Sentenza 4 giugno 2001
Massime • 2
In caso di ammissione al gratuito patrocinio, la circostanza che il difensore venga designato dalla competente commissione e non sia scelto liberamente dalla parte, non esclude la necessità del conferimento della procura al predetto difensore, poiché solo tale atto vale ad attribuirgli i poteri di rappresentanza in giudizio; in difetto, l'atto processuale sottoscritto dal procuratore designato si considera a tutti gli effetti come atto proveniente da difensore senza procura ed il ricorso per cassazione eventualmente proposto deve essere dichiarato inammissibile.
L'espressione "scritto presentato" di cui all'art. 89 cod. proc. civ. va intesa nel senso di atto del processo portato alla conoscenza del giudice con i mezzi ed i modi fissati dal codice di rito; pertanto, quando l'esame dell'atto è precluso per ragioni di rito (nella specie, inammissibilità del ricorso per cassazione) non può darsi ingresso all'istanza di cancellazione di espressioni asseritamente sconvenienti ed offensive; in tal caso, infatti, non è possibile valutare ne' l'attinenza delle medesime all'oggetto della causa e la loro collocazione funzionale nell'ambito del contesto difensivo e quindi la violazione del dovere di lealtà e correttezza ne' la risarcibilità del danno, salva la rilevanza in altra sede dei contegni denunciati.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 23793 del 02https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 02/09/2021, (ud. 17/05/2021, dep. 02/09/2021), n.23793 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente – Dott. ACIERNO Maria – Consigliere – Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere – Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere – Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 4230/2020 proposto da: A.A., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Picano Gabriele, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore; – ricorrente – contro …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2001, n. 7527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7527 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA della PIRAMIDE CESTIA 31, presso l'avvocato FERDINANDO MARIO BRIGIDA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO IG EN e NI AL, e personale degli stessi, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORESTE TOMMASINI 59, presso l'avvocato FEDERICO BRUSCA, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Carlo Saggio di Castiglione di Sicilia rep. n. 11707 del 24.10.2000;
- controricorrente -
contro
F.LLI EO di EO TA & C., ST AL, ST TERESA, ST ER, RE AL, BISICCHIA GRAZIA;
- intimati -
avverso il decreto del Tribunale di NI, emesso il 04/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2000 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Brigida, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Brusca, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice delegato al fallimento della società di fatto tra TO NI e VI PI nonché al fallimento degli stessi, quali soci illimitatamente responsabili, emetteva in data 26 gennaio 1999 i decreti di trasferimento degli immobili aggiudicati all'incanto alla s.a.s. F.lli LE di LE AN e C., a TO, TE e RO TR, ed a TO LA e AZ HI. Il NI proponeva reclamo, innanzi al Tribunale di NI, lamentando che i decreti erano stati emessi prima della definizione del reclamo proposto avverso l'ordinanza di vendita. Il Tribunale, con decreto del 4 maggio 1999, rigettava il reclamo osservando, da un lato, che il reclamo contro l'ordinanza del giudice delegato che dispone la vendita non ha effetto sospensivo e, d'altro canto, che le altre circostanze dedotte dal NI avevano già formato oggetto di precedenti istanze e/o reclami sui quali il Tribunale aveva provveduto e, comunque, esulavano dall'oggetto specifico del procedimento.
Avverso detto provvedimento TO NI propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Il fallimento resiste con controricorso. La s.a.s. F.lli LE di LE AN e C., TO TR, TE TR, RO TR, TO LA e AZ HI non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto sottoscritto da avvocato che non risulta munito di procura speciale. La procura, infatti, non è apposta in calce o a margine del ricorso ne' viene menzionata nell'epigrafe del ricorso. Al riguardo occorre solo ricordare che nell'ipotesi di ammissione al gratuito patrocinio, la circostanza che il difensore venga designato dalla competente commissione e non sia non scelto liberamente dalla parte, non esclude la necessità del conferimento della procura al predetto difensore, poiché solo tale atto vale ad attribuire ad esso i poteri di rappresentanza in giudizio: in difetto, l'atto processuale sottoscritto dal procuratore designato si considera a tutti gli effetti come atto proveniente da difensore senza procura (Cass. 21 marzo 1964, n. 649; Cass. 5 gennaio 1966, n. 110; Cass. 6 giugno 1973, n. 1619; Cass. 13 novembre 1979, n. 5880; Cass. 8 gennaio 1980, n. 120). Tale ragione di inammissibilità assorbe altri profili attinenti alla mancata indicazione di un decreto di ammissione al gratuito patrocinio successivo al provvedimento impugnato ed alla mancanza della esposizione sommaria dei fatti (art. 366 n. 4 e 5 c.p.c.). L'inammissibilità originaria del ricorso rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio (Cass. 20 aprile 1998, n. 4000; Cass. S.U. Pen. 11.11.1994, Cresci, in tema di inammissibilità del ricorso per Cassazione e declaratoria di prescrizione del reato), preclude, quindi, l'esame dei motivi e non consente ingresso alla istanza con cui il controricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 29 c.p.c., la cancellazione di tre espressioni che assume essere gratuitamente dirette a gettare ombra sull'operato degli organi della procedura. In proposito, si deve partire dal rilievo che le espressioni sconvenienti od offensive delle parti o dei loro difensori, prese in considerazione dall'art.89 c.p.c. al fine di attribuire al giudice il potere di disporne la cancellazione e di riconoscere all'offeso una somma a titolo risarcitorio, sono quelle formulate in "scritti presentati o discorsi pronunciati davanti al giudice medesimo". Questa Corte, con la sentenza 5 giugno 1990, n. 5385, ha chiarito che l'espressione "scritto presentato" va intesa nel senso che l'ambito di operatività della norma non include qualsiasi documento al quale le parti (od i difensori) abbiano assegnato la funzione di atto del processo, ma soltanto quello idoneo a svolgere tale funzione, in quanto portato alla cognizione del giudice con i mezzi ed i modi all'uopo fissati dal codice di rito. Detta interpretazione, oltre ad essere suggerita dalla lettera della disposizione, sembra conforme alla finalità dell'art. 89 c.p.c. di assicurare l'osservanza del dovere di lealtà e correttezza nel processo;
infatti, una volta precluso, come nella specie, l'esame dell'atto per ragioni di rito, non è possibile valutare l'attinenza delle espressioni, delle quali si denunzia la sconvenienza, all'oggetto della causa e la collocazione funzionale delle stesse espressioni nell'ambito del contesto difensivo e, quindi, in definitiva, non è possibile valutare ne' la violazione del dovere di lealtà e correttezza ne' la risarcibilità del danno e neppure la sua entità. Resta salva ovviamente l'eventuale rilevanza in altra sede dei contegni denunziati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio liquidate, quanto agli onorari, in lire 1.500.000 e quanto agli esborsi in lire 120.000. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2001