Sentenza 19 dicembre 1986
Massime • 5
Ricorre il delitto di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 223 R.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) e 2621 n. 1 codice civile quando un soggetto formalmente o sostanzialmente qualificato (amministratore, direttore generale, sindaco, liquidatore) espone fraudolentemente nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della società o nasconde in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime, con la volontà di indurre in errore i soci o i terzi in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società, accompagnata dal proposito di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, senza che sia necessario che a tale volontà si aggiunga il proposito di cagionare un danno, essendo sufficiente la previsione di quest'ultimo come correlativo al profitto.*
Del reato proprio del soggetto formalmente investito di una funzione tipica all'interno di un organismo societario, risponde anche colui che in presenza di un investitura irregolare, o non investito di incarico formale alcuno, eserciti di fatto le funzioni proprie dell'amministratore o del direttore generale o di altro responsabile della società, non quale estraneo in concorso con gli organi legali della società, ma nella sua qualità di diretto destinatario della norma.*
In applicazione del principio dell'autonomia formale dei motivi, rispetto alla dichiarazione di impugnazione, nell'ipotesi di più difensori che abbiano svolto la difesa dell'imputato nell'ultimo giudizio, tutti e ciascuno di essi sono legittimati a proporre la dichiarazione di impugnazione la quale, ove tempestiva e ammissibile, abilita tutti e ciascuno di essi che non sia stato revocato, a sottoscrivere i relativi motivi, a meno che con l'autonoma dichiarazione di impugnazione diretta e personale dell'imputato la presentazione dei motivi sia stata riservata a uno solo dei difensori.*
L'art. 216 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267 contempla nel numero 1 del primo comma due ipotesi di bancarotta fraudolenta sostanziale. Nella prima (distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione e dissipazione di beni) per la configurabilità del delitto è sufficiente il dolo generico, mentre nella seconda (esposizione o riconoscimento di passività inesistenti) si richiede il dolo specifico. Nel numero 2 del detto primo comma dell'art. 216 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267 sono invece previste due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale. La prima (sottrazione, distruzione e falsificazione parziale o totale di libri o altre scritture contabili) richiede il dolo specifico, mentre per la seconda (tenuta dei libri e delle scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari) è sufficiente il dolo generico.*
Bene è ravvisato il concorso di persona non qualificata nel reato di bancarotta fraudolenta purché la sua attività si sia inserita nel processo criminoso con efficacia causale sull'evento, e sia stata svolta con consapevolezza della qualità del soggetto attivo primario.*
Commentario • 1
- 1. Bancarotta fraudolentaAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 13 ottobre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/1986, n. 6148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6148 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 1986 |
Testo completo
4 1
6
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 19.12.1986
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE V SENTENZA
Composta dagli Il mi Sigg.: N. 1800
Dott. Miele Renato Presidente 1. Dott. Quaglione Pasquale Consigliere REGISTRO GENERALE
2. Antonica Pierino
» N. 20523/86
Bilardo Luigi 3.
»
ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE 4. ZE FE
->>
ta copia studio IL ha pronunciato la seguente C. QIANNELL
SENTENZA
IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da
1) CQ DO nato a [...] il [...];
TE SUPASHA DI CASSAZIONE 2) FM AR nato a [...] il [...]; 10 Copie 3) TO RI nata a [...] il [...] ILciata, copia al Sig. Oll Luero 16.800 4) BA MA nato a [...] 1'11.9.1913; 13-2-99 il IL CANCELLIERS
avverso la sentenza in data 25 ot tobre 1985 della Corte CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE d'Appello di Torino Richiesta Copia studio Eassone per diritti L. 16000 il 27 MAR 1995
IL CANCELLIERE Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Pasquale Quaglione Mod. 82 A. Spinosi Roma ZIONE tudio Udito, per la parte civile, l'avv.
FRE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dr. La Cava
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi CLA DI CASSAZIONE CORTE RICIO COPIE
Richiesta copta studie. dal sig. PETRERA per diritti L. 16000
11, 1996 IL CANCELLIERE
° 1 difensore Cesare Giorda Udit i nnego da Torino
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 9 luglio 1981 il
Tribunale di Torino dichiarava il fallimento della
S.p.a. EDITOR Edizioni Torinesi Editrice della
-
Gazzetta del Popolo. Di seguito a formale istruzione, nel cor 3
so della quale si procedeva alla riunione di di-
stinti procedimenti, il Tribunale di Torino proce
Richiesta copia-st o deva
contro
QU DO, FM AR, dalling SIEM. per diritti €3 3718 TO RI, BA MA, OR RI, Cor
11 1 Gru
, 2007 te AP AR RT, RG ZO, imputati IL CANCELLIERE
tutti del reato di cui agli articoli 110, 112 n.1
c.p., 223 in relazione agli articoli 216, commi 1
e 2, 219 prima parte e capoverso del R.D. 16 mar-
zo 1942, n. 267 e 2621 n.1 C.C. per avere in con-
corso tra loro, agendo in più di cinque persone,
nelle loro rispettive qualità:
il CQ di amministratore unico per tutta la dura della gestione;
il KA di amministratore di fatto e concor.
rente nelle illecite condotte dell'amministratore unico dall'inizio dell'attività societaria fino all'autunno 1980;
BA, TO, OR quali sindaci effettivi dall'inizio dell'attività sino al 30 giugno 1980;
Carterapis, quale Direttore Generale Amministrati
vo dall'inizio dell'attività societaria fino allo ottobre 1978;
il RG, quale Direttore Gentrale Amministrati
vo dal 1° maggio 1979 al 30 aprile 1980; 4
CQ, FM:
sottratto, falsificato o comunque tenuto in gui-
sa da non poter ricostruire il movimento degli affari, i libri e le scrittive contabili della società (tra l'altro omettendo di indicate la pro venienza e delle somme affluite alla EDITORY, O-
metendo di indicare la destinazione di somme u- scite dalle casse sociali, operando in maniera ir
razionale per contanti, emettendo fatture fittizie,
omettendo di redigere rendiconti sulla gestione di conti riservati ed, ancora, il CQ tratte nendo presso suoi uffici milanesi documentazio ne contabile di indubbia rilevanza, non consegna ta agli organi della procedura concorsuale) al fine di procurare aè l'ingiusto profitto costitui to dallo occultamento delle prove circa le pro-
prie illecite condotte distrattive e dissipative ed allo scopo di recare pregiudizio ai creditori per conto dei quali il Curatore era impedito dal l'espletamento delle azioni volte al recupero del le somme uscite senza giustificazione, e pertan to alla ricostruzione del patrimonio societario da acquisirsi all'asse attivo fallimentare.
BEVILACQUA, KAUFFMANN:
distratto dissipato beni ed attività della so- cietà mediante la destinazione dei medesimi a se 5
stessi, ovvero a persone o enti che non vantavano crediti o rapporti giustificativi con la società
fallita, nonchè mediante spese volontariamente de stinato a scopi voluttuari (quali tra gli altri,
mantenimento dei collaboratori presso costosi al-
berghi o costosissimi ristoranti;
effettuazione di donativi in gioielli o oggetti di pregio a col laboratori o persone estranee alla gestione) sen-
za che le condizioni della società potessero per-
mettere simili sprechi di denaro e con assoluto dispregio delle esigenze creditorie della EDITOR, e così sottraendo alla società somme ingentissime non esattamente quantificabili, ma comunque non inferiori a lire 4.503.447.053 e, per quanto trae dalla condotta di FM a lire 146.271.926.
- BEVILACQUA, KAUFFMANN, BERTORELLI,
BASSI, ORSINI, CORTE, RAPIS, BERGAMO (indiziati
Cortella Cossolo, Damascelli):
✓ sposto nei bilanci di esercizio della EDITOR
s.p.a. fatti non rispondenti al vero sulle condi- zioni economiche e gestionali della società, e na
scosto fatti concernenti le medesime e ciò fraudo lentemente (al fine di tenere, tra l'altro, celate le disastrose condizioni patrimoniali e gestiona 6
li della EDITOR, le perdite accumulate ed inso-
stenibili, l'immagine di società priva di ogni propria risorsa finanziaria, insuscettibile di qualsiasi affidamento creditizio, bancario o pub-
blico; nonchè al fine di occulatare le emorragie portate dalle sistema viche distrazioni del Bevi-
lacqua e del FM, le movimentazioni riserva te degli affari finanziari;
nonchè al fine di trar re in inganno i terzi inducendoli a mantenere о
a concedere nuovo credito alla EDITORA s.p.a. con loro diretto danno, avuto riguardo alla assoluta inconsistenza patrimoniale ed alla garanzia che la stessa poteva fornire) e segnatamente:
a) omesso tutte le operazioni extra contabili
(poichè movimentate sui conti riservati alla contabilità ufficiale) sia in entrata sia in uscita;
b) omesso di indicare i saldi bancari afferenti ai c/c (o altre poste bacarie) non evidenzia-
ti in contabilità ufficiali;
B
c) proceduto al ripianamento delle perdite median te fittizie operazioni contabili, tratte dal c.d. "conto Creditori Divesi" (quando esso era
alimentato da rapporti correnti tra società e
CQ) e c.d. "C/Fondo ex art. 55" (al- lorquando esso era alimentato non già da confe 7
rimenti, bensì da sostanziali finanziamenti di terzi), mediante storno dai detti conti di asse riti saldi attivi, quando
- invece - essi non risultavano capienti per l'importo indicato (ed
esattamente al 31.12.1976 dichiarato di storna re a copertura perdita dal c/creditori diversi
L. 1.500.000.000= allorchè detto conto portava saldo di sole L. 1.333.925.384= ed al 31.12.77
girando da detto conto almento L. 50.870.000=
che non rappresentavano saldi attivi disponibi li, bensì debiti della società%3B mediante rila-
scio da parte del CQ di "pagherò" cam-
biari per 1. 1.800.000.000=, che mai avrebbe potuto pagare alla società, si da creare un
credito fittizio della stessa di poi portato a compensazione (meramente apparente) della perdita evidenziata al 31.12.1978.
d) omesso di effettuare ammortamenti o di effettuar li nella misura richiesta dalla legge si da omet
tere detta posta nella misura di L. 4.447.737
al bilancio del 31.12.1977 e di L. 48.848.704
al bilancio del 31.12.1978; di lire 74.928.139
al bilancio del 31.12.1979.
e) proceduto a rivalutazione illegittime e, comun seguenti somme afferenti ad IRPEF: 9
L. 449.391.000 per il periodo Marzo/Dicembre 1978
L. 744.697.000 per il periodo esercizio 1979
L. 990.272.000 per il periodo esercizio 1980
fatti commessi in Torino in data anteriore al 9.7
1981.
Con la recidiva ex art. 99 C.P. per Orsi
ni e BA.
Con sentenza in data 21 settembre 1984
il Tribunale di Torino dichiarava CQ,
FM, TO, BA, OR colpevoli de reati loro rispettivamente ascritti, unificati per il CQ dal vincolo della continuazione;
e
concesse a tutti le circostanze attenuanti generi che dichiarate per CQ e FM equiva-
lenti ripetto alle aggravanti contestate e per Ber
torelli, BA e OR prevalenti sulle aggravan ti e sulle recidive contestate, condannava AC
qua alla pena di anni sette di reclusione e lire
250.000.000 di multa;
FM alla pena di anni quattro di reclusione;
TO, BA, OR
ciascuno alla pena di anni tre di reclusione, e tutti in solido al pagamento delle spspesoprocessua li;
dichiarava CQ, FM, TO,
BA, OR inabilitati all'esercizio di una im To pa p esa commerciale ed incapaci di esercitare uffi-
ci direttivi presso qualsiasi impresa per la dura ta di anni dieci.
Il Tribunale, inoltre, dichiarava il Be
vilacqua interdetto in perpetuo dai pubblici uffi ci, nonchè FM, TO, BA, OR in terdetti da pubblici uffici per la durata di anni cinque;
dichiarava BA, TO, OR inter detti dall'esercizio della professione di dottore commercialista e ragioniere per la durata di anni
uno%3 dichiarava condonate nella misura di anni due di reclusione per le pene come sopra inflitte a
ciascuno degli imputati e condonate per intiero le pene accessorie temporanee come sopra erogate,
concedendo al CQ la libertà provvisoria. Il Tribunale, infine, assolveva Berga- mo Vincenzo e Corte APs AR RT dal reato loro rispettivamente ascritto per non aver commes
so il fatto.
Con sentenza in data 25 ottobre 1985 la
Corte di Appello di Torino, in parziale riforma del la prima decisione impugnata da tutti gli imputa ti riduceva la pena a CQ DO ad anni cinque di reclusione e lire 243.500.000 di multa;
ritenute le circostanze attenuanti generiche già ∙riconosciute al FM prevalenti sulle aggra- 11
vanti contestate, riduceva la pena a detto imputa to ad anni due mesi quattro di reclusione e riduce va la pena nei confronti di TO RI e Bas si Mario ad anni uno di reclusione e lire quattro centomila di multa ciascuno, eliminando nei confron ti dei due imputati citati e del FM la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici
La corte concedeva alla TO i be nefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna ed al BA i beneficio della sospensione condizionale della pe na e dichiarava non doversi procedere nei confron ti di OR RI siccome estinto il reato a lui ascritto per morte del reo.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello
di Torino hanno proposto tempestivo e rituale ri-
corso per cassazione il CQ, il FM,
la TO e il BA.
Nell'interesse di CQ DO
hanno proposto censure alla sentenza impugnata due difensori, il primo dei quali ha articolato due motivi di ricorso.
Con il primo motivo si denuncia erronea
applicazione dell'art%3 524 n.1 c.p.p. in relazio- 12
ne all'art. 216 n.2 del R.D. 16.3.1942, n. 267 per quanto attiene alla individuazione dell'elemento psicologico del reato, riferito nelle due sentenzé
di merito al dolo generico e quindi la semplice coscienza e volontà di temere i libri e le scrittu re contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affati.
Trattavasi invece, a parere del ricorren te, di identificare nella condotta in esame il dolo specifico, non provato in sentenza per la mancata dimostrazione degli scopo alternativi o cumulati-
vi di procurare a sè o ad altri un ingiusto profit to e di recare pregiudizio ai creditori. E si trat tava altresì, a parere sempre del ricorrente, di convenire che non quelli indicati erano i fini spė
cifici della condotta imputata, bensì quelli di ot tenere sovvenzioni, di facilitare l'afflusso del denaro alla società e anche di eludere la imposi-
zione fiscale.
Con il secondo motivo di ricorso si de-
nuncia, nell'interesse del CQ la erronea ap plicazione dell'art. 524 n.1 c.p.p., in relazione agli artt. n. 216 n.1 legge fallimentare e 62 bis
c.p... зе contraddict mo iy z in or dine al giudizio di comparazione tra circostanze 13
aggravanti e circostanze attenuanti generiche e determinazione in concreto della pena.
I giudici del gravame erano pervenuti ad una modesta riduzione della pena, escludendo il giudizio di prevalenza nella comparazione tra cir costanze riconoscendo per errore di calcolo un ri dimensionamento del danno, rispetto a quello rite nuto dal Tribunale, riducendolo solo di 311.000.000,
in luogo della maggior riduzione di 1.725.911.000
importo globale delle somme non distratte o in rela-
zione alle quali, anche nel giudizio dei magistral
-
ti del gravame, era comunque mancata del tutto la prova di una loro distrazione.
Il secondo difensore del CQ con altro motivo di ricorso (terzo nell'ordine) denun cia erronea applicazione dell'art. 216 n.2 legge fallimentare e la nullità della sentenza per erro nea motivazione in merito all'elemento psicologi-
co del reato, in quanto la protezione che si vuo-
le accordare al creditore nel reato in esame è quel la della conoscenza delle condizioni economiche dell'impresa, ma questa cautela costituisce anche il limite del reato, onde gli atti antidoverosi devono essere diretti a pregiudizio del creditore 14
stesso, a differenza della bancarotta semplice per la quale è sufficiente il dolo generico o an-
che solo la colpa.
A parere del ricorrente il dolo specifi co richiesto per la sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale difettava nel caso di spe cie sia relativamente al primo profilo di contesta zione (strutturazione del conto creditori doversi conti occulti, fatture fittizie, pagamenti in ne-
ro e omessa contabilizzazione del movimento del conto del Banco di Roma) sia relativamente al se-
condo profilo di contestazione (bancarotta per sot trazione di documenti contabili) che investe pochi documenti indicativi, secondo il riconoscimento della Corte, solo di confusione tra la attività
personale e la attività della EDITOR, mentre per le fatture bis Montediso la stessa sentenza espri
mendo dubbi sull'effettivo pagamento, accreditava sostanzialmente l'affermazione del ricorrente Bevi
lacqua trattarsi di fatture non utilizzate e che
se valide, sarebbero state distratte nei cinque me si successivi alla dichiarazione di fallimento, pri ma del loro rinvenimento nell'ufficio milanese dr
CQ.
Con altro motivo di ricorso (quanto nel l'interesse del CQ) il secondo difensore de 15
nuncia la nullità della sentenza per mancaza e
contraddittorietà di motivazione in ordine al rea to di cui all'art; 216 n.1 legge fallimentare,
nonchè in ordine al giudizio di comparazione tra circostanze e alla determinazione della pena.
Si sostiene al riguardo che la assenza o la genericità delle giustificazioni circa la destinazione data a beni o denaro uscito dalla azienda non può essere considerata prova della di strazione, ma mero indizio del reato. E in ogni caso l'ammontare delle distrazioni andava ampia-
mente ridimensionato in relazione ai riconoscimenti di legittimità delle uscite contenenti nella sen tenza impugnata che li aveva riduttivamente ed erroneamente quantificati in 311.000.000 mentre erano di ben maggior Consistenza, anche in segui to alle giustificazioni fornite dal ricorrente, on de giudici del merito avrebbero dovuto concludere che le uscite, tenuto conto della confusione con tabile, erano solo apparentemente distrattive ed erano compensate da entrate sicuramente relative a somme di spettanza dell'imputato.
Correlata la misura della pena alla di mensione del danno, una ed altro ridotti con la 16
sentenza di secondo grado, doveva ritenersi censu rabile, a parere del ricorrente, la modesta ridu-
zione della pena decisa dai giudici del gravame in rapporto a danno notevolmente inferiore a quel lo ritenuto nella sentenza di primo grado.
Nell'interesse di AR FM sono stati articolati otto motivi di ricorso.
Con il primo motivo si denuncia difetto di motivazione in ordine alla affermata qualità dị
amministrazione di fatto attribuita al FM
erroneamente ocnsiderando la autonomia finanziaria di cui egli avrebbe goduto, la mancanza di control lo esterno sulla sua gestione e il fatto che egli
"fon- movimento le disponibilità attribuitegli su di occulti".
a Altrettanto erronemente, a parere del ricorrente, i giudici del merito, dopo avere cor-
rettamente ritenuto che la attribuizione di una certa autonomia finanziaria non significava affat to attribuzione dei poteri propri di un amministra tore di fatto, hanno considerato superato tale ar gomento dalla attività del FM oltre il li mite del budget assegnatogli approvvigionandosi direttamente e di propria iniziativa con altri fon di, così travisando i fatti ocn falsa motivazione. Lamenta in particolare il ricorrente la 17
qualificazione come "occulti" di conti, quale quel lo acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro re lativo ai rapporti con l'Ente Regione, che erano noti e palesi mentre altrettanto non poteva dirsi per le oscure operazioni di pubblicità redaziona le alle qualix peraltro il ricorrente pacificamente
"in dirette" rimase estraneo, gestite come erano
tra il CQ e la redazione, che pur richiese ro al FM diversi interventi per far fronte,
nelle vicende EDITOR, ad esigenze di cassa non al
trimenti sopperibili.
Questa circostanza a parere del ricorren te, escludeva la clandestinità dei fondi e il ruolo di amministratore di fatto contestati, mentre il noto conto presso la Banca Nazionale del Lavo
ro era intestato formalmente alla EDITOR cui per venivano gli estratti conto mentre sullo stesso conto transitavano fondi ufficiali come quelli re lativi alle delibere assunte dal 14 Regione e alle manifestazioni pubbliche e clamorose organizzate dal FM nonchè a fatture della contabilità
EDITOR.
Concludeva sul punto il ricorrente de-
nunciando la insufficienza della motivazione in 18
ordine al preteso potere del FM nella ge-
stione della politica della EDITOR senza conside-
rare la storia della carriera del ricorrente e la sua collocazione all'organigramma della società,
secondo argomenti esposti con i motivi di appel-
lo trascurati dai giudici di secondo grado, non senza considerare che lo scoperto ascritto al
FM in 136.000.000 scaturiva da un difetto di documentazione, valutato invece con illogico favore nei confronti del CQ.
Con il secondo motivo di ricorso si de-
nuncia contraddittorietà tra motivazione e dispo-
sitivo in ordine alla mancata statuizione dell'as soluzione del FM per gli anni nei quali per espressa ammissione dell'impugnata sentenza, egli non ebbe responabilità alcuna e difetto assoluto di motivazione in ordine al relativo accertamento cronologico.
Con il terzo motivo di ricorso si denun cia difetto assoluto di motivazione in ordine al diniego di rinnovazione del dibattimento.
Con il quarto motivo di ricorso il Kauff
mann denuncia difetto di motivazione in ordine al la affermazione della sua penale responsabilità
per il delitto di bancarotta in concorso con il sono stati coimputato DO CQ, mentre mandati assolti i direttori generali, superiori 19
gerarchici del FM, perfettamente al corren
te della situazione tanto da richiedere l'impie-
go dei fondi del ricorrente, così non più qualifi cabili nè come fondi suoi, nè come fondi neri.
Mancata in ogni caso in sentenza la prova del dolo e la dimostrazione della volontà
dell'imputato di concorrere in alterazioni del bilancio e in operazioni decettive per i credito ri e per i terzi, il già denunziato difetto rela tivo alla mancata rinnovazione del dibattimento avrebbe consentito di dimostrare che il ricorren te nulla aveva distrutto o dissipato, subendo la caotica gestione imposta da altri, addossandosi
di conseguenza, come proprie, voci di spesa sicu ramente della EDITOR, ma in ordine alle quali egli non poteva dare idonee e certe spigazioni: Mai,
in ogni caso, nella somma immotivatamente ritenu ta in sentenza, e ampiamente compensata da quan-
to il FM ha versato alla curatela fallimen tare.
Con il quinto motivo di ricorso il Kauffmann denunzia omesso esame di punto fonda mentale della controversia e quindi difetto di motivazione e violazione della legge penale so- 20
stanziale in ordine alla qualificazione giuridica del reato ascritto al ricorrente, riferibile, al più, a reato comune contro il patrimonio, non po-
tendosi aprioristicamente escludere che il medesi mo non fosse amministratore di fatto, nè correo del CQ.
Con il sesto motivo di ricorso si denun cia difetto di motivazione nel diniego al Kauff-
mann dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.,
sia in relazione ai dati cronologici della sua pre senza sulla EDITOR, sia in relazione al suo ruolo in sen alla società, posto che il diniego nella sentenza impugnata era fondato esclusivamente sul
dato suggestivo della quantità delle operazioni transitate sui conti del ricorrente, in relazione a dissesto che si sarebbe verificato anche se il
FM non fosse mai esistito.
Con il settimo motivo di ricorso il
FM denuncia difetto di motivazione in ordi ne al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c. p. non sorretto da valide ragioni logi-
che, dal momento che il ricorrente, prescindendo dal suo contributo dato allo sviluppo della Gazzet
ta del Popolo, aveva messo a disposizione quanto sufficiente a far fronte al deficit che gli pote-! va essere addebitato. 21
Con l'ottavo motivo di ricorso si denun zia difetto di motivazione in ordine alla misura della pena irrogata al FM la cui difesa av e va richiamato le condizioni personali e familiari il comportamento processuale, il ruolo secondario svolto nella vicenda, lo sforzo risarcitorio e il suo stato di incensuratezza.
Nell'interesse di TO RI e di
BA MA, con unico motivo di ricorso si denun cia violazione ed erronea applicazione dell'art. 223 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 in quanto la Cor
te di merito è pervenuta al giudizio di responsabi lità dei ricorrenti in mancanza di prove valide in ordine all'elemento psicologico del reato e senza considerare: 1) che le dichiarazioni dell'ammini-
stratore delegato erano state rese per allontana-
re proprie colpe esclusive;
2) che la loro parte-
cipazione al collegio sindacale era dovuto solo al fatto che i ricorrenti erano dipendenti dello Studio Orsini e avevano agito soltanto seguendo le istruzioni del titolare dello studio;
3) che non avrebbero in alcun modo conosciuto lo stato di decozione della azienda e lo stato di irregola re tenuta dei libri contabili perchè non solo gli 22
immobili valutati 2 miliardi erano stati poi ven duti per 1.700.000.000, nonostante la crisi nel settore, ma nessuna responsabilità poteva seriamen te imputarsi ai sindaci per crediti regolarmente iscritti nella contabilità ufficiale, e dichiara-
ti veri e reali dall'amministratore della azienda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati.
il Non meritano accoglimento il primo e terzo motivi di ricorso proposti nell'interesse di CQ DO, e con i quali si denuncia
la nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione dell'art. 216 n. 2 del R.D. 16 mar-
zo 1942, n. 267, in ordine all'elemento psicologi co del reato di bancarotta fraudolenta documenta-
le, reato che il ricorrente sostiene punibile sol tanto ove ricorra il dolo specifico perseguito dall'agente nell'intento di procurare ad altri dan no con proprio vantaggio, mentre i giudici del merito avrebbero erroneamente espresso il giudi-
zio di responsabilità formulando il proprio convin cimento sulla base della sussistenza del solo do-
lo generico. La censura è infondata perchè la deter-
minazione ritenuta erronea è invece corretta e a-
derente alla lettera e allo spirito della legge. L'articolo 216 del R.D. 16 marzo 1942, 23
१
n. 267, propone uno specchio estremamente vasto e articolato di ipotesi di bancarotta fraudolenta in relazione alle quali non è legittimo affermare che tutte le ipotesi di bancarotta fraudolenta sostanziale siano assistite da dolo generico men tre le ipotesi di bancarotta fraudolenta documen tale divengono punibili soltanto se connotate da dolo specifico.
Si osserva, così, che il n. 1 del pri- mo comma dell'art. 216 1.f. contempla non una,
ma due ipotesi di bancarotta fraudolenta sostan-
ziale, per la prima delle quali (distrazione, oc cultamento, dissimulazione, distruzione e dissipa zione di beni) il reato è assistito da dolo gene.
rico, mentre nella seconda ipotesi (esposizione o riconoscimento di passività inesistenti) si richie de dolo specifico secondo espressione letterale identic a quello formulato nel n.2 dello stesso comma;
In detto numero, che contempla due ipo tesi di bancarotta fraudolenta documentale, la intenzione di procurare a è o ad altri un ingiu-
sto profitto o di recare pregiudizio ai chudi.or
feribile esclusivamente alla prima di dette 24
ipotesi che contempla la sottrazione, la distru-
zione o la falsificazione, in tutto o in parte, dei libri o delle altre scritture contabili;
onde deve convenirsi che in tal caso la punibilità è
correlata alla sussistenza del dolo specifico.
Ma quanto si tratti, invece, di esamina-
re la seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta do cumentale, che riguardo la tenuta dei libri e del le scritture contabili in guisa tale da non rende re possibile la ricostruzione del patrimonio o de movimento degli affari, è agevole affermare che l'elemento psicologico del reato è limitato al mero dolo generico, dal momento che il legislato-
re, potendo avvincere entrambe le ipotesi al fine dell'agente di procurare aè o ad altri un vantag-
gio con danno altrui o per creditori, ha limita to la formulazione letterale indicativa del dolo specifico soltanto alla prima delle ipotesi contem plate.
Nella sentenza impugnata è chiaramente espresso il riferimento alla seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale (tenuta irrego lare di libri e scritture contabili); ed è quindi corretta e non censurabile la determinazione re
lativa alla affermazione della penale responsabi lità del ricorrente sollecitato alla condotta quan 25
to meno dal dolo generico di tenere libri e scrit ture contabili in guisa tale da non rendere possi bile la ricostruzione del patrimonio e del movimen
to degli affari.
Quindi, in relazione al primo profilo di contestazione (strutturazione del conto creditori diversi, conti occulti, fatture fittizie, pagamen ti in nero e omessa contabilizzazione del movimen to del conto del Banco di Roma), non sarebbe state, in nessun caso necessaria una particolare indagi-
ne in ordine al dolo specifico circa il proprio vantaggio con altrui danno o pregiudizio per i creditori, nella evidenza neppur dissimulata, della volontà di tenere libri e scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
E pure questa indagine, contrariamente alle affermazioni contenute nel ricorso, emerge nella sua intierezza nelle due sentenze di merito che reciprocamente si integrano, anche se il con- vincimento dei giudici si esprime in termini più
puntuali in funzione del secondo profilo di conte stazione (bancarotta fraudolenta per sottrazione
C di documenti contabili) in relazione al quale do 26
veva essere data dimostrazione del proprio van taggio con altrui danno e pregiudizio ai credi-
tori.
In questi precisi termini si esprime.
la Corte Torinese, secondo deduzioni giuridicamen te corrette e logiche dopo avere evidenziato la consapevolezza dell'imputato nel tener celato a molti mesi dalla dichiarazione di fallimento e in luogo diverso dalla sede sociale e di sua
personale pertinenza la documentazione, di cui si è tentato invano di minimizzare la importan-
za, sottratto alle indagini degli organi falli-
mentari e del giudice penale, con la chiara co- scienza e volontà di ledere gli interessi della massa dei creditori. E' altrettanto logica e rigidamente an corata alle risultanze processuali la motivazio ne che investe, anche in relazione alla seconda ipotesi di cui all'art%; 216 n.2 legge fallimenta re, il connotato relativo al profitto correlabi le al contestato occultamento di carte contabili,
Ammissionl identificato nelle amministrazioni del CQ
circa la destinazione a scopi ed interessi suoi personali o di terzi a lui legati e comunque e-
stranei alla attività EDITOR. In questo contesto la partecipazione di 27
un soggetto in diverse imprese dotate di perso nalità giuridica non consente di ritenere legit timo e non punibile qualunque trasferimento, di capitali o di altre attività da una ad altra socie tà, che non sia rigorosamente giustificato da un corretto rapporto obbligatorio assistito da con tropartite e da garanzie idonee a salvaguardare gli interessi tutelati dalla norma incriminatrice.
Nè valgono ad escludere l'elemento psi cologico del reato, ove sia pacifica la materiale oggettività delle condotte, i propositi dell'agen te di ristabili gli equilibri economici turbati
dalla necessità di fronteggiare altre e diverse
Correlabili esigenze contingenti non contabili con le neces-
sità dell'impresa alla quale i beni sono stati
sottratti.
Esclusa, poi, ogni rilevanza sul presun
to difetto di prova circa il rapporto di causalità
materiale tra gli illeciti contestati al AC-
qua e la dichiarazione di fallimento, posto che la dinamica degli eventi che conducono alla aper tura del concorso passa attraverso incidenze di varia natura, tutte e ciascuna delle quali inci-1
dono sul maturare della insolvenza per un natura 28
le rapporto di causa ad effetto senza che per que
sto necessiti prova specifica, la Corte avverte 1'efficacia men che modesta del richiamo proposto in ricorso alle sovvenzioni del CQ per le esigenze della Società.
Invero le motivazioni che si accompagna no agli atti compiuti per contrastare il dissesto economico, ove il dissesto si produca integrando ipotesi dotate di giuridico rilievo penale, non sottraggono efficienza causale alla autonomia de-
gli atti di segno opposto, anche perchè i reati prefallimentari, non necessariamente concepiti per chè si giunga alla dichiarazione di fallimento,
ache se ne possono essere la causa diretta ° in-
diretta, conservano la loro autonomia anche in costanza di atti leciti, valutabili questi ultimi,
al più, come circostanza attenuante ai fini della determinazione in concreto della pena.
In questo contesto, e indipendentemente'
dalle ammissioni del CQ, non è produttiva di effetti la formulazione di ipotetiche esimenti per la condotta del ricorrente volta ad ottenere sovvenzioni, a facilitare l'afflusso del danaro,
a eludere la imposizione fiscale, a tenere cela-
te le fonti di finanziamento. Si tratta invero, secondo giusto rilievo che si legge nella senten 29
za impugnata, di motivi remoti della condotta la cui rilevanza può incidere non sulla sussistenza del reato, ma sulla valutazione della sua gravità
sul piano soggettivo.
Anche il secondo e quinto motivi di ri corso, con i quali si esprime doglianza perchè nel giudizio di comparazione tra circostanze i giudi ci del merito non avrebbero riconosciuto al Bevi
lacqua la prevalenza delle concesse circostanze
attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.
sono sguarniti di fondamento giuridico.
La denuciata contraddittorietà nella per uns 20 motivazione che ☑i noscendo valide ragioni nella riduzione del danno rispetto a quello ritenuto nella sentenza di primo grado, non ne trarrebbe
poi coerenti deduzioni commettendo oltretutto no tevoli errori di calcolo, e negando di trasforma-
re il giudizio di equivalenza in quello di preva-
lenza tra circostanze, potrebbe avere qualche fon damento ove potesse dimostrarsi che l'ammontare del danno si colloca nel determinamismo del giudi zio di comparazione come componente esclusiva nel la formazione del convincimento del giudice. Onde
C intesi sarebbe contraddittoria la decisione non 30
correlata, nelle sue formulazioni conclusive, con le risultanze processuali.
Sotto questo profilo la doglianza è re sistita dalla realtà obiettiva e dai principi giu ridici che regolano il giudizio di comparazione tra circostanze e la determinazione in concreto della pena.
Si osserva preliminarmente che eventuali errori di calcolo nella quantificazione del dan- no, ove comunque un danno sia stato prodotto e in misura rilevante, ancorchè di molto inferiore a quello centificato nel primo grado di giudizio,
non sono sufficienti da soli a determinare l'an-
nullamento della sentenza che li compie, ove sia la sussistenza del danno rilevante e non la sua esatta quantificazione a orientare le determina-
zioni del igudice.
Giova inoltre osservare che la determi nazione della pena, siccome espressione di giudi zio complesso che utilizza varie componenti assog gettate a verifica comparativa dal potere discre zionale del giudice, è sottratto ai rigidi mecca- nismi aritmetici esclusivi delle così dette pe-
ne proporziali, onde è legittimo escludere che accertato il danno in una misura diversa da quel la ritenuta in altro giudizio, debba comunque 31
percentualmente essere ridotta la pena.
Nella specie due argomenti escludono la validità della censura proposta in ordine alla determinazione della pena.
In primo luogo i giudici della Corte di
Appello di Torino hanno ridotto di due anni la pena base inflitta al CQ dai primi giudi-
ci, in accoglimento di preciso motivo di appello che prospettava la opportunità di un adeguamento della sanzione al caso concreto "anche" in relazio ne ad una diversa prospettazione del danno.
In secondo luogo il diniego del giudi zio di prevalenza in luogo della equivalenza ri-
conosciuto nel giudizio di comparazione tra circo stanze, non è fondato soltanto sulla entità del danno patrimoniale accertato, e quindi non soltan to sulla notevole rilevanza economica del reato
(rilevanza che comunque sussiste malgrado le rite nute riduzioni) ma sulla gravità del reato, sulla intensità del dolo, sulla pervicace insistenza nella illecita condotta protrattasi per vari anni
+
sul peso rilevante delle aggravanti contestate con riguardo al numero e alla varietà dei comporta-
menti illeciti, e sul comportamento processuale 32
negativo che ha impedito e comunque reso più
gravoso l'accertamento dei fatti.
Così determinandosi i giudici del méri
to hanno compiuto corretta applicazione del prin cipio di diritto secondo cui la conferma esplici ta della prima decisione sul punto da parte della
Corte di merito, costituisce logica e legittima de terminazione sulla base dei contenuti delle de sentenze che si integrano a vicenda e che offrono comuqueu una valutazione oggettiva e sog gettiva dell'episodio, tale da escludere l'acces so ad un giudizio di prevalenza sulla comparazio ne discrezionale non suscettibile di reisame in questa sede siccome aderente e conseguenziale ad una valutazione corretta e completa di tutte le risultanze processuali.
Correlata al mancato giudizio di preva liza nella comparazione tra circostanze, si collo ca la doglianza il _che ricorrente propone in ordine alla pena ritenuta eccessiva e comu non adeguatamente ridotta rispetto al danno note volmente inferiore a quello ritenuto nella senten za di primo grado.
La Corte Torinese motiva la determina zione della pena, nei confronti del CQ, giustificandone la riduzione, nella misura indi- 33
cata in sentenza, sulla base del pur limitato sforzo risarcitoria e considerando il contesto che attenua, ma non certo esclude, il disvalore della sua condotta.
Siffatta motivazione non si presta a censure, perchè corretta,retta, avuto riguardo ai crite ri che presiedono all'esercizio dei poteri discre zionali del giudice nella soggetta materia e avu to altresì riguardo al significato letterale e a
quello tecnico giuridico dei termini di pena con-
grua, pena adeguata, pena equa e pena media. Escluso, invero che possa farsi luogo a stretti riferimenti aritmetici per stabilire quale sia la sanzione retributiva ottimale, si de ve tenere presente come il momento della determina zione della pena rappresent& in sostanza la con- clusione di un ben più ampio giudizio, del quale
è parte integrante secondo un disegno unitario che non consente scissioni nella sentenza nel suo complesso.
L'esame del primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di FM AR non of fre elementi nè giuridici nè logici di riscon-
tro per ritenere viziata da travisamento dei fat- 34. ti, in ordine alla. riconosciuta qualità di ammi-
-
nistratore di fatto nell'imputato che sostiene le sue censure sul punto riten do non rispondente al vero gli apprezzamenti formulati dai giudici del merito sia in relazione alla autonomia finan-
ziaria che avrebbe connotato la sua attività allo interno della EDITOR s.p.a., sia in relazione alla ritenuta assenza di controlli esterni, sia in rela zione al fatto che egli avrebbe movimentato le di sponibilità attribuitegli su fondi neri.
Prescindendo dalla impossibilità di pro cedere, in sede di legittimità, ad una terza valuta zione delle risultanze processuali, la Corte rile va che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio logico o giuridico che giusti fichi le censure proposte con il detto motivo di ricorso, perchè il convincimento in ordine alla penale responsabilità del prevenuto, appare espres so nel pieno rispetto dei principi di diritto che regolano la materia.
Da questi principi si deduce che i rea
ti fallimentari, siccome intimamente connessi con la struttura del fallimento, sono sottratti alla disciplina comune del codice penale e sono regola ti dalla legge fallimentare sia per quanto riguar da la identificazione degli elementi costitutivi 35
dei reati, sotto il profilo soggettivo e sotto il profilo oggettivo, sia per quanto riguarda le cir costanze aggravanti e la circostanza attenuante.
Per quel che in particolare concerne il profilo soggettivo, il codice civile e la legge fallimentare dettano la disciplina per il rapporto formale che lega gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori alla società
fallita; onde si afferma che la tipicità del rappor to organico integrato dalla somma delle funzioni e dei poteri esercitati all'interno della società
comporta la osservanza di doveri specifici, la cui violazione è punita con ipotesi di c.d. reato proprio, nel senso che per la loro sussistenza po-
stulano una qualità personale che è propria dello agente e non di altri.
Del reato proprio del soggetto formalmen te investito di una funzione tipica all'interno di un organismo societario, risponde anche colui che in presenza di una investitura irregolare, o non investito di incarico formale alcuno, eserciti di fatto le funzioni proprie dell'amministratore о
del direttore generale o di altro responsabile del la società, non quale estraneo in concorso con gli 36
organi legale della società, ma nella sua quali-
tà di diretto destinatario della norma (Cass.
Sez. V, sent. 19 marzo 1982).
Applicando correttamente i principi ora enunciati, le due sentenze di merito hanno ricono sciuto che il ricorrente ha esercitato vere e proprie funzioni di amministratore di fatto, con autonomia ben maggiore di qualunque direttore tecnico in quanto partecipava alle massime scel te della politica aziendale, sia con la espansio ne del suo settore che era giunto a condiziona-
re la vita della società, sia acquisendo ed espli cando un potere maggiore di quello che gli com-
peteva quale dirigente, ancorchè fondato sulle sue vantate grandi capacità professionali,i, sia
Ce con la gestione di ingenti somme di denaro occulto, a lui assegnato o da lui pro curato direttamente, operando in modo ben diver
- -
so da quello dei direttori generali, senza al-
cuna vigilanza e alcun controllo degli organi sociali, con completa autonomia organizzativa,
finanziaria, contabile e di scelte politiche an che a sostegno di singoli candidati alle elezio ni, incassando direttamente somme destinate al-
la Soc ità EDITOR e gestendo il denaro, senza renderne alcun conto agli uffici di contabilità
anche in funzione di scopi estranei al suo istitu
zionale campo di intervento.
Notazione particolare, al riguardo, vie ne sollecitata dal dissenso che il ricorrente manifesta rispetto alla valutazione che le due sentenze di merito propongono in relazione al significato rassegnato ai fondi neri o ai fondi occulti, sostenendo il FM che tali non po tevano essere considerati a suo parere quelli tran sitati sul conto della Banca Nazionale del Lavo-
ro secondo estratti ritualmente recapitati agli uffici contabili competenti della Soc. EDITORY,
intestataria della posizione bancaria.
La tesi è sguarnita di consistenza at teso che la nozione di occulto, così come formu
lata nel capo di imputazione, attiene alle voci di bilancio esposte in guisa tale da non rende-
re palesi, e quindi occultando, entrate e uscite che non perdeva il connotato penalmente rilevan te del silenzio o della falsa applicazione che le connotava, sol perchè aliunde risultava (conto regolarmente intestato alla Soc. EDITOR) esserne
stata comunque gestita la consistenza, ancorché
in modo irrituale, riservato e autonomo, per lo 38 apprezzabile ammontare di circa 1.700.000.000 .
Giuridicamente ineccepibile e aderente alla costante giurisprudenza di questa Corte è la conclusione che i giudici del merito hanno tratto dalle risultanze processuali ora evidenziate, af-
fermando che anche l'amministratore di fatto di una società può essere ritenuto responsabile di bancarotta in quanto in sede penale tale qualifi-
ca di funzioni Betta non solo a colui che abbia la rappresentanza legale dell'ente di fronte ai terzi, ma anche a colui che di fatto esercita il potere di decisione sulla gestione del patrimonio sociale (Cass. Sez. V^, 23 maggio 1979).
Inverso l'art. 223 della legge fallimen tare, indicando i soggetti che possono commettere bancarotta, non prende in considerazione l'aspet to formale delle qualifiche ivi indicate, bensì
le funzioni inerenti a tali qualifiche che pongo no il soggetto, in relazione all'interesse protet to dalla legge, nella particolare effettiva situa zione personale e sociale da cui scaturisce l'ob bligo della lealtà e correttezza nell'espletamento delle funzioni medesime.
Sarebbe infatti irrazionale e in con-
trasto con l'interesse protetto dalla legge, che fosse escluso dall'obbligo della lealtà e della 39
correttezza chi, non formalmente investito della qualifica, eserciti di fatto le funzioni inerenti alla stessa con la piena connivenza degli organi societari (Cass. Sez. V, sent. 29 maggio 1967).
Il secondo motivo di ricorso è articola to in difesa del FM ai limiti della ammissi bilità perchè si sostiene in sostanza che, ferma la descrizione dell'addebito nei termini indicati in contestazione, il Tribunale e la Corte avrebbe ro convenuto in ordine ad una più limitata espan-
sione temporale delle attività delittuose conte-
state, senza poi trarne le dovute conseguenze in dispositivo.
Osserva la Corte che, nella stessa for mulazione della doglianza, è in tutto evidente che se una nuova definizione dei fatti è interve-
nuta mediante più attente letture delle risultan-
ze processuali, questa investe non la sostanza de
gli eventi o delle condotte addebitate, bensì sol tanto l'epoca degli accadimenti.
Questo connotato temporale che fissa lo inizio delle attività delittuose non all'inizio della attività societaria (come si legge nel capo di imputazione), ma al periodo in cui il FM 40
acquistò ed esplicò la piena autonomia gestionale ed amministrativa disponendo di fondi aziendali dirottati sui conti correnti da lui gestiti, non ha idoneità alcuna a giustificare la prospettata quanto doglianza in questo non incide nè sulla sostanza della contestazione, nè sulla sua consistenza quan titativa.
L'eccezione, pertanto, che investe sol
tanto la mancata precisazione del mero dato crond
logico nel dispositivo, ancorchè accolta, non sa-
rebbe produttiva di alcun mutamento della decisio ne in senso più favorevole al reo, e mirando esclu sivamente ad una correzione meramente teorica del dispositivo, è sguarnita di interesse e come tale
non ammissibile.
Devono essere rigettati il terzo e il quarto motivo di ricorso perchè il FM con questi mezzi si duole che ron gli sia stato con-
sentito di dimostrare che il ricorrente nulla a-
veva distrutto o dissipato, subendo la caotica gestione imposta da altri addossandogli di conseguen za come proprie, voci di spesa sicuramente della
EDITOR.
Nei motivi di appello la richiesta di rinnovazione del dibattimento è stata proposta in via preliminare e come presupposto per la verifica 41
di tutti i motivi di appello in prosieguo articola ti e nel verbale del dibattimento in appello non risulta formalmente proposta alcuna specifica istan za in tal senso, se non inglobata nella illustrazio ne degli stessi motivi da parte dei Difensori in sese di discussione orale.
Tanto premesso, la Corte rileva che la eccezione formale decisione del ricorrente in ordine alla mancata rinnovazione del dibattimento, che sostan zialmente investe tutto il regime di gestione del patrimonio probatorio acquisito agli atti, non cor relata a specifici punti da correggere o illustra re, è sostanzialmente critica non dissimile da quella prospettata avverso il complesso della dec sione impugnata.
Di conseguenza e così definito il signifi cato della censura, posto che poi la latitudine degli altri motivi di gravame esclude che possano risultare sguarniti di verifica in sede di legitti mità capi e punti della sentenza specificamente pregiudicati dalla mancata rinnovazione del dibat timento, si deve pervenire a giudizio di inconsi- stenza del proposto motivo di ricorso, e non solo
per la mancata specificazione in ordine alle atti vità istruttorie da svolgere a integrazione o corre-
zione di precedenti acquisizioni, ma anche per- chè in difetto di specifica insistenza, è man
cata una specifica ordinanza di rigetto della chiesta rinnovazione del dibattimento, implicita-
mente contenuta in tutto il contesto della senten za impugnata.
Invero in caso di omessa pronuncia sul la richiesta di rinnovazione del dibattimento, non può ritenersi sussistere il difetto di motivazio ne qualora dal tenore della sentenza di appello,
come nella fattispecie, si desuma che il giudice ha implicitamente escluso la necessità di tale rin novazione, dovendosi ritenere che la motivazione generale della sentenza, esprimendo compiutamente il convincimento e le ragioni che lo assistono,
fornisca, nello stesso tempo gli elementi da cui desumere le ragioni per le quali il giudice abbia ritenuto gli elementi proposti ad oggetto della riapertura della istruttoria dibattimentale, non idonei a modificare il giudizio formulato in base alle risultanze processuali già disponibili.
Considerando che i diversi episodi di bancarotta fraudolenta sono stati contestati al
FM sia nella sua qualità di amministratore di fatto, sia come concorrente nel reato proprio 43 commesso dal CQ, amministratore della so cietà, è dato rilevare che sotto entrambi i pro fili i giudici del merito hanno, sia pure implici tamente, formulato il giudizio di superfluità in ordine ad un supplemento istruttorio comunque ini doneo a modificare il complesso delle risultanze processuali posto a base del giudizio di responsa-
bilità.
Sotto il primo profilo (reato commesso da soggetto attivo primario perchè amministratore di fatto) la Corte osserva che l'analisigia c on dotta per identificare nel FM quella dispo nibilità operativa che lo sottraeva a qualsiasi forma di subordinazione organica, costituisce il supporto logico e la naturale esplicazione di tut ti quei comportamenti nei quali i giudici del meri to hanno identificato gli elementi soggettivi e oggettivi di penale rilievo.
Si sottrae ad ogni logica, ivi compre- sa la logica giuridica, prospettare come rilevante
e quindi in qualche misura contraddittoria e cen- surabile non tanto la assoluzione dei direttori ge nerali della Società e quindi formalmente superio ri gerarchici dell'imputato, quanto il fatto che 44 alla assoluzione dei direttori generali non sia,
quasi naturalmente, seguita la assoluzione del
FM.
La radicale difformità delle condotte e degli impulsi soggettivi che la hanno ispirate,
quando non si è trattato di vera e propria giu-
stapposizione di interessi e di ruoli, emergono da tutta la complessiva interpretazione delle vi cende della Soc. EDITOR, in relazione alla quale la espressione del convincimento dei giudici del
Lipora merito è preposte nella Osservanza di tutti i ca
noni :::crc:co:pposti alla corretta utilizzazione dei da
ti di fatto disponibili, ed è per questo non su-
scettibile di censure in sede di legittimità.
Sotto il secondo profilo (reato commes so da soggetto non qualificato in concorso con
soggetto attivo primario perchè amministratore legale della Società fallità), le censure che il
ricorrente specificamente propone nella seconda parte del quarto motivo di ricorso introducono un altro e diverso tema della, certamente apprez-
zabile ma improduttiva, filosofia difensiva (che trova la sua conclusione nel quinto motivo di ri corso) secondo cui ove si verta in tema di reati
fallimentari, la sentenza dichiarativa del disse sto e lo status di imprenditore fallito costituisco 45
no condizione di esistenza del reato.
Onde, in difetto di detta condizione, il fatto non costituisce reato oppure integra gli e-
stremi di un reato comune, diverso del reato falli mentare.
Ridiamando puntualmente la sentenza di primo grado, e condividendone la motivazione, la
Corte d'Appello di Torino ha confermato la afferma zione di responsabilità del FM in ordine al la imputazione di cui agli articoli 223 legge fal-
limentare e 2621 C.C.
Recita al riguardo la Corte torinese esse
re pur vero che all'amministratore di fatto non in combe l'obbligo di redazione dei bilanci;
ma è cer to però che egli concorse materialmente e moralmen te nella attività dell'amministratore legale Bevi-
lacqua realizzatrice dell'illecito, sia sotto il profilo morale, in quanto, pretendendo e realizzan do una gestione finanziaria riservata relativa al suo settore, indusse o quanto meno rafforzò il pro posito del CQ di porre in essere le irrego larità e le omissioni contabili e le corrisponden ti falsità nelle comunicazioni sociali e nel bilan cio, relativamente alle partite finanziarie da lui 46
gestite; sia sotto il profilo materiale perchè,
mettendo la contabilità e i rendiconti delle somme e elle partite da lui gestite, rese comunque impos sibili, e di ciò non poteva non essere consapevo le, la inclusione nel bilancio della parte di ge-
stione finanziaria a lui facente capo.
Siffatta determinazione, ancorata ad una corretta e quindi non ripetibile valutazione delle risultanze processuali, è conforme a diritto e non
censurabile.
Rileva al riguardo la Corte che, secondo i principi generali, si verifica concorso di perso ne nel reato quante vole la realizzazione crimino sa avvenga ad opera di più persone.
Applicando questo principio generale ai reati di bancarotta, e ricordano come lo stesso principio generale affondi le sue lontane radici nei concetti di associazione, di divisione del la voro e di integrazione delle condotte come presup posti per il conseguimento di determinati risulta ti, è agevole dedurne che anche nel reato di banca rotta fraudolenta possono eventualmente concorrere.
in base alle norme generali che regolano il concor
so di più persone nel reato, altri soggetti non qualificati, quando ricorra l'attività tipica di almeno una persona che possieda le qualità previste 47
dalla legge fallimentare.
Considerando che i reati di bancarotta po stulano tra le condizioni di loro esistenza la dichia trazione fallita, ovvero l'amministratore, o il ditColifallments;
e de quindi sofferto altor friars de rests f or fitter didiarato rettore generale, o il sindaco o il liquidatore de la persona giuridica dichiarata fallita, può emerge re il quesito circa il titolo della responsabilità
di coloro che hanno cooperato sostanzialmente con soggetto qualificato, senza possedere formalmente lo status ora enunciato.
Il nostro sistema ha risolto il quesito in senso affermativo, stabilendo all'art. 117 c.p.
che il titolo del reato commesso dal soggetto quali ficato si estende a tutti i compartecipi.
Pertanto, ove la cooperazione o la compar tecipazione si verifichino, bene è ravvisato il con corso di persona non qualificata nel reato di banca rotta fraudolenta, purchè la sua attività si sia in serita nel processo criminoso con efficacia causale sull'evento, e sia stata svolta da persona consape vole delle qualità del soggetto attivo primario. Ne consegue, contro le deduzioni in ricor che in tale situazione non ha rilievo la circo So,
stanza relativa allo stato generale di confusione 48
nel quale versava tutta intiera la attività socia le della EDITOR s.p.a., commista anche nelle conta-
bilità e nella titolarità dei depositi bancari, al la attività di interesse personale di dirigenti qua li il CQ e il FM, conosciuto o non dai c.d. superiori gerarchici del secondo;
e tanto
meno hay rilievo il fatto che, nel quadro di questa generale confusione i così detti fondi personali de
(десерия gli imputati (che fondi personali non erano) siano stati a volte impiegati per le esigenze della socie tà fallita.
Ha rilievo invece, secondo conclusione che si ricava dalla articolata e analitica motiva-
zione complessiva della sentenza impugnata, che i comportamenti e le attività svolte dal FM
di sostanziale integrazione di quelle proprie del
CQ, amministratore legale di una società
regolare, sono apparse rappresentative, per i giudi ci del merito, di una posizione paritaria dei due soggetti, in rapporto ad ampi settori della gestio ne sociale, secondo un apprezzamento logico legit. timo e quindi non suscettibile di censure in que-
sta sede.
Le considerazioni sin qui svolte potreb bero sollevare dall'obbligo di motivazione diffusa in reiezione del quinto motivo di ricorso con il 49
quale la Difesa del FM prospetta la punibili tà per i fatti contestati al prevenuto come reati
comuni contro il patrimonio e non come reati falli-
mentari.
Tutti i reati contestati al FM ai sensi degli articoli 216, 219 e 22" del R.D. 16 mare
zo 1942, n. 267, e dell'art. 2621, n.1, c.c., sono
riferibili a ipotesi delittuose che il legislatore ha collocato fuori della legge penale generale, ri spetto ai cui precetti le norme citate si distinguo no per la loro specialità.
Il connotato di specialità, per i reati in esame, non scaturisce soltanto dalla loro collocazio ne in una legge (da considerare speciale in quanto】
diversa dalla legge penale generale, ma scaturisce
altresì dalla consistenza obiettiva che le ipotesi criminose previste nella legge diversa da quella pe nalelgenerale presentano ai fini della loro esatta identificazione.
Dai reati comuni ai quali sembra far rife rimento il ricorrente, nelle ipotesi di lesioni al patrimonio o alla fede pubblica, i reati fallimenta ri si distinguono perchè la sentenza dichiarativa di fallimento è condizione per la loro esistenza;
così 50 come di reato speciale si parla, e non di reato co mune, in relazione ad un particolare status o ad น
na particolare qualità soggettiva dell'agente; "cosi come di reato speciale si parla, e non di reato comu
ne; quante volte si avverta l'esigenza di assoggetta re a tutela un interesse particolare o speciale (qua le ad esempio quello che investe le aspettative di una entità astratta quale la massa dei creditori) nel la cui prospettiva si sviluppi la verifica in ordi ne all'elemento psicologico del reato.
Ciò premesso si osserva che sono almeno tre le ragioni che sottraggono pregio al quinto mo tivo di ricorso.
La prima di esse investe la genericità
della censura. Non basta sostenere che erroneamente
si proceda per un titolo delittuoso, in relazione al quale siano stati compiutamente configurati gli ele menti costitutivi avuto riguardo ad una specifica previsione legislativa, se poi non si puntualizzi a quale diversa figura giuridica sarebbe stato più
corretto fare riferimento.
La seconda considerazione discende dai contenuti del disvalore sociale correlato all'ambi to concorsuale nel quale gli illeciti contestati sono stati consumati. Invero la dicha razione di fallimento della Soc. Editor, la qualità di ammini 51
stratore legale del CQ (al cui reato proprio il FM ha concorso) la qualità di amministra tore di fatto del ricorrente (per i reati a lui con
testati nella detta qualità) avvincono i fatti conte stati alla previsione della legge speciale.
La terza ed ultima considerazione (corol lario della seconda) evoca la applicazione dell'art. 15 c.p. per cui ove mai fosse possibile una compara zione tra fattispecie astratte, previste le une dal la legge generale e le altre dalla legge speciale,
e tutte comunque riferibili alla stessa materia,
dovrebbe per sempre la legge speciale prevalere in deroga alle disposizioni di legge generale.
E' privo di consistenza obiettiva il se-
sto motivo di ricorso con il quale il FM de nuncia difetto di motivazione nel diniego della at tenuante di cui all'art. 114 c.p.
-
La determinazione della Corte torinese motivata ampiamente sulla notevole entità del movi-
mento finanziario da lui gestito, con le omissioni contabili ad esso relative, sulla notevole importan za sul piano gestionale e finanziario che tale movi mento assumeva nella generale economia della socie tà, e sul contributo dell'imputato non qualificabi- 52 le di minima importanza, alla realizzazione delle varie ipotesi di bancarotta fraudolenta in cui si strinsecò la gestione della EDITOR.
Siffatta motivazione, ancorata a risultan ze processuali correttamente valutate, resiste alla verifica di legittimità e non merita le proposte cen sure, nè sotto il profilo dei dati cronologici del la attività del ricorrente, nè sulla relatività sug gestiva della quantità delle operazioni contestate in relazione a dissesto che si sarebbe verificato anche se il FM non fosse mai esistito.
Sotto il primo profilo la contrazione del
periodo di operatività del ricorrente, a parità di operazioni condotte, agisce negativamente sulla ap-
plicazione dell'art; 114 c.p., perchè la consumazig ne di più fatti, ha quelli previsti nell'articolo 216 della legge fallimentare, tanto maggiore impegno richiede quanto minore è la espansione temporale del la condotta.
Sotto il secondo profilo si Osserva che
il concetto di efficenza causale che è correlato alla minima importanza della partecipazione dell'a-
gente nella preparazione e nella esecuzione del rea to, di cui al primo comma dell'art%3 114 c.p., non
può essere riduttivamente riferito alla dichiarazio ne di fallimento della EDITOR. 53
Per quel che concerne il rapporto, vero o presunto tra reati prefallimentari e dichiarazio ne di fallimento, si richiamano, come qui trascrit te le considerazioni suggerite dall'esame del primo e del terzo motivo di ricorso proposti da CQ
DO. E' del pari infondato il settimo motivo di ricorso perchè i giudici del merito, escludendo la applicabilità della seconda ipotesi prevista nello art. 62 n.6 c.p. hanno correttamente applicato il principio di diritto secondo cui la attenuante del l'attivo ravvedimento si riferisce soltanto a quel le conseguenze del reato che non consistono in un danno, patrimoniale o non patrimoniale, economica- mente risarcibile e non è quindi applicabile ai rea ti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio (Cass. Sez. VI, sent. 19 gennaio 1984,
imp. Parlantoni,; Sez. I sent. 17 dicembre 1982,
imp. Giuffrida). E' improntata a logica e non appare censu rabile la ulteriore considerazione della sentenza impugnata che, ai fini del diniego della attenuante in parola, esclude valenza alla utilità prestata dal ricorrente nell'espletamento dei suoi compiti 54
perchè, in termini di produttività, detto impegno risponde ad una precisa obbligazione quale dipen-
dente e quale amministratore di fatto, privo di e
ficacia compensativa dei danni ricollegabili a il
leciti comportamenti.
Per quanto concerne il FM è sguar nito di giuridica consistenza, da ultimo, il suo
ottavo motivo di ricorso perchè la Corte torinese ha adeguatametne motivato la limitata riduzione della pena sulla base della entità delle distrazio ni, del ragguardevole volume degli affari sottrat ti al controllo contabile e della pluralità delle violazioni realizzate.
Qui ripetute le argomentazioni già svolte per l'esame dell'analogo motivo di ricorso proposto nell'interesse del coimputato CQ, la Corte
Osserva che la attribuzione della pena in misura
minima o prossima al minimo non è un diritto del quale l'imputato possa lamentare la lesione;
e la
-7 determinazione in concreto della misura retributi va ritenuta più adeguata al caso concreto è espli cazione del potere discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio, come nella specie corret to e non vizioato da errori censurabili in sede di legittimità, non può formare oggetto di riesame N
in questa sede. 55
I motivi di ricorso nell'interesse di
TO RI e di BA MA sono stati sotto scritti dall'Avv. Franco RI Derdini nominato con dichiarazione del 4 ottobre 1985 da loro sottoscrit ta con firma, però, non autenticata (folii 59 e 62).
Ma dal verbale di dibattimento del 18 ot tobre 1985 e da quelli successivi risulta che i due imputati, presenti, risultano difesi dagli Avvocati
Trinchero, F.M. Dernini e Pezzotta, anche se dal verbale di dibattimento del 21 ottobre 1985 i moti vi di appello sono stati discussi dal solo avvoca to Trinchera, mentre gli avvocati Derdini e Pezzot
ta, presenti, hanno svolto le difese per la Bertorel
li e il BA alla udienza del 23 ottobre 1985 (fol.
72 retro).
Ritiene la Corte che l'Avv. Franco RI
Dardini debba ritenersi legittimato alla sottoscri zione dei motivi di ricorso perchè la irritualità
della nomina del 4 ottobre 1985 perde valenza in pre senza della nomina che gli imputati, presenti al di
battimento hanno rinnovato in data 21 ottobre 1985
avanti alla Corte che ha ammesso l'Avv. Derdini a svolgere le sue difese in data 23 ottobre 1985.
Nè rileva che la dichiarazione di ricorso sia stata proposta da altro difensore facente parte 56 del Collegio di difesa in quanto ai sensi dell'art. 529 c.p.p. i motivi di ricorso non devono essere ne cessariamente sottoscritti dall'avvocato che presen tò la dichiarazione di impugnazione bensì dall'avvo cato che difese il ricorrente nell'ultimo giudizio,
purchè sia iscritto nell'Albo speciale della Corte
di Cassazione, o da altro avvocato iscritto nell'Al
bo medesimo a cui sia stato conferito espresso inca rico con la dichiarazione di ricorso, ovvero con at
to successivamente ricevuto dal cancelliere dinnanzi al quale venne fatta la dichiarazione, o ricevuto о
autenticato da notaio.
Pertanto in applicazione del principio del la autonomia formale dei motivi, rispetto alla dichia razione di impugnazione, nella ipotesi di più difen sori che abbiano svolto la difesa dell'imputato nello
! ultimo giudizio, tutti e ciascuno di essi sono legit timati a proporre la dichiarazione di impugnazione la quale, ove tempestiva e ammissibile, abilita tut
☐ ti e ciascuno di essi che non sia stato revocato, a sottoscrivere i relativi motivi, a meno che con la autonoma dichiarazione di impugnazione diretta e per
sonale dell'imputato, abbia questi riservato ad uno solo dei suoi difensori, la presentazione dei motivi di impugnazione. Nel merito il ricorso della TO e del BA 57
deve essere rigettato.
Ricorre il delitto di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 223 legge fallimentare e 2621, n. 1, c.c quando un soggetto formalmente o sostanzialmente qualificato
(amministratore, direttore generale, sindaco liquidatore) espon ga fraudolentemente nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fatti non rispondenti al vero sulle con
Wasconda dizioni economiche della società, o mancanza in tutto o in par te fatti concernenti le condizioni medesime, con la volontà
di indurre in errore i soci o i terzi in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società accompagnata dal proposi asi to di procurare o ad altri un ingiusto profitto, senza che sia necessario che a tale volontà si aggiunga il proposito di cagionare un danno, essendo sufficiente la previsione di questo ultimo come correlativo al profitto.
Al principio di diritto ora richiamato si è corret tamente uniformata la sentenza impugnata che, sulla base delle relazioni peritali e degli accertamenti svolti dalla curatela fallimentare e nella istruttoria dibattimentale, ha conferma-
to le affermazioni della responsabilità penale dei sindaci, i-
dentificando l'elemento materiale del reato nella divergenza tra le risultanze contabili ufficiale e la reale situazione finanziaria della società, nonchè nelle irregolarità contabili e di bilancio volte a dissimulare tale realtà. 58 Quanto all'elemento psicologico del reato, specifi camente investito con l'unico motivo di ricorso dei sindaci,
la Corte torinese ha integrato le deposizioni del CQ
e dell'OR, nonchè le pur parziali ammissioni della Bertorel
li, con una considerazione guarnita di logica rigorosa.
Non può credersi, si legge nella motivazione impu-
gnata, che di fronte alla situazione contabile rappresentata in bilancio e alla sistematica presenza di perdite assai consi derevoli, al ricorso a continui aumenti e riduzioni di capitali,
nonchè ai conferimenti di ingentissime somme di danaro a tito-
lo di liberalità certamente eccedenti le risorse e le possi-
bilità del socio CQ, i professionisti, il cui ruolo i-
stituzionale era proprio quello di controllare la regolarità
della gestione e dei bilanci, non abbiano mai sentito il dove re se non la necessità di effettuare controlli incisivi sulla realtà finanziaria dell'azienda priva di risorse autonome e si stematicamente dipendete da erogazioni di denaro esterne.
Si osserva che questa motivazione, determinata anche dalle ammissioni della TO, è logicamente fondata sulle dichiarazioni dell'amministratore delegato la cui credi bilità è stata ampiamente assoggettata a verifica da parte dei
_ giudici del merito;
onde appare mera alligazione difensiva lo intento dell'amministratore di ricorrere a false dichiarazioni per allontanre proprie colpe esclusive.
Neppure ha efficacia esimente la asserita timidez za reverenziale dei sindaci nei confronti del titolare dello 59
studio e loro più anziano collega, non utilizzabile per giusti ficare l'ignoranza circa lo stato di decozione e la irregolare tenuta della contabilità certamente non sfuggita all'esperienza dei professionisti, con specifico riferimento ad alcune tra le più evidenti irregolarità ricorrenti quali la rivalutazione de gli immobili, la utilizzazione del fondo di cui all'art. 55 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il solito meccanismo di ridu zione del capitale sociale, il famoso credito cambiario di lire
1.800.000.000.
La assunzione di questi elementi, singolarmente e complessivamente valutati come significativa manifestazione di una volontà di permettere e quindi di accettare con il si-
lenzio e con l'inazione l'operato scopertamente irregolare dell'amministratore nel quale avevano tanta fiducia da rinunzia re a svolgere il compito istituzionale del sindaco, sostiene compiutamente l'obbligo del giudice nella espressione del suo convincimento e il ricorso che ne censura le conclusioni deve essere rigettato.
° о
Devono, pertanto, essere rigettati i proposti ri-
corsi, con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di lire
500.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. 60 La Corte, visti gli articoli 537 e 549 c.
p.p., rigetta i ricorsi proposti da CQ Lodo
vico, FM AR, TO RI e BA Ma-
rio, avverso la sentenza in data 25 ottobre 1985
della Corte d'Appello di Torino, e condanna i ricor renti in solido al pagamento delle spese di giudi-
zio e della somma di lire 500.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 19 dicembre 1986.
IL PRESIDENTE
(Ecc. Not frenatioRenato Miele)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Dr PasqualeQuaglione) Dave an
Depositata in Cancelleria
1L DIRETTORE SEZIONE 15 MAG. 1987 (Dr. S.
IL CANCELL