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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/02/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G.22663/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g.22663/2023 promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA ARCHIMEDE Parte_1 C.F._1
116 ROMA, presso lo studio dell'avv. BLASIO FRANCESCO ( ), che lo C.F._2
rappresenta e difende per procura in calce all'atto d'appello,
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del preposto alla sede Controparte_1 P.IVA_1
secondaria in Italia e procuratore speciale sig. elettivamente domiciliato in VIA G. Controparte_2
GARIBALDI 17, VERONA, presso lo studio dell'avv. CASTIONI MATTEO
( ), che lo rappresenta e difende per procura notarile allegata alla comparsa di C.F._3
costituzione e risposta,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Voglia il Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: nel merito: riformare la sentenza n.7996/2022 emessa in data 28/09/2022 dal Giudice di Pace di Milano, nel procedimento iscritto al n.38700/2022 di R.G., e depositata in cancelleria in data 14/12/2022, non notificata, come di seguito sostituendo: "spese di lite compensate" con"la soccombenza virtuale
pagina 1 di 4 giustifica la condanna dell'appellato alle spese di lite quantificate in €346,00 come da CP_3
(oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge)"
Per l'appellato:
Voglia il Tribunale adito, così provvedere: in via principale: rigettare e respingere l'appello proposto dall'appellante in quanto inammissibile e/o infondato e/o comunque inaccoglibile per le ragioni esposte in atti e per l'effetto confermare la sentenza di prime cure;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre ad accessori come per legge, del presente grado di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 12.06.2023 il sig. ha appellato la Parte_1
sentenza del Giudice di pace di Milano, n.7996/2022, depositata in data 14.12.2022, svolgendo le conclusioni in epigrafe.
Costituitasi con comparsa depositata in data 20.11.2023 l'appellata Controparte_1 ha concluso per il rigetto dell'avverso gravame.
Decorsi i termini ex art.352 cpc, la causa è passata in decisione.
La sentenza di prima cura ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, sul rilievo per cui - avendo il agito per il rimborso del prezzo pagato per l'acquisto di quattro biglietti aerei per la Pt_1
tratta Milano-Londra, partenza 15.05.2020 e rientro 17.05.2020, volo annullato per i divieti di movimento stabiliti per la diffusione della nota pandemia da Covid 19, rimborso chiesto e non effettuato -in prima udienza le parti hanno dato atto che, prima della notifica dell'atto di citazione,
l'appellata ha emesso un voucher di valore pari al prezzo dei biglietti e, dopo la notifica dell'atto medesimo, ha rimborsato l'appellante l'intero esborso sostenuto per l'acquisto dei biglietti.
Il primo giudice, tuttavia, nonostante l'allora attore abbia chiesto la liquidazione delle spese di Pt_1
lite, le ha compensate per intero, sul duplice rilievo della novità della questione giuridica astrattamente rilevante per la decisione nel merito, cioè l'applicabilità della normativa speciale statale (art.88 bis legge n.27/2020) rispetto a quella comunitaria (art.8 Reg. CE 261/2004) e, altresì, del fatto che il rimborso del prezzo dei biglietti è stato effettuato dopo la notifica dell'atto di citazione ma prima dell'iscrizione a ruolo della causa.
Lamenta, qui, l'appellante che abbia errato il primo giudice nel risolvere la questione della soccombenza virtuale senza applicare il disposto dell'art.91 cpc, dato che la normativa statale -art.88 bis L. n.27/2020 -per cui l'emissione del voucher in luogo del rimborso del prezzo è rimessa alla scelta pagina 2 di 4 del vettore aereo e non necessita di accettazione del passeggero, è stata adottata in violazione della normativa comunitaria applicabile nel caso concreto, cioè l'art.8 del Reg. CE 261/2004.
Reputa questo giudice che l'appello sia infondato e debba, perciò, essere respinto.
Occorre, in effetti, osservare che non risulta adottata dall'UE, in periodo di pandemia da Covid 19, alcuna normativa vincolante per gli Stati membri specificamente attinente al trattamento del viaggiatore per il caso di cancellazione del volo. Risultano, infatti, emesse dal Consiglio, su proposta della
Commissione, soltanto due raccomandazioni, non vincolanti, cioè la 2020/1475 del 13.10.2020 e la
2021/132 del 02.02.2021. La Commissione europea ha comunque avviato procedura di infrazione per avere l'Italia adottato una normativa nazionale non conforme al citato Regolamento 261/2004, ma tale procedura è stata poi chiusa senza alcuna pronuncia di merito, dato che, medio tempore, la normativa nazionale è stata riallineata a quella dell'UE. Non è, poi, rilevante, in causa, fin dal primo grado, la disapplicazione della normativa statale che prevedeva soltanto l'emissione del voucher, in luogo del rimborso del prezzo del biglietto aereo, previsto dall'art.8 del Regolamento CE 261/2004, dato che, prima dell'inizio della lite in prima cura, la normativa statale è cambiata, prevedendo anche il rimborso, con la conseguenza che l'art.88 bis dianzi citato non avrebbe potuto trovare applicazione in causa - art.182 comma 3 bis D.L. n.34/2020, così come convertito in L. n.77/2020.
Quanto, poi, alla sanzione pecuniaria applicata all'appellata da col provvedimento in esito CP_4 all'Adunanza del 20 aprile 2021 (doc.6 appellante), va osservato che dal medesimo risulta -punto n.
V.45 -che “il procedimento in esame concerne la valutazione dei comportamenti posti in essere da
a seguito della cancellazione di voli in partenza dal 3 giugno 2020, data a partire dalla quale CP_1
il D.L. n.33 del 16 maggio 2020 ha nuovamente consentito gli spostamenti all'interno e all'esterno del territorio nazionale dopo un periodo di limiti alla circolazione stabiliti dai provvedimenti governativi di contenimento dell'epidemia di Covid-19”, e, altresì, -punto V.46 -che “il presente procedimento riguarda le cancellazioni di voli la cui partenza era prevista successivamente al 3 giugno 2021, data a partire dalla quale il D.L. n.33 del 16 maggio 2020 ha nuovamente consentito gli spostamenti all'interno e all'esterno del territorio nazionale dopo un periodo di limiti alla circolazione stabiliti dai provvedimenti governativi di contenimento dell'epidemia da Covid-19”.
Perciò, il provvedimento non rileva nella presente controversia, che riguarda la cancellazione CP_4
di un volo da effettuarsi in altro e precedente periodo temporale -maggio 2020.
Ciò significa, dunque, che non vi sono in atti elementi sufficienti per affermare che la normativa statale in questione si ponga senz'altro in contrasto con quella eurounitaria, con la conseguenza che il motivo di censura posto dall'appellante a fondamento del gravame non può essere accolto. pagina 3 di 4 Trattandosi di questione controversa di stretto diritto si configurano ragioni idonee, ex art.92 cpc, per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di pace Parte_1
n.7996/2022;
2) compensa interamente tra l'appellante medesimo e l'appellata Controparte_1
le spese di lite del presente grado di giudizio;
3) dà atto che l'appellante è tenuto, ex art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ex art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002.
Milano, 03 febbraio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g.22663/2023 promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA ARCHIMEDE Parte_1 C.F._1
116 ROMA, presso lo studio dell'avv. BLASIO FRANCESCO ( ), che lo C.F._2
rappresenta e difende per procura in calce all'atto d'appello,
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del preposto alla sede Controparte_1 P.IVA_1
secondaria in Italia e procuratore speciale sig. elettivamente domiciliato in VIA G. Controparte_2
GARIBALDI 17, VERONA, presso lo studio dell'avv. CASTIONI MATTEO
( ), che lo rappresenta e difende per procura notarile allegata alla comparsa di C.F._3
costituzione e risposta,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Voglia il Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: nel merito: riformare la sentenza n.7996/2022 emessa in data 28/09/2022 dal Giudice di Pace di Milano, nel procedimento iscritto al n.38700/2022 di R.G., e depositata in cancelleria in data 14/12/2022, non notificata, come di seguito sostituendo: "spese di lite compensate" con"la soccombenza virtuale
pagina 1 di 4 giustifica la condanna dell'appellato alle spese di lite quantificate in €346,00 come da CP_3
(oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge)"
Per l'appellato:
Voglia il Tribunale adito, così provvedere: in via principale: rigettare e respingere l'appello proposto dall'appellante in quanto inammissibile e/o infondato e/o comunque inaccoglibile per le ragioni esposte in atti e per l'effetto confermare la sentenza di prime cure;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre ad accessori come per legge, del presente grado di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 12.06.2023 il sig. ha appellato la Parte_1
sentenza del Giudice di pace di Milano, n.7996/2022, depositata in data 14.12.2022, svolgendo le conclusioni in epigrafe.
Costituitasi con comparsa depositata in data 20.11.2023 l'appellata Controparte_1 ha concluso per il rigetto dell'avverso gravame.
Decorsi i termini ex art.352 cpc, la causa è passata in decisione.
La sentenza di prima cura ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, sul rilievo per cui - avendo il agito per il rimborso del prezzo pagato per l'acquisto di quattro biglietti aerei per la Pt_1
tratta Milano-Londra, partenza 15.05.2020 e rientro 17.05.2020, volo annullato per i divieti di movimento stabiliti per la diffusione della nota pandemia da Covid 19, rimborso chiesto e non effettuato -in prima udienza le parti hanno dato atto che, prima della notifica dell'atto di citazione,
l'appellata ha emesso un voucher di valore pari al prezzo dei biglietti e, dopo la notifica dell'atto medesimo, ha rimborsato l'appellante l'intero esborso sostenuto per l'acquisto dei biglietti.
Il primo giudice, tuttavia, nonostante l'allora attore abbia chiesto la liquidazione delle spese di Pt_1
lite, le ha compensate per intero, sul duplice rilievo della novità della questione giuridica astrattamente rilevante per la decisione nel merito, cioè l'applicabilità della normativa speciale statale (art.88 bis legge n.27/2020) rispetto a quella comunitaria (art.8 Reg. CE 261/2004) e, altresì, del fatto che il rimborso del prezzo dei biglietti è stato effettuato dopo la notifica dell'atto di citazione ma prima dell'iscrizione a ruolo della causa.
Lamenta, qui, l'appellante che abbia errato il primo giudice nel risolvere la questione della soccombenza virtuale senza applicare il disposto dell'art.91 cpc, dato che la normativa statale -art.88 bis L. n.27/2020 -per cui l'emissione del voucher in luogo del rimborso del prezzo è rimessa alla scelta pagina 2 di 4 del vettore aereo e non necessita di accettazione del passeggero, è stata adottata in violazione della normativa comunitaria applicabile nel caso concreto, cioè l'art.8 del Reg. CE 261/2004.
Reputa questo giudice che l'appello sia infondato e debba, perciò, essere respinto.
Occorre, in effetti, osservare che non risulta adottata dall'UE, in periodo di pandemia da Covid 19, alcuna normativa vincolante per gli Stati membri specificamente attinente al trattamento del viaggiatore per il caso di cancellazione del volo. Risultano, infatti, emesse dal Consiglio, su proposta della
Commissione, soltanto due raccomandazioni, non vincolanti, cioè la 2020/1475 del 13.10.2020 e la
2021/132 del 02.02.2021. La Commissione europea ha comunque avviato procedura di infrazione per avere l'Italia adottato una normativa nazionale non conforme al citato Regolamento 261/2004, ma tale procedura è stata poi chiusa senza alcuna pronuncia di merito, dato che, medio tempore, la normativa nazionale è stata riallineata a quella dell'UE. Non è, poi, rilevante, in causa, fin dal primo grado, la disapplicazione della normativa statale che prevedeva soltanto l'emissione del voucher, in luogo del rimborso del prezzo del biglietto aereo, previsto dall'art.8 del Regolamento CE 261/2004, dato che, prima dell'inizio della lite in prima cura, la normativa statale è cambiata, prevedendo anche il rimborso, con la conseguenza che l'art.88 bis dianzi citato non avrebbe potuto trovare applicazione in causa - art.182 comma 3 bis D.L. n.34/2020, così come convertito in L. n.77/2020.
Quanto, poi, alla sanzione pecuniaria applicata all'appellata da col provvedimento in esito CP_4 all'Adunanza del 20 aprile 2021 (doc.6 appellante), va osservato che dal medesimo risulta -punto n.
V.45 -che “il procedimento in esame concerne la valutazione dei comportamenti posti in essere da
a seguito della cancellazione di voli in partenza dal 3 giugno 2020, data a partire dalla quale CP_1
il D.L. n.33 del 16 maggio 2020 ha nuovamente consentito gli spostamenti all'interno e all'esterno del territorio nazionale dopo un periodo di limiti alla circolazione stabiliti dai provvedimenti governativi di contenimento dell'epidemia di Covid-19”, e, altresì, -punto V.46 -che “il presente procedimento riguarda le cancellazioni di voli la cui partenza era prevista successivamente al 3 giugno 2021, data a partire dalla quale il D.L. n.33 del 16 maggio 2020 ha nuovamente consentito gli spostamenti all'interno e all'esterno del territorio nazionale dopo un periodo di limiti alla circolazione stabiliti dai provvedimenti governativi di contenimento dell'epidemia da Covid-19”.
Perciò, il provvedimento non rileva nella presente controversia, che riguarda la cancellazione CP_4
di un volo da effettuarsi in altro e precedente periodo temporale -maggio 2020.
Ciò significa, dunque, che non vi sono in atti elementi sufficienti per affermare che la normativa statale in questione si ponga senz'altro in contrasto con quella eurounitaria, con la conseguenza che il motivo di censura posto dall'appellante a fondamento del gravame non può essere accolto. pagina 3 di 4 Trattandosi di questione controversa di stretto diritto si configurano ragioni idonee, ex art.92 cpc, per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di pace Parte_1
n.7996/2022;
2) compensa interamente tra l'appellante medesimo e l'appellata Controparte_1
le spese di lite del presente grado di giudizio;
3) dà atto che l'appellante è tenuto, ex art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ex art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002.
Milano, 03 febbraio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
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