Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2006, n. 36090
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Sentenza 27 settembre 2006

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In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza che, ex art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., giustifica - unitamente alla insufficienza o inidoneità degli impianti - il ricorso all'esecuzione delle operazioni di intercettazione mediante impianti esterni alla procura della Repubblica può desumersi per implicito dall'intero contesto motivazionale adottato a sostegno del provvedimento del Pubblico Ministero e della decisione del giudice. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto legittimo il ricorso agli impianti esterni, preventivamente autorizzato dal P.M., a causa di effettiva insufficienza di impianti interni alla procura e di eccezionali ragioni di urgenza, nella specie dovute all'esistenza di attività criminali in corso concernenti il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2006, n. 36090
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36090
    Data del deposito : 27 settembre 2006

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