CA
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati: 1) Dott. Michele De Maria Presidente
2) Dott. Caterina Greco Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1094 R.G.A. 2022, promossa in grado d'appello
D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna La Corte, presso il cui Parte_1 studio sito in Piazza Giuseppe Verdi n. 6 è elettivamente domiciliato appellante
C O N T R O
Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale
[...] dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182, è elettivamente domiciliata appellato e C O N T R O
DIRIGENTE DEL SERVIZIO XV CENTRO – DOTT. Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonia Brancaforte Controparte_3 appellato all'udienza del 17 aprile 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso depositato il 21.01.2021 innanzi al Tribunale di Palermo (trasmesso d'ufficio alla sezione lavoro in data 29/01/2021), convenne in Parte_1 giudizio l' e Controparte_1 nella qualità di Dirigente del Servizio XV centro per l'impiego di Controparte_3
Palermo, chiedendo di “dichiarare la responsabilità civile dell' e del Controparte_4
Dirigente per avere emesso il Decreto 1927/2016 dichiarato illegittimo” e “per l'effetto, condannare la
in Controparte_1
Pag.1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nonché il Dirigente del Servizio XV CPI Dr.
in solido, al pagamento della complessiva somma di euro 252.532,08 Controparte_3
(duecentocinquantaduemilacinquecentotrentatude/08)”.
A fondamento della propria pretesa, dedusse di aver subito danni patrimoniali (pari ad euro 32.532,08 per perdita delle spettanze retributive) e non patrimoniali (pari ad euro
220.000,00 per “grave lesione della sua reputazione e dignità lavorativa, dignità morale e della sua dignità economica”) risarcibili ex art. 2043 cod. civ. in conseguenza del decreto n.1927/2016 del 10.03.2016 di cancellazione dello stesso dall'elenco dei lavoratori forestali della dichiarato illegittimo dal medesimo Tribunale con sentenza Controparte_1
n.1295/2020, passata in giudicato, che ne aveva disposto il reinserimento. Instaurato il contraddittorio, il Giudice adito, con sentenza n.1367/2022, emessa il
22/04/2022, rigettò il ricorso, ritenendo non raggiunta la prova dei predetti danni.
Avverso tale decisione, con ricorso del 18.10.2024, ha interposto appello
[...]
lamentando l'erronea valutazione delle risultanze probatorie da parte del Parte_1
Tribunale per non avere ritenuto dimostrati i pregiudizi dedotti. In particolare, con riguardo ai danni patrimoniali, argomenta di aver continuamente ed ininterrottamente espletato l'attività lavorativa di operaio forestale stagionale sin dal 1995 e, pertanto, di essere stato regolarmente e stabilmente inserito nell'elenco speciale fino al momento della illegittima espunzione, senza la quale, sostiene, avrebbe continuato ad intrattenere regolarmente rapporti di impiego con l'Amministrazione regionale, anche in ragione della garanzia di fascia occupazionale prevista dalla legge regionale. Relativamente ai danni non patrimoniali, insiste nella sussistenza del “danno alla reputazione professionale e personale” nonché nel patimento di una “profonda sofferenza morale”.
Sotto altro profilo, chiede la riforma della sentenza impugnata in punto di regolamento delle spese di lite, erroneamente liquidate a suo carico in €40.000,00 e, comunque, in violazione delle tariffe vigenti. In ogni caso, ove non accolte le doglianze spiegate col gravame, chiede “la compensazione delle spese processuali” avuto “riguardo alla natura del procedimento in questione, il cui an era già stato pienamente confermato dal Tribunale di Palermo G.L. nel giudizio” definito con sentenza n.1295/2020.
L' e Controparte_1 CP_3 si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, con memoria del 12.09.2024 e del
[...]
30.9.2024, chiedendo entrambi il rigetto del proposto gravame.
All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Devono ritenersi fondate, infatti, le doglianze di parte appellante nella parte in cui assume di aver dimostrato i danni patrimoniali subiti a causa dell'illegittima esclusione dall'elenco dei lavoratori forestali.
Pag.2 In particolare, viene qui in rilievo l'attestazione rilasciata dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea prot. n. 41819 del
16.05.2022 (prodotta in grado d'appello e ammissibile ai sensi dell'art. 437 c.p.c., trattandosi, per come affermato dalla Cassazione con sentenza n. 16358/2024, di “prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c.,” in quanto “di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado”) che conferma la circostanza, dedotta dall'appellante, di aver prestato la propria attività lavorativa, in qualità di operaio agricolo giornaliero, in modo continuativo e stabile dal
1995 al 2015, ossia fino alla cancellazione dall'elenco speciale intervenuta con decreto n.1927/2016 del 10.03.2016, la cui illegittimità è stata, del resto, accertata in modo definitivo con sentenza del Tribunale G.L. di Palermo n.1295/2020 passata in giudicato
(doc. fascicolo di parte appellante). Dall'esame di tale certificazione di servizio, infatti, emerge che il in linea Parte_1 di coerenza con quanto allegato col ricorso di prime cure, ha lavorato (quantomeno negli ultimi anni antecedenti alla data di esclusione dall'elenco) per n.78 giornate lavorative
(n.78 nel 2013, n.78 nel 2014, n.70 nel 2015), nel rispetto della garanzia di fascia occupazionale;
ciò è avvenuto anche in epoca successiva al reinserimento nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter l.r. Sicilia 16/1996 (n.78 gg. nel 2020 e n.78 gg. nel 2021), disposto in esecuzione della citata pronuncia n.1295/2020.
Dalle superiori considerazioni, è agevole ricavare, in termini di elevatissima probabilità prossima alla certezza, che il – ove non fosse stato adottato il Parte_1 provvedimento di esclusione – avrebbe lavorato anche nel 2016, 2017, 2018 e 2019, in ragione della garanzia occupazionale prevista dall'art. 44, comma 7, L.R. Sicilia n. 14 del 2006.
E' patente, in altri termini, la prova del danno patrimoniale subito (ossia la perdita della retribuzione).
Sicché deve ritenersi fondata la pretesa risarcitoria, avendo l'Amministrazione regionale cagionato al un danno patrimoniale direttamente correlato alla Parte_1 illegittima esclusione dall'elenco speciale e, specularmente, al mancato avviamento al lavoro, in violazione della garanzia con fascia occupazionale, per il periodo compreso tra il 2016 (essendo il provvedimento di cancellazione datato al 10.03.2016) e il 2019
(essendo stato reinserito nel 2020 nell'elenco speciale e avendo potuto espletare, per quell'anno, attività lavorativa per n.78 giornate, per come risulta dall'attestazione rilasciata dall'Assessorato sopra citata). In ordine alla quantificazione del danno, deve farsi riferimento alla retribuzione annuale che l'appellante avrebbe percepito ove fosse stato avviato al lavoro, con una
Pag.3 decurtazione del 50%, al fine di non realizzare un ingiustificato arricchimento, nella considerazione che medio tempore le energie non impiegate in favore dell'Amministrazione sono state liberamente utilizzate dallo stesso.
In particolare, il risarcimento in favore del può essere liquidato, già Parte_1 operata la riduzione di cui sopra, in complessivi €12.828,80 (di cui €10.069,02 per mancata retribuzione, €699,66 per mancata liquidazione del TFR ed euro 2.060,12 per omissione contributiva), in applicazione (per quanto di ragione) dei calcoli - non specificamente contestati da controparte – contenuti nella relazione di consulenza di parte, depositata in atti, basata sul C.C.N.L. di riferimento (cfr. doc. fascicolo di parte appellante). Diversa sorte, invece, spetta alla richiesta risarcitoria per il patimento di danni non patrimoniali, rispetto ai quali, osserva la Corte, non può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sul Parte_1
Al riguardo, infatti, le argomentazioni dell'appellante risultano del tutto generiche, essendosi limitato ad asserire che “è indubbio che 'il danno alla reputazione professionale e personale' e 'l'avere per l'effetto patito una profonda sofferenza morale', sono stati sensibilmente pregiudicati proprio dall'instaurazione di un procedimento attivato sulla base di provvedimenti che hanno 'male' interpretato la vicenda giudiziaria sofferta” (cfr. ricorso in appello, pag. 8); talché, nell'assoluto difetto di specifica allegazione e compiuta prova sul punto, non può in alcun modo ritenersi dimostrata la sussistenza dei predetti danni.
Né tale lacuna può ritenersi colmata dall'evocato procedimento di esecuzione immobiliare che avrebbe colpito “l'unica abitazione di sua proprietà”, ove solo si consideri che l'atto di pignoramento del 2019 (cfr. doc. fascicolo di parte) ha riguardato un immobile di proprietà della moglie del in relazione ad un debito di euro Parte_1
19.719,75 che, per altro, trovava (da quel che risulta) scaturigine in un decreto ingiuntivo emesso nel lontano 2006 e che, dunque, non può essere posto, sotto alcun profilo, in diretta correlazione alla vicenda oggetto di causa.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni fin qui svolte, la sentenza impugnata deve essere senz'altro riformata, con condanna dell'Assessorato appellato al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di della somma complessiva di €12.828,80 oltre Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura e decorrenza di legge.
Deve, invece, escludersi la responsabilità solidale del del CP_5 [...]
, nella persona di per avere costui Controparte_6 Controparte_3 adottato il decreto n. 1927/2016 di cancellazione del dall'elenco dei lavoratori Parte_1 forestali. Nella vicenda che occupa, infatti, non è ravvisabile alcun profilo soggettivo di dolo o colpa in capo allo stesso atteso che il predetto provvedimento è stato posto in essere in attuazione di direttive, espressamente richiamate nella motivazione del provvedimento, emesse dal Presidente della e dal Direttore Generale del Dipartimento CP_1 CP_1
Pag.4 Regionale del Lavoro (v. doc. fascicolo di parte appellante – doc. fascicolo di parte
. CP_3
In particolare, vengono qui in rilievo (per come richiamate nel decreto a firma del da costui prodotte in giudizio e pure riportate nel corpo della memoria di primo CP_3 grado):
- la direttiva n. 50756 del 27.10.2014 del Presidente della Controparte_1
(trasmessa ai Dirigenti dei Servizi Centri per l'Impiego con direttiva n. 52271/USI/2014 dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro) che disponeva l'acquisizione dei “certificati del casellario giudiziario ed il certificato dei carichi pendenti di tutti i lavoratori forestali allo scopo di individuare eventuali soggetti responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone per escluderli dagli elenchi speciali dei lavoratori forestali”.
- la direttiva n. 13002/Dir/Ris del 07.03.2016 del Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale del Lavoro, che invitava il Dirigente del Servizio CPI di Palermo a procedere “con immediatezza, a mezzo di adozione di apposito decreto, alla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori forestali dei soggetti 'non in possesso dei requisiti per la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione di cui all'elenco allegato' per i 'reati previsti dall'art. 416 bis c.p. e/o la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ai sensi dell'art. 28 c.p.”;
- l'allegato alla Direttiva del D.G. datata 7.3.2016 n.13002/Dir/Ris in cui risultava
“inserito il nominativo del lavoratore forestale sig. ”; Parte_2
- la nota n. 102/ris del 08.03.2016 del Presidente della (indirizzata Controparte_1 al Dirigente responsabile del Centro per l'impiego di Palermo) con le quale si disponeva
“di dare comunicazione entro 48 ore dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi, con relativa nota di comunicazione, dei soggetti interessati” (cfr. doc. fascicolo di parte e memoria di CP_3 primo grado CP_3
In altri termini, il da quel che risulta, non ha fatto altro che adottare il CP_3 provvedimento finale di cancellazione del (come già detto ritenuto illegittimo Parte_1 con sentenza passata in giudicato emessa in separato procedimento) in quanto vincolato dalle anzidette direttive e dalle risultanze dell'elenco trasmessogli.
In siffatto contesto, per altro, egli ha agito conformemente a quella che è stata l'interpretazione degli atti in parola sposata e poi pure sostenuta in giudizio dalla stessa nella causa definita con la sentenza n.1295/2020. Controparte_4
Per le suesposte ragioni, non può riconoscersi alcuna responsabilità in solido in capo al quale Dirigente Responsabile del Servizio XV CPI di Palermo, sicchè le CP_3 domande spiegate nei suoi confronti, col ricorso di primo grado, devono essere rigettate.
3) Residua il regolamento delle spese del doppio grado.
Pag.5 Ritiene la Corte, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, che ricorrano i presupposti per la parziale compensazione delle stesse tra il e l' Parte_1 [...]
, in ragione di 2/3. Controparte_1
La restante quota, in base al principio della soccombenza, deve porsi a carico dell' appellato e si liquida come da dispositivo in favore dell'appellante. CP_1
Nei confronti del invece, si ritiene conforme a giustizia, tenuto conto delle CP_3 ragioni della decisione e della peculiarità della controversia, l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n.1367/2022 emessa il 22.04.2022 dal Tribunale G.L. di Palermo, condanna l'
[...]
al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore Controparte_1 di della somma complessiva di €12.828,80 oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria nella misura e decorrenza di legge.
Rigetta il ricorso di primo grado nei confronti di Controparte_3
Compensa parzialmente tra l' appellato e il in ragione di 2/3, le CP_1 Parte_1 spese del doppio grado di giudizio, e per l'effetto condanna l'
[...]
al pagamento in favore dell'appellante della Controparte_1 restante quota che liquida, per il primo grado, in complessivi €1.100,00 e, per il secondo grado, in complessivi €1.300,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge. Compensa le spese del doppio grado nei confronti di Controparte_3
Palermo 17 aprile 2025
il Consigliere estensore Il Presidente
Carmelo Ioppolo Michele De Maria
Pag.6