Sentenza 6 giugno 2011
Massime • 1
Ai fini della retrodatazione della decorrenza del termine di durata di più misure cautelari disposte con ordinanze diverse, non sussiste alcuna connessione rilevante tra il reato di associazione mafiosa e quelli di omicidio commessi nello svolgimento dell'attività del sodalizio, atteso che questi ultimi non rappresentano la finalità per cui lo stesso è stato costituito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2011, n. 28023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28023 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola Presidente del 06/06/2011
Dott. CONTI Giovanni Consigliere SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo Consigliere N. 845
Dott. FAZIO Anna Maria rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna Consigliere N. 14577/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN OR;
avverso la ordinanza del Tribunale della Libertà di Catanzaro emessa il 14 dicembre 2010;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Anna Maria Fazio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Stabile Carmine, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv.to Manna, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. AN OR, a mezzo del suo difensore, ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con cui è stato rigettato l'appello proposto contro il provvedimento del Gip di quel tribunale, reiettivo della richiesta di perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere per decorrenza dei termini di fase delle indagini preliminari per retrodatazione degli stessi ad una precedente ordinanza emessa in data 8 agosto 2000. 2. Il AN denuncia violazione di legge e difetto di motivazione sia in relazione all'art. 12 c.p.p. che in relazione dell'art. 81 c.p., poiché è del tutto errata la esclusione della connessione qualificata tra il reato associativo contestato con la ordinanza del 2000 e quello dell'omicidio di NI CO, oggetto del successivo provvedimento del 29 aprile 2010. Infatti, riprese le acquisizioni probatorie, richiamate anche nella ordinanza del riesame, il ricorrente sottolinea che già al momento della costituzione del clan "Ruà-Perna-AN-Cicero" era stata prevista, nelle linee programmatiche del sodalizio, la eliminazione di esponenti di clan contrapposti ed antagonisti, fra i quali rientrava l'omicidio del NI. L'errore del giudice distrettuale viene individuato nella ritenuta distinzione tra la fase deliberativa del programma criminoso da quella attuativa, necessariamente successiva;
tale concezione era illogica in quanto la costituzione del sodalizio comprendeva in sè ogni iniziativa per la sua sopravvivenza, sicché del pari illogica era la affermazione del difetto dei presupposti per riconoscere il nesso teleologico e la continuazione, viceversa entrambi ravvisabili, nell'iniziale atto fondativo del sodalizio. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Il AN, che non ha impugnato la ordinanza del tribunale distrettuale, con cui è stata rigettata la sua richiesta di retrodatazione dei termini di custodia cautelare rispetto ad una misura disposta il 9 settembre 2009 (ed operazione Terminator 2) ma solo con riferimento alla anteriore misura dell'agosto 2000 (ed operazione Squarcio) centra la doglianza su una distinzione tra fase attuativa e deliberativa, cui attribuisce un significato diverso da quello esposto nel provvedimento impugnato.
3. Il giudice della cautela, infatti, ha, con insindacabile giudizio di merito, rilevato che era certa la formazione del sodalizio in data anteriore all'omicidio NI;
ha osservato che la realizzazione dello stesso era frutto di una esigenza sopravvenuta, al fine di garantire la supremazia del clan, e non era di certo stata concepita contestualmente al momento del patto sociale ed in ragione dello stesso. Ha messo al riguardo ben in evidenza come il NI avesse, infatti, non già minacciato la eliminazione della cosca, ma posto in essere azioni autonome, tendenti ad assicurarsi una fetta dei proventi delle estorsioni, attività illecita che non esaurisce certo l'intero raggio criminale della 'drina di riferimento.
4. A fronte di tale ragionata ricostruzione dei fatti storici e della loro esatta qualificazione come fatti non connessi ex art. 12 c.p.p., lett. c il ricorrente invece propone una versione alternativa, identificando il fatto associativo e le condotte successive, sotto il profilo che una volta accertato che il programma criminoso preveda la possibile eliminazione di ogni avversario, tale intenzione unifichi e qualifichi i successivi comportamenti;
ma tale conclusione non puo' essere condivisa, come già rilevato, ne' in punto di fatto - stante la riserva al giudice del merito della valutazione dei dati indiziari raccolti - ne' in punto di diritto - stante che la deliberazione di creare un gruppo criminale e di assicurare supremazia non comporta ex se la connessione teleologica con i singoli reati fine. 5. È stato affermato, infatti, che in tema di associazione mafiosa, non può sostenersi che la commissione di omicidi rientri nel generico programma della "societas sceleris", ne' che i diversi fatti di sangue siano consumati "per eseguire" il delitto di cui all'art.416 bis c.p., dal momento che tale reato ha natura permanente ed è
preesistente rispetto ai fatti di omicidio;
questi ultimi, a loro volta, pur essendo certamente episodi non inconsueti nel panorama di attività criminosa della struttura delinquenziale, non rappresentano la finalità per la quale l'associazione è stata costituita. A tanto consegue che, non essendo ravvisabile continuazione tra reato mezzo e reato fine, e neanche nesso teleologico tra gli stessi, non è concepibile alcuna ipotesi di "contestazione a catena" ai sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 3 (così fra le più recenti Sez. 1, sentenza n. 12715 del 06/03/2008).
6. Il ricorso è pertanto da dichiarare inammissibile ed il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011