Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2026, n. 19101
CASS
Sentenza 26 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 522 c.p.p. per fatto nuovo

    La Corte ha ritenuto che non vi sia corrispondenza tra il fatto contestato e quello ritenuto, poiché la natura inesistente della passività è stata correttamente qualificata come esposizione di passività inesistenti nei confronti di LF S.r.l. La difesa ha avuto la possibilità di esercitare il diritto di difesa.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sull'effettività della prestazione e consapevolezza della fittizietà di LF

    La Corte ha ritenuto che entrambi gli imputati avessero contezza della inesistenza della prestazione da parte di LF, finalizzata a consentire a PP di concorrere con il ceto creditorio. La motivazione si basa sul coinvolgimento dei due imputati nella vita sociale e sulla consapevolezza della crisi societaria.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sull'elemento psicologico (dolo)

    La Corte ha ritenuto provato il dolo specifico di pregiudizio ai creditori, basandosi sui legami personali, la gestione effettiva della vita sociale, la nota crisi societaria e la predisposizione dell'aggiramento del divieto di compenso per l'amministratore di fatto mediante cessione gratuita del credito.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sul diniego dell'attenuante del risarcimento del danno (art. 62 n. 6 c.p.)

    La circostanza attenuante del risarcimento del danno presuppone la riparazione integrale, non configurabile in caso di transazione che implica rinunce reciproche. Il versamento di 25.000 euro (quota parimenti versata dal coimputato) non è considerato integrale risarcimento del danno ingente causato.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sul diniego della prevalenza delle attenuanti generiche

    L'aggravante ex art. 219, secondo comma, n. 1 l. fall. (pluralità di fatti) è venuta meno. La Corte ha ridotto le pene per le attenuanti generiche nella misura massima di un terzo, e le doglianze non si confrontano con tale motivazione.

  • Rigettato
    Violazione di legge sulla dosimetria delle pene accessorie

    Le pene accessorie sono state ridotte in misura inferiore alla media edittale, pertanto non è necessaria una specifica motivazione, mutuata dalle ragioni del trattamento sanzionatorio principale.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sul rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria

    Il rigetto della rinnovazione istruttoria è motivato dalla ritenuta superfluità della documentazione, in quanto la Corte ha ritenuto sussistenti elementi sufficienti per decidere. La doglianza è generica e non chiarisce come la rinnovazione avrebbe disarticolato le conclusioni della Corte.

  • Rigettato
    Violazione art. 522 c.p.p. per fatto nuovo e inesistenza del debito/dolo

    La Corte ha ritenuto che non vi sia corrispondenza tra il fatto contestato e quello ritenuto, poiché la natura inesistente della passività è stata correttamente qualificata come esposizione di passività inesistenti nei confronti di LF S.r.l. La difesa ha avuto la possibilità di esercitare il diritto di difesa. La prestazione di PP è stata confrontata con importi fatturati e compensi precedenti, dimostrando l'inesistenza oggettiva dell'operazione.

  • Rigettato
    Violazione art. 522 c.p.p. per autodeterminazione del compenso non indicato nell'imputazione

    La Corte ha ritenuto che la condotta contestata sia l'esposizione di passività inesistenti. I richiami all'art. 2389 c.c. riguardano le ragioni dell'operazione e il movente, teso a consentire a PP di vantare un credito attraverso la cessione del credito da LF a suo favore.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sul diniego della prevalenza delle attenuanti generiche

    L'aggravante ex art. 219, secondo comma, n. 1 l. fall. (pluralità di fatti) è venuta meno. La Corte ha ridotto le pene per le attenuanti generiche nella misura massima di un terzo, e le doglianze non si confrontano con tale motivazione.

  • Rigettato
    Violazione di legge sulla dosimetria delle pene accessorie

    Le pene accessorie sono state ridotte in misura inferiore alla media edittale, pertanto non è necessaria una specifica motivazione, mutuata dalle ragioni del trattamento sanzionatorio principale.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sul rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria

    Il rigetto della rinnovazione istruttoria è motivato dalla ritenuta superfluità della documentazione, in quanto la Corte ha ritenuto sussistenti elementi sufficienti per decidere. La doglianza è generica e non chiarisce come la rinnovazione avrebbe disarticolato le conclusioni della Corte. Per quanto riguarda la transazione, non è stata offerta prova della sua esistenza e del suo contenuto.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sull'effettività della prestazione della LF

    Le precedenti prestazioni e fatture non sono decisive, trattandosi di vicende precedenti allo stato di crisi rilevato. La Corte ha giudicato adeguati gli accertamenti svolti dai testi (curatore e militare della Guardia di finanza) sull'effettività delle prestazioni di LF.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sul dolo del delitto

    La Corte ha ritenuto provato il dolo specifico di pregiudizio ai creditori, basandosi sui legami personali, la gestione effettiva della vita sociale, la nota crisi societaria e la predisposizione dell'aggiramento del divieto di compenso per l'amministratore di fatto mediante cessione gratuita del credito. La fattura non pagata e il credito non ammesso al passivo non rilevano data la natura di pericolo concreto del delitto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2026, n. 19101
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19101
    Data del deposito : 26 maggio 2026

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