Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/1997, n. 7845
CASS
Sentenza 17 aprile 1997

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In materia di imputabilità, le deviazioni del carattere e del sentimento possono elevarsi a causa che incide sull'imputabilità, solo quando su di esse si innesti o si sovrapponga uno stato patologico che alteri anche la capacità di intendere e di volere; quindi le anomalie sia pure costituzionali del carattere e dell'affettività, le "nevrosi del carattere", le c.d. personalità psicopatiche, non determinano una infermità di mente, salvo i casi in cui, per la loro gravità, cagionino un vero e proprio stato patologico, uno squilibrio mentale incidente sulla capacità di intendere e di volere (nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha escluso che fosse accoglibile il ricorso per mancata assunzione di una prova decisiva in una ipotesi in cui il Tribunale non aveva ritenuto di procedere a perizia psichiatrica risultando dagli atti che l'imputato soffriva di un disturbo della personalità "border-line").

In tema di valutazione della chiamata in correità proveniente da un soggetto che abbia reso dichiarazione complesse, oggetto della valutazione è la dichiarazione complessiva del chiamante, relativamente ad un determinato episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti riferiti dal chiamante, sicché per stabilire l'attendibilità di una dichiarazione complessa di un coimputato concernente più chiamate strettamente collegate, si può tenere conto anche solo di alcuni aspetti significativi di esse, in guisa che, una volta effettuata l'operazione con esito positivo, legittimamente il giudice di merito può, previa adeguata valutazione, riconoscere valore probatorio a tutta la dichiarazione e non solo a quella specificamente riscontrata. I riscontri richiesti dalla legge non debbono riguardare ogni aspetto oggettivo e soggettivo della vicenda, ma piuttosto apparire idonei a sorreggere la ragionevole convinzione che il chiamante non abbia mentito.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/1997, n. 7845
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7845
Data del deposito : 17 aprile 1997

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