Sentenza 23 giugno 1998
Massime • 1
Il convincimento del giudice può essere espresso, in qualsiasi provvedimento, anche con l'impiego di moduli a stampa, purché il procedimento motivazionale non si esaurisca in affermazioni generiche, astratte e tautologiche, valevoli per qualsiasi fattispecie, senza alcun riferimento concreto a quella in cognizione. L'obbligo di motivazione è adempiuto, infatti, anche con l'utilizzazione di siffatti moduli, qualora lo stampato, che riproduce la formulazione e gli schemi della norma da applicare e le astratte condizioni normative richieste per l'emanazione del provvedimento, sia integrato da specifici riferimenti alla questione devoluta, oppure sia completato con altri elementi, anche "per relationem", attraverso il richiamo di atti conosciuti o conoscibili dalle parti, riferimenti e richiamo idonei a dare concretezza alla statuizione, a personalizzarla ed a rendere esplicite le ragioni che la sostengono.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/1998, n. 4123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4123 |
| Data del deposito : | 23 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 23.6.1998
1. Dott. Guido Ietti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Lucio Toth Consigliere N.4123
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Mario Rotella Consigliere N.26957/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania
avverso l'ordinanza del 4.12.96 emessa dal Tribunale di Sorveglianza presso il distretto della Corte di Appello di Catania nei confronti di ZZ ET, nato in data [...] a [...]
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Lette le conclusioni della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
IL PROCEDIMENTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Catania concedeva la riabilitazione a ZZ ET, che era stato condannato per il reato di emissione di assegno bancario senza provvista e per contravvenzione alle norme sulle telecomunicazioni.
La Procura Generale ricorre e denunzia la violazione dell'art. 179, commi 1 e 4, n. 1 c.p. e l'apparenza di motivazione, per essere stato il provvedimento redatto su modulo prestampato, senza alcun apprezzamento delle frequentazioni di pregiudicati, risultanti dalle dei carabinieri, e per aver dato atto del risarcimento dei danni derivanti dal reati, sebbene il ZZ non lo avesse documentato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il convincimento del giudice può essere espresso, in qualsiasi provvedimento, anche con l'impiego di moduli a stampa purché il procedimento motivazionale non si esaurisca in affermazioni generiche, astratte e tautologiche, valevoli per qualsiasi fattispecie, senza alcun riferimento concreto a quella in cognizione. L'obbligo di motivazione è adempiuto, infatti, anche con l'utilizzazione di siffatti moduli, qualora lo stampato, che riproduce la formulazione e gli scherni della norma da applicare e le astratte condizioni normative richieste per l'emanazione del provvedimento, sia integrato da specifici riferimenti alla questione devoluta oppure sia completato con altri elementi, anche per relationem, attraverso il richiamo di atti conosciuti o conoscibilì dalle parti, riferimenti e richiamo idonei a dare concretezza alla statuizione, a personalizzarla ed a rendere esplicite le ragioni che la sostengono.
La motivazione implicita e per incorporazione è, peraltro, fenomeno diffuso nei provvedimenti giurisdizionali e serve ad avitare, per esigenze di economia processuale, la ripetitività di argomentazioni e dati che, in quanto già esistenti nel procedimento e riportati nelle statuizioni e negli atti richiamati, diventano, con il rinvio, parte integrante dell'atto richiamante. Entro tale ambito e tali limiti, la motivazione con modulo a stampa e per relationem è ammissibile perché rappresentativa delle ragioni, a forma libera, che sono a sostegno di una statuizione che, infatti, può essere legittima o illegittima, giusta o ingiusta, ma è pur sempre esistente e motivata.
Ciò posto, si osserva che il provvedimento impugnato applica correttamente questi principi. Pur se adottato con modulo a stampa, è personalizzato, perché contiene specifiche integrazioni, quale quella relativa all'adempimento "delle obbligazioni civili derivati dai reati", e l'implicito rinvio agli atti sia per tale condizione, sia per quella relativa alle "prove di effettiva e costante buona condotta".
Sulla prima condizione legittimante la riabilitazione, è manifestamente infondata la censura del ricorrente. Atteso che pregiudizi economici e obbligazioni civili non sono ricollegabili alla contravvenzione alle norme sulle telecomunicazioni, l'integrale risarcimento dei danni risulta in relazione all'altro precedente penale, dalla stessa sentenza di condanna, emessa dal Pretore di Lentini, il 12 ottobre 1983, per il delitto di emissione di assegno bancario senza provvista.
Sulla seconda condizione, il provvedimento contiene un rinvio implicito agli atti del procedimento-certificati del casellario giudiziale e informazione dei Carabinieri e della Questura-attestanti la buona condotta tenuta dal soggetto in epoca successiva alle sentenze di condanna, oggetto dell'istanza di riabilitazione. A fronte di queste emergenze, non rileva il riferimento generico, con tenuto nell'informativa dei carabinieri, a pretese frequentazioni di pregiudicati. Al fine di escludere il requisito della buona condotta, infatti, occorre l'indicazione di fatti concreti e specifici, sintomatici di persistente antisocialità e di mancanza di qualsiasi sentimento di ravvedimento, non potendosi fondare il diniego su informazioni generiche. (Cass., 9/2/94, Napolitano;
conf. mass. 196021, 192426, 125479). Il principio acquista maggiore incidenza, se coniugato con quello, elaborato dalla giurisprudenza, secondo la quale perfino le condanne e le denunzie, intervenute per fatti posteriori alla sentenza cui si riferisce l'istanza di riabilitazione, non sono ostative, di per sè, alla concessione del beneficio, se non valorizzati con la prova rigorosa dell'assenza di ravvedimento del riabilitando (Cass., 27/01/92, Milluzzo;
conf., 8.10.92, Pandolfino).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, all'udienza in camera di consiglio, il 23 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 1998