la documentazione allegata da parte opponente a supporto di dette asserite inadempienze ( cfr. doc. da 6 a 10 allegati all' atto di opposizione), non sembra essere idonea a legittimare l'esercizio del diritto di cui al citato art. 1460 c.c. in quanto trattasi di semplici mails con le quali, parte opponente, da un lato si limitava a comunicare un ordine urgente ( cfr. doc. 6), dall' altro, si limitava a comunicare la sussistenza di errori minimi in ordine ai quali, infatti, non risulta che abbia mai formulato alcuna espressa contestazione.
Ed, infatti, parte opponente risulta aver sollevato le proprie contestazioni circa l' asserito grave inadempimento della controparte soltanto con l' atto di opposizione e, dunque, solo a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto e, peraltro, si ribadisce, in forma estremamente generica.
pagina 9 di 12 Quanto, poi, alle prove testimoniali richieste da parte opponente, le stesse sono state rigettate per i motivi già illustrati nella ordinanza istruttoria depositata 15.02.2024 e sopra riportati.
Deve, viceversa, evidenziarsi che dalla documentazione prodotta in giudizio dall'opposta, sembra emergere che la parte opponente, la quale, inizialmente, aveva provveduto al pagamento parziale della merce consegnata senza sollevare alcun tipo di contestazione, si sia poi resa, per prima, inadempiente agli accordi contrattuali assunti, omettendo di provvedere al pagamento integrale della merce oggetto delle forniture, nonostante le reiterate richieste di sollecito fattole pervenire (cfr. all.ti n.
11, 12 alla comparsa di costituzione).
Quanto, poi, alla domanda riconvenzionale formulata dalla parte opponente ed avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della società opposta per violazione del diritto di proprietà intellettuale e del diritto di esclusiva asseritamente vantati dall'opponente, anche detta domanda appare infondata.
Ed, infatti, da un lato, parte opponente non sembra che abbia fornito la prova dei propri assunti;
dall' altro lato, anche alla luce della documentazione allegata al fascicolo di parte opposta (cfr. all.to n. 8 della comparsa di costituzione), sembra emergere che la merce in oggetto presenti delle caratteristiche del tutto simili ai prodotti commercializzati da anni, dalla società opposta, liberamente sul mercato ed oggetto di numerose alienazioni a terzi.
Né risulta provata la sussistenza, tra le parti, di un accordo di esclusiva in relazione alla merce oggetto della fornitura e del conseguente divieto, da parte della società opposta, di cedere la predetta merce a terzi.
In conclusione, a parere di questo Giudice, deve essere rigettata sia l'opposizione al d.i. n.
434/2022, sia la domanda riconvenzionale proposta dall' opponente.
Ed, infatti, non solo, per quanto sopra riferito, non sembra che l'opponente abbia fornito la prova dei propri assunti ma, inoltre, la versione dei fatti che, viceversa, risulta fornita da parte opposta, come già evidenziato nell' ordinanza istruttoria depositata in data 15.02.2024, sembra essere avvalorata anche dal fatto che parte opponente “(…) nella memoria istruttoria n. 1), non ha contestato in forma specifica e puntuale, in particolare, le circostanze di cui ai punti da n. 10 a n. 13, da n. 24 a n. 27 e n.
38 di cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata da parte opposta (…)”.
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., le circostanze di cui ai predetti punti devono considerarsi pacifiche e, di conseguenza, la parte opposta deve ritenersi esonerata dal doverne fornire detta prova ( cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003);
pagina 10 di 12 Peraltro, il principio di non contestazione specifica è stato ribadito nuovamente dalla Corte di
Cassazione , la quale ha affermato che la parte deve prendere posizione in modo chiaro e analitico, sui fatti dedotti dall'altra parte “(…) la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova (…)” ( così, Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 31837, del 04.11.2021).
In particolare, parte opponente nella memoria istruttoria n. 1) non ha minimamente contestato in forma specifica e puntuale quanto riferito da parte opposta ai punti 10) e 11) della comparsa di costituzione e risposta, ossia che durante una fiera campionaria di settore, , Persona_2
amministratore di , aveva avvicinato il titolare della società opposta, , Parte_1 Parte_2
perché intendeva “(…) acquistare (…)” dei gioielli in oro 9KT da affiancare al prodotto in argento, che fino ad allora aveva commercializzato, con marchio Amen;
né ha contestato la circostanza secondo cui il “(…) sceglieva su catalogo della alcuni articoli già prodotti da tempo dalla Per_2 CP_1
(…)”; ma soprattutto, neppure contesta la circostanza, pure riportata da parte opposta al CP_1 punto 11) della comparsa di costituzione e risposta, che detti prodotti in questione erano “(…) già commercializzati ( dalla n.d.r.)a numerosi clienti da anni (…)”. CP_1
Inoltre, parte opponente nella memoria istruttoria n. 1) non ha minimamente contestato in forma specifica e puntuale neppure quanto riferito da parte opposta ai punti 19) e 20) della comparsa di costituzione e risposta, ossia che la “(…) fece analizzare l'ultimo bilancio approvato da CP_1
(All. 7) ad un commercialista terzo, il quale evidenziò il fortissimo indebitamento in Parte_1
proporzione ai ricavi ed agli investimenti e quindi una notevole tensione finanziaria oltre ad uno squilibrio economico patrimoniale (…)”; e che solo dopo aver ottenuto tali risposte fortemente negative “(…) decise di condizionare la prosecuzione della fornitura alla riduzione del debito scaduto, fermando le consegne. Di tutta risposta, non ha pagato il pregresso e non ha ritirato la Parte_1
merce pronta in magazzino che la aveva prodotto aggiungendo al proprio marchio, quello CP_1 di (rendendola quindi di fatto invendibile a terzi) (…)”. Parte_1
Ancora, parte opponente nella memoria istruttoria n. 1) non ha minimamente contestato in forma specifica e puntuale neppure quanto riferito da parte opposta ai punti 25), 26) e 38) della comparsa di costituzione e risposta, ossia che il prodotto fornito dalla a è un “(…) CP_1 Parte_1 prodotto volgare (…)” che la “(…) vende in oro da molto tempo prima di conoscere CP_1
, a svariati soggetti (…)”; che “(…) Il prodotto è presente in decine di cataloghi, e Parte_1
venduto da diverse aziende commerciali. Si producono estratti di cataloghi rinvenuti su internet (All. 8)
(…)”; che “(…) La lo produce da tempo, come detto, semplicemente con il punzone della CP_1
Nella merce prodotta per invece, oltre al punzone della CP_1 Parte_1 CP_1
(obbligatorio per legge), la aveva stampigliato il marchio Amen. Quest'ultimo prodotto è stato CP_1
pagina 11 di 12 ovviamente venduto solo e soltanto a Il rimanente giace in magazzino a Controparte_5
disposizione di , previo pagamento (…)”; che, infine, “(…) il prodotto oggetto di Parte_1 questione è un prodotto volgare (…)”, nel senso di diffuso e non tutelato da alcun brevetto, marchio e/o segno distintivo, fatto di medagliette, croci, e simboli che “(…) almeno 20 aziende hanno a catalogo e fatti di catene a maglia di varia foggia, tutta presente sul mercato da tempo, commercializzata senza alcun limite da parte di più aziende e quindi assolutamente di libera produzione e vendita, se priva di marchi o segni distintivi particolari (…)”.
In conclusione, a parere di questo Giudice, deve essere rigettata sia l'opposizione al d.i. n.
434/2022 – con conferma del predetto d.i. -, sia la domanda riconvenzionale proposta dall' opponente;
ciò, non solo perché quanto dedotto da parte opponente è rimasto privo di riscontro probatorio, ma anche alla luce delle non specifiche e puntuali contestazioni delle circostanze di fatto riportate da parte opposta nella comparsa di costituzione, con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c..
Deve, infine, essere rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata a parte opposta, non sussistendone di presupposti di legge.
Quanto alle spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod. – come segue: euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.500,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 2.905,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sull' opposizione al d.i. n. 434/2022, nonché sulla domanda riconvenzionale , proposte entrambe da , nei confronti di Parte_1
ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: CP_1
1. rigetta l' opposizione, così confermando il d.i. opposto, n. 434/2022;
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
3. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta di CP_1
4. condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 CP_1
liquidano in € 7.310,00 per competenze professionali, oltre 15% per Spese Generali, IVA,
CPA se dovute.
Arezzo, 24.04.2025 il Giudice dr. ssa Carmela Labella
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