Sentenza 9 dicembre 2019
Massime • 1
In tema di pene accessorie, nel caso in cui la durata di queste sia determinata in misura superiore alla media edittale, è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato una sentenza di patteggiamento per bancarotta fraudolenta, nella parte in cui il giudice aveva irrogato le pene accessorie di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fall., nel massimo edittale, motivando genericamente sulla gravità del danno e sull'entità delle condotte distrattive).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2019, n. 11329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11329 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2019 |
Testo completo
1 1329-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1597/2019 EDUARDO DE GREGORIO ->Presidente - CC 09/12/2019- MARIA TERESA BELMONTE -Relatore - R.G.N. 29498/2019 BARBARA CALASELICE MICHELE ROMANO ELISABETTA MARIA MOROSINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OS AT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/05/2019 del GIP TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
lette/sentite le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 09 maggio 2019 il GIP del Tribunale di Roma ratificava l'accordo sulla pena raggiunto dalle parti con riferimento a una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia fallimentare, tributaria e societaria, e a una pluralità di reati-fine, applicando la pena finale di anni due e mesi sei di reclusione, con le pene accessorie fallimentari per la durata di anni dieci.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione AT ET, con il ministero del difensore, che svolge un solo motivo, con il quale deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione. Lamenta che il giudice ha erroneamente e illogicamente determinato la pena accessoria fallimentare nella sua massima estensione, facendo riferimento al danno patrimoniale cagionato e all'entità delle condotte. Deduce la difesa che, per la pena principale, era stata individuata dalle parti e condivisa dal giudice la pena base nel minimo edittale;
che il giudice aveva ratificato l'accordo anche con riferimento al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e al limitato aumento per la continuazione. Del tutto illogicamente, invece, nella commisurazione delle pene accessorie, si era discostato da tali parametri, così violando sia l'art. 133 cod. pen. che l'accordo.
3. Con requisitoria scritta pervenuta il 12/11/2019 il Procuratore Generale presso questa Corte, ritenuta l'ammissibilità del ricorso, anche dopo la introduzione dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., ha concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente alla statuizione relativa alla durata della pena accessoria interdittiva, con rinvio per nuovo esame al giudice di merito, rilevando il vizio di omessa motivazione quanto ai criteri di determinazione della pena accessoria, non più definita dalla legge, nel suo massimo edittale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al giudice di merito in ordine alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari.
2. Va premessa la ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alle pene accessorie laddove non inibita, - dal comma 1 dell'art. 445 cod. proc. pen., in ragione della entità della pena concordata, come non è nel caso di specie, in cui è stata concordata la pena superiore a due anni di reclusione - poiché la limitazione dei motivi di impugnazione proponibili contro le sentenze di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., inserito dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, riguarda soltanto le parti della decisione che riflettano il contenuto dell'accordo processuale tra il pubblico ministero e l'imputato, e non le statuizioni estranee a tale accordo (Sez. 5, n. 57474 del 27/09/2018 (dep. 19/12/2018 non massimata); Sez. 6, n. 28013 del 21/03/2019 Rv. 276225; Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019 Rv. 276900) come, appunto, accade per le pene accessorie ( Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019 Rv. 276228), le 2 misure di sicurezza o la confisca (sull'autonomia della decisione sulle pene accessorie fallimentari, cfr. Sez. 4, n.39075 del 26/02/2016, Favia, Rv. 267978; Sez.
5- n. 26409 del 07/05/2019 Rv. 276995; Sez. 5, n. 28345 del 12/04/2019, Rv. 276523; secondo altro indirizzo, che, invece, ritiene ammissibile il ricorso in ordine alla illegalità della pena accessoria applicata in sede di patteggiamento per la sua assimilabilità alla pena principale cfr. Sez. 3, n. 28581 del 24/05/2019 Rv. 275791; Sez. 4, n. 5064 del 06/11/2018 Rv. 275118).
3. Fatta tale premessa, osserva il Collegio che non è fondato il motivo con cui si denuncia il diverso utilizzo dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. con riferimento alle pene accessorie, rispetto a quello adoperato dalle parti nella determinazione della pena principale, poiché - in ragione della natura del procedimento alternativo prescelto solo quest'ultima è nella loro disponibilità, mentre la statuizione relativa alle pene accessorie è interamente rimessa al giudice che, quindi, non è vincolato all'accordo.
3.1. Deve altresì confrontarsi, la doglianza per vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione al diverso utilizzo dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen, con quanto considerato dalle Sezioni Unite "Suraci", in ordine ai criteri di valutazione della congruità della pena principale e di quella accessoria, alla luce della specificità della pena accessoria rispetto a quella principale. Le Sezioni unite hanno, infatti, considerato che la caratteristica delle pene accessorie consiste nel limitare la capacità giuridica individuale nell'esercizio di diritti, poteri, attività e funzioni e che, nella visione del legislatore del 1930, esse assolvono a una funzione complementare rispetto alle sanzioni principali in quanto «non posseggono una efficienza tale, per cui possano riuscire, per sé medesime, sufficienti a realizzare gli scopi intimidativi ed afflittivi della repressione». Più precisamente, "le pene principali svolgono funzioni retributive, preventive di carattere generale e speciale, nonché rieducative mediante la sottoposizione al trattamento orientato al graduale reinserimento sociale del condannato;
le pene accessorie, specie quelle interdittive ed inabilitative, collegate al compimento di condotte postulanti lo svolgimento di determinati incarichi o attività, sono più marcatamente orientate a fini di prevenzione speciale, oltre che di rieducazione personale, che medesimo contesto operativo, realizzano mediante il forzato allontanamento del reo dal professionale, economico e sociale, nel quale sono maturati i fatti criminosi e dallo stimolo alla violazione dei precetti penali per impedirgli di reiterare reati in futuro e per sortirne l'emenda."( Sez. U. Suraci).
4. Per questo le Sezioni Unite hanno considerato che la piena realizzazione, soprattutto, dello specifico finalismo preventivo, al quale sono preordinate le pene complementari, richiede una loro modulazione personalizzata in correlazione con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del responsabile, che non necessariamente deve riprodurre la durata della pena principale. "Risultato questo conseguibile soltanto per caso ad opera del giudice nell'ambito della ammettendone la determinazione caso cornice edittale disegnata dalla singola disposizione di legge sulla scorta di una valutazione discrezionale, che si avvalga della ricostruzione probatoria dell'episodio criminoso 3 e dei parametri dell'art. 133 cod. pen., e di cui è obbligo dare conto con congrua motivazione." 5. Già alla luce di queste osservazioni del Massimo consesso nomofilattico, poi confluite nel principio di diritto che esclude la fissità della pena accessoria e l'applicazione di parametri automatici di commisurazione come quelli di cui all'art. 37 cod. pen., è possibile apprezzare il vizio della motivazione nel quale è incorsa la sentenza gravata, nella quale, mancando la "modulazione personalizzata in correlazione con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del responsabile", non essendo state esposte le ragioni della individuazione delle pene accessorie fallimentari nel suo massimo edittale, il giudice si è sottratto al compito di apprezzare la specificità del caso e di offrirvi risposta adeguata e differenziata, così tradendo lo spirito ispiratore della pronuncia della Corte costituzionale, prima, e delle Sezioni Unite di questa Corte poi. La distonia della decisione rispetto alle linee guida disegnate dalle Sezioni Unite emerge chiara ove si consideri che dopo avere premesso che il sistema penale riflette il principio di fondo dell'automatismo applicativo, che ispira tutta la regolamentazione delle pene accessorie, e che il medesimo criterio dell'automatismo permea anche la disciplina legale della determinazione della durata delle pene accessorie il massimo consesso di legittimità ha, tuttavia, considerato che la giurisprudenza costituzionale, sin dagli anni sessanta del secolo scorso (sentenze n. 67 del 1963 e n. 104 del 1968), ha posto in evidenza che i principi costituzionali, quello generale di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e quelli, specificamente riferiti alla materia penale, di legalità, di personalità, della responsabilità e della finalità rieducativa della pena, dettati dagli artt. 25 e 27 Cost., possono ricevere attuazione nella legislazione ordinaria mediante previsioni sanzionatorie caratterizzate da "mobilità" della pena, che si realizza attraverso la prescrizione quantitativa, compresa tra un minimo e un massimo, e, sul piano applicativo, esigono l'intervento commisurativo giudiziale, riferito al caso specifico, che traduce la regolamentazione astratta nell'inflizione di una pena scelta in via discrezionale nell'ambito dei due estremi, individualizzata e proporzionata alle caratteristiche della fattispecie concreta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Ispirate da tali principi - che pretendono elasticità nella previsione astratta, e discrezionalità nella sua attuazione in riferimento alla situazione fattuale concreta, e che fanno ritenere che «ogni fattispecie sanzionata con pena fissa (di qualunque ne sia la specie) è per ciò solo "indiziata" di illegittimità» (Corte cost., n. 222 del 2018) - le Sezioni unite pervengono all'affermazione che ogni automatismo sanzionatorio, che sottragga alla giurisdizione il compito di apprezzare specificità del caso e di offrirvi risposta adeguata e con il "volto costituzionale" della differenziata, va scongiurato, perché in contrasto reinserimento sociale della repressione penale e con la funzione rieducativa e di punizione, che richiede il rispetto della proporzione, per qualità e quantità, con il fatto di reato, con la sua offensività e con la personalità del suo autore, da garantire nella fase della irrogazione, così come in quella dell'esecuzione (sentenza n. 257 del 2006; in senso conforme, sentenza n. 79 del 2007). Ed è così approdata al principio di diritto secondo cui "La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen..11 6. Giova, altresì, considerare, nella valutazione del caso in scrutinio, che, poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., certamente non sarebbe ammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
7. Ebbene, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata risulti oggettivamente arbitraria nella parte relativa alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, non avendo il giudice dato specifico conto dei criteri di esercizio del potere discrezionale poiché, pur avendo fatto espresso richiamo al principio di diritto affermato dalla più volte richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, ha irragionevolmente fissato la durata delle sanzioni accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 219 L.F., nel suo massimo edittale, senza tenere conto della consolidata regula juris che deve guidare il giudice anche nella determinazione delle pene accessorie non prefissate nella loro durata secondo cui, laddove la sanzione in concreto - applicata venga assestata in misura inferiore alla media edittale, e molto più vicino al minimo edittale, la irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen., in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato ( Sez. 3, n. 1571 del 10/01/1986, Ronzan, Rv. 171948; conf. Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016, Rv. 267949; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283). E', invece, necessaria una motivazione specifica in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati nell'art. 133 cod.pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, nel caso di irrogazione di una pena pari o superiore al medio edittale ( Sez. 3 n. 10095 del 10/01/2013, Rv. 255153 ).
7.1. Nel caso di specie, non è dato ravvisare una simile motivazione, atteso che, nella sentenza impugnata, non sono spiegati affatto i criteri che giustificano una pena accessoria così elevata, pari, come detto, al massimo edittale, in tal senso non reputandosi sufficiente e adeguato, in quanto generico e comunque non sufficientemente specifico, il mero riferimento alla gravità del danno e alla entità delle condotte distrattive, tenuto conto che l'art. 132 c.p. riconosce al giudice un potere discrezionale nell'applicazione della pena;
ma bilancia e circoscrive tale potere, da una parte, in rito, con la prescrizione di indicare i motivi che ne 5 giustificano l'uso; d'altra parte, nel merito, con la catalogazione - nel successivo art. 133 c.p. - di precisi parametri di riferimento, oggettivi e soggettivi, che orientano la determinazione del trattamento sanzionatorio. (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013 Rv. 255153).
7.2. A monte di tali previsioni, l'art. 27 Cost., comma 3 prescrive in generale che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, assegnando una specifica valenza alla funzione rieducativa rispetto a quella retributiva di prevenzione generale;
e prescrizione, questa, che costituisce parametro di legittimità per il legislatore, ma che è anche (non già norma programmatica, ma) canone autoapplicativo per il giudice, e che riguarda la pena non solo nel momento applicativo ed esecutivo, ma, vale anche al momento di determinazione del trattamento sanzionatorio, poiché, come affermato più volte dalla Corte costituzionale finalità rieducativa della"la pena non è limitata alla sola fase dell'esecuzione, ma costituisce una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue" (tra le altre, C. cost. n. 183 del 2011). Complementare rispetto al parametro costituzionale è il principio di proporzione della pena rispetto alla gravità del fatto accertato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, affermato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, all'art. 49, comma 3, e richiamato dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 341 del 1994). Per questo, il giudice, nel fissare la pena, quale conseguenza del reato giudicato, deve tener conto non solo della funzione retributiva, perché la pena sia proporzionata alla gravità del reato e all'offensività in concreto della condotta del reo (art. 133 c.p., comma 1) e di quella di prevenzione generale, che tiene conto della capacità a delinquere del medesimo (art. 133 c.p., comma 2), ma necessariamente anche della funzione rieducativa che concorre con quella retributiva, dovendo la pena, in ragione del parametro costituzionale, essere "fortemente individualizzata in rapporto con le caratteristiche personali dei soggetti destinatari" (C. cost. n. 50 del 1980) e all""obiettivo della rieducazione del condannato" (C. cost. n. 183 del 2011, cit).. 7.3. In sintonia con la giurisprudenza costituzionale sull'art. 27 Cost., comma 3, anche la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato criteri guida per la determinazione del trattamento sanzionatorio. Affermando che, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio. (Sez. 6^, 12/06/2008, n. 35346, Rv. 241189), e che, tale in evenienza, non è sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla entità del fatto e alla personalità dell'imputato. ( Cass., Sez. 6^, 18/11/1999 dep. 2000, n. 2925 rv. 217333; Conf. Sez. 5^, 26/11/1996 dep. 1997, n. 511, rv. 207497 secondo cui, quando il giudice, nel quantificare la pena, supera in modo vistoso il minimo edittale, è tenuto a motivare esplicitamente sulle ragioni che lo hanno determinato a tale conclusioner 6 configurando un dovere rafforzato di motivazione, con esame dei singoli criteri elencati nell'art. 133 cod. pen., e con specifico riferimento alla idoneità della pena, sotto l'aspetto della sua funzione rieducativa, retributiva e preventiva, ad adeguarsi al caso concreto).
8. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità, in accoglimento del ricorso per la insufficienza di motivazione in ordine alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari è l'annullamento ex art. 133 c.p., dell'impugnata sentenza, nei limiti suddetti, con rinvio al Tribunale di Roma Sezione G.I.P. / G.U.P. che, nel rinnovato esame sulla durata delle pene accessorie previste dall'art. 216 ultimo comma, r.d. n. 267 del 1942, si atterrà ai richiamati principi di diritto. Deve, qui, ricordarsi che la determinazione della durata delle pene accessorie non dispiega effetto sulla pena concordata ex art. 445 cod. proc. pen., trattandosi di statuizioni sottratte alla disponibilità delle parti (V. Sez. 4, n.39075 del 26/02/2016, Rv. 267978; Sez. 5, n. 28345 del 12/04/2019 Rv. 276523).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma L.F. con rinvio al Tribunale di Roma Sezione GIP-GUP per nuovo esame sul punto. Così deciso il 09 dicembre 2019 Il Consigliere estensore Maria Teresa Belmonte and prese l oud Il Presidente Eduardo De Gregorio もっんん~ CORTE ERIA DEPOS 3 APR 2020 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONAK UDIZIAR Bina D'Angelo dott.ssa Mart 7