Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 1
Il rito abbreviato comporta che il giudizio sia espresso allo stato degli atti sicché le dichiarazioni accusatorie di coimputati, in quanto acquisite al fascicolo del P.M., non solo sono utilizzabili perché raccolte nel corso delle indagini preliminari ma neppure possono formare oggetto di eccezioni difensive una volta formulata ed accolta la richiesta di giudizio abbreviato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/1999, n. 3132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3132 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. NO FRANGINI Presidente del 29/01/1999
1.Dott. Francesco LISCIOTTO Consigliere SENTENZA
2. " RIno BATTISTI Consigliere N. 312
3. " VA FEDERICO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Vincenzo ROMIS rel. Consigliere N. 18195/98
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da :
1)BO AL, nato a [...] il 2/0911972;
2)BO DA, nato a [...] il [...];
3)RN VA TO, nato a [...] il [...];
4)RA RI, nata a [...] il [...];
5)LI IU, nato a [...] l'[...];
6)HI DI, nato a [...] il [...];
7)QU NO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 16/12/1997 della Corte di Appello di Milano;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Romis;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. M. Iannelli, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di RA RI e per il rigetto di tutti gli altri ricorsi;
udito il difensore di LI IU, avv.to Covino Carmine, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, formulando anche istanza per un eventuale rinvio a nuovo ruolo in attesa della pubblicazione della legge, già approvata, che consente la rideterminazione della pena, su concorde richiesta delle parti, anche nel giudizio in Cassazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il G.I.P. presso il Tribunale di Lodi, all'esito di giudizio svoltosi con il rito abbreviato, affermava la penale responsabilità di BO AL, BO DA, RN VA TO, RA RI, LI IU, HI DI ed QU NO, in ordine a reati concernenti gli stupefacenti e, per BO AL e BO DA, anche per violazioni della normativa sulle armi, condannando gli stessi alle seguenti pene: BO AL, anni tre mesi quattro di reclusione e lire 4.000.000 d multa, con la concessione delle attenuanti generiche e quella di cui al comma quinto dell'art. 73 D.P.R. N. 309/90, ritenuta la continuazione tra i reati, esclusa l'aggravante ex art. 80 del D.P.R. citato, ed applicata la diminuente per la scelta del rito;
BO DA, anni tre mesi dieci di reclusione e lire 4.000.000 di multa, con la concessione delle attenuanti generiche e quella di cui al comma quinto dell'art. 73 D.P.R. N. 309/90, ritenuta la continuazione tra i reati ed applicata la diminuente per la scelta del rito;
RN VA TO, anni sei di reclusione e lire 40.000.000 di multa, con la concessione delle attenuanti generiche valutate equivalenti alla contestata aggravante, ritenuta la continuazione tra i reati ed applicata la diminuente per la scelta del rito;
RA RI, anni quattro mesi sei di reclusione e lire 36.000.000 di multa, con la concessione delle attenuanti generiche, esclusa la contestata aggravante ex art.80 D.P.R. N. 309/90, ritenuta la continuazione tra i reati ed applicata la diminuente per la scelta del rito;
LI IU, anni tre mesi otto di reclusione e lire 20.000.000 di multa, con la concessione delle attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra i reati ed applicata la diminuente per la scelta del rito;
HI DI, anni quattro di reclusione e lire 20.000.000 di multa, con la concessione delle attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra i reati ed applicata la diminuente per la scelta del rito;
QU NO, anni uno di reclusione e lire 4.000.000 di multa, con la concessione dell'attenuante prevista dal quinto comma dell'art. 73 del D.P.R. N. 309/90 ed applicata la diminuente per la scelta del rito.
Gli imputati, ad eccezione di QU NO, venivano altresì condannati alla interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
A seguito di gravame ritualmente proposto, la Corte di Appello di Milano, con decisione pronunciata il 16/12/1997, confermava l'impugnata sentenza ritenendo di dover condividere il giudizio di colpevolezza espresso dal primo giudice sulla scorta delle risultanze probatorie costituite, in particolare, dalle dichiarazioni rese dal "collaborante" SE LO, dal contenuto di varie telefonate intercettate, dalle stesse ammissioni di alcuni imputati;
la Corte di merito riteneva altresì congrue le pene inflitte dal primo giudice, avuto riguardo alla natura dei reati, alle modalità dei fatti, alla sistematicità dell'attività di spaccio di stupefacenti ed alla personalità dei singoli imputati.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati predetti, enunciando diversi motivi di censura, così precisati:
1) BO AL - a) vizio motivazionale, sotto il profilo della illogicità o mancanza della motivazione, per aver la Corte territoriale privilegiato, valutandole come prove decisive, le dichiarazioni rese da due coimputati (il SE ed il LI) - e pur senza adeguati riscontri a conferma di tali dichiarazioni accusatorie - senza prendere in alcun modo in considerazione quelle di segno opposto che, a dire del ricorrente, sarebbero state rilasciate da tutti gli altri testimoni sentiti nel corso delle indagini;
b) violazione di legge, per aver, il giudice di primo grado, e la Corte d'Appello poi, utilizzato dette dichiarazioni accusatorie in violazione dell'art. 513 c.p.p., in quanto le stesse, non potendo formare oggetto di verifica e conferma dibattimentale tenuto conto della scelta del rito, non sarebbero state utilizzabili ai fini della sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato;
c) illogicità delle valutazioni probatorie e violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, relativamente ai reati concernenti le armi: in proposito nel ricorso si sostiene, tra l'altro, che al BO, condannato per detenzione e porto abusivo di armi, non sarebbe mai stato contestato il fatto di aver portato armi in luogo pubblico (fg. 19 del ricorso); 2) BO DA - a) vizio motivazionale, sotto il profilo della illogicità o mancanza della motivazione, per aver la Corte di merito errato nella valutazione del contenuto di una telefonata, ritenuta dalla Corte stessa di rilevante significato probatorio, e per aver elevato a rango di prova le dichiarazioni accusatorie rese dal SE che, viceversa, sarebbero prive di adeguati riscontri;
b) violazione di legge, con riferimento all'art. 513 c.p.p.: vengono proposte argomentazioni del tutto analoghe a quelle svolte, sul punto, nel ricorso di BO AL e di cui si è innanzi detto;
c) vizio motivazionale, relativamente alla condanna per i reati concernenti le armi, non emergendo dalle risultanze probatorie, a dire del ricorrente, una concreta e compiuta attività di porto delle armì in luogo pubblico;
3) RN VA TO - viene denunciato vizio motivazionale, sia in ordine al diniego dell'attenuante di cui al comma quinto dell'art. 73 del D.P.R. N. 309/90, sia in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 80 del citato D.P.R. per la minore età di TE RT, alla quale, secondo la contestazione dell'accusa, sarebbe stata ceduta droga: al riguardo nel ricorso si sostiene che dagli atti processuali non emergerebbero elementi sicuri circa la minore età della predetta o, comunque, circa la consapevolezza del RN dell'età della TE medesima;
4) LI IU - a) vizio di motivazione circa la negata configurabilità dell'attenuante dell'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73 del D.P.R. N. 309/90, per aver la Corte di merito fondato il suo convincimento in proposito sulle dichiarazioni del SE, dal ricorrente ritenute di dubbia attendibilità, e sul contenuto delle intercettazioni telefoniche riferibili al LI che, invece, altro non rivelerebbero se non modesti e lievi episodi, prevalentemente caratterizzati da acquisto e cessione reciproca tra i vari coimputati dediti al consumo di stupefacenti;
b) omessa motivazione in ordine alla evidenziata disparità di trattamento rispetto alle altre persone coinvolte nei medesimi fatti oggetto del presente procedimento, e, per esigenze procedurali, giudicate separatamente, per le stesse imputazioni, nel giudizio svoltosi dinanzi ad un diverso G.I.P. che aveva ritenuto configurabile l'ipotesi attenuata;
5) HI DI - a) violazione dell'art.192 c.p.p., per aver la Corte di merito attribuito significativo valore probatorio alle dichiarazioni accusatorie di coimputati, pur in mancanza di adeguati riscontri sotto il profilo sia dell'attendibilità intrinseca sia di quella estrinseca;
b) violazione dell'art. 73 comma quinto del D.P.R. N.309/90, in relazione alla negata configurabilità dell'attenuante prevista dalla citata norma, attesa la scarsa rilevanza degli episodi riconducibili al HI ed il suo limitato coinvolgimento nella vicenda "de qua"; c) disparità di trattamento, quanto all'entità della sanzione irrogata, nei confronti di altri coimputati quali, ad esempio, i fratelli BO condannati ad una pena più mite e con il riconoscimento della predetta attenuante;
d) vizio motivazionale in ordine alla condanna per la cessione di hashish a TI Massimiliano, essendo emerso, sulla scorta delle dichiarazioni di quest'ultimo, che non vi sarebbe mai stata vera e propria cessione bensì, come si legge testualmente nel ricorso, "una mera ed occasionale condivisione di hashish ad uso personale là ove uno dei due ne era al momento sprovvisto"; 6) QU NO -vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio in quanto la Corte di merito non avrebbe fatto corretta applicazione dei criteri indicati nell'art. 133 c.p.; 7) RA RI - si eccepisce vizio di motivazione, e si afferma che la Corte territoriale non avrebbe fornito adeguata risposta ai motivi dedotti con il gravame di appello, specie con riferimento alla invocata attenuante prevista dal quinto comma dell'art. 73 del D.P.R. N. 309/90.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, rileva il Collegio che va accolta l'istanza di rinvio, formulata in udienza dal difensore del ricorrente LI IU in relazione alla già approvata legge, non ancora applicabile in quanto non pubblicata al momento della presente decisione, in virtù della quale sarà possibile, in conseguenza della modifica degli artt. 599 e 602 c.p.p., l'accordo tra le parti circa l'accoglimento in tutto o in parte dei motivi di impugnazione, con rinuncia agli altri motivi - e con eventuale rideterminazione della pena - anche nei procedimenti per i quali è pendente ricorso per cassazione.
I ricorsi degli altri ricorrenti vanno rigettati per la infondatezza dei motivi che tendono, in gran parte, ad una rivalutazione delle risultanze probatorie inammissibile in sede di legittimità. Giova sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità, nelle sue varie e concrete espressioni - contraddittorietà, illogicità, etc. - deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali;
con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso, "ex pluribus", Sez. 3, N. 4115/96, RV. 203272). Tale principio, già più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì enunciato dalle stesse Sezioni Unite le quali, infatti, hanno ritenuto opportuno puntualizzare che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. Sez. Un., N. 6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944).
Ciò premesso, si osserva quanto segue:
1)OM IO
I cenni critici contenuti nel ricorso sul tema della responsabilità non fanno che riproporre la materia del merito compiutamente trattata dal giudice di secondo grado nell'impugnata sentenza la cui motivazione - caratterizzata da argomentazioni puntuali e logicamente concatenate - non risulta minimamente scalfita dalle deduzioni difensive intese a segnalare pretese carenze di indagine nell'accertamento dei fatti e nella valutazione del materiale probatorio. Dal testo della sentenza non emergono vizi di illogicità e carenza motivazionale, atteso che nulla di veramente rilevante è sfuggito all'analisi della Corte territoriale. Quel che emerge dalla realtà processuale è che lo stesso BO ha ammesso di aver ceduto pasticche di ecstasy, mentre per quel che riguarda lo spaccio di cocaina la sentenza registra una convergenza di voci accusatorie provenienti dai coimputati SE e LI che, integrandosi a vicenda, secondo lo schema dei riscontri incrociati, forniscono un definitivo suggello alla certezza del coinvolgimento dell'imputato con il PR (quando questi era ancora in vita) nel traffico di stupefacenti ed offrono la chiave di lettura del contenuto delle telefonate intercettate alle quali in sentenza vien fatto specifico richiamo. La Corte di merito ha dunque proceduto ad una completa analisi del materiale probatorio rilevante ai fini della valutazione della posizione dell'imputato rispetto all'accusa: ne è derivata quindi una motivazione che, caratterizzata da una lucida ed efficace sinteticità e dall'assenza di inutile prolissità, appare rivelatrice di un sufficiente e completo vaglio critico di tutta la materia del giudizio. Nè può condividersi la tesi difensiva, sostenuta nel ricorso, circa la asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni del SE e del LI dalle quali la Corte d'Appello ha ricavato un quadro sufficientemente dimostrativo della fondatezza dell'impianto accusatorio. Dette dichiarazioni, pur in mancanza della verifica del dibattimento, erano chiaramente utilizzabili, contrariamente a quanto si assume nel ricorso. Ed invero, essendosi proceduto con il rito abbreviato, e dovendo quindi il giudizio essere espresso allo stato degli atti, è evidente che le dichiarazioni in parola, essendo acquisite al fascicolo del P.M., non solo erano utilizzabili perché raccolte nel corso delle indagini preliminari (in tal senso, tra le tante, Sez. 1, N. 749/94, RV. 196319), ma non potevano formare oggetto di eccezioni difensive una volta formulata ed accolta la richiesta di giudizio ex art. 442 del codice di rito. La utilizzabilità degli elementi probatori valutati per stabilire la decidibilità del procedimento con il rito abbreviato - ossia allo stato degli atti delle indagini preliminari - non può essere successivamente contestata, perché altrimenti si finirebbe con il porre in discussione quel giudizio di decidibilità, espresso sulla base della stessa richiesta di parte ritenuta condivisibile dal rappresentante della pubblica accusa ed accoglibile dal giudice.
Parimenti infondata è la censura che attiene alla statuizione di conferma della condanna per i reati concernenti le armi. In primo luogo non si ravvisa la denunciata violazione del principio di corrispondenza tra imputazione contestata e sentenza, atteso che l'impugnata decisione non rivela alcuna sostanziale dissonanza rispetto alla fattispecie giudiziaria. Nel merito, è appena il caso di osservare che il BO non solo ha avuto la disponibilità delle armi, avendole ricevute in custodia dal fratello DA - il che integra la condotta di detenzione punibile ai sensi della norma incriminatrice applicata - ma ha anche, per sua stessa ammissione, trasportato dette armi con una autovettura lasciata parcheggiata in una via, il che configura gli estremi materiali del reato di porto in luogo pubblico. Va solo rilevato che, secondo il consolidato principio più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, il concetto giuridico di detenzione - che si identifica in una generale disponibilità dell'arma -prescinde da qualsiasi considerazione temporale.
2)OM LE
Parimenti infondate sono le censure mosse da BO DA, per il quale, innanzi tutto, valgono le medesime argomentazioni già in precedenza svolte nell'esaminare il ricorso del fratello BO AL, per quel che concerne la eccepita e pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dal SE, considerazioni da intendersi qui integralmente richiamate al fine di evitare inutili ripetizioni. Quanto alle doglianze relative alle statuizioni concernenti le armi, la loro infondatezza appare evidente ove si consideri che nell'impugnata sentenza è stato sottolineato come sia stato lo stesso BO DA ad ammettere di aver portato il borsone contenente le armi nell'abitazione del fratello e di averle poi restituite al PR: nessun dubbio quindi circa la sussistenza dei contestati reati, a nulla rilevando a tal fine, come esattamente osservato dalla Corte di merito, la (asserita) mancanza di volontà di trattenere le armi.
Passando all'esame delle censure relative all'affermata responsabilità in ordine alle violazioni concernenti gli stupefacenti, rileva il Collegio che gli elementi a carico dell'imputato, esposti in sentenza ed inseriti in una elencazione di dati e circostanze di indubbio valore anche presuntivo e logico, trovano esatta rispondenza nelle valutazioni della Corte di merito, circa la loro rilevanza e concludenza ai fini della prova della sussistenza del concorso da parte del BO DA nei reato in questione. Vi sono innanzi tutto i riferimenti accusatori del SE il cui livello probatorio è rafforzato da altri elementi che resistono alle argomentazioni svolte nel ricorso le quali propongono tematiche sostanzialmente di puro fatto: elementi costituiti da due conversazioni telefoniche rivelatrici dell'esistenza di rapporti di conoscenza e di relazioni di affari, di natura certamente non lecita, intrattenuti con il PR (soggetto che non svolgeva alcuna attività lecita ma, come accertato, era dedito allo spaccio di stupefacenti). Per quel che riguarda, in particolare, la telefonata del 2/10/1995 specificamente richiamata dal ricorrente nell'atto di impugnazione - nel corso della quale il PR indicava al suo anonimo interlocutore il BO DA come "sua spalla destra" - pur se si volesse ipotizzare la possibilità di una duplice lettura interpretativa (e cioè quella accusatoria accreditata dalla Corte d'Appello e quella difensiva), va sottolineato che a questa Corte non è consentito estendere il suo potere cognitivo al controllo degli atti del procedimento in punto di valutazioni probatorie al fine di privilegiare eventualmente l'interpretazione difensiva: le scelte, in tema di valutazione delle risultanze probatorie, spettano al giudice di merito, ed il giudice di legittimità non può che prenderne atto se - come nel caso di specie, tenuto conto di quanto fin qui esposto - congruamente e logicamente motivate.
3)PE AN ON
Il RN con i motivi del suo ricorso si duole della denegata applicazione dell'attenuante del fatto di lieve entità e della mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 lett.a) del D.P.R. N. 309/90 denunciando carenza e manifesta illogicità della motivazione. Senonché i lamentati vizi motivazionali non sono rilevabili dal testo dell'impugnato provvedimento, avendo la Corte d'Appello indicato in termini specifici e logicamente concatenati le ragioni dell'inapplicabilità della disposizione di cui al quinto comma dell'art. 73 del citato D.P.R. che prevede l'attenuazione della pena solo per i casi di minima offensività da valutare anche in relazione alla complessiva condotta del soggetto;
orbene, quella tenuta dal RN non è stata ricondotta nell'ambito dell'ipotesi attenuata in considerazione della quantità dello stupefacente oggetto dell'illecita attività, per il carattere sistematico dello spaccio e per il coinvolgimento di persona minore di età: riguardo a tale ultima circostanza, non hanno alcun rilievo in questa sede le deduzioni difensive secondo cui dagli atti non emergerebbero elementi sicuri circa la minore età della TE, o, comunque, circa la consapevolezza o meno, da parte del RN, dell'età della TE stessa.
4)EM UD
Anche il ricorso del HI è privo di fondamento. Del tutto ingiustificata è la censura di violazione dell'art. 192 c.p.p., dovendosi ritenere assolutamente corretto l'operato della Corte territoriale la quale è riuscita a tradurre il suo convincimento di colpevolezza in una motivazione che, seppur succintamente esposta senza ricorso ad inutili espressioni prolisse, risulta compiutamente appagante nella sua sostanza logica e immune da errori di diritto nella valutazione delle risultanze processuali. D'altra parte i rilievi mossi dal ricorrente - non offrendo concreti riferimenti processuali per stabilire in che modo sarebbero stati violati i criteri logici in tema di valutazione della prova - non intaccano minimamente il percorso argomentativo seguito dal giudice di secondo grado, il quale, nella motivazione dedicata all'esame della posizione del HI (motivazione che, in ogni caso, resta integrata da quella adottata dal primo giudice), ha dettagliatamente esposto il complesso degli elementi, di notevole spessore probatorio, emersi a carico del HI stesso. Detti elementi provengono in gran parte da una pluralità di dichiarazioni, di testimoni e di chiamanti in correità, ed esse, nella loro coralità accusatoria, costituiscono un compendio probatorio di notevole spessore che legittima ampiamente l'affermazione di colpevolezza;
a ciò si aggiungano le telefonate intercettate, di cui i giudici di merito hanno fornito una corretta chiave di lettura, anche attraverso le suddette dichiarazioni, per una verifica positiva dell'ipotesi accusatoria. Questa risulta quindi correlata ad elementi obiettivi rigorosamente accertati, i quali consentono di risalire ad un quadro probatorio idoneo a dimostrare, a livello di certezza, il collegamento del prevenuto ai reati in contestazione. Il HI non risulta, dunque, sfiorato da labili indizi, come sostiene la difesa, ma investito da un pesante carico di elementi i quali, per la loro convergenza interpretativa e fattuale, pienamente fluiscono verso il risultato cui la Corte territoriale è pervenuta. Quanto alla negata attenuante dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma quinto, del D.P.R. N. 309/90, deve ritenersi assolutamente corretta la statuizione dei giudici di merito i quali, in proposito, hanno specificamente sottolineato la continuità e sistematicità dell'attività di spaccio. Per quel che concerne il reato di cessione di hashish a TI Massimo, che pure ha formato oggetto del ricorso, è appena il caso di sottolineare che la Corte d'Appello non ha mancato di evidenziare che è stato lo stesso ricorrente ad ammettere di aver ceduto al TI a titolo gratuito dosi di sostanza stupefacente ogniqualvolta questi ne era sprovvisto: sicché è evidente che la fattispecie non può essere ricondotta nell'ipotesi di codetenzione per uso di gruppo. Per quel che riguarda poi la (asserita) disparità di trattamento nei confronti dei fratelli BO, relativamente all'attenuante della ipotesi della lieve entità del fatto (concessa a questi ultimi e negata al HI), trattasi di censura inammissibile in questa sede atteso che il vizio motivazionale, rilevante nel giudizio di legittimità, deve risultare dal testo del provvedimento e deve essere ravvisabile nell'ambito dello specifico punto oggetto del ricorso e con riferimento alla specifica e singola posizione del ricorrente, mentre non può avere alcun rilievo una prospettata contraddittorietà con le statuizioni relative ad altre posizioni, che ben possono essere conseguenza di diverse valutazioni operate dal giudice di merito (come nella concreta fattispecie) in presenza di differenti presupposti, o condizioni, di carattere oggettivo e/o soggettivo. 5)AC BR
Nessuna delle due censure formulate nel ricorso proposto da QU NO merita accoglimento: non quella relativa al diniego delle attenuanti generiche, in quanto nel motivare la propria decisione sfavorevole la Corte d'Appello ha evidenziato i precedenti penali specifici dell'imputato, idonei a caratterizzare negativamente la personalità del medesimo;
e nemmeno quella concernente l'entità della pena, essendo stati adottati criteri di benevolenza e non certo di rigore nella determinazione del trattamento sanzionatorio, sicché, dovendosi escludere che i giudici di merito abbiano fatto cattivo uso del potere discrezionale loro attribuito dalla legge, non era necessaria una dettagliata motivazione sul punto. 6)RA AR
Infondato è, infine, l'unico motivo del ricorso proposto dalla RA, atteso che lo stesso, anche per la sua estrema genericità, non appare idoneo a svolgere la funzione di puntuale e specifica critica della sentenza sul punto censurato, relativo al diniego dell'attenuante dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma quinto, del D.P.R. N. 309/90: in proposito deve comunque ritenersi del tutto congrua e logica la motivazione addotta dalla Corte di merito la quale ha, infatti, esplicitamente posto in rilievo, come si legge testualmente nell'impugnata sentenza, "la reiterazione della condotta criminosa, sintomatica di un traffico intenso, e l'inserimento, tramite il RN, nel giro ad alto livello del PR ........." Al rigetto dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti BO AL, BO DA, RN VA TO, RA RI, HI DI ed QU NO, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte ordina la separazione degli atti relativi al ricorrente LI IU e dispone il rinvio a nuovo ruolo del procedimento a carico dello stesso.
Rigetta i ricorsi di BO AL, BO DA, RN VA TO, RA RI, HI DI ed QU NO, e condanna i detti ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 1999