Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/1998, n. 4123
CASS
Sentenza 23 giugno 1998

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Il convincimento del giudice può essere espresso, in qualsiasi provvedimento, anche con l'impiego di moduli a stampa, purché il procedimento motivazionale non si esaurisca in affermazioni generiche, astratte e tautologiche, valevoli per qualsiasi fattispecie, senza alcun riferimento concreto a quella in cognizione. L'obbligo di motivazione è adempiuto, infatti, anche con l'utilizzazione di siffatti moduli, qualora lo stampato, che riproduce la formulazione e gli schemi della norma da applicare e le astratte condizioni normative richieste per l'emanazione del provvedimento, sia integrato da specifici riferimenti alla questione devoluta, oppure sia completato con altri elementi, anche "per relationem", attraverso il richiamo di atti conosciuti o conoscibili dalle parti, riferimenti e richiamo idonei a dare concretezza alla statuizione, a personalizzarla ed a rendere esplicite le ragioni che la sostengono.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/1998, n. 4123
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4123
    Data del deposito : 23 giugno 1998

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