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Sentenza 26 maggio 2026
Sentenza 26 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2026, n. 19101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19101 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. UI DD nato a [...] il [...] 2. UP UM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
data per letta la relazione del Consigliere CE CANANZI;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RI VANORIO, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi;
udito l’avvocato MARCO FERRARESI, nell’interesse della ricorrente DD UI, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento; udito l’avvocato DANTE POLA che nell’interesse del ricorrente UM UP ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento, riportandosi anche alla memoria depositata in data 9 febbraio 2026. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza emessa il 22 maggio 2025, confermava parzialmente quella del Tribunale di Bologna, quanto all’accertamento Penale Sent. Sez. 5 Num. 19101 Anno 2026 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: CANANZI CE Data Udienza: 27/02/2026 2 della responsabilità penale di DD UI – quale amministratore delegato dal 10 settembre 2009 al 11 luglio 2012 della fallita Cantieri Estensi S.p.a. - e di ER PP – quale amministratore unico dal 7 luglio 2012 e liquidatore dal 19 luglio 2012 fino al fallimento della medesima società - in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta, per avere «esposto passività inesistenti appostando in contabilità un debito di euro 600mila nei confronti della LF S.r.l. legalmente rappresentata da PP ER» (capo 2.b). La Corte di appello mandava assolti gli imputati dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva per insussistenza del fatto, mentre veniva dichiarata l’estinzione per prescrizione del reato ex art. 217 l. fall. in relazione alla omessa richiesta di fallimento causativa del dissesto. 2. I ricorsi per cassazione proposti con atti separati nell’interesse di DD UI e ER PP constano di plurimi motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso nell’interesse di DD UI è articolato in sette motivi. 3.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge processuale in relazione all’art. 522 cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata è stata emessa in ordine ad un fatto nuovo rispetto a quello contestato. Lamenta la ricorrente che la contestazione suppletiva operata dal Pubblico ministero del delitto, per il quale è stata ritenuta la penale responsabilità da parte della Corte territoriale, implicasse l’assoluta insussistenza della passività, vale a dire la simulazione del credito della LF, società pacificamente amministrata da PP. Le prove assunte hanno poi comprovato che PP svolgeva attività in favore della fallita, cosicché la responsabilità penale è stata ritenuta non per insussistenza del debito/credito, bensì per inesistenza soggettiva dello stesso, nel senso che la prestazione era di PP e non della società LF, richiamando categorie di diritto tributario, e pertanto doveva essere contabilizzato verso la persona fisica e non verso la società. La ricorrente evidenzia al riguardo come, quanto al danno per i creditori, nulla mutava, nel senso che non vi era una riduzione fraudolenta dell’attivo disponibile. Inoltre, il Tribunale chiamava in causa l’art. 2389 cod. civ. nel senso che si riconosceva a PP la qualità di amministratore di fatto della fallita, alla LF la qualità di una società schermo per la gestione di fatto della Cantieri Estensi, così da consentire l’attribuzione del compenso a PP, pur se in assenza di delibere assembleari a riguardo. 3 Le doglianze sulla novità del fatto ritenuto - rispetto a quello contestato, in ordine al quale la ricorrente non ha potuto difendersi - della effettività della prestazione di PP, della possibilità che lo stesso, pur se amministratore di fatto della fallita, quale consulente potesse ricevere compensi dalla società da lui amministrata, nonché della inconfigurabilità del delitto per inesistenza soggettiva del debito, non risultavano oggetto di una adeguata risposta da parte della Corte di appello. 3.2 Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, quanto all’esistenza di un contratto di collaborazione commerciale firmato da UI per conto della fallita e da PP per LF, quest’ultimo avente competenze tecniche per assicurare la relativa effettiva prestazione. La Corte di appello non si sarebbe confrontata con la doglianza per la quale immotivatamente UI sarebbe stata ritenuta consapevole della natura fittizia di LF, per aver stipulato il contratto di collaborazione con questa ultima società, pur a fronte della effettività della prestazione di PP. 3.3 Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione quanto all’elemento psicologico del delitto. UI non può ritenersi consapevole della natura strumentale della intermediazione di LF per consentire a PP di acquisire un compenso non dovuto, tanto più che PP aveva le competenze per l’attività di consulenza e che se il movente era quello di attribuire a PP un compenso non consentito - quale amministratore di fatto della fallita - l’argomento risulterebbe illogico in quanto non si confronta con la possibilità di un contratto di consulenza dell’amministratore con la società amministrata. 3.4 Il quarto motivo lamenta vizio di motivazione quanto al diniego della attenuante dell’art. 62 n. 6 cod. pen., in quanto 50mila euro sono stati versati prima dell’apertura del dibattimento e sono stati ritenuti congrui dalla curatela. Inoltre, il venir meno per insussistenza della condotta distrattiva sub capo 1.b) e il proscioglimento dal reato sub capo 3) implicano la rivalutazione della richiesta di attenuazione della pena a fronte della transazione operata con il fallimento. 3.5 Il quinto motivo lamenta vizio di motivazione quanto al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, a fronte delle seguenti circostanze: il credito oggetto dell’imputazione mai è stato ammesso al passivo, sussisteva una crisi di mercato che ha condotto al fallimento, sono venuti meno i delitti sub capi 1.b) e 3). 3.6 Il sesto motivo lamenta violazione di legge in relazione alla dosimetria delle pene accessorie, in quanto applicate automaticamente in correlazione con la 4 pena principale senza adeguata motivazione, richiesta dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. 3.7 Il settimo motivo lamenta vizio di motivazione quanto al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, avente ad oggetto l’acquisizione di documentazione per provare la pluralità di soci della LF, l’effettività della sede e dell’attività di tale società, anche attraverso i libri contabili. 4. Il ricorso nell’interesse di ER PP è articolato in sette motivi. 4.1 Il primo motivo è sovrapponibile al primo motivo del ricorso UI. Inoltre, il ricorrente evidenzia come non siano stati comprovati né motivati l’inesistenza del debito e il dolo di danneggiare i creditori. La Corte di appello non avrebbe preso atto che PP è stato pagato per le proprie prestazioni professionali da Cantieri Estensi, attraverso le società a lui intestate, nel 2000 con un compenso analogo a quello oggetto della imputazione. 4.2 Il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 522 cod. proc. pen. in quanto la condanna di PP è per l’autodeterminazione del compenso, non indicato nell’imputazione. 4.3 Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione quanto al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, con argomentazioni sovrapponibili a quelle del quinto motivo del ricorso UI. 4.4 Il quarto motivo ripropone le doglianze di cui al sesto motivo del ricorso UI. 4.5 Il quinto motivo è sovrapponibile al settimo del ricorso UI. 4.6 Il sesto motivo lamenta vizio di motivazione in quanto il Tribunale ha rilevato come in altre occasioni la società LF avesse emesso fattura in favore della fallita nello stesso 2010, senza che la Corte di appello abbia valutato a riguardo l’effettività della prestazione. 4.7 Il settimo motivo lamenta vizio di motivazione quanto al dolo del delitto, non avendo la Corte di appello motivato la sussistenza del dolo specifico. La fattura per 600mila euro corrisponde al debito annotato dalla fallita e il credito della LF è stato ceduto a PP, operazione controllata dalla Guardia di Finanza senza rilievi. La prestazione è stata effettiva e la fattura mai è stata pagata né ammessa al passivo, dal che difetta la prova del dolo specifico richiesto. Si ripercorrono poi argomenti già spesi dal terzo motivo del ricorso UI. 5. Il ricorso è stato trattato con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni. 5 6. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono complessivamente infondati, per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo di entrambi i ricorsi, nonché il secondo motivo del ricorso PP, sono infondati. 2.1 La condotta attribuita agli imputati è quella di aver «esposto passività inesistenti appostando in contabilità un debito di euro 600mila nei confronti della LF S.r.l. legalmente rappresentata da PP ER» (capo 2.b). A fronte della ricostruzione del Tribunale, la Corte di appello chiarisce che la condotta ritenuta è stata quella contestata, relativa alla esposizione di passività inesistenti nei confronti di LF S.r.l. in persona del legale rappresentante PP «ritenendo che l’appostazione del debito di euro 600.00 nei confronti di LF S.r.l. nella contabilità di Cantieri S.r.l. costituisca esposizione di passività inesistente» (fol. 27 della sentenza di appello). La Corte territoriale conferma, senza manifeste illogicità, come la prestazione della LF fosse inesistente, in quanto si trattava di una cd. società schermo, cosicché la questione della inesistenza della prestazione risultava corrispondere alla contestazione (il tema sarà oggetto di altre doglianze a seguire esaminate). La Corte di appello valuta anche il movente della esposizione delle passività inesistenti, quindi sostanzialmente il riferimento del Tribunale alla cessione del credito successiva dalla LF a PP, al fine di superare la previsione dell’art. 2389 cod. civ. che subordina il compenso dell’amministratore alla deliberazione assembleare ovvero a previsione statutaria. Ma, osserva la Corte di appello, è in sé l’esposizione di passività inesistenti - a fronte dell’assenza di una prestazione effettiva della LF - che integra il delitto, per quanto risultante dalla fattura del 31 luglio 2010 dell’importo di 600.000 euro dovuto alla LF. In effetti, e in ciò trova adeguata risposta anche la doglianza che rappresenta come nessuna fuoriuscita di risorse si sia realizzata, l’art. 216 l. fall. prevede in aggiunta ai casi bancarotta patrimoniale consistenti in distrazioni, occultamenti, dissipazioni (primo comma, n. 1, prima parte), la condotta di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti (seconda parte), che riduce la garanzia dei creditori attraverso la riduzione dell’attivo disponibile per i creditori in sede concorsuale. 6 In sostanza, il delitto punisce l’appostazione di debiti inesistenti che, ‘gonfiando le passività’, riduce la quota di garanzia disponibile per i creditori effettivi. La ratio dell’incriminazione è quella di evitare che un creditore fittizio possa partecipare al riparto fallimentare con danno degli altri effettivi creditori. Difatti, «[…] nel caso dell'esposizione di passività insussistenti la diminuzione fittizia del patrimonio del fallito incide sulla garanzia patrimoniale dei creditori, con conseguente danno diretto» (Sez. 5, n. 45431 del 26/10/2004, [...], Rv. 230353 – 01, in motivazione). Va qui richiamato anche quanto afferma Sez. 5, n. 29336 del 20/04/2007, [...], Rv. 237255 – 01, che in motivazione ha precisato che con le passività penalmente rilevanti non sono da confondere i componenti negativi del reddito - cioè i costi sostenuti che, ove vengano fittiziamente esposti, costituiscono soltanto costi inesistenti – e ha aggiunto che l’incriminazione ha riguardo allo stato patrimoniale della fallita, e consiste nel far apparire debiti od obblighi che in realtà non esistono. La norma incriminatrice – prosegue Sez. 5 Di VO - è volta a sanzionare l'indebitamento fittizio che «assume d'altro canto autonomo rilievo penale, come specifica fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quando esso sia costituito mediante la simulazione di una situazione giuridicamente vincolante, giacché l'incriminazione è volta a sanzionare condotte che sono destinate ad "assottigliare la quota disponibile per ciascun creditore", così incidendo non solo sull'ostensibilità del patrimonio, ma sulla consistenza stessa della garanzia patrimoniale riservata a ciascuno di coloro che hanno diritto di concorrere nel riparto dell'attivo. È dunque evidente che le operazioni mediante le quali sono esposte vere e proprie passività inesistenti sono sanzionate in quanto preludono ad altre, dispersive di attività, mediante le quali, cioè, verrà sottratta o distratta la quota di patrimonio corrispondente al debito fittizio». Sez. 5 Di VO distingue poi il delitto qui in esame dalla bancarotta distrattiva: «al contrario, ove il credito inesistente del terzo non sia soltanto riconosciuto, ma risulti già apparentemente pagato, l'operazione maschera una dispersione oramai verificatasi, ed è perciò riconducibile ad una ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale consistendo di una sottrazione d'attività dissimulata in contabilità mediante la registrazione di inesistenti costi sostenuti». Nel caso in esame pacificamente non vi era stato alcun pagamento – né reale né fittizio - dell’importo di 600.000 euro, cosicché corretta è stata la qualificazione offerta dalla Corte di appello. Pertanto, le contestazioni mosse dai ricorrenti, tese a dimostrare che nessuna fuoriuscita dal patrimonio sia intervenuta, sono manifestamente infondate in 7 quanto la fattispecie contestata non richiede affatto tale trasferimento, ma solo l’esposizione della passività inesistente. 2.2 Anche la doglianza relativa alla circostanza che l’inesistenza della passività risulterebbe soggettiva, come ritenuto dal Tribunale, e quindi non idonea a integrare il delitto - nel senso che sussisterebbe la prestazione di PP, quale legale rappresentante della società LF - non risulta fondata. A ben vedere, la dimostrazione della incapacità della LF di assicurare la prestazione professionale – accertata dalle sentenze di merito e oggetto di un successivo motivo dei ricorsi, che risulta infondato - reca in sé la prova della fittizietà della operazione fatturata e appostata in favore di LF. La circostanza che la prestazione sia stata assicurata da PP deve confrontarsi anche con il dato - non contestato in modo specifico e evidenziato anche dalla sentenza di primo grado - che gli importi fatturati superavano il compenso previsto nel contratto fra la fallita e LF e che, comunque, la medesima prestazione era stata assicurata fino al 2005/2006 da PP quale consulente esterno nella misura di euro 4000,00 al mese, quindi per un importo decisamente inferiore a quello oggetto della fattura di 600.000 euro (sentenza di primo grado al fol. 23. e sentenza di appello foll. 10 e 27-28): il che in sé dimostra che almeno in parte l’operazione era oggettivamente inesistente. Per altro, la affermazione dalle difese che la prestazione sia stata effettiva – seppur da parte di PP - non esclude la condotta di esposizione di passività inesistenti: l’individuazione di un creditore – apparente – in luogo di altro – effettivo – rileva in sede di riparto fallimentare, ben potendo essere il credito ammesso al passivo in un caso e non nell’altro. A tal proposito va qui evidenziato come, analogamente a ciò che accade per il delitto di bancarotta patrimoniale della prima parte della norma incriminatrice, anche il delitto contestato è da qualificarsi come reato di pericolo concreto. A riguardo deve evidenziarsi come le condotte strettamente distrattive, infatti, devono presentare connotati intrinseci di offensività (Sez. 5, n. 16759 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879) nei confronti della garanzia generica che il patrimonio dell'imprenditore, secondo la previsione dell'art. 2740 cod. civ., offre ai creditori, messa in pericolo dalla destinazione di componenti del patrimonio a finalità diverse da quelle inerenti all'attività imprenditoriale (Sez. 5, n. 36629 del 05/06/2003, Longo, Rv. 227148). Tale dimensione di pericolosità, costantemente riconosciuta come tipica dell'offesa propria dei reati di bancarotta (Sez. 5, n. 12897 del 06/10/1999, Tassan Din, Rv. 214860; Sez. 5, n. 11633 dell'08/02/2012, Lombardi Stronati, Rv. 252307; Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012, [...], Rv. 253932), assume, per effetto della previsione di punibilità del fatto a seguito dell'intervento della dichiarazione di fallimento o degli altri provvedimenti alla 8 stessa a tali fini equiparati, il contenuto effettivo del pericolo che, nell'eventualità dell'intervento della procedura concorsuale, il soddisfacimento per quanto possibile delle pretese creditorie, a cui la stessa è funzionale, sia pregiudicato dalla pregressa ed indebita diminuzione patrimoniale (Sez. 5, n. 1354 del 07/05/2014, Daccò). Anche il fatto di bancarotta consistente nella esposizione di passività inesistenti è delitto di pericolo concreto, nel senso che deve recare in sé, come è stato osservato da autorevole dottrina, l’attitudine della condotta a provocare il risultato offensivo perseguito dall’agente: nel caso in esame la condotta posta in essere non determina un pericolo per la garanzia dei creditori, con riduzione della stessa, prima della dichiarazione di fallimento, in conseguenza della distrazione o delle condotte alternative, bensì i diritti del ceto creditorio sono messi a rischio a causa della esposizione della passività inesistente che inciderà sul riparto dell’attivo fallimentare. In tal senso, nel caso di specie, l’aver attribuito alla LF un credito (asseritamente) spettante a PP evidentemente ha messo in pericolo i diritti degli altri creditori, i quali avrebbero dovuto concorrere con un credito inesistente di LF in luogo di quello che - se attribuito a PP - non avrebbe potuto concorrere, risultando costui amministratore di fatto e, pertanto, incorrendo nei divieti di legge. Per un verso, infatti, la disciplina sul compenso degli amministratori di cui agli artt. 2389, primo comma, e 2364, primo comma, n. 3, cod. civ. è dettata anche nell'interesse pubblico, al fine del regolare svolgimento dell'attività economica, e ha natura imperativa ai fini dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., non potendo essere derogata attraverso la stipulazione di contratti di consulenza a titolo oneroso, aventi ad oggetto la prestazione intellettuale resa dagli amministratori in favore della società di capitali da loro amministrata, senza il rispetto delle prescritte formalità e la previa determinazione dell'assemblea dei soci (Sez. 5 civ., Ordinanza n. 20613 del 24/07/2024 - Rv. 672027 – 01; vedi anche Sez. U. civ., n. 21933 del 29/08/2008 - Rv. 604262 - 01). Per altro verso, anche in sede penale – il che rileva ai fini della condotta qui contestata, quanto all’inesistenza di un diritto di credito vantabile da parte di PP quale amministratore di fatto e, quindi, al pericolo concreto per i creditori conseguente alla appostazione del credito inesistente in favore di LF in luogo di PP - configura il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta del socio amministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di elementi che ne consentano un'adeguata valutazione, atteso 9 che il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società non è assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l'eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l'accertamento dell'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazione organica (Sez. 5, n. 25183 del 13/05/2025, [...], Rv. 288204 - 01). Ne consegue l’infondatezza dei motivi di ricorso sui punti fin qui esaminati. 2.3 Va pertanto affermato che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare, anche quanto alla condotta di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti ex art. 216, primo comma, n. 1, seconda parte, è reato di pericolo concreto, per il quale è richiesto un giudizio ex ante teso a verificare se la condotta risulti idonea a incidere sulla consistenza stessa della garanzia patrimoniale riservata ai creditori che hanno diritto di concorrere nel riparto dell'attivo. 2.4 In ordine alla violazione dell’art. 522 cod. proc. pen., quindi, la relativa deduzione è infondata perché vi è perfetta corrispondenza fra quanto contestato e quanto ritenuto. Le sentenze di merito hanno ritenuto che la LF non abbia mai assicurato la prestazione alla fallita che giustificasse la sussistenza effettiva del credito, dal che la natura inesistente dello stesso e quindi della correlata passività. Sul punto ampio è stato l’esercizio del diritto di difesa, come dimostra l’allegazione di documentazione – contratti e altro – riportati in motivazione anche dalla Corte di appello. D’altro canto, la natura diversa del fatto ritenuto rispetto a quello contestato implica che la diversità debba avere i caratteri della trasformazione radicale. Per aversi mutamento del fatto, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, occorre che si pervenga ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 – 01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [...], Rv. 205619 – 01). Si è anche affermato che il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo 10 comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Rv. 281477 – 01; conf. n. 16900 del 2004 Rv. 228042 - 01, n. 35225 del 2007 Rv. 237517 - 01, n. 15655 del 2008 Rv. 239866 - 01, n. 41663 del 2005 Rv. 232423 - 01, n. 4497 del 2016 Rv. 265946 - 01, n. 33878 del 2017 Rv. 271607 - 01, n. 12328 del 2019 Rv. 276955 – 01). Nel caso in esame tali presupposti caratterizzanti la diversità non si rinvengono, il che rende infondate le doglianze. Anche rispetto alla doglianza mossa con il secondo motivo dal ricorso nell’interesse di PP, va evidenziato come, nella prospettiva della Corte di appello, i richiami all’art. 2389 cod. civ. afferiscono alle ragioni dell’operazione, per un verso integrante il pericolo concreto per quanto in precedenza evidenziato, per altro verso individuando il movente della condotta, tesa a consentire a PP di poter vantare un credito nei confronti della società fallita, nella qualità di persona fisica, attraverso la cessione del credito operata in proprio favore da parte della LF. Pertanto, anche in ordine a tale doglianza, non si coglie alcuna radicale diversità della condotta contestata rispetto a quella ritenuta. 3. Il secondo e terzo motivo del ricorso UI, il primo motivo, il sesto e settimo motivo del ricorso PP, quanto alla effettività della prestazione di LF e al dolo richiesto dalla norma incriminatrice, sono complessivamente infondati. 3.1 La Corte di appello chiarisce come entrambi gli imputati avessero contezza della inesistenza della prestazione da parte di LF e, come già anticipato, che la finalità dell’operazione fosse quella di consentire a PP di concorrere – attraverso l’esposizione della passività inesistente e la cessione del credito, da parte della creditrice LF a PP, senza alcun costo per quest’ultimo - con il ceto creditorio in sede di ripartizione dell’attivo fallimentare. La Corte di appello chiarisce che l’operazione è effettuata con la finalità di recare pregiudizio ai creditori e che gli imputati avevano ruoli – amministratore di diritto e amministratore di fatto – e conoscenza della contabilità sociale tali da avere piena consapevolezza della natura fraudolenta dell’operazione (sul punto, foll. 28-29 della sentenza impugnata). In vero tale motivazione rinvia implicitamente a quanto in precedenza osservato dalla Corte di appello in ordine al coinvolgimento dei due imputati nella vita sociale. Infatti, deve anche evidenziarsi come la sentenza impugnata richiami il pieno coinvolgimento degli imputati nelle vicende societarie facendo propria al fol. 2 la ricostruzione che emerge dalla sentenza di primo grado (foll. 2 e s.): PP è stato amministratore di fatto della fallita dal 15 dicembre 2003 fino alla liquidazione, 11 avendo ceduto alla compagna DD UI fin dal 25 novembre 2004 le proprie quote, pari al 51% del capitale sociale. Anche all’esito della trasformazione in società per azioni la UI era Presidente del Consiglio di amministrazione e mantenne azioni per il 30,50 % del capitale sociale, mentre PP era rimasto socio per il 2%, il figlio di quest’ultimo, BR, era consigliere e socio al 32,50%; Auditors Italiana S.r.l., in persona del legale rappresentante Giovanni NI AN, era socia al 35% e consigliere di amministrazione. All’atto della liquidazione il 7 luglio 2012 ER PP veniva nominato amministratore unico e il 19 luglio 2012 la società veniva messa in liquidazione e ER PP nominato liquidatore, mentre NI AN decedeva a seguito di suicidio il 7 settembre 2012. A fronte di tale ricostruzione – con la quale non si confrontano i motivi dei ricorsi in modo specifico - non manifestamente illogico è aver ritenuto da parte della Corte di appello comprovato il dolo di pregiudizio in danno dei creditori. Per un verso la Corte di appello rende conto di come si verta in tema di una società per la maggioranza a base familiare, che vede i due imputati ricoprire da soci cariche alterne nel corso della vita della fallita, il che esclude che UI non avesse contezza della natura della appostazione del debito fittizio in favore del compagno. Per altro verso, la Corte di appello ai foll. 20-24, in particolare al fol. 24 della sentenza qui impugnata - escludendo i presupposti ex art. 129 cod. proc. pen. in ordine al delitto di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto da ritardo nella richiesta di fallimento contestato al capo 3) - chiarisce le ragioni per le quali UI e PP furono pienamente consapevoli della situazione di crisi in cui versava la società. In particolare, UI aveva avuto rapporti diretti con la società di commercialisti che - già in relazione all’esercizio sociale 2009-2010 (fol. 21), quindi a ridosso del contratto di consulenza con la LF e dell’emissione della fattura – l’avvertì della situazione di crisi della società, suggerendole i rimedi per far fronte al dissesto: ma UI, come anche PP, non li attuarono, risultando anzi che la prima ebbe a disdire il contratto con la società di professionisti che aveva dato le citate indicazioni. Con tale ultimo argomento non si confronta il sesto motivo del ricorso PP, che deduce la situazione di benessere della società alla data della stipula del contratto e della emissione della fattura. In sostanza, la motivazione offerta dalla Corte di appello – che si trae dalla globalità della sentenza impugnata e con la quale non si confrontano i ricorsi in modo specifico - è in linea con gli indici di fraudolenza fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, quali la condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il contesto in cui l'impresa ha operato avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01). 12 L’accertata e consapevole centralità operativa di UI non consente di ritenere decisiva la generica doglianza del ricorso – fol. 27 - che lamenta come non possa darsi per scontato che la stessa avesse contezza che LF non avesse svolto una effettiva attività, anche per la diversa sede di svolgimento della propria attività sociale. Ma sul punto, oltre ad essere versata in fatto, la doglianza è smentita dalle ragioni esposte dalla Corte di appello ai foll. 20-24, in ordine alla piena consapevolezza della UI, oltre che di PP (beneficiario della cessione del credito senza alcuna controprestazione), anche in merito alla inadeguatezza della società LF. Il movente della esposizione di passività inesistente è stato ampiamente illustrato dalla Corte di appello e, prima ancora, dal Tribunale, che - senza manifeste illogicità – l’hanno ritenuto condiviso anche da parte di UI, in quanto la stipula del contratto di consulenza avvenne proprio con il compagno PP, ciascuno in rappresentanza delle rispettive società, la fallita e la LF. D’altro canto, nessuna doglianza di quelle mosse dai ricorrenti è in grado di scalfire l’argomento che la società LF non avesse alcuna effettiva struttura aziendale e, dunque, fungesse da schermo: si tratta di cd. doppia conforme sul punto, fondata sulle dichiarazioni di ZZ e De LE. In caso di “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La Gumina, Rv. 26921701). Il che nel caso in esame non è. Nemmeno decisiva è la circostanza che la Guardia di Finanza non abbia rilevato la natura inesistente della operazione, nei termini ritenuti invece dalla Corte di appello: spetta al giudizio penale la verifica della sussistenza del reato. Né che – come deduce il sesto motivo del ricorso PP – non si sia dubitato delle precedenti prestazioni – e fatture – emesse da LF e da altra impresa facente capo a PP. Anche questo argomento non è decisivo, trattandosi di vicende per altro precedenti rispetto allo stato di crisi rilevato dalla società di commercialisti che assistevano la fallita. Nemmeno la circostanza che la fattura non sia mai stata pagata e che il relativo credito non sia stato ammesso al passivo rileva, per le ragioni già esposte sulla natura di pericolo in concreto – con giudizio ex ante - del delitto in esame. Ne consegue l’infondatezza dei motivi esaminati. 13 3.2 Quanto al dolo richiesto dalla norma incriminatrice, le ragioni esposte dalla Corte di appello – durevoli legami personali e gestione effettiva della vita sociale, nota situazione di crisi societaria e contestuale predisposizione dell’aggiramento del divieto di compenso per l’amministratore di fatto, attraverso la cessione del credito a titolo gratuito – integrano senza vizi di motivazione il dolo specifico di pregiudicare i creditori in sede di riparto dell’attivo. Difatti, per la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta mediante esposizione o riconoscimento di passività insussistenti, di cui all'art. 216, primo comma, n. 1 legge fall. è richiesta la presenza del dolo specifico, rappresentato dallo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 45431 del 26/10/2004, [...], Rv. 230353 – 01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 542 del 10/11/1972, dep. 26/01/1973, D’Alessio, Rv. 123015 – 01). In sostanza, per le prime condotte della norma incriminatrice - distrazione ecc. – il legislatore richiede il solo dolo generico in quanto la messa in pericolo della garanzia per i creditori deriva dalla diminuzione del patrimonio prima del fallimento. Per la condotta di esposizione o riconoscimento delle passività inesistenti, invece è richiesto il dolo specifico di pregiudizio per i creditori. Si tratta di una distinzione analoga a quella esistente fra le due ipotesi di bancarotta documentale, quella generica, appunto, e quella specifica. Il parallelismo viene ripreso da questa Corte che ha affermato come l'art. 216 l. fall. contempli nel numero 1 del primo comma due ipotesi di bancarotta fraudolenta sostanziale. Nella prima (distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione e dissipazione di beni) per la configurabilità del delitto è sufficiente il dolo generico, mentre nella seconda (esposizione o riconoscimento di passività inesistenti) si richiede il dolo specifico. Nel numero 2 del detto primo comma dell'art. 216 l. fall. sono invece previste due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale. La prima (sottrazione, distruzione e falsificazione parziale o totale di libri o altre scritture contabili) richiede il dolo specifico, mentre per la seconda (tenuta dei libri e delle scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari) è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 6148 del 19/12/1986, dep. 1987, [...], Rv. 175959 - 01). Si è osservato in dottrina come le condotte di bancarotta patrimoniale del tipo distrattivo siano descritte dal legislatore in termini tali da consentire, già sul piano letterale, la selezione come fatti penalmente rilevanti dei soli comportamenti in grado di ostacolare la reperibilità dei beni aziendali e, quindi, l'apprensione da parte degli organi della procedura concorsuale. Per tali condotte, quindi è sufficiente il dolo generico. Diversamente per le condotte di esposizione o 14 riconoscimento di passività inesistenti il legislatore ha ritenuto necessario che la condotta pericolosa in concreto sia accompagnata anche dal fine di arrecare pregiudizio ai creditori, in ossequio al principio di offensività, in quanto le condotte devono essere oggettivamente idonee e soggettivamente volute al fine di recare danno al ceto creditorio in sede di riparto. In sostanza poiché non vi è fuoriuscita di beni – fittizia o apparente – prima della dichiarazione di fallimento, e dunque una concreta riduzione della garanzia patrimoniale, ma vi è una riduzione potenziale del quantum dovuto a ciascun creditore in sede di riparto in forza della passività inesistente, in questo caso è richiesto il dolo specifico quale criterio di selezione della condotta offensiva. Pertanto, corretta e non viziata da manifesta illogicità è la valutazione della Corte territoriale in ordine alla ritenuta sussistenza, per entrambi gli imputati, del dolo specifico richiesto. 3.3 Va ribadito che per la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui all'art. 216, comma primo, n. 1, l. fall. per le prime condotte (distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione e dissipazione di beni) è sufficiente il dolo generico, mentre per le seconde (esposizione o riconoscimento di passività inesistenti) si richiede il dolo specifico, rappresentato dal fine di recare pregiudizio ai creditori. 4. Il quarto motivo del ricorso UI è manifestamente infondato per consolidato orientamento giurisprudenziale, oltre ad essere aspecifico. Difatti, la circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen. presuppone che la riparazione sia integrale, sicché non configura la predetta attenuante la transazione il cui oggetto risarcitorio sia caratterizzato dalla non integralità, implicando ordinariamente una parziale rinuncia alle pretese creditorie (Sez. 5, n. 44100 del 24/09/2019, [...], Rv. 278315 – 01, che ha ritenuto esente da censure la sentenza che, in assenza di attestazione di integrale ristoro, aveva escluso la circostanza attenuante in relazione all'accordo transattivo intervenuto tra l'imputato e la curatela;
conf. N. 13411 del 2019 Rv. 275463 - 03, N. 25326 del 2019 Rv. 276276 – 01). Nel caso di specie la sentenza di primo grado riconduceva al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la intervenuta «composizione della questione risarcitoria» (fol. 26) essendo intervenuta transazione che aveva determinato la revoca della costituzione di parte civile nei confronti di DD UI (fol. 1). Che si tratti di transazione – che consiste in rinunce reciproche e quindi non nel riconoscimento integrale delle ragioni altrui - è affermato dallo stesso motivo di ricorso. 15 L’argomento - che il venir meno del delitto sub capo 3 avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale al riconoscimento della attenuante del risarcimento del danno - non è adeguatamente sviluppato, dovendo la ricorrente chiarire l’adeguatezza del risarcimento consistito nel versamento di 25mila euro (quota parimenti versata dal coimputato Simoni) a fronte del danno procurato con il delitto sub capo 2.b) – la Corte di appello evidenzia la ingente entità delle passività inesistente (fol. 29) - oltre che con il delitto sub capo 3), dichiarato estinto per prescrizione dopo la condanna in primo grado, consistente nell’aggravamento del dissesto per omessa richiesta di fallimento. 5. Il quinto motivo nell’interesse di UI e il terzo nell’interesse di PP sono aspecifici. Lamentano il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante contestata. Ma l’aggravante ex art. 219, secondo comma, n. 1 l. fall. – per la pluralità di fatti di bancarotta – è venuta meno a seguito della decisione della Corte di appello che mandava assolti gli imputati dal capo 1.b), mentre dichiarava non doversi procedere per estinzione per prescrizione del delitto sub capo 3). Pertanto, la Corte di appello riduceva le pene per le circostanze attenuanti generiche nella misura massima di un terzo, cosicché le doglianze in esame non si confrontano con tale motivazione. 6. Il sesto motivo del ricorso UI e il quarto motivo del ricorso PP sono manifestamente infondati. Le pene accessorie sono state ridotte nella misura corrispondente alla pena principale, pari ad anni tre per PP e anni due e mesi quattro per UI. Va considerato che in tema di pene accessorie previste per i reati fallimentari, ove la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, ancor più ove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo (Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 18/01/2021, Maddem Antonio, Rv. 280668;Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, dep. 03/04/2020, Retrosi Patrizia, Rv. 278788). Ma nel caso in esame i Giudici d'appello hanno applicato – riducendole - le pene accessorie fallimentari in misura decisamente inferiore alla media edittale e quindi non è necessaria alcuna motivazione, tanto più che la medesima viene mutuata dalle ragioni del trattamento sanzionatorio principale. 16 7. Il settimo motivo del ricorso UI e il quinto di quello PP sono manifestamente infondati e generici. Difatti, quello della rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). Nel caso di specie la Corte di appello ha ritenuto superflua l’acquisizione della documentazione allegata agli atti di appello. Si trattava di documentazione tesa a comprovare l’effettività della operatività della LF – presenza di altri soci, contatti con altri fornitori, ecc.- nonché l’intervenuta transazione con la parte civile. Va evidenziato come il diniego di rinnovazione risulti adeguato, tenuto in conto che la decisione di rigetto, in tal caso, può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione -in senso positivo o negativo- sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento. (Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009 - dep. 2010, Pacini, Rv. 246859; mass. conf. N. 8891 del 2000 Rv. 217209 - 01, N. 47095 del 2009 Rv. 245996 - 01). Quanto alla transazione, per UI vale ciò che già questa Corte ha evidenziato in ordine alla natura dell’atto, che non può integrare il risarcimento integrale richiesto per l’invocata attenuante. Quanto a PP, invece, non risulta offerta la prova – né in primo grado né con allegazione al ricorso – dell’esistenza dell’atto medesimo nè del relativo contenuto in grado di incidere sulla motivazione impugnata, tanto più che la Corte di appello ne ha tenuto conto, facendo riferimento alle ‘transazioni’ per giustificare le circostanze attenuanti generiche. In ordine alla effettività delle prestazioni della LF, la Corte di appello ha giudicato adeguati gli accertamenti svolti dai testi – il curatore e il militare della Guardia di finanza – risultando i motivi di ricorso generici in quanto non hanno chiarito in qual modo le conclusioni della Corte territoriale sarebbero state disarticolate dalla rinnovazione della prova. Ne deriva l’infondatezza manifesta e la genericità dei motivi. 8. Consegue il complessivo rigetto dei ricorsi, con condanna alle spese processuali dei ricorrenti. 17
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/02/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente CO CA LE NO
data per letta la relazione del Consigliere CE CANANZI;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RI VANORIO, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi;
udito l’avvocato MARCO FERRARESI, nell’interesse della ricorrente DD UI, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento; udito l’avvocato DANTE POLA che nell’interesse del ricorrente UM UP ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento, riportandosi anche alla memoria depositata in data 9 febbraio 2026. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza emessa il 22 maggio 2025, confermava parzialmente quella del Tribunale di Bologna, quanto all’accertamento Penale Sent. Sez. 5 Num. 19101 Anno 2026 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: CANANZI CE Data Udienza: 27/02/2026 2 della responsabilità penale di DD UI – quale amministratore delegato dal 10 settembre 2009 al 11 luglio 2012 della fallita Cantieri Estensi S.p.a. - e di ER PP – quale amministratore unico dal 7 luglio 2012 e liquidatore dal 19 luglio 2012 fino al fallimento della medesima società - in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta, per avere «esposto passività inesistenti appostando in contabilità un debito di euro 600mila nei confronti della LF S.r.l. legalmente rappresentata da PP ER» (capo 2.b). La Corte di appello mandava assolti gli imputati dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva per insussistenza del fatto, mentre veniva dichiarata l’estinzione per prescrizione del reato ex art. 217 l. fall. in relazione alla omessa richiesta di fallimento causativa del dissesto. 2. I ricorsi per cassazione proposti con atti separati nell’interesse di DD UI e ER PP constano di plurimi motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso nell’interesse di DD UI è articolato in sette motivi. 3.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge processuale in relazione all’art. 522 cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata è stata emessa in ordine ad un fatto nuovo rispetto a quello contestato. Lamenta la ricorrente che la contestazione suppletiva operata dal Pubblico ministero del delitto, per il quale è stata ritenuta la penale responsabilità da parte della Corte territoriale, implicasse l’assoluta insussistenza della passività, vale a dire la simulazione del credito della LF, società pacificamente amministrata da PP. Le prove assunte hanno poi comprovato che PP svolgeva attività in favore della fallita, cosicché la responsabilità penale è stata ritenuta non per insussistenza del debito/credito, bensì per inesistenza soggettiva dello stesso, nel senso che la prestazione era di PP e non della società LF, richiamando categorie di diritto tributario, e pertanto doveva essere contabilizzato verso la persona fisica e non verso la società. La ricorrente evidenzia al riguardo come, quanto al danno per i creditori, nulla mutava, nel senso che non vi era una riduzione fraudolenta dell’attivo disponibile. Inoltre, il Tribunale chiamava in causa l’art. 2389 cod. civ. nel senso che si riconosceva a PP la qualità di amministratore di fatto della fallita, alla LF la qualità di una società schermo per la gestione di fatto della Cantieri Estensi, così da consentire l’attribuzione del compenso a PP, pur se in assenza di delibere assembleari a riguardo. 3 Le doglianze sulla novità del fatto ritenuto - rispetto a quello contestato, in ordine al quale la ricorrente non ha potuto difendersi - della effettività della prestazione di PP, della possibilità che lo stesso, pur se amministratore di fatto della fallita, quale consulente potesse ricevere compensi dalla società da lui amministrata, nonché della inconfigurabilità del delitto per inesistenza soggettiva del debito, non risultavano oggetto di una adeguata risposta da parte della Corte di appello. 3.2 Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, quanto all’esistenza di un contratto di collaborazione commerciale firmato da UI per conto della fallita e da PP per LF, quest’ultimo avente competenze tecniche per assicurare la relativa effettiva prestazione. La Corte di appello non si sarebbe confrontata con la doglianza per la quale immotivatamente UI sarebbe stata ritenuta consapevole della natura fittizia di LF, per aver stipulato il contratto di collaborazione con questa ultima società, pur a fronte della effettività della prestazione di PP. 3.3 Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione quanto all’elemento psicologico del delitto. UI non può ritenersi consapevole della natura strumentale della intermediazione di LF per consentire a PP di acquisire un compenso non dovuto, tanto più che PP aveva le competenze per l’attività di consulenza e che se il movente era quello di attribuire a PP un compenso non consentito - quale amministratore di fatto della fallita - l’argomento risulterebbe illogico in quanto non si confronta con la possibilità di un contratto di consulenza dell’amministratore con la società amministrata. 3.4 Il quarto motivo lamenta vizio di motivazione quanto al diniego della attenuante dell’art. 62 n. 6 cod. pen., in quanto 50mila euro sono stati versati prima dell’apertura del dibattimento e sono stati ritenuti congrui dalla curatela. Inoltre, il venir meno per insussistenza della condotta distrattiva sub capo 1.b) e il proscioglimento dal reato sub capo 3) implicano la rivalutazione della richiesta di attenuazione della pena a fronte della transazione operata con il fallimento. 3.5 Il quinto motivo lamenta vizio di motivazione quanto al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, a fronte delle seguenti circostanze: il credito oggetto dell’imputazione mai è stato ammesso al passivo, sussisteva una crisi di mercato che ha condotto al fallimento, sono venuti meno i delitti sub capi 1.b) e 3). 3.6 Il sesto motivo lamenta violazione di legge in relazione alla dosimetria delle pene accessorie, in quanto applicate automaticamente in correlazione con la 4 pena principale senza adeguata motivazione, richiesta dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. 3.7 Il settimo motivo lamenta vizio di motivazione quanto al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, avente ad oggetto l’acquisizione di documentazione per provare la pluralità di soci della LF, l’effettività della sede e dell’attività di tale società, anche attraverso i libri contabili. 4. Il ricorso nell’interesse di ER PP è articolato in sette motivi. 4.1 Il primo motivo è sovrapponibile al primo motivo del ricorso UI. Inoltre, il ricorrente evidenzia come non siano stati comprovati né motivati l’inesistenza del debito e il dolo di danneggiare i creditori. La Corte di appello non avrebbe preso atto che PP è stato pagato per le proprie prestazioni professionali da Cantieri Estensi, attraverso le società a lui intestate, nel 2000 con un compenso analogo a quello oggetto della imputazione. 4.2 Il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 522 cod. proc. pen. in quanto la condanna di PP è per l’autodeterminazione del compenso, non indicato nell’imputazione. 4.3 Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione quanto al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, con argomentazioni sovrapponibili a quelle del quinto motivo del ricorso UI. 4.4 Il quarto motivo ripropone le doglianze di cui al sesto motivo del ricorso UI. 4.5 Il quinto motivo è sovrapponibile al settimo del ricorso UI. 4.6 Il sesto motivo lamenta vizio di motivazione in quanto il Tribunale ha rilevato come in altre occasioni la società LF avesse emesso fattura in favore della fallita nello stesso 2010, senza che la Corte di appello abbia valutato a riguardo l’effettività della prestazione. 4.7 Il settimo motivo lamenta vizio di motivazione quanto al dolo del delitto, non avendo la Corte di appello motivato la sussistenza del dolo specifico. La fattura per 600mila euro corrisponde al debito annotato dalla fallita e il credito della LF è stato ceduto a PP, operazione controllata dalla Guardia di Finanza senza rilievi. La prestazione è stata effettiva e la fattura mai è stata pagata né ammessa al passivo, dal che difetta la prova del dolo specifico richiesto. Si ripercorrono poi argomenti già spesi dal terzo motivo del ricorso UI. 5. Il ricorso è stato trattato con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni. 5 6. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono complessivamente infondati, per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo di entrambi i ricorsi, nonché il secondo motivo del ricorso PP, sono infondati. 2.1 La condotta attribuita agli imputati è quella di aver «esposto passività inesistenti appostando in contabilità un debito di euro 600mila nei confronti della LF S.r.l. legalmente rappresentata da PP ER» (capo 2.b). A fronte della ricostruzione del Tribunale, la Corte di appello chiarisce che la condotta ritenuta è stata quella contestata, relativa alla esposizione di passività inesistenti nei confronti di LF S.r.l. in persona del legale rappresentante PP «ritenendo che l’appostazione del debito di euro 600.00 nei confronti di LF S.r.l. nella contabilità di Cantieri S.r.l. costituisca esposizione di passività inesistente» (fol. 27 della sentenza di appello). La Corte territoriale conferma, senza manifeste illogicità, come la prestazione della LF fosse inesistente, in quanto si trattava di una cd. società schermo, cosicché la questione della inesistenza della prestazione risultava corrispondere alla contestazione (il tema sarà oggetto di altre doglianze a seguire esaminate). La Corte di appello valuta anche il movente della esposizione delle passività inesistenti, quindi sostanzialmente il riferimento del Tribunale alla cessione del credito successiva dalla LF a PP, al fine di superare la previsione dell’art. 2389 cod. civ. che subordina il compenso dell’amministratore alla deliberazione assembleare ovvero a previsione statutaria. Ma, osserva la Corte di appello, è in sé l’esposizione di passività inesistenti - a fronte dell’assenza di una prestazione effettiva della LF - che integra il delitto, per quanto risultante dalla fattura del 31 luglio 2010 dell’importo di 600.000 euro dovuto alla LF. In effetti, e in ciò trova adeguata risposta anche la doglianza che rappresenta come nessuna fuoriuscita di risorse si sia realizzata, l’art. 216 l. fall. prevede in aggiunta ai casi bancarotta patrimoniale consistenti in distrazioni, occultamenti, dissipazioni (primo comma, n. 1, prima parte), la condotta di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti (seconda parte), che riduce la garanzia dei creditori attraverso la riduzione dell’attivo disponibile per i creditori in sede concorsuale. 6 In sostanza, il delitto punisce l’appostazione di debiti inesistenti che, ‘gonfiando le passività’, riduce la quota di garanzia disponibile per i creditori effettivi. La ratio dell’incriminazione è quella di evitare che un creditore fittizio possa partecipare al riparto fallimentare con danno degli altri effettivi creditori. Difatti, «[…] nel caso dell'esposizione di passività insussistenti la diminuzione fittizia del patrimonio del fallito incide sulla garanzia patrimoniale dei creditori, con conseguente danno diretto» (Sez. 5, n. 45431 del 26/10/2004, [...], Rv. 230353 – 01, in motivazione). Va qui richiamato anche quanto afferma Sez. 5, n. 29336 del 20/04/2007, [...], Rv. 237255 – 01, che in motivazione ha precisato che con le passività penalmente rilevanti non sono da confondere i componenti negativi del reddito - cioè i costi sostenuti che, ove vengano fittiziamente esposti, costituiscono soltanto costi inesistenti – e ha aggiunto che l’incriminazione ha riguardo allo stato patrimoniale della fallita, e consiste nel far apparire debiti od obblighi che in realtà non esistono. La norma incriminatrice – prosegue Sez. 5 Di VO - è volta a sanzionare l'indebitamento fittizio che «assume d'altro canto autonomo rilievo penale, come specifica fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quando esso sia costituito mediante la simulazione di una situazione giuridicamente vincolante, giacché l'incriminazione è volta a sanzionare condotte che sono destinate ad "assottigliare la quota disponibile per ciascun creditore", così incidendo non solo sull'ostensibilità del patrimonio, ma sulla consistenza stessa della garanzia patrimoniale riservata a ciascuno di coloro che hanno diritto di concorrere nel riparto dell'attivo. È dunque evidente che le operazioni mediante le quali sono esposte vere e proprie passività inesistenti sono sanzionate in quanto preludono ad altre, dispersive di attività, mediante le quali, cioè, verrà sottratta o distratta la quota di patrimonio corrispondente al debito fittizio». Sez. 5 Di VO distingue poi il delitto qui in esame dalla bancarotta distrattiva: «al contrario, ove il credito inesistente del terzo non sia soltanto riconosciuto, ma risulti già apparentemente pagato, l'operazione maschera una dispersione oramai verificatasi, ed è perciò riconducibile ad una ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale consistendo di una sottrazione d'attività dissimulata in contabilità mediante la registrazione di inesistenti costi sostenuti». Nel caso in esame pacificamente non vi era stato alcun pagamento – né reale né fittizio - dell’importo di 600.000 euro, cosicché corretta è stata la qualificazione offerta dalla Corte di appello. Pertanto, le contestazioni mosse dai ricorrenti, tese a dimostrare che nessuna fuoriuscita dal patrimonio sia intervenuta, sono manifestamente infondate in 7 quanto la fattispecie contestata non richiede affatto tale trasferimento, ma solo l’esposizione della passività inesistente. 2.2 Anche la doglianza relativa alla circostanza che l’inesistenza della passività risulterebbe soggettiva, come ritenuto dal Tribunale, e quindi non idonea a integrare il delitto - nel senso che sussisterebbe la prestazione di PP, quale legale rappresentante della società LF - non risulta fondata. A ben vedere, la dimostrazione della incapacità della LF di assicurare la prestazione professionale – accertata dalle sentenze di merito e oggetto di un successivo motivo dei ricorsi, che risulta infondato - reca in sé la prova della fittizietà della operazione fatturata e appostata in favore di LF. La circostanza che la prestazione sia stata assicurata da PP deve confrontarsi anche con il dato - non contestato in modo specifico e evidenziato anche dalla sentenza di primo grado - che gli importi fatturati superavano il compenso previsto nel contratto fra la fallita e LF e che, comunque, la medesima prestazione era stata assicurata fino al 2005/2006 da PP quale consulente esterno nella misura di euro 4000,00 al mese, quindi per un importo decisamente inferiore a quello oggetto della fattura di 600.000 euro (sentenza di primo grado al fol. 23. e sentenza di appello foll. 10 e 27-28): il che in sé dimostra che almeno in parte l’operazione era oggettivamente inesistente. Per altro, la affermazione dalle difese che la prestazione sia stata effettiva – seppur da parte di PP - non esclude la condotta di esposizione di passività inesistenti: l’individuazione di un creditore – apparente – in luogo di altro – effettivo – rileva in sede di riparto fallimentare, ben potendo essere il credito ammesso al passivo in un caso e non nell’altro. A tal proposito va qui evidenziato come, analogamente a ciò che accade per il delitto di bancarotta patrimoniale della prima parte della norma incriminatrice, anche il delitto contestato è da qualificarsi come reato di pericolo concreto. A riguardo deve evidenziarsi come le condotte strettamente distrattive, infatti, devono presentare connotati intrinseci di offensività (Sez. 5, n. 16759 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879) nei confronti della garanzia generica che il patrimonio dell'imprenditore, secondo la previsione dell'art. 2740 cod. civ., offre ai creditori, messa in pericolo dalla destinazione di componenti del patrimonio a finalità diverse da quelle inerenti all'attività imprenditoriale (Sez. 5, n. 36629 del 05/06/2003, Longo, Rv. 227148). Tale dimensione di pericolosità, costantemente riconosciuta come tipica dell'offesa propria dei reati di bancarotta (Sez. 5, n. 12897 del 06/10/1999, Tassan Din, Rv. 214860; Sez. 5, n. 11633 dell'08/02/2012, Lombardi Stronati, Rv. 252307; Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012, [...], Rv. 253932), assume, per effetto della previsione di punibilità del fatto a seguito dell'intervento della dichiarazione di fallimento o degli altri provvedimenti alla 8 stessa a tali fini equiparati, il contenuto effettivo del pericolo che, nell'eventualità dell'intervento della procedura concorsuale, il soddisfacimento per quanto possibile delle pretese creditorie, a cui la stessa è funzionale, sia pregiudicato dalla pregressa ed indebita diminuzione patrimoniale (Sez. 5, n. 1354 del 07/05/2014, Daccò). Anche il fatto di bancarotta consistente nella esposizione di passività inesistenti è delitto di pericolo concreto, nel senso che deve recare in sé, come è stato osservato da autorevole dottrina, l’attitudine della condotta a provocare il risultato offensivo perseguito dall’agente: nel caso in esame la condotta posta in essere non determina un pericolo per la garanzia dei creditori, con riduzione della stessa, prima della dichiarazione di fallimento, in conseguenza della distrazione o delle condotte alternative, bensì i diritti del ceto creditorio sono messi a rischio a causa della esposizione della passività inesistente che inciderà sul riparto dell’attivo fallimentare. In tal senso, nel caso di specie, l’aver attribuito alla LF un credito (asseritamente) spettante a PP evidentemente ha messo in pericolo i diritti degli altri creditori, i quali avrebbero dovuto concorrere con un credito inesistente di LF in luogo di quello che - se attribuito a PP - non avrebbe potuto concorrere, risultando costui amministratore di fatto e, pertanto, incorrendo nei divieti di legge. Per un verso, infatti, la disciplina sul compenso degli amministratori di cui agli artt. 2389, primo comma, e 2364, primo comma, n. 3, cod. civ. è dettata anche nell'interesse pubblico, al fine del regolare svolgimento dell'attività economica, e ha natura imperativa ai fini dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., non potendo essere derogata attraverso la stipulazione di contratti di consulenza a titolo oneroso, aventi ad oggetto la prestazione intellettuale resa dagli amministratori in favore della società di capitali da loro amministrata, senza il rispetto delle prescritte formalità e la previa determinazione dell'assemblea dei soci (Sez. 5 civ., Ordinanza n. 20613 del 24/07/2024 - Rv. 672027 – 01; vedi anche Sez. U. civ., n. 21933 del 29/08/2008 - Rv. 604262 - 01). Per altro verso, anche in sede penale – il che rileva ai fini della condotta qui contestata, quanto all’inesistenza di un diritto di credito vantabile da parte di PP quale amministratore di fatto e, quindi, al pericolo concreto per i creditori conseguente alla appostazione del credito inesistente in favore di LF in luogo di PP - configura il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta del socio amministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di elementi che ne consentano un'adeguata valutazione, atteso 9 che il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società non è assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l'eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l'accertamento dell'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazione organica (Sez. 5, n. 25183 del 13/05/2025, [...], Rv. 288204 - 01). Ne consegue l’infondatezza dei motivi di ricorso sui punti fin qui esaminati. 2.3 Va pertanto affermato che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare, anche quanto alla condotta di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti ex art. 216, primo comma, n. 1, seconda parte, è reato di pericolo concreto, per il quale è richiesto un giudizio ex ante teso a verificare se la condotta risulti idonea a incidere sulla consistenza stessa della garanzia patrimoniale riservata ai creditori che hanno diritto di concorrere nel riparto dell'attivo. 2.4 In ordine alla violazione dell’art. 522 cod. proc. pen., quindi, la relativa deduzione è infondata perché vi è perfetta corrispondenza fra quanto contestato e quanto ritenuto. Le sentenze di merito hanno ritenuto che la LF non abbia mai assicurato la prestazione alla fallita che giustificasse la sussistenza effettiva del credito, dal che la natura inesistente dello stesso e quindi della correlata passività. Sul punto ampio è stato l’esercizio del diritto di difesa, come dimostra l’allegazione di documentazione – contratti e altro – riportati in motivazione anche dalla Corte di appello. D’altro canto, la natura diversa del fatto ritenuto rispetto a quello contestato implica che la diversità debba avere i caratteri della trasformazione radicale. Per aversi mutamento del fatto, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, occorre che si pervenga ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 – 01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [...], Rv. 205619 – 01). Si è anche affermato che il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo 10 comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Rv. 281477 – 01; conf. n. 16900 del 2004 Rv. 228042 - 01, n. 35225 del 2007 Rv. 237517 - 01, n. 15655 del 2008 Rv. 239866 - 01, n. 41663 del 2005 Rv. 232423 - 01, n. 4497 del 2016 Rv. 265946 - 01, n. 33878 del 2017 Rv. 271607 - 01, n. 12328 del 2019 Rv. 276955 – 01). Nel caso in esame tali presupposti caratterizzanti la diversità non si rinvengono, il che rende infondate le doglianze. Anche rispetto alla doglianza mossa con il secondo motivo dal ricorso nell’interesse di PP, va evidenziato come, nella prospettiva della Corte di appello, i richiami all’art. 2389 cod. civ. afferiscono alle ragioni dell’operazione, per un verso integrante il pericolo concreto per quanto in precedenza evidenziato, per altro verso individuando il movente della condotta, tesa a consentire a PP di poter vantare un credito nei confronti della società fallita, nella qualità di persona fisica, attraverso la cessione del credito operata in proprio favore da parte della LF. Pertanto, anche in ordine a tale doglianza, non si coglie alcuna radicale diversità della condotta contestata rispetto a quella ritenuta. 3. Il secondo e terzo motivo del ricorso UI, il primo motivo, il sesto e settimo motivo del ricorso PP, quanto alla effettività della prestazione di LF e al dolo richiesto dalla norma incriminatrice, sono complessivamente infondati. 3.1 La Corte di appello chiarisce come entrambi gli imputati avessero contezza della inesistenza della prestazione da parte di LF e, come già anticipato, che la finalità dell’operazione fosse quella di consentire a PP di concorrere – attraverso l’esposizione della passività inesistente e la cessione del credito, da parte della creditrice LF a PP, senza alcun costo per quest’ultimo - con il ceto creditorio in sede di ripartizione dell’attivo fallimentare. La Corte di appello chiarisce che l’operazione è effettuata con la finalità di recare pregiudizio ai creditori e che gli imputati avevano ruoli – amministratore di diritto e amministratore di fatto – e conoscenza della contabilità sociale tali da avere piena consapevolezza della natura fraudolenta dell’operazione (sul punto, foll. 28-29 della sentenza impugnata). In vero tale motivazione rinvia implicitamente a quanto in precedenza osservato dalla Corte di appello in ordine al coinvolgimento dei due imputati nella vita sociale. Infatti, deve anche evidenziarsi come la sentenza impugnata richiami il pieno coinvolgimento degli imputati nelle vicende societarie facendo propria al fol. 2 la ricostruzione che emerge dalla sentenza di primo grado (foll. 2 e s.): PP è stato amministratore di fatto della fallita dal 15 dicembre 2003 fino alla liquidazione, 11 avendo ceduto alla compagna DD UI fin dal 25 novembre 2004 le proprie quote, pari al 51% del capitale sociale. Anche all’esito della trasformazione in società per azioni la UI era Presidente del Consiglio di amministrazione e mantenne azioni per il 30,50 % del capitale sociale, mentre PP era rimasto socio per il 2%, il figlio di quest’ultimo, BR, era consigliere e socio al 32,50%; Auditors Italiana S.r.l., in persona del legale rappresentante Giovanni NI AN, era socia al 35% e consigliere di amministrazione. All’atto della liquidazione il 7 luglio 2012 ER PP veniva nominato amministratore unico e il 19 luglio 2012 la società veniva messa in liquidazione e ER PP nominato liquidatore, mentre NI AN decedeva a seguito di suicidio il 7 settembre 2012. A fronte di tale ricostruzione – con la quale non si confrontano i motivi dei ricorsi in modo specifico - non manifestamente illogico è aver ritenuto da parte della Corte di appello comprovato il dolo di pregiudizio in danno dei creditori. Per un verso la Corte di appello rende conto di come si verta in tema di una società per la maggioranza a base familiare, che vede i due imputati ricoprire da soci cariche alterne nel corso della vita della fallita, il che esclude che UI non avesse contezza della natura della appostazione del debito fittizio in favore del compagno. Per altro verso, la Corte di appello ai foll. 20-24, in particolare al fol. 24 della sentenza qui impugnata - escludendo i presupposti ex art. 129 cod. proc. pen. in ordine al delitto di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto da ritardo nella richiesta di fallimento contestato al capo 3) - chiarisce le ragioni per le quali UI e PP furono pienamente consapevoli della situazione di crisi in cui versava la società. In particolare, UI aveva avuto rapporti diretti con la società di commercialisti che - già in relazione all’esercizio sociale 2009-2010 (fol. 21), quindi a ridosso del contratto di consulenza con la LF e dell’emissione della fattura – l’avvertì della situazione di crisi della società, suggerendole i rimedi per far fronte al dissesto: ma UI, come anche PP, non li attuarono, risultando anzi che la prima ebbe a disdire il contratto con la società di professionisti che aveva dato le citate indicazioni. Con tale ultimo argomento non si confronta il sesto motivo del ricorso PP, che deduce la situazione di benessere della società alla data della stipula del contratto e della emissione della fattura. In sostanza, la motivazione offerta dalla Corte di appello – che si trae dalla globalità della sentenza impugnata e con la quale non si confrontano i ricorsi in modo specifico - è in linea con gli indici di fraudolenza fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, quali la condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il contesto in cui l'impresa ha operato avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01). 12 L’accertata e consapevole centralità operativa di UI non consente di ritenere decisiva la generica doglianza del ricorso – fol. 27 - che lamenta come non possa darsi per scontato che la stessa avesse contezza che LF non avesse svolto una effettiva attività, anche per la diversa sede di svolgimento della propria attività sociale. Ma sul punto, oltre ad essere versata in fatto, la doglianza è smentita dalle ragioni esposte dalla Corte di appello ai foll. 20-24, in ordine alla piena consapevolezza della UI, oltre che di PP (beneficiario della cessione del credito senza alcuna controprestazione), anche in merito alla inadeguatezza della società LF. Il movente della esposizione di passività inesistente è stato ampiamente illustrato dalla Corte di appello e, prima ancora, dal Tribunale, che - senza manifeste illogicità – l’hanno ritenuto condiviso anche da parte di UI, in quanto la stipula del contratto di consulenza avvenne proprio con il compagno PP, ciascuno in rappresentanza delle rispettive società, la fallita e la LF. D’altro canto, nessuna doglianza di quelle mosse dai ricorrenti è in grado di scalfire l’argomento che la società LF non avesse alcuna effettiva struttura aziendale e, dunque, fungesse da schermo: si tratta di cd. doppia conforme sul punto, fondata sulle dichiarazioni di ZZ e De LE. In caso di “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La Gumina, Rv. 26921701). Il che nel caso in esame non è. Nemmeno decisiva è la circostanza che la Guardia di Finanza non abbia rilevato la natura inesistente della operazione, nei termini ritenuti invece dalla Corte di appello: spetta al giudizio penale la verifica della sussistenza del reato. Né che – come deduce il sesto motivo del ricorso PP – non si sia dubitato delle precedenti prestazioni – e fatture – emesse da LF e da altra impresa facente capo a PP. Anche questo argomento non è decisivo, trattandosi di vicende per altro precedenti rispetto allo stato di crisi rilevato dalla società di commercialisti che assistevano la fallita. Nemmeno la circostanza che la fattura non sia mai stata pagata e che il relativo credito non sia stato ammesso al passivo rileva, per le ragioni già esposte sulla natura di pericolo in concreto – con giudizio ex ante - del delitto in esame. Ne consegue l’infondatezza dei motivi esaminati. 13 3.2 Quanto al dolo richiesto dalla norma incriminatrice, le ragioni esposte dalla Corte di appello – durevoli legami personali e gestione effettiva della vita sociale, nota situazione di crisi societaria e contestuale predisposizione dell’aggiramento del divieto di compenso per l’amministratore di fatto, attraverso la cessione del credito a titolo gratuito – integrano senza vizi di motivazione il dolo specifico di pregiudicare i creditori in sede di riparto dell’attivo. Difatti, per la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta mediante esposizione o riconoscimento di passività insussistenti, di cui all'art. 216, primo comma, n. 1 legge fall. è richiesta la presenza del dolo specifico, rappresentato dallo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 45431 del 26/10/2004, [...], Rv. 230353 – 01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 542 del 10/11/1972, dep. 26/01/1973, D’Alessio, Rv. 123015 – 01). In sostanza, per le prime condotte della norma incriminatrice - distrazione ecc. – il legislatore richiede il solo dolo generico in quanto la messa in pericolo della garanzia per i creditori deriva dalla diminuzione del patrimonio prima del fallimento. Per la condotta di esposizione o riconoscimento delle passività inesistenti, invece è richiesto il dolo specifico di pregiudizio per i creditori. Si tratta di una distinzione analoga a quella esistente fra le due ipotesi di bancarotta documentale, quella generica, appunto, e quella specifica. Il parallelismo viene ripreso da questa Corte che ha affermato come l'art. 216 l. fall. contempli nel numero 1 del primo comma due ipotesi di bancarotta fraudolenta sostanziale. Nella prima (distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione e dissipazione di beni) per la configurabilità del delitto è sufficiente il dolo generico, mentre nella seconda (esposizione o riconoscimento di passività inesistenti) si richiede il dolo specifico. Nel numero 2 del detto primo comma dell'art. 216 l. fall. sono invece previste due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale. La prima (sottrazione, distruzione e falsificazione parziale o totale di libri o altre scritture contabili) richiede il dolo specifico, mentre per la seconda (tenuta dei libri e delle scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari) è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 6148 del 19/12/1986, dep. 1987, [...], Rv. 175959 - 01). Si è osservato in dottrina come le condotte di bancarotta patrimoniale del tipo distrattivo siano descritte dal legislatore in termini tali da consentire, già sul piano letterale, la selezione come fatti penalmente rilevanti dei soli comportamenti in grado di ostacolare la reperibilità dei beni aziendali e, quindi, l'apprensione da parte degli organi della procedura concorsuale. Per tali condotte, quindi è sufficiente il dolo generico. Diversamente per le condotte di esposizione o 14 riconoscimento di passività inesistenti il legislatore ha ritenuto necessario che la condotta pericolosa in concreto sia accompagnata anche dal fine di arrecare pregiudizio ai creditori, in ossequio al principio di offensività, in quanto le condotte devono essere oggettivamente idonee e soggettivamente volute al fine di recare danno al ceto creditorio in sede di riparto. In sostanza poiché non vi è fuoriuscita di beni – fittizia o apparente – prima della dichiarazione di fallimento, e dunque una concreta riduzione della garanzia patrimoniale, ma vi è una riduzione potenziale del quantum dovuto a ciascun creditore in sede di riparto in forza della passività inesistente, in questo caso è richiesto il dolo specifico quale criterio di selezione della condotta offensiva. Pertanto, corretta e non viziata da manifesta illogicità è la valutazione della Corte territoriale in ordine alla ritenuta sussistenza, per entrambi gli imputati, del dolo specifico richiesto. 3.3 Va ribadito che per la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui all'art. 216, comma primo, n. 1, l. fall. per le prime condotte (distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione e dissipazione di beni) è sufficiente il dolo generico, mentre per le seconde (esposizione o riconoscimento di passività inesistenti) si richiede il dolo specifico, rappresentato dal fine di recare pregiudizio ai creditori. 4. Il quarto motivo del ricorso UI è manifestamente infondato per consolidato orientamento giurisprudenziale, oltre ad essere aspecifico. Difatti, la circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen. presuppone che la riparazione sia integrale, sicché non configura la predetta attenuante la transazione il cui oggetto risarcitorio sia caratterizzato dalla non integralità, implicando ordinariamente una parziale rinuncia alle pretese creditorie (Sez. 5, n. 44100 del 24/09/2019, [...], Rv. 278315 – 01, che ha ritenuto esente da censure la sentenza che, in assenza di attestazione di integrale ristoro, aveva escluso la circostanza attenuante in relazione all'accordo transattivo intervenuto tra l'imputato e la curatela;
conf. N. 13411 del 2019 Rv. 275463 - 03, N. 25326 del 2019 Rv. 276276 – 01). Nel caso di specie la sentenza di primo grado riconduceva al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la intervenuta «composizione della questione risarcitoria» (fol. 26) essendo intervenuta transazione che aveva determinato la revoca della costituzione di parte civile nei confronti di DD UI (fol. 1). Che si tratti di transazione – che consiste in rinunce reciproche e quindi non nel riconoscimento integrale delle ragioni altrui - è affermato dallo stesso motivo di ricorso. 15 L’argomento - che il venir meno del delitto sub capo 3 avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale al riconoscimento della attenuante del risarcimento del danno - non è adeguatamente sviluppato, dovendo la ricorrente chiarire l’adeguatezza del risarcimento consistito nel versamento di 25mila euro (quota parimenti versata dal coimputato Simoni) a fronte del danno procurato con il delitto sub capo 2.b) – la Corte di appello evidenzia la ingente entità delle passività inesistente (fol. 29) - oltre che con il delitto sub capo 3), dichiarato estinto per prescrizione dopo la condanna in primo grado, consistente nell’aggravamento del dissesto per omessa richiesta di fallimento. 5. Il quinto motivo nell’interesse di UI e il terzo nell’interesse di PP sono aspecifici. Lamentano il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante contestata. Ma l’aggravante ex art. 219, secondo comma, n. 1 l. fall. – per la pluralità di fatti di bancarotta – è venuta meno a seguito della decisione della Corte di appello che mandava assolti gli imputati dal capo 1.b), mentre dichiarava non doversi procedere per estinzione per prescrizione del delitto sub capo 3). Pertanto, la Corte di appello riduceva le pene per le circostanze attenuanti generiche nella misura massima di un terzo, cosicché le doglianze in esame non si confrontano con tale motivazione. 6. Il sesto motivo del ricorso UI e il quarto motivo del ricorso PP sono manifestamente infondati. Le pene accessorie sono state ridotte nella misura corrispondente alla pena principale, pari ad anni tre per PP e anni due e mesi quattro per UI. Va considerato che in tema di pene accessorie previste per i reati fallimentari, ove la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, ancor più ove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo (Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 18/01/2021, Maddem Antonio, Rv. 280668;Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, dep. 03/04/2020, Retrosi Patrizia, Rv. 278788). Ma nel caso in esame i Giudici d'appello hanno applicato – riducendole - le pene accessorie fallimentari in misura decisamente inferiore alla media edittale e quindi non è necessaria alcuna motivazione, tanto più che la medesima viene mutuata dalle ragioni del trattamento sanzionatorio principale. 16 7. Il settimo motivo del ricorso UI e il quinto di quello PP sono manifestamente infondati e generici. Difatti, quello della rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). Nel caso di specie la Corte di appello ha ritenuto superflua l’acquisizione della documentazione allegata agli atti di appello. Si trattava di documentazione tesa a comprovare l’effettività della operatività della LF – presenza di altri soci, contatti con altri fornitori, ecc.- nonché l’intervenuta transazione con la parte civile. Va evidenziato come il diniego di rinnovazione risulti adeguato, tenuto in conto che la decisione di rigetto, in tal caso, può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione -in senso positivo o negativo- sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento. (Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009 - dep. 2010, Pacini, Rv. 246859; mass. conf. N. 8891 del 2000 Rv. 217209 - 01, N. 47095 del 2009 Rv. 245996 - 01). Quanto alla transazione, per UI vale ciò che già questa Corte ha evidenziato in ordine alla natura dell’atto, che non può integrare il risarcimento integrale richiesto per l’invocata attenuante. Quanto a PP, invece, non risulta offerta la prova – né in primo grado né con allegazione al ricorso – dell’esistenza dell’atto medesimo nè del relativo contenuto in grado di incidere sulla motivazione impugnata, tanto più che la Corte di appello ne ha tenuto conto, facendo riferimento alle ‘transazioni’ per giustificare le circostanze attenuanti generiche. In ordine alla effettività delle prestazioni della LF, la Corte di appello ha giudicato adeguati gli accertamenti svolti dai testi – il curatore e il militare della Guardia di finanza – risultando i motivi di ricorso generici in quanto non hanno chiarito in qual modo le conclusioni della Corte territoriale sarebbero state disarticolate dalla rinnovazione della prova. Ne deriva l’infondatezza manifesta e la genericità dei motivi. 8. Consegue il complessivo rigetto dei ricorsi, con condanna alle spese processuali dei ricorrenti. 17
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/02/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente CO CA LE NO