CASS
Sentenza 27 luglio 2023
Sentenza 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/07/2023, n. 32892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32892 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SA IT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale Serrao d'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 32892 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 30/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna, pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, di SA NI per i reati di furto aggravato e utilizzo indebito di carte di pagamento. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando cinque motivi. 2.1 Con il primo eccepisce l'illegittima trattazione con il rito cartolare del giudizio d'appello nonostante il difensore avesse avanzato richiesta di trattazione orale, la quale, sebbene non fosse stata tempestivamente presentata in relazione alla data originariamente fissata per la celebrazione dell'udienza, avrebbe dovuto essere considerata invece tale a seguito del rinvio della stessa disposto d'ufficio dalla Corte con provvedimento assunto fuori udienza il giorno precedente. 2.2 Con il secondo motivo viene dedotta l'inutilizzabilità delle immagini estrapolate dalle registrazioni degli impianti di videosorveglianza dello sportello bancomat al quale, in due distinte occasioni, sono stati effettuati gli illeciti prelievi contestati al capo 2) dell'imputazione. In tal senso il ricorrente lamenta come le suddette immagini siano state acquisite coattivamente dalla polizia giudiziaria in assenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria ovvero della successiva convalida da parte della medesima. E nel medesimo senso viene eccepito altresì il mancato rispetto delle modalità per l'acquisizione di dati informatici prescritte dall'art. 247 c.p.p. Analogamente con il terzo motivo viene eccepita l'inutilizzabilità del supporto contenente le riprese integrali effettuate dai summenzionati impianti in quanto depositato in atti solo nel corso del giudizio di primo grado esorbitando i limiti del provvedimento di integrazione della prova adottato dal giudice e ad oggetto esclusivamente il verbale di acquisizione delle immagini. 2.3 Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 2). In tal senso il ricorrente lamenta che i giudici del merito avrebbero illogicamente attribuito all'imputato gli illeciti prelievi in difetto di qualsiasi accertamento tecnico sull'effettiva coerenza degli orari indicati nelle videoregistrazioni e dell'acquisizione degli estratti dei conti delle persone offese, nonostante dalle immagini acquisite possa rilevarsi come in pochi minuti più soggetti si siano serviti dello sportello bancomat. 2.4 Con il quinto ed ultimo motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla denegata esclusione della contestata recidiva reiterata e specifica. In proposito la Corte avrebbe ritenuto necessaria l'applicazione della recidiva esclusivamente in ragione dei precedenti da cui l'imputato è gravato, senza motivare sulla effettiva espressività del nuovo reato e disattendendo 1 immotivatamente le obiezioni difensive relative alla risalenza e modesta rilevanza dei menzionati precedenti. 3. Il 19 maggio 2023 il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica alle conclusioni del PG. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Il primo motivo è invero manifestamente infondato. Per stessa ammissione del ricorrente l'istanza di trattazione orale dell'appello era intempestiva e dunque il giudizio di secondo grado si è ritualmente incardinato secondo il rito cartolare non partecipato, rimanendo irrilevante che la Corte abbia poi disposto il rinvio ad altra successiva data rispetto a quella originariamente fissata per la deliberazione sull'impugnazione, statuizione che non comporta la riapertura del termine per formulare l'istanza di trattazione orale (Sez. 5, n. 13428 del 22/02/2022, Chiarelli, Rv. 282870; Sez. 4, n. 5126 del 23/11/2021, dep. 2022, Carchiolo, Rv. 282599). Ed infatti, una volta instaurato il rito nella forma indicata, con lo spirare del termine assegnato alle parti dalla normativa emergenziale per la presentazione delle proprie conclusioni scritte si esaurisce la fase della discussione e il differimento della deliberazione, come accaduto nell'ipotesi al vaglio, assume un significato neutro - ossia insuscettibile, di per sé, di riverberarsi negativamente sull'effettività del diritto di difesa - rispetto al tempo della discussione cartolare, avendo lo stesso legislatore ritenuto di dover sacrificare il nesso di immediata consequenzialità, normalmente esistente tra lo svolgimento del contradditorio tra le parti e la deliberazione del giudice, come precipitato dell'oralità del giudizio, per far fronte all'urgenza di contenere l'emergenza epidemiologica. Né questi principi sono smentiti da Sez. 5, n. 29846 del 29/04/2022, Jovanovic, Rv. 283534, evocata dal ricorrente a sostegno delle proprie doglianze. Infatti la suddetta pronunzia riguarda fattispecie affatto diversa, ossia quella in cui venga fissata una nuova udienza per l'omessa citazione dell'imputato per quella originariamente stabilita. Non di meno, anche volendo affermare che la sentenza citata abbia invece voluto affermare un principio generale, è appena il caso di evidenziare come nell'occasione la Corte si è limitata ad affermare che in caso di differimento il difensore sarebbe sostanzialmente restituito nel termine per proporre una nuova istanza di trattazione orale e non già che quella presentata tardivamente per l'udienza poi rinviata sarebbe suscettibile di diventare tempestiva a posteriori. E' allora evidente come il principio non si attaglierebbe comugirtue al caso di specie, posto che il difensore dell'imputato non ha 2 proposto una nuova istanza di trattazione orale a seguito del differimento dell'udienza originariamente fissata. 3. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. L'eccezione relativa all'inutilizzabilità delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dell'istituto di credito presso cui sono stati effettuati gli illeciti prelievi di danaro si fonda infatti sull'erroneo presupposto che l'unico strumento per procedere all'acquisizione delle cose pertinenti al reato funzionali alla prova del medesimo sia costituito dal loro sequestro, eventualmente preceduto, ove necessario, da perquisizione. Presupposto smentito dalla disposizione di cui all'art. 248 c.p.p., dalla quale si evince come sia possibile acquisirle, evitando la perquisizione e il successivo sequestro, le suddette cose attraverso la collaborazione di chi le detiene, che, all'uopo invitato, decide spontaneamente di consegnarle. Tale forma di "sequestro consensuale" costituisce legittimo titolo di acquisizione al procedimento di quanto consegnato e non necessita di essere accompagnato o seguito da un formale provvedimento di sequestro. Principi che ovviamente trovano applicazione anche nel caso in cui oggetto di acquisizione ai sensi dell'art. 234 c.p.p. siano dei documenti, categoria in cui devono ricomprendersi anche le videoregistrazioni effettuate in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico prima e al di fuori del procedimento penale, quali sono quelle di cui si tratta (Sez. U, Sentenza n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234267). Degli stessi principi è in qualche modo specificazione il disposto del penultimo periodo del secondo comma dell'art. 354 c.p.p. (per come introdotto dall'art. 9 comma 3, I. n. 48 del 2008), il quale consente, ove ciò sia possibile, alla polizia giudiziaria - nell'espletamento del potere riconosciutogli di procedere ad accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone - di procedere alla duplicazione dei dati informatici di interesse. Certamente tale duplicazione può richiedere la previa perquisizione e sequestro del dispositivo in cui i suddetti dati sono conservati, ma, contrariamente a quanto dimostra per l'appunto di credere il ricorrente, non esiste alcun rapporto di biunivoca implicazione necessaria tra le due attività, come dimostra l'ultimo periodo del comma citato, per il quale la polizia giudiziaria procede al sequestro solo «se del caso», rimanendo dunque non decisivo il riferimento operato dal ricorso a quanto disposto dagli artt. 247 e 252 c.p.p. Qualora, dunque, la stessa ottenga spontaneamente la duplicazione dei dati su idoneo supporto dal titolare del dispositivo che li contiene, deve ritenersi legittimamente avvenuta l'acquisizione degli stessi al procedimento. Nel caso di specie non vi è stata apprensione del dispositivo (l'impianto di videoregistrazione cui era collegata la telecamera che monitorava lo sportello 3 bancomat), bensì la mera duplicazione dei dati di interesse in esso contenuti su autonomo supporto acquisito dalla polizia giudiziaria. E che tale attività sia stata "coattivamente" imposta al titolare del sistema informatico e non sia avvenuta con la sua spontanea collaborazione è mera asserzione del ricorrente, il quale non indica le risultanze processuali idonee a comprovare tale assunto, che non trova conferma alcuna nel verbale di acquisizione in atti mediante il quale la polizia giudiziaria ha correttamente documentato la propria attività. Infine deve rilevarsi come il processo sia stato celebrato nelle forme del rito abbreviato, con la conseguente irrilevanza in ogni caso delle inutilizzabilità che non abbiano natura patologica. 4. Anche l'eccezione proposta con il terzo motivo è manifestamente infondata. Come efficacemente sottolineato dalla Corte territoriale nel respingere l'analoga eccezione sollevata con il gravame di merito, infatti, l'eventuale omessa acquisizione del supporto contenente le riprese integrali effettuate dall'impianto di videosorveglianza dell'istituto bancario è irrilevante nella misura in cui la prova della responsabilità dell'SA è stata tratta dai soli fotogrammi estrapolati dalla polizia giudiziaria e invece regolarmente allegati al fascicolo del pubblico ministero che ha costituito la piattaforma cognitiva del giudizio abbreviato non condizionato richiesto dall'imputato. 5. E' inammissibile anche il quarto motivo. Che gli orari dei prelievi registrati dall'impianto di videosorveglianza possano non coincidere con quelli reali è infatti una mera congettura, non avendo indicato il ricorrente elementi fattuali idonei a confortare tale ipotesi. Pertanto correttamente la Corte ha giudicato superfluo qualsiasi accertamento tecnico sul medesimo. Del tutto apodittica è poi l'obiezione relativa alla necessità di acquisire riscontro documentale alle dichiarazioni della persona offesa in merito agli orari dei prelievi dalla stessa riferito in querela, posto che non viene indicato un valido motivo per cui tali dichiarazioni non sarebbero attendibili e necessiterebbero di riscontri esterni. Peraltro il ricorso cerca indebitamente di aggirare, attraverso la denunzia di inesistenti vizi di motivazione, i limiti derivanti dal rito eletto dallo stesso imputato, il quale aveva avuto la possibilità di condizionare il giudizio abbreviato agli accertamenti probatori che rimprovera ai giudici di merito di non aver disposto d'ufficio ovvero scegliere il rito ordinario. Non di meno le doglianze proposte con il ricorso omettono di confrontarsi compiutamente con la motivazione della sentenza, che ha evidenziato come la piattaforma probatoria sia costituita anche dalle immagini dell'imputato riprese dalle telecamere della palestra teatro del furto. 4 6. Coglie invece nel segno l'ultimo motivo. Nell'applicare la recidiva, infatti, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690). E tale onere motivazionale non può ritenersi assolto, come invece avvenuto nel caso di specie, attraverso la mera evocazione dei precedenti penali dai quali l'imputato risulta gravato, ma comporta l'obbligo di evidenziare le ragioni per cui il nuovo reato è ritenuto espressivo di una più marcata pericolosità dello stesso, tenuto conto anche della natura di quelli oggetto delle pregresse condanne e del tempo trascorso dalla loro commissione. 7. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Nel resto, invece, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 30/5/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale Serrao d'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 32892 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 30/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna, pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, di SA NI per i reati di furto aggravato e utilizzo indebito di carte di pagamento. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando cinque motivi. 2.1 Con il primo eccepisce l'illegittima trattazione con il rito cartolare del giudizio d'appello nonostante il difensore avesse avanzato richiesta di trattazione orale, la quale, sebbene non fosse stata tempestivamente presentata in relazione alla data originariamente fissata per la celebrazione dell'udienza, avrebbe dovuto essere considerata invece tale a seguito del rinvio della stessa disposto d'ufficio dalla Corte con provvedimento assunto fuori udienza il giorno precedente. 2.2 Con il secondo motivo viene dedotta l'inutilizzabilità delle immagini estrapolate dalle registrazioni degli impianti di videosorveglianza dello sportello bancomat al quale, in due distinte occasioni, sono stati effettuati gli illeciti prelievi contestati al capo 2) dell'imputazione. In tal senso il ricorrente lamenta come le suddette immagini siano state acquisite coattivamente dalla polizia giudiziaria in assenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria ovvero della successiva convalida da parte della medesima. E nel medesimo senso viene eccepito altresì il mancato rispetto delle modalità per l'acquisizione di dati informatici prescritte dall'art. 247 c.p.p. Analogamente con il terzo motivo viene eccepita l'inutilizzabilità del supporto contenente le riprese integrali effettuate dai summenzionati impianti in quanto depositato in atti solo nel corso del giudizio di primo grado esorbitando i limiti del provvedimento di integrazione della prova adottato dal giudice e ad oggetto esclusivamente il verbale di acquisizione delle immagini. 2.3 Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 2). In tal senso il ricorrente lamenta che i giudici del merito avrebbero illogicamente attribuito all'imputato gli illeciti prelievi in difetto di qualsiasi accertamento tecnico sull'effettiva coerenza degli orari indicati nelle videoregistrazioni e dell'acquisizione degli estratti dei conti delle persone offese, nonostante dalle immagini acquisite possa rilevarsi come in pochi minuti più soggetti si siano serviti dello sportello bancomat. 2.4 Con il quinto ed ultimo motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla denegata esclusione della contestata recidiva reiterata e specifica. In proposito la Corte avrebbe ritenuto necessaria l'applicazione della recidiva esclusivamente in ragione dei precedenti da cui l'imputato è gravato, senza motivare sulla effettiva espressività del nuovo reato e disattendendo 1 immotivatamente le obiezioni difensive relative alla risalenza e modesta rilevanza dei menzionati precedenti. 3. Il 19 maggio 2023 il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica alle conclusioni del PG. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Il primo motivo è invero manifestamente infondato. Per stessa ammissione del ricorrente l'istanza di trattazione orale dell'appello era intempestiva e dunque il giudizio di secondo grado si è ritualmente incardinato secondo il rito cartolare non partecipato, rimanendo irrilevante che la Corte abbia poi disposto il rinvio ad altra successiva data rispetto a quella originariamente fissata per la deliberazione sull'impugnazione, statuizione che non comporta la riapertura del termine per formulare l'istanza di trattazione orale (Sez. 5, n. 13428 del 22/02/2022, Chiarelli, Rv. 282870; Sez. 4, n. 5126 del 23/11/2021, dep. 2022, Carchiolo, Rv. 282599). Ed infatti, una volta instaurato il rito nella forma indicata, con lo spirare del termine assegnato alle parti dalla normativa emergenziale per la presentazione delle proprie conclusioni scritte si esaurisce la fase della discussione e il differimento della deliberazione, come accaduto nell'ipotesi al vaglio, assume un significato neutro - ossia insuscettibile, di per sé, di riverberarsi negativamente sull'effettività del diritto di difesa - rispetto al tempo della discussione cartolare, avendo lo stesso legislatore ritenuto di dover sacrificare il nesso di immediata consequenzialità, normalmente esistente tra lo svolgimento del contradditorio tra le parti e la deliberazione del giudice, come precipitato dell'oralità del giudizio, per far fronte all'urgenza di contenere l'emergenza epidemiologica. Né questi principi sono smentiti da Sez. 5, n. 29846 del 29/04/2022, Jovanovic, Rv. 283534, evocata dal ricorrente a sostegno delle proprie doglianze. Infatti la suddetta pronunzia riguarda fattispecie affatto diversa, ossia quella in cui venga fissata una nuova udienza per l'omessa citazione dell'imputato per quella originariamente stabilita. Non di meno, anche volendo affermare che la sentenza citata abbia invece voluto affermare un principio generale, è appena il caso di evidenziare come nell'occasione la Corte si è limitata ad affermare che in caso di differimento il difensore sarebbe sostanzialmente restituito nel termine per proporre una nuova istanza di trattazione orale e non già che quella presentata tardivamente per l'udienza poi rinviata sarebbe suscettibile di diventare tempestiva a posteriori. E' allora evidente come il principio non si attaglierebbe comugirtue al caso di specie, posto che il difensore dell'imputato non ha 2 proposto una nuova istanza di trattazione orale a seguito del differimento dell'udienza originariamente fissata. 3. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. L'eccezione relativa all'inutilizzabilità delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dell'istituto di credito presso cui sono stati effettuati gli illeciti prelievi di danaro si fonda infatti sull'erroneo presupposto che l'unico strumento per procedere all'acquisizione delle cose pertinenti al reato funzionali alla prova del medesimo sia costituito dal loro sequestro, eventualmente preceduto, ove necessario, da perquisizione. Presupposto smentito dalla disposizione di cui all'art. 248 c.p.p., dalla quale si evince come sia possibile acquisirle, evitando la perquisizione e il successivo sequestro, le suddette cose attraverso la collaborazione di chi le detiene, che, all'uopo invitato, decide spontaneamente di consegnarle. Tale forma di "sequestro consensuale" costituisce legittimo titolo di acquisizione al procedimento di quanto consegnato e non necessita di essere accompagnato o seguito da un formale provvedimento di sequestro. Principi che ovviamente trovano applicazione anche nel caso in cui oggetto di acquisizione ai sensi dell'art. 234 c.p.p. siano dei documenti, categoria in cui devono ricomprendersi anche le videoregistrazioni effettuate in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico prima e al di fuori del procedimento penale, quali sono quelle di cui si tratta (Sez. U, Sentenza n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234267). Degli stessi principi è in qualche modo specificazione il disposto del penultimo periodo del secondo comma dell'art. 354 c.p.p. (per come introdotto dall'art. 9 comma 3, I. n. 48 del 2008), il quale consente, ove ciò sia possibile, alla polizia giudiziaria - nell'espletamento del potere riconosciutogli di procedere ad accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone - di procedere alla duplicazione dei dati informatici di interesse. Certamente tale duplicazione può richiedere la previa perquisizione e sequestro del dispositivo in cui i suddetti dati sono conservati, ma, contrariamente a quanto dimostra per l'appunto di credere il ricorrente, non esiste alcun rapporto di biunivoca implicazione necessaria tra le due attività, come dimostra l'ultimo periodo del comma citato, per il quale la polizia giudiziaria procede al sequestro solo «se del caso», rimanendo dunque non decisivo il riferimento operato dal ricorso a quanto disposto dagli artt. 247 e 252 c.p.p. Qualora, dunque, la stessa ottenga spontaneamente la duplicazione dei dati su idoneo supporto dal titolare del dispositivo che li contiene, deve ritenersi legittimamente avvenuta l'acquisizione degli stessi al procedimento. Nel caso di specie non vi è stata apprensione del dispositivo (l'impianto di videoregistrazione cui era collegata la telecamera che monitorava lo sportello 3 bancomat), bensì la mera duplicazione dei dati di interesse in esso contenuti su autonomo supporto acquisito dalla polizia giudiziaria. E che tale attività sia stata "coattivamente" imposta al titolare del sistema informatico e non sia avvenuta con la sua spontanea collaborazione è mera asserzione del ricorrente, il quale non indica le risultanze processuali idonee a comprovare tale assunto, che non trova conferma alcuna nel verbale di acquisizione in atti mediante il quale la polizia giudiziaria ha correttamente documentato la propria attività. Infine deve rilevarsi come il processo sia stato celebrato nelle forme del rito abbreviato, con la conseguente irrilevanza in ogni caso delle inutilizzabilità che non abbiano natura patologica. 4. Anche l'eccezione proposta con il terzo motivo è manifestamente infondata. Come efficacemente sottolineato dalla Corte territoriale nel respingere l'analoga eccezione sollevata con il gravame di merito, infatti, l'eventuale omessa acquisizione del supporto contenente le riprese integrali effettuate dall'impianto di videosorveglianza dell'istituto bancario è irrilevante nella misura in cui la prova della responsabilità dell'SA è stata tratta dai soli fotogrammi estrapolati dalla polizia giudiziaria e invece regolarmente allegati al fascicolo del pubblico ministero che ha costituito la piattaforma cognitiva del giudizio abbreviato non condizionato richiesto dall'imputato. 5. E' inammissibile anche il quarto motivo. Che gli orari dei prelievi registrati dall'impianto di videosorveglianza possano non coincidere con quelli reali è infatti una mera congettura, non avendo indicato il ricorrente elementi fattuali idonei a confortare tale ipotesi. Pertanto correttamente la Corte ha giudicato superfluo qualsiasi accertamento tecnico sul medesimo. Del tutto apodittica è poi l'obiezione relativa alla necessità di acquisire riscontro documentale alle dichiarazioni della persona offesa in merito agli orari dei prelievi dalla stessa riferito in querela, posto che non viene indicato un valido motivo per cui tali dichiarazioni non sarebbero attendibili e necessiterebbero di riscontri esterni. Peraltro il ricorso cerca indebitamente di aggirare, attraverso la denunzia di inesistenti vizi di motivazione, i limiti derivanti dal rito eletto dallo stesso imputato, il quale aveva avuto la possibilità di condizionare il giudizio abbreviato agli accertamenti probatori che rimprovera ai giudici di merito di non aver disposto d'ufficio ovvero scegliere il rito ordinario. Non di meno le doglianze proposte con il ricorso omettono di confrontarsi compiutamente con la motivazione della sentenza, che ha evidenziato come la piattaforma probatoria sia costituita anche dalle immagini dell'imputato riprese dalle telecamere della palestra teatro del furto. 4 6. Coglie invece nel segno l'ultimo motivo. Nell'applicare la recidiva, infatti, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690). E tale onere motivazionale non può ritenersi assolto, come invece avvenuto nel caso di specie, attraverso la mera evocazione dei precedenti penali dai quali l'imputato risulta gravato, ma comporta l'obbligo di evidenziare le ragioni per cui il nuovo reato è ritenuto espressivo di una più marcata pericolosità dello stesso, tenuto conto anche della natura di quelli oggetto delle pregresse condanne e del tempo trascorso dalla loro commissione. 7. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Nel resto, invece, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 30/5/2023