Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/1986, n. 6148
CASS
Sentenza 19 dicembre 1986

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Massime5

Ricorre il delitto di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 223 R.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) e 2621 n. 1 codice civile quando un soggetto formalmente o sostanzialmente qualificato (amministratore, direttore generale, sindaco, liquidatore) espone fraudolentemente nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della società o nasconde in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime, con la volontà di indurre in errore i soci o i terzi in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società, accompagnata dal proposito di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, senza che sia necessario che a tale volontà si aggiunga il proposito di cagionare un danno, essendo sufficiente la previsione di quest'ultimo come correlativo al profitto.*

Del reato proprio del soggetto formalmente investito di una funzione tipica all'interno di un organismo societario, risponde anche colui che in presenza di un investitura irregolare, o non investito di incarico formale alcuno, eserciti di fatto le funzioni proprie dell'amministratore o del direttore generale o di altro responsabile della società, non quale estraneo in concorso con gli organi legali della società, ma nella sua qualità di diretto destinatario della norma.*

In applicazione del principio dell'autonomia formale dei motivi, rispetto alla dichiarazione di impugnazione, nell'ipotesi di più difensori che abbiano svolto la difesa dell'imputato nell'ultimo giudizio, tutti e ciascuno di essi sono legittimati a proporre la dichiarazione di impugnazione la quale, ove tempestiva e ammissibile, abilita tutti e ciascuno di essi che non sia stato revocato, a sottoscrivere i relativi motivi, a meno che con l'autonoma dichiarazione di impugnazione diretta e personale dell'imputato la presentazione dei motivi sia stata riservata a uno solo dei difensori.*

L'art. 216 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267 contempla nel numero 1 del primo comma due ipotesi di bancarotta fraudolenta sostanziale. Nella prima (distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione e dissipazione di beni) per la configurabilità del delitto è sufficiente il dolo generico, mentre nella seconda (esposizione o riconoscimento di passività inesistenti) si richiede il dolo specifico. Nel numero 2 del detto primo comma dell'art. 216 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267 sono invece previste due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale. La prima (sottrazione, distruzione e falsificazione parziale o totale di libri o altre scritture contabili) richiede il dolo specifico, mentre per la seconda (tenuta dei libri e delle scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari) è sufficiente il dolo generico.*

Bene è ravvisato il concorso di persona non qualificata nel reato di bancarotta fraudolenta purché la sua attività si sia inserita nel processo criminoso con efficacia causale sull'evento, e sia stata svolta con consapevolezza della qualità del soggetto attivo primario.*

Commentario1

  • 1Bancarotta fraudolentaAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 13 ottobre 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/1986, n. 6148
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6148
Data del deposito : 19 dicembre 1986

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