Sentenza 21 aprile 2006
Massime • 1
La desistenza è un'esimente che esclude "ab extrinseco" ed "ex post" l'antigiuridicità del fatto, sicchè la sua applicabilità presuppone che l'azione sia penalmente rilevante e sia quindi pervenuta alla fase del tentativo punibile.
Commentario • 1
- 1. Bagaglio frugato: reato anche senza sottrazione (Cass. 25946/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 settembre 2020
Integra il reato di tentato furto frugare i bagagli in uno scale aeroportuale. L'omessa prospettazione da parte dell'imputato di una ricostruzione alternativa plausibile dai fatti in addebito, pur non potendo essere valutata come prova a carico, può costituire un argomento di supporto logico della assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio già espresso sulla base delle prove acquisite. Le versioni alternative fornite dall'imputato rispetto ad una logica prospettazione della ricostruzione del quadro probatorio contenuta nella motivazione del provvedimento impugnato devono avere una loro validità argomentativa e non appartenere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/04/2006, n. 24711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24711 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 21/04/2006
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 532
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 958/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL VA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 21 maggio 2004 emessa dalla Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. VIGLIETTA Gianfranco, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio;
sentito l'avv.to MARANELLA Stefano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione con cui il Tribunale della stessa città aveva riconosciuto VA IL colpevole del reato di tentata concussione, condannandolo alla pena di un anno di reclusione, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, disponendo la sospensione condizionale sia della pena principale, che di quella accessoria.
In base alla ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza è risultato che l'imputato, funzionario dell'Ufficio IVA, nel corso di una verifica fiscale presso l'impresa di abbigliamento di DI GE TI, richiedeva un incontro con l'interessata; quest'ultima, insospettitasi, si recava dai Carabinieri riferendo l'accaduto e ricevendo il consiglio di recarsi all'appuntamento munita di un registratore;
nel corso dell'incontro il RG riferiva alla TI di aver accertato una grave irregolarità contabile, passibile di una sanzione di trecento milioni di lire, dicendole inoltre che avrebbe potuto prolungare la verifica o anche chiudere "un occhio", in quanto conosceva le difficili condizioni economiche in cui si trovava;
quindi, riprendendo un discorso iniziato qualche giorno prima, le proponeva di formare, davanti ad un notaio, una società per l'importazione di un prodotto impermeabilizzante di cui la TI aveva il brevetto. Successivamente, la procedura di accertamento si concludeva con la contestazione alla TI di una violazione di soli due milioni di lire e secondo le dichiarazioni rese dalla stessa persona offesa, il IL le avrebbe telefonato, dopo qualche giorno, per dirle "che non se l'era sentito di elevarle un verbale di trecento milioni e che si era pentito".
2. Contro la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art.56 c.p., per non aver riconosciuto l'avvenuta desistenza dal reato tentato.
Con motivi aggiunti depositati il 30 marzo 2006, anche ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 5, la difesa ha contestato la stessa sussistenza dell'idoneità degli atti a realizzare il tentativo di concussione, sostenendo che in mancanza di una precisa richiesta, da parte dell'imputato, di una qualsiasi utilità da trarre a seguito della presunta induzione non può configurarsi neppure il reato tentato, difettando il requisito della idoneità degli atti richiesto dall'art. 56 c.p. In ogni caso, l'assoluta assenza di richieste di qualsiasi genere valorizzerebbe comunque, secondo la difesa, l'ipotesi della desistenza volontaria dell'agente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito indicati.
3.1. Preliminarmente si osserva che i fatti ritenuti in sentenza non sono contestati. La loro ricostruzione si fonda, oltre che sulle deposizioni della TI, confermate dal contenuto delle registrazioni effettuate durante l'incontro con il IL, sulle dichiarazioni di UR AM - anch'egli funzionario dell'Ufficio IVA e incaricato dell'accertamento -, che ha escluso di essere stato mai informato dal collega dell'incontro che questi aveva avuto con la TI e, inoltre, sulle stesse dichiarazioni dell'imputato, che ha ammesso sia di aver prospettato alla persona offesa la possibilità di una sanzione di trecento milioni di lire, sia di aver parlato della costituzione di una società, precisando, tuttavia, che intendeva far partecipare alla stessa un suo cugino.
3.2. Sulla base dei fatti accertati in sentenza deve ritenersi - contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso - sussistente il tentativo di concussione ascritto all'imputato. La sentenza impugnata ha messo bene in rilievo, con una motivazione immune da vizi logici, come l'imputato abbia abusato della sua qualità di funzionario dell'Ufficio IVA, prospettando alla parte offesa l'irrogazione di una sanzione elevata e, al contempo, facendole intendere che avrebbe potuto evitarle tale sanzione, "chiudendo gli occhi", al fine di costringerla a formare con lui una società. Le modalità concrete attraverso cui la condotta si è esplicitata e, in particolare, la stessa richiesta di un colloquio riservato, hanno evidenziato, secondo i giudici di merito, il carattere intimidatorio dell'intervento del pubblico ufficiale e l'effettivo metus creato nella persona offesa. Da questo punto di vista la genericità della richiesta non è sufficiente ad escludere la sussistenza del tentativo di concussione, in quanto deve considerarsi integrato il reato nella forma del tentativo nel caso in cui il pubblico ufficiale, preposto, come nel caso in esame, ad un accertamento di natura fiscale, dimostri attraverso modalità anomale, quali appunto una convocazione informale e un non dovuto preavviso circa l'applicazione di una elevata contravvenzione, seguiti da una ambigua rassicurazione circa la possibilità di evitare la sanzione stessa, la volontà di porre in essere una minaccia implicita di procedere ai dovuti accertamenti, facendo nel contempo intendere di essere disposto a pretermetterli in cambio di una illegittima ricompensa, sebbene non completamente precisata (Sez. VI, 2 ottobre 2003, n. 930, Palazzoni). Pertanto, del tutto correttamente i giudici d'appello, nel confermare la decisione del primo grado, hanno ritenuto l'idoneità e l'inequivocità della condotta realizzata dal IL, assolutamente adeguata rispetto al fine da raggiungere, in considerazione del fatto che era ancora in corso la verifica fiscale e che la "minaccia" nei confronti della TI aveva avuto successo, dal momento che questa, trovandosi in uno stato di soggezione, aveva avuto momenti di disperazione e aveva pianto alla presenza dello stesso imputato, temendo addirittura di non poter più gestire la propria azienda.
Nessun rilievo deve attribuirsi alla circostanza che la persona offesa si sia rivolta tempestivamente alla polizia, in quanto per la configurabilità del tentativo di concussione è sufficiente la realizzazione di atti idonei a costringere o indurre taluno a dare o promettere denaro o altra utilità, indipendentemente dal verificarsi dello stato di soggezione della vittima per effetto del metus publicae potestatis (Sez. VI, 25 febbraio 1994, n. 6113, Fumarola). La refrattarietà del soggetto passivo ad intimorirsi, la sua mancanza di soggezione e perfino la sua decisione di denunciare il tentativo subito non escludono la sussistenza del reato tentato, venendo in rilievo solo l'effettiva ed oggettiva efficacia intimidatoria della condotta. Pertanto, nel caso di specie, in cui i giudici d'appello hanno ritenuto essersi verificato anche lo stato di soggezione della vittima, il reato è da considerare tentato in quanto non vi è stata una precisa individuazione dell'oggetto della promessa di denaro o di altra utilità, che ha impedito la consumazione della concussione, che si perfeziona, come è noto, già nel momento in cui avviene la promessa.
3.3. Tuttavia, la sentenza impugnata contiene un errore di diritto là dove ha escluso l'esimente della desistenza volontaria, ritenendola inapplicabile al caso in esame in quanto l'imputato, "pur non avendo portato a termine l'iniziale intento concussorio, (...) aveva già realizzato il ritenuto tentativo di concussione". In questo modo, i giudici di merito, affermano che l'esimente di cui all'art. 56 c.p., comma 3 presuppone che non sia ancora realizzato il reato tentato, dovendo la desistenza intervenire in una fase appena precedente. Il che equivale a sostenere l'incompatibilità tra tentativo e desistenza volontaria. Una tale ricostruzione dell'istituto è erronea, dal momento che il legislatore ha configurato la desistenza volontaria come un'esimente che esclude ab extrinseco ed ex post l'antigiuridicità del fatto, con la conseguenza che la sua applicazione presuppone che l'azione sia penalmente rilevante - sia cioè un fatto antigiuridico - perché pervenuta nella fase del tentativo punibile (Sez. II, 3 marzo 1998, n. 10795, Bakhshkon). In sostanza, la desistenza presuppone il tentativo, rispetto al quale l'art. 56 c.p., comma 3 dispone che sia esclusa la punibilità: più precisamente, la desistenza si pone tra la consumazione del reato - che non deve essersi verificata - e il compimento di atti di tentativo che, invece, devono essere già punibili, tanto è vero che per i reati in cui non risulta ammissibile la figura tentata, non vi è spazio per l'istituto previsto dall'art. 56 c.p., comma 3. D'altra parte, a dimostrazione che la desistenza ha come presupposto il tentativo vi è, oltre la sua collocazione nell'ambito della norma che disciplina il delitto tentato, la stessa funzione dell'istituto, dal momento che la scelta di non punire è collegata ad una considerazione di politica criminale, favorevole a mandare non punito l'autore di un reato tentato, sia per incentivare l'abbandono di iniziative criminose, sia per offrire una tutela effettiva e preventiva alla vittima dell'azione criminosa. La causa di non punibilità rappresenta il "premio" all'autore del reato per non aver portato a compimento la sua azione. Nel caso di specie è la stessa sentenza a riconoscere che vi è stata desistenza da parte del IL, anche se poi ritiene inapplicabile l'esimente per le ragioni che si sono sopra indicate.
Risulta, anche dalle dichiarazioni della parte offesa, che l'imputato, dopo il colloquio e le proposte fatte alla TI, si sia recato presso il suo laboratorio per riferirle di "essersi pentito" e di "non essersela sentita di fare un verbale che potesse essere così pesante", evitando di portare a termine l'iniziale disegno concussorio, in base ad una scelta autonoma e libera, senza alcuna incidenza di fattori esterni che possano aver impedito il proseguimento dell'azione. È noto come ai fini della valutazione e degli effetti della desistenza non possa attribuirsi alcuna importanza al pentimento in quanto tale, assumendo invece rilievo il semplice fatto obiettivo che il soggetto agente si sia determinato in base ad una scelta spontanea e volontaria, nel senso che deve trattarsi di una opzione in assenza di motivi cogenti, quali possono essere, ad esempio, la resistenza della vittima o l'insufficienza dei mezzi usati ovvero, in genere, situazioni in cui la perfezione dell'azione, sebbene materialmente possibile, presenta svantaggi o rischi tali da non potersene attendere il proseguimento da una persona ragionevole (Sez. II, 23 aprile 2003, n. 35764, Iadanza Sez. I, 2 dicembre 2005, n. 46179, Plivia). Perché possa parlarsi di desistenza volontaria è sufficiente, quindi, che vi sia un'interruzione di atti che l'agente controlli nell'ambito di una sostanziale continuità temporale e che ciò sia frutto di una scelta volontaria. Sulla base di questi criteri elaborati per stabilire quando la scelta dell'agente possa definirsi libera, deve affermarsi che nel caso in esame vi sia stata la desistenza volontaria da parte del IL, che ha consapevolmente deciso di non portare a compimento il reato di concussione. Il riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 56 c.p., comma 3, comporta l'annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2006