Sentenza 17 aprile 1997
Massime • 2
In materia di imputabilità, le deviazioni del carattere e del sentimento possono elevarsi a causa che incide sull'imputabilità, solo quando su di esse si innesti o si sovrapponga uno stato patologico che alteri anche la capacità di intendere e di volere; quindi le anomalie sia pure costituzionali del carattere e dell'affettività, le "nevrosi del carattere", le c.d. personalità psicopatiche, non determinano una infermità di mente, salvo i casi in cui, per la loro gravità, cagionino un vero e proprio stato patologico, uno squilibrio mentale incidente sulla capacità di intendere e di volere (nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha escluso che fosse accoglibile il ricorso per mancata assunzione di una prova decisiva in una ipotesi in cui il Tribunale non aveva ritenuto di procedere a perizia psichiatrica risultando dagli atti che l'imputato soffriva di un disturbo della personalità "border-line").
In tema di valutazione della chiamata in correità proveniente da un soggetto che abbia reso dichiarazione complesse, oggetto della valutazione è la dichiarazione complessiva del chiamante, relativamente ad un determinato episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti riferiti dal chiamante, sicché per stabilire l'attendibilità di una dichiarazione complessa di un coimputato concernente più chiamate strettamente collegate, si può tenere conto anche solo di alcuni aspetti significativi di esse, in guisa che, una volta effettuata l'operazione con esito positivo, legittimamente il giudice di merito può, previa adeguata valutazione, riconoscere valore probatorio a tutta la dichiarazione e non solo a quella specificamente riscontrata. I riscontri richiesti dalla legge non debbono riguardare ogni aspetto oggettivo e soggettivo della vicenda, ma piuttosto apparire idonei a sorreggere la ragionevole convinzione che il chiamante non abbia mentito.
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- 1. Vizio di mente, bastano i disturbi di personalità? (Cass. 9163/05)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 dicembre 2020
Le nevrosi, le psicopatie, in generale i disturbi della personalità, possono essere sufficienti per ottenere le attenuanti del vizio di mente. Non solo quindi le malattie mentali, ma anche le disfunzioni relative all'individualità del soggetto, purchè di gravità tale da incidere concretamente sulla capacità di intendere e volere. I disturbi della personalità, come in genere quelli da nevrosi e psicopatie, quand'anche non inquadrabili nelle figure tipiche della nosografia clinica iscrivibili al più ristretto novero delle "malattie" mentali, possono costituire anch'esse "infermità", anche transeunte, rilevante ai fini degli artt. 88 e 89 c.p., ove determinino lo stesso risultato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/1997, n. 7845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7845 |
| Data del deposito : | 17 aprile 1997 |
Testo completo
OR SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
# 7 845 Rilasciar ly, rudio al Sk per dire 34006 18 614 1998 Udienza pubblica-der -aprile 1997 R.G. n. 46749/96 Sentenza n. 544
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
AH093350 LA OR SUPREMA DI CASSAZIONE
AHD33343 Sezione VI penale
AH033348 composta dai signori:
AL266321 Dott. SQ TROJANO Presidente
Dott. Ugo IG SCELFO Consigliere AL256322
Dott. Bruno OLIVA Consigliere
Dott. Ilario AL MARTELLA Consigliere SUP ADI CASSAZIONT
Dott. Adalberto ALBAMONTE Consigliere
fasciata copia tut ha pronunciato la seguente SIG, IL SOLE 24 ORE
34000
SENTENZA
sui ricorsi proposti:
1. dal Procuratore Generale presso la RT di appello di PO nei confronti di RI
RO e RA ZO;
e da:
SUPREMA DI CASALTE 2. AM SE nato a [...] il 1°.1.1963;
3. IA RT, nato a [...] il [...]; Richiesta copia stuce dal Sig. GUARING
4. AR AL, nato a [...] il [...]; per dirite:: 34 evo
5. TA SE, nato a [...] il [...];
# 1101T, 1937 - 6. CI AL, nato a [...] il [...];
7. MO TO, nato a [...] il [...];
& MO ZO, nato a [...] il [...];
9. DE CH ZO, nato a [...] il [...];
10. DE AN ZO, nato a [...] il [...];
11. DI NA ZO, nato a [...] il [...];
12. DI MA RO, nato a [...] il [...];
13. DI OM SE, nato a [...] il [...];
14. LO IO, nato a [...] il [...];
15. AJ SQ, nato a [...] il [...];
16. NI AL, nato a [...] il [...];
17. CO AF, nato a [...] il [...];
18. AC ZO, nato a [...] il [...];
19. LA OR GE, nato a [...] il [...];
20. RD SC, nato a [...] il [...];
21. LI IC, nato a [...] il [...];
22. LO ST SE, nato a [...] il [...];
23. RI RO, nato a [...] il [...];
24. RI AR, nato a [...] il [...];
25. RI AL, nato a [...] il [...];
26. AT IO, nato a [...] il [...];
27. OC SQ, nato a [...] il [...];
28. MO IT, nato a [...] il [...];
29. MO IG, nato a [...] il [...];
30. VA MO, nato a [...] il [...];
31. VA GE, nato a [...] il [...];
32. VA AR, nato a [...] l'[...];
33. AS ZO, nato a [...] il [...];
34. CE PA, nato a [...] il [...];
35. ET IG, nato a [...] il [...];
36. CC MI, nato a [...] il [...];
37. CC AL, nato a [...] il 3.6. 1953;
38. IN ZO, nato a [...] il [...];
39. FF SC, nato a [...] il [...];
40. RA TO, nato a [...] il [...];
SU OI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Ghiseta 100 studio
34000 par de
10. NOV 1997 鲷
IL CANCELLIERE
OR SUPREMA DI CASSAZITE
UF O COPIE
Richiesta gopia studio dal Sig. IC per diritti L. 34.000
1 DIC. 1998
IL CANCELLIERE LIRE 2000
CANCELLERIA
AU763308
AU763283
0807852
0807857
0807858
2 41. OM ZO, nato a [...] il [...];
42. GI RO, nato a [...] il [...];
43. SO PA, nato a [...] il [...];
44. SA NO, nato a [...] il [...];
45. AP ZO, nato a [...] il [...];
46. SC PA, nato a [...] il [...];
47. RA ZO, nato a [...] il [...];
48. LL GE, nato a [...] il [...];
49. CO IC, nato a [...] il [...];
50. SO AL, nato a [...] il [...];
51. ON IO, nato a [...] il [...];
52. ON AF, nato a [...] il [...];
53. UG AR, nato a [...] l'[...]:
avverso la sentenza emessa il 12 luglio 1996 dalla RT di assise di appello di PO;
visti gli atti, la sentenza denunciata e i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Ilario AL
MARTELLA; udito il Pubblico Ministero in persona Sostituto Procuratore Generale Dott. ZO
GERACI, che ha concluso:
A. ANNULLAMENTO CON RINVIO
1. nei confronti di:
ON IO, RI AL, LA OR GE, FF SC:
in ordine all'omicidio NC e reati satelliti;
2. nei confronti di:
SA NO, AM SE e, per l'effetto estensivo, nei confronti di AJ
SQ (il cui ricorso va dichiarato assorbito): in ordine al duplice omicidio
CR e reati satelliti;
3. nei confronti di:
ON IO, LI IC e, per l'effetto estensivo, nei confronti di UG
AR e AJ SQ: in ordine all'omicidio TI e reati satelliti;
4. nei confronti di:
CI AL: in ordine alla rapina in danno della Soc. "Alleanza Assicurazioni” e reati satelliti;
3
^
)
( B. INAMMISSIBILITA' DEI RICORSI DI:
DI NA ZO, MO IG, SC PA, UG AR, MO
ZO, MO TO;
C. RIGETTO, nel resto, DEGLI ALTRI RICORSI.
Uditi i difensori:
Avy. MO BRACETTI, rappresentante dell'Avvocatura Generale dello Stato, per la parte civile Ministero dell'Interno;
Avy. AF PO, del Foro di PO, per gli imputati: RI AL,
RD SC, ON IO, DE CH ZO, DI NA
ZO, AP ZO, AS ZO, OM ZO, RI
AR, ET IG, AR AL, RA TO, CO IC,
RA ZO, RI RO;
Av. TO COPPOLA, del Foro di PO, per LA OR GE;
Avv. SC Pio PORTA, del Foro di PO, per LI IC e MO IT;
Avy. AL GUARINO, del Foro di PO, per LA OR GE;
Avy. Bruno SPIEZIA, del Foro di PO, per SO PA;
Avv. Gerardo INSERRA, del Foro di PO, per TA SE, CO
AF, SA NO, AP ZO, IN ZO, OC
SQ, AS ZO, ON IO, AC ZO e SO
AL;
Avy. EL BO, del Foro di PO, per CE PA, RD SC,
DE CH ZO, DI NA ZO, DI OM SE, DI MA
RO, AM SE, OM ZO, RI RO;
Avv. SE TO GIANZI, del Foro di Roma, per ON AF;
Av. NS MARTUCCI, del Foro di Santa AR Capua Vetere, per LL GE e
RI RO;
Avv. PA DI RONZA, del Foro di PO, per MO ZO e MO TO;
Avv. ZO GAITO, del Foro di Roma, per RI AL;
Avv. TO MANAGO', del Foro di Reggio Calabria, per LI IC. I.
CENNI SULLE ORIGINI DEL PROCESSO
Il presente giudizio di legittimità consegue al ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la RT di appello di PO e da 52 imputati, avverso la sentenza con la quale in data 12 luglio 1996 la locale RT di assise di appello aveva pronunciato sull'impugnazione nei confronti delle statuizioni adottate dalla RT di assise il 10.3.1994.
Il procedimento aveva tratto origine da una serie di fatti delittuosi che il Procuratore della
Repubblica di PO aveva ritenuto di dover ricondurre alla esistenza e attività di un associazione per delinquere di tipo camorristico, operante nella zona centrale della città e facente capo a RO
RI.
Gravissimi fatti di sangue verificatisi nei primi mesi del 1991 furono, in particolare, addebitati, nel corso delle investigazioni di P.G. e delle indagini preliminari svolte dal P.M., a una scissione che si era verificata nell'ambito di detta associazione criminale.
A seguito di uno di tali episodi verificatosi il 30.3.1991 (la cd. strage del "sabato santo”), venne tratto in arresto SQ AJ, che non solo si dichiarò coautore del fatto, ma iniziò una serie di dichiarazioni relative a un associazione per delinquere facente capo al nominato RO
RI, in cui asserì di aver militato e della quale riferi, pure, l'avvenuta frattura in gruppi contrapposti.
I AJ, inoltre, confessò la sua partecipazione a fatti delittuosi commessi negli anni precedenti, fornendo, altresì, i nomi delle persone da lui indicate quali corresponsabili delle azioni delittuose.
Sulla base di tali dichiarazioni e delle conseguenti indagini si procedè a carico di numerose persone.
A giudizio dinnanzi alla RT di assise di PO il 13.3.92 comparvero 63 persone, chiamate a rispondere di vari delitti, tra cui l'associazione per delinquere di tipo mafioso e di gravissimi e molteplici fatti di sangue (omicidi e tentati omicidi).
All'esito del dibattimento la RT di assise pronunciò alcune assoluzioni tra cui quelle relative a LA OR GE e FF SC imputati del delitto di concorso nell'omicidio di RO NC e, nel contempo, comminò condanne nei confronti di altri imputati per altre imputazioni.
5 Il giudizio di appello si concluse in data 12 luglio 1996.
Le relative statuizioni verranno di seguito richiamate con la esposizione dei motivi di ricorso fatti valere, rispettivamente, dal P.G. e dagli imputati.
II.
RICORSI INAMMISSIBILI
Preliminarmente deve dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi proposti da:
SC PA e UG AR, perchè non corredati dai motivi di impugnazione;
DI NA ZO e MO IG per espressa rinuncia alla impugnazione proposta
(rispettivamente con atto del 27.9.1986 e 17.8.1996);
MO TO e MO ZO per aver depositato tardivamente i rispettivi ricorsi in cancelleria il 27.11.1996, tenuto conto che il termine ultimo era scaduto il 25.11.1996, 45° giorno dalla data del deposito della sentenza (ex art. 585 I co. lett. c) c.p.p.). III.
LE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
LA OR GE, condannato in appello all'ergastolo, ha proposto nei motivi di ricorso le seguenti questioni di legittimità costituzionale:
1. ha eccepito il contrasto dell'art. 593 c.p.p., con riferimento agli artt. 3 e 24 II co. della
Costituzione, nella parte in cui tale norma di rito non consente all'imputato che sia stato condannato per la prima volta in appello dopo la sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice delle prime cure, di essere sottoposto a un ulteriore valutazione di merito: da tale inibizione processuale conseguirebbe un'irragionevole disparità di trattamento rispetto al condannato nel gudizio di primo grado che dispone di maggiori diritti e facoltà, per essergli normativamente consentito una rivalutazione nel merito del giudizio di condanna. E ciò, altresì, con particolare riferimento all'art. 599 co. IV c.p.p.che, come è noto, consente alle parti di concordare, sull'accoglimento in tutto o in parte dei motivi di appello, così da poter proporre al giudice investito dall'appello una nuova determinazione della pena. Di tale facoltà, sostiene il ricorrente, mentre può fruire il condannato in primo grado, non può invece fruire colui che è condannato la prima volta nel giudizio di appello;
2. si è, altresì, eccepito il contrasto dell'art. 606 lett. d) c.p.p. con riferimento all'art. 24 II co. della
Costituzione, nella parte in cui tale norma processuale “non prevede espressamente che la mancata assunzione di prova decisiva possa essere stata richiesta dalla parte ai sensi degli artt.
603 e 507 c.p.p.".
Le questioni sollevate sono da ritenere manifestamente infondate.
Con riferimento alla prima si osserva: il vigente sistema processuale consente alle parti il doppio grado della valutazione di merito, di cui lo stesso ricorrente ha fruito. In tale normativa non è ravvisabile alcun contrasto nè con il principio di uguaglianza (ex art. 3 Cost.), nè con l'esercizio del diritto di difesa (ex art. 24 II co.
Cost.) pienamente tutelato in entrambe le fasi del giudizio.
Del pari è da ritenere infondata l'asserita impossibilità per l'imputato, condannato per la prima volta in secondo grado, di concordare sull'accoglimento dei motivi di appello, ben potendo, in ipotesi, pervenirsi a tale accordo sui motivi di gravame fatti valere dal P.M..
Altrettanto infondata, come rilevato in premessa, si ritiene la seconda questione, dal momento che i richiamati articoli 507 e 603 c.p.p. consentono che, nella fattispecie normativamente considerata, all'assunzione di nuovi mezzi di prova, ove dal giudice ritenuto assolutamente necessario, si pervenga, oltrechè di ufficio, innanzitutto su iniziativa di parte. Consegue che trattandosi di un apprezzamento, il giudice deve darne conto con ordinanza, come tale, adeguatamente motivata (si richiamano: Cass., 3.2.1993 Gatto, Cass. 11.12.1992 Tagliaferri), il cui vizio può, pertanto, essere oggetto di censura in sede di sindacato di legittimità.
IV.
L'ECCEZIONE PROCESSUALE
CO IC, condannato per partecipazione ad associazione camorristica aggravata, ha riproposto nei motivi di ricorso la censura concernente la nullità della sentenza di I grado, stante l'insussistenza di uno dei casi di translatio judicii per ragione di connessione, tassativamente indicati dalla legge processuale, prospettando l'evenienza dell'effetto estensivo dell'impugnazione nell'ipotesi dell'accoglimento dell'eccezione proposta.
La RT di assise di appello, con ordinanza in data 12.10.1995, ebbe a dichiarare l'inammissibilità della questione di incompetenza, atteso che essa, ai sensi dell'art. 21 III co. c.p.p., nella fattispecie, sarebbe dovuta essere, a pena di decadenza, rilevata o eccepita prima della conclusione dell'udienza preliminare e solo in quella sede il G.U.P., in accoglimento della relativa eccezione, avrebbe potuto separare i processi e rinviare i singoli imputati dinanzi ai diversi giudici competenti. Talchè, a norma dell'art. 24 c.p.p., il giudice di appello, che rilevi l'incompetenza del primo giudice, non può limitarsi ad accogliere la detta eccezione e a trasmettere gli atti ad altro giudice, ma deve pronunciare annullamento della sentenza di primo grado e, solo in conseguenza, trasmettere gli atti al P.M. presso il giudice ritenuto competente.
La stessa RT non ritenendo, pertanto, la proposta questione, preliminare al giudizio di appello, rinviò l'esame delle condizioni di ammissibilità e di fondatezza nel merito alla successiva fase processuale, in tale sede statuendo sull'inammissibilità dell'eccezione, in quanto formulata solo in udienza, in contrasto con la espressa disposizione della legge processuale, la quale impone che l'eccezione di incompetenza per connessione deve essere specificamente proposta con i motivi di appello (art. 24, in relazione all'art. 21, ult. co. c.p.p.).
Il CO, pur dando atto che “non fu, eccepita nè nella fase dell'udienza preliminare, nè nel dibattimento di I grado l'incompetenza per materia, censura la decisione dei giudici di appello per non aver accertato il presupposto che si sarebbe concretizzato nella tardività dell'eccezione, ulteriormente specificando: “la decadenza o l'inammissibilità allorchè non ha costituito oggetto di
0
0 ulteriormente specificando: “la decadenza o l'inammissibilità allorchè non ha costituito oggetto di impugnazione, non può essere dichiarata dal giudice dell'impugnazione. Non è stato rispettato il principio tantum devolutum, tantum appellatum: l'inammissibilità inerisce l'impugnazione e non la proposizione".
La doglianza è manifestamente infondata.
Il legislatore, alla regola della indiscriminata rilevabilità della incompetenza per materia in ogni stato e grado del processo, ha posto l'eccezione, prevedendo e disciplinando l'ipotesi in cui l'incompetenza sia determinata dalla connessione.
In tale eventualità l'incompetenza deve essere rilevata o eccepita prima della conclusione dell'udienza preliminare, o, se questa manchi, entro il termine di cui all'art. 491 co. I e cioè subito dopo compiuto per la prima volta gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.
Si osserva in proposito che, mentre è lo stesso difensore del CO a dichiarare che l'incompetenza per materia non fu eccepita nè nella fase dell'udienza preliminare, nè al dibattimento di primo grado, correttamente i giudici di secondo grado hanno statuito che "ogni possibile rilievo deve ormai ritenersi superato e il riesame del merito della questione già risolta in primo grado ritenersi precluso, attesa l'inammissibilità della eccezione formulata solo in udienza, in contrasto con la espressa disposizione della legge processuale, la quale impone che l'eccezione di incompetenza per connessione debba essere specificamente proposta con i motivi di appello (art. 24 in rel. all'art. 21 ult co. c.p.p.)".
0 V.
LO STATO MENTALE DI SQ AJ
TA SE, CI AL, DE CH ZO, DI MA RO, DI
OM SE, CO AF, AC ZO, RD SC,
LI IC, RI RO, RI AL, OC SQ, MO
IT, CE PA, OM ZO, SA NO, SO AL, ON
IO e ON AF denunciano violazione di legge, mancata assunzione di una prova decisiva, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per avere i giudici di appello negato il richiesto espletamento di perizia psichiatrica nei confronti di SQ AJ;
esigenza di giustizia imposta dalle risultanze in atti, con particolare riferimento alla documentazione sanitaria remota e recente, attestante essere il AJ cocainomane, alcoolizzato con trattamento pensionistico per invalidità e per per disturbi mentali del 70 %, in definitiva soggetto “borderline”, con turbe schizofreniche ed autore - anche in stato detentivo - di comportamenti autolesionistici.
Ciò stante i giudici di merito sarebbero incappati in un vizio logico irriducibile, quando hanno creduto di poter cancellare, in concreto, la linea di demarcazione tra quello che sarebbe il vissuto percettivo del dichiarante e il suo immaginario, rinunciando così ad un severo controllo e a una rigorosa procedura di verificazione.
In definitiva la RT di assise di appello, nel rigettare la richiesta di sottoposizione del
AJ a perizia psichiatrica, avrebbe omesso di assumere una prova decisiva, che, ove assunta, avrebbe consentito di basare il processo e la relativa sentenza su dati certi e non su giudizi privi di qualsiasi valore scientifico.
Le censure sono infondate.
Come rilevato ex actis dal giudice di appello, l'unica consistente affezione diagnosticata al
AJ nel corso dei giudizi di merito, è costituita da un disturbo di personalità antisociale di tipo
"borderline".
Da sempre noti, anche se diversamente etichettati (turbe caratteriali narcisistiche, turbe psicopatiche gravi, prepsicosi, schizofrenia atipica, latente, ambulatoriale, schizofrenie pseudopsicopatiche etc.), i casi limite o “borderline cases" (così di recente chiamati) sono rappresentati da quelle situazioni psicopatologiche in cui la coesistenza di sintomi, appartenenti a categorie diagnostiche tra di loro ben differenziate, ha introdotto il concetto di stati intermedi tra strutture proprie di aree differenti.
10 Disturbi di questo tipo - hanno correttamente ritenuto i giudici di appello - proprio perchè attinenti alla personalità del soggetto, si distinguono nettamente dalle schizofrenie caratterizzate da una completa destrutturazione dell'IO e non hanno in genere rilievo nella psichiatria forense, se non quando per la loro gravità e sistematicità, assurgano a rango di vera e propria malattia mentale.
In aderenza, pertanto, alla documentazione processualmente acquisita, l'impugnata sentenza ha fondatamente escluso che in tale condizione versi il AJ, specificando che le crisi allucinatorie da lui descritte (certamente riferibili all'abuso di stupefacenti e di alcool, come attestato nelle cartelle cliniche in atti) sono chiaramente percepite come tali dal soggetto, che, perciò, è egli stesso in grado di distinguerle dal suo vissuto reale;
cessate tali crisi (come pure risultante dalla documentazione in riferimento), il AJ si presenta pienamente orientato nel tempo e nello spazio e in grado di comunicare coerentemente con gli altri.
Ha poi ampiamente argomentato il giudice a quo che, anche a voler prescindere dalla inapplicabilità all'imputato, autore di dichiarazioni di accusa, della disciplina relativa agli accertamenti fisici e mentali dettata per i testimoni dall'art. 196 II co. c.p.p., esso AJ è sempre apparso perfettamente in grado di distinguere ciò che era a sua personale diretta conoscenza e ciò che invece gli era stato riferito da altri;
di possedere una memoria di rievocazione più che sufficiente a comprovare la conoscenza di fatti e di persone oltre ogni possibile avanzato sospetto di manipolazione da parte degli inquirenti.
In contrapposizione alla tesi difensiva rappresentante il AJ quale megalomane ed egocentrico, l'impugnata sentenza rileva come il predetto ha descritto se stesso "come un semplice killer, che non ha partecipato mai (e si sottolinea mai) ad una qualche riunione dei vertici dell'organizzazione camorristica”.
Questa Suprema RT ha ripetutamente statutito che le deviazioni del carattere e del sentimento possano elevarsi a causa che incide sull'imputabilità, solo quando su di esse si innesti e si sovrapponga uno stato patologico che alteri anche la capacità di intendere e di volere;
quindi le anomalie sia pure costituzionali del carattere o della affettività, le nevrosi del carattere, le cosiddette personalità psicopatiche, non determinano una infermità di mente, salvo i casi in cui, per la loro gravità cagionino, un vero e proprio stato patologico, uno squilibrio mentale incidente sulla capacità di intenedere e di volere (ex pluribus: Cass. sez. I, 10.9.1991, Maffei;
Cass. 1°.
6.1990 Petretico;
Cass. sez. I 24.6.1992, Bacci).
Ritiene, pertanto, questa RT, conformemente ai fini del controllo di legittimità demandatole, che il giudice di merito ha esercitato, in subiecta materia, il potere di valutazione dei fatti, quali risultanti dagli atti processuali, con assoluta coerenza logica e plausibilità.
11 VI.
I RICORSI SULLE CHIAMATE IN CORREITA'
La verifica testè fatta della censura incentrata sull'affermato stato patologico del AJ, non è di per sè esaustiva considerando che, una volta riscontrata la piena capacità di intendere e di volere, resta pur sempre da esaminare la intrinseca attendibilità del nominato AJ e degli altri collaboranti, dal momento che quasi tutti i ricorrenti hanno contestato l'inosservanza da parte della decisione impugnata dei principi concernenti la valutazione delle chiamate in correità venendo, così, ad incidere sulla correttezza dell'impianto motivazionale della sentenza nel suo complesso.
Si ravvisa, pertanto, l'opportunità di premettere i criteri valutativi ai quali questa RT conformerà il suo controllo, per poi, di volta in volta, pervenirne all'applicazione concreta ai casi specifici, oggetto di giudizio.
Punto di riferimento sono da ritenere le conclusioni alle quali in materia di chiamata in correità sono pervenute le Sezioni Unite con la sentenza 21.10.1992 (Marino), secondo cui la ratio del III co. dell'art. 192 c.p.p. impone che in tema di prova, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità, il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici;
in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L'esame del giudice deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico, perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in coneità e degli “altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa.
Con specifico riferimento al ruolo da assegnare alla indispensabile presenza dei “riscontri”, le
Sezioni Unite, nella richiamata sentenza, hanno argomentato che il riscontro non può rappresentare soltanto una conferma della generica affidabilità del dichiarante, ma deve estrinsecarsi in una vera e propria conferma della dichiarazione già passata al vaglio di attendibilità, lasciando, peraltro, ampi spazi per la individuazione degli altri elementi di prova a conferma di detta attendibilità: riscontri, dunque, sia di tipo soggettivo, sia di tipo oggettivo, con possibilità di utilizzare anche una chiamata incrociata o plurima.
12 Una linea, quella ora ricordata, costante nella giurisprudenza di questa RT Suprema, attenta a rimarcare come il riscontro di una chiamata in correità può essere costituito anche da altra chiamata, purchè questa risulti autonoma e convergente (sez. II 17.11.1994, Saporito); l'art. 192
c.p.p., infatti, nel riconoscere per implicito alle dichiarazioni di un coimputato natura di "elementi di prova", richiede la sola presenza di qualsiasi tipo di riscontro, ivi compreso quello costituito da altra o altre dichiarazioni di analoga fonte (sez. VI, 9.11.1993, Sparacio); ciò perchè la chiamata è fornita di autonoma efficacia probatoria e capacità di sinergia nel reciproco incrocio con le altre, cosicchè un'affermazione di responsabilità ben può essere fondata sulla valutazione unitaria di una pluralità di dichiarazioni di coimputati, tutte coincidenti in ordine alla commissione del fatto da parte del soggetto. Il che significa che la chiamata di correo non può essere considerata come elemento estraneo da verificare, e quindi, come dato estraneo alla prova, da ritenere costituita esclusivamente dai riscontri;
nè questi possono essere intesi come prove autonome se diretti a fatti oggetto dell'imputazione, dovendo invece, essere considerati come elementi che, direttamente o indirettamente, confermano l'attendibilità della chiamata di correo che resta la prima ed essenziale fonte di prova (sez. II 7.12.1993, Alessandrino).
E' ragionevole, poi, affermare che oggetto della valutazione della chiamata di correo è la complessiva dichiarazione del chiamante, relativamente a un determinato episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti riferiti dal chiamante, sicchè per stabilire l'attendibilità di una dichiarazione compiessa di un coimputato concernente più chiamate strettamente collegate, si può tenere conto anche solo di alcuni aspetti significativi di esse, in guisa che, una volta effettuata l'operazione con esito positivo, legittimamente il giudice di merito può, previa adeguata valutazione, riconoscere valore probatorio a tutta la dichiarazione e non solo a quella specificamene riscontrata (cfr.: Cass. 18.3.1992, Tardi;
Cass. 2.3.1990, Achilli;
Cass.
19.4.1988, Serpa).
In altri termini "gli altri elementi di prova” non debbono riguardare ogni aspetto oggettivo e soggettivo della vicenda, poichè, in tal caso assurgerebbero a rango di prova piena della colpevolezza dell'imputato, ma piuttosto apparire idonei a sorreggere la ragionevole convinzione che i chiamante non abbia mentito (cfr.: Cass. 17.10.1990, Caniggia;
Cass. 23.4.1992, Sormani).
Si è, pertanto, insistito nell'affermare perfettamente legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie del chiamante in correità, con attribuzione, quindi di piena attendibilità e valenza probatoria a tutte o solo a quelle parti di esse che risultino suffragate da idonei elementi di riscontro (cfr. Cass. 30.1.1992, Altadonna).
13 Massima questa, che altro non fa che estendere a questa particolare categoria di dichiarazioni quel principio di “scindibilità” da sempre affermato dalla giurisprudenza sia per le confessioni, sia per le testimonianze.
In ogni caso è opportuno sottolineare - il sindacato di questa RT esercitandosi sul modo con il quale si è formato il convincimento del giudice la cui decisione è stata impugnata - non, dunque, sul contenuto del convincimento stesso comporta che l'ingiustizia del provvedimento vale
-
in quanto si concreti in un vizio di legittimità. Nel senso che il controllo deve incentrarsi sulla coerenza logico-giuridica delle argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata e sulla corrispondenza dell'accertamento giudiziale al materiale probatorio legittimamente acquisito, senza con ciò vanificare il libero apprezzamento dei singoli fatti dimostrativi da parte del giudice di merito.
Donde l'arbitrarietà di ogni pretesa che, imputando nominalisticamente a tale giudizio la violazione di uno dei criteri stabiliti per la sua regolarità, tenti di introdurre, in modo più o meno palesemente surrettizio, la reiterazione di quel procedimento (cfr. Cass. sez. VI, 31.1.1996 Alleruzzo).
Ciò premesso, appare utile, prima di procedere alla verifica dell'applicazione, da parte dell'impugnata sentenza, dei richiamati criteri ermeneutici, tener presente che all'iniziale apporto alle indagini offerto da SQ AJ, si sono aggiunte, nel corso dell'istruzione dibattimentale del giudizio di primo grado le dichiarazioni rese dai coimputati UM CO (arrestato il
4.4.1991), e IO LA, già chiamato in correità dal AJ per l'episodio della cosidetta "strage del sabato santo", nonchè quelle rese da imputati di reati in procedimenti connessi e cioè: - AR PA (che si è decisa a collaborare dopo l'uccisione del RA
SC e dopo che il figlio sedicenne si era avviato all'attività di trafficante di stupefacenti, determinando l'arresto dello stesso figlio colto in possesso di droga e di uno degli zii, sorpreso con un'arma ed un elenco di acquirenti di stupefacenti) che ha reso dichiarazioni in ordine a un'alleanza costituita, dopo la scissione, tra gli uomini di RO RI e i suoi familiari, impegnati nello spaccio di sostanze stupefacenti;
SE UO (dissociatosi per timore della sua vita dopo un tentato omicidio in carcere ai suoi danni) che ha riferito il permanere, nel carcere di “Poggioreale", del legame associativo tra i componenti del gruppo cosiddetto delle “teste matte";
AN LO (già condannato con sentenza definitiva per partecipazione al clan
RI), che ha riferito di aver ricevuto da RO CA (imputato del reato associativo in
14 altro processo ed indicato come fedelissimo di ZO OM) l'incarico di “avvicinare” il
AJ per imporgli il silenzio.
Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, è sopravvenuta anche la dissociazione dell'imputato GE VA al cui esame si è proceduto nel corso dell'istruzione dibattimentale della fase di appello
Con riguardo alle dichiarazioni del AJ, i giudici del merito hanno rimarcato che un primo riscontro della sua credibilità · riscontro che ha anche natura di elemento di prova esterno
-
che ne conferma l'attendibilità (ex art. 192 co. III) - consiste nella sua cattura in flagranza di una spedizione punitiva tipicamente camorristica, da cui si deve almeno desumere che costui, essendo necessarimante inserito in posizione non marginale nella struttura delinquenziale che quella spedizione aveva promosso e organizzato, non poteva non essere una attendibilissima fonte informativa sulla composizione della struttura medesima e sulla sua attività delittuosa.
L'attendibilità intrinseca del AJ è stata, poi, ricavata dalla genesi della sua volontà di نوات collaborare, contrassegnata da una causa remota e una prossima, ambedue ragionevoli e cogenti: la prima consistita nella situazione di sospetto e di disagio degli ultimi tempi nei quali, a torto o a tagione, egli si sentiva inviso al capo RO RI e, perciò solo, in pericolo di vita, la seconda, nella cattura in flagranza con il duplice effetto di farlo sentire ormai perduto ma, nel contempo, di offrirgli l'occasione di cavarsela, col limitare notevolmente i danni.
Trattasi di un argomentare che, non essendo inficiato da idonee contrapposte prospettazioni probatorie, è da ritenere davvero ineccepibile in ordine alla intrinseca attendibilità del dichiarante, sulla base della quale non può non assumere rilievo esponenziale proprio l'origine collaborativa.
Del tutto condivisibile si ritiene, poi, sotto il profilo logico-giuridico, l'iter argomentativo del giudice a quo, che, nel richiamare due sentenze (acquisite agli atti), rispettivamente della IV sez. del
Tribunale di PO in data 18.1.1993 e della RT di appelo di PO in data 20.4.1995 che hanno concluso, l'una per la inattendibilità del AJ e l'altra per il pieno riscontro ab extrinseco del medesimo, ha ritenuto di dover esprimere la propria valutazione sulla attendibilità generale del dichiarante non rifacendosi a dette contrapposte conclusioni, quanto alle emergenze endoprocessuali sottoposte alla sua cognizione diretta.
Si è, in proposito, pertinentemente osservato che, nell'ambito degli elementi logici e di obiettivo riscontro a beneficio della forte attendibilità del AJ, questi, a fronte di una riduzione di pena contenuta in limiti estremamente modesti per il contributo prestato ex art. 8 D.L. n. 152/91, pur essendo all'epoca, pressochè incensurato, non solo si è accusato della partecipazione all'associazione per delinquere e ai tentati omicidi del “sabato santo" (il che gli avrebbe consentito di fruire di tutti i possibili benefici), ma ha confessato la partecipazione a ben 13 omicidi commessi da
15 lui stesso nei tempi più svariati, con l'effetto di riportare una condanna a trent'anni di reclusione nel presente processo e quella di 24 anni di reclusione in altro processo trattato dinnanzi alla I sez. della
RT di assise di PO (come da sentenza prodotta e acquisita al fascicolo processuale).
Dette valutazioni, formulate in termini generali, valgono quale premessa e non sono di pregiudizio al più specifico vaglio che sarà fatto nel prosieguo, in sede di esame dei singoli ricorsi, con riferimento alle dichiarazioni di tutti i collaboranti in correlazione ai motivi di impugnazione dedotti.
16 VII.
LA SUSSISTENZA DELL'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI STAMPO
CAMORRISTICO
Taluni dei ricorrenti (in particolare RI RO, OM ZO, DE CH
ZO, RD SC) hanno contestato, in subiecta materia, la ricorrenza di strutture organizzative che possano rivestire la qualifica di associazione camorristica, rilevando che gli esiti probatori sarebbero risultati del tutto carenti (stante la inidoneità a supportarli delle dichiarazioni dei collaboranti) o, comunque, non sufficientemente motivati.
In modo particolare si censura il travisamento dell'indizio costituito da fatti di sangue - anche eclatanti con la sussistenza dell'associazione qualificata, rilevando che la linea di displuvio fra il
-
reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. e quella di cui all'art. 416 bis c.p., non può espere di certo contrassegnata dalla quantità o dalla qualità dei reati specifici connessi, quanto, invece, dalla capacità della seconda rispetto alla prima di operare una monopolistica "gestione del territorio” sia nell'ambito dell'illecito che del lecito.
Trattasi di censure infondate e che, pertanto, debbono essere respinte.
Come risulta dall'esame della sentenza impugnata, si è probatoriamente accertato al di là delle affermazioni dei “dissociati", che pure rivestono un rilievo determinante il quadro di una organizzazione camorristica, impegnata prima in una lotta senza quartiere. contro un'altra rivale facente capo alla famiglia dei DI BIASI, e poi in un cruento scontro intestino culminato in una vera e propria spaccatura.
Ne fanno fede significative decisioni giudiziarie: la sentenza pronunciata dalla X sez. del Tribunale di PO il 14.2.1991, successivamente passata in giudicato, che fa riferimento, sia pure indirettamente (non essendo stata oggetto della cognizione di detto Collegio), a dichiarazioni rese da numerosi testimoni, tra cui quella del maggiore dei
Carabinieri IT OMNE, il quale, ribadendolo nel presente procedimento, ha asserito di aver iniziato le indagini sull'associazione RI nel 1990, effettuando il 6.4.90, 10 fermi per l'art. 416 bis, di cui 7 convalidati;
- la sentenza del 18.1.93 della IV sez. del Tribunale di PO, (anch'essa passata in giudicato) che ha dichiarato RI RO, RI AR, PO AS, SA NO,
17 AR AL e CO IC colpevoli del delitto di partecipazione ad associazione camorristica armata, promossa ed organizzata da RO RI ed operante nella zona dei cd.
"Quartieri Spagnoli " di PO, fino al 31 maggio 1990.
Nel contesto di tale sentenza, si dà risalto alla intimidazione espressa in atti concreti ed esercitata dal gruppo RI per ricondurre all'assoggettamento e all'omertà i trasgressori alle regole indefettibili alle quali nei “Quartieri Spagnoli” tutti i soggetti coinvolti in attività delinquenziali dovevano sottostare.
Si è avuto modo di accertare "l'interesse" mostrato dai RI sia al settore delle estorsioni consumate nel territorio dei “Quartieri LI (a titolo esemplificativo si richiama l'estorsione compiuta da NO SA e dal suo complice IO IL apertamente a nome dei PICUOZZO, nei confronti di tal Ing. CORRADO), sia alle attività del lotto e del gioco clandestino come probatoriamente riscontrato in sede di intercettazioni telefoniche, nonchè a seguito di sequestri di materiale relativo a tali attività.
Neppure estraneo al clan RI è il traffico della droga ove si tenga conto, tra le altre risultanze, che il TI AL era nel clan e trafficava in stupefacenti, rimanendo poi vittima della scissione verificatasi nell'ambito dell'organizzazione; che PO AS è stato condannato (insieme al RA AF) con sentenza passata in giudicato per traffico di stupefacenti proprio con riferimento al periodo in cui veniva accertata l'affiliazione di entrambi al clan di RO
RI.
Appare altresì rimarchevole il richiamo della sentenza della RT di assise di PO del
25.10.91 passata in giudicato nei confronti degli imputati RR ZO ed PO
-
AS che qualifica detti soggetti prima come affiliati del clan camorristico RI e poi, lo
-
stesso PO come aderente al gruppo contrapposto. Nel contesto di tale sentenza, vi è un accenno significativo, sia pure per incidens, all'avvenuta spaccatura all'interno del clan RI, con specifico riferimento all'attentato di Porta Nolana - in danno di MO ZO, AL
SE ed AM SE - tre fedelissimi dei RI- quale reazione, all'attentato in
Sant'NN di Palazzo in Via Nardones. Dice testualmente sul punto la richiamata sentenza: “dunque
AJ SQ è tratto in arresto nella flagranza dell'attentato in danno di tre fedelissimi dei
RI. Il dichiarante aderisce, pertanto, incontestabilmente ad un gruppo dei cd. scissionisti che si contrappone ormai in modo manifestamente violento a quello di originaria aggregazione, quello dei RI, altrimenti detti “PICUOZZO”.
“E' del tutto evidente, quindi, che AJ SQ riferisce delle vicende strutturaii ed organizzative di un'associazione camorristica nella quale è sicuramente inserito, dall'interno come si usa dire. Non riferisce fatti appresi da terzi, de relato".
18 Consegue, pertanto, che le dichiarazioni degli imputati “collaboranti”, quali il AJ, il
CO e il LA, si aggiungono e integrano il materiale probatorio testè richiamato.
Le acquisizioni probatorie alle quali correttamente si è attenuta l'impugnata sentenza, forniscono, dunque, il seguente quadro di sintesi: sussistenza dell'originaria associazione camorristica, spaccatura verificatasi ad opera dei gruppi scissionisti;
- carattere armato dell'originaria organizzazione;
- persistenza di tale caratteristica per gli uni e per gli altri a scissione avvenuta (come attestato in maniera inequivoca dai numerosissimi sequestri di armi e dal susseguirsi frenetico di azioni armate, di cuț i “PICUOZZO” e i loro nuovi avversari si resero direttamente protagonisti);
- ladozione, come programma criminoso per entrambi, della eliminazione del gruppo avversario, per gestire in regime monopolistico, le attività illecite praticate nei "Quartieri Spagnoli”.
Gli eventi poi verificatisi, in tale contesto, con drammatica successione, valgono, sul piano probatorio, più di qualsiasi esplicita motivazione e possono così richiamarsi:
- omicidio di TA RO e contestuale ferimento di OM ZO del gruppo dei
"BICUOZZO" il 4.3.91;
-ed. strage del "venerdì santo", ad opera dello stesso gruppo (con perquisizioni in Via Pedamentina
a Montesanto ed arresto di NI AL e CC MI) del 29.3.91;
- conflitto a fuoco, compiuto dal gruppo avverso, con ferimento di MO ZO ed attentato a
AL SQ, nonchè omicidio dell'agente D'DD del 30.3.91; controllo dell' 1.4.91 presso l'abitazione di RA, dello stesso RA e di LL nonchè
d GI, di OM e OL (che indossava un giubbotto antiproiettile), i quali furono individuati all'uscita del palazzo dove abitava il primo;
arresto del 4.4.91 di CO, SA, ET IG, VA con conseguente sequestri di numerose pistole e di una carabina UZI: controllo del 16.4.91 di DI MA, RD SC, SO PA e LL (presso la casa di AS all'epoca detenuto) i quali si diedero alla fuga all'arrivo della Polizia;
sequestro di tre giubbotti antiproiettile a IL ZO, VA AR e SO PA, che erano rifugiati a casa di tale AM IG;
controllo del 24.4.91 di DI MA con giubbotto antiproiettile, insieme a SC,
MO, LL e GI;
sequestri del 26 e 27.4.91 di armii e giubbotti antiproiettile in persona di IL ZO,
MO IG e VA AR;
- ferimento di SC PA avvenuto il 2.5.91;
19 conflitto a fuoco del 3.5.9.1 con ferimento del carabiniere Di MI ed arresto di VA
GE, DI MA e SC delle cd. "Teste Matte cui venivano sequestrate numerose
**
pistole, un fucile e una carabina UZI armi con le quali erano evidentemente intenti a portare a compimento una "risposta " al ferimento del giorno precedente;
- ferimento del 13.5.91 di AI AL e GI RO, che secondo le dichiarazioni de AJ gestiva le attività degli scissionisti;
- omicidio RI del 21.5.91, con arresto di UG, AT e NI;
- nuovo ferimento di AI AL il 30.5.91, in P.zza Trento e Trieste alla presenza del
LL e con il coinvolgimento di numerosi passanti;
ferimento del 17.6.91 della figlia di IC LI risultato essere in contrasto con i
RI, tanto che si nascondeva nello stesso edificio dell'abitazione del AP, ove il predetto LI fu arrestato con AP, TA ed gli altri associati BOGLIOLO ed
APOSTOLO;
-omicidio di AL SE del 19.6.91.
Sulla base delle richiamate risultanze processuali, i giudici di merito hanno correttamente e motivatamente dimostrato, sul piano probatorio, la ricorrenza di un organizzazione camorristica (poi evolutasi in due gruppi contrapposti), inequivocamente connotata da quei particolari elementi costitutivi specificati dallo stesso art. 416 bis c.p., dei quali il principale e imprescindibile è il metodo mafioso seguito per la realizzazione del programma criminoso, metodo consistente, dal lato dell'associazione agente, nell'utilizzare verso l'esterno e in danno quindi degli offesi dall'attività delinquenziale, la forza intimidatrice nascente dal vincolo utilizzato degli associati, e, dal lato passivo, e quindi delle persone offese della condizione di assoggettamento e di omertà nei confronti dell'associazione per effetto dell'intimidazione da questa esercitata (Cass. Sez. L, sent. n. 1785 del
30.6.90, Amato).
Appare, altresì, opportuno sottolineare, come in aderenza a una lunga e approfondita elaborazione giurisprudenziale di questo Supremo Collegio, i giudici del merito hanno affermato che il reato associativo, ex. art 416 bis c.p., quale reato permanente, ha una struttura ontologicamente unitaria, sotto il profilo tanto giuridico - quello cioè della norma violata e del bene leso - che materiale ed oggettivo, essendo concepito per intero e per lo più - deliberato in un unico momento
-
iniziale.
Tale unitarietà di diritto sostanziale non viene meno in casi di condanna intervenuta per una sola parte del reato permanente in corso.
Pertanto, ne consegue:
20 1) che ogni singolo tratto consumativo del reato può essere separatamente considerato in giudizio, senza che sia configurabile la violazione del principio del “ne bis in idem" (il quale vige solo allorchè vi sia perfetta identità, anche sul piano temporale, della fattispecie);
2) che ciascuno di essi è causalmente e finalisticamente collegato ai susseguenti, sicchè, una volta formatosi il giudicato, ai fini dell'art 133 c.p., la commisurazione della pena per la parte residua, sottoposta a successivo giudizio, deve tener conto sia dell'intero reato consumato che delle parti di esso rispettivamente sottoposte al precedente e al nuovo giudizio.
Premessi tali rilievi si è osservato che le contestazioni relative al reato ex art. 416 bis c.p., concernono tre diversi capi di imputazione - capi A) B) e C) - come ab origine formulati in rubrica.
Al quesito se sussista o meno un'obiettiva diversità tra le tre associazioni delineate dalla pubblica accusa, i giudici del merito, in chiara aderenza alle risultanze ex actis, hanno rilevato che il clan RI non ha subito innovazioni ontologicamente e giuridicamente rilevanti (pur se necessariamente ridotto nelle sue unità operative), anche dopo le defezioni degli scissionisti, non avendo cessato di esistere come organizzazione camorristica, facente capo sempre ai ben noti esponenti della stessa famiglia ed avendo mantenuto immutate finalità ed operatività sul territorio.
Nè dissimile appare il discorso riguardante gli imputati accusati del reato ex art. 416 bis sub
C), i quali, nel distaccarsi dal clan RI, per effetto di recesso volontario non hanno, contestualmente, costituito un nuovo gruppo camorristico, ma hanno continuato ad operare alle dipendenze degli stessi capi che controllavano già singole zone, senza così darsi una nuova organizzazione e una rinnovata struttura operativa, ma limitandosi ad accomunare ai vecchi nemici quelli nuovi, rientranti nel clan dei “PICUOZZO”.
21 VIII.
I SINGOLI RICORSI PER IL DELITTO ASSOCIATIVO DI STAMPO CAMORRISTICO
VA AR
TO ad anni 5 di reclusione per associazione camorristica aggravata.
Motivi del ricorso: è stato dedotto il vizio di motivazione dei giudici di appello nella determinazione della pena, in riferimento al mal governo dei parametri di cui all'art. 133 c.p. segnatamente a quello della capacità a delinquere.
Motivi della decisione: la doglianza è infondata.
Si osserva che i giudici di appello nel diminuire la pena inflitta dai giudici di primo grado
(anni 7) a quella di anni 5 in considerazione della posizione subordinata dell'VA AR, hanno contestualmente dato atto della gravità del fatto da lui commesso con la partecipazione diretta alle lotte violente in corso tra gruppi contrapposti.
Ciò stante, detto convincimento è insindacabile, essendo stata data una congrua motivazione della decisione assunta.
VA GE
TO, con le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 8 legge n. 203/91 alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione per associazione camorristica aggravata.
Motivi del ricorso: si denuncia il vizio di motivazione, in riferimento ai parametri di cui all'art. 133 c.p., la cui corretta applicazione avrebbe consentito una ulteriore riduzione della pena. con altra sentenza di condanna perInoltre si sostiene un "rapporto di continuazione" lesioni volontarie comminata dalla RT di appello di PO (passata in giudicato).
Motivi della decisione: le proposte censure sono da ritenere infondate.
Con riferimento alla prima è da rilevare che il giudice di appello ha dato atto che l'VA, dopo la sentenza di primo grado si era reso confesso della partecipazione all'organizzazione
22 camorristica, fornendo, altresì, un rilevante contributo alle indagini sui gravi fatti di criminalità organizzata e, pertanto, dichiarandolo meritevole sia della specifica attenuante di cui all'art 8 legge
203/91, sia dell'attenuanti generiche, che gli sono state riconosciute "nella loro massima estensione".
Per quanto attiene alla seconda censura, si rileva che, mentre non è cenno nell'impugnata sentenza che sia stata prospettata l'esistenza di "un rapporto di continuazione" con altra sentenza di condanna riportata dall'VA per il reato di lesioni, non si riesce, peraltro, a cogliere, al di là di una generica motivazione, la ricorrenza del vincolo della continuazione tra le due violazioni di legge.
IA RT
TO ad anni 5 di reclusione per duplice imputazione di associazione camorristica aggravata, unificata in un unico reato pemanente. Con la recidiva reiterata.
Motivi del ricorso: si deduce il vizio di motivazione, stante l'inattendibilità dei collaboranti
CO e AJ;
in particolare si sostiene che le accuse di quest'ultimo sono cronologicamente incompatibili con il periodo di restrizione di esso IA presso la Casa di lavoro di Saliceto San Giuliano. Il che vuol dire che egli è stato assente da PO nel perdurare della guerra di camorra.
Motivi della decisione: la doglianza deve essere respinta.
La RT territoriale ha desunto l'adesione dell'imputato al sodalizio camorristico, oltre che dalle accuse dei collaboranti CO e AJ (secondo cui il IA, affiliato al gruppo di IO VI, sarebbe poi passato con i RI, aggregandosi, quindi, con il gruppo scissionista di AR e RA di Sant'NN di Palazzo), da precisi elementi di fiscontro, essendosi accertato che il IA, all'epoca libero vigilato, si era accompagnato
26.10 e il 29.11.89 con AL AR, mentre il 3.11.89 veniva controllato con SE
DI OM, PA SO e RO GI;
il 18.12.89, violando l'obbligo della libertà vigilata, veniva sorpreso con AF PO già condannato per partecipazione all'organizzazione dei RI.
Tali riscontri, mentre suffragano le parole dei dissociati, non sono minimamente inficiati dal certificato della Casa di lavoro di Saliceto San Giuliano prodotto dalla difesa, le cui date relative al periodo di detenzione sono, come accertato in sede di giudizio di merito, dei tutto compatibili con gli indicati riscontri che evidenziano il sicuro e stretto rapporto tra lo stesso IA e il gruppo sant'NN di Palazzo, e, in particolare, con il suo capo AL AR.
23 ET IG
TO ad anni 6 per duplice imputazione di associazione camorristica aggravata, unificata in un unico reato permanente.
Motivi del ricorso: motivazione sommaria e non convincente della sentenza di appello, gravata da vistosi vizi logici e da erronea applicazione della legge penale processuale.
In particolare si sostiene che la RT di merito non avrebbe sottoposto ad alcun controllo la parola del collaborante CO UM.
Ulteriore doglianza, è che gli stessi giudici di appello, esaminando l'ipotesi della :
continuazione con i reati di detenzione e porto illegale d'arma (sequestrata al ET all'atto del suo arresto), sarebbero andati ultra petita.
Motivi della decisione: i giudici di appello hanno rilevato come le convergenti accuse del AJ
(che ha definito il ET come uno dei fedeli di RO RI, con lui rimasto dopo la scissione) e del CO (che lo ha indicato come soprannominato ON), sono state ampiamente riscontrate da adeguate emergenze probatorie, quali: il controllo in data 12.1.89, con SC RD;
circostanza nella quale il ET fu trovato in possesso di gr. 0,80 di cocaina;
il controllo in data 2.8.89, con AF PO, detto "o Pallino";
il controllo in data 11.8.89 con NO SA.
A ciò è da aggiungere che il ET è stato arrestato e proprio, tra gli altri, con lo stesso CO e con NO SA il 4.4.91- nell'appartamento di Via F. S. Correra, dove contestualmente venivano sequestrate armi e ricevute del lotto;
circostanza da cui ulteriormente si evince che egli era un fedele del gruppo dei RI, con questi rimasto dopo la scissione.
Per quanto attiene alla ulteriore censura secondo cui la RT territoriale sarebbe andata ultra petita per avere esaminato la continuazione per detenzione e porto d'armi sequestrati al ET all'atto del suo arresto, è da rilevarne la manifesta infondatezza. Ciò si evidenzia dal richiamo testuale della sentenza che appare opportuno di seguito riportare per la parte che interessa: “va tigettata la richiesta subordinata di unificare i reati sotto il vincolo della continuazione, perchè, se la richesta deve ritenersi proposta - come sembra - in relazione alla condanna per detenzione e porto di armi, sequestrate al momento del suo arresto, deve ribadirsi che ad essa non può accedersi in assenza di una qualsivoglia prova di unicità del disegno ideativo tra i diversi reati"
24 Si ritiene, pertanto, che i richiamati elementi probatori adeguatamente apprezzati dall'impugnata sentenza, siano idonei a sorreggere la statuizione di condanna, talchè la proposta censura deve essere rigettata
CC MI
CC AL
VA MO
CC MI: condannato ad anni 6 per duplice imputazione di associazione camorristica aggravata, unificata in un unico reato permanente. Con la recidiva reiterata infraquinquennale;
CC AL: condannato ad anni 7 per lo stesso reato. Con la recidiva specifica reiterata;
VA MO: condannato ad anni 2 e mesi 2 di reclusione per il reato di associazione camorristica aggravata, riconosciute le generiche prevalenti sull'aggravante.
Motivi di ricorso: il comune difensore, avv. TO de Angelis deduce avverso la condanna dei tre imputati, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 c.p. lett. b in relazione agli artt.
192,210 stesso codice e 416 bis c.p..
In particolare la doglianza censura l'omissione da parte della RT territoriale di qualsivoglia esame sulla credibilità dei pentiti e delle circostanze di fatto che avrebbero determinato la partecipazione dei ricorrenti all'associazione.
Gli indizi a cui è stata erroneamente e illogicamente conferita portata probatoria - si sostiene - sono equivoci, non potendo di certo avallare l'accusa il semplice rapporto di amichevole frequentazione da parte dei ricorrenti con il OM ZO ed altri coimputati.
Motivi della decisione: ritiene questa RT che di dette posizioni processuali si possa trattare contestualemente, poichè i motivi di ricorso fatti difensivamente valere, vengono prospettati con una comune valenza logica e giuridica a beneficio dei tre ricorrenti.
Ciò premesso, si osserva:
CC MI: le convergenti dichiarazioni del AJ e del CO, che lo hanno indicato (sulla base di conoscenza personale e diretta) come partecipe dell'organizzazione, assiduo di NO ZO e poi rimasto con i RI al momento della scissione, hanno trovato nel corso del giudizio di appello, ulteriore conforto nelle dichiarazioni rese da VA
25 GE, che ha precisato di avere personalmente partecipato a ricercare il OM ZO anche nelle adiacenze delle abitazioni dei CC, dove lo stesso OM veniva indicato dai responsabili del gruppo scissionista (in particolare il LL organizzatore di una “battuta”), come presente durante la sua irreperiblità e successiva latitanza.
Tali risultanze sono, poi, da collegare con la circostanza che il CC MI, il
12.6.89 (all'epoca libero vigilato) era oggetto di controllo con AL RI, RA di RO
RI, capo assoluto dell'organizzazione, e a sua volta corresponsabile proprio con il
OM della zona di Montesanto;
nonchè con l'esito della perquisizione in data 29.3.91 (subito dopo la strage del “venerdì santo") compiuta nella stessa abitazione di esso ricorrente: nella occasione furono rinvenuti e sequestrati all'interno dell'abitazione n. 51 biglietti del lotto clandestino
(il cui esercizio, in quella zona, è risultato essere monopolio assoluto dell'organizzazione dei
RI, mentre il CC veniva sorpreso in compagnia del NI AL: v. la relativa posizione).
Sulla base di tali risultanze, correttamente la RT territoriale ha inferito la inequivoca convergenza tra le piurime accuse dei pentiti e gli elementi di fatto che ne riscontrano la veridicità in ordine al sicuro coinvolgimento anche del CC MI nell'organizzazione camorristica;
· CC AL: il AJ ha asserito che costui, RA di MI, era affiliato all associazione ed era spesso in compagnia di ZO OM. Il CO, a sua volta, lo ha anch'egli indicato come fedelissimo di questi, con la responsabilità della zona di P.zza Mazzini
e l'incarico di riscuotere i sodi del lotto clandestino, denunciandone il coinvolgimento nell'uso delle armi poi usate nell'occasione della strage del "venerdi santo".
I giudici del merito hanno accertato che le riferite dichiarazioni dei “pentiti" hanno trovato adeguato riscontro nelle seguenti risultanze processuali:
i rapporti con il OM sono emersi dal riscontrato possesso, da parte di questo imputato
(in data 17.4.91, e cioè nei pieno della guerra di camorra e della sua latitanza) di un telefono cellulare, da lui attribuito al titolare dell'agenzia di pompe funebri PERRELLA, e invece, risultato appartenere a tale UM suocero del OM;
- proprio in occasione di tale controllo il CC AL venne sorpreso in compagnia di
AL RI e cioè di uno dei massimi responsabili della zona di Montesanto;
e, peraltro, il teste LE ha dichiarato di avere più volte controllato insieme i predetti;
- le risultanze dell'intercettazioni ambientali in carcere disposte nei confronti del OM, le operazioni di Polizia del 21.5.91 - rileva la RT territoriale - rappresentano il più sicuro riscontro alle dichiarazioni dei “pentiti" (in particolare dell'VA), secondo cui il gruppo familiare dei
26 CC era uno dei punti di appoggio di ZO OM al tempo in cui egli era
"ricercato" dagli scissionisti, oltre che dalla Polizia.
Di estremo significato probatorio è stato ritenuto il controllo della persona del ricorrente in data 16.5.91 e, quindi, in piena guerra di camorra: nell'occasione egli indossava un giubbotto antiproiettile ed era insieme (ancora una volta) con AL RI e con AR UG.
- VA MO:
- l'accusa del CO che ha detto di averlo conosciuto nella casa in cui si trovava con il
SA ed altri il giorno dell'arresto (4.4.91), dove essi erano pronti ad operare (furono sequestrate molte armi) ed ha specificato di essere stato, poi, con lui detenuto e che anche il VA
percepiva la "settimana";
- le dichiarazioni del AJ che ha detto di conoscerlo solo come cognato di RO
TA (già condannato per l'associazione al clan RI) e frequentatore di SA,
RI AL e OM ZO trovano, secondo l'apprezzamento dei giudici del merito, riscontro insormontabile nelle modalità del suo arresto avvenuto, come si è sopra indicato il
4.4.91, insieme con quello del SA, del ET e dello stesso CO, nel cui contesto furono sequestrate tre potenti pistole, di cui due calibro 38 special e una calibro 9 corto: mentre l'episodio è inequivoco nella sua portata ove si consideri la feroce guerra di camorra allora in atto, dall'altro, conferma ampiamente le dichiarazioni del CO circa lo svolgimento di una riunione operativa diretta a definire obiettivi di azione per i singoli.
Conclusivamente si osserva e si ritiene che il convincimento espresso dai giudici di appello in riferimento alle posizioni processuali dei nominati CC MI CC AL e
VA MO appare congruamente motivato e, pertanto, i proposti ricorsi debbono essere rigettati
DE CH ZO
DI OM SE
CE PA
DI MA RO
DE CH ZO: condannato ad anni 8, mesi 9 di reclusione e £.
1.200.000 di multa per duplice imputazione di associazione camorristica aggravata, unificata in un unico reato permanente, nonchè, per falsità materiale pluriaggravata e contraffazione di sigilli aggravata, riuniti
(questi ultimi reati) dalla continuazione. Con la recidiva reiterata.
27 Il ricorso viene proposto per la sola condanna ex art. 416 bis co.1, 4, 8 c.p., la cui pena, in sede di appello è stata rideterminata in anni 7;
DI OM SE: condannato alla pena di anni 9 di reclusione per duplice imputazione di associazione camorristica aggravata, unificata in un unico reato permanente. Con la recidiva generica;
CE PA: condannato alla pena di anni 11 di reclusione per duplice imputazione di associazione camorristica aggravata, unificata in un unico reato permanente. Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale;
DI MA RO: condannato a 7 anni di reclusione per duplice imputazione di associazione camorristica aggravata, unificata in un unico reato permanente. Con la recidiva reiterata infraquinquennale.
Motivi di ricorso: sono stati proposti unitariamente dal comune difensore avv. EL
Cerabona: essi attengono alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione e alla violazione di legge, per avere omesso il giudice del merito di valutare rigorosamente le chiamate in correità, sia sotto l'aspetto della attendibilità intrinseca, sia sotto l'aspetto della individuazione dei necessari elementi di riscontro.
Manifestamente illogico appare poi il convincimento dei giudici di 2° grado, che, pur ammettendo la ricorrenza nel AJ di un disturbo di personalità antisociale del tipo
"borderline", si assume, senza motivare sul punto, che le crisi allucinatorie del predetto sono dallo stesso distinte dal suo vissuto reale, per cui, “cessate" tali crisi, egli si presenterebbe precisamente orientato nel tempo nello spazio e in grado di comunicare coerentemente con gli altri.
Con riferimento all'altro collaborante CO UM, la RT nulla ha detto sul suo ambiguo comportamento prima del dichiarato pentimento.
Si deduce, infine, che andava esclusa l'aggravante ex art. 416 bis c.p., non risultando alcun elemento di certezza da cui desumere l'esistenza della stessa.
Motivi della decisione: pur nell'ambito dei motivi di ricorso fatti unitariamente valere dal comune difensore avv. BO, si richiamano le singole posizioni processuali.
DE CH ZO:
- il AJ, indicandolo con il soprannome di “o Pilota", ha riferito che costui era "il responsabile di Chiaia";
- il CO, che lo ha frequentato in carcere, lo ha indicato come affiliato con la stessa qualifica;
28 il LA, ha riferito di essere stato introdotto nell'organizzazione proprio dal DE CH responsabile della zona di Santa AR a Portico - Riviera di Chiaia.
A tali convergenti dichiarazioni, l'impugnata sentenza pone quali riscontri: le dichiarazioni rese dall'altro collaborante VA GE con particolare riferimento ai rapporti
DE CH-AT (v. posizione di quest'ultimo); la testimonianza di VA UN (moglie del LA), che ha confermato di conoscere personalmente come “sodali” del marito 4 persone, e cioè IC LI, IT MO
(appartementi proprio al gruppo di “Palazzo ND), nonchè ZO DE CH e
IO "mezzo metro" (identificato nel AT);
i controlli di polizia susseguitisi nei suoi confronti, secondo il seguente ordine: 1) in data 24.5.89 con IC CO (fedelissimo di AR RI) nei pressi dell'abitazione dello stesso
RI; 2) in data 25.5.89 con AR RI in persona, sul motoveicolo da lui stesso condotto;
3) in data 29.6.89 sempre con AR RI (allora libero vigilato), sulla moto Honda targata Na 313814. Va tenuta, altresì, presente la significativa circostanza che il DE CH, in occasione del suo arresto, fu trovato in possesso di una falsa carta di identità (intestata a tal
ZO SEPE), ma recante la sua fotografia, di cui evidentemente - hanno ritenuto i giudici del merito intendeva avvalersi per eludere le ricerche della polizia in relazione sia al suo inserimento nell'attività camorristica, sia al fatto che all'epoca egli era latitante per il delitto di omicidio.
DI OM SE:
il AJ lo ha indicato come partecipe del gruppo di Sant'NN di Palazzo e collegato strettamente al AR, al RA, a IA RD RA di SC;
il CO, indicandolo come collegato al gruppo AR-RA ha riferito che
TO dopo la scissione era ricercato come il LL;
-il UO lo ha indicato come collegato ai fratelli PO.
Rileva l'impugnata sentenza che le originarie accuse del AJ e del CO sono state integrate in sede di giudizio di appello, dalle accuse formulate dal GE VA che, dichiaratosi partecipe della fazione di Sant'NN di Palazzo, ha indicato il DI OM come capo di questa fazione insieme con il LL, in sostituzione dei detenuti AR e RA,
e ne ha specificato le azioni nella guerra di camorra, consistite nei mandati di morte in danno di
ZO OM ed agguati, coordinati con il gruppo di “Palazzo ND da sferrare contro il AL, l'AM e altri esponenti della zona delle "Case Nuove”.
Ulteriori elementi di riscontro evidenziati dalla RT territoriale:
229 il DI OM fu controllato in data 20.6.88 (periodo ante-guerra), non solo con TO
RA e RO GI, ma altresì con SE AM, in quel tempo strettissimamente legato a persone del gruppo RI (prima fra tutti AR RI); lo stesso DI OM, in data 3.11.89, fu controllato con RT IA, PA
SO e IR GI, quindi con personaggi tutti legati al gruppo Sant'NN di Palazzo;
il 17.5.90 fu poi controllato con GE LL nella zona di Montesanto, cioè in una di quelle fortemente soggette ai RI e a ZO OM;
da tener presente che la mattina di quello stesso giorno 17.5.90, egli era stato gia controllato con
RO GI;
11.4.91 (ormai in tempo di guerra) il DI OM fu puntulamente ritrovato sotto il palazzo del
RA (uscito sotto permesso carcerario) e insieme con lui c'era RO GI mentre in casa del RA si trovava il LL;
1'8.4.91 (in piena guerra di camorra) il DI OM fu fermato e trovato in posseso di un giubbotto antiproiettile.
Sulla base di tali risultanze, la RT territoriale ha ritenuto pienamente riscontrata la partecipazione di questo imputato all'associazione camorristica, proprio con quella funzione dirigenziale per l'esterno attribuitagli dai pentiti.
CE PA:
Il AJ ha dichiarato di averlo frequentato a casa di AS PO sniffando con lui cocaina e lo ha collocato tra le "teste matte", alleatesi dopo la scissione con i gruppi di
Sant'NN di Palazzo e Palazzo Ammendola contro i RI;
anche il CO lo ha indicato come facente parte delle “teste matte", mentre il
UO gli ha attribuito un tentativo di omicidio ai suoi danni operato con altri del gruppo
"teste matte".
I LA ha reso solo dichiarazioni de relato.
Rilevano i giudici di appello, alla stregua delle acquisite risultanze processuali, che alle originarie accuse dei collaboranti vanno aggiunte quelle rese nel corso del giudizio di II grado da
VA GE che lo ha indicato come uno dei dirigenti del gruppo delle "teste matte" al quale egli stesso era legato, ribadendone l'implicazione (già sostenuta dal AJ) nell'attentato omicida contro il OM.
30 I giudici del merito hanno elencato numerosissimi controlli (qui da aversi per richiamati), alla cui stregua, per la loro univocità, si potrebbe prescindere anche dalle dichiarazioni dei pentiti.
Trattasi di persone facenti parte del gruppo Sant'NN di Palazzo, tra cui spiccano, tra gli altri, proprio le “teste matte” RO DI MA, SC CE, PA SO, nonchè i capi supremi di Sant'NN di Palazzo, quali AR e RA ed altri personaggi di rilievo di quel gruppo, quali il LL.
DI MA RO:
anche il DI MA, è stato collocato dal AJ tra le "teste matte" alleatesi dopo la scissione con i gruppi Sant'NN di Palazzo e Palazzo Ammendola contro i RI.
Da parte sua il CO, pur non conoscendo il DI MA, ha riferito del gruppo delle “teste matte”, che, dopo la scissione, si era schierato con i gruppi di Palazzo Ammendola e
Sant'NN di Palazzo.
A tali accuse, è seguita, in fase di appello, quella del coimputato GE VA, che ha indicato il DI MA come uno dei suoi più stretti sodali, poi compartecipe dell'autonomo gruppo delle "teste matte".
I giudici del merito hanno evidenziato che i chiari indici forniti dalle frequentazioni, dai controlli e dagli atti di arresto, confortano appieno la parola dei pentiti.
Così si è accertato per il periodo antecedente alla scissione:
- il 21.9.90 il DI MA fu controllato con GE LL, PA CE, PA SO ed altri mentre brindavano alla escarcerazione, appena avvenuta, di PA CE.
Durante il periodo di guerra fra le cosche:
- il 16.4.91 il DI MA fu controllato con il SO, il RD e il LL nei pressi dell'abitazione di ZO AS, ove la Polizia aveva avuto notizia dovesse svolgersi un vertice con la partecipazione di IO ON:
- il 24.4.91 il DI MA fu sorpreso, indossante un giubbotto antiproiettile, in P.zza Carolina con
GE LL, RO GI, IG MO e PA SC;
- il 3.5.91 fu tratto in arresto con GE VA, PA SC, RO DI MA, dopo un conflitto a fuoco in cui rimase ferito il Carabiniere DI CARMINE e in quell'occasione furono significativamente sequestrate al gruppo armi di vario tipo, come un fucile semi-automatico con matricola abrasa, due pistole semi-automatiche e relative munizioni, per cui tutti gli imputati coinvolti hanno già riportato condanna definitiva.
Per quanto attiene ai dedotti motivi di nullità per mancato espletamento, da parte del giudice del merito, di perizia psichiatrica in persona di AJ SQ e per la non ricorrenza, in
31 subiecta materia, dell'associazione ex art. 416 bis c.p., si rinvia a quanto rispettivamente rilevato ai paragrafi V e VII.
Ritiene il Collegio che l'apprezzamento delle riferite circostanze di fatto e degli elementi probatori concernenti i nominati ricorrenti - compiuto dalla RT territoriale, appare insindacabile in questa sede, in quanto adeguatamente motivato.
Pertanto i ricorsi proposti debbono essere respinti.
GI RO
TO ad anni 6 di reclusione per duplice imputazione di associazione camorristica aggravata, unificata in un unico reato permanente.
Motivi del ricorso: si denuncia il vizio di omessa motivazione in riferimento alle dichiarazione dei collaboranti AJ e CO, non sottoposte a doveroso vaglio critico del giudice di appello.
La sentenza appare, altresì, viziata sul piano logico avendo dato rilievo a controlli e fermi che, in ipotesi, avrebbero potuto giustificare l'adozione di misure di prevenzione, ma che di per sè non possono probatoriamente conferire la patente di camorrista al soggetto interessato a tali operazioni.
Motivi della decisione: alle accuse del AJ che, col soprannome di “aucello", lo ha dichiarato partecipe del gruppo di Sant'NN di Palazzo facente capo a RA e AR, a quelle del
CO, che ha dichiarato di averlo conosciuto in carcere, e a quelle, de relato, del
UO, corrispondono, quali elementi di riscontro tutta una serie di controlli con coimputati successivi al maggio '89, che, come ha rilevato il giudice di appello, sono così significativi della storia criminale del soggetto e del suo adeguamento alle vicende interne all'organizzazione, che basterebbero da soli a consentire l'affermazione di penale responsabilità per il reato di associazione camorristica aggravata come ritenuto in sentenza.
In particolare, i giudici del merito, hanno richiamato, per il periodo antecedente alla scissione,
i controlli:
del 27.4.88 allorchè egli era a bordo della "Honda" targata Na 303127 insieme con TO
-
RA uno dei capi di Sant'NN di Palazzo, gruppo all'epoca federato con i RI;
del 20.6.88, allorchè egli si trovava, sempre con TO RA nonchè con SE DI
-
OM e con SE AM, in quel periodo inserito nel clan dei RI e assiduo di AR RI;
32 subiecta materia, dell'associazione ex art. 416 bis c.p., si rinvia a quanto rispettivamente rilevato ai paragrafi V e VII.
Ritiene il Collegio che l'apprezzamento delle riferite circostanze di fatto e degli elementi probatori - concernenti i nominati ricorrenti - compiuto dalla RT territoriale, appare insindacabile in questa sede, in quanto adeguatamente motivato.
Pertanto i ricorsi proposti debbono essere respinti.
GI RO
TO ad anni 6 di reclusione per duplice imputazione di associazione camorristica aggravata, unificata in un unico reato permanente.
Motivi del ricorso: si denuncia il vizio di omessa motivazione in riferimento alle dichiarazione dei collaboranti AJ e CO, non sottoposte a doveroso vaglio critico del giudice di appello.
La sentenza appare, altresì, viziata sul piano logico avendo dato rilievo a controlli e fermi che, in ipotesi, avrebbero potuto giustificare l'adozione di misure di prevenzione, ma che di per sè non possono probatoriamente conferire la patente di camorrista al soggetto interessato a tali operazioni.
Motivi della decisione: alle accuse del AJ che, col soprannome di “aucello”, lo ha dichiarato partecipe del gruppo di Sant'NN di Palazzo facente capo a RA e AR, a quelle del
CO, che ha dichiarato di averlo conosciuto in carcere, e a quelle, de relato, del
UO, corrispondono, quali elementi di riscontro tutta una serie di controlli con coimputati successivi al maggio '89, che, come ha rilevato il giudice di appello, sono così significativi della storia criminale del soggetto e del suo adeguamento alle vicende interne all'organizzazione, che basterebbero da soli a consentire l'affermazione di penale responsabilità per il reato di associazione camorristica aggravata come ritenuto in sentenza.
In particolare, i giudici del merito, hanno richiamato, per il periodo antecedente alla scissione,
i controlli: del 27.4.88 allorchè egli era a bordo della "Honda" targata Na 303127 insieme con TO
RA uno dei capi di Sant'NN di Palazzo, gruppo all'epoca federato con i RI;
del 20.6.88, allorchè egli si trovava, sempre con TO RA nonchè con SE DI
OM e con SE AM, in quel periodo inserito nel clan dei RI e assiduo di AR RI;
32 - del 2.9.88 mentre viaggiava con AL AR su una moto Honda targata Na 302267 (la stessa sulla quale il precedente 3.8.88 erano stati controllati AR RI e SE
AM) mentre con lui e il AR viaggiava di concerto la moto Honda targata Na
302127 (quella su cui il precedente 27.4.88, come sopra richiamato, si trovavano esso GI eil RA), con a bordo NO SA e AS POSTGLNE del clan RI;
del 2.3.89, allorchè veniva controllato con IG ET e AL TE entrambi del gruppo dei RI;
del 3.11.89 allorchè si trovava con SE DI OM, PA SO, RT
IA, tutti del gruppo di Sant'NN di Palazzo;
del 17.5.90 allorchè fu controllato con SE DI OM nella sua zona di elezione di
Sant'NN di Palazzo.
In periodo di scissione, il GI fu sorpreso in P.zza Carolina, con GE LL,
IG MO, PA SC e RO DI MA che indossava un giubbotto antiproiettile, mentre al LL, che disponeva di un radio-telefono, fu sequestato anche lo scontrino di £.
1.200.000 concernente l'acquisto di altro giubbotto antiproiettile presso l'armeria DIANA.
Il 13.5.91 RO GI e AL AI furono colpiti da proiettili di arma da fuoco alla calata San Matteo.
Conclude sul punto il giudice del merito in ordine alla assoluta inequivocità degli elementi acquisiti, nel senso che il GI, legato da sempre al gruppo di Sant'NN di Palazzo
,
nell'originaria organizzazione unitaria, restringe i suoi contatti in tempo di guerra tra le cosche solo con personaggi sicuramente scissionisti, talora muniti di inequivoci giubbotti antiproiettile ed infine :
veniva fatto oggetto di attentato alla vita.
Poichè gli elementi probatori posti a base della condanna del GI sono stati jadeguatamente apprezzati dalla impugnata sentenza, la proposta censura deve essere rigettata.
AP ZO
TO ad anni 6 di reclusione per duplice ipotesi di associazione camorristica aggravata unificata in un unico reato permanente. Con la recidiva reiterata.
Motivi del ricorso: si deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione, nonchè di erronea applicazione della legge sostantiva e processuale penale, anche per quanto attiene il rigetto della richesta di applicazione della diminuente del rito abbreviato.
33 Si fa in particolare riferimento alla genericità e contraddittorietà delle parole dei collaboranti
AJ, CO e LA, per cui la motivazione dei giudici del merito è risultata sommaria e non convincente.
Motivi della decisione: il AJ lo ha indicato come partecipe del gruppo di Palazzo
Ammendola: fu il AP a dirgli che PA CE aveva avvicinato TA e
OM, al fine di fare attentare alla loro vita. E' stato accusato anche dal CO che lo ha indicato come “E o DO e dal LA che lo ha indicato come inserito nel gruppo di Palazzo Ammedola.
Alle dichiarazioni dei collaboranti sono correlati, secondo il giudizio della RT di assise di appello, i seguenti riscontri:
il AP fu controllato il 4.12.89 dalla Polizia, che aveva notato la presenza di due auto (una
Fiat Uno e una Opel Ascona) e di una moto. All'intimazione obbedivano solo i due occupanti della moto che si portavano verso gli agenti con le mani in alto e venivano identificati come IC
LI e AP ZO;
il 13.1.90 il AP fu controllato con SQ OC, ZO DI NA e
IO ON;
il 30.1.90 con ZO AS;
IL 6.2.90 con i nominati AS e ON;
il 14.5.91 (in tempo di guerra tra le cosche) con IC LI, GE LL e SC
RD, tutti inseriti nello schieramento degli scissionisti;
nel pomeriggio dello stesso giorno con IC LI, IT MO, ZO AC, IO LO, SC
RD e GE LL;
per ultimo, fu tratto in arresto il 20.1.92, in una abitazione dove veniva rinvenuto insieme con il
TA mentre in altra abitazione dello stesso palazzo si nascondeva il LI.
La RT territoriale, nell'affermare la responsabilità del AP per il reato ex art. 416 bis, ha motivato, altresì, il rigetto della richiesta dell'applicazione della diminuente del rito abbreviato, in quanto il rifiuto opposto dal P.M. appare giustificato in considerazone della verifica dibattimentale per valutare la responsabilità di ciascuno in relazione alla partecipazione ad una complessa ed articolata organizzazione.
Stante la coerenza logica delle argomentazioni in rapporto agli acquisiti elementi di prova, la proposta censura va rigettata AS ZO
TO alla pena di anni 10 di reclusione per duplice imputazione di associazione camorristica aggravata, unificata in un unico reato permanente. Con la recidiva specifica reiterata.
Motivi del ricorso: si deduce il vizio di illogicità e mancanza di motivazione, nonchè di erronea applicazione della legge penale e processuale.
La doglianza difensiva si incentra:
sulla omessa indagine critica delle dichiarazioni del AJ, che immotivatamente sarebbero state poste a fondamento probatorio della responsabilità di esso ricorrente;
sulla asserita quanto immotivata irrilevanza del fatto che il CO nulla sappia di specifico nei suoi confronti;
i giudici del merito hanno, altresì, omesso di dar conto perchè l'accusa del LA, de relato, sia stata ritenuta devastante nei confronti di esso AS e perchè sia stata attribuita forza probante alla circostanza della presenza del AJ nell'abitazione del AS in sede di perquisizione operata dalla p.g..
Motivi della decisione: il AJ lo ha indicato come responsabile di Palazzo Ammendola
insieme con il ON. Da parte sua il CO, che ha confermato l'accusa del
AJ, ha asserito che il AS dopo la scissione e durante la detenzione prima del
"pentimento", lo aveva invitato a schierarsi dalla sua parte.
II LA nel confermare l'accusa, ha, pero, dichiarato di non aver mai conosciuto di persona il AS.
A tali accuse, è da aggiungere, quella conforme fatta dall'VA GE in sede di giudizio di appello.
A tali dichiarazioni i giudici del merito hanno correlato molteplici riscontri costituiti da una serie numerosa di controlli con coimputati avvenuti tra il giugno 1987 ed il marzo 1990; le circostanze del suo arresto nel giugno 90 (fu trovato in possesso di pistola con matricola abrasa); gli esiti di perquisizioni domiciliari e penitenziarie (rinvenimento di vini di pregio e in carcere di sostanza stupefacente).
Da parte dei giudici di appello sulla base delle acquisite risultanze istruttorie, si è sottolineata l'accertata frequentazione tra il 5.6.87 e il 6.6.90, di persone quali il SO, il AR, il
DI OM, l'PO, il RA, RO RI, il DI NA, il IN, il
AP, IO e AF ON: si è rilevato come tali rapporti qualifichino l'assoluta
35 centralità del personaggio nell'organizzazione, allorchè egli era in libertà e diano perfettamente conto della posizione di preminenza nel gruppo da parte del AS così suffragando l'affermazione del AJ, secondo cui egli era il capo di Palazzo Ammendola.
Si è, altresì, rilevato come il AS non ha potuto negare la conoscenza del AJ, stante la presenza di costui in casa sua in occasione della perquisizione del 29.1.90, talchè ha dovuto difensivamente ripiegare col descrivere il coimputato AJ non come un sanguinario killer, ma come un onesto incensurato, che come tale aveva accesso alla sua abitazione per motivi di pura amicizia.
Le proposte censure, vanno, rigettate, stante l'adeguato apprezzamento delle circostanze di fatto e degli elementi probatori fatto dai giudici del merito senza incorrere in vizi logici o di motivazione
IN ZO
TO alla pena di anni 7 di reclusione per duplice imputazione di associazione camorristica aggravata, unificata in un unico reato permanente. Con la recidiva specifica reiterata.
Motivi del ricorso: si deduce manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge processuale penale, per non avere i giudici del merito proceduto a una rigorosa valutazione dell'attendibilità dei collaboranti, imputati di reati connessi e che hanno riferito su fatti appresi da terzi.
Si lamenta inoltre: carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche;
violazione dell'art. 118 c.p. per la mancata esclusione dell'aggravante ex art. 416 bis n.4 c.p., circostanza oggettiva che non andava posta a suo carico;
violazione dei criteri nella determinazione della pena, immotivatamente inflitta ben al di sopra del minimo.
Motivi della decisione:
-i AJ lo ha indicato come partecipe del gruppo di "P ND, condannato a morte e frequentatore del SO;
- anche il CO lo ha indicato come partecipante al gruppo di “Palazzo ND ed autore, secondo quanto riferitogli dal SO e dallo stesso IN in carcere, di una minaccia armata in danno del ON;
- il LA ha reso dichiarazioni de relato (gliene parlò il DE CH).
36 Alle univoche dichiarazioni dei collaboranti, che hanno indicato il IN come legato a
"P Ammendola” e come uomo dotato di un certo prestigio personale, l'impugnata sentenza ha correlato i seguenti elementi di riscontro:
1. IN in data 16/6/89, fu controllato in Rua Catalana con l'allora libero vigilato ZO
AS;
2. altro controllo nel corso di un'operazione del 4/12/89, allorchè egli si trovava su una "Fiat Uno” con lo stesso AS e tal RO VARRIALE, mentre da una moto che si accompagnava ai predetti, scendevano alla intimazione dei poliziotti, i due occupanti IC LI e ZO
AP (entrambi esponenti di rilievo del gruppo di “Palazzo ND), che si portavano verso gli agenti con le mani in alto;
3. IN fu arrestato il 6/11/91 alle 3 del mattino sul tetto di uno stabile, e da cui poco prima era stato visto uscire il pregiudicato Carlo LO SO della famiglia dei Capitoni, mentre all'interno dell'abitazione furono rinvenute impronte digitali, una delle quali appartenente a SC
RD, come è noto, membro dell'organizzazione partecipe del gruppo degli scissionisti (v. la relativa posizione).
Le richiamate risultanze sono state vagliate dai giudici di appello con adeguato rigore logico in aderenza ai dati processualmente acquisiti, con particolare riferimento agli strettissimi legami tra il
IN e gli altri componenti del gruppo di "P Ammendola”.
Sulla base di tali acquisizioni probatorie e della negativa personalità del prevenuto (recidivo specifico reiterato), motivatamente non sono state concesse le attenuanti generiche (essendosi,
d'altro verso ridotta, da parte del giudice del gravame, la pena per farla corrispondere alla sua posizione nell'ambito dell'organizzazione).
Altrettanto infondata appare la doglianza per la mancata esclusione dell'aggravante ex art. 416 bis n. 4 c.p., in quanto, una volta accertatosi che trattasi di associazione che si avvale delle armi, quale mezzo più efficace per la utilizzazione dei suoi peculiari obiettivi di intimidazione, di assoggettamento e di omertà (v. retro par. VII), detta aggravante non può non applicarsi a tutti i partecipanti a detto sodalizio criminoso, dovendosi da parte di ciascuno ritenere, quanto meno, la anch in consitusyoue, com४ specifice inferment, al tunus, conoscibilità, sulla base del materiale probatorio acquisito (cfr. Cass. Sez. II 15.4.1994. Matrone): infforts, come sofre wittenplate, the initia cupe EL SE (enkov 14. L
SO LÓ
TO ad anni 7 di reclusione per duplice imputazione di associazione camorristica aggravata, unificata in un unico reato permanente. Con la recidiva reiterata.
37 Motivi del ricorso: si deduce mancanza o, quantomeno, manifesta illogicità della motivazione quanto alla prova della partecipazione associativa.
In particolare si esprime doglianza per non avere il giudice del merito motivato in alcun modo sul valore probatorio delle dichiarazioni accusatorie dei pentiti omettendo di indicare i criteri sulla cui base si è ritenuta l'attività intrinseca con specifico riferimento agli elementi di riscontro di cui è stata omessa ogni valutazione critica.
Motivi della decisione: il AJ, lo ha indicato con il soprannome "PAtto" come partecipe del gruppo delle "teste matte".
Tale accusa è stata ribadita in sede di giudizio di appello dalle dichiarazioni di GE
VA che lo ha indicato come uno dei suoi più stretti compagni, legato con lui alla fazione scissionista di Sant'NN di Palazzo, e co-fondatore poi del gruppo delle “teste matte", nonchè personale compartecipe ai tentativi di uccisione di ZO OM e di agguati contro esponenti delle Case Nuove.
Rilevano i giudici del merito che gli elementi emergenti a carico del SO sono chiaramente significativi, sia del suo pregresso inserimento nell'unitaria ed articolata organizzazione dei RI, sia della sua più recente adesione alla specifica fazione di Sant'NN di Palazzo.
Ciò, secondo la valutazione fatta dai giudici di seconde cure sulla base delle acquisite risultanze, emerge, con riferimento al periodo pre-scissione dai seguenti accertamenti:
- il 3.11.89 il SO fu controllato con SE DI OM, RO GI,
RT IA ed altri pregiudicati, tutti personaggi per altro verso collegati al gruppo di
Sant'NN di Palazzo, all'epoca federato con i RI;
-il 21.9.90 fu controllato con GE LL, PA CE, RO DI MA ed altri allorchè si brindava alla escarcerazione appena avvenuta di PA CE;
durante il periodo di guerra e precisamente il .16.4.91 fu controllato con il DI MA, il
RD e il LL, per di più nei pressi dell'abitazione di ZO AS ove la Polizia aveva avuto notizia dovesse svolgersi un vertice con la partecipazione di IO TR e aveva notato altre persone fuggire;
il 20.4.91 il SO, AR VA e ZO IL furono controllati presso l'abitazione di
IG AM in Via Monte Calvario 15 e si dichiararono possessori, ciascuno, di uno dei tre giubbotti antiproiettile rinvenuti sotto il letto, esibendo tre scontrini fiscali rilasciati dall'armeria
DIANA di Rua Catalana, 78 (proprio la stessa di cui si serviva il LL); infine il 3.5.91 il SO fu tratto in arresto con GE VA, PA SC, RO DI
MA, dopo un conflitto a fuoco in cui rimase ferito il carabiniere DI CARMINE e in
38 quell'occasione furono sequestrate numerose armi di cui un fucile semi-automatico con matricola abrasa, due pistole e un revolver con relative munizioni e un giubbotto antiproiettile, fatti per i quali gli imputati hanno già riportato condanna definitiva.
Tali essendo le risultanze processuali adeguatamente apprezzate dall'impugnata sentenza, la cui motivazione appare immune da vizi logici e giuridici, il relativo ricorso deve essere rigettato.
LL GE
LO IO
LL GE: condannato ad anni 9 di reclusione per duplice imputazione di associazione camorristica aggravata unificata in un unico reato permanente. Con la recidiva reiterata.
LO IO: condannato alla pena di anni 7 di reclusione per lo stesso reato. Con la recidiva specifica reiterata.
Motivi del ricorso: il comune difensore avv. AL AR Lepre, ha dedotto, per entrambi, il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione per avere i giudici del merito recepito supinamente e acriticamente le chiamate in correità del AJ, suffragate da controlli di p.g. tutt'altro che esaustivi.
Si lamenta, inoltre, l'immotivato disconoscimento delle attenuanti ex artt. 62 bis e 114 c.p., non essendo bastevole ad escluderne la ricorrenza il solo richiamo alla gravità del fatto.
L'altro difensore del LL, avv. NS Martucci, oltrechè condividere i motivi dedotti dal codifensore, censura ulteriormente l'impugnata sentenza per mancanza di motivazione in ordine alla richiesta e denegata derubricazione del reato ex art. 416 bis in quello di favoreggiamento ex art. 378 bis c.p., nonchè in ordine alla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale.
Motivi della decisione: LL GE: come evidenziato dalla impugnata sentenza, il AJ
Ha indicato il LL "tre deta" a cagione di una sua menomazione fisica specificando che egli faceva le veci dei detenuti RA e AR ed era quindi passato con loro dopo la scissione.
Analoghe dichiarazioni sono state rese dal CO e dal UO: in particolare il CO ha riferito che il LL era uno degli uomini a cui si dava la caccia dopo la scissione, mentre il UO lo ha indicato come compartecipe del tentativo di omicidio in suo danno in carcere.
I giudici di seconde cure hanno, poi, correlato alla dichiarazioni accusatorie del AJ e del CO, quella rese, in grado di appello, da GE VA che ha indicato il LL come uno dei capi degli scissionisti del gruppo AR-RA (operante in sostituzione dei
39 due predetti, all'epoca detenuti), insieme con EP DI OM, che aveva poi preso in mano le redini del comando. Trattasi, osserva la RT territoriale, di dichiarazione proveniente da soggetto personalmente inserito nell'ambito della fazione dei AR.
Tali convergenti accuse sono significativamente integrate dagli atti di controllo che riguardano il LL tra cui si richiamano, quelli del :
- 17/5/1990 insieme con SE DI OM, soggetto, indicato dai pentiti come con lui corresponsabile di "Sant'NN di Palazzo" in sostituzione di AR e RA;
- 21/9/90, allorchè fu controllato con PA CE, PA SO, RO DI MA, SC
CE ed altri, allorchè tutti brindavano alla scarcerazione appena avvenuta, di PA CE;
- 1/4/91, allorchè fu trovato presso la casa del RA dove già si trovavano SE DI
OM, RO GI e TO OL, munito di giubbotto antiproiettile (vedasi quanto detto in proposito trattando del RA);
- 11/4/91, a bordo di una Y 10 ancora con RO GI;
- 16/4/91 nei pressi dell'abitazione di ZO AS, dove i carabinieri si erano recati essendo stato segnalato un summit cui avrebbe dovuto partecipare IO ON e dove, insieme con il LL, furono controllate altre persone tutte schierate con gli scissionisti, come
SC RD, RO DI MA e PA SO;
- 24/4/91, ancora una volta con RO DI MA, PA SC, IG MO, RO
GI, anch'essi qualificabili come scissionisti;
- 14/5/91 con IC LI e ZO AP del gruppo di "P ND
(associatosi con quello di SAanna di Palazzo") e SC RD;
- pomeriggio dello stesso giorno, con gli "ammendoliani” IC LI, IT MO,
ZO AP, ZO AC e IO LO, nonchè con SC RD
eNO ES.
Fondatamente, pertanto, hanno ritenuto i giudici di seconde cure che trattasi di un quadro probatorio di alta significatività, costituito da elementi fattuali di notevole portata in ordine alla piena e sicura partecipazione del LL alla organizzazione camorristica in posizione non secondaria: siffatte emergenze non legittimano nè l'accoglimento della censura in ordine all'omessa motivazione per le denegate attenuanti generiche, nè di quella in ordine alla denegata derubricazione nella fattispecie di favoreggiamento ex art. 378 bis c.p..
LO IO: il AJ lo ha indicato come partecipe del gruppo di “Palazzo
ND;
anche il CO ne ha dato la stessa indicazione indicandolo come "o cafone";
40 identica l'accusa del LA, che ha affermato di averlo conosciuto in casa del DE CH, dove era stato introdotto dal TA.
Tali convergenti dichiarazioni, secondo i giudici di appello, vengono suffragate dai seguenti riscontri: come finlett., il LA, ha indicato il suo primo tramite per l'ingresso nell'organizzazione nella conoscenza di SE TA, che gli aveva riferito le sue vicende processuali relative a un omicidio di cui era imputato con lo stesso LO e con TO OL. Le circostanze indicate dal LA hanno trovato adeguata corrispondenza nelle sentenze di primo e secondo grado acquisiste in atti e allegate al verbale di udienza del giudizio di appello del 2/7/93;
-nel pieno della guerra di camorra e precisamente il 14/5/91 - il LO fu controllato mentre trovavasi in un esercizio pubblico con IC LI, ZO AC, IT MO,
ZO AP, nonchè con GE LL, come già sopra detto cognato del RA e del AR e con compiti di direzione per l'esterno del gruppo di SANN di Palazzo“ alleato con quello di "P ND, nonchè con SC RD anch'esso inserito nello schieramento degli scissionisti.
Peraltro, hanno rilevato i giudici del merito, i suoi dati personali comprovano la piena aderenza dei suoi comportamenti alle vicende associative. I suoi primi compagni ( in particolare lo
OL e il TA) sono risultati appartenenti ai gruppi di “Palazzo Ammendola” e di
SANN di Palazzo”, originariamente federati con i RI e con costoro egli esercitava l'attività delle scommesse clandestine (tipico appannaggio della camorra), mentre, sempre nella zona soggetta all'organizzazione, poteva svolgere la sua attività estorsiva.
Allo scoppio della guerra di camorra si schierò con i vecchi compagni (da tener presente il non casuale controllo - sopra richiamato- con un folto gruppo di uomini di "P ND).
Sopravvenuto un nuovo accordo, egli puntualmente si riavvicinò ai RI, come evidenziato dalle vicende relative al pentimento del CO.
La RT del merito ha rigettato la richiesta in ordine alla concessione sia delle attenuanti generiche, sia dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., in considerazione dell'evidente stabile inserimento del LO, gravato anche di notevoli precedenti penali, in una temibile organizzazione camorristica.
Tali elementi giustificano appieno le conclusioni cui sono pervenuti i giudici del merito, in ordine alla diretta partecipazione del LO al sodalizio associativo camorristico.
Del pari incensurabile è stato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante ex art. 114 c.p., proprio in riferimento al ruolo svolto nell' "ambito associativo" dallio stesso LO, come sopra richiamato ed evidenziato dal giudice di appello.
41 Ciò stante, i ricorsi dei nominati LL e LO, vanno rigettati.
RD SC
TO ad anni 9 di reclusione per duplice imputazione di associazione camorristica aggravata, unificata in un unico reato permanente. Con la recidiva reiterata.
Motivi del ricorso: si deduce il vizio di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 co. 1° lett d) per mancato espletamento di perizia psichiatrica in persona del collaborante AJ.
Ulteriore doglianza è l'omessa valutazione critica delle dichiarazioni dei collaboranti
AJ e CO, il quale ultimo sconosce persino dove esso RD abiti e, peraltro, non si è neppure dimostrato in grado di riconoscerlo in fotografia e di descriverlo somaticamente.
Inoltre il CO inserisce il RD nella prima riunione operativa per la cosiddetta strage del “Venerdi santo”, allorchè proprio il RD diveniva oggetto di bersaglio dei raids operativi.
Motivi della decisione:
l'impugnata sentenza richiama le seguenti circostanze di fatto:
il AJ lo ha indicato come il responsabile per il RI nella zona di "San Matteo", poi messosi con gli scissionisti, pur aggiungendo che egli era, però, divenuto inaffidabile per entrambi i grappi, che congiuntamente ne avevano decretato la morte;
CO, che lo ha indicato con il soprannome di ET o municipio", ha affermato che egli prima era con i RI, poi era transitato negli scissionisti ed infine era tomato con i RI, divenendo uno degli obiettivi della strage del "venerdi santo" in quanto ritenuto responsabile dell'attentato a ZO OM.
I giudici di seconde cure hanno preliminarmente rilevato che, alle originarie accuse del
CO si è aggiunta, in fase di appello, quella proveniente da GE VA, che lo ha indicato come schierato con gli scissionisti di "Sant'NN di Palazzo" al momento dello scoppio della guerra tra le cosche, nonchè ha denunciato il coinvolgimento del RA IT sia nell'attentato al negli OM, sia ad agguati verso i componenti del gruppo delle “case nuove”, implicando in tali fatti lo stesso RD.
Accuse inequivoche sono state, poi, elevate a suo carico, da RA UM, moglie dell'imputato ZO OM, nei colloqui intracarcerari registrati.
42 Sono, altresì, risultate e controllate le seguenti frequentazioni del RD nel periodo anteguerra:
- il 15/7/88 con l'AM e il SA, legati ai RI e in quel periodo assidui frequentatori di AR RI;
- il 12/1/89 con IG ET;
- nel periodo di guerra è stato controllato con sicuri scissionisti e in particolare: il 16/4/91 con DI
MA, SO e LL, nei pressi dell'abitazione di ZO AS, ove la polizia aveva avuto notizia doversi svolgere un vertice con la partecipazione di IO ON e aveva notato altre persone darsi alla fuga;
-i 14/5/91 in un locale con IC LI, ZO AC, IO LO, IT
MO, ZO AP, tutti del gruppo di "palazzo Ammendola” e GE LL, corresponsabile del gruppo di "Sant'NN di Palazzo".
"Scoppiata", infine, la pace ( sul finire di ottobre (91) il RD, che aveva assunto anche l'attività dirigenziale dello smistamento delle settimane, è risultato frequentare: ZO
IN (del quale è stata rilevata una impronta digitale nella casa in cui si nascondeva); MI
ET, nella cui casa sono stati trovati AL ZI (già condannato per partecipazione all associazione) e le consorti di RO e AR RI.
Mentre per quanto attiene alla doglianza concernente il mancato espletamento della perizia psichiatrica in persona del AJ, si richiama quanto osservato al paragrafo V, si osserva che i richiamati elementi probatori, adeguatamente valutati dai giudici del merito, presentano un inequivoco carattere di logica decisività, per cui il proposto ricorso va rigettato.
ON AF
AC ZO
SO AL
TA SE
Tutti riconosciuti colpevoli per duplice imputazione di associazione camorristica aggravata in un unico reato permanente e condannati:
ON AF alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione;
AC ZO alla pena di anni 6 di reclusione;
SO AL alla pena di anni 6 di reclusione;
TA SE alla pena di anni 6 di reclusione.
43 Motivi del ricorso: sono stati unitariamente proposti dal comune difensore avv. Gerardo
Inserra.
Si deduce per tutti la violazione dell'art. 606 co. 1° lett. d) ed e) c.p.p. per mancata assunzione di prove decisive ed erronea applicazione della legge penale, nonchè delle norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione di detta legge.
In particolare si censura, così come coralmente rilevato da altri difensori, il rigetto dell'istanza difensiva volta a sottoporre a perizia psichiatrica il collaborante AJ stante la dichiarazione di totale inattendibilità statuita da altri giudici, proprio a causa delle sue gravissime turbe psichiche. Si è poi arbitrariamente supportato il teorema AJ con dichiarazioni di comodo di pentiti, quali il LA e il CO ristretti nello stesso carcere dove il pure il
AJ trovavasi detenuto, realizzandosi in tal modo la cosiddetta circolarità della prova, più
volte definita dalla suprema RT dubbia e sospetta.
Per quanto, poi, attiene alle singole posizioni osserva per:
ON AF: accusa generica e motivazione della sentenza contraddittoria. Nei suoi confronti non esiste alcuna chiamata in correità su fatti specifici.
Nel giudizio di 2° grado le dichiarazioni rese a suo favore dal collaborante VA, sono state utilizzate in modo incoerente e contraddittorio.
Immotivatamente non sono state concesse le attenuanti generiche, pur essendo stata la sua posizione qualificata "secondaria";
AC ZO: i collaboranti AJ, CO e LA forniscono sul suo conto notizie di estrema genericità, per cui non vi è alcun riscontro con fatti certi o con un qualsivoglia ruolo o funzione svolti da esso AC nell'ambito dell'associazione criminale di cui lo si vuole partecipe.
SO AL: si richiamano le stesse valutazioni svolte in favore dell'AC, in ordine alla carenza probatoria sul ruolo svolto dal SO nell'ambito dell'associazione camorristica. Le dichiarazioni rese in proposito dai collaboranti AJ e CO appaiono, dunque, tutt'altro che convergenti e riscontrate. AJ si limita a citarlo come cognato di un appartenente all associazione, mentre CO afferma solo di averlo conosciuto anni prima, quando frequentava un'altra zona di PO ed era dedito agli scippi.
Ulteriore doglianza è data dall'immotivato diniego della applicazione delle attenuanti generiche.
TA SE: vi è carenza assoluta di motivazione, dal momento che il TA non è stato in alcun modo raggiunto da qualsivoglia chiamata in correità, degna di trasformarsi in elemento di prova a suo carico che possa giustificare una condanna per associazione camorristica.
44 Si rileva che il AJ riferisce di conoscere solo il soprannome del TA con molta approssimazione: "mi sembra essere soprannominato o salziere;
"; il CO ne riferisce, come rilevato dalla stessa RT di merito, in maniera incerta, mentre l'unica persona che conosce il
TA è l'altro collaborante LA che non fa altro che riferire della vicenda processuale per fatti appresi durante il periodo di comune detenzione.
La RT del merito ha, in tal modo, operato un travisamento delle risultanze dibattimentali, dal momento che non si è riusciti ad attribuire al TA, all'interno dell'associazione di cui avrebbe fatto parte, alcun ruolo di sorta.
Ulteriore doglianza è data dall'immotivato rigetto della concessione delle attenuanti generiche, pur essendo stata definita la posizione del TA "secondaria" nell'ambito dell'associazione camorristica di cui avrebbe fatto parte.
Motivi della decisione: ON AF: il AJ lo ha indicato come partecipante al gruppo capeggiato dal RA IO. Il CO ha, a sua volta, dichiarato, di averlo frequentato presso il gruppo di "P ND e di avere con lui diviso i soldi che loro passava il RA.
II LA ha confermato la partecipazione del ON AF al gruppo di
"P Ammendola” e ne ha indicato il ruolo successivo da lui avuto nella strage del “sabato santo" (gli consegnò dopo il fatto un compenso di £ 5 milioni). In sede di giudizio di appello VA GE, nel ricordare la comune detenzione nel carcere di Carinola, ha definito il ON AF "un bravo ragazzo ("che dice bugie più lui di IN), il quale, però non ha parecipato ad azioni delittuose ed è mal sopportato da tutti compreso il RA IO".
Sostiene l'impugnata sentenza che, ad onta delle dichiarazioni dell'VA, la responsabilità del ricorrente inequivocamente emerge dalle acquisite risultanze processuali che vengono così
richiamate:
1. assoluta ed inequivoca convergenza delle tre chiamate in correità, tra cui si segnala in particolare quella del LA.
2. a ciò sono da aggiungere tre controlli a cui il ON è stato sottoposto in compagnia di imputati indicati come appartenenti non solo al gruppo di “Palazzo ND (tra cui in particolare, il AS), ma anche di "Sant'NN di Palazzo", quali il DI OM,
AS PO e il RA (si richiamano le rispettive posizioni processuali).
Le attenuanti generiche sono state denegate data la gravità del fatto addebitato all'imputato.
45 AC ZO: il AJ, lo ha indicato col soprannome di "a vecchiarella” e come partecipe del gruppo di Palazzo ND.
II CO, a sua volta, lo ha indicato come già partecipe del gruppo “Giuliano" destinato ad essere ucciso per richiesta rivolta da IG LI a RO RI e salvato, invece, dal LI (al cui gruppo di "P Ammendola” egli era, perciò rimasto legato).
II LA nel confermare le accuse, ha specificato che il "mensile” gli veniva spesso consegnato dalla moglie dell'AC.
A tali dichiarazioni la RT del merito ha ritenuto di dover correlare i seguenti riscontri:
1. l'originario legame dell'AC con i LI come riferito dal BERNASCONI è '
comprovato dalla sentenza di condanna definitiva che l'appellante ha riportato per il delitto di cui all'art 72 L. 685/75;
2. nel pieno della guerrra di camorra, in data 14.5.91, l'AC fu controllato mentre mangiava in un esercizio pubblico nello scalo marittimo, con sicuri partecipanti del gruppo di "P
-
ND, quali IC LI, IO LO, IT MO, ZO SARAPPA e GE LL, codirigente, come si è visto, per l'esterno del gruppo di
†Sant'NN di Palazzo" (alleato con quello di "P ND), nonchè ancora con
SC RD schierato, come pure si è visto, con gli scissionisti;
3. risultata appartenere all'AC una delle impronte digitali (le altre sono del AJ del
LI e del MO) rinvenute nell'appartamento di Rua Catalana, appartamento in cui il
AJ (abitante a Secondigliano) aveva preso dimora nel pieno della guerra di camorra, di lì poi partendo per l'azione del "sabato santo”.
Ne consegue, rilevano i giudici del merito, l'assoluta sintomaticità della frequentazione, da parte dell'AC, di soggetti, anche di vertice, dei gruppi scissionisti di "P Ammendola” e di
"Sant'NN di Palazzo" durante la guerra di camorra, nonchè della frequentazione, nello stesso periodo, dell'abitazione, presa nel centro di PO, dal AJ killer di Palazzo Ammendola ivi trasferitosi da Secondigliano.
SO AL: il AJ lo ha indicato come partecipe del gruppo di "P
ND frequentatore di ZO IN e cognato di RO TA.
II CO, a sua volta, lo ha indicato come partecipe del gruppo di “Palazzo
Ammendola”, allora fedele a RO RI e con il quale faceva scippi in danno di orefici.
Tali convergenti accuse, secondo i giudici del merito, sono riscontrate da una serie inequivoca di controlli, che tutti legano il SO al gruppo di "P ND e segnatamente:
46 - in data 30.4.87 egli fu controllato con il DI NA;
- il 5.6.87 con ZO AS e AL AR;
- il 6.6.87 con IO ON;
- il 20.7.87 con SQ OC e ZO DI NA;
- il 20.6.90 con IT MO.
Trattasi, all'evidenza, di controlli riferiti a personaggi del gruppo di "P ND, cui pentiti specificamente e concordemente hanno collegato l'imputato.
Per quanto, poi, attiene all'ulteriore doglianza per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche il giudice del merito, pur moderando la pena, le ha denegate data la gravità del fatto ascritto all'imputato.
TA SE: il AJ lo ha collegato al LO, in particolare per l'omicidio TU (indicato come trafficante di cocaina del clan "LI " ) e gli ha attribuito il soprannome di “P 'o sanziere”.
Il LA ha, invece, prospettato accuse dettagliate e specifiche collegandolo al DE
CH, e ancora al LO e all'episodio dell'omicidio TU.
Il CO ha reso poi analoghe dichiarazioni accusatorie ma con non sufficiente certezza.
I giudici del merito nel richiamare le dichiarazioni del LA, hanno sottolineato che questi ha indicato il suo primo tramite, per l'ingresso nell'organizzazione, nella conoscenza di
SE TA, che gli aveva riferito le sue vicende processuali relative ad un omicidio, di cui egli era imputato con il LO e con lo OL. Tali circostanze di fatto risultano riscontrate dalle sentenze acquisite in atti e allegate al verbale di udienza del 2.7.93, sentenze nel cui contesto si dà per accertato(sulla base delle stesse dichiarazioni degli imputati), che il LO, il TA
e lo OL, gia all'epoca (maggio 1986) erano tra loro legati per l'esercizio delle scommesse clandestine, tipico campo di azione della camorra.
A ciò è da aggiungere che il TA fu controllato il 23.4.91 nel pieno della guerra di camorra alla Via Caracciolo con IT MO. Il che, ancora una volta, lo collega al gruppo di
"P ND, gruppo a cui lo collega, infine, lo stesso episodio del suo arresto in data
20.1.92, in un'abitazione ove egli fu rinvenuto insieme al AP, mentre in altra abitazione dello stesso palazzo si nascondeva il LI.
La RT territoriale da tali elementi, con conseguenzialità logica, ha tratto il convincimento della loro sufficienza probatoria a riscontrare le convergenti accuse dei "pentiti", poichè attestano gli
47 stretti legami che sussistevano tra il TA e il gruppo di cui egli è stato indicato come partecipe.
Per quanto, infine, attiene all'ulteriore doglianza per la denegata concessione delle attenuanti generiche, i giudici del merito pur moderando la pena, stante la secondaria partecipazione all organizzazione del ricorrente, hanno ritenuto la ostatività della gravità del fatto al riconoscimento delle attenuanti.
Ritiene questa RT che, in riferimento alle posizioni processuali oggetto di esame,
l'impugnata sentenza ha correttamente applicato le regole della logica, in forza delle quali ha tratto le conclusioni sulla base delle premesse di fatto sopra richiamate, esaminando tutto il materiale a disposizione.
I ricorsi, pertanto vanno rigettati.
MO IT
TO alla pena di anni 6 di reclusione per duplice imputazione di associazione camorristica aggravata unificata in un unico reato permanente. Con la recidiva specifica reiterata.
Motivi del ricorso: carenza e manifesta illogicità della motivazione poichè gli elementi di valutazione ritenuti decisivi per far ritenere l'inserimento del MO all'interno dell'associazione camorristica e in ordine alla sua specifica responsabilità per i singoli fatti criminosi contestati, non possono assurgere a dignità di prova in quanto fondati su circostanze secondarie e tra di loro contraddittorie.
Il ruolo che si vuole attribuito al MO appare del tutto evanescente ove di consideri: che il AJ ha affermato che egli faceva solo parte di Palazzo Ammendola ed ivi ripararva alcune pistole;
che il CO si è limitato ad affermare che talvolta il MO si accodava ad altri se c'era bisogno di compiere qualche azione e guidava la motocicletta.
Tali affermazioni, in una con il rinvenimento di un'impronta digitale del MO su di un bicchiere in un appartamento sito alla Rua Catalana (su di un altro si rilevarono le impronte digitali del LI) ed indicato dal AJ come uno dei luoghi di appoggio del gruppo camorristico, non possono di certo ritenersi bastevoli per legittimare una condanna per associazione camorristica.
Motivi della decisione: dal testo della impugnata sentenza emerge che:
Il AJ lo ha indicato come partecipe del gruppo di “Palazzo Ammendola”, nonchè autore di estorsioni.
48 II CO lo ha definito come appartenente al gruppo di "P ND.
II LA lo ha indicato come responsabile di un estorsione di 60 milioni alla "nautica
Maglietta" con DE CH LE e LI, inserito nel gruppo di "P Ammendola”.
La RT territoriale ha correlato alle dichiarazioni accusatorie dei pentiti i seguenti elementi di riscontro:
1. si è accertato sulla base delle deposizioni testimoniali delle vittime, nonchè della parziale ammissione dello stesso MO, la sua partecipazione ai fatti estorsivi ascrittigli (che saranno oggetto di esame nel prosieguo) e al seguito proprio di IC LI, uno dei responsabili di
"P Ammendola”, presentatosi, espressamente in tale sua qualità ai soggetti passivi di quei fatti estorsivi;
2. appartiene al MO una delle impronte digitali (le altre sono del AJ, del LI e dell'AC) rinvenute nell'appartamento di Rua Catalana, appartamento, come si è visto, in cui il
AJ aveva preso dimora nel pieno della guerra di camorra di li poi partendo per l'azione del
"sabato santo";
3. è ancora il MO che è stato indicato da UN VA come uno dei più assidui amici del marito da lei conosciuti con il LI, il DE CH e IO “mezzometro" identificato nel AT.
Si sono ritenuti di significato rilevante i controlli del MO caratterizzati dalla compagnia con coimputati di certo legati al gruppo di "PA AMMENDOLA":
13.2.90 con IO ON E ZO DI NA;
123.4.90 con SE TA;
1 20.6.90 con AL SO;
nel pieno della guerra di camorra con sicuri partecipanti del gruppo di "P ND quali
IC LI, ZO AC, IO LO, ZO AP, GE LL
e SC RD.
Per il diniego delle attenuanti generiche, i giudici del merito hanno fatto rifermento alla gravità del fatto addebitato all'imputato e ai suoi precedenti penali.
In base a tali risultanze di fatto, la RT territoriale ha, con adeguata e logica motivazione, e, pertanto, non oggetto di censura in questa sede, inferito il pieno coinvolgimento del MO nell'organizzazione camorristica.
RI RO
49 TO alla pena di anni 18 per duplice imputazione di associazione camorristica aggravata unificata in un unico reato permanente. Con la recidiva reiterata..
Motivi di ricorso: si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell'art 606 co. I lett. d) per mancata assunzione di una prova decisiva: perizia psichiatrica nei confronti di AJ SQ, pur risultando dalla documentazione in atti essere il predetto soggetto “borderline" con turbe schizofreniche, affetto da allucinazioni e autore di comportamenti autolesionistici.
Si deduce altresì mancanza o manifesta illogicità della motivazione:
- in riferimento alla qualificazione di associazione di stampo camorristico e alla ritenuta aggravante a carico di esso ricorrente quale promotore: le dichiarazioni rese in proposito dai collaboranti
AJ, BO, LA, LL, PA AR, e VA GE sono probatoriamente carenti: in particolare non si rinviene nella motivazione della impugnata sentenza alcuna prova dei collegamenti volti alla gestione egemone del territorio.
Ulteriore doglianza è data dal mancato riconoscimento del bis in idem in favore di esso
RI, in riferimento alla riportata condanna per reato associativo di cui alla sentenza della V sez della RT di appello di PO: trattasi, invero, di processi aventi ad oggetto la medesima contestazione, per la cui indagine sono state mutuate ed utilizzate le medesime fonti probatorie acquisite in entrambi i processi.
Ci si duole, infine, in ordine alla commisurazione della pena, essendosi attribuita al
RI RO una sorta di responsabilità oggettiva per fatti relativi ad una feroce lotta (e ai quali egli è estraneo), che ha determinato la morte anche di occasionali passanti e di appartenenti alle forze dell'ordine.
Motivi della decisione: evidenzia l'impugnata sentenza che i collaboranti SQ AJ,
UM CO, IO LA, AR PA e TO BO,
hanno univocamente indicato RO RI come capo dell'associazione camorristica.
I giudici del merito hanno, a tali dichiarazioni accusatorie, correlato i seguenti riscontri:
- i AJ ha documentato la conoscenza del RI attraverso la precisa descrizione della sua abitazione, così come risulta dal raffronto tra le sue dichiarazioni e la documentazione fotografica rilevata dalla polizia scientifica;
per quanto attiene alle dichiarazioni rese dall'altro "pentito” CO, non è dubbio che esse sulla base delle dichiarazioni, rese a loro volta, da AR e da RO RI nonchè dalla
HI (moglie di quest'ultimo), stante anche il tenore delle missive prodotte dalla difesa dell'imputato, in cui il RI e la HI vengonoo indicati come "zio e zia”, comprovano
50 non solo la pregressa partecipazione del CO al gruppo criminale, ma gli stretti rapporti esistenti tra la famiglia del RI e quella del CO medesimo;
le ulteriori dichiarazioni di quest'ultimo sulla sua presenza a Roma, nel periodo in cui vi si trovava
RO RI e del collegamento dello stesso CO, in detta città, con personaggi di assoluta fedeltà al clan RI, quali l'AM e l'UG, sono stati puntualmente riscontrati dalle indagini di polizia e dai relativi esiti ed altresì dalla stessa preoccupazione, espressa dall UG, di fare sparire le tracce della sua permanenza a Roma e del suo collegamento con
"UM”, allora non ancora pentito, temendo che tale collegamento gli potesse "costare un'associazione", così come emerge dall'intercettazione telefonica di un colloquio in carcere tra l'UG e il padre;
dalle dichiarazioni della PA, la quale neppure era conosciuta dal CO 1
AJ, rappresentano un'ulteriore conferma dei sicuri contatti tra il RI e gli altri personaggi indicati dal CO.
A ciò è significativamente da aggiungere, in riferimento all'esistenza dell'associazione, quanto emerso sulla base dei colloqui intra-carcerari del OM e dello stesso Ciro
RI, da cui risultano confermati i pregressi saldi rapporti tra di loro, rapporti che permangono nonostante i malumori del OM, il quale dal RI pretende l'assistenza economica e legale, rimproverandogli la non gradita conduzione della "politica associativa” per le trattative instaurate con il gruppo contrapposto, formatosi a seguito dello scoppio della guerra di camorra, trattative, peraltro, conclusesi con un accordo imposto ai più riluttanti dei suoi dallo stesso RI in perfetta coincidenza del ruolo da lui rivestito nell'associazione.
Tali risultanze appaiono, sotto il profilo logico-giuridico, graniticamente suffragate da altre decisioni giudiziarie richiamate dalla impugnata sentenza, contrassegnate dal crisma della definitività (talchè le prove in essa acquisite sono utilizzabili in maniera piena e senza vincolo alcuno), che supportano la legittimità del convincimento della qualità di capo del RI RO dell'associazione criminale di stampo camorristico: così la sentenza della IV sez. del Tribunale di PO del 18.1.93 recante condanna di RO
-
RI alla pena di anni 11 di reclusione, ridotta poi ad anni 9 di reclusione, in secondo grado, dalla sentenza in data 22.7.1994 della V sez. della RT di appello (divenuta definitiva l'8.3.95), che riconosce al RI il ruolo preminente di capo dell'associazione ex art. 416 bis c.p.; mentre la sentenza della RT di assise di PO del 25.10.1991 - che forma ormai cosa giudicata nei confronti degli imputati LO ZO ed PO AS valutando nei loro confronti fatti dell'anno precedente - bolla detti prevenuti, prima come affiliati del clan camorristico
RI e poi, lo stesso PO, come aderente al gruppo contrapposto.
51 Si è già visto, riportando i motivi di ricorso, che la difesa del RI RO eccepisce la disapplicazione del divieto del “ne bis in idem”, sostenendo che la sentenza de qua e quella della
RT di appello di PO del 22.7.94 sopra richiamata abbiano come oggetto la stessa contestazione.
Rileva questo Supremo Collegio che il giudice a quo sul punto ha fondatamente osservato che "il reato per cui, in quella sede, il RI fu giudicato e poi condannato era quello di partecipazione ad una associazione camorristica armata contestatagli insieme ad altre 20 persone, di cui solo quattro coimputate in questo processo (AR RI, NO SA, AL CARDILLO e IC CO) e l'imputazione era quella di avere con gli imputati di tale procedimento, “partecipato” ad una organizzazione camorristica armata che si avvale della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne denivano per commettere delitti contro la persona e il patrimonio, in contrapposizione violenta con altro sodalizio criminoso quello dei “Faiano” per la supremazia del controllo delle illecite attività esercitate sul territorio dei “Quartieri LI, ricoprendo RI RO e RI AR il rudio preminente di capo ed organizzatore. In PO fino al 31 maggio 1990.
E' totalmente condivisibile quanto ulteriormente ritenuto dai giudici di appello, secondo cui la contestazione su cui ha deciso l'impugnata sentenza riguarda, invece, come risulta dalle imputazioni di cui ai capi A) e B) o A) e C), unificati in un unico reato permanente, l'operatività di una ben più vasta organizzazione costituita in gruppi prima associati operanti sul territorio in quinny un'unica struttura fino al dicembre 1990-gennaio 1991 e, contrappostisi in una violenta lotta per il dominio del territorio, con condotta contestata come tuttora perdurante.
Osserva questa RT come l'invocata avvenuta preclusione del giudicato - da parte dei difensori - secondo cui l'interruzione della permanenza del reato viene prodotta solo dalla pronuncia della sentenza di primo grado (talchè fino alla data predetta del 18.1.1993 il comportamento del
RI dovrebbe ritenersi coperto dal precedente giudicato, formatosi per il fatto di partecipazione alla stessa organizzazione camorristica oggetto anche di questo processo), non è accoglibile in subiecta materia.
E, invero, ai fini della preclusione del giudicato penale costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenta una ulteriore estrinsecazione dell'attività del soggetto diversa e distante nello spazio e nel tempo (nella fattispecie: fino al dicembre 1990-gennaio 1991 e, nel periodo successivo, in gruppi contrapposti per il dominio del territorio) da quella posta in essere in precedenza (fino al 31 maggio 1990) ed accertata con sentenza definitiva.
52 In conclusione l'identità del fatto è configurabile solo quando si realizza nelle medesime condizioni, di tempo, di luogo e di persona (cfr.Cass. sez. II 15.4.1994, Matrone).
Consegue che le doglianze difensive appaiono prive di fondamento e, come tali, debbono essere rigettate.
Con riferimento alla censura concernente il mancato espletamento della perizia psichiatrica in persona del AJ, ai fini del non accoglimento di tale doglianza si richiama quanto rilevato al paragrafo V.
Per quanto attiene, poi, alla ulteriore censura concernente il trattamento sanzionatorio riservato allo stesso RI, i giudici del merito lo hanno adeguatamente motivato, stante la estrema gravità dei fatti attribuiti all'imputato risultato capo di una organizzazione potente ed estesa su tutta la zona centrale della città, che si è costantemente arricchita e ha sopratutto consentito l'arricchimento personale dei suoi capi, con il compimento di delitti gravi e tipicamente camorristitci, imponendo il terrore sulla città con l'uso di armi potenti e indiscriminatamente usate, che ha dato vita ad una feroce lotta interna, che ha determinato la morte o il ferimento non solo dei protagonisti di tale guerra, ma anche di occasionali passanti e di appartenenti alle forze dell'ordine e tenuto, altresì, conto della personalità del prevenuto, recidivo reiterato, per la commissione di violazioni specifiche agli interessi minacciati dalla potente organizzazione di cui era capo indiscusso.
RI AR
TO ad anni 13 di reclusione per duplice imputazione di associazione camorristica aggravata, unificata in un unico reato permanente. Con la recidiva specifica reiterata.
Motivi del ricorso: i giudici di secondo grado - si deduce - hanno erroneamente disatteso la richiesta difensiva dell'applicazione del "ne bis in idem”, concernente il precedente giudicato di cui alla sentenza dalla quarta sezione del Tribunale di PO del 18/1/93 divenuta definitiva (richiamata esaminando la posizione di RI RO).
Tra le due sentenze sussiste perfetta corrispondenza in riferimento alla struttura associativa, alla carica di intimidazione, allo stesso dominio sul territorio;
e, peraltro, alcuni componenti di una associazione compaiono anche nell'altra.
A far tempo dalla richiamata sentenza del 18/1/93, non emergono a carico del RI
AR fatti storici diversi differenziati nel tempo per il periodo successivo. Tale omissione di valutazione, si risolve in un difetto di motivazione della sentenza.
53 Altra doglianza è l'omessa motivazione in ordine alla quantificazione della pena che non corrisponde ad un criterio di razionalità e di giustizia sostanziale distributiva, dal momento che al
RI AR è stata inflitta l'identica pena come per quegli imputati ai quali era stata contestata l'aggravante “capo” di cui al comma 2° dell'art. 416 bis, aggravante a lui non contestata.
Si censurano, infine, i giudici di appello, che avrebbero giudicato ultra petita negando l'applicazione della continuazione tra la citata sentenza della quarta sezione del Tribunale del 18.1.93
e quella oggetto di giudizio, poichè tale richiesta non era contenuta nei motivi di appello.
Motivi della decisione: I giudici di appello, a fondamento della decisione, hanno motivato con il richiamo delle seguenti risultanze processuali:
- il AJ ha definito RI AR come uno dei capi, soprannominato “o stuorto” ed ha fornito della lussuosa abitazione una precisa descizione puntualmente riscontrata dai rilievi fotografici della polizia scientifica;
-è stata richiamata la sontuosità del banchetto nuziale di AR RI (a cui ha fatto riferimento il RA RO RI in un colloquio registrato con la moglie e la madre), chiaro indice del suo personale arricchimento;
- il CO, a sua volta, ha attribuito ad una ingente appropriazione di denaro da parte sua,
la causa scatenante della guerra;
- l'attribuzione, fatta sia dal AJ che dal LA, della responsabilità della scissione alle ruberie di AR RI, circostanza da loro riferita come appresa dal LI, nonchè
l'ulteriore affermazione del CO, secondo cui il consistente prelievo (decisivo per la scissione) fu effettuato dall'imputato detenuto servendosi della moglie, hanno trovato preciso riscontro, ancora una volta, nelle parole di RO RI, come risultanti dal colloquio registrato con la moglie e con la madre;
- le circostanze del suo arresto avvenuto il 17/3/90 presso l'abitazione di un insospettabile medico, il dottor Uggiano, dove esso RI trascorreva la sua latitanza. Durante gli appostamenti effettuati da alcuni giorni prima dell'arresto, i poliziotti EL d'Angelo ed Elio Manna avevano notato che dal cancello di detta abitazione erano usciti SE AM ed TO MO
(quest'ultimo indicato dal AJ e dal CO come agli ordini del gruppo facente capo al primo) bloccandoli, presso l'ospedale Monaldi e traendoli in arresto. Tornati subito dopo, avevano vanamente bussato alla porta dell'Uggiano qualificandosi e poichè nessuno apriva, avevano forzato l'ingresso, trovando all'interno AR RI in possesso di una falsa carta d'identità, nonchè con lui AF PO e IC CO, oltre il nominato Uggiano proprietario
54 dell'appartamento. In prossimità dell'PO, era stata rinvenuta un'arma con matricola abrasa e sul tavolo della cocaina con cannula e biglietti da mille arrotolati.
I giudici di secondo grado hanno attribuito rilevante importanza a tali circostanze di fatto, con particolare riferimento a IC CO, a conferma dello specifico legame esistente tra i due, tal che non a caso il CO aveva indicato il CO come colui che, durante la sua detenzione, "controllava il comportamento dei detenuti” per conto di AR RI. Hanno, altresì, evidenziato che sono le stesse circostanze a collegare AR RI con SE
AM, indicato dai pentiti, come il corresponsabile (con il AL) di uno dei gruppi territoriali (quello delle “case nuove"), contro cui fu diretto dai cosiddetti scissionisti “l'attentato del sabato santo del 91" (occasione nella quale fu tratto in arresto il AJ).
Peraltro in data 3/8/88 il RI era stato controllato proprio in compagnia di SE
AM sulla moto Honda 600 targata NA 302267, la stessa già usata dall'AM e da
NO SA in occasione di un precedente controllo del 15/7/88.
Un ulteriore importante riscontro alle dichiarazioni dei “pentiti" viene data proprio dal RA
RO che, nel corso di un colloquio registrato, con una serie di invettive addebita a AR la causa dei problemi” in cui si trova l'organizzazione, accomunandolo, proprio per questo, a ZO
OM e cioè all'altro codirigente dell'organizzazione, indicato dai “pentiti”.
I giudici di appello hanno rigettato la dedotta eccezione del precedente giudicato per lo stesso fatto, costituito dalla sentenza della IV sez. penale del Trib. di PO pronunciata in data
18.1193, richiamando tutte le considerazioni svolte esaminando la posizione di RO AR.
Tale valutazione è condivisa da questo Collegio nei termini già precisati.
Ritiene la RT che le richiamate risultanze sono state sottoposte da parte dei giudici di appello a una adeguata valutazione totalmente aderente agli elementi di fatto acquisisti in sede processuale, talchè il giudizio conclusivo appare scevro da censure.
Per quanto attiene alle altre specifiche doglianze, si osserva: in ordine all'entità della pena, i giudici di appello hanno adeguatamente motivato facendo riferimento all'assoluta gravità dei fatti, nonchè alla partecipazione da parte dell'imputato, in posizione di preminenza, ad un'associazione temibilissima e sanguinaria;
altrettanto incensurabile appare il rigetto della richiesta della continuazione. Nei motivi di appello tale richiesta era stata semplicemente enunciata ed è stata recepita dal giudice a quo come diretta ad ottenere la continuazione sulla precedente condanna per delitto associativo, ritenendola come tale,
non meritevole di accoglimento.
Per quanto sopra il ricorso va rigettato.
55 AR AL
TO ad anni 13 di reclusione per duplice imputazione di associazione camorristica aggravata, unificata in un unico reato permanente. Con la recidiva specifica reiterata.
Motivi del ricorso
Si deduce che la condanna del AR è basata su una motivazione gravata da vistosi vizi logici, nonchè da errori di applicazione della legge penale e processuale penale.
In particolare:
1. i giudici del merito hanno fondato il loro convincimento su dichiarazioni di alcuni collaboranti che, come LA e AR PA non conoscevano il AR, ovvero come
BO TO che del medesimo nulla sa di specifico, mentre le affermazioni del
AJ e del CO sono totalmente approssimative, a tal punto che il AJ neppure ricorda di aver conosciuto lo stesso AR;
2. ulteriore censura è la denegata applicazione del precedente giudicato di cui alla sentenza assolutoria del reato ex art. 416 bis c.p. in data 14.2.91 della X sez. del Tribunale di PO acquisita agli atti.
Con motivi aggiunti si deduce che la stessa X sez. del Tribunale di PO, in qualità di giudice di esecuzione, "ha accolto in data 16.12.96 l'incidente di esecuzione proposto dalla difesa del coimputato RA TO così statuendo: indica in PO sino al 14.2.91 la data e il luogo del reato contestato nel processo n. 996/3/90 a carico di RA TO, PO
AF, AR AL, IA RT, GI RO, DI OM
SE e VO AR definito con la sentenza n. 1669 emessa da questa Tribunale in data
14.2.91 irrevocabile il 18.3.91- con la quale tutti gli imputati sono stati assolti dalla imputazione di cui all'art. 416 bis c.p. perchè il fatto non sussiste";
3. inoltre la RT si è pronunciata ultra petita negando la continuazione tra la sentenza definitiva della IV sez. del Tribunale in data 18.1.93 e quella appellata, violando, così, il principio del tantum appellatum di cui all'art. 597 I co. c.p.p.;
4. ulteriore doglianza è per la omessa motivazione in ordine alle richieste di esclusione delle aggravanti e della quantificazione della pena, stanti il contributo non rilevante del AR
all'attività criminosa, la sua lunga detenzione, la genericità delle accuse.
Motivi della decisione:
56 I giudici di appello, a base della decisione, hanno motivato richiamando le seguenti risultanze processuali:
AJ, che ha indicato il AR col soprannome di EM, lo ha accusato di essere originariamente responsabile del gruppo di SANN di Palazzo", passato, poi, agli scissionisti, ricordando anche un suo incontro con lui, combinato da LI e OL ad
Ischia nell'estate 1990;
- 1 CO lo ha indicato come responsabile dei “Quartieri” poi passato agli scissionisti;
-ți sono infine le dichiarazioni accusatorie di LA e di AR PA, alle quali si sono unite quelle dell'VA GE in fase di appello, che lo ha indicato come uno dei capi di quel gruppo di "Sant'NN di Palazzo", prima alleato dei RI, poi distaccatosi, e infine protagonista della rivolta armata contro il gruppo centrale e quelli ad esso rimasti fedeli.
Si è sottolineato da parte della RT territoriale, che l'indicazione di assoluta preminenza del
AR, nello scontro in atto, non proviene solo dai "pentiti", ma anche dalle involontarie (in quanto trattasi di colloqui registrati) “testimonianze" di irriducibili quali ZO OM,
SC OR (già condannato dalla RT di appello con sentenza definitiva), RA
UM, moglie del OM.
Tali "testi", davvero insospettabili, indicano il gruppo di "Sant'NN di Palazzo”, come il capo-fila della rivolta con il quale all'epoca erano in corso trattative di pace;
attribuiscono allo
"Sporco" EM (l'espressione è di ZO OM) la qualifica di capo assoluto di questo gruppo, nonchè tutto il profitto derivato dalla aborrita pace stipulata.
Ciò stante, sottolineano i giudici del merito, trattasi proprio di elementi di prova autonoma che consentono di rilevare le tante verità riferite dai vituperati "pentiti”.
In tale quadro probatorio si inseriscono, poi, le dichiarazioni di AR PA, che ha indicato proprio in UE (da lei non personalmente conosciuto) come il capo di una delle fazioni in lotta, dichiarazioni corroborate da innumerevoli riscontri e coincidenti con altri elementi di prova autonoma tra cui, in primo luogo, le intercettazioni ambientali in carcere, tutti riportati nella sentenza della RT di appello di PO del 20.4.95 (più volte richiamata) nel momento della valutazione della attendibilità di questa “pentita”.
E', altresì, significativo che all'atto dell'arresto, il AR si trovava in compagnia di
AS PO (latitante, già condannato per partecipazione prima al clan RI e poi a quello degli scissionisti con sentenze passate in giudicato, acquisite al processo in primo grado e puntualmente indicato dall'VA come persona legata a "Sant' NN di Palazzo"), il quale era in possesso di una pistola Smith e SS calibro 38 con matricola abrasa, nonchè in compagnia di
SE PA (detto "core mio"), anch'egli indicato dai pentiti come partecipe a quel gruppo.
57 Nè appare poco conto l'ulteriore rilievo concernente il sequestro nella sua abitazione in data
26.1.90 di ben 122 milioni in contanti. prova inequivoca del sicuro arricchimento del capobanda. come anche i sequestri di armi e di giubbotti antiproiettile e. per concludere sul punto. la conversazione registrata nel corso delle intercettazioni sulla utenza MANDICO a ulteriore conferma dei rapporti originari con i RI.
La RT ritiene che i giudici di secondo grado hanno. dalle acquisite risultanze. correttamente tratto il convincimento - suffragato da convergenti e molteplici elementi di prova (sia pure in sintesi sopra richiamati) che il AR non solo fosse ben inserito nell'associazione camorristica. ma che egli rivestisse la qualità di capo di uno dei gruppi degli scissionisti.
Inoltre. come risulta dai motivi di ricorso proposti (n. 2 e 3). il AR rientra. da una parte. tra gli imputati assolti dalla X sez. del Tribunale di PO dall'accusa di aver fatto parte di un clan camorristico capeggiato da RA ed operante nella zona dei Quartieri Spagnoli. dall'altra quale condannato in quanto affiliato al clan RI. come da sentenza della IV sez. dello stesso Tribunale
(decisioni entrambe sopra richiamate).
Questo Collegio osserva che, come già ritenuto dai giudici di appello. sia l'una che l'altra sentenza non possono avere alcuna influenza ai fini della definizione del presente giudizio.
Per quanto attiene alla sentenza di condanna della IV sez. penale del Tribunale di PO in data
18.1.93. si richiamano. al fine di valutarne la infondatezza. le motivazioni espresse esaminando la posizione di RI RO.
Con riferimento. poi. alla sentenza assolutoria della X sez. del Tribunale di PO in data
14.2.91 e della successiva ordinanza di questo stesso Tribunale in data 16.12.96 - che in sede di incidente di esecuzione ha indicato in PO sino al 14.2.91 la data e il luogo del reato contestato (provvedimento. quest'ultimo. da ritenere "tamquam non esset". non essendo normativamente prevista ex art. 665.e
-
segg. c.p.p. l'attribuzione al giudice dell'esecuzione. su istanza dell'imputato prosciolto. di indicare con ordinanza il luogo e la data del del commesso reato) si rileva che tale giudicato non può avere incidenza alcuna sull'attuale giudizio, ove si consideri che i fatti di cui il AR (e con lui gli altri coimputati anche nel presente processo e sopra indicati) è chiamato a rispondere, non hanno alcun rapporto in riferimento sia alla diversità della struttura associativa dei gruppi costituenti le rispettive societates scelerum (e tenuto conto del rispettivo ambito di operatività) con quelli già giudicati dalla X sez. del Tribunale di PO. sia. in particolare. sotto l'aspetto temporale. dal momento che, come si legge in detta sentenza. i fatti oggetto di quel giudizio risultano, per così dire, cristallizzati al 30.5.1989. data del rapporto della polizia giudiziaria che in merito a tali fatti riferiva al competente P.M.: talchè il relativo giudicato non può non essersi formato sui fatti-reato rapportabili a quella data.
Con riferimento al terzo motivo, secondo cui il giudice di appello si sarebbe pronunciato ultra petita. si rileva che il AR aveva richiesto nei motivi di gravame che gli fosse applicata la
58 continuazione: il giudice ad quem ha recepito tale richiesta semplicemente enunciata come diretta ad ottenere la continuazione sulla precedente condanna per delitto associativo ritenendola come tale non meritevole di accoglimento.
Per quanto. infine attiene la doglianza per omessa motivazione in ordine alla quantificazione della pena (v. punto 4 dei motivi di ricorso), i giudici del merito ne hanno dato congrua motivazione in riferimento all'assoluta gravità del fatto di partecipazione del AR in posizione di preminenza ad una organizzazione camorristica temibilissima e sanguinaria.
Pertanto il ricorso va rigettato.
CO IC
TO a 5 anni di reclusione per associazione camorristica aggravata.
Motivi di ricorso: si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p. in relazione agli artt. 8. 17. 21. 23. 586 e 587 s.c.:
1. come si è già rilevato. il CO ha preliminarmente riproposto nei motivi di ricorso la censura concernente la nullità della sentenza di primo grado, sostenendo l'insussistenza di uno dei casi di translatio judicii per ragione di connessione. ṭassativamente indicati dalla legge processuale (v. par.
IV):
deduce. inoltre, che le dichiarazioni rese dai collaboranti non concernono i fatti per i quali egli è stato giudicato e questo vale sia per la dichiarazione del AJ che per quella del
CO. dato che la "fedeltà del CO al RI AR, come dichiarato dal
CO, appare elemento del tutto inidoneo a dimostrare le asserzioni del medesimo e cioè
la sua partecipazione all'associazione criminale:
3. ulteriore doglianza è che si sia ritenuto che le due frazioni. ipotizzate dall'accusa. dell'associazione camorristica costituissero la prosecuzione dell'originaria associazione ritenendo perciò unica la imputazione di cui all'art 416 bis c.p.p. e facendone scaturire l'impossibilità della sussistenza dell'ipotesi del reato continuato: da qui l'erroneità della motivazione essendo identíci i presupposti e il fine del reato:
si deduce, infine, che il CO risulta già condannato per lo stesso fatto. dalla IV sez. del
Tribunale di PO (sentenza del 18.1.1993).
Motivi della decisione: con riferimento alla proposta questione di incompetenza per materia, se ne è rilevata la infondatezza trattandone preliminarmente: si richiama, pertanto, quanto osservato in merito al paragrafo IV;
nella impugnata sentenza si evidenzia come le accuse mosse dal AJ (che ha riferito che costui era direttamente al servizio di AR RI occupandosi della vendita di cocaina e del trasporto di armi) e dal CO (che, in base alla conoscenza carceraria, lo ha indicato come fedelissimo di AR RI al quale gli associati dovevano rendere conto del loro comportamento nello stato di detenzione), pure partendo da diversi angoli visuali, hanno, tuttavia la connotazione della concretezza (perchè formulate anche con riferimento a fatti specifici) e concordanti nella sostanziale ed effettiva indicazione del CO quale uomo di particolare fiducia di AR RI
Sono state dai giudici del merito richiamati tre episodi specifici, che tutti collegano il
CO a AR RI e cioè:
- il coinvolgimento in una vicenda di traffico di stupefacenti del tipo cocaina (8.3.90);
- il sequestro nella sua abitazione di una calibro 9 con matricola abrasa (10.12.90);
- e, per ultimo, l'arresto congiunto avvenuto il 17.3.90 del predetto insieme con lo stesso AR
RI all'epoca latitante. A tale circostanza è stato attribuito particolare rilievo, osservando che AR RI, da latitante, di certo non si sarebbe circondato di persone nelle quali non riponera la massima fiducia.
Dagli acquisiti e riferiti elementi di fatto il giudice di appello ha, con logica e coerente 820 motivazione, inferito che il COffesse/ effettivamente l'uomo di fiducia di AR RI, come entrambi i “collaboranti" AJ e CO avevano rappresentato;
3. anche con riferimento al terzo motivo del ricorso, la doglianza non ha fondamento, in quanto il
CO è stato chiamato a rispondere (riportandone condanna) del delitto ex art. 416 bis sino al dicembre 1990-gennaio 1991 (capo A della rubrica);
4. per quanto attiene, poi, al giudicato costituito dalla sentenza della quarta sez. del Tribunale di
Napo in data 18.1.1993, se ne ribadisce la irrilevanza nel presente giudizio, all'uopo richiamando la motivazione espressa in sede di esame della posizione di RO RI.
Il ricorso del CO deve essere, pertanto, respinto.
SA NO
6
0
6 TO alla pena di anni 8 di reclusione per duplice imputazione di associazione camorristica aggravata unificata in un unico reato permanente. Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale.
Motivi di ricorso: si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale.
Si esprime, in particolare, doglianza per non aver sottoposto a perizia psichiatrica il collaborante AJ ritenuto, in altro procedimento penale, del tutto inattendibile per aver reso dichiarazioni prive di qualsiasi credibilità.
Le altre chiamate in correità fatte da altri collaboratori sono state pur sempre rapportate e riferite a quelle del AJ: comunque le dichiarazioni accusatorie sono in netto contrasto fra di loro
Ci si trova, in definitiva, di fronte ad una ricostruzione fantastica supportata solo dai suggerimenti dell'inquirente.
Ulteriore doglianza è che il SA risulta già condannato per lo stesso fatto dalla IV sez. del
Tribunale di PO (sentenza del 18.1.1993).
Motivi della decisione: I giudici di secondo grado hanno evidenziato che il SA, in riferimento :
alla imputazione di associazione camorristica aggravata, è stato accusato dai pentiti AJ e
CO, che lo hanno indicato come soprannominato UC e partecipe del gruppo di fuoco dei RI e con questi restato dopo la scissione.
Si è avuto modo di riscontrare, nel corso dei giudizi di merito, le notizie sulla vita personale del predetto fornite dal AJ.
Inoltre, i controlli richiamati nella impugnata sentenza danno conto della sua frequentazione con persone coinvolte nell'organizzazione criminale. Così:
- il controllo del 15.7.88 con AM e RD;
- il controllo del 2.9.88 con AR e GI;
- il controllo del 5.5.89 con OM
- il controllo dell' 11.8.89 con ET IG;
- l'arresto del 4.4.91 con CO, VA, ET IG ed altri.
Dagli atti dibattimentali (richiamati dalla impugnata sentenza) è, altresì, emerso che in data
27.2.91 SA veniva denunciato e fermato per estorsione insieme a IL IO
(condannato come affiliato al clan RI).
61 Sulla base di tali risultanze, questa RT osserva che i giudici del merito hanno, con adeguata e ineccepibile motivazione, affermato che i riscontri alla duplice chiamata in correità appaiono di notevole rilevanza ed inequivoci.
Il richiamato arresto del 4.4.91 (in un appartamento di Via Correra ove furono sequestrate tre potenti pistole) collega, poi, direttamente il SA al collaborante CO, nonchè al gruppo dei "Picuozzo".
Per quanto attiene alle ulteriori doglianze:
- per omessa perizia psichiatrica in persona del collaborante AJ;
- perinosservanza del principio normativo del “ne bis in idem”, risultando il SA già condannato
"per lo stesso fatto” dalla IV sez. del Tribunale di PO: di entrambe le doglianze si ribadisce la infondatezza, espressamente richiamando quanto in merito rispettivamente rilevato al paragrafo V, nonchè in sede di esame della posizione processuale di
RI RO.
Per quanto sopra, il ricorso va respinto.
OM ZO
TO ad anni 15 di reclusione per duplice imputazione di associazione camorristica aggravata unificata in un unico reato permanente. Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale.
Motivi del ricorso:
- nullità della sentenza per mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606 co. I lett.
d) c.p.p, in riferimento al mancato espletamento di perizia psichiatrica in persona del AJ
SQ; mancanza di motivazione (ex art. 606 co. I lett. e)) in merito sia alla partecipazione di esso
OM al sodalizio criminoso, sia alla sua asserita posizione di preminenza;
- la motivazione è, altresì, carente sia in ordine all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, nonchè in ordine alla quantificazione della pena. Motivi della decisione: rileva in fatto l'impugnata sentenza che i collaboranti AJ,
CO, LA, PA, LO, BO, lo hanno univocamente, anche se da posizioni diverse, indicato come vice di RO RI e corresponsabile con AL
RI della zona di Montesanto, strettamente legata a RO RI.
62 La RT territoriale alle dichiarazioni dei pentiti ha correlato i seguenti riscontri: le dichiarazioni di GE VA, dissociatosi dopo il processo di primo grado e del tutto coincidenti con quelle degli altri.
Peraltro, rilevano i giudici del merito, lo stesso ZO OM, la moglie RA
UM e il cognato SC OR, sono tra i principali e inequivoci testimoni involontari, con i loro colloqui intracarcerari registrati. E' lo stesso OM a qualificarsi come l'unico "capo buono" che ha avuto Montesanto: da detti colloqui è comprovata in maniera inequivoca la sua posizione di vero braccio destro del RI, della cui organizzazione egli è uno dei massimi responsabili insieme con AR RI, in totale sintonia con quanto riferito dai pentiti. E' lo stesso OM (insieme con i suoi familiari) a confermare puntualmente l'importanza che hanno avuto, nell'assetto dell'organizzazione e nella guerra scatenatasi, l'attentato alla sua vita e l'omicidio di RO TA. Detti colloqui comprovano, inoltre,
l'insoddisfazione dell'appellante per le trattative pacificatorie, intraprese e condotte a termine da
RO RI con quelli che "fino a'mo ci hanno sparato addosso".
Per quanto attiene agli ulteriori motivi di ricorso, si osserva: per la doglianza concernente il mancato espletamento di perizia psichiatrica in persona di
AJ SQ si rinvia a quanto in proposito espressamente osservato al par. V.
E', altresì, infondata la doglianza attinente alla riconosciuta aggravante di capo dell'organizzazione, che certamente compete al OM da quanto si è fin qui esposto e sulla base delle sue stesse dichiarazioni, talchè egli non poteva non essere a conoscenza di dirigere un associazione camorristica e, per di più, visibilmente armata.
Va, inoltre, rigettata la censura per asserita carenza di motivazione in ordine alla denegata concessione delle attenuanti generiche e all'entità della pena inflitta: adeguatamente i giudici del merito hanno motivato, sottolineando la incompatibilità tra l'accoglimento della richiesta con l'assoluta ed estrema gravità del fatto contestato per avere il OM, recidivo specifico reiterato infraquinquennale, capeggiato una pericolosissima e sanguinaria organizzazione camorristica.
RA TO
TO alla pena di anni 10 di reclusione per duplice imputazione di associazione camorristica aggravata, unificata in un unico reato permanente. Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale.
Motivi del ricorso: si deduce mancanza di motivazione o, quantomeno, illogicità manifesta.
63 Nello specifico si rileva che i giudici di seconde cure hanno immotivatamente disatteso le ragioni difensive, dando credito alle dichiarazioni dei collaboranti, che non hanno mai conosciuto l'imputato, come LA e BO, o che hanno fatto affermazioni strampalate come
PA AR e VA GE, o hanno parlato per sentito dire come CO.
Alcuna indagine critica è stata fatta su tali dichiarazioni, di per sè approssimative, generiche, inverosimili, tanto che si “utilizza" il detto del AJ, secondo cui il RA era il responsabile della zona SANN di Palazzo”, mentre si disattende la informativa dell'ufficiale di p.g. dott. Di
Ruberto, secondo cui il predetto "risulta detenuto nell'89 per armi e null'altro di rilevante è emerso allo stato a suo carico".
La RT ha, altresì, erroneamente utilizzato il giudicato assolutorio del RA (v. la più volte richiamata sentenza della 10° sezione del Tribunale di PO ) in malam partem, facendo coincidere la cessazione della permanenza del reato con l'arresto di esso RA (29/5/89), anzichè con la sentenza di 1° grado (14/2/91). Considerando tale arresto come ulteriore suo collegamento con l'ambiente camorristico esterno.
Ulteriore doglianza è che i giudici di appello hanno rigettato l'applicazione della continuazione tra le due sentenze, senza dimostrare perchè fra i due provvedimenti non ricorresse la prova del medesimo disegno criminoso.
Motivi della decisione: l'impugnata sentenza evidenzia che il AJ, che ha indicato il
RA col soprannome di “P, lo ha accusato di essere stato originariamente responsabile del gruppo di "Sant'NN di Palazzo" passato poi agli scissionisti;
ha, anzi, precisato che il
RA fu uno dei primi a ribellarsi e a dar corpo alla scissione.
II CO e il LA hanno prospettato accuse simili.
La RT territoriale ha correlato tali dichiarazioni dei collaboranti, con particolare riferimento all'unione pregressa con i RI e con tutti i gruppi con essi in origine federati, non solo sulla base del precedente giudiziario acquisito agli atti (sentenza in data 14.2.91 della X sez. del
Tribunale di PO), ma, altresì, dei numerosi atti di controllo con il NO e il EP in data 25.6.86, con il AG ed altri in data 3.7.86, con lo RA il 24.7.86, con il
DI OM, poi suo diretto referente per l'esterno il 14.7.87, con AF ON, ancora con SE DI OM e ZO AS il 5.8.87, ancora con il AS il DI OM e il AS PO il 25.8.87, con RO GI il 27.4.88.
Ancora il 27.9.88 fu controllato con AL AR RO GI AF
PO e IE IA, mentre il 12.10.88 fu ancora sorpreso con AS
PO, AR RI, GI RO.
64 Egli inoltre, non mancò di partecipare (con altri personaggi di sicuro spicco, tra cui il
AR e il OM) al sontuoso matrimonio di AR RI del 7.11.88 e venne, ancora una volta, controllato il 29.1.89 con AL RI e AL AR.
Il controllo avvenuto in piena guerra di camorra 1'1.4.91 appare di particolare forza probante, dato che nell'occasione il sovrintendene di polizia NS NO notò uscire dal palazzo, in qui era l'abitazione del RA (che aveva usufruito di un permesso di tre giorni con divieto di uscire di casa),Antonio SPINOLA che indossava un giubbotto antiproiettile, Giuseppe dI
OM e RO GI mentre in casa fu trovato GE LL.
Il "pentito" GE VA, da parte sua, ha indicato, sulla base di personale conoscenza,
Jesistenza di trattative di che AR RI cercava di instaurare con il condetenuto pace,
RA nell'estate 1991.
Da tali elementi la RT territoriale ha, con coerenza logica, espresso il convincimento che trovi pieno riscontro:
1 che il RA era uno dei capi del gruppo "Sant'NN di Palazzo", unito originariamente con i
RI;
2 che egli non è entrato in alcuna quiescenza durante il periodo di detenzione, continuando ad essere punto di riferimento di quel gruppo, attraverso sostituti che si possono individuare proprio nei personaggi indicati dai “pentiti”;
3 che egli ha certamente avuto un ruolo nelle successive trattative di pacificazione.
Con riferimento poi all'ulteriore doglianza per non aver riconosciuto i giudici di merito la continuazione tra l'impugnata sentenza e quella del 14.2.91 della X sez. del Tribunale di PO, i giudici di appello hanno ribadito il convincimento più volte espresso e cioè che il giudicato formatosi sull'insussistenza della associazione di quartiere ascritta al RA (fosse essa o meno collegata ai
RI), non ha alcuna incidenza sull'attuale procedimento.
Tale giudizio viene condiviso da questo Collegio, per i motivi già espressi (e che qui vengono richiamati), esaminando la posizione processuale di AR AL.
Del tutto pertinente è, poi, il richiamo fatto alla giurisprudenza della Suprema RT, secondo chi se la sentenza di condanna di primo grado è idonea ad interrompere la permanenza del reato, è altrettanto indubbio che, in caso di assoluzione, nessuna permanenza può interrompersi, dal momento che non risulta neppure accertata l'esistenza di un reato permanente
AM SE
65 TO alla pena di anni 9 di reclusione per duplice imputazione di associazione camorristica aggravata, unificata in un unico reato permanente. Con la recidiva specifica.
Motivi del ricorso: si deduce mancanza e illogicità della motivazione, non essendosi proceduto da parte dei giudici di seconde cure ad una corretta e rigorosa valutazione della chiamata in correità, sia sotto l'aspetto dell'attendibilità intrinseca, sia sotto l'aspetto della individuazione dei necessari elementi di riscontro.
Con specifico riferimento al AJ, i giudici del merito non hanno tenuto in debito conto gli esiti e le valutazioni dei procedimenti già conclusi nei quali il collaborante era stato escusso e ritenuto inattendibile persino quando egli si era proposto come esecutore materiale del delitto.
Per quanto, poi, attiene all'altro collaborante CO, vi è carenza di motivazione in riferimento all'ambiguità del suo comportamento anteatto, avente ad oggetto richieste di somme di danaro finalizzate a rivolgere su alcuni soggetti, tra cui l'AM, le sue future dichiarazioni accusatorie.
Si deduce, infine, che la motivazione è totalmente carente in ordine alla sussistenza dell'associazione camorristica, non risultando alcun elemento di certezza da cui desumerne l'esistenza.
Motivi della decisione: rilevano i giudici di appello che, con riferimento all'imputazione di associazione camorristica aggravata, il punto di partenza è dato dalle accuse del AJ, del Pricorrenty CO e del LA, che le hanno indicato come soprannominato 'o cumpariello", 669
ovvero "o latitante" responsabile delle “Case Nuove" per conto del RI, nonchè dalle dichiarazioni di AR PA che lo ha indicato con l'altro soprannome di “P 'o navigante".
Osserva il Collegio che, in sede di giudizio di merito, si è coerentemente e logicamente rilevato e ritenuto che le dichiarazioni dei collaboranti hanno trovato conforto in ulteriori e numerosi elementi di prova attestanti l'assiduità dei contatti da parte dell'AM con componenti dell'associazione camorristica (proprio quelli indicati dai “pentiti”). Di notevole significato probante appaiono, altresì, gli esiti dei controili di polizia, fermi ed arresti confermati nelle loro circostanze dai testi verbalizzanti (in particolare, nel corso delle indagini espletate in Roma, sono emersi rapporti tra l'AM ed altri componenti della banda e ciò a conferma specifica delle dichiarazioni del
CO); mentre di altrettanto rilevante valore sintomatico è da ritenersi la sua irreperibilità nella notte tra venerdi e sabato santo, da attribuirsi di certo al timore di poter essere vittima della guerra di camorra in corso.
66 In assoluta aderenza alle acquisite risultanze, i giudici di appello hanno ritenuto la figura dell'AM perfettamente emblematica della realtà processuale, rilevando che la prova della sua responsabilità per la partecipazione all'associazione per delinquere discende non tanto dalle dichiarazioni dei “pentiti”, quanto da elementi del tutto autonomi.
Molto opportunamente sono state richiamate in dettaglio (v. fl.409 e 410 dell'impugnata sentenza) le numerosissime circostanze obiettive che collegano l'AM con AR
RI, CO IC e AF PO al momento dell'arresto dello stesso
RI, nonchè, quelle relative ai precedenti controlli ripetuti e frequenti, che indissolubilmente collegano l'AM (anche attraverso l'uso dei medesimi mezzi) a molti degli associati, primo fra tutti ancora lo stesso AR RI. Nè va dimenticato che l'AM venne arrestato in Roma, insieme con ZO RR già condannato per partecipazione alla banda, nel contesto delle ricerche del latitante RO RI.
Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento.
RA ZO
TO alla pena di anni 7 di reclusione per duplice imputazione di associazione camorristica aggravata, unificata in un unico reato permanente. Con la recidiva generica.
Motivi di ricorso: si deduce violazione di legge penale e processuale penale per carenza di motivazione stante la genericità delle dichiarazioni accusatorie del AJ, mentre il collaborante
CO parla solo"de relato."
Inoltre i giudici del merito hanno disattesc con criteri aprioristici la documentazione prodotta dall'imputato, che, ove approfondita, avrebbe dato ragione dei due controlli subiti dallo
RA.
Motivi della decisione: i giudici di appello, a fondamento della riconosciuta responsabilità dello
RA per l'addebito di associazione camorristica aggravata, hanno richiamato le accuse del
AJ e del CO, che lo hanno indicato come affiliato ai RI e con questi restato dopo la scissione. Il riscontro a tali indicazioni è stato ravvisato in due atti di controllo operati dalla polizia giudiziaria e precisamente in data 24.7.86 allorchè il predetto fu sorpreso con
TO RA all'epoca detenuto agli arresti domiciliari, fuori della propria abitazione di costui
(mentre erano intenti a conversare); nonchè in data 13.6.88, Centrollato con AR RI e
SE AM e, pertanto, con i massimi esponenti dell'organizzazione camorristica.
67 Tali riscontri suffragano sia le affermazioni del AJ (secondo cui lo RA era un
"Fido” di AR RI e a tale tipo di collaborazione si farà nel prosieguo riferimento trattando del duplice omicidio NO-LO), sia l'indicazione del CO, che ha riferito che lo RA era persona assurta a un certo grado di responsabilità e percettrice della
“settimana”: trattasi, si badi, non di notizie indirettamente apprese dal propalante (come sostenuto dal ricorrente), quanto, invece, fondate sulla conoscenza personale dovuta alla comune detenzione.
Conclusivamente, appare condivisibile, il convincimento dei giudici di appello secondo cui la particolare qualità delle compagnie, induce, da un lato, a ritenere pienamente riscontrato il discorso del AJ (che era certamente frequentatore dei fratelli RI e di cui è stato in grado di descrivere perfettamente l'abitazione) e dall'altro a ritenere, altresì, dotate di un adeguato grado di genuinità le dichiarazioni del CO rese sulla base di conoscenza intracarceraria e in assoluta coerenza con la storia personale di quest'ultimo.
Deve, pertanto, rigettarsi il ricorso proposto.
CO AF
OC SQ
Dichiarati entrambi colpevoli del reato di duplice associazione camorristica aggravata unificata in un unico reato permanente e condannati, rispettivamente, alla pena di anni 6 ed anni 7 di reclusione. Con la recidiva specifica, reiterata per tutti i reati per il OC.
Motivi del ricorso: il comune difensore avv. Gerardo Inserra, deduce la violazione dell'art. 606 co. I c.p.p. lett. b), d) ed e) per erronea applicazione della legge penale, nonchè per contraddittorietà e illogicità della motivazione e per mancata assunzione di prove decisive richieste dalla difesa.
Nello specifico i ricorrenti si dolgono dell'immotivato rigetto di sottoporre il collaborante
AJ a perizia psichiatrica che avrebbe consentito l'acquisizione di un dato clinico fondamentale, e, pertanto, l'assunzione di prova decisiva, tanto più che i pentiti di "supporto"
LA e CO riferiscono notizie apprese dallo stesso AJ, mentre si trovavano con questi ristretti nello stesso carcere.
Il ragionamento della RT di merito è palesemente illogico, allorchè si sostiene la insussistenza di intenti calunniatori da parte del AJ, nonostante il convincimento di costui
"che i compagni volessero ammazzarlo”.
68 In sede di confronto tra lo CO e il AJ è emerso, altresi, che in passato il primo era stato vittima di un'estorsione posta in essere dal secondo, estorsione alla quale, peraltro, lo
CO era riuscito ad opporsi.
Motivi della decisione: con riferimento allo CO, i giudici di appello hanno anzitutto valutato le convergenti accuse:
del AJ che lo ha indicato come partecipe dell'organizzazione, specificando che nell'87 egli era entrato nella banda a seguito di presentazione al LI da parete dello CO, che lo aveva ingaggiato per un' estorsione;
del CO, che lo ha indicato con il soprannome di "papillon" (datogli dal AJ) già
compartecipe dello stesso gruppo;
del LA che lo ha indicato come inserito nel gruppo di “Palazzo Ammendola” e partecipe -
Indicazione data anche dal AJ - ai fatti del "sabato santo”.
Nel corso del giudizio di appello ulteriori elementi di convergente accusa sono venuti da
GE VA, che ha indicato lo CO come partecipe di un tentativo di agguato alle
Case Nuove", agguato da realizzare insieme, che, però, non ebbe esito.
Sulla base delle riferite risultanze, il Collegio ritiene la incensurabilità della impugnata sentenza in ordine all'iter logico e argomentativo inerente la riconosciuta responsabilità dello
CO per il delitto di associazione camorristica aggravata, motivazione che avrà la sua integrazione allorchè si procederà all'esame della cosidetta “strage del sabato santo" che costò la vita all'agente di polizia D'DD.
Per quanto attiene a OC SQ, alla base del convincimento espresso dai gjudici di appello vi sono le convergenti accuse del AJ (che lo ha indicato come soprannominato “'o mostro", quale partecipe del suo stesso gruppo nonchè al fatto specifico della
"strage del sabato santo"); quelle del CO ( che lo ha indicato come partecipe del gruppo di "P Ammendola”, come avrebbe appreso dal LI); quelle del LA (che ne ha parlato come partecipante alla "strage del sabato santo").
L'impugnata sentenza ha, altresì, evidenziato che il OC risulta essere stato controllato con altri personaggi del gruppo di "P Ammendola”, e precisamente:
- in data 20.7.87 insieme con AL SO e ZO DI NA;
- in data 13.1.90 con IO ON, ZO AP, ZO DI NA.
Il Collegio rileva che, mentre sulla base delle riferite dichiarazioni e circostanze di fatto, appare sul piano logico adeguata e scevra da censure la motivazione dei giudici del merito, così come
69 teste rilevato per lo CO, anche per il OC l'imputazione de qua sarà oggetto di ulteriore confermativo apprezzamento in ordine alla sua ricorrenza, allorchè nel prosieguo, sarà fatto oggetto di esame la cosiddetta "strage del sabato santo".
Per quanto attiene al motivo di ricorso concernente l'immotivato rigetto” di sottoporre il collaborante AJ a perizia psichiatrica, si rinvia a quanto espressamente rilevato al par. V.
Vanno rigettati, pertanto, entrambi i ricorsi proposti dallo CO e dal OC.
LI IC
TO alla pena di anni 10 di reclusione per duplice imputazione di associazione camorristica aggravata unificata in un unico reato permanente. Con la recidiva.
Motivi del ricorso: si denuncia manifesta illogicità della sentenza, nonchè mancanza di motivazione in ordine alla richiesta difensiva di perizia psichiatrica nella persona del AJ. II LI evidenzia, altresì, che il AJ aveva una ragione di odio contro di lui, perchè amante di sua moglie LL NN;
circostanza questa non presa in considerazione dal giudice del merito.
Con specifico riferimento all'addebito di associazione camorristica, la motivazione è apparente, poichè dagli atti non risulta in merito alcuna sua attività.
Si sostiene, altresì, carenza di motivazione, per essere state denegate le attenuanti generiche con il mero riferimento alla gravità del fatto.
Motivi della decisione: nell'affermare la responsabilità del LI per il delitto de quo, i giudici del merito hanno valutato:
- le accuse del AJ, che lo ha indicato come partecipante dello stato maggiore del sodalizio criminoso, specificando che da lui egli era retribuito e che al medesimo era stato presentato dallo
CO dopo un'estorsione da lui portata a termine con costui e con il MO;
- le accuse di CO, che lo ha definito come la mente organizzativa di ON e
AS, dirigenti del gruppo di “Palazzo Ammendola”; le accuse del LA, che lo ha, altresì, indicato come responsabile di un'estorsione da 60
-
milioni alla "Nautica Maglietta" con DE CH e IT MO.
Il giudice a quo ha, d'altro verso, sottolineato, che, comunque, il LI, al di là delle dichiarazioni dei pentiti, è attinto da autonomi elementi di prova, che suffragano la perfetta veridicità del discorso dei collaboranti (e non viceversa).
70 In proposito si richiama l'episodio dell'estate '90, allorchè, nel portare a compimento l'attività estortiva (che sarà oggetto di esame nel prosieguo) nei confronti degli ormeggiatori del
“Borgo Marinari” e “Nautica Maglietta", il LI si presentò loro come IC di "P
ND responsabile di quella organizzazine, ovvero IC appartenente ai "Quartieri
LI (sul punto sono state acquisite le deposizioni testimoniali di AS DE LU e
SC GN). E', dunque, lo stesso LI che si presenta (e non solo i
"collaboranti" che lo indicano) come uno dei responsabili del gruppo di "P ND.
Appare utile sottolineare che è tutt'altro che de relato l'accusa rivoltagli dal LA, il quale lo ha indicato come uno dei suoi principali referenti nell'organizzazione, braccio destro di
IO ON, “padrino” personale del AJ, autore di specifiche azioni delittuose e partecipante all'organizzazione dell'operazione del “sabato santo”.
Per quanto, poi, attiene al tema della gelosia (per i trascorsi del AJ con la moglie di esso LI, AN SC che la RT di appello non avrebbe adeguatamente valutato), tale tema non appare così incombente, ove si tenga presente la frequentazione tra essi LI e
AJ sino al giorno prima che quest'ultimo desse esecuzione al mandato omicida del "sabato santo".
Sul punto i giudici del merito richiamano deposizioni testimoniali (quale quella di
AR), nonchè i rilievi dattiloscopici riscontrati, attestanti la presenza del LI nell'appartamento di Rua Catalana, “covo" del gruppo dopo la scissione.
Ritiene il collegio che gli elementi probatori,sui quali i giudici del merito hanno fondato il loro convincimento di responsabilità nei confronti del LI per il delitto di associazione camorristica aggravata, sono solidamente e logicamente ancorati a deposizioni testimoniali e a pregnanti elementi di generica, prima ancora che sulle dichiarazioni concordanti e totalmente riscontrate dei
"collaboranti" AJ e LA.
Appare, altresì, priva di fondamento la doglianza in ordine al non riconoscimento delle attenuanti generiche, avendone il giudice a quo disconosciuto la ricorrenza, sia per la gravità dell'esplicazione dell'attività delittuosa del LI e sia tenuto conto della personalità del medesimo desunta dai precedenti penali.
Per quanto, poi, attiene al proposto motivo in ordine alla omessa perizia psichiatrica sul
AJ, si richiama quanto in merito espressamente rilevato da questo Collegio, nel valutarne la infondatezza, al par. V della presente sentenza.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
71 RI AL
TO alla pena di anni 9 di reclusione per duplice imputazione di associazione camorristica aggravata unificata in un unico reato permanente. Con la recidiva specifica reiterata.
Motivi del ricorso: si sostiene che la RT ha fondato il giudizio di responsabilità per la imputazione ex art. 416 bis c.p., “con una motivazione sommaria, non convincente, gravata da vizi logici determinati dall'assenza di ogni procedura di vaglio critico della parola dei collaboranti e degli stessi controlli, sui quali vi è assenza di ogni dimostrazione che fossero fondativi del 416 bis”.
Motivi della decisione: a tale doglianza, invero generica e ai limiti dell'ammissibilità, il giudice a quo ha validamente contrapposto come elementi di prova:
- accusa del AJ, che lo ha indicato con il soprannome di “o minorenne" attribuitogli nonostante fosse il maggiore dei fratelli RI, asserendo di averlo frequentato anche presso la sua abitazione e sostenendo che egli partecipava alla spartizione degli utili dell'organizzazione;
- l'accusa del CO (lo aveva frequentato in carcere ed incontrato spesso a Montesanto" ed era stato con lui nella fase di preparazione della cosiddetta strage del venerdì santo) che ha affermato che il RI curava gli interessi dell'organizzazione e ne percepiva una quota di utili;
- l'accusa del LA, che ha riferito le modalità operative di un progettato agguato ad uno dei
DI BIASI, progetto poi desistito, che aveva coinvolto nel marzo-aprile '90 lo stesso LA,
RO e AL RI, ed altri, e che ha indicato quest'ultimo come capo-zona di Montesanto insieme con ZO OM.
Tali convergenti dichiarazioni sono state, poi, riscontrate da quelle rese nella fase del giudizio di appello da GE VA, che pur qualificando il AL RI come personaggio non di spicco nell'organizzazione, ha specificato che a lui era pur sempre consentito di muovere quando e come voleva gli affiliati, perchè RA dei "maggiori” - ma non di età - RO e AR.
Significativamente sono stati richiamati dal giudice a quo i colloqui registrati in "casa
OM". II OM, infatti, ha collocato AL RI tra i responsabili di
"Montesanto", pur sottolineando come ben altra capacità direttiva ed organizzativa avesse egli.
A ciò sono da aggiungere ulteriori elementi di riscontro, quali i vari controlli e il rinvenimento di materiale fotografico, attestanti i rapporti di AL RI con altri coimputati (i
CC, I'UG e il CA); la condanna per traffico di kg. 2 di cocaina riportata dall'imputato insieme col RA RO e il RA;
la sorpresa, in data 16.5.91, del AL
RI con il CC (provvisto di giubbotto antiproiettile ) e con AR UG, ritenuto al momento uno dei più feroci e affidabili uomini del gruppo: CC ed UG che,
72 in piena guerra di camorra, avevano evidentemente il compito di circondare le persone più importanti dell'organizzazione, tra cui era, certamente da collocare AL RI.
Per quanto sopra, il ricorso, stante la sua infondatezza, va rigettato.
ON IO
TO alla pena di anni 12 di reclusione per associazione camorristica aggravata,
unificata in un unico reato permanente.
Motivi del ricorso: con riferimento alla imputazione ex art. 416 bis e al conseguente riconoscimento di responsabilità, si censura il giudice di seconde cure di avere adottato “una motivazione incongrua, sommaria, senza dimostrare come e perchè sia attendibile la parola dei dichiaranti e in virtù di quali criteri i controlli di ON IO siano fondativi di detta incriminazione".
Motivi della decisione: i motivi di ricorso del ON, così come quelli proposti nell'interesse di RI AL, appaiono estremamente generici e quindi ai limiti dell'ammissibilità.
I giudici del merito, nel riconoscere la responsabilità dell'imputato per il delitto de quo, hanno posto a fondamento della loro decisione:
- le convergenti accuse del AJ (che ha indicato il ON come suo diretto superiore); le accuse del CO e del LA, che lo hanno concordemente indicato come responsabile del gruppo di "P ND anche in sostituzione del detenuto cugino
AS.
Nel corso del giudizio di appello, GE VA ha, poi, indicato RO IO come capo per l'esterno del gruppo di "P Ammendola”, che, con la sua valida spalla IC
LI, aveva fornito al gruppo di esso VA (coordinato da SE DI OM, in sostituzione del AR arrestato il 7.1.91), l'apporto di uomini necessario a portare ad esecuzione i vari agguati ai gruppi rimasti fedeli ai RI tra cui quello delle “case nuove
*
ancora prima del raid del "sabato santo".
Tale quadro probatorio, appare adeguatamente integrato dai "controlli" richiamati nell'indicata sentenza, da cui emergono frequentazioni e conoscenze tra imputati tutti aderenti al gruppo di "P ND quali il SO, il DI NA, il OC, il
AP, l'AC, il MO e il AS.
Per quanto sopra, il convincimento espresso dai giudici di secondo grado appare immune da censure e la doglianza deve essere, quindi, respinta.
73 AJ SQ
TO alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione, con le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 8 D.L. 152/91 prevalenti, per duplice imputazione di associazione camorristica aggravata, unificata in un unico reato permanente.
Motivi del ricorso: illogicità della motivazione per non aver applicato il minimo edittale, stante il leale comportamento processuale.
Motivi della decisione: i giudici di appello hanno, con ineccepibile motivazione, rilevato che la riduzione della pena, in applicazione delle ritenute attenuanti prevalenti, è stata effettuata nella massima estensione.
Il ricorso, pertanto, stante la infondatezza, deve essere rigettato.
LO ST SE
TO alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione per il reato di favoreggiamento personale (ex art. 378 co. 1° c.p.).
Motivi del ricorso: si deduce il vizio di violazione di legge ex art. 521 c.p.p. (mancanza di correlazione tra l'imputazione originaria contestata - ex art. 416 bis c.p. - e reato ritenuto in sentenza ex art. 378 co. I c.p.).
Come motivo subordinato si sostiene l'erronea qualificazione giuridica del fatto, che, in applicazione del principio " in dubio pro reo", sarebbe dovuta essere non quella ex art. 378 c.p., t bensì quella ex art. 418 c.p. (assistenza agli associati).
Motivi della decisione: in riferimento ai proposti motivi di ricorso, già fatti valere come motivi di appello, i giudici di secondo grado ne hanno rilevato l'infondatezza, in quanto, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di questa Suprema RT, l'immutazione del fatto si ha solo quando il prevenuto sia posto dinnanzi ad un fatto completamento nuovo, che non sia, in alcun modo, in relazione con l'originaria imputazione, di modo che egli sia rimasto senza difesa o,
comunque, sia stato gravemente pregiudicato nei suoi diritti.
-rileva esattamente l'impugnata sentenza dal Nel caso di specie ciò non si è verificato momento che il tenore della sostanziale contestazione, quale risultante dal complesso degli elementi portati a cognizione dell'imputato, comprendeva certamente la sorpresa in casa sua del DE
74 CH (ricercato perchè colpito da provvedimento restrittivo per il delitto di omicidio), mentre la diversa qualificazione giuridica che si è data al fatto (quella di cui all'art. 378 c.p.) non poteva non ritenersi compresa (come ipotesi minore) nell'originaria imputazione di cui all'art. 416 bis c.p...
Anche il secondo motivo appare infondato, tenuto conto che se è pur vero che la Suprema
RT ha affermato che la condotta di chi aiuta l'associato debba qualificarsi come reato ai sensi dell'art. 418 c.p. e non dell'art. 378 co.2° c.p., allorchè l'assistenza venga prestata mentre la permanenza del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. è ancora in corso, nella fattispecie, però, in totale aderenza alla situazione di fatto, si è fondatamente ritenuto il LO ST responsabile della fattispecie delittuosa di cui al primo comma dell'art. 378 c.p. per aver fornito ospitalità al DE
CH, che all'epoca era perseguito da provvedimento restrittivo per il commesso delitto di omicidio (Cass. pen. sez. I: 25.9.1988, n. 9242).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
AT IO
L'esame dei motivi di ricorso fatti valere dal AT avverso la condanna per associazione camorristica, sarà fatto congiuntamente a quello dei motivi proposti dal medesimo avverso la condanna per l'omicidio RI e reati connessi.
75 IX.
DETENZIONE E PORTO ILLEGALI D'ARMA IN SICILIA
RI RO
AJ SQ
Condannati, rispettivamente, alla pena di:
- anni 1, mesi 7 di reclusione e £ 1.300.000 di multa, con la recidiva reiterata;
mesi 6 di reclusione e £. 500.000 di multa, con le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 8 d.l.
152/91, ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, compresa la recidiva specifica: peri reati, unificati per la continuazione, di detenzione di arma comune da sparo cal 7,65 parabellum
(ex artt. 10 e 14 1. 497/74) e di porto d'arma (ex artt. 12 e 14 1. 49 /74): reati commessi in PO e in provincia di Messina nel dicembre 1990, in concorso tra loro e con CO AF,
CH Elio, MO TO.
Motivi del ricorso: mentre per il RO RI il motivo specifico è inserito nel discorso generale della inattendibilità del AJ, per quest'ultimo consiste nella addotta illogicità della motivazione per non essere stato applicato il minimo edittale, stante "il suo leale comportamento processuale".
Motivi della decisione:per quanto attiene al motivo addotto dal AJ, si ribadisce che i giudici del merito hanno applicato, proprio tenuto conto della sua collaborazione, la riduzione della pena, con le ritenute attenuanti prevalenti, nella massima estensione.
Con riferimento al motivo addotto dal RI RO, mentre si richiama quanto espressamente osservato in ordine alla credibilità del AJ al par. V, appare, tuttavia, opportuno rilevare come l'impugnata sentenza ha, con coerente e logica motivazione, dato atto del pieno riscontro della spedizione in Sicilia descritta dal AJ secondo l'incarico affidatogli da
RO RI presso la casa del cognato TO HI.
Si trattava di un mandato di morte, poichè doveva essere ucciso un certo SE
RO. Nell'occasione il “socio” CH Elio aveva prospettato anche la possibilità di far evadere tal IN AL, mentre costui veniva tradotto al Tribunale di Messina per un processo.
S
76 Il delitto si sarebbe dovuto eseguire con una "7,65 parabellum", posta a disposizione del
RI, da un non meglio identificato "ragioniere" delle “Case Nuove", presso il quale TO
MO era andato a ritirarla.
In Sicilia il gruppo (CO, CH, AJ e altri tre da lui non conosciuti) avevano abitato in un residence, ma nessuna delle due operazioni si era potuta compiere, dato che RO si era allontanato per le vacanze natalizie e AL era sorvegliato da troppi carabinieri. Ciò stante, tutto il gruppo era rientrato a PO mentre la pistola veniva lasciata in Sicilia.
I giudici del merito hanno ritenuto pienamente riscontrato il racconto del AJ rilevando che:
-il collaborante aveva fornito anche una descrizione del Tribunale di Messina indicando l'esistenza di lavori che erano allora in corso;
-la sentenza in data 29.5.87 passata in giudicato e acquisita al fascicolo del dibattimento all'udienza del 12.3.1993, comprova che SE AL è stato condannato per partecipazione alla
"Nuova Famiglia” in un processo in cui erano coimputati i fratelli RI e che il predetto è stato effettivamnte ristretto nella casa circondariale di Palmi contemporaneamente a RO
RI;
le indagini di polizia hanno confermato sia l'esistenza di rivalità criminale tra il AL e il
RO, sia la circostanza che il AL, in data 18.12.1990, fu tradotto al Tribunale di
Messina per partecipare ad un'udienza camerale per l'applicazione di una misura di prevenzione, sia, infine, l'esistenza di lavori in corso nel Tribunale di Messina, conformi a quelli descritti dal
AJ.
Rileva il Collegio che i giudici di seconde cure hanno dato atto, con ineccepibile iter argomentativo, dell'adeguato riscontro alle dichiarazioni del pentito AJ, individuato nel perfetto controllo che si è potuto ottenere.
E', altresì, da condividere il logico convincimento del giudice a quo, secondo cui non si vede come l'azione commessagli sarebbe potuta essere compiuta dal AJ, ove costui non avesse avuto la disponibilità di armi, ovviamente avvalendosi anche degli altri componenti della banda.
Le doglianze, come fatte valere sul punto rispettivamente dal AJ e dal RI
RO, sono, pertanto, da ritenersi infondate e non possono trovare accoglimento.
77 X.
RAPINA IN DANNO DI NA GL E AN TR
1. AJ SQ
2. DE AN ZO
3. CI AL
Condannati rispettivamente alla pena di:
1. anni 1 di reclusione, £. 350.000 di multa con le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 8 D.L.
152/91 prevalenti sulle contestate aggravanti compresa la recidiva specifica;
2. anni 3 mesi 2 e giorni 20 di reclusione e £.
1.600.000 di multa,di cui 2 anni e l'intera multa condonati ex D.P.R. 394/90 con la diminuente per la richiesta di rito abbreviato;
3. NN 4, mesi 10 di reclusione e £.
2.400.000 di multa,di cui anni 2 e l'intera multa condonati ex
D.P.R. 394/90, con la recidiva generica: per i reati di concorso in rapina pluriaggravata (artt. 110, 628 co. I e II c.p.) e in detenzione e porto di arma (artt. 110 c.p., 10-12-14 L. 497/74) riuniti dalla continuazione.
Motivi del ricorso:
AJ: deduce la illogicità della motivazione, per non avere i giudici del merito applicato il minimo edittale, stante il suo leale comportamento processuale.
DE AN: si sostiene la nullità della sentenza, in quanto il giudice del gravame, pur in presenza di insufficienti elementi di accusa (risultando questi costituiti dalla sola chiamata di correo del
AJ), ha affermato la penale responsabilità del DE AN, mentre la sentenza di condanna trova la sua legittimazione nella prova piena e indiscutibile della commissione del reato che si imputa al soggetto.
La decisione impugnata ha solo la parvenza della parte motiva, poichè trattasi di argomentazioni tanto illogiche quanto contraddittorie nel tentativo di dare un sostegno per avallare la credibilità del collaborante, finendo, così, con l'omettere qualsiasi motivazione in ordine alle precise censure mosse dalla difesa con i motivi di gravame.
CI: deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, poichè, alle dichiarazioni accusatorie del collaborante AJ non è corrisposto alcun riscontro.
78 In particolare si sottolinea che le due parti lese NN GL e Antonio PETROSSI non sono state in grado di indicare chi fosse il terzo concorrente, con DE AN e AJ, nella commissione della rapina in loro danno.
Motivi della decisione: il motivo addotto dal AJ è infondato posto che, come si è avuto modo di rilevare, egli con le riconosciute attenuanti ha fruito di massima riduzione di pena con applicazione di sanzione in tutto equa.
Prima di procedere all'esame delle posizioni del DE AN e del CI, poichè per entrambi l'accusa si fonda sulla chiamata in correità del AJ, appare opportuno richiamare, sia pure in sintesi, le dichiarazioni di quest'ultimo come evidenziate dalla impugnata sentenza:
Verso la fine di luglio del 1990, trovandosi nella necessità di pagare il canone di un appartamento preso in locazione nei pressi di Bacoli, il AJ aveva concordata con AL
CI, anche lui a corto di soldi, di chiedere a ZO DE AN se poteva fornire una
"base" per consentire una rapina.
II DE AN era conosciuto dal CI che lo aveva presentato al AJ, con il quale aveva ormai da tempo fatto amicizia ed erano soliti sniffare insieme cocaina.
Lo stesso DE AN aveva fornito l'informazione desiderata, partecipando che in una certa data e in una certa ora sarebbero scesi dall'agenzia "Alleanza assicurazioni” un uomo e una donna di mezza età, con in mano una cassetta di plastica verde, contenente denaro, che doveva essere depositato in banca. Appena sopraggiunti, il AJ, sotto la minaccia di un'arma, si era fatto consegnare la cassetta che aveva la donna, intimando, poi, alle due vittime di salire al piano superiore e allontanandosi infine con il CI. La sera i tre complici avevano ripartito il maltolto.
La RT territoriale ha ritenuto di ravvisare pieni e sicuri elementi di riscontro alle chiamate in correità del AJ nelle deposizioni testimoniali dei rapinati GL e TR, i quali hanno affermato:
-che il rapinatore armato, che aveva loro sottratto la busta contenere la cassetta con i valori (10 misioni in contanti e tre milioni in titoli), solo quella aveva richiesto;
che detto rapinatore era già entrato in agenzia il giorno precedente con la scusa di voler stipulare
-
una polizza;
che il giorno della rapina era quello immediatamente precedente alla chiusura contabile in cui tutti
-
gli ispettori facevano pervenire il denaro in agenzia;
- che questa circostanza era nota ai dipendenti;
79 che il DE AN ispettore di produzione della società, conosceva le modalità di versamento in banca, in quanto egli era abituale (e quasi giornaliero) frequentatore dell'agenzia di Via Rimini, anche se non era presente il giorno della rapina effettivamente avvenuta nelle sale del palazzo;
che essi avevano riconosciuto in fotografia il AJ, allorchè era stato loro mostrato dalla
-
polizia.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che la censura proposta dal DE AN non possa trovare accoglimento. I giudici del merito hanno evidenziato come l'autodenuncia dell'episodio in questione fatta dal AJ, si caratterizzi anzitutto per una particolare connotazione di credibilità, sia perchè si tratta di un fatto marginale, sia perchè la persona chiamata in causa appare del tutto estranea all'ambiente delinquenziale, mentre le notizie fornite sul suo conto hanno agevolmente portato alla identificazione di esso ricorrente.
Si reputano di particolare significato, ai fini decisori di questa RT, gli elementi di riscontro acquisiti e che qui appare opportuno richiamare:
- il AJ è stato identificato dai rapinati;
la deposizione di costoro ha puntualmente consentito di stabilire:
1. che il DE AN quasi giornalmente frequentava l'agenzia rapinata anche se non vi si era recato proprio il giorno della rapina;
2. che egli ben conosceva i movimenti contabili e le modalità di versamento in banca;
3. che la rapina fu eseguita dal AJ attendendo le vittime nel palazzo e puntando direttamente sull'impossessamento della cassetta contenente i valori da versare in banca.
In contrasto a tali elementi che qualificano il DE AN come partecipante al fatto con la funzione di "basista", costui non solo non ha consentito al suo esame, ma, come pure sottolineato dall'impugnata sentenza, neppure semplicemente ha offerto una qualsivoglia giustificazione della perfetta conoscenza che il AJ ha potuto dimostrare circa la sua persona con particolare riferimento ai sicuri rapporti che lo stesso DE SA NT aveva con l'agenzia rapinata.
Il ricorso del DE AN, va, pertanto, respinto.
Il ricorso del CI è, invece, fondato, non potendosi ritenere bastevole ai fini della chiamata in correità, sotto il profilo estrinseco, il solo riferimento che da detta chiamata (quali che fossero all'epoca i rapporti tra lui e il AJ) emerga la collocazione del "chiamato" in posizione
"funzionale", perciò solo (ripetesi) valutata dal giudice a quo come puntualmente riscontrata, sia
"sulle modalità di esecuzione”, sia "in relazione alla persona di uno dei complici indicati".
L'impugnata sentenza dovrà, pertanto, essere annullata con riferimento alla posizione del
CI e il giudice del rinvio dovrà operare un nuovo accurato accertamento attraverso una diversa metodologia verificatoria, che consenta di valutare più approfonditamente l'attendibilità soggettiva del chiamante.
80 XI.
ESTORSIONI CONSUMATE E TENTATE IN DANNO DEL CANTERE NAUTICO
"MAGLIETTA" E DI UN GRUPPO DI ORMEGGIATORI DEL "BORGO MARINARI”.
FATTI COMMESSI IN NAPOLI DALL'ESTATE 1990 ALL'ESTATE 1991
LI IC
MO IT
Condannati, rispettivamente, alla pena di:
1. anni 12 di reclusione e £. 6 milioni di multa;
2. anni 7 di reclusione e £.
2.500.000 di multa con la recidiva specifica reiterata,
per reati di:
-concorso in tentata estorsione pluriaggravata (artt. 110, 56, 629 co. I e II, 61 n. 7 c.p.): in PO maggio-giugno 1991;
- concorso in estorsione pluriaggravata (artt. 110, 629 co. I e II c.p.): in PO giugno 1990;
-concorso in estorsione pluriaggravata (artt. 110, 629 co. I e II c.p., 7 D.L. 152/91): in PO
giugno 1991;
- concorso in estorsione pluriaggravata (artt. 110, 629 co. I e II c.p.): in PO giugno 1990;
- concorso in estorsione pluriaggravata (artt. 110, 629 co. I e II, 7 D.L. 152/91): in PO giugno
1991;
il solo LI, altresì, del reato di:
concorso in estorsione pluriaggravata (artt. 110, 629 co. I e II c.p.): in PO giugno-luglio 1990;
-
concorso in tentata estorsione pluriaggravata (artt. 110, 56, 629 co. I e II, 61 n. 7 c.p.): in PO
-
maggio-giugno 1991:
riuniti dalla continuazione per entrambi (art. 81 c.p.).
Motivi del ricorso:
LIQUORI: si deduce vizio di motivazione per avere i giudici del merito infondatamente ritenuto la ammissione degli addebiti, solo perchè esso LI aveva fatto presente di avere intrattenuto rapporti con le persone offese, al solo fine di chiedere un piccolo contributo a favore di famiglie di ex detenuti.
In linea gradata si osserva come per tali episodi siano state immotivatamente denegate le circostanze generiche.
Si eccepisce, altresì, il vizio di omessa motivazione sulla non applicazione della continuazione fra tutti i reati contestati, sui presupposto che, ove esso LI non sia ritenuto estraneo
01 all associazione camorristica, dedita, tra l'altro al compimento di estorsioni, non possa scindersi l'unità del disegno criminoso tra reato-mezzo e reato-fine.
MO: si deduce la violazione dell'art. 606 co. I lett. e) c.p.p. per omessa motivazione in ordine alla richiesta difensiva di derubricare i reati di estorsione tentata in quello di favoreggiamento, nonchè al diniego delle attenuanti generiche con prevalenza nel giudizio di comparazione rispetto alle contestate aggravanti.
Si sostiene, poi, con riferimento all'episodio estorsivo subito dai "Cantieri Maglietta”, che in alcun modo sia da ipotizzarsi un'estorsione consumata, dal momento che, come dichiarato dagli stessi responsabili della società, non fu mai versata alcuna tangente. Si deduce, infine, il vizio di erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato accoglimento del motivo di gravame con cui si chiedeva riconoscersi il regime formale della continuazione fra tutti i reati ascritti all imputato, stante la necessaria conseguenzialità del riconoscimento della continuazione fra il reato- mezzo e il reato-fine, che non può non conseguire all'affermazione della penale responsabilità del
MO in ordine ai delitti di cui agli artt. 416 bis e 629 c.p..
Entrambi gli imputati, con motivi aggiunti hanno dedotto l'erroneità di applicazione della legge penale per essere stata nei loro confronti pronunciata condanna ai sensi del II co. dell'art. 629
c.p. e dell'art. 7 L. 203/91.
In particolare si evidenzia da parte dei ricorrenti, che i giudici del merito hanno ritenuto sussistente ed applicato detta aggravante speciale, nonostante la legge che la prevede sia entrata in vigore in epoca successiva (12 luglio 1991) rispetto al momento consumativo dell'ultimo dei fatti di reato in contestazione (aprile-maggio 1991), così violando il generale principio dettato, in maniera di successione di leggi penali nel tempo dagli art. 2 c.p. e 25 della Costituzione.
Motivi della decisione: i giudici di seconde cure, nel valutare gli addebiti in riferimento, hanno premesso che il processo su tali fatti delittuosi prende le mosse da indagini di polizia giudiziaria intraprese sulla base di notizie confidenziali che avevano segnalato come i malavitosi della banda dei
"Quartieri LI avevano intrapreso una coordinata attività estorsiva ai danni degli operatori commerciali di "Mergellina” e del "Borgo Marinari” e che uno dei riluttanti era stato addirittura condotto al cospetto di IO ON (in tal senso la richiamata deposizione del teste DI
TA all'udienza del 13.11.92).
Ha sottolineato il giudice a quo come, una volta acquisite le testimonianze di accusa
(integrate anche dalle dichiarazioni del collaborante LA), i due imputati hanno scelto la strategia difensiva di ammettere materialmente i fatti con lettere spedite alla RT, dando, però, una
82 diversa chiave di lettura, basata, per il MO, sull'affermazione di aver fatto qualche favore al
LI, recandosi da persone o in luoghi da questi indicatigli e,per il LI, di essersi incontrato con taluna delle parti lese, prospettando loro una sorta di colletta volontaria per gli ex detenuti della lista in cui lui era iscritto.
Tali tesi difensive hanno trovato nel corso delle indagini istruttorie - come evidenziato nel contesto della impugnata sentenza una totale e netta smentita: così il teste SCOGNAMILLO ha ricordato di aver subito una richiesta estorsiva da tale IC (dallo stesso teste individuato in fotografia nel LI) che gli aveva detto di "appartenere ai Quartieri”, supponendolo
"presidente di tutti gli ormeggiatori”; una volta chiarito l'equivoco lo GN faceva pervenire successivamente la somma di 5 milioni di lire.
Altra testimonianza richiamata è quella di AS DE LU (della "Nautica Maglietta), che riferiva come nell'agosto '90 gli si era presentato IC di "P ND (da lui individuato nel LI) avanzando la richiesta di 100 milioni di lire e offrendo come corrispettivo una sorta di assicurazione contro cattive evenienze.
Il nominato IC gli suggeriva di scaricare il conseguente maggior costo sui prezzi.
Nel maggio-giugno 1991, a presentarsi a LA GA GE (sempre della "Nautica
Maglietta), questa volta erano in due (identificati in LI e MO), che chiedevano perentoriamente del responsabile e specificando che erano gli stessi dell'anno prima. Anche in tale occasione i soggetti minacciati hanno reagito col porre in essere una tattica dilatoria soprattutto specificando che era tempo di scadenze fiscali.
Elementi di prova sono stati desunti dai giudici del merito per quanto attiene alle estorsioni consumate, ciascuna per £. 8 milioni in danno della "MO s.n.c.” nel giugno '90 e giugno '91 dalle dichiarazioni rese da RO, IG ed AN MO, che, pur terrorizzati per eventuali rappresaglie, hanno riconsciuto d'aver consegnato ai due giovani (identificati nei predetti LI e MO), la somma di £. 8 milioni per due anni di seguito.
Infine SQ MO ha parlato di due estorsori operanti col conseguimento di £. 4 milioni versati nel giugno '90 e giugno '91 e che sulla base delle indicazioni fornite e delle indagini istruttorie espletate, sono stati ancora una volta identificati nel LI e nel MO.
Le richiamate risultanze dimostrano inequivocamente come i giudici del merito abbiano congruamente motivato in ordine agli episodi estorsivi attribuiti al LI e al MO e come più che fondatamente siano state rigettate le inconsistenti richieste di derubricazione in ipotesi di tentata estorsione o in qualsivoglia fattispecie criminosa di minor peso.
83 Altrettanto adeguatamente hanno motivato i giudice di appello, nel non riconoscere la ricorrenza delle attenuanti generiche, tenuto conto delle ostative qualità soggettive dei prevenuti contrassegnate da spiccata capacità criminale.
Con riferimento ai motivi aggiunti, secondo cui sarebbe stata applicata sia al LI che al
MO l'aggravante speciale di cui all'art. 7 della L. 283/91, pur essendo questa entrata in vigore in epoca successiva (12 luglio 1991) rispetto al momento consumativo dell'ultimo dei reati in contestazione, (giugno 1991), anche tale doglianza non ha pregio ed è priva di fondamento: e, invero, è errato il riferimento all'inizio della vigenza della norma de qua che è del 13.5.1991, data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 152 ( ai sensi dell'art. 25 dello stesso testo legislativo), convertito in legge 12.7.1991 n. 203.
La doglianza, infine, concernente la mancata applicazione della continuazione tra l'imputazione ex art. 416 bis e gli altri reati ascritti agli imputati, non risulta specificamente e motivatamente proposta (ma semplicemente enunciata) dinnanzi al giudice di appello e, pertanto, non può trovare oggetto di esame in questa sede.
I ricorsi proposti, vanno, pertanto, rigettati.
84 XII.
LA c.d. "STRAGE DEL SABATO SANTO”
In tale espressione di cronaca giornalistica, recepita dagli atti processuali, sono compresi tre diversi episodi delittuosi, verificatisi nella progressione criminosa di un'unica azione (collegata, come si avrà modo nel prosieguo di richiamare, con i fatti delittuosi del giorno precedente, indicati come la :
"strage del venerdì santo"). Tale evento, che coincide con il dichiarato "pentimento” di uno dei protagonisti SQ AJ ha costituito il punto di partenza delle indagini volte
-
all'identificazione dei responsabili di altri episodi di omicidio, tantato omicidio e reati connessi, nell'ambito dell'associazione camorristica oggetto del presente giudizio.
Trattasi dei delitti di:
A) tentato omicidio in persona di SE LO, ZO UO e MO NA,
-
nonchè di quelli connessi, ascritti a:
- ON IO, quale mandante;
- AJ SQ CO AF, OC SQ, in concorso con
LA IO (non ricorrente) quali autori materiali.
Tutti i predetti sono stati condannati per i reati specificati in rubrica ai capi O1), P1), Q1),
R), S1), unificati sotto il più grave delitto di cui al capo 01) (ex artt. 56, 575, 112 n. 1, 577 n. 3, 7
D.L. 13.3.91 n. 76): tentati omicidi di LO SE, UO ZO NA MO;
porto e detenzione di armi da guerra e comuni da sparo;
porto e detenzione di armi con matricola abrasa;
ricettazione di armi;
ricettazione del furgone "FIAT Fiorino"; fatti tutti aggravati ex art. 7 D.L. n.
76/91, commessi in PO il 30.3.1991 e il 29.9.91.
Per tale reato continuato sono state irrogate le seguenti pene:
- anni 20 di reclusione a ON IO e LL AF;
anni 22 di reclusione a OC SQ (recidivo); anni 4 e mesi 2 di reclusione per AJ SQ, con il concorso delle attenuanti specifica e generiche;
B) Omicidio dell'agente di polizia D'DD AL, in PO condotta del 30.3.1991, evento del 4.4.1991 ascritto a:
OC SQ, CO AF, in concorso con LA IO (non ricorrente).
Per tale reato il OC e lo CO sono stati condannati alla pena dell'ergastolo;
85 C) tentati omicidi dei carabinieri Magazzeno AN, Di Berardino Federico, IM
SC, resistenza aggravata ascritti a: CO AF, OC SQ,
AJ SQ in concorso con LA IO (non ricorrente).
Per tali reati (unificati sotto il più grave delitto di cui al capo U1) ex artt. 56, 575, 61 n. 10
c.p.), è stata irrogata la pena di:
- anni 16 di reclusione per lo CO;
- anni 17 di reclusione per OC (recidivo);
- anni 4 e mesi 2 di reclusione per AJ (con il concorso delle doppie attenuanti).
Motivi del ricorso:
ON IO
Si censura l'impugnata sentenza, perchè incongrua e contraddittoria nella motivazione e si rileva:
- la RT di merito ha dato per scontato un legame causale certo tra i vari episodi delittuosi
(omicidio di TA RO e agguato in danno di OM ZO, la cd. “strage del venerdì santo" e quella del "sabato santo") senza sottoporre ad alcun indagine critica la parola del
AJ, che, sull'antecedente storico e logico (omicidio del TA e ferimento del
OM), non è stato minimamente in grado di fornire alcuna notizia, sia sulle modalità di tale delitto, sia sugli esecutori materiali;
& stata disattesa “sic et sempliciter” la tesi difensiva che, se approfondita, avrebbe consentito di accertare che “l'episodio del sabato santo era stato una iniziativa personale del AJ” dal momento che bersaglio esclusivo di quell'agguato era AL SE che il AJ odiava per averlo "sottratto" a RO RI;
non è stata sottoposta a valutazione adeguata l'attendibilità del AJ, pur avendo questi
-
riferito degli episodi chiari sintomi della sua mitomania;
- la RT avrebbe dovuto effettuare un controllo comparativo tra il detto del AJ e quello del
LA per saggiare la credibilità degli stessi, dal momento che costoro, nella ricostruzione del fatto, indicano, ognuno, percorsi diversi;
- la RT ha, poi, trascurato le ragioni difensive fatte valere, sulla cui base si sarebbe dovuto assolvere il ON dai tentati omicidi di UO ZO e NA MO;
in proposito si osserva che se, secondo quanto dichiarato dal AJ, il AL e l'AM sarebbero dovuti essere le vittime designate dell'agguato alle “Case nuove", non si vede perchè il (presunto)
86 mandante, e cioè il ON IO, sia stato chiamato a rispondere di un evento diverso, stante l'assenza di qualsivoglia nesso causale con il (presunto) mandato originario.
CO AF
OC SQ
Il comune difensore, avv. Gerardo Inserra, deduce la violazione dell'art. 606 co. I c.p.p. lett.
5), d) ed e) per erronea applicazione della legge penale, nonchè per contraddittorietà e illogicità della motivazione e per mancata assunzione di prove decisive richieste dalla difesa.
Nel richiamare le doglianze fatte difensivamente valere in ordine alla imputazione ex art. 416 bis c.p., aventi, in particolare, ad oggetto la credibilità oltre che del AJ, degli altri collaboranti
LA e CO, con riferimento agli addebiti in esame, si sostiene che, ove si voglia dare per certa la presenza dello CO sul teatro degli avvenimenti nel pomeriggio del sabato santo del 1991, appare indubbio che il AJ ne abbia ingigantito il ruolo svolto, stanti il livore e l'acredine che aveva nei suoi confronti.
Si censura, altresì, l'impugnata sentenza, per avere con motivazione non conferente ed illogica, respinto le richieste difensive finalizzate alla rinnovazione parziale del dibattimento, per far esaminare da un tecnico le risultanze dell'indagine di polizia sul furgoncino "Fiorino” e per sottoporre a perizia medico-legale lo CO e il OC, onde stabilire con certezza le caratteristiche delle ferite riportate dai due.
Per quanto, poi, attiene all'omicidio D'DD, si esclude che possa ravvisarsi la volontarietà dell'azione, dato che il tutto fu frutto della concitazione del momento, tant'è che la morte del predetto conseguì non ai colpi di arma da fuoco presuntivamente esplosi dai fuggitivi, quanto all'impatto con l'automezzo, tanto più che, secondo le dichiarazioni del collaborante
LA, "l'investimento fu la conseguenza non voluta della perdita di controllo del veicolo da parte del ferito CO'. Anche sul punto la impugnata sentenza non è conforme a legge ed è carente nella motivazione e manifestamente illogica.
Nessuna prova può dirsi, poi, che abbia raggiunto sia lo CO che il OC, in riferimento ai tentati omicidi di MA, DI BE e MO.
In particolare la carenza probatoria attiene anche all'effettivo conflitto a fuoco con i carabinieri, dato che nessun arma di questi è stata repertata, mentre due dei CC intervenuti hanno dichiarato di essersi nascosti sotto le automobili, una volta sentite le esplosioni dei colpi di arma da fuoco. Se ne deduce che i militi non hanno preso parte ad alcun conflitto, stante il loro comportamento rinunciatario, tal che la ricostruzione dei fatti appare del tutto inconciliabile con quella che ne hanno dato i presenti all'accadduto (EL AR PI, AJ e LA).
87 AJ SQ
Illogicità della motivazione per non avere i giudici del merito: ravvisato la continuazione tra i vari omicidi contestati inquadrati tutti nello stesso disegno criminoso del sodalizio di cui esso AJ faceva parte (con particolare riferimento al controllo del territorio); applicato il minimo edittale, stante il leale comportamento processuale.
Motivi della decisione:
Premessa.
Prima di valutare i motivi di ricorso proposti dagli imputati e al fine di apprezzarne adeguatamente la portata nell'ambito del sindacato di questa Suprema RT, appare utile richiamare lo svolgimento dei fatti che ebbero a verificarsi il pomeriggio del 30.3.1991, facendone in sintesi, una ricostruzione esclusivamente alla stregua degli elementi di generica come richiamati nell'impugnata sentenza e che, per la loro oggettività, possono dirsi pacificamente acquisiti agli atti processuali.
Non è dubbio che ebbe a trattarsi di un conflitto a fuoco e che il complesso episodio criminoso, iniziato poco dopo le 15.30 del 30.3.1991, interessò, in ordine progressivo, alcune strade di PO, e precisamente Via Padre Ludovico da CA, Via IA NS e Via San Cosmo
Fuori Porta Nolana, lasciandovi evidenti tracce obiettive riportate e descritte negli atti di generica.
Dinanzi al civico n. 105 di Via San Cosmo fu rinvenuto un automezzo "Fiorino” targato Na
U03802, che risultò rubato. In corrispondenza di tale civico, verso cui il “Fiorino” volgeva la parte anteriore, furono rilevate tracce di sangue sui gradini e l'impatto di un proiettile contro un cancelletto di ferro.
Il furgone, che aveva i vetri posteriori verniciati di bianco, presentava gravi danni dovuti ad urto e a colpi di arma da fuoco, consistenti (i danni dovuto ad urto) nella deformazione e fuoriuscita del parabrezza, cui risultavano adesi (all'interno) capelli e piccoli frammenti di cuoio capelluto;
e (i danni dovuti a colpi di arma da fuoco) interessanti la parte anteriore e superiore: 5 fori nel parabrezza di cui 4 dall'interno verso l'esterno e uno dall'esterno verso l'interno, nonchè due fori hella parte posteriore.
All'interno del furgone, sui luoghi interessati e nelle zone vicine vennero rinvenuti tre passamontagna, proiettili e frammenti di proiettili ed armi varie di cui alcune con matricola abrasa.
Appare utile ricordare che l'azione di fuoco in atto fu disturbata dall'intervento di una pattuglia dei carabinieri che si trovava sul posto per un'operazione di servizio, avente ad oggetto il controllo di persone ai civici n. 55 e 73 di Via Padre Ludovico da CA (in tale contesto erano
88 stati controllati il AL e l'AM presso l'abitazione di quest'ultimo e il MO rinvenuto nel portone dell'abitazione dell'Amendola).
Allontanatisi alcuni militari, erano rimasti in loco il tenente MA, il brigadiere DI
BE e il carabiniere autista MO. Iniziata la sparatoria, era, poi, intervenuto l'agente di polizia AL D'DD, che si trovava sul posto con la moglie AR PI
EL e con i figli per effettuare compere prepasquali.
In quel pomeriggio, in Via Marina, fu sorpreso AJ SQ e quindi tratto in arresto perchè ritenuto responsabile dei delitti in esame in concorso con AF CO e tali
SQ "o mostro" e IO, al momento non meglio indicati, ma successivamente identificati per OC SQ e LA IO.
Nello stesso pomeriggio furono ricoverati in ospedale il nominato CO, con prognosi riservata, per ferita da arma da fuoco con ampia lacerazione e perdita di sostanza in regione mandibolare e frattura della mandibola;
MO MO per numerose e gravi ferite;
ZO
MO per ferita al braccio sinistro;
AL D'DD, affetto da ferite da arma da fuoco e da politraumatismo, successivamente ( il 4.4.91) deceduto per sopravvenute gravi complicazioni di tipo infettivo.
Alle ore 18 di quel 30.3.91 venne tratto in arresto anche lo CO, riconosciuto in ospedale dai carabinieri presenti al conflitto come uno dei partecipi all'azione di fuoco.
Ciò premesso, ritiene il Collegio l'infondatezza dell'assunto difensivo generalizzato (anche se fatto valere con particolare impegno dal ON IO), quale vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, secondo cui la guerra di “camorra” sarebbe stata “presunta” e non reale, apparendo il convincimento espresso dal giudice del merito logicamente ancorato a concrete e inequivoche risultanze probatorie. E, invero, tale guerra è stata ritenuta "provata alla stregua non solo delle concordi dichiarazioni dei pentiti" e dal susseguirsi inequivoco dei fatti di sangue nelle zone controllate dall'organizzazione criminale in riferimento e coinvolgenti gli uomini di questa stessa organizzazione scissasi in contrapposte fazioni, ma anche e soprattutto in
-
considerazione dell'assoluta insospettabilità della fonte di prova dai colloqui intracarcerari
-
intercorsi tra ZO OM, la moglie RA UM e il cognato SC
OR, ritualmente acquisiti agli atti processuali e da cui emergono all'evidenza sia i
"protagonisti della guerra", sia le vicende della successiva pacificazione.
E', poi, è da sottolineare che quanto dichiarato dal AJ, nel corso del primo grado di giudizio, ha trovato riscontro nelle affermazioni rese dall'VA nella fase del giudizio di appello: entrambi i "collaboranti" sono stati univoci nell'affermare che attentati congiunti dei gruppi di
"Sant'NN di palazzo" e di "P ND contro i personaggi di spicco delle fazioni fedeli
89 ai RI erano stati studiati e progettati non solo prima del 29.3.91, ma addirittura prima del
24.301 (giorno in cui rimase ucciso il TA, mentre è da ritenere per certo che il bersaglio principale era la eliminazione del OM).
I primi, dunque, a portare l'attacco contro il gruppo avversario furono proprio "gli scissionisti". A tale episodio seguirono i tragici fatti del 29.3.'91 ("strage del venerdì santo"), fatti da tutti intesi come reazione del gruppo contrapposto all'uccisione del TA e al ferimento del OM, mentre il cruento attacco del giorno successive ne rappresenta l'adeguata quanto feroce risposta.
E', pertanto, totalmente condivisibile l'apprezzamento fatto dai giudici di appello sulla presenza sul luogo del delitto del AJ il pomeriggio del sabato santo del 1991; tale presenza prova che, secondo la valutazione dei vertici del gruppo di “Palazzo Ammendola”, di esso AJ ci si poteva fidare per l'esecuzione di azioni omicide, avendo, in passato, egli già dato di sè ottima prova.
Gli esposti elementi di valutazione appaiono ulteriormente corroborati dalla sicura partecipazione alla fase esecutiva del delitto di IO LA, dissociatosi dopo l'inizio del processo di primo grado, allorchè si rendeva pienamente confesso dei fatti di cui lo aveva accusato il
AJ.
W perviene Come correttamente rilevato dal giudice a quo, si pervenie, così, a un tipico incrocio di chiamate in correità, nel senso che il LA chiamato in correità dal AJ, ha successivamente riconosciuto le sue responsabilità nell'episodio, rendendosi egli stesso accusatore degli altri complici già indicati dallo stesso AJ.
Naufragata, pertanto, la prima ipotesi difensiva (prospettata personalmente dall'imputato
ON), secondo cui il AJ sarebbe stato da solo l'artefice dell'azione, si è difensivamente ripiegato col sostenere che i partecipanti all'azione di fuoco erano in due e cioè i confessi AJ e LA. Ma a tale ulteriore prospettazione sono stati validamente contrapposti dalla impugnata sentenza decisivi rilievi logici secondo cui non si sarebbe potuto affidare a due sole persone il compito esecutivo dell'azione prescelto dal AJ, stanti la inequivoca convergenza dei dati probatori, nel dimostrare che gli “operatori" sul posto erano in numero di quattro.
I AJ ha riferito che le armi "ufficiali" della banda erano tre, di cui una cal. 9 a lui affidata, una cal. 38 data al LA e una cal. 7,65 assegnata al OC.
II LA, dal canto suo, ha confermato che IO ON aveva consegnato al
AJ una pistola cal. 9x21, al OC una cal. 7,65 e a lui stesso una cal. 38 special,
90 soggiungendo che lo CO gli aveva mostrato di essere in possesso di altra arma personale che gli sembrò altra cal. 38.
E', poi, significativo il richiamo che la polizia recuperò sul luogo dell'azione tre passamontagna di cui uno nello stesso "Fiorino”, altro a terra poco dietro detto automezzo, mentre un terzo passamontagna di colore marrone e con piccola visiera fu rinvenuto seguendo una piccola scia di sangue che procedeva verso il corso Arnaldo Lucci. In tale contesto, acquista significativo rilievo la dichiarazione del LA, di non aver disposto, nell'occasione, di passamontagna, essendosi egli limitato ad inforcare degli occhiali scuri.
Alla stregua di tali risultanze, questo Collegio ritiene del tutto incensurabile il convincimento espresso dal giudice a quo, secondo cui all'esecuzione materiale dell'azione parteciparono quattro persone, e precisamene i nominati AJ, LA, OC e CO.
Passando ora alle doglianze specifiche fatte valere dai ricorrenti in esame, si sottolinea che le valutazioni di queste - in riferimento ai proposti motivi - trovano la loro necessaria integrazione con quele espresse allorchè si è proceduto all'esame dei rispettivi ricorsi avverso la condanna per l'addebito ex art. 416 bis c.p.. Tali valutazioni sono qui da ritenere espressamente richiamate.
- ON IO:
il giudice a quo rileva che a carico di esso ON convergono le due chiamate in confeità, del AJ e del LA, che, come si è visto, lo hanno indicato come mandante dei delitti ut supra. Particolarmente significative le dichiarazioni del LA: gli fu detto che si trattava di agire contro il gruppo delle “Case Nuove" (principalmente il AL, l'AM e
MO ZO), e che talune di queste persone sostavano davanti al bar;
ed egli aveva sparato ne mucchio indirizzando i colpi verso il gruppo contro cui aveva iniziato a sparare il AJ, senza neppure discernere a chi sparasse. Da ciò l'esatto rilievo che non è chi non veda che, per eseguire un massacro del genere, non era necessario conoscere le vittime designate ed anzi era perfettamente funzionale servirsi di persona sconosciuta alle vittime stesse (o alla maggior parte di esse).
Rilevata così l'infondatezza del motivo specifico addotto dal ON, si osserva come l'impugnata sentenza non ha mancato di indicare i numerosissimi dati di riscontro alle dichiarazioni del AJ e del LA (ff. 965-967) e a tali richiami si fa espresso riferimento.
Stante la ineccepibilità della motivazione, perchè in adeguata ed assoluta aderenza alle risultanze processuali acquisite, va rigettato il ricorso avverso l'affermazione della penale responsabilità del ON per i delitti di tentato omicidio di SE AL, ZO
91 MO, MO MO (ferito nell'azione offensiva portata dai sicari contro i primi due), nonchè in ordine ai delitti connessi.
- LL AF:
l'impugnata sentenza, nel rimarcare la convergente chiamata in correità del AJ e del
LA, sottolinea che:
egli è stato sicuramente ferito nel corso dell'azione di fuoco;
in particolare, corrobora tale convincimento l'esito positivo dell'esame "stube" compiuto sul prelievo di residui dello sparo da entrambe le sue mani.
Essendo stato, con assoluta certezza, identificato nell'immediatezza come uno dei partecipi all'azione (anche attraverso la descrizione del suo abbigliamento:jeans), difensivamente non si prospetta alcuna idonea censura che in questa sede possa farsi valere.
Giova richiamare, in sintesi, gli elementi probatori a suo carico, come adeguatamente rilevati dall'impugnata sentenza:
l'assoluta inconsistenza delle ragioni addotte dall'imputato, per giustificare la sua presenza sul luogo del conflitto (lo CO ha detto che vi si era recato per acquistare a buon prezzo un regalino per le figlie nel mercatino. Nella circostanza aveva visto un furgone fermarsi ad una distanza di due metri e scenderne tre persone tra cui il AJ che “indossava uno di quei passamontagna con visiera" che gli teneva scoperto il viso, aveva fatto finta di non averlo notato, ma mentre gli girava le spalle aveva sentito il colpo ed era caduto a terra); con tali asserzioni di comodo, contrastano sia l'identificazione da parte dei carabinieri in totale sintonia con lo svolgimento dell'azione, sia la descrizione che della sua presenza hanno dato i chiamati in correità AJ e LA;
- la presenza sul suo viso di una ferita perfettamente compatibile con la traiettoria del segno lasciato dall'unico proiettile trapassante il parabrezza del "Fiorino" dall'esterno verso l'interno;
- il rilievo delle tracce di sangue verso il corso Arnaldo Lucci e (al temine di esse) del passamontagna con visiera, che tutti hanno indicato come indossato dal conducente del veicolo.
- OC AF:
Rileva l'impugnata sentenza che SQ detto "o mostro" fu subito indicato dal AJ come uno dei quattro partecipi all'azione di fuoco nell'immediatezza dell'arresto.
Peraltro, al di là di tale affermazione del AJ (suffragata da quella del LA relativa alla presenza del quarto complice), convergono ulteriori specifici elementi di prova sulla cui
92 base l'impugnata sentenza ha fondatamente ritenuta per certa la partecipazione del OC all'azione delittuosa in esame, ove si consideri:
la presenza del quarto complice è affermata non solo dal AJ e dal LA, ma, altresì, si evidenzia da tutti gli elementi di prova generica e specifica che si sono indicati, oltre che dalle stesse dichiarazioni difensive - testè richiamate - del non pentito CO;
il OC, peraltro, ha ammesso di avere ripreso, dopo la detenzione, i contatti con gli amici di “Palazzo Ammendola”, affermazione alla quale egli non si è potuto sottrarre a seguito dell'esito dei controlli effettuati, uno dei quali concerne IO ON, vale a dire il mandante dell'azione del "sabato santo";
neppure in questa sede si è dedotto alcunchè che legittimasse il sospetto che ben due chiamanti in correità abbiano formulato una calunniosa accusa contro un quarto soggetto partecipante all'azione delittuosa di cui avrebbero potuto tacere l'esistenza.
Anche in questa sede gli imputati CO e OC hanno, come motivo subordinato, censurato, come vizio di motivazione, la ricorrenza sia del tentato omicidio, che dell'omicidio volontario: in riferimento a tale ultimo addebito, si è sostenuto doversi configurare nei fatti riguardanti la morte del D'DD, la fattispecie dell'omicidio colposo, eventualmente anche ai sensi dell'art. 586 c.p., e ciò anche alla stregua delle dichiarazioni del pentito LA che ebbe ad affermare che l'investimento fu la conseguenza non voluta della perdita del controllo del veicolo da parte del gravemente ferito conducente CO.
I giudici del merito hanno ritenuto non fondate le censure, dato che è da ritenere per certo, sulla base delle acquisite testimonianze, e degli espletati rilievi:
• con riferimento ai delitti di tentato omicidio e di resistenza pluriaggravati in danno dei carabinieri,
-
conseguita alla occasionale presenza sul posto di una nutrita schiera di rappresentanti delle forza dell'ordine, si è osservato che la loro ricorrenza è provata, oltre che dalle ammissioni dei responsabili e dalle chiamate in correità, dai dati di generica e dalle affidabili e dettagliate testimonianze delle parti offese. Le quali sono scampate alla morte, certamente prevista e voluta, da chi sparava loro addosso per conservare la libertà e la vita e da chi concorreva alla volontà di costoro anche con la sola presenza, soltanto grazie alla loro preparazione militare, all'esperienza ed alla apprezzabile prudenza che li indusse, prima di ogni altra cosa, a proteggere se stessi dalle pallottole, se è vero che non riuscirono a catturare nemmeno uno dei malviventi colti sul fatto.
E', altresì, pacifico e ammesso dai collaboranti che i carabinieri gridarono subito e più volte di essere tali e furono perfettamente sentiti da tutti gli imputati, che ingaggiarono il conflitto a fuoco
93 ben consapevoli di avere a che fare ormai con le forze dell'ordine e allo scopo preciso di sottrarsi ad dgni costo, all'identificazione e alla cattura.
Per quanto si riferisce alla morte del D'DD, l'impugnata sentenza ha evidenziato come la posizione finale della vittima sul muro contro cui fu schiacciata non era di certo quella iniziale davanti al "Fiorino”.
La teste Borrelli ha testimoniato che il D'DD, uscito dall'ingresso di Via San Cosmo, venne a trovarsi dinnanzi al "Fiorino” su cui risalirono in fretta i tre malavitosi sorpresi dall'intervento dei carabinieri;
di contro ad un solo proiettile che ha trapassato il “Fiorino", l'arma del D'DD risultò avere sparato sicuramente due colpi, due essendo i bossoli repertati e non potendo escludersi per mancato controllo del caricatore dell'arma che egli ne avesse sparati anche di più, evidentemente a scopo di avvertimento, dato che un tutore dell'ordine quale egli era, non avrebbe avuto alcun interesse ad esplodere immotivatamente un colpo omicida contro gli occupanti di un veicolo che non avesse dimostrato intenzioni offensive.
Ciò stante si ha che o l'agente, dopo aver intimato l'alt con l'esplosione di colpi di avvertimento si è visto caricato ed investito dal “Fiorino”, reagendo con la risposta di fuoco ad altezza d'uomo o egli ebbe a reagire ad esplosioni contro lui dirette oppure che entrambe le ipotesi si siano verificate. E' certo, comunque, che contro il D'DD furono diretti quattro colpi come attestato dai quattro fori rilevati in uscita dal parabrezza.
Consegue che i tre imputati di questo fatto (LA, CO, OC), agendo con perfetta comunanza di intenti criminosi e spalleggiandosi a vicenda, scegliendo di non arrendersi all'intimazione di alt e caricando e/o - sparando contro il D'DD, si sono resi
-
responsabili del procurato omicidio volontario di costui, evento che essi certamente si rappresentarono come conclusione possibile, se non altamente probabile del loro agire, per cui anche l'ipotesi che lo CO abbia perso il controllo del veicolo a seguito del colpo esploso dall'agente dopo l'aggressione (che era conseguenza ben prevedibile dell'illecito comportamento degli imputati), non vale ad escludere la responsabilità degli stessi per il titolo di reato loro contestato.
Tale ricostruzione dell'episodio delittuoso si ritiene, sotto il profilo logico-giuridico totalmente ineccepibile: ciò stante non può essere oggetto di censura in sede di sindacato di legittimità. I ricorsi vanno, pertanto, rigettati.
- AJ SQ:
94 Come già rilevato dai giudici del merito non può accogliersi il motivo di ricorso proposto dal
FRA ESE poichè la continuazione, ex art. 81 c.p., può ritenersi solo per i reati in relazione ai quali risult provata e sussista l'unicità di disegno criminoso.
Inoltre, a suo favore, le attenuanti riconosciute sono state applicate nella massima estensione, talche la pena è stata contenuta in limiti minimi e del tutto equi.
95
5
9 XIII.
LA c.d. "STRAGE DEL VENERDI' SANTO”
RI RO, all'esito del giudizio di primo grado, fu ritenuto colpevole (oltre che del delitto ex art. 416 bis c.p.: v. retro), anche dei delitti indicati in rubrica ai capi M1), ed N1) (art. 575
c.p. e 56, 575 c.p., 81 cpv. c.p., 10 e 12 L. 497/74 7 D.L. 13.3.1991 n. 76: omicidi di
-
TE IG, PI MI ed PO UM;
tentati omicidi di VI
TO, NE TA, VA TO e IR PA, nonchè porto e detenzione illegale di armi, due carabine marca “UZI” SEMIAUTOMATICHE: c.d. "strage del venerdì santo), fatti commessi in PO il 29.3.1991, in concorso con persone non identificate, con aggravante dell'art. 577 n. 4 (motivi abietti) e dell'aggravante di cui all'art. 577 n. 3 premeditazione), nonchè di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione camorristica di cui era il capo.
Conseguentemente gli furono irrogate le seguenti pene:
- ergastolo per ciascuno dei tre omicidi;
- anni 24 e mesi 6 di reclusione per il delitto continuato di tentato omicidio e di porto e detenzione illegale di armi, riunito sotto il più grave reato di tentato omicidio in danno di IR PA.
Il movente veniva individuato, conformemente alla tesi dell'accusa, nella risposta sanguinosa del gruppo rimasto fedele ai RI, all'evento precedente del 24/3/91, in cui venne ucciso RO TA e, restò ferito ZO OM, ritenuto braccio destro di RO
RI.
Sulla base di tale movente di vendetta venne disposto il rinvio a giudizio del solo RO
RI, ritenuto, come si è visto trattando della sua "posizione associativa", il capo supremo dell'organizzazione, cui si erano contrapposti in feroce lotta i cosiddetti scissionisti dei gruppi di
"Sant'NN di Palazzo” e di "P ND. Ulteriore conforto a tale convincimento, fu desunto dall'impiego delle carabine in occasione dell'azione delittuosa e cioè i cosiddettimitra “UZI”, abbandonati sul posto dai sicari, collegabili alle armi sequestrate il 23/7/90 provenienti dalla zona di
Montesanto e di sicura appartenenza ai RI, mentre era in corso l'operazione che portò all'arresto di UM CO, NO SA, IG ET e MO
VA, di certo rimasti nel gruppo dei delinquenti “ortodossi". I giudici di appello, nell'esaminare la posizione processuale di RO RI in riferimento ai fatti delittuosi ascrittigli, evidenziavano in premessa la posizione di ZO OM qualificato come uno dei capi indiscussi della zona di Montesanto, rimasta fedelissima ai RI”.
Rimarcava l'impugnata sentenza che:
96 1 detto rapporto e tale posizione del OM trovano il loro fondamento non soltanto nelle dichiarazioni dei “pentiti”, ma nelle stesse parole del OM, quali risultanti dai colloqui intracarcerari registrati di costui con la moglie RA UM e con il cognato SC persona che OR, quest'ultimo presentatosi all'armiere SO come parente di con i "Picuozzi" tutto comandava sui "Quartieri LI;
2 l'episodio del 24/3/91 (uccisione di TA e ferimento di OM) viene sentito dal
ZO OM come sanguinosa offesa da parte di quelli che fino a “mò ci hanno sparato addosso", cioè di quelli di "Sant'NN di Palazzo";
3 l'uso delle armi riconduce direttamente nel cuore di Montesanto, zona senz'altro rimasta fedele ai
RI ed al OM.
Tali dati, assumeva il giudice a quo, non solo definiscono con certezza il movente, ma assurgono altresì ad elementi indiziari a carico oltrechè dell'imputato RO RI, anche (e molto più pesantemente) dello stesso ZO OM, tal che partendo da tale base si procedeva al controllo degli altri elementi probatori acquisiti, in particolare le dichiarazioni rese da
UM CO, da valutare ex se e alla luce delle emerse acquisizioni probatorie.
Hanno ritenuto i giudici di appello che nel racconto di tale propalante, si colgono elementi oltremodo confusi sul succedersi delle riunioni operative per la progettazione e la preparazione dell'azione, nonchè sull'esecuzione della stessa, che non appaiono giustificabili sulla base di mere dimenticanze.
Così:
il contrasto nelle dichiarazioni circa i luoghi di riunione o di appoggio subito prima del trasferimento della base operativa. Il CO, nel primo grado di giudizio, aveva indicato uno solo dei luoghi dei diversi incontri, collocandolo a Marano, specificando, però, che egli aveva viaggiato con un casco sulla moto condotta da AR UG, che era quello che conosceva la strada, per cui poteva anche trattarsi di una zona diversa da quella di Marano. Nel corso del giudizio di appello egli aveva, poi, indicato il luogo di altri due incontri finalizzati alla "strage del venerdì santo" e cioè la "casa della sposa a Monte Santo” e la casa di fronte al "funnaco", incontri ai quali tutti avevano partecipato (lui stesso, AR UG, RO RI, AL CC,
AM ed altri).
Sottolineava, poi, l'impugnata sentenza che il punto culminante delle incertezze che genera il discorso del CO sulle fasi propedeutiche alla esecuzione del delitto, è quello della successione delle riunioni preparatorie e dell'inserimento in esse della "prova delle armi", per cui il predetto ha fornito i seguenti riferimenti :
1. riunione del giorno 24, avutasi la sera stessa dell'attentato al OM;
97 2. altra riunione, tenutasi il giorno precedente all'attentato al OM e in cui si era parlato genericamente di un regalo da fare a RO RI senza che si progettasse alcunchè contro quelli di "Sant'NN di Palazzo" (progettazione avvenuta solo a seguito del ferimento del OM), ovvero, secondo altra versione, in cui già si era progettato un attentato a SANN di Palazzo", e nella quale il RI già aveva pronunciato la frase "il regalo ci verrà fatto da UM e
AR";
3. altra riunione o riunioni successive all'attentato al OM, dopo una delle quali vi sarebbe stata la prova dei mitra nella grotta di via Ventaglieri, ivi portati da RO GI e dal suo convivente;
4. quindi, a successive domande, il CO, pur avendo premesso di voler essere preciso su questa circostanza, ha affermato di non ricordare se la prova dei mitra fosse avvenuta prima della morte di RO TA e, quindi, collocando detto episodio molto tempo prima e finendo col dichiarare che "la prova” era avvenuta forse prima o forse dopo l'attentato al OM.
La omessa indicazione di date precise ha indotto i giudici di secondo grado a dubitare dell'attendibilità del CO, ritenendo detta contradditorietà dei collegamenti tra gli eventi etra gli eventi e le persone assoluta e ingiustificabile, da cui conseguono dubbi consistenti sul se sia vero che la descrizione di questi incontri appartenga ad un suo vissuto personale e che vengono aggravati dalla considerazione che il CO si è detto all'oscuro dell'oggetto stesso dell'attentato.
Per quanto, poi, attiene alla esecuzione dell'azione, i giudici di appello hanno ritenuto di dover sottoporre a specifico controllo quella parte della dichiarazione relativa alle armi usate.
Si è, in particolare, osservato in particolare che il collaboratore ha parlato di "raffiche di mitra esplose in occasione della prova delle armi” e di “ raffiche di mitra esplose dal suo complice in occasione del fatto delittuoso".
In sede di perizia è emerso che i "mitra" usati nell'azione non erano altro che delle carabine semiautomatiche, non alterate certamente nel loro meccanismo. Tal che nulla sembra poter spiegare come mai il CO abbia parlato di raffiche esplose dall'UG nel corso dell'azione (dal momento che la sua arma si era inceppata), in contrasto con una sensazione uditiva diversa che non poteva e non può sfuggire ad alcuno, sia pure inesperto di armi, e non sfuggì, infatti, ai testi presenti al fatto, i quali tutti hanno riferito di aver udito dei colpi singoli ripetuti e non delle raffiche. E, quanto alla circostanza che il CO sarebbe stato tratto in inganno ( come polizia e G.I.P.) dall'estetica dell'arma, essa è circostanza che aggrava e non esclude le perplessità sulle dichiarazioni rese dal CO stesso, perchè tutti potevano essere tratti in inganno dall'estetica dell'arma,
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་ tranne chi, come il CO, ha asserito di averla maneggiata ed usata, sparando a raffica e vedendo ed udendo sparare a raffica.
Conclusivamente i giudici di appello hanno ritenuto che, sulla base dei dati riferiti attestanti un irriducibile e inspiegabile contrasto con elementi di generica non marginali, non sia giuridicamente possibile fare del racconto del dichiarante CO alcun uso processuale per la definizione del giudizio.
Nè apportano ulteriori elementi decisivi per diversa valutazione, le dichiarazioni rese da
GE VA, dal momento che i dati da lui forniti non solo si riferiscono a voci di cui è non è
stato possibile controllare la provenienza e il fondamento, ma sono del tutto incapaci di sanare il discorso del CO sulle incongruenze relative alle fasi di programmazione e propedeutiche al delitto, le quali costituiscono le parti del discorso che più direttamente interessano ai fini della configurazione del mandato.
Poichè, neppure aliunde, è stato possibile identificare probatoriamente i precisi limiti di responsabilità nell'episodio del RO RI, la RT d'appello ha ritenuto di prosciogliere il predetto ai sensi del 2° comma dell'art. 530 c.p.p.
Il P.G. presso la RT di appello di PO, in sede di ricorso avverso tale decisione, proposto ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., ha rilevato che immotivatamente i giudici di secondo grado hanno ritenuto non completamente affidabile CO UM, fondando il proprio convincimento sulla mancanza di riscontri certi al “dictum" del collaboratore.
La RT di appello non ha fornito alcuna spiegazione sulla scelta operata da un soggetto, quale CO UM che, nel processo de quo, imputato del solo reato associativo
-ex art. 416 bis c.p. - dissociatosi nel corso di dibattimento di primo grado dall'organizzazione cirminale di appartenenza, ha confessato senza che vi fosse alcun sospetto nei suoi confronti quale partecipante alla "strage", ben tre omicidi e quattro tentati omicidi chiamando in correità oltre UG AR
(che, rileva lo stesso P.G., per incidens, dopo la sentenza che l'ha condannato all'ergastolo per l'omicidio TI ed ad anni 24 di reclusione per l'omicidio Ummarino, si è, a sua volta, dissociato dall'associazione RI ed è divenuto collaboratore di giustizia), RI
RO quale mandante della strage, GI RO che ha fornito la sua abitazione quale base di appoggio agli assassini, la moglie di RI, HI TA, OM ZO ed altri.
La sentenza si appalesa, altresì, contraddittoria in quanto, da un lato, riconosce RI
RO come capo assoluto dell'associazione criminale, mentre in ordine alla strage, pur affemando che le armi usate per il grave episodio provengono dalla zona di Montesanto - rimasta fedele ai
99 །
RI e nella quale sovrintendeva RI AL RA di RO insieme a
OM ZO, mostra dei dubbi e perplessità che, a parere del ricorrente p.g. sono da ritenere mesistenti, dal momento che non può essere OM ZO l'ideatore e l'organizzatore della strage" poichè la stessa RT, in maniera del tutto arbitraria, attribuisce al predetto un potere autonomo decisionale di capo, addirittura superiore a quello di RI RO nell'ambito dell'associazione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, in quanto le censure prospettate e in particolare afferenti alla carenza di motivazione, trovano adeguato riscontro negli atti processuali sulla base sia dei già riportati rilievi fatti valere dal ricorrente P.G., sia delle ulteriori osservazioni che questo
Collegio totalmente condivide e che qui di seguito vengono richiamate: la RT di assise di appello ha ritenuto necessario riaprire il dibattimento per sentire
GI RO (imputata per la "strage del Venerdì Santo" in altro processo) al fine di verificare quanto affermato dallo stesso CO di essere stato suo ospite insieme con UG AR nell'abitazione di via Nardones, 98 platea della “strage”: detti giudici hanno rilevato l'assoluta poca credibilità della donna in riferimento alla smentita conoscenza con il CO, che ne aveva dettagliatamente descritto l'abitazione e gli inquilini, la "vanella" (ora non più esistente e la
GI non ha fornito alcuna prova di aver fatto modifiche prima del 29/3/91), nonchè gli abitanti dello stabile e i contatti personali e telefonici che la GI aveva avuto con HI
TA (moglie del RI) nell'immediatezza dell'azione.
Incongruamente, come rilevato dal p.g., la RT non ha valutato la portata probatoria di tali emergenze dal momento che il giudizio espresso sulla GI non poteva non valere a corroborare l'accusa del CO, tanto più che l'esame dell'alibi prospettato dallo stesso
RO RI "relativamente alla sua permanenza in una villetta di Baia Felice nei pressi di
Mondragone", ospite dei testi RA e DU, ha permesso di riscontrare quanto affermato dal
"collaboratore" circa i contatti personali e telefonici tra la HI e la GI e soprattutto la presenza in detta villa di RI RO unitamente alla moglie - e fin dal Giovedì Santo, a dire della medesima - nel momento in cui la HI avrebbe dato il via all'azione delittuosa.
Ritiene il Collegio che, al di là di quelle che possano essere state le incongruenze più o meno marginali rilevate nelle dichiarazioni rese dal CO a due anni di distanza dai fatti,
l'episodio delittuoso di che trattasi appare, sulla base dei pertinenti rilievi del P.G. e in aderenza alle risultanze processuali, perfettamente inquadrato nel contesto della lotta tra le opposte bande dei
RI e dei gruppi scissionisti. Il quadro accusatorio appare suffragato dal ritrovamento sul luogo del delitto dei mitra "UZI" semiautomatici facenti parte della stessa partita di quelli sequestrati in occasione dell'arresto di ET IG, CO UM, VA MO,
100 SA NO, indicati tutti come appartenenti al gruppo dei RI o, quantomeno, in collegamento con lo stesso.
Cio' stante, la successiva chiamata in correità operata dal CO - si badi, parte integrante di una complessa confessione che ha avuto importanti riscontri, come si è avuto modo di rilevare esaminando varie posizioni processuali - non può - sul piano logico - non godere dello stesso credito soggettivo ed oggettivo già riconosciuto al complesso delle sue dichiarazioni e, comunque, integra le varie prove valutate dai magistrati della fase procedimentale;
ed è a sua volta integrata dai numerosi elementi di prova in precedenza valutati dallo stesso Collegio di merito per ritenere e gindicare RO RI capo dell'organizzazione camorristica che prende il suo nome e per attribuire a ZO OM il grado e la funzione di uno dei suoi più fidati e pericolosi luogotenenti.
Questo Collegio, pertanto, condivide la censura del ricorrente P.G. secondo cui il giudice a quo non ha, sul piano logico, adeguatamente motivato, perchè, pur in presenza del riferito quadro probatorio, si è ritenuta la esclusione dalla corresponsabilità nell'attuazione della cd. "strage del venerdì santo" del capo assoluto dell'organizzazione, nel volere l'attuazione di una feroce vendetta, ne confronti di chi aveva attentato alla vita del suo braccio destro e, nel contempo, aveva cagionato la morte di un altro affiliato.
Consegue che la decisione impugnata va, in parte qua, annullata, con rinvio, per nuovo esame.
101 XIV.
ASSOCIAZIONE DI TIPO CAMORRISTICO ASCRITTA A AT OV
OMICIDIO DI IN RI TR E RE CONNESSI ASCRITTI
A:
1 NI AL;
2. AT IO:
in concorso con UG AR (il cui ricorso e' stato dichiarato inammissibile per omessa indicazione dei motivi).
AT: condannato alla pena di anni 3 di reclusione per associazione camorristica aggravata, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti;
NI e AT: condannati, rispettivamente, alla pena di anni 15 e 23 di reclusione per i reati di concorso in omicidio in danno di RI TR ZO commesso in
PO il 21.5.1991, evento del 24.5.1991, nonchè, per concorso in porto, detenzione illegale di arma dandestina, ricettazione: ritenuta la continuazione, riconosciute le generiche per AT e con la recidiva per il NI.
Motivi del ricorso:
AT: si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 192 e 606 co. I lett. E)
$.p.p.
-In particolare in riferimento alla imputazione di associazione camorristica aggravata - la doglianza censura la ipervalutazione di meri indizi, col conferire agli stessi dignità di prova. Le chiamate in correità fatte dai “pentiti" AJ e LA non si riscontrano reciprocamente e finiscono per essere inutilizzabili. Così come priva di qualsiasi riscontro è la dichiarazione dell'altro collaborante GE VA, secondo cui il AT era inserito nel gruppo di "P
Ammendola”, i cui pentiti storici hanno concordemente dichiarato di non conoscerlo.
Per quanto concerne l'omicidio RI e reati connessi, si sostiene che gli indizi sono carenti dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.
Si deduce, altresì, il vizio di omessa motivazione in ordine all'espressa richiesta di acquisizione documentale (provvedimento di escarcerazione del G.I.P. di PO attestante l'assoluta estraneità del AT ai contestati reati di concorso in porto e detenzione di arma), nonchè in ordine alla richiesta subordinata, già fatta valere nei motivi di appello, avente ad oggetto la derubricazione del reato di omicidio volontario in quello preterintenzionale o colposo.
102 NI: si denuncia il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione, essendosi proceduto da parte dei giudici di merito ad un esame sommario e superficiale delle dichiarazioni dei....... collaboranti AJ, CO e PA, carenti di adeguati riscontri analitici e improntati ad assoluta genericità.
Motivi della decisione: in riferimento alla imputazione di associazione camorristica aggravata per cui il AT ha riportato condanna, si rileva che sia i giudici di primo che di secondo grado hanno fondatamente ritenuto che le distinte chiamate in correità, del AJ, del CO
e del LA, assurgono a dignità di prova, in quanto esse si riscontrano reciprocamente ed appaiono del tutto scevre dal sospetto di adeguamento o concertazione proprio per il loro diverso spessore.
E' stato, poi, opportunamente sottolineato, che il legame DE CH-AT, evidenziato dai nominati AJ e LA, dà conto del passaggio dello stesso AT con i RI dopo la scissione, conformemente alla strada scelta dal DE CH.
Significativamente è stata richiamata la deposizione di UN VA (moglie del LA), che indica tra i più assidui amici del marito insieme con ZO DE CH, IO “mezzo- metro", in cui è stato identificato il AT.
Tale convincimento appare, poi, ulteriormente supportato dall'arresto dello stesso
AT con UG e NI dopo la commissione dell'omicidio RI, fondatamente ritenuto tale episodio un riscontro insuperabile alle chiamate in correità.
Passando ora all'esame delle doglianze difensive concernenti le condanne inflitte al
AT e al NI per l'omicidio di RI TR ZO e reati connessi, si ritiene opportuno, in premessa, richiamare in sintesi l'evento: il 21.5.91, verso le ore 16.50, ZO TR RI veniva ricoverato presso l'ospedale dei "Pellegrini” di PO, perchè attinto al capo da un proiettile di arma da fuoco, esplosogli contro all'altezza del civico 24 del Vico Sergente Maggiore;
per la gravità della lesione decedeva alla ore 17.30 del successivo 24.5.1991 presso l'ospedale Cardarell dove era stato trasferito.
Nel corso delle indagini, si aveva modo di apprendere che l'ucciso era un comandante di navi in pensione, che quel giorno - 21.5.91 si era recato presso l'agenzia marittima dei fratelli, per
-b recuperare una borsa che aveva acquistato per l'onomastico della suocera e che li aveva dimenticato.
103 L'RI, oltre che essere totalmente immune da precedenti penali risultava estraneo ad ambienti di delinquenza organizzata, sicchè la sua morte veniva ricondotta ad un involontario coinvolgimento nella guerra armata in quel tempo imperversante sui "Quartieri”.
In particolare, la polizia aveva modo di apprendere da fonte confidenziale che il colpo che aveva mortalmente attinto l'RI era diretto ad uno scissionista, tale SE PA
(detto "core mio”), già in precedenza arrestato con il AR AL. La stessa fonte aveva riferito che il PA era riuscito a scampare all'uccisione, allontanandosi velocemente a bordo di un'auto "Mini" della quale egli era in possesso, così come accertato dalla polizia.
All'altezza del civico 80 di Via Speranzella, che si diparte dalla Via Sergente Maggiore, fu rinvenuta una pistola semiautomatica, con matricola abrasa contenente tre carturacce dello stesso calibro, di cui una nella camera di scoppio. La pistola aveva una capacità di otto proiettili e i successivi accertamenti della polizia scientifica consentivano di stabilire che tutti e tre i bossoli sequestrati e il proiettile erano stati esplosi con quell'arma.
Quanto alle circostanze dell'arresto del NI e del AT (oltre che dell'UG), emergeva che i carabinieri AF PALMA e Cosimo MARTELLA, trovandosi più a monte rispetto al punto dell'esplosione ad una distanza tra i duecento e i trecento metri, in servizio di pattugliamento sui “Quartieri Spagnoli”, avevano udito le esplosioni e rapidamente si erano portati verso il punto da cui esse provenivano. Giunti ad una distanza di una ventina di metri, avevano visto fuggire una moto e una "Vespa”, al cui inseguimento si erano posti, perdendole per un attimo di vista, allorchè le stesse avevano svoltato per la Via Speranzella, proseguendo, quindi l'inseguimento lungo quella strada. Durante questo tragitto, detti militi avevano notato che uno degli occupanti della moto si era disfatto di un giornale, che non era, però, caduto svolazzando, come se fosse di un certo peso. L'inseguimento aveva avuto termine all'altezza della farmacia in Via Speranzella, ove, davanti ai fuggitivi, si erano parati due "falchi” della polizia in borghese, puntando verso di loro le armi.
Uno dei carabinieri motociclisti aveva superato la "Vespa", che finiva col rovinare al suolo davanti all'altro carabiniere motociclista.
Il conducente della "Vespa" veniva fermato e identificato per AL NI, mentre g occupanti della moto erano individuati in UG & AT. e
Ritenendo la flagranza del commesso delitto, si procedeva all'arresto dei tre e si effettuava nei loro confronti il prelievo "stube”: la successiva lettura del campione dava esito positivo per i tamponi relativi ad entrambe le man dell'UG, esito positivo per il tampone relativo alla mano sinistra del NI, mentre particelle significative dei residui dello sparo venivano rinvenute sulla mano destra del NI e su entrambe le mani del AT.
104 Ciò premesso in fatto, è da sottolineare che la vicenda della uccisione dell'RI non si avvale, per la sua soluzione, delle testimonianze di alcun "pentito” ma, nel contempo, costituisce di tali testimonianze una particolare forma di riscontro della tesi investigativa - particolarmente avvalorata dalle rivelazioni del AJ che ha indotto a ritenere che all'interno del clan
RI nella zona dei "Quartieri LI, vi fosse uno scontro tra fazioni contrapposte, talchè, se la confessione del AJ (con quella, dibattimentale, del CO) ha giovato ad inquadrare la sparatoria dalla quale derivò la morte del passante RI in un più ampio contesto di attività criminali, è altrettanto indubbio che le responsabilità dei delitti in esame sono state autonomamente provate dalla sorpresa in quasi - flagranza dei prevenuti e alla stregua delle numerose testimonianze raccolte.
Le acquisizioni probatorie, all'esito dei giudizi di merito richiamate dalla impugnata sentenza, evidenziano che:
il AT, il NI (con l'UG) legati tra loro ed alla fazione dei RI, certamente in lotta cruenta con gli scissionisti di AR AL (alias BECKEMBAUER), si trovavano in prossimità dell'abitazione di soggetti del gruppo "nemico" con una "Vespa” ed una moto e che in quel contesto furono esplosi colpi di arma da fuoco;
hello stesso contesto fu vista fuggire un'auto, con a bordo GE LL dell'opposto gruppo
-
degli scissionisti e restò colpita una persona del tutto estranea alla lotta in corso;
che l'esito dell'esame "stube" ha comprovato che gli imputati o spararono o si trovarono nell'immediata vicinanza dello sparatore al momento dell'esplosione; che dei due motoveicoli inseguiti dai carabinieri, quello di minore cilindrata era caduto al suolo poco
-
dopo la curva e il suo conducente si era dato alla fuga e, inseguito e catturato,si era rivelato essere imputato AL NI;
quello di maggiore cilindrata, tallonato dai motociclisti dell'arma era stato bloccato in Via Speranzella dagli agenti MANZO e GATTI che si erano posti in mezzo alla strada con le armi puntate, ed era risultato guidato da AR UG che aveva dietro di lui
IO AT, procedendosi, quindi, all'arresto di entrambi;
che lungo il percorso di fuga fu rinvenuta una pistola potentissima (cal. 45), del tipo di quelle
-
certamente in uso alla camorra, con matricola abrasa;
che, espletato l'accertamento balistico, si è accertato che tutti e tre i bossoli e il proiettile repertati sui luogo del delitto, furono esplosi da tale arma.
Ciò stante la testimonianza (ex art. 192 co. III c.p.p.) postuma del CO rispetto ai fatti accertati, è da ritenere davvero ad abundantiam, dato che gli elementi di prova acquisiti sono stati ineccepibilmente posti dai giudici di merito a base del loro convincimento di colpevolezza degli imputati che, proprio quel giorno, avevano organizzato una delle tante spedizioni punitive in
105 territorio nemico per cercare qualcuno degli avversari, che l'avevano trovato e gli avevano sparato addosso, mancandolo e ammazzando uno sfortunato passante. Alla stregua di tali risultanze, appaiono totalmente infondati tutti i motivi di ricorso proposti, ivi compresa la doglianza attinente alla richiesta di derubricazione del delitto di omicidio volontario nella forma preterintenzionale o colposa.
E, invero, una volta accertato che la grave vicenda delittuosa è da porsi nell'ambito della feroce e sanguinosa lotta che all'epoca imperversava tra bande contrapposte e che i tre prevenuti erano insieme condividendo gli stessi “ideali”, perseguendo lo stesso scopo uniti da un comune intento "collaborativo", è impensabile che ciascuno di essi possa sottrarsi alla responsabilità per aver voluto, in danno di una persona, un evento cagionato invece ad altra persona per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione (cd. aberratio ictus).
Si è così correttamente evidenziato dal giudice a quo che, ove pur si dubitasse che lo sparatore abbia agito con la ferma volontà di uccidere una persona determinata e, quindi, che perseguisse un preciso scopo omicida, premeditato o di impeto (e, quindi, che abbia agito a mero scopo dimostrativo), è parimenti da ritenere probatoriamente accertato che egli, esplodendo almeno tre colpi di una micidiale semiautomatica cal. 45 in una strada affollata di un quartiere popoloso, quanto meno ha agito anche a scopo di uccidere sia il soggetto avuto di mira, sia chiunque altro avesse avuto la ventura di trovarsi sulla traiettoria dei colpi esplosi (cd. dolo eventuale).
Stanti tali risultanze - recepite e poste a base della propria decisione dal giudice a quo, con assoluto rigore logico-giuridico e attraverso una incensurabile valutazione delle prove i ricorsi proposti dal NI e dal AT non possono trovare accoglimento.
106 XV.
OMICIDI DI ND NO E RO LO E RE CONNESSI
ASCRITTI A:
1. AJ SQ,
2. SA NO,
3. AM SE
quali autori materiali,
4. RA ZO
quale partecipante alla fase organizzativa;
i primi tre riconosciuti copevoli, in concorso, degli omicidi di NO MO e
LO RO (ex artt. 110-575 c.p.), con l'aggravante dei motivi abietti per tutti e della premeditazione per il AJ e il SA;
nonchè di porto e detenzione illegali di arma comune da sparo e relative munizioni e condannati (con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale per il
SA, specifica per l'AM e il AJ):
il SA: alla pena dell'ergastolo per ciascuno dei due omicidi, nonchè ad anni due, mesi sei di reclusione e £.
1.900.000 di multa per i reati connessi riuniti dal vincolo della continuazione, con determinazione del cumulo della pena (tenuto conto della condanna inflitta per il reato associativo: v. retro) in quella dell'ergastolo e £.
2.000.000 di multa;
l'AM: alla pena dell'ergastolo per ciascuno dei due omicidi e a quella di anni 2, mesi 4 di reclusione e £ 1.850.000 di multa per i reati connessi riuniti dal vincolo della continuazione, con determinazione del cumulo della pena (tenuto conto della condanna inflitta per il reato associativo: v. retro) in quella dell'ergastolo e £.
1.850.000 di multa;
il AJ: alla pena di anni 8, mesi 4 di reclusione e £. 450.000 di multa con le attenuanti generiche e quella specifica di cui all'art. 8 L. 203/91, ritenute prevalenti;
lo RA: condannato in primo grado alla pena dell'ergastolo per ciascuno dei due omicidi e a quella di anni 2 di reclusione e £.
1.800.000 di multa per i reati connessi riuniti dal vincolo della continuazione, all'esito del giudizio di appello è stato assolto dagli indicati addebiti, ai sensi del II co. dell'art. 530 c.p.p., per non aver commesso il fatto.
107 Avverso tale decisione ha interposto ricorso il Procuratore Generale presso la RT di appello di PO.
Motivi del ricorso:
AJ: deduce l'omesso esame in ordine alla richiesta di applicazione della continuazione per tutti i reati ascrittigli;
nonchè illogicità della motivazione per non avere il giudice a quo (stanti le ritenute attenuanti) ridotto la pena al minimo edittale, in considerazione del comportamento processuale.
SA: deduce violazione dell'art. 606 n. 1 lett. B), lett. D), lett. E), per mancata assunzione di prove decisive, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e delle norme giuridiche, delle quali si deve tener conto nell'applicazione della legge penale.
Nel richiamare le doglianze fatte valere dal SA in linea generale per tutti i reati per cui ha riportato condanna (la cui valutazione, per quanto di competenza di questa RT, è stata espressa esaminando il ricorso avverso la condanna ex art. 416 bis c.p.p.: v. retro), con specifico riferimento agli omicidi NO-LO e reati connessi, si censura la decisione del giudice a quo, deducendo che:
P'unica chiamata di correo in relazione al fatto è assolutamente inattendibile in tutti i punti, della fase organizzativa, della fase esecutiva e, inoltre, non vi è alcun elemento soggettivizzante la stessa.
Le dichiarazioni accusatorie del AJ sono incongrue e caratterizzate da contraddizioni logiche insuperabili, per assoluta carenza di credibilità, avendo egli reso più versioni.
Si sostiene, inoltre, che il AJ si è autoaccusato di questo fatto senza averne mai avuto cognizione diretta, talchè ci si trova di fronte ad una ricostruzione fantastica, supportata solo dai suggerimenti dell'inquirente.
In subordine, avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina del reato continuato dal momento che, se inserito in un contesto associativo, l'imputato avrebbe commesso i fatti contestatigli nell'ambito di un unico disegno criminoso per rafforzare e rendere operativa l'associazione di cui faceva parte.
AM:
si deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione, violazione di legge.
In merito alla condanna per il duplice omicidio NO-LO e reati connessi, si censura che il metodo utilizzato dal giudice a quo nella valutazione della chiamata di
108 correo è avvenuto in violazione dei principi giurisprudenziali, essendosi ritenuto sufficiente, a riscontrare detta chiamata, il mero apparente rapporto di amicizia tra l'AM e il AJ, trascurandosi completamente l'assunto dell'imputato, secondo il quale il AJ nutriva nei suoi confronti motivi di rancore così forti, da volerlo uccidere.
La RT di merito ha, immotivatamente, ritenuto bastevole la dimostrazione che una delle due vittime avesse interessi illeciti in comune con il "Clan" RI per sostenere l'esistenza di valide e forti ragioni di contrasto. L'elemento di riscontro dovrebbe essere, comunque, connotato da specificità e non risolversi in circostanze generiche.
P.G., avverso l'assoluzione di RA ZO: si deduce il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, rilevando che agli atti risulta probatoriamente che lo RA fu partecipe della fase organizzativa del duplice omicidio NO-LO, quale tramite della volontà di RI AR al AJ, per indurlo ad adempiere il mandato conferitogli da esso RI, essendo già pronta altra "squadretta" per eliminare il NO.
Osserva il ricorrente p.g. che, infondatamente, i giudici di appello non hanno ravvisato in detta frase un monito o un incitamento ad agire immediatamente, pur avendo il AJ, in sede di istruttoria dibattimentale, precisato che lo RA aveva voluto dargli l'ultima possibilità di agire nel giorno successivo, così riportando la volontà di AR RI e, in tal modo, rafforzandogli l'intento omicida col pericolo della sua sostituzione per incapacità. Conseguentemente il AJ ben recepiva il comando impostogli, nella piena consapevolezza, che ove non fosse riuscito ad adempiere l'ordine, avrebbe perduto la sua funzione di "killer" in seno all'associazione, tant'è che si adoperava per allertare altri "collaboratori" quali SA e AM, in tal modo adempiendo il mandato ricevuto.
Motivi della decisione: premesso in fatto: come risulta dalla impugnata sentenza, SQ AJ ha confessato la sua partecipazione al fatto criminoso in esame nell'udienza del 23.3.1993: NO era stato ucciso perchè la sua morte era stata già decisa, mentre il LO aveva subito la stessa sorte per aver avuto la sfortuna di trovarsi accanto a lui.
Il "collaborante" ha affermato di aver avuto l'ordine di agire da AR RI perchè
NO - che lui conosceva di vista aveva fatto parte dell'organizzazione (occupandovi
-
una posizione gerarchica superiore a quella del "killer"), dalla quale poi si era distaccato e si stava mettendo "per conto suo" nella zona del Vasto;
e ciononostante, spendeva ancora il nome di RO
RI presentandosi sempre come suo amico.
109 La "commissione" già fatta al AJ e ad altri “associati” e che non si era potuta compiere, veniva sollecitata, dopo alcuni giorni, al medesimo da ZO RA, che, incontrandolo, gli aveva detto che, se il NO non fosse stato “beccato” il giorno dopo, gli incaricati avrebbero perso l'occasione di ucciderlo, in quanto sulle sue tracce si era posta un'altra squadra formata dagli uomini di SANN di Palazzo".
A seguito di tale "perentorio invito" e al fine di non essere preceduto da altri, il AJ si adoperava immediatamente per arruolare persone che già sapevano della condanna del
NO e che fossero disposte ad associarsi all'impresa.
Dai "Quartieri Spagnoli” aveva, perciò, prelevato NO SA e, dopo aver preso una
"Vespa”, insieme si erano portati alle Case Nuove per rintracciare SE AM, confidando che costui avesse voluto fare da autista.
Avuto l'assenso dell'AM, i tre (l'AM e il AJ sulla "126" e il
SA sulla "Vespa”), si recavano nella zona del “Vasto”.
In precedenza esso AJ aveva avuto cura di contattare AL CI, che gli confermava che il NO si trovava in prossimità del posto ove si riparavano i biliardini.
Appostatosi presso il locale, il terzetto aveva dovuto compiere un paio di giri, in attesa che il
NO ne uscisse e, quando ciò era accaduto, SA aveva fermato la "Vespa" in folle il motore acceso, e, avvicinatosi al NO, lo aveva chiamato per nome. Costui si era voltato abbassandosi e il SA aveva esploso due o tre colpi di pistola con una "Python". Uno dei colpi dopo aver raggiunto il NO, aveva attinto anche il LO caduto insieme al suo accompagnatore, mentre altro proiettile si era conficcato nel faro di un "Alfa Sud".
II AJ era rimasto di supporto con una cal. 38 in macchina accanto all'AM.
Compiuta l'azione, il terzetto si era portato presso il circolo "canottieri" ed era montato su una barca a motore che il cognato del SA, pescatore, teneva ormeggiata in un vicino pontile e,
giunti al largo, i tre avevano gettato l'arma in mare.
Specificava il AJ che per l'omicidio gli erano stati versati dal AR £. tre milioni (che egli aveva diviso con il solo SA); quindi AR RI, che si era anche arrabbiato di questo versamento, perchè eseguito con i soldi di SANN di Palazzo", aveva dato a ciascuno £. due milioni.
Nell'omicidio il CI aveva svolto il ruolo di specchietto e lo RA lo aveva avvertito che quella era l'ultima occasione per adempiere al mandato conferitogli da AR
RI.
Nello svolgimento dei giudizi di merito sono stati acquisiti ed evidenziati i seguenti riscontri alle affermazioni del AJ:
110 verso le ore 19:30 del 13.11.1989 MO NO e RO LO venivano mortalmente colpiti da un proietto di arma da fuoco.
In sede di istruttoria dibattimentale, il vice questore DI RUBERTO specificava che l'attività di indagine delegatagli dal P.M. era consistita nel verificare la corrispondenza al vero nella dinamica det fatto nel racconto del AJ. Più in particolare, gli investigatori, consultando il verbale di sopralluogo a suo tempo redatto dalla "Scientifica", avevano constatato che effettivamente il delitto si era verificato in un punto del marciapiedi antistante il circolo ricreativo sito ai nn. 119 e 120 di Via
Pavia, dove era stata rilevata una macchia di sangue e che una pallottola era finita nel faro di una macchina. Particolari che il "collaborante" aveva detto di aver potuto percepire, perchè quella volta non aveva sparato e, quindi, aveva “potuto osservare la scena dal di fuori".
Come dato di riscontro oggettivo, si è richiamata la sentenza, passata in giudicato, emessa il
5.12.1994 dalla RT di appello di PO, con la quale MO NO era stato condannato per i delitti di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di Kg. 2,019 di cocaina, esportazione illegale di capitali e ricettazione, in concorso con i fratelli RO e AL
RI, con TO RA e ZO TR.
In riferimento alla "credibilità" del dichiarante, avendone i difensori degli altri imputati contestato la verosimiglianza con le obiezioni richiamate nei motivi di ricorso, da parte dei giudici di merito si è osservato:
- le rivelazioni del AJ si sono contraddistinte non solo perchè inattese, quanto, perchè spontanee, lucide e dettagliate, trovando subito riscontro in due elementi di prova estrinseci: sui precedenti del deceduto NO e sulla sua collocazione nel mondo della malavita organizzata, nonchè sulla richiamata sentenza definitiva della RT di appello di PO;
- l'accertamento di una causale adeguata per l'assassinio del NO da un lato e, dall'altro,
l'assenza di qualsiasi elemento probatorio, o anche meramente indiziario che spiegasse quello di
LO, talchè è apparso oltremodo verosimile che questi sia rimasto ucciso per fatalità;
l'assenza di sostanziali contraddizioni nelle chiamate in correità fatte dal AJ, sia con riferimento al "prelievo" di SE AM “non casuale” ma di "proposito" come precisato dallo stesso, sia per aggregare NO SA, avendo entrambi accolto l'invito senza esitare, essendo già a conoscenza che "NO doveva morire";
sulle eccepite impossibilità che il AJ avesse potuto notare la rottura del faro dell'automobile, si è contrapposto che il dichiarante ha affermato che, giunti davanti al locale dove si attendevano di sorprendere NO, questi “non usciva mai” per cui era stato necessario fare "un paio di giri" nell'attesa che venisse fuori, talchè si è ritenuto del tutto plausibile che egli,
111 volgendosi indietro al fragore dell'impatto del proiettile, abbia potuto notare la conseguente rottura del faro dell'automobile ivi parcheggiata;
- si è, poi, ritenuta plausibile dal giudice a quo la chiara percezione da parte dello stesso AJ che un unico proiettile avesse attinto i due malcapitati, avendo egli spiegato che li aveva visti cadere insieme subito dopo lo sparo. E, peraltro, il medico legale, prof. Palmieri, in sede di istruttoria dibattimentale, ha affermato, con ragionata certezza, oltremodo fondata l'ipotesi che il LO sia stato ucciso dalla pallottola che aveva già attraversato la gola del NO;
- anche la traiettoria del proiettile, desunta dalle ferite riportate dai due uccisi, è apparsa conforme a quanto in merito dichiarato dal AJ, secondo cui il SA - raggiunto il punto dal quale avrebbe fatto fuoco e prima di sparare aveva chiamato per nome il NO, che si era girato, talchè questi voltatosi di scatto rimaneva colpito nella regione latero-cervicale destra del collo, mentre il LO, che gli volgeva il viso, si era istintivamente abbassato alla vista della pistola puntata, intercettando lo stesso proiettile in piena fronte.
Sulla base di tali risultanze, i giudici del merito hanno ritenuto raggiunta la certezza della piena attendibilità, o consistenza intrinseca della articolata confessione di AJ, corroborandola dajulteriori elementi di prova "esterni”, così esplicitandoli:
- i rapporti interpersonali con i soggetti da lui "arruolati”: quello, di particolare amicizia, con il
SA, è attestato dalla circostanza che esso AJ ha potuto riferire fatti della sua vita personale, quale la crisi in cui egli cadde in conseguenza della morte della madre (avvenuta poco tempo prima del duplice omicidio in riferimento), fatti ammessi come veri dal SA nelle dichiarazioni da lui rese. Analoghi rapporti di stretta amicizia intercorrevano tra il AJ e
l'AM, tant'è che quest'ultimo a tali pregressi rapporti ha fatto appello per avere conferma di una visita del AJ a casa sua il giorno dell'omicidio di AL TI (v. infra) e cioè il 31.12.1990. Si è, altresì, richiamato che il SA e l'AM, pur abitanti in zone diverse di PO, sono stati controllati il 15.7.88 con altre tre persone (affiliate all'organizzazione o ad essa collegate), con l'utilizzazione di due mezzi, tra cui la moto "Honda 600 XL" targata Na
302267, che nel successivo controllo del 3.8.1988, si è riscontrata nella disponibilità proprio di
AR RI, in compagnia, in tale occasione, dello stesso SE AM.
Quanto al SA si è rilevato che il AJ ha espressamente affermato che il coinvolgimento nell'azione delittuosa di costui fu da lui voluto, proprio per riabilitarlo agli occhi di
AR RI che lamentava di avere dopo 12 anni perso un amico, in quanto questi si era lasciato andare (anche abusando di cocaina) dopo la morte della madre. L'eseguita azione aveva raggiunto l'obiettivo voluto lasciando pienamente soddisfatto il RI;
112 il giudice di appello ha, pertanto, ritenuto pienamente riscontrata la chiamata in correità del SADES e dell' AM, per essersi accertata l'estrema verosimiglianza del dettagliato racconto del chiamante, che ha attribuito a ciascuno di loro mansioni determinate e perfettamente funzionali, essendo gravati da elementi di prova intrinseca, quale quella della loro appartenenza all'associazione per delinquere dei RI e, quindi, la loro perfetta aderenza ai ruoli assegnatigli dal correo AJ, ruolo che per AM, come anche riferito dall'altro collaborante" CO, era proprio quello di "killer"; peraltro solo l'autore del reato sarebbe potuto essere in grado di indicare il movente riscontrabile, rivelare il contributo del CI AL (che si è accertato abitare nei pressi del luogo del delitto), chiarire l'accidentalità della morte del LO e riferire fatti con assoluta aderenza ai dati di generica, come la rottura del faro di un auto in sosta e la contemporanea caduta delle due vittime.
Ritiene il Collegio che il giudice a quo, alla stregua delle dichiarazioni autoaccusatorie e di chiamata in correità del AJ, ha ricavato un quadro probatorio sufficientemente rassicurante a carico dei ricorrenti: un narrato intrinsecamente attendibile, in quanto, non soltanto di appagante valenza descrittiva, ma anche perchè corrispondente in modo adeguato al ruolo che il SA e
'AM avevano nell'ambito dell'associazione camorristica (già oggetto di esame da parte di questa RT: v. retro), talchè la causale del delitto, a seguito dei numerosi riscontri del tutto corrispondenti alle circostanziate propalazioni dello stesso AJ (con peculiare riferimento ai particolari specifici in ordine alla dinamica del fatto), appare nitida e specifica circa le ragioni della sentenza di morte del NO, che ha occasionalmente coinvolto quella del suo accompagnatore LO.
Conseguentemente i ricorsi proposti dal SA e dall'AM, per la loro infondatezza, vanno rigettati.
Anche il ricorso proposto dal AJ è da ritenersi infondato, tenuto conto che i giudici del merito hanno ridotto la pena per il più grave delitto di omicidio, in applicazione delle ritenute attenuanti prevalenti, nella massima estensione, con modesto ed adeguato aumento per la continuazione;
mentre, per quanto attiene all'altra doglianza fatta valere, si ribadisce quanto già in precedenza esposto e cioè la incensurabilità della decisione del giudice a quo per aver ritenuto l'impossibilità di unificare, per la continuazione, i delitti specifici e quello associativo e, tra loro, delitti specifici commessi nelle più disparate condizioni di tempo e, quindi, sicuramente non espressione di un'unica deliberazione criminosa.
113 La RT ritiene, invece, fondato il ricorso del Procuratore Generale avverso l'assoluzione dello RA, quale correo negli episodi criminosi in esame.
E, invero, il giudice a quo, pur dando atto che il dubbio non attiene alla effettività dell'incontro descritto dal AJ, ritenuto perfettamente provato nel suo accadimento storico, quanto, invece, alla circostanza che la partecipazione dello RA è stata espressamente limitata alla frase riferita dal AJ, cui il mandato era stato conferito in persona da AR RI, fase la quale fu interpretata come una sollecitazione all'azione, ha ritenuto che nella fattispecie, la chiamata di correo non si sia sostanziata nel coinvolgimento del chiamato in un'attività operativa, nè nel conferimento di un mandato, ma poggi, invece, sull'interpretazione che potè dare il AJ dei contenuti di un discorso relativo a vicende interne dell'organizzazione delle quali certamente anche to RA era al corrente.
Appare, per contro, condivisibile quanto rilevato dal ricorrente P.G., che tale interpretazione dei fatti si appalesa illogica e non rispondente a quanto effettivamente espresso (e recepito in motivazione dal giudice a quo) dal collaborante, e cioè che lo RA aveva inteso dargli f'ultima possibilità di agire nel giorno successivo, riportando la volontà di AR RI e così prospettandogli il pericolo della sua sostituzione per incapacità e, quindi, inducendolo ad agire subito, altrimenti avrebbe perso la "picchiata", essendo già pronta altra squadra per compiere l'azione delittuosa in danno del NO.
Da qui l'immediata ottemperanza del AJ che, per timore di perdere le sue funzioni di
"killer" in seno all'associazione, immediatamente si adoperava per approntare altri uomini - SA ed AM - con i quali adempiva quanto richiesto dal AR RI.
Sulla base di tali risultanze, rileva il Collegio, che la statuizione non sembra rispondente a un'attenta verifica delle dichiarazioni del AJ, relativa alla posizione dello RA nel duplice omicidio in questione.
Il giudice del rinvio dovrà, pertanto, operare un nuovo accurato accertamento dell'intrinseca attendibilità del dichiarante, attraverso una diversa metodologia verificatoria, sia con riferimento alla rigorosa osservanza dell'art. 192 III co. c.p.p., sia con riguardo al rispetto delle norme in tema di concorso nel reato.
114 XVI.
OMICIDIO DI RO NC E RE CONNESSI, ASCRITTI A:
1) RI TO, 2) ON OV, quali mandanti;
3) AJ SQ, 4) LA OR NA, 5) FF RA, quali autori materiali
Tutti i predetti sono stati condannati per i reati di:
1) concorso in omicidio pluriaggravato di RO NC, commesso in PO il 24.11.1988 (ex artt. 575, 577 n.
4 - motivi abietti, 577 n.
3 - premeditazione) e
(2) concorso in detenzione e porto illegali di arma aggravati (ex artt. 110 c.p., 10, 12 e 14 L. 497/74,
61 n. 2 c.p.); in ricettazione della "Vespa” utilizzata per l'agguato (ex artt. 110, 648 c.p.), con la continuazione sotto il più grave delitto di ricettazione, alle seguenti pene:
RI AL: a quella dell'ergastolo per il fatto di cui al punto 1); della reclusione di anni 3
e della multa di £. 1.500.000 (di cui condonati anni 2 di reclusione e l'intera multa per il D.P.R.
394/90), per il fatto di cui al punto 2) (con determinazione della pena - tenuto conto della condanna inflitta il reato associativo ex art. 416 bis, v. retro ·per in cumulo nell'ergastolo). Con la recidiva
-
specifica reiterata per tutti i reati;
ON IO: a quella dell'ergastolo per il fatto di cui al punto 1); ad anni 2, mesi 6 di reclusione e £.
1.200.000 di multa (di cui condonati anni 2 di reclusione e l'intera multa per il D.P.R.
394/90) per il fatto di cui al punto 2);
AJ: a quella di anni 8, mesi 8 di reclusione per tutti i reati ascrittigli ai punti 1) e 2) riuniti dalla continuazione, con le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 8 D.L. 152/91 prevalenti. Con
la recidiva specifica;
LA OR: a quella dell'ergastolo per il fatto di cui al punto 1), nonchè a quella di anni 2 di reclusione e £.
1.500.000 di multa per il fatto di cui al punto 2), con determinazione, in cumulo, della pena dell'ergastolo;
FF: alla pena di anni 15 di reclusione, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti e riuniti tutti i reati ascrittigli per la continuazione sotto quello più grave, di cui al punto 1).
115 Motivi del ricorso:
RI AL: si sostiene che i giudici di seconde cure sono pervenuti all'affermazione di responsabilità dell'imputato attraverso una motivazione incongrua, apparente, gravata da vistosi vizi logici, contraddittoria, in aperta violazione della legge penale e processuale penale.
Nello specifico, si deduce il vizio logico concernente il mancato espletamento della perizia psichiatrica sulla persona del AJ stante la totale inattendibilità di esso, evidenziando che ciò che inficia il ragionamento del giudice di appello è la carenza di adeguata motivazione a sostegno del proprio convincimento, senza alcuna garanzia di logica obiettività, talchè la causale dell'omicidio del
NC diventa “collettiva" sulla base di una congettura, mentre RI AL è gravato del ruolo di mandante perchè sarebbe dell'organizzazione camorristica un rappresentante prestigioso.
Osserva conclusivamente il ricorrente, che la RT di merito aveva confuso il sapere di informazione del dichiarante AJ con il concetto di riscontro esterno, valutando la parola di questi attraverso un reticolo di vizi logici vistosi.
Tali rilievi vengono ribaditi e ulteriormente specificati con motivi aggiunti ex art. 585 IV co.
qp.p..
ON IO: la doglianza è che i giudici di seconde cure hanno proceduto "per congettura" sulla base delle dichiarazioni del AJ, essendosi recepita come una sorta di verità solare la sua parola senza sottoporla ad analisi e razionalità critica.
Non si riesce a comprendere quali siano gli elementi individualizzanti e quelli di riscontro a darico di esso ON.
-In definitiva si rileva - che il ON IO, chiamato in causa dal AJ
nell'assenza totale di riscontri specifici, si vede condannato all'ergastolo in virtù di uno schema logico attestato su una valutazione aprioristica, nel senso che la imputazione a suo carico, ex art. 416 bis, si è trasformata in responsabilità quale mandante del delitto NC.
Tali rilievi vengono ribaditi e ulteriormente specificati con motivi aggiunti ex art. 585 IV co.
c.p.p...
AJ: omesso esame in ordine ai motivi di gravame avverso la sentenza di primo grado con fiferimento alla sussistenza della continuazione tra i vari omicidi contestati, da inquadrare tutti nello stesso disegno criminoso del sodalizio di cui il AJ faceva parte (con particolare riferimento al controllo del territorio).
Illogicità della motivazione, per non aver applicato il minimo edittale in considerazione del suo leale comportamento processuale.
116 LA OR: sono stati proposti i seguenti motivi di merito: ichiesta di: rinnovazione parziale del dibattimento ex art. 603 c.p.p.; assoluzione per non aver commesso il fatto;
attenuanti generiche e riduzione della pena.
Con riferimento all'art. 606 c.p.p. si è, poi, dedotta la violazione delle lett. d) ed e) di tale articolo di legge, per mancata assunzione di prova decisiva in relazione alla ricostruzione delle ore che hanno preceduto il delitto.
Si rileva, peraltro, che la motivazione dell'impugnata sentenza è manifestamente illogica con specifico riferimento ai seguenti temi: in ordine al movente dell'omicidio caratterizzato da intrinseca contraddittorietà; sul motivo della partecipazione all'omicidio del LA OR stante la inattendibilità, falsità e contraddittorietà delle affermazioni del AJ;
valutazioni negative che in pari misura si attagliano alle affermazioni dello stesso AJ in relazione agli asseriti vari tentativi di omicidio nei confronti del NC e che hanno preceduto
'esecuzione del delitto;
sull'appostamento dei "killers" per individuare la vittima e sulla loro attesa prima dell'agguato; nonchè sui movimenti della vittima dopo essere stata colpita;
sull'arma usata per il delitto, sul mezzo adoperato per la fuga, nonchè sugli abiti indossati dalla vittima al momento del delitto.
Ulteriore e subordinata doglianza viene prospettata, deducendo la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla denegata concessione delle attenuanti generiche, col mero riferimento alla asserita estrema gravità del fatto e ai numerosi precedenti penali, invero assai modesti.
FF: sostiene carenza di motivazione e illogicità manifesta.
Nel ricorso personalmente proposto, il FF rileva che non vi è prova alcuna che egli abbia realizzato la condotta che gli si attribuisce. Pur ammettendo di essere un pregiudicato, esclude di essersi mai trovato inserito nello schema di cui all'art. 416 bis c.p..
Motivi della decisione:
premesso in fatto: come risulta dalla impugnata sentenza, AJ SQ, in sede di istruttoria dibattimentale nel corso della fase del primo grado di giudizio, all'udienza del 23.3.1993, a distanza di circa due anni e mezzo dal fatto, si confessava corresponsabile di un delitto - omicidio di RO
NC - i cui autori sino a quel momento erano rimasti ignoti.
117 1
In ordine al movente, il AJ riferiva che l'uccisione del NC era da ricondurre alla circostanza (quale da lui appresa da ON IO), che costui era una persona molto pericolosa, in quanto confidente della polizia, tant'è che in un'occasione si era fatto arrestare per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. al fine di essere messo nelle celle insieme con gli associati e carpirne segreti.
In precedenza, in due o tre circostanze si era cercato di cogliere di sorpresa, al fine di acciderlo, il NC, ma senza riuscire a realizzare l'intento. Da ultimo, l'incarico era stato conferito a lui e a LA OR GE (che lavorava allo spaccio del "Cardarelli") da IO
ON che si adoperava, nel contempo, ad estendere l'incarico a tutti gli altri partecipanti, ponchè a far presente che la vittima sarebbe stata attirata in una trappola dallo stesso AL
RI, che gli aveva dato un appuntamento a casa sua. Nell'occasione, egli si sarebbe adoperato ad avvertirli dell'arrivo del NC, per la realizzazione dell'intento.
Il giorno convenuto, il AJ si portava a P.zza Montesanto con ZO TO (poi deceduto), LA OR e FF SC. Allorchè il NC arrivò sul posto e prima che si recasse in casa RI (non era in grado di ricordare chi nella circostanza glielo avesse indicato), egli aveva modo di rilevare che la vittima designata indossava un giaccone o giubbotto di jeans, di cui, tuttavia, non ricordava il colore. In attesa che questi uscisse dall'abitazione, esso
AJ e il LA OR “pazientavano" seduti su una panchina di ferro e poichè la temperatura era un po' rigida, il ON IO portava loro di tanto in tanto "un po' di brodo di polpo prodotto dalla pizzeria Gigino della vecchia PO" di proprietà di tal EL.
Mentre il LA OR si era offerto di sparare "come volontario", il compito del FF era quello di attendere in macchina i due che disponevano di una “Vespa 50” rubata, priva di targa, con accensione elettronica, nel cui cassettino era l'arma del delitto: una rivoltella cal. 38, "il cui cane hon spuntava dalla parte posteriore del calcio ma trovava alloggio nel suo interno". Avvisati dell'arrivo del NC - verso le ore 18.30-19.00 - il LA OR si portava verso la “Vespa” e prelevava la pistola dal cassetto iniziando a camminare a piedi, mentre esso AJ si poneva alla guida della "Vespa". Giunti in prossimità dell'ospedale "Vecchio Pellegrini", il LA RT riferiva al
AJ che il NC non era solo, chiedendogli se avesse dovuto sparare anche al suo accompagnatore;
il AJ gli rispondeva di no, dicendogli che avrebbe dovuto mirare dal basso verso l'alto per evitare di colpire qualche passante. L'omicidio del NC avveniva alcuni metri dopo l'ospedale, in direzione di Via Roma.
Raggiunto dal colpo esploso dal LA OR, il NC era caduto con la schiena per terra.
118 In ordine alla modalità dell'omicidio il AJ precisava che il LA OR, approssimatosi da dietro alla vittima, gli aveva esploso, da breve distanza, un colpo alla nuca, che determinava il sollevamento da terra del corpo ricaduto poi all'indietro con la pancia verso l'alto e le braccia allargate.
Esso AJ prendeva, quindi, a bordo della Vespa il LA OR imboccando la Via
AR a Porta Medina, seguendo un tragitto di fuga, al termine del quale la "Vespa” veniva abbandonata, poggiata al muro, poco dopo l'abitazione di IG ET.
Direttisi a piedi a Via Magnocavallo, i due prendevano direzioni opposte: il AJ si portava a sinistra, dove era atteso da ZO TO, mentre il LA OR andava verso destra, dove sarebbe stato recuperato dal FF. Il AJ riferiva ciò, in base a quanto di comune accordo convenuto, specificando, tuttavia, di non aver avuto modo di constatare che effettivamente il FF avesse raccolto il LA OR.
In sede di verifica delle circostanze del fatto esposte dal AJ, i giudici del merito ne hanno evidenziata l'esposizione lucida, coerente, perfettamente collocata nel tempo e nello spazio, ripetuta più volte senza sostanziali contraddizioni e dettagliata anche nei particolari più insignificanti, quale la necessità di confortare la gelida attesa con una bevanda calda (particolare questo che ha trovato corrispondenza nelle parole della vedova del NC, secondo cui il giorno in cui questi fu ucciso faceva molto freddo).
Con specifico riferimento ai riscontri di generica, si è evidenziato che:
- dalla relazione scritta del consulente settore è emerso che il NC è stato attinto da un solo proiettile (esploso da uno sparatore posto alla sua sinistra, un poco arretrato) che è penetrato in regione occipitale sinistra e uscito in regione parietale destra;
- il giorno successivo al delitto, la p.g.. rinveniva e procedeva al sequestro di una "Vespa 50", color grigio, dotata di un'accensione elettronica particolare, risultata rubata, nonchè una rivoltella contenente nel tamburo cinque cartucce una sola delle quali esplosa, ritrovata nel vano porta oggetti di detto ciclomotore;
detta rivoltella risultava essere una pistola a tamburo non comune perchè priva della sporgenza del cane;
-il cadavere risultava indossare un giubbotto tipo jeans.
Il vicequestore RE, deponendo quale teste, attestava che la vittima era un confidente della polizia ed era stato responsabile, poco prima di essere ucciso, dell'arresto del camorrista
TO RA.
119 Ritiene questa RT che le censure mosse dai ricorrenti RI AL e
ON IO siano prive di fondamento (così come quella fatte valere dal AJ e che sarà esaminata separatamente) e che i giudici del merito, pervenendo alla decisione di condanna, abbiano correttamente applicato le regole generali di valutazione della chiamata in correità, di cui si è trattato al paragrafo VI della presente sentenza.
Con particolare riferimento alla credibilità del dichiarante in relazione al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità, alla genesi della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici, osserva il Collegio che il giudice a quo ha ineccepibilmente evidenziato il dato obiettivo che il AJ, colto nella flagranza dei delitti del “sabato santo" e decisosi a collaborare, nell'ambito della sua molteplice attività criminale di "killer su richiesta”, si è confessato responsabile di un delitto impunito commesso circa due anni e mezzo prima e i cui autori sarebbero altrimenti rimasti ignoti.
I riscontri di “generica" al suo narrato sono apparsi, nella sostanza, contrassegnati da particolare nitidezza e sono stati dinanzi sinteticamente richiamati ed evidenziati. Fondatamente il giudice a quo ha, pertanto, ritenuto anzitutto provata la responsabilità del collaboratore confesso.
Per quanto attiene ai riscontri a carico dei “chiamati”, si osserva con riferimento a AL
RI:
dovendosi ritenere per probatoriamente assodato essersi trattato di omicidio di camorra con
"movente non individuale", il giudice di appello ha,con correttezza logico-deduttiva, ritenuto che tale omicidio sia stato voluto da almeno uno dei capi dell'associazione: e tale era AL RI
(si fa espresso richiamo al giudizio espresso all'esito dell'esame del ricorso da questi proposto per il reato associativo).
Dall'impugnata sentenza si è dato atto che il "pentito" AJ non ha già indicato
AL RI come colui che aveva deliberato la morte del NC (ovvero era concorso deliberarla), ma come la persona che, secondo quanto riferitogli dal ON, con l'invito o la convocazione a casa sua della vittima designata, aveva reso possibile l'esecuzione del piano deliberato dai responsabili dell'associazione.
Tale “confidenza" aveva, poi, l'importante supporto della percezione diretta della visita fatta hella sua abitazione a AL RI dal NC, controllato a vista dallo stesso
AJ e dagli altri sicari e atteso al "varco" all'uscita da detta abitazione;
nonchè il supporto ancora più importante che il suddetto NC veniva, poi, a pochi metri di distanza dalla casa del
RI, freddato con un colpo di rivoltella.
Ciò stante, è pienamente condivisibile sul piano logico la valutazione fatta sul punto dal giudice di appello, secondo cui: "l'indizio desumibile dall'elemento topografico finisce, nella
120 fattispecie, per collegare tutti gli elementi probatori dianzi evidenziati facendo assurgere a piena dignità di prova il discorso del chiamante in correità circa il ruolo avuto da AL RI nella vicenda delittuosa"; con l'ulteriore corollario che, in nessun modo, il AJ avrebbe potuto partecipare alla commissione di un delitto - determinato, come si è notato, da un movente non individuale" - in prossimità dell'abitazione di un responsabile di zona e dell'organizzazione ("RA, tra l'altro, del sommo capo") senza che l'azione fosse autorizzata dallo stesso.
Con riferimento a ON IO si osserva:
la chiamata in correità del AJ nell'attività delittuosa de qua, va logicamente e necessariamente integrata con i giudizi già espressi all'esito dell'esame dei ricorsi dalla stesso ON proposti avverso la condanna per il delitto associativo e per la cosiddetta strage del sabato santo;
va, cioè, tenuto conto della posizione di preminenza che esso ON aveva nel gruppo di “Palazzo
ND di cui il AJ faceva parte con certezza, come dimostrato dal suo accertato concorso alla spedizione punitiva del "sabato santo".
Giova, altresì, tener presente, che sul ON IO convergono altre autonome e specifiche chiamate in correità provenienti da tutti i pentiti, tra le quali, per la sua particolare valenza probatoria, quella del LA, anch'egli certamente "killer" del gruppo di "P Ammendola”.
Ulteriore supporto probatorio alla posizione di preminenza in tale gruppo del ON
e, poi, dato dai numerosi controlli di polizia a suo carico, nel periodo dal giugno '87 all'aprile '91, the appaiono di particolare rilevanza in quanto relativi a personaggi coinvolti, anche per motivi diversi tra di loro, ma, comunque tutti organicamente ed operativamente nel gruppo di "P
ND, come il SO, il DI NA, il OC, il AS, il
AP, il MO e l'AC.
Tali riferimenti, che certamente hanno la valenza di riscontri esterni individualizzanti la posizione del chiamato in correità, trovano ulteriore logico supporto, rapportando l'intervento personale del ON, alla specificità dell'azione. E, invero, una volta dato per accertato che l'agguato finale al NC ha visto coinvolto direttamente uno dei tre fratelli RI, consegue che era d'obbligo che il “lavoro” venisse organizzato e diretto da una persona provvista, nell'ambito del gruppo, di maggiore responsabilità quale era appunto IO ON.
A questo punto appare altamente attendibile la "confidenza" (di cui si è detto), fatta dallo stesso ON al AJ prima dell'esecuzione della “sentenza di morte del NC”” e cioè che la convocazione di costui presso l'abitazione di AL RI era stata all'uopo programmata. E', peraltro, significativo che il ON si sia sottratto sul punto all'esame richiesto dal P.M., talchè correttamente la RT di merito ha ritenuto utilizzabile ai fini della
121 decisione tale notizia, ampiamente, poi, supportata dai numerosi riscontri esterni come dianzi richiamati e, pertanto, legittimamente valutata unitamente agli altri elementi di prova, che ne hanno confermato l'attendibilità (ex art. 192 III co. c.p.p.).
Ritiene conclusivamente il Collegio che su tutte le censure contenute nell'atto di appello, il gjudice a quo ha risposto con motivazione congrua. :
I ricorsi di RI AL e ON IO, sono, pertanto, infondati.
LA OR GE e FF SC, tra i motivi di ricorso proposti, hanno fatto valere quello di difetto di motivazione in ordine alla rispettiva partecipazione alla uccisione di RO
NC.
Il giudice di appello ha fondato il proprio convincimento di responsabilità per il FF:
1 in quanto, secondo la chiamata in correità del AJ, aveva accompagnato uno dei "killers" sul luogo del programmato agguato solo poche ore prima del delitto ed aveva, in quelle circostanze di tempo e di luogo, partecipato all'accordo per la raccolta di uno dei complici dopo l'esecuzione del delitto: da qui la funzionalità del ruolo del FF rispetto al compimento dell'azione;
2. il AJ ha anche indicato il tipo di autovettura utilizzato dai due complici (oltre il
FF, ZO TO deceduto), per lo svolgimento del loro incarico e le parti iniziali dei relativi numeri di targa (per quanto riguarda il FF: Fiat Uno targata Na M3...);
3. in occasione di un atto di controllo del 2.5.1987, il AJ fu trovato in compagnia proprio del
FF a bordo dell'autovettura BMW targata Na M30433; il teste AR all'udienza del 20.1.93 ha dichiarato di aver avuto modo di conoscere
IC LI che, gli aveva presentato SQ AJ;
questi, a sua volta gli aveva fatto conoscere sia ZO TO che ZO FF. Tutti si rivolgevano a lui, quale elettrauto, per ottenere delle riparazioni e, mentre il LI gli aveva solo presentato degli acquirenti, l'TO, IL FF e il AJ si erano resi autori di acquisti di autovetture, da lui propiziati come intermediario presso le concessionarie. In particolare l'TO e il
FF avevano comprato le autovetture indicate dal AJ e ciò in epoca anteriore e prossima alla commissione dell'omicidio NC.
Anche peril LA OR GE, il giudice a quo pone in evidenza la chiamata in correità fatta dal AJ, secondo cui il LA OR, impiegato presso lo spaccio del "Cardarelli”, era entrato in rapporti con IC LI (che lavorava presso quello stesso ospedale come barbiere),
* quale lo aveva frequentato pure nel periodo in cui il LA OR si era trovato agli arresti domiciliari e lo aveva altresì formalmente introdotto nell'organizzazione.
122 La stessa accusa di partecipazione diretta all'organizzazione camorristica veniva poi formulata da
IO LA all'udienza del 26.5.93, riferendo di aver appreso la notizia direttamente dall'imputato in occasione di discorsi tenuti anche in presenza di altro affiliato (AF PO detto "o pallino"), ma specificando che il LA OR non gli aveva fatto cenno di azioni da lui compiute per la stessa organizzazione.
II AJ ha, poi, affermato la presenza del LA OR nella riunione di progettazione tenuta nella casa della suocera di ZO OM qualche settimana prima o anche un mese prima dell'agguato riuscito.
Ritiene il Collegio che, pur incombendo sul LA OR e il FF una chiamata di correo intrinsecamente attendibile, non par dubbio che il giudice di appello sia caduto in un vizio logico di motivazione, non essendo stati acquisiti elementi probatori sufficientemente idonei a far ritenere i predetti FF e LA OR effettivamente partecipi dell'associazione camorristica, tant'è che, a loro carico non è stata elevata l'imputazione ex art. 416 bis c.p..
A tale significativa carenza probatoria, non fa, poi, riscontro, al fine di asseverare la loro partecipazione all'attività operativa per la esecuzione del delitto NC, il requisito, nella fattispecie indispensabile (per la mancanza di riscontri “esterni"), della duplice "chiamata individualizzante".
Ciò stante, in accolgimento del motivo di ricorso richiamato in premessa (nel quale sono da fitenersi assorbite le ulteriori censure proposte), la sentenza impugnata deve essere annullata con fiferimento alle posizioni del LA OR e del FF.
Il giudice del rinvio dovrà, con diversa motivazione, rivalutare la possibilità di un nuovo utile apprezzamento della chiamata in correità del AJ, procedendo ad un approfondimento estremamente rigoroso idoneo a conferire (o meno) il grado di assoluta attendibilità probatoria a tale chiamata.
Avendo il AJ proposto anche in ordine all'attività delittuosa in esame identiche censure come per tutti i delitti per cui si è dichiarato reo confesso, consegue che la risposta a tali doglianze non può non avere la connotazione della ripetitività.
Pertanto, nel rigettare anche in parte qua, il ricorso proposto dal AJ perchè infondato, si richiama integralmente la già espressa motivazione.
123 XVII.
OMICIDIO DI TO TI E RE CONNESSI ASCRITTI A:
1. ON IO quale mandante,
2. AJ SQ
3. LI IC
in concorso con UG AR (il cui ricorso è stato dichiarato inamissibile per omessa indicazione dei motivi), quali autori materiali.
Reati commessi in PO il 31.12.1990
Tutti i predetti sono stati condannati per i reati indicati in rubrica ai capi:
E1) (concorso in omicidio pluriaggravato di TI AL: ex artt. 110, 575, 577 n. 3 e 4
c.p.); F1) (concorso in detenzione abusiva di armi e munizioni: ex artt. 110 c.p., 10, 14 L. 497/74) e
G) (concorso in porto abusivo di armi e munizioni aggravato: ex artt. 110, 61 n. 2 c.p., 12 e 14 L.
497/74).
Per tali reati sono state inflitte le seguenti pene:
al ON: quella dell'ergastolo per il delitto sub E1); nonchè anni 1, mesi 10 di reclusione e £.
1.300.000 di multa per i delitti sub F1) e G1) riuniti dalla continuazione;
con determinazione del cumulo della pena (tenuto conto delle altre condanne riportate nel presente giudizio) in quella dell'ergastolo e £.
1.400.000 di multa;
al LI: quella dell'ergastolo per il delitto sub E1), nonchè anni 1 mesi 10 di reclusione e £.
1,700.000 di multa per i delitti sub F1) e G1) riuniti dalla continuazione;
con determinazione del cumulo della pena (tenuto conto delle altre condanne riportate dal presente giudizio), in quella dell'ergastolo e £.
7.800.000 di multa;
al AJ: anni 8, mesi 4 di reclusione e £. 450.000 di multa per i delitti sub E1), F1) e G1) riuniti dalla continuazione, con le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 8 D.L. 152/91 ritenute prevalenti;
con deteminazione del cumulo della pena (tenuto conto delle altre condanne riportate nel presente giudizio) in quella di anni 30 di reclusione e £.
1.870.000 di multa.
Motivi del ricorso:
124 །
ON IO: si deduce che la motivazione dell'impugnata sentenza è incongrua, contraddittoria, superficiale, in riferimento al presunto ruolo che gli si attribuisce, quale mandante dell'omicidio TI.
Non è dato comprendere quali siano gli elementi individualizzanti e quali quelli di riscontro;
in definitiva l'addebito ex art. 416 bis c.p., si è, perciò stesso, aprioristicamente trasformato in responsabilità per il delitto de quo.
Si richiede, pertanto, l'annullamento della sentenza per difetto di motivazione.
Tali motivi sono stati, poi, oggetto di ulteriore specificazione ai sensi dell'art. 585 co. IV
c.p.p., da parte dello stesso difensore del ON, avv. AF PO, che ha censurato giudici di seconde cure, per essersi attestati “su di una credibilità generalizzata del AJ valutata in termini aprioristici e non selettivi”, non sottoponendo le sue propalazioni ad una corretta e rigorosa procedura di controllo, stante la "precognizione che il AJ aveva dell'episodio per aver visto le foto" del cadavere di TI, prima, durante e dopo l'interrogatorio e per aver egli mutuato dalla stampa "il sapere" esposto agli inquirenti.
Ulteriori motivi “aggiunti" sono stati proposti dall'altro difensore del ON, avv.
SE GIANZI, che ha dedotto le seguenti doglianze:
1. violazione dell'art. 3 co. I Cost. (che prevede l'uguaglianza dei cittadini dinanzi la legge), per quanto attiene alla posizione processuale del chiamante in correità, alla valenza probatoria delle sue dichiarazioni, all'attribuzione di responsabilità dei coimputati, nonchè ai criteri relativi all'accertamento del vincolo continuativo tra i reati e all'applicazione dell'art. 81 cpv. c.p. a ciascun concorrente. Violazione del precetto generale di cui all'art. 194 co. III c.p.p., venendo gli illegittimi apprezzamenti personali del coimputato in dichiarazioni di carattere rappresentativo (e, quindi, sostanzialmente di indole testimoniale), anzichè censurati, elevati a prova di genuinità;
2. violazione dell'art. 27 co. I cpv. Cost., per essere stata attribuita al ricorrente, a titolo oggettivo, nonchè in contrasto col principio di non colpevolezza e con la regola che disciplina l'onere della prova, la responsabilità morale come mandante nella partecipazione al reato di cui all'art. 575 c.p.
e le aggravanti (premeditazione e motivi abietti) previste all'art. 577 n. 3 e 4 c.p.. Violazione, altresì, dell'art. 24 cpv. Cost. e dei principi che regolano il concorso ex art. 110 c.p.. Conseguente erronea applicazione delle citate norme penali;
3. violazione dell'art. 500 co. III c.p.p. per avere il giudice a quo, nel valutare la prova testimoniale, privilegiato le deposizioni rese al P.M. e attribuito loro valenza probatoria, proprio laddove erano divergenti dalle dichiarazioni dibattimentali;
14. violazione dell'art. 192 co. I e III c.p.p., in quanto la risoluzione data dal Collegio giudicante di secondo grado al problema delle prove e alla relativa ricostruzione dei fatti è del tutto
125 dell'art. 81 cpv. c.p., sussistendo il vincolo continuativo tra tutti i reati contestati per l'episodio specifico, nonchè tra questi e il delitto associativo di cui all'art. 416 bis co. IV c.p.;
6. violazione dell'art. 530 c.p.p., in quanto, sussistendo elementi escludenti la responsabilità del
ON, doveva pronunciarsi nei suoi confronti sentenza assolutoria,
7. carenza di motivazione su elementi essenziali della decisione e su risultanze processuali con valore probatorio;
8. illogicità della motivazione;
P. errore materiale: si richiama la pag. 819 della sentenza impugnata, dove è detto testualmente:
“deve solo rilevarsi la sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato sub H1) e deve conseguentemente ridursi la pena inflitta a IO ON per il reato sub G1) a quella di anni 1, mesi 10 di reclusione e £.
1.300.000 di multa”.
Il ricorrente fa, in proposito, presente che a pag. 749 dello stesso provvedimento è scritto che, con la sentenza di primo grado, per i reati di cui alle lett. F1), G1), HI) (porto e detenzione illegali di arma, sparo in luogo pubblico con continuazione sub G1)), “sono state irrogate le seguenti pene: anni 1, mesi 8 di reclusione e £.
1.400.000 di multa a ON IO".
Rileva conclusivamente il ricorrente che, se tale è stata effettivamente la condanna della seconda sezione della RT di assise di PO, emerge in tutta evidenza l'errore materiale in riferimento all'indicazione dei mesi di reclusione. La dichiarazione di prescrizione del reato sub
H1) avrebbe, infatti, dovuto comportare una diminuzione e non un aumento di pena. Pertanto, si chiede la correzione di tale errore ai sensi dell'art. 130 c.p.p.
LI IC: si deduce la "violazione dell'art. 606 lett. E), c.p.p in relazione all'art. 192 n. 2 e
3 stesso codice in relazione agli artt. 575- 577 n. 3 e 4 c.p. e in relazione alla L. 497/74, nonchè in relazione all'art. 703 c.p.".
Si deduce, altresì, la violazione dell'art. 546 n. 1 lett E) c.p.p..
Nello specifico, si ravvisa il vizio di manifesta illogicità dell'impugnata sentenza, dato che la perizia balistica e quella medico-legale, hanno chiaramente contraddetto quanto affermato dal
AJ sulle modalità dell'omicidio.
Non sono, peraltro, emersi elementi in base ai quali ritenere che il LI avesse interesse ad uccidere il TI, mentre il AJ aveva nei suoi confronti una ragione di odio, perchè amante di sua moglie LL NN, circostanza, questa, non valutata nella giusta considerazione dal giudice del merito.
Per quanto, poi attiene, alle dichiarazioni del collaborante CO, si sottolinea che questi ha riferito circostanze apprese solo “de relato” e cioè dall'UG, che gli avrebbe dichiarato
126 amante di sua moglie LL NN, circostanza, questa, non valutata nella giusta considerazione dal giudice del merito.
Per quanto, poi attiene, alle dichiarazioni del collaborante CO, si sottolinea che questi ha riferito circostanze apprese solo "de relato" e cioè dall'UG, che gli avrebbe dichiarato essere stato lui ad uccidere il TI, mostrandogli la pistola usata e chiamando in causa come partecipante al delitto, gli stessi LI e AJ. A ciò è da aggiungere che le dichiarazioni del CO sono in chiara contraddizione con la versione fornita dal AJ.
Anche il LA ha riferito circostanze apprese "de relato”.
Ulteriore censura concerne la carenza di motivazione, per essere state denegate le attenuanti generiche con il mero riferimento alla gravità del fatto e per essersi ritenuta la ricorrenza delle aggravanti e della premeditazione (che non necessariamente coincide con l'agguato) e dei motivi abietti (di cui, nella fattispecie, difettano totalmente i requisiti della perversità e malvagità).
AJ SQ: ribadisce la solita doglianza concernente il difetto di motivazione sia in ordine alla richiesta mitigazione del trattamento sanzionatorio, sia in ordine alla ritenuta insussistenza della continuazione tra i vari omicidi contestati.
Motivi della decisione:
premesso in fatto: come è dato rilevare dal testo della impugnata sentenza, il cadavere di AL
TI fu rinvenuto 1'1.1.1991 a bordo dell'autovettura "Croma" grigio metallizzata targata TN
417583, ferma sulla corsia di emergenza all'altezza del Km 3.300 del raccordo della tangenziale di collegamento tra la A3 e la A2 in direzione di quest'ultima.
Il cadavere giaceva seduto sul sedile sinistro dell'auto nella tipica posizione di chi guida con il '
tronco inclinato a destra;
l'arto superiore destro era indotto con l'avambraccio rivolto verso l'alto, tanto da formare con il braccio un angolo retto;
l'arto superiore sinistro era abdotto in avanti con la mano poggiata sul volante;
gli arti inferiori erano piegati e poggiavano: il piede sinistro sul pedale della frizione e il destro su quello dell'acceleratore.
Il defunto indossava giacca e cravatta.
In corrispondenza del posto di guida il parabrezza presentava una lesione cieca a raggiera, per l'impatto di un proiettile proveniente dall'interno verso l'esterno. All'interno del veicolo di rinveniva un proiettile cal. 38 special deformato.
In sede di riscontro autoptico, si accertava: che il TI era deceduto per grave lesione cranio-encefalica, determinata da un unico proiettile, esploso da una distanza superiore ai cm. 40-50 da persona posta alla destra della
127 vittima, o sul sedile anteriore o su quello posteriore (a seconda della posizione del capo e del punto di impatto sul parabrezza), penetrato in regione temporo-parietale destra (circa 2 cm sopra dell'estremità del padiglione auricolare) e fuoriuscito a livello temporale sinistro, con tramite da dietro in avanti, da destra a sinistra e lievemente dall'alto in basso;
che la vittima era digiuna da tre-quattro ore;
che la morte era retrodatabile a quarantotto/settantadue ore dall'inizio delle operazioni settorie
(cominciate alle ore 10,30 del 3.1.1991) e, quindi, a un momento compreso tra le ore 10,30 del 31 dicembre e le ore 10,30 del 1° gennaio;
che era da escludersi che il colpo fosse stato esploso a contatto o a bruciapelo data la mancanza dei tipici segni di ustione, affumicatura e tatuaggio.
Anche nel delitto in esame, il punto di partenza dell'accusa è costituito dalla confessione e dalle chiamate in correità del AJ a far tempo dall'udienza del 23.3.1993 dinanzi ai giudici di primo grado: richiesto delle ragioni per cui tale omicidio era stato commesso, ne ha prima rivelato la causa remota e prevalente, affermando che da tempo esisteva un forte attrito tra IO
ON e AL TI, a tal punto che i due erano venuti a vie di fatto e il
ON ne aveva riportato un occhio pesto;
inoltre il TI era ritenuto inaffidabile, perchè già inserito nella cosca dei FAIANO.
Comunque, sottolineava il AJ, il litigio con il ON era stato decisivo per le sorti del TI ed esso trovava la causa soprattutto nella gelosia di quest'ultimo, che si lamentava che il ON gli insidiasse la moglie.
A distanza di circa un anno e mezzo o due, dai fatti narrati, il AJ, lusingato da un complimento fattogli dal TI, da lui incontrato la mattina di quello che doveva essere il giorno della sua eliminazione fisica, aveva inutilmente cercato di dissuadere il ON dal portare ad effetto la decisione di morte: questi, per tutta risposta, faceva presente che era già tutto deciso;
gli presentava AR UG e gli illustrava il piano per uccidere il TI: attirandolo
In un agguato sul raccordo autostradale col pretesto che si sarebbero dovuti incontrare con il
LI, che avrebbe consegnato loro tre chili di cocaina da trasportare a casa del AJ.
Poichè, secondo il piano stabilito, il TI si sarebbe dovuto colpire alle spalle, esso
AJ aveva accettato che della materiale esecuzione si incaricasse l'UG, il quale pur non avendo mai sparato si era dichiarato disponibile a farlo.
Quindi, il TI alla guida, il AJ a suo fianco e l'UG dietro la vittima designata, prendevano posto sulla "Fiat Croma" e si dirigevano ove doveva essere in attesa il
LI con il suo fuoristrada "Cherokee Renault", azzurro metallizzato e contraddistinto, sempre
128 secondo il narrato del AJ, da una scheggiatura del vetro in alto a sinistra e da una rottura di
"un affare di plastica nera lucida” in corrispondenza del retrovisore.
Aggiungeva il AJ che il TI era vestito con giacca e cravatta e aveva fatto presente che non intendeva far tardi, dovendosi recare a casa del padre per fargli gli auguri.
Il piano si sarebbe dovuto eseguire nei termini seguenti: una volta arrivati sul posto il
AJ sarebbe dovuto scendere dalla macchina ed avvicinarsi al fuoristrada del LI in tale contesto l'UG avrebbe dovuto sparare.
In effetti, rintracciato il fuoristrada in una piazzola di sosta prima dell'ingresso in autostrada, si dava esecuzione al piano e il AJ, oltre che udire il colpo, aveva modo di notare il sangue sprizzare dal capo del TI;
l'atto omicidiario era stato compiuto all'incirca verso le ore 18.
Eseguito il mandato i tre montavano sul fuoristrada del LI e si portavano a P.zza
Capodichino dove l'UG si allontanava per proprio conto, con un taxi, mentre il LI ed il
AJ tornavano sul luogo del delitto (percorrendo l'opposta corsia di marcia), per controllare l'avvenuta morte del TI. Nella circostanza egli notava che i fanalini di "stop" dell'auto erano accesi e che il cadavere poggiava il capo sul volante.
II LI e il AJ si portavano, quindi, dal ON, informandolo del buon esito dell'azione.
Questi, particolarmente soddisfatto, manifestava concretamente la sua gratitudine verso il
AJ regalandogli un “Rolex” d'oro che, poi, lo stesso AJ rivendeva per necessità di denaro.
Quindi i tre, insieme con gli "associati", LO, AC, MO e AF
ON si portavano al bar per festeggiare sia il buon esito dell'operazione, sia la fine dell'anno.
Precisava il AJ che egli si era, poi, recato in casa della suocera per festeggiare tale ricorrenza con i familiari;
non prima, però, di essere tornato di proposito sul luogo del fatto;
aveva così, modo di notare che il cadavere non era stato ancora scoperto;
al che contattava il LI, prospettandogli la possibilità di "farlo trovare" tramite una telefonata anonima, venendo, però, da questi dissuaso per il pericolo di una eventuale registrazione della voce.
Verso l'una, di ritorno dalla casa della suocera per dirigersi verso la sua abitazione, il
AJ ripassava sul posto ed notava che l'auto era ancora in loco con i fanalini posteriori degli
"stop" accesi.
Richiamato sinteticamente il fatto, ritiene il Collegio la infondatezza delle doglianze fatte valere dai ricorrenti.
129 In proposito si osserva: totalmente condivisibile è il convincimento dell'impugnata sentenza, che ha ritenuto provata la partecipazione del AJ all'episodio delittuoso.
Sul punto si riscontra un'ampia e corretta motivazione.
Il giudice a quo, con logicità e coerenza, ha ritenuto che la confessione resa, da parte del
AJ, dell'assassinio del TI, abbia le caratteristiche della spontaneità, della verosimiglianza, della precisione e della costanza, evidenziando numerosi riscontri esterni.
Così:
il collaborante, ancora una volta, si accusa spontaneamente di concorso in un barbaro assassinio rimasto impunito, esordendo con la rivelazione di un dato importante, sino a quel momento ignoto e che troverà, poi, nel prosieguo delle indagini, piena conferma: l'omicidio di AL TI non è stato commesso - come investigatori e"mass media"sino a quel momento lo avevano catalogato
- il 1°.1.1991, bensì, il 31.12.1990.
In proposito è da rimarcare che se l'indagine medico-legale non ha potuto fornire una indicazione sull'ora precisa della morte del TI, retrodatandola tra le 10.30 del 31.12 e le
10.30 del giorno successivo, ha, d'altro verso, fornito un elemento certo, di notevole importanza e cioè che l'ucciso era digiuno da tre o quattro ore. Il che val quanto dire, per prima cosa, che il
TI è stato ammazzato prima oppure tre o quattro ore dopo il pasto meridiano e/o il cenone di mezzanotte. Che il predetto è stato effettivamente ucciso prima della mezzanotte e, quindi, tre, quattro ore dopo colazione lo ha confermato la testimonianza di suo padre, che quella sera lo attendeva a casa per trascorrere insieme l'ultimo dell'anno e che aspettava anche due stecche di sigarette nazionali: che, infatti, sono state trovate nella macchina del defunto. Ciò è dato desumere anche dalla testimonianza del suo amico ZO SP che, incontratolo per l'ultima volta verso le 14, lo aveva atteso invano a casa per le 19, ora stabilita per un nuovo incontro.
Da tali riferimenti fattuali, è logicamente conseguito il convincimento dei giudici di merito che, effettivamente, la morte del TI può essere fissata, con un irrilevante margine di approssimazione intorno alle 18; che è l'ora, appunto, indicata dal AJ. Questi ha, altresì, fatto présente di aver appreso dallo stesso TI che si sarebbe dovuto recare quella sera a casa del padre: ed è sin troppo ovvio osservare che di tale evenienza egli non sarebbe venuto a conoscenza se quel giorno non si fosse verificato tra di loro quell'incontro. Significativo appare anche essere il ricordo del AJ, che il defunto indossasse giacca e cravatta: circostanza confermata dalle fotografie e dal verbale della polizia scientifica.
Ulteriore riscontro esterno alle dichiarazioni del AJ si è colto dalle fotografie dell'autovettura (al cui interno si trovava il cadavere del TI) e del suo parabrezza, per
130 concludere così come in sede tecnica rilevato dal consulente SCIAUDONE - che un proiettile che attraversa il cranio di un soggetto seduto al posto di guida, penetrando in regione temporo-parietale destra, uscendo da quella temporale sinistra e terminando la sua corsa in quel punto del parabrezza, non può che essere stato sparato da persona che si trovava all'interno della macchina, alle spalle o a destra dell'ucciso nel momento in cui questi (forse per un inconscio tentativo di difesa o per implorare pietà) si volgeva a guardarla. Si rileva infine che l'indicazione del tranello nel quale si era fatto cadere il TI, col falso incarico di un trasporto di cocaina, sembra trovi un utile riferimento nella sentenza in data 9.6.1986 emessa dalla I Sez. del Tribunale di PO contro
AT NR + 78, dalla quale risulta che l'ucciso era stato processato con i fratelli RO, AR e
AL RI e dichiarato responsabile del delitto di partecipazione ad associazioni camorristiche, aventi, tra gli altri scopi, quello del traffico di sostanze stupefacenti.
Dovendosi, pertanto, riconoscere alla confessione del AJ un fondamento di estrema credibilità e di intrinseca consistenza, il giudice a quo ha proceduto con rigorosa metodologia, attuando un procedimento selettivo degli strumenti dimostrativi, che assegna una predominante valenza interpretativa alle chiamate in correità del AJ
Consegue che la chiamata in correità del AJ nei confronti del LI IC, appare contrassegnata da solide basi probatorie, non tanto perchè questi è risultato essere l'effettivo proprietario delle “Cherokee Renault", quanto, invece, per l'impiego che del veicolo si è fatto in occasione dell'omicidio, nel cui contesto il AJ rilevava delle piccole lacerazioni posteriori, una delle quali fu da lui scambiata per una scalfittura prodotta dal colpo trapassante.
Tale dichiarazione (come rilevato dal giudice a quo), proprio perchè effettivamente riscontrata, in nessun modo può ritenersi frutto di preordinazione da parte del dichiarante.
Fanno, altresì, carico al LI le dichiarazioni individualizzanti del LA in un processo connesso (il relativo verbale è stato acquisito agli atti dal giudice a quo).
Il predetto, in tale sede, richiesto espressamente dal P.M. se conoscesse i responsabili dell'omicidio TI, riferiva di aver usufruito dal periodo del dicembre 1990 fino al giorno
2.1.1991, di un permesso carcerario di 10 giorni. In quei giorni si era recato quotidianamente a
"P Ammendola” e in uno di essi, di mattina, verso le ore 11 mentre parlava con IT
MO gli si era avvicinato IC LI che gli aveva detto di farsi una passeggiata verso le
4-5 del pomeriggio perchè, se se la sentiva ci poteva essere un lavoro per lui, senza però aggiungere altro. Qualche giorno dopo aveva modo di apprendere da IT MO che il lavoro, al quale aveva con lui accennato il LI, era, appunto, l'uccisione, già eseguita del TI. II
LA dichiarava di aver successivamente appreso dall'altro collaboratore CO
131 1
(durante la comune detenzione), che gli autori materiali del misfatto erano stati lo stesso IC
LI, SQ AJ e AR UG.
Fondatamente il giudice a quo, ha ritenuto dette dichiarazioni quali circostanze riferite dal
LA in quanto di sua diretta conoscenza, senza alcun adeguamento alle circostanze da altri e, in particolare, dal AJ ripetute, tant'è che egli non ha fatto alcun cenno alle responsabilità del
ON, indicate, invece dallo stesso AJ.
Peraltro, l'implicazione del LI, appare del tutto coerente alla sua posizione nell'ambito dell'associazione camorristica quale uno dei massimi responsabili del gruppo di "P
ND, che, in tale qualità, come si è già avuto modo di rilevare, egli si presentava a riscuotere la dovuta "tassa sulla paura”.
Altrettanto fondatamente, il giudice a quo ha rilevato la sintomaticità dell'ipotesi prospettata dal ricorrente, che come estremo tentativo di difesa, ha prospettato che il AJ avrebbe egli stesso potuto prelevare il Cherokee da utilizzare nell'azione: il garagista SQ AS ha affermato di non aver mai visto il AJ ritirare il Cherokee, al cui prelievo il LI aveva delegato un suo "amico", non meglio saputo indicare.
Così come pretestuosa (dimostrativa della impossibilità da parte del LI di contrastare efficacemente la “serietà” della chiamata in correità fatta dal AJ nei suoi confronti), si è palesata la pretesa gelosia (addotta come motivo di ricorso attestante la disattenzione dei giudici di merito nel valutarla), che avrebbe spinto il AJ ad autodistruggersi pur di rovinarlo: prove oggettive dimostrano la frequentazione fra i due fino al giorno prima che il “pentito" si recasse ad eseguire il mandato omicida del "sabato santo". Tali prove sono costituite dalla deposizione del teste
AR, nonchè dai rilievi dattiloscopici nell'abitazione "covo” di Rua Catalana.
Anche le ulteriori censure dedotte dal LI concernenti carenza di motivazione in ordine: I) al diniego delle attenuanti generiche;
alle ritenuta ricorrenza delle aggravanti II) della premeditazione e III) dei motivi abietti sono da ritenere infondate, ove si tenga conto che:
1. il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato dal giudice a quo in riferimento alla capacità criminale del LI, in considerazione della estrema gravità del fatto contestato e della negativa personalità morale desunta dai precedenti penali;
2. per quanto attiene alla ricorrenza della premeditazione, l'agguato, per le sue modalità, richiede necessariamente la predisposizione di mezzi per attuare un piano di azione;
e, invero, come esattamente evidenziato dall'impugnata sentenza, la circostanza che uno dei "killers" (cioè il
AJ) sia stato allertato il giorno stesso del fatto, non esclude che la decisione della soppressione fosse stata già da più lungo tempo maturata, proprio come risulta dal discorso del
"pentito";
132 3. altrettanto fondatamente è stata riconosciuta dal giudice a quo la ricorrenza del motivo abietto. non potendosi non ritenere tale, l'ipotesi di omicidio per vendetta per consolidare il vincolo di omertà di un gruppo criminoso: ciò costituisce motivo di contrasto con le norme fondamentali della convivenza civile ed è considerato con profonda riprovazione da coloro che della comunità si sentono parte ed integra, pertanto, l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 1 c.p. (Cass. Sez. I, sent
06231 del 27.5.1994).
Come si è già rilevato, il ON nei motivi di ricorso ha censurato l'impugnata sentenza, denunciandone la incongruità e la contradditorietà, in riferimento al presunto ruolo che gli è stato attribuito, quale mandante dell'omicidio TI.
L'avvocato AF Esposito, difensore dell'imputato, ha, poi, con ulteriori motivi
(presentati ai sensi dell'art. 585, co. 4 c.p.p.) specificato tali doglianze, sottolineando, da un lato, la carenza di elementi individualizzanti la responsabilità del suo assistito e, dall'altro, di quelli di riscontro alla chiamata in correità del AJ.
Per quanto attiene ai motivi “aggiunti" (rectius “nuovi") fatti valere dal codifensore del
ON, avv. Gianzi, va rilevato che di questi si terrà conto nel prosieguo della motivazione, in quanto consistenti in ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto della primitiva impugnazione proposta dell'avv. Esposito.
Si richiama in proposito il combinato disposto dagli artt. 585 co. 4 c.p.p. e 167 Disposizioni di attuazione, la cui ratio è che i "motivi nuovi" devono riguardare i capi e i punti della decisione enunciati a norma dell'art. 581 co. 1 lett. a), ai quali si riferisce l'impugnazione. Ciò stante, sono da ritenere inammissibili, ai sensi dell'art. 591 s.c., i motivi che siano diversi da quelli enunciati nell'atto di ricorso per cassazione e con i quali sono stati investiti i capi della sentenza diversi da quelli costituenti oggetto del motivo di impugnazione. In altri termini, con i motivi nuovi non possono impugnarsi parti del provvedimento gravato che non sono stati oggetto della primitiva richiesta rivolta al giudice dell'impugnazione. Altrimenti opinandosi, verrebbero frustrati i termini, la cui inosservanza è sanzionata con l'inammissibilità del gravame, prescritti dalla legge (ex pluribus Cass. sez.I, sent. 01164 del 7/2/1992, Cass. sez. I, sent. 1300 del 4/2/1994).
Ciò premesso, ritiene il Collegio, che anche l'affermazione di responsabilità del ON
IO, è stata fondata dal giudice a quo con motivazione congrua e puntualmente osservante del disposto dell'art. 192, 3° co. c.p.p..
In proposito si osserva: attiene rigorosamente alle risultanze probatorie acquisite, la valutazione fatta dal giudice di appello, che il movente collettivo indicato dal AJ (sospetto di inaffidabilità del TI per i suoi trascorsi con il FAIANO) trovi un alto grado di
133 compatibilità sia con la storia personale della vittima, sia con la scelta della composizione del gruppo dei sicari.
La chiamata in correità del AJ, va, quindi, ancora una volta logicamente e necessariamente integrata con la posizione di preminenza che il ON aveva nel gruppo di
"P ND, posizione assurta a quella di capo dell'esterno, dopo l'arresto del cugino
ZO AS (avvenuto nel giugno del 1990) e proprio in occasione della feroce guerra di camorra sviluppatasi tra i gruppi componenti l'originaria organizzazione unitaria.
I AJ, nella sua qualità di "killer" prezzolato di "P ND (come indubitabilmente testimoniato dalle circostanze del suo arresto, subito dopo i fatti del "sabato santo”), ha costantemente sottolineato il ruolo di preminenza rivestito dal ON nell'organizzazione, sin dal suo ingresso in essa del suo "padrino" personale IC LI, ruolo di capo assoluto culminato nella decisione del sanguinoso raid del “sabato santo".
Anche il LA, "pentitosi" successivamente al suo rinvio a giudizio (facente di certo anch'egli parte del gruppo di "P ND), ha confermato la posizione di capo tenuta dal ON.
Analoga accusa è venuta da UM CO, mentre GE VA, nel corso del giudizio di appello, inserito nella fazione del EM- alias AR AL - operante sui “Quartieri Spagnoli”, ha indicato IO ON come capo per l'esterno del gruppo di "P ND, che, con la sua valida spalla, IC LI, aveva fornito al suo gruppo, l'apporto di uomini necessario a portare ad esecuzione i vari agguati ai gruppi rimasti fedeli ai RI.
Di fronte a siffatta concordante e schiacciante mole di accuse, provenienti da personaggi
"qualificati", e dovendosi ritenere, per quanto già dianzi osservato, l'esecuzione del TI un'azione "corale", sulla base delle convergenti dichiarazioni del AJ e del LA ( in assoluta aderenza a tutti i dati di generica), fondatamente l'impugnata sentenza ha ritenuto 11 ampiamente riscontrata la responsabilità di IO ON, senza il cui imput e consenso, non sarebbe stata di certo nè ideata nè realizzata la spedizione punitiva di morte nei confronti di
TI AL.
Conformemente al rilievo da parte del difensore del ON IO dell'errore materiale in cui è incorso il giudice a quo nella determinazione della pena, la sentenza impugnata va corretta (per l'effetto estensivo anche a beneficio di UG AR), nel senso che laddove leggesi: riduce la pena inflitta a ON IO ed UG AR per il reato
134 continuato sub G/1 alla pena di anni uno mesi dieci di reclusione e £.
1.000.000 di multa...." 66debba intendersi: riduce la pena inflitta a ON IO ed UG AR peril reato sub G/1 alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e £.
1.000.000 di multa.
Per quanto, infine, attiene ai motivi di ricorso fatti valere dal AJ, come già osservato nell'esame di analoghe doglianze per altre condanne, la censura si appalesa infondata, dal momento che la riduzione della pena per i reati contestati, in applicazione delle ritenute attenuanti prevalenti, è stata effettuata nella massima estensione, con modesto e adeguato aumento della continuazione, rilevando, nel contempo, l'impossibilità di unificare per la continuazione i delitti specifici e quello associativo e, tra loro, delitti specifici commessi nelle più disparate condizioni di tempo, poichè, come incensurabilmente ritenuto dal giudice a quo, di certo non frutto di una unica deliberazione criminosa.
In riferimento ai ricorsi rigettati o di cui si è dichiarata la inammissibilità, conseguono le pronunce accessorie come in dispositivo.
P. Q. M.
dichiara manifestamente infondate le sollevate questioni di legittimità costituzionale.
Dichiara inammissibili i ricorsi di SC PA, UG AR, DI NA
ZO, MO IG, MO TO e MO ZO.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RI RO limitatamente ai capi
M/1 ed N/1, nei confronti di LA OR GE e FF SC limitatamente ai capi G-H-I-L, nei confronti di RA ZO limitatamente ai capi P-Q-R-S, nei confronti di CI AL in ordine al capo F/2 (come ritenuto nella sentenza stessa), e rinvia ad altra Sezione della RT di Assise di Appello di PO per nuovo giudizio.
Rigetta nel resto i ricorsi dei su nominati impugnanti.
Rigetta tutti gli altri ricorsi.
- ad eccezione di LA OR GE,Condanna in solido tutti i ricorrenti
FF SC e CI AL al pagamento delle spese processuali, nonchè condanna SC PA, UG AR, DI NA ZO, MO IG,
135 MO TO e MO ZO, a versare, ciascuno, £. 1 milione, a favore della Cassa
delle Ammende.
Condanna in solido OC SQ e CO AF al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile Ministero dell'Interno, che liquida in £.
2.300.000, ivi comprese £. 300.000 per spese, oltre IVA e CPA.
Dispone la correzione della sentenza impugnata, in relazione alla rideterminazione della pena inflitta a ON IO ed UG AR di cui al punto G, nel senso che laddove leggesi: ". riduce la pena inflitta a ON IO ed UG AR per il
****
reato continuato sub G/1 alla pena di anni uno mesi dieci di reclusione e £.
1.300.000 di multa) debba intendersi: “ riduce la pena inflitta a ON IO ed UG AR per il reato sub G/1 alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e £.
1.300.000 di multa".
Dispone che la cancelleria competente esegua le annotazioni di rito sull'originale della sentenza.
Così deciso in Roma il 21 aprile 1997
Il Consigliere est. Il Presidente
Лица
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA Depositato in Cancelleria Dott.ssa Gloria Canzoni Oggi, 78 AGO. 1997
11 Collaborators of C alientes flow
136 INDICE
Pag. 1
- Epigrafe della sentenza
Pag. 5
- par. I Cenni sulle origini del processo
- par. II Ricorsi inammissibili Pag. 6
- par. III Le questioni di legittimità costituzionale Pag. 7
- par. IV L'eccezione processuale Pag. 8
- par. V Lo stato mentale di SQ AJ Pag. 10
- par. VI I ricorsi sulle chiamate in correità Pag. 12
- par VII La sussistenza dell'assiciazione per delinquere di stampo camorristico Pag. 17
-par VIII I singoli ricorsi per il delitto associativo di stampo camorristico Pag. 22
- par. IX Detenzione e porto illegali d'arma in Sicilia Pag. 76 par. X Rapina in danno di NN GL E TO TR Pag. 78
-par. XI Estorsioni consumate e tentate in danno del cantiere nautico
“Maglietta” e di un gruppo di ormeggiatori del "Borgo Marinari” Pag. 81
- par. XII la cd. strage del sabato santo Pag. 85
-par. XIII la cd. strage del venerdì santo Pag. 96
-par. XIV Associazione di tipo camorristico ascritta a AT IO
e omicidio di ZO RI TR e reati connessi Pag. 102
- par. XV Omicidi di MO NO e RO LO e reati connessi Pag. 107
- par. XVI Omicidio di RO NC e reati connessi Pag. 115
- par. XVII Omicidio di AL TI e reati connessi Pag. 124
į
137 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 594°