Sentenza 27 settembre 2006
Massime • 1
In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza che, ex art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., giustifica - unitamente alla insufficienza o inidoneità degli impianti - il ricorso all'esecuzione delle operazioni di intercettazione mediante impianti esterni alla procura della Repubblica può desumersi per implicito dall'intero contesto motivazionale adottato a sostegno del provvedimento del Pubblico Ministero e della decisione del giudice. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto legittimo il ricorso agli impianti esterni, preventivamente autorizzato dal P.M., a causa di effettiva insufficienza di impianti interni alla procura e di eccezionali ragioni di urgenza, nella specie dovute all'esistenza di attività criminali in corso concernenti il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2006, n. 36090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36090 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 27/09/2006
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1565
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 039770/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SA NO IO N. IL 19/09/1975;
2) RG IE N. IL 07/05/1973;
3) RG ZO N. IL 11/09/1936;
avverso SENTENZA del 07/02/2005 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. GERACI CE che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
OSSERVA
Con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di CE VI e SA SO AU per partecipazione ad associazione mafiosa e vari reati fine (ex artt. 424, 56-629, 513 bis c.p.), aggravati L. n. 203 del 1991, ex art. 7, nonché quella di RO VI in ordine al delitto di furto aggravato.
Ricorrono per cassazione i difensori degli imputati. Nell'interesse di CE VI si deduce inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre che vizio della motivazione in punto di responsabilità.
Il difensore del SA, con cinque motivi di impugnazione, deduce violazione di legge e vizi della motivazione in punto di confermata responsabilità, ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e all'art. 416 bis c.p., comma 6, diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Per RO VI la denuncia è di violazione dell'art. 606 c.p.p., lett.c) ed e), art. 192 c.p.p., comma 3. I ricorsi vanno rigettati, con le conseguenze di legge. 1.- Risulta pregiudiziale la questione di rito prospettata da CE VI con il primo motivo di impugnazione.
Non dedotta nei motivi di appello, ma nondimeno apprezzabile in questa sede afferendo a nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, essa è però infondata. Come risulta dal tenore letterale dell'art. 268 c.p.p., comma 3, infatti,l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti interni e le eccezionali ragioni di urgenza sono condizioni la cui effettiva esistenza rileva indipendentemente dalla motivazione del decreto autorizzativo e può essere autonomamente accertata anche ex post, nei limiti in cui sia desumibile da dati di fatto. E in realtà, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'esistenza di eccezionali ragioni di urgenza, che giustifichino il ricorso alle intercettazioni nonostante la temporanea indisponibilità di locali presso la procura della Repubblica, può desumersi per implicito dall'intero contesto motivazionale esibito a sostegno del provvedimento del pubblico ministero e della decisione del giudice (Cass. Sez.5^, 2 maggio 2004, Mancuso, Cass. sez. un., 26 novembre 2003, Gatto). Del resto, essendo l'inutilizzabilità un'invalidità processuale, i suoi presupposti di fatto possono essere accertati direttamente, e indipendentemente dalla motivazione dei decreti ex art. 268 c.p.p., comma 3, dalla stessa Corte di Cassazione, che è giudice anche del fatto rispetto alle questioni di validità degli atti del procedimento (Cass. Sez. 5^, 12 aprile 2006, Pulvirenti;
Cass. sez. un., 31 ottobre 2001, Policastro). Nel caso in esame, l'eccezionale urgenza delle intercettazioni si desume dalla indispensabilità stessa di tale strumento di ricerca della prova, se si tiene conto che questa afferiva all'esistenza di attività criminali in corso, quali quelle relative ad un delitto associativo, che ha natura permanente, mentre siffatte caratteristiche dell'attività investigativa dovevano considerarsi tali da poter richiedere un pronto intervento della polizia giudiziaria, che sarebbe stato frustato ove le operazioni di captazione non fossero svolte mediante impianti duttilmente dislocati sul territorio.
Sicché può ragionevolmente ritenersi che sia stato legittimo il ricorso agli impianti esterni, in quanto autorizzato preventivamente dal pubblico ministero in relazione ad una effettiva insufficienza di impianti interni alla procura e in ragione di plausibili ragioni di urgenza.
- Non sussiste il "deficit" motivazionale denunciato dal medesimo VI CE con il secondo motivo di impugnazione. Diversamente dal dedotto, la responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. (partecipazione a Cosa nostra dal 30 aprile 1997) e per i reati fine non è stata desunta dai giudici di merito soltanto dalla condanna precedente per analogo reato associativo, irrevocabile, riportata dal prevenuto nel processo "Petrov". Giova in proposito ricordare che, affinché possa essere ritenuta la protrazione della "affectio societatis" per un periodo successivo a quello considerato dalla precedente pronuncia, è necessario che "l'affectio" sia configurata e provata in base ad elementi di tale consistenza da coprire anche tale segmento temporale della partecipazione al delitto associativo non potendo valere la mera presunzione desunta da condotte pregresse e già ricomprese nel periodo oggetto di giudicato. In altri termini, si è in presenza di una condotta autonoma, seppure ontologicimente collegata con la prima, per la cui sussistenza è necessario che ricorrano elementi nuovi e diversi rispetto ai primi che ne facciano ritenere la sua sussistenza nei termini di concreta partecipazione al sodalizio criminoso.
Orbene, nel caso concreto il provvedimento impugnato non ha mancato di rimarcare la sussistenza di tali elementi nuovi e diversi, avendoli individuati nei risultati delle indagini espletate, confluenti alla certezza di una perdurante condotta di coordinamento e direzione di una vastissima attività estorsiva posta in essere sul territorio del trapanese, desunta, in particolare, dal ritrovamento all'interno del covo ove si rifugiava il VI, di una serie di manoscritti (i c.d. "pizzini") a sua firma, comprovanti il ruolo attuale e direttivo dello stesso nel settore degli appalti e l'esistenza di usa organizzazione informativa capillare in grado di coordinare adeguatamente le operazioni necessarie per l'esecuzione dei reati fine.
E al riguardo, estremamente generiche, oltre che di merito, appaiono le contestazioni di "ambiguità ed assoluta equivocità" dei menzionati scritti, siccome sorrette dalla sola riproduzione del loro testo, senza nessun riferimento critico alle ben argomentate spiegazioni logiche offerte dai primi giudici, fatte proprie da quelli d'appello: il che vale anche per il "pizzino" riguardante tale Ficara, imprenditore edile, colpito da azione estorsiva, in ordine al quale l'impugnata sentenza si dilunga a illustrare le ragioni giustificatrici (anch'esse completamente ignorate in ricorso) del significato attribuibile allo scarno testo: ("Ficara etc. o pure mollato"), che trae dal contenuto di una intercettazione ambientale, concernente appunto l'episodio estorsivo ai danni del nominato Ficara.
2.- Il difensore del SA, con il primo motivo, imputa al giudice d'appello di avere ancorato la responsabilità dell'imputato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa unicamente alla contestata e apoditticamente affermata commissione da parte dello stesso dei reati fine, oggetto del medesimo procedimento, ritenuti, secondo la comune esperienza, tipizzanti l'agire nel consesso criminale, senza peraltro adeguatamente apprezzare ne' la circostanza che nessuno dei numerosi collaboratori escussi, soggetti stabilmente inseriti nel sodalizio e come tali in grado di fornire al riguardo puntuali indicazioni, aveva ricompreso il ricorrente tra i partecipi all'associazione pur non ritualmente affiliato, ne' il segmento temporale estremamente ristretto fra detti reati fine (commessi tutti nell'ottobre 2000), che non consentivano di individuare una contiguità nell'agire criminoso riconducibile all'attuazione del programma di qualsivoglia "societas sceleris". E tanto in violazione sia della regola interpretativa che esige una verifica metodologicamente corretta con il vaglio critico delle risultanze istruttorie singolarmente considerate, onde ritenere gli indizi, ciascuno autonomamente, nonché posto in rapporto con gli altri, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza;
sia dei principi univocamente recepiti dalla giurisprudenza, secondo i quali la partecipazione ad una associazione mafiosa non può essere desunta dalla sola commissione di reati pur aggravati dal fine di agevolare il sodalizio, ma comporta la dimostrazione di un inserimento stabile dell'agente nell'ambito di quest'ultimo, di una sua adesione alle regole e alle finalità del sodalizio, dello svolgimento di un ruolo.
Tali argomentazioni non hanno pregio.
In tema di associazione per delinquere comune o di stampo mafioso, l'attività delittuosa conforme al piano associativo costituisce un elemento indiziante di grande rilevanza ai fini della dimostrazione della appartenenza al sodalizio quando attraverso le modalità esecutive e altri elementi di prova possa risalirsi all'esistenza del vincolo associativo e quando le condotte dimostrino l'intensità di rapporti con gli altri associati. In questa prospettiva pure la partecipazione a pochi episodi, e sinanche ad un episodio soltanto, può costituire elemento indiziante dell'appartenenza all'associazione, se dalla partecipazione al singolo episodio sia desumibile l'affectio societatis dell'agente (cfr. Cass. Sez. 6^, 17 novembre 1994, Mamellini). E in realtà si è anche sostenuto che, ai fini della configurazione del reato di partecipazione ad una associazione, non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve durata (Cass. Sez. 6^,11 dicembre 1998, Cortes). Ciò premesso - e considerato altresì che la motivazione della sentenza impugnata deve essere integrata per quanto di ragione da quella di primo grado, stante la convergenza in punto di penale responsabilità - va rilevato che le censure in scrutinio si limitano ad attaccare il succinto "dictum" del giudice d'appello, senza però sottoporre a vaglio critico (ciò che non si era fatto neppure con i motivi di appello) i molteplici passaggi motivazionali della prima sentenza, esplicita nel sottolineare come, dal tenore delle conversazioni intercettate, risultasse incontrovertibile che gli interlocutori, e tra essi il SA, discutessero, sia nella fase della progettazione, sia in quella di esecuzione dei crimini di danneggiamento ed estorsivi, di attività da compiersi al fine di meglio manifestare all'esterno la forza intimidatrice dell'organizzazione, stante il consapevole riferimento di ciascuno alle espresse direttive di VI CE, uomo di spicco del sodalizio, in ossequio alle quali tali direttivi dovevano essere commessi. Si evidenzia anche come, allo stesso modo, fosse risultata l'approfondita conoscenza, da parte degli autori dei delitti medesimi, della struttura organizzativa dell'associazione, anche con riferimento all'esistenza di regole che ne disciplinavano rigorosamente le "competenze" interne in relazione al territorio di influenza e alla ripartizione degli utili dei crimini commessi, precisandosi a tale ultimo riguardo il rilevante dato che le condotte che il gruppo poneva in essere non erano in alcun modo legate ad interessi propri dei soggetti materialmente operanti, ma a quelli dei loro mandanti, secondo modalità tipiche dell'agire mafioso, ben conosciuto del resto dal SA in vista dell'accertata sua intensa pregressa frequentazione con elementi di spicco della associazione.
Da un siffatto contesto motivazionale emerge la sicura soccombenza del dato relativo al "silenzio" dei collaboratori di giustizia circa la persona del SA, sicché, da quanto sin qui esposto, si evince che, contrariamente a quanto si sostiene, appare sufficientemente motivato il ritenuto inserimento stabile e organico del ricorrente nella struttura dell'associazione mafiosa "de qua". - Il secondo motivo del ricorso SA attiene ai reati fine e deduce analoghi vizi di legittimità, sotto lo specifico profilo del mancato esame di puntuali argomentazioni espresse nei motivi di appello.
La censura è inammissibile. Ed infatti, la doglianza, sotto la specie della puntualizzazione delle argomentazioni difensive asseritamene pretermesse, finisce con l'introdurre rilevi in punto di fatto che non sono certamente apprezzabili in questa sede di legittimità. Peraltro, la pronuncia impugnata si sottrae al tipo di doglianza dedotto, in quanto, con coerente motivazione, ha valutato le risultanze di causa, addivenendo all'affermazione di responsabilità dell'imputato sulla base di un ragionamento logico ed immune da incongruenze di sorta. In rapporto all'iter motivazionale proposto, nessuna delle argomentazioni - che si assumono disattese - era decisiva e, comunque, potenzialmente tale da minare la congruità di quel processo valutativo e da ribaltare l'esito conclusivo. Va osservato, invero, quanto segue.
I rilievi esposti relativamente al reato ex art. 424 c.p. (capo C), di incendio ai danni di CO Piero, trovano esplicita smentita già nella sentenza di primo grado e sono incompatibili con la ricostruzione dei fatti offerti da di tale decisione sulla scorta di una plausibile analisi delle emergenze processuali fondata, su significativi elementi di riscontro. Lo stesso dicasi quanto alla tentata estorsione nei riguardi del predetto CO (capo D), attuata con l'incendio di cui sopra e la effettuazione di una telefonata minatoria con cui la persona offesa veniva minacciata di morte se avesse continuato a vendere i suoi prodotti fuori dal comune di residenza. La mancata verifica in ordine alla condivisione da parte del prevenuto dell'intento estorsivo e la sussistenza della "deminutio patrimonii" in capo alla persona offesa confligge con la ricostruzione della vicenda operata dai giudici di entrambi i gradi in modo conforme, ricostruzione che si palesa "ictu oculi" incompatibile anche con la evocata possibilità di derubricare la fattispecie in quella prevista dall'art. 610 c.p.. In relazione, infine, al reato di cui all'art. 513 bis c.p., sempre in danno del CO (capo E),la corte territoriale non aveva l'onere di rispondere ad una doglianza del tutto generica, quale quella che, nell'atto di appello, a fronte di una articolata motivazione intesa ad evidenziare come il delitto in questione fosse collegato da vincolo funzionale con gli altri due, si limitava all'apodittico asserto che "non vi è in atti un solo elemento che consenta di ritenere la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto in capo all'appellante.
- Sono parimenti da disattendere le ulteriori doglianze formulate nell'interesse del SA.
a) La corte di merito ha considerato l'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, sotto l'aspetto dell'essersi l'imputato avvalso della capacità di intimidazione propria dell'attività mafiosa, che è stata individuata non già in modo apodittico, come ora si sostiene, bensì con riferimento alle modalità operative eseguite e alla spregiudicata condotta tenuta durante lo svolgimento dei fatti contestati. Ad una condotta idonea ad esercitare una particola re coartazione psicologica con i carattere propri della intimidazione derivante dall'organizzazione criminale aveva del resto già fatto esaustivo riferimento la sentenze di primo grado, congruamente desumendola dall'ampiamento descritto modo di attuazione dei reati fine. E tale sentenza rimarca pure la riconducibilità di quei reati alla politica dettata dal latitante VI, per inferirne correttamente che essi furono commessi nell'interesse dell'associazione.
b) La circostanza di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6 ha natura oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, il quale ne risponde per il solo fatto della partecipazione (Cass. Sez. 2^, 28 gennaio 2000, Sez. 6^, 25 gennaio 2000, Campanella), onde non è pertinente la censura con cui si lamenta la mancanza di qualsiasi elemento di prova in ordine all'eventuale impiego "da parte del SA" di somme provenienti dal delitto associativo. c) L'ultima doglianza è inammissibile perché attiene all'esercizio del potere discrezionale del giudice in tema di trattamento sanzionatorio, esercizio che nella specie risulta in linea con i parametri di legge, essendo assistito da motivazione sicuramente idonea ed esaustiva (riferimento al contesto criminale di appartenenza e alla condotta negativa dell'imputato); mentre è noto che la concessione o meno delle attenuanti generiche può essere ancorata anche ad un solo dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., ritenuto - anche implicitamente - prevalenti su altri di segno contrario (nella specie, la allegata incensuratezza del colpevole).
3. La responsabilità di RO VI è stata desunta dai giudici di merito dal tenore di una conversazione ambientale, nel corso della quale il coimputato GI IC diceva che il compendio furtivo (attrezzature da officina meccanica) era stata sequestrato in precedenza dal tribunale a CE VI e che lui aveva ricevuto dal figlio di questi (di poi individuato nella persona dell'attuale ricorrente) l'ordine di introdursi all'interno degli immobili sequestrati e di prelevare le attrezzature ivi depositate. Lamenta il ricorrente che il giudice territoriale non abbia fornito alcuna motivazione sulla attribuzione di "verità accaduta" a quanto il locutore ha riferito al suo sodale, verifica necessaria non potendosi escludere la possibilità di una millanteria o di non verità per qualsivoglia ragione, non ultima quella di occultare la non riferibile realtà. Aggiunge che, in ogni caso, laddove l'art.192 c.p.p., comma 3 discorre di "dichiarazioni rese", in questa,
attesa la identità di "ratio", va ricompresa qualunque esternazione, comunque ed ovunque resa;
sicché non sarebbe dovuta mancare l'indagine sull'attendibilità dell'interlocutore e sulla ricorrenza di elementi esterni di riscontro.
La doglianza non può essere condivisa.
È stato ritenuto da questa Corte che il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolva in una accusa in danno di terza persona, indicata quale concorrente in un reato alla cui consumazione anche i colloquianti abbiano partecipato, non è equiparabile a chiamata in correità e pertanto non va corroborato ex art. 192 c.p.p., comma 3, dovendo semplicemente essere valutato sul piano probatorio (oltre che interpretato) (Cass. Sez. 5^, 4 aprile 2001, Primerano, Sez. 1^, 6 novembre 2002, Perla). Tanto premesso, va da se che, nel caso in cui tali operazioni (interpretazione e valutazione) siano state compiute in aderenza a criteri di logicità e senza contraddire massime di comune esperienza, esse sono inattaccabili in sede di legittimità. Ciò che è dato riscontrare nel caso concreto, avendo i giudici di merito posto tra l'altro in evidenza che le cose sottratte, conformemente al contenuto della conversazione intercettata, erano risultate effettivamente di proprietà di CE VI e costituivano oggetto d'un sequestro preventivo eseguito nei suoi confronti.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2006