Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2001, n. 10200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10200 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
LAC 1 0200 0 1. REPUBBLICA ITALIANA Oggetto finefficacia onl SEZIONE PRIMA CIVILE pagamento del Forto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1441/00 Presidente Dott. Pasquale REALE 1905/00 Consigliere Dott. Mario ADAMO Cron.22810 Dott. Massimo BONOMO Consigliere Rep. 3420 Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere Ud. 18/01/2001 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 6000 GUIDONE IMPIANTI Srl, in persona del legale 2.6 LUG 2001 IL CANCELLIERE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EZIO 24, presso l'avvocato MASSIMO PEZZANO, 100 CANCELLERIA rappresentata e difesa dall'avvocato LUDOVICO DE PALMA, giusta procura a margine del ricorso;
EDF021923 ricorrente
contro
FALLIMENTO FORMEDIL Srl, MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimati -
W e sul 2° ricorso n° 01905/00 proposto da: • 2001 FALLIMENTO FORMEDIL Srl, in persona del Curatore, 5 134 elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo a margine delrappresenta e difende, giusta procura controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
GUIDONE IMPIANTI Srl, MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 547/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 10/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2001 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, 1'Avvocato Romanelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
il 女 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La s.r.l. GU AN, affermando di essere creditrice della s.r.l. Formedil, notificava atto di pignoramento presso terzi, con contestuale citazione a I I comparire davanti al Pretore, al °Ufficio IVA di Brescia, debi-tore della stessa Formedil per rimborsi 2 di imposta. L'Ufficio IVA dichiarava di essere in ef- fetti debitore nei confronti della società esecutata che il giudice per la somma di L. 130.952.374=, all'udienza del 14 marzo 1995, asse- dell'esecuzione, gnava alla creditrice procedente. Il 12 aprile 1995 la Formedil veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia ed il nominato curato- re invitava immediatamente l'Ufficio IVA a versare 1'importo a credito diretta-mente al fallimento. La s.r.l. GU AN, poichè l'Ufficio IVA non aveva provveduto al pagamento, procedeva esecutiva- mente con espropriazione presso terzi volta a ottenere l'assegnazione a sé medesima di somme nella disponibi- lità della CARI PLO ES, ma da questa dovute allo stesso Ufficio IVA. 女 Tanto premesso in fatto ed aggiungendo che, nelle la Guardia di Finanza aveva contestato alla For- more, medil violazioni in materia di IVA che avrebbero ridot- to il suo credito per rimborsi, l'Amministrazione fi- nanziaria proponeva opposizione all'esecuzione presso terzi promossa dalla società GU AN. In par- ticolare, 1'Amministrazione affermava che non era ob- bligata ad eseguire un pagamento inefficace ai sensi dell'art. 44 1. fall. 0, comunque, revocabile ai sensi dell'art. 67 1. fall., anche tenendo conto della oppo- 3 sizione del curatore del fallimento della Formedil che aveva diffidato l'Amministrazione dal pagamento diretto alla Gui-done AN. In subordine l'opponente dedu- ceva che il credito a suo tempo dichiarato ed assegnato alla GU AN doveva essere in ogni caso dimi- nuito per gli importi a debito della s.r.l. Formedil, conseguenti alle violazioni accertate. La GU AN si costituiva davanti al Pre- tore, giudice dell'esecuzione, osservando che, al mo- mento della dichiarazione di fallimento della Formedil, la procedura esecutiva a suo tempo intrapresa contro di questa fosse ormai terminata con l'emissione del decre- to di assegnazione del credito vantato dalla debitrice nei confronti dell'Erario, con la conse-guente inappli- cabilità del disposto di cui all'art. 51 1. fall. In secondo luogo, l'opposta affermava che non era perti- nente il riferimento all'art. 67 della stessa legge fallimentare, posto che essa non aveva ricevuto alcun pagamento dal-la società fallita e che, in ogni caso, legittimata ad esercitare l'azione revocatoria non po- teva certamente essere l'Amministrazione. Infine, con- testava le considerazioni avversarie in ordine al quan- tum del credi-to, invocando il valore di confessione della dichiarazione di terzo resa davanti al Pretore dall'incaricato dell'Ufficio IVA. Nella procedura di opposizione interveniva il fallimento della Formedil, affermando che la dichiarazione di fallimento aveva pri-vato l'assegnataria del credito, e cioè la GU AN, del potere di proseguire l'azione esecutiva, posto che al momento della dichiara-zione stessa non era ancora stato eseguito il pagamento da parte del- l'Ufficio IVA, terzo debitore. Il Pretore rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e rimetteva le parti davanti al Tribu- nale di Brescia. La causa veniva riassunta finanziaria. Il fallimento delladall'Amministrazione società Formedil si costituiva davanti al Tribunale e concludeva chiedendo l'accertamento dell'insussistenza in capo alla GU NT del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del II° Ufficio IVA 女 di Brescia, poichè il fallimento era l'unico titolare del cre-dito d'imposta; conseguentemente chiedeva la condanna dell'Ufficio IVA a rimborsare al fallimento l'intero importo a suo tempo oggetto della dichiarazio- ne del terzo;
in via subordinata e qualora le suddette somme fossero state già versate in tutto o in parte al- la GU AN, chiedeva che l'Ufficio IVA e la stessa GU AN fossero condannati, in via al- ternativa, a restituire al falli-mento i relativi im- porti, previa dichiarazione di inefficacia del pagamen- 5 to ai sensi dell'art. 44 1. fall.. Il Tribunale, con sentenza del 27 febbraio 1997, respingeva tutte le domande for-mulate dal Ministero delle Finanze e dal fallimento Formedil, rile-vando che l'assegnatario del credito, in assenza di un'azione giudiziale volta a travolgere il provvedimento di asse- gnazione, doveva intendersi titolare a tutti gli effet- ti del diritto di credito allo stesso attribuito. Escludeva, poi, che potesse invocarsi il disposto dell'art. 44 1. fall. perché la sanzione della ineffi- cacia del pagamento andava valutata alla luce dei pre- supposti esistenti al momento del pagamento, sicché non era certamente ammissibile un'azione di accertamento preventivo circa l'inefficacia di un pagamento non an- cora eseguito. dolendosi, per quanto 女 proponeva appelIo Avverso questa sentenza finanziaria, 1'Amministrazione qui ancora interessa, che il Tri-bunale avesse collega- to al provvedimento di assegnazione il definitivo pas- saggio della titolarità del credito dal debitore (poi fallito) al credi-tore, e ciò in contrasto con la sicu- ra revocabilità dei pagamenti eseguiti in forza di or- dinanza di assegnazione, fondata sul rilievo che il pa- gamento da parte del debitore assegnato (debitor debi- toris) equivale al pagamento da parte del debitore ese- 6 cutato. Questa equivalenza, peraltro, avrebbe imposto, secondo l'appellante, di considerare pienamente operan- te il disposto di cui all'art. 44 1. fall. posto che il fallimento era intervenuto prima che il credito asse- gnato fosse stato soddisfatto. L'Amministrazione, inol- tre, riproponeva le argomentazioni svolte in primo gra- do con riferimento al quantum del credito ed opponeva perciò in compen-sazione i crediti derivanti dai suc- cessivi accertamenti eseguiti dall'Ufficio IVA di Bre- scia sulla società fallita. Concludeva, pertanto, per- ché fosse accolta l'opposizione all'esecuzione, dichia- randosi l'insussistenza del diritto della GU Im- pianti a procedere a esecuzione forzata nei confronti dell'Ufficio IVA in base all'ordinanza di assegnazione emessa il 14 marzo 1995 dal Pretore di Bre-scia. Il fallimento Formedil svolgeva appello incidenta- le contestando che con il provvedimento di assegnazione si fosse verificato il definitivo pas-saggio in favore della GU AN della titolarità del diritto di credito oggetto dell'espropriazione; inoltre, lamentava che fosse stato disatteso il richiamo agli artt. 44 e 67 della legge fallimentare, e che fosse stata omessa ogni pronunzia sulla domanda, da essa proposta, di con- danna dell'Ufficio IVA e della GU AN al pa- gamento della somma corrispondente al credito IVA. 7 La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 10 luglio 1999, rigettava l'appello principale proposto dall'Amministrazione finanziaria e, in parziale acco- glimento dell'appello incidentale del fallimento, di- chiarava inefficace, ai sensi dell'art. 44 1. fall. il pagamento che la GU AN aveva ricevuto il 27 giugno 1996 mediante versamento da parte del terzo ES;
pertanto, condannava la GU AN a re- stituire al fallimento la somma di lire 60.097.911, ol- tre ad interessi legali dal 28 giugno 1996 al saldo. A fondamento della decisione, la Corte di merito osserva- va che: 1) il divieto di azioni esecutive, previsto dall'art. 51 1. fall. a carico dei creditori del falli- to non opera nella espropriazione presso terzi, quando il fallimento interviene dopo che è stata disposta l'assegnazione del credito al creditore procedente;
in tal caso, infatti, non esiste più una procedura esecu- tiva in corso ed il pagamento del terzo avviene al di fuori dell'esecuzione; 2) il provvedimento di assegna- zione del credito ha efficacia traslativa della titola- rità dello stesso, in virtù di una cessio pro solvendo, con la conseguenza che l'assegnatario è l'unico sogget- to legittimato a richiedere il pagamento al debitor de- bitoris;
3) il pagamento effettuato dal terzo deve ri- revocabile, con la precisazione che la revocatenersi 8 non investe il provvedimento di assegnazione, ma il successivo pagamento, poiché soltanto con questo si ha l'effetto liberatorio del debitore, che non è invece liberato per il solo fatto dell'assegnazione del credi- to;
4) il pagamento del terzo, ricevuto dal creditore assegnatario dopo la dichiarazione di fallimento del suo debitore, è inefficace ai sensi dell'art. 44 1. fall.; 5) legittimato passivo all'azione è solo il cre- ditore che ha ricevuto il pagamento e non il debitore assegnato che ha pagato all'unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento;
infatti, il debitore asse- gnato non può che pagare al creditore assegnatario, ri- manendo insensibile al successivo fallimento del debi- tore esecutato, poiché questi ha perso la titolarità del credito nei suoi confronti;
6) per le stesse ragio- 女 ni era infondata anche la domanda del fallimento della Formedil, intesa ad ottenere la condanna dell'Ufficio IVA a pagare alla procedura l'intero credito al rimbor- so dell'imposta; né le conclusioni potevano mutare per il fatto che la domanda era svolta nell'ambito di una opposizione di terzo, in quanto rispetto alla espro- priazione presso terzi promossa dalla s.r.l. GU AN il fallimento della Formedil neppure aveva ipotizzato di essere titolare del rapporto di credito in essere tra l'esattore ES e 1'Amministrazione; 7) 9 poiché, peraltro, 1'ES, in ottemperanza dell'ordinanza di assegnazione, aveva versato la somma di lire 60.097.911 alla GU AN, che, per tale importo, era rimasta soddisfatta delle proprie ragioni nei confronti della fallita Formedil, il pagamento in questione doveva ritenersi inefficace ed il creditore soddisfatto doveva restituire quanto ricevuto, oltre interessi legali dal di della domanda giudiziale. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassa- zione la s.r.l. GU AN, deducendo due motivi. Il fallimento della s.r.l. Formedil resiste con
contro
- ricorso e propone ricorso incidentale, deducendo un mo- tivo. L'amministrazione finanziaria non ha svolto atti- vità difensiva. Nelle more dell'udienza il difensore della s.r.l. 女 GU AN ha comunicato che la propria assistita è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza del 6 luglio 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre premettere, quanto al sopravvenuto falli- mento della s.r.l. GU AN, che nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso di parte, il fal- limento di una delle parti non determina l'interruzione del giudizio. Inoltre, malgrado dalla decisione possa discendere il definitivo accertamento di un credito nei 10 confronti della fallita GU AN, si deve escludere una improcedibilità del giudizio, ai sensi dell'art. 52 1. fall.. Infatti, secondo quanto prevede l'art. 95, 3° co., 1. fall., "se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impu- gnazione se non si vuole ammettere il credito"; pertan- to, poiché nella specie è stata impugnata una sentenza pronunziatasi sull'esistenza di un credito del falli- mento della s.r.l. Formedil nei confronti della s.r.l. GU AN, il giudizio può utilmente continuare in una sede diversa da quella fallimentare. Con il primo motivo la ricorrente principale la- menta che erroneamente, in violazione degli artt. 44 e 67 1. fall., il pagamento del terzo sia stato conside- rato come pagamento del debitore esecutato, poi falli- to, e non come pagamento del debitore ceduto, "completamente estraneo alla revocatoria ex art. 44 1. fall.". Il motivo è infondato. I fatti estintivi del debi- to che, alla stregua della consolidata giurisprudenza formatasi sull'art. 67, 2° co., 1. fall, sono idonei a par condicio creditorum, se compiuti nel-violare la l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento e se chi riceve il pagamento sia a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, sono sanzionati con l'ineffi- 11 cacia prevista dall'art. 44 1. fall., se compiuti dopo la dichiarazione di fallimento. Invero, il sistema det- tato dagli artt. 44, 45 e 67 1. fall. è tale per cui gli atti lesivi della par condicio creditorum sono im- pugnabili con l'azione revocatoria fallimentare, se compiuti nel periodo sospetto, ovvero sono direttamente inefficaci ex lege se posti in essere, o resi opponibi- li, dopo il fallimento. Pertanto, i risultati della elaborazione giurisprudenziale, in tema di revocabilità ex art. 67, 2° co.
1. fall. del pagamento che il ter- zo debitore abbia eseguito a favore del creditore asse- gnatario ex art. 533 c.p.c. (cfr. ex pluribus Cass. 26 febbraio 1994, n. 1968; Cass. 30 gennaio 1985, n. 586; Cass. 22 gennaio 1975, n. 254; Cass. 27 marzo 1972, n. 924), sono estensibili al tema posto dall'art. 44 1. fall. e danno, quindi, fondamento alla interpretazione estensiva della sanzione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dopo il fallimento. Pertanto, si deve ritenere inefficace, se intervenuto dopo il fallimento, "ogni comunque, ed anche indirettamente,atto satisfattivo riferibile al debitore fallito, ○ perchè eseguito con suo denaro o per incarico di lui (nei modi della dele- gazione о dell'accollo cumulativo non allo scoperto, quando cioè il delegato o l'accollante siano obbligati verso il debitore e il loro pagamento vale ad estingue- 12 re perciò entrambi i debiti: Cass. n. 6474 del 1998), ovvero in luogo di lui, come appunto il pagamento del terzo debitore del fallito, assegnato coattivamente ex art. 553 c.p.c. al creditore che ha promosso l'azione esecutiva presso quel terzo" (Cass. 14 febbraio 2000, n. 1611). In particolare, nella fattispecie in esame le Somme dovute dal terzo sono assegnate in pagamento ai creditori "salvo esazione" (art. 553 c.p.c.); da ciò consegue che alla assegnazione sopravvive il debito dell'insolvente, come risulta dal tenore dell'art. 2928 C.C., secondo cui il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato". Perciò, se il terzo "assegnato" esegue il pagamento do- po la dichiarazione di fallimento, estingue, oltre che il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche il debito del fallito e lo fa con mezzi prove- nienti dal patrimonio di questi;
per tale ragione il pagamento soggiace alla sanzione di inefficacia previ- sta dall'art. 44 l.f.. Con il secondo motivo la ricorrente GU Im- pianti lamenta l'omessa pronunzia sulla eccezione di improponibilità del ricorso da essa formulata, prima innanzi al Pretore e poi innanzi al Tribunale di Bre- scia nella comparsa di costituzione del 17 giugno 1997, 13 affermando che tale eccezione, sebbene non espressamen- te riproposta innanzi alla Corte di appello di Brescia, doveva essere rilevata d'ufficio. In particolare, con tale eccezione aveva dedotto l'improponibilità, sotto un duplice profilo, del ricorso per opposizione di ter- ZO ex art. 619 c.p.c. presentato dal fallimento della s.r.l. Formedil. In primo luogo, aveva dedotto la man- cata Osservanza delle formalità previste dalla legge, considerato che il ricorso era stato consegnato diret- tamente al Pretore all'udienza del 19 novembre 1996; in с secondo luogo, aveva dedotto che l'opposizione del fal- limento non era stata proposta, come sarebbe stato ne- cessario, con le forme di cui all'art. 404 c.p.c., con- siderato che, in presenza di un titolo esecutivo defi- nitivo, quale l'ordinanza di assegnazione del credito vantato dalla Formedil nei confronti dell'Amministra- zione finanziaria, l'unica azione esperibile da parte del sopravvenuto fallimento sarebbe stata quella previ- sta dall'art. 404 c.p.c.. Il motivo è infondato. Invero, nel giudizio di im- pugnazione le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo cessano di essere tali se sollevate espressamente nel giudizio di primo grado e dal giudice a quo (v.decise, anche implicitamente, Cass. 12 settembre 1995, n. 9645; Cass. 19 febbraio 14 1983, n. 1294). Nella specie, la sentenza di primo gra- do ha pronunziato nel merito, presupponendo implicita- mente la proponibilità della domanda. Nel giudizio di secondo grado la GU AN, rimasta totalmente vittoriosa in primo grado, pur non dovendo proporre ap- pello incidentale, aveva comunque l'onere di riproporre le eccezioni da essa formulate nel giudizio di primo grado;
tale onere, invece, non è stato assolto con la conseguente operatività della presunzione di rinunzia prevista dall'art. 346 c.p.c.. Si deve, quindi, esclu- dere che sussista un vizio di omessa pronunzia. Con il ricorso incidentale il fallimento della s.r.l. Formedil lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto che il pagamento coattivo, mediante espropria- zione presso la terza ES, dovesse avere luogo co- munque, pur potendosene, poi, affermare l'inefficacia 女 ai sensi dell'art. 44 1. fall. e pur dovendosi acco- gliere la domanda di condanna del creditore assegnata- rio alla restituzione di quanto ricevuto al fallimento del debitore. In realtà, ad avviso del ricorrente inci- dentale, l'ordinanza di assegnazione di un credito non trasferisce al creditore procedente la titolarità del credito, ma solo lo ius exigendi, con la conseguenza che, essendo nella specie sopravvenuto il fallimento del debitore prima del pagamento da parte del debitore 15 ceduto, la GU AN non poteva più pretendere in sede coattiva il pagamento, da parte dell'Ammini- strazione finanziaria e per essa dal terzo ES. Per tale ragione doveva essere accolta la domanda volta ad ? ottenere l'accertamento dell'insussistenza del diritto della GU AN a procedere ad esecuzione forza- ta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e quest'ultima doveva essere condannata a pagare al fal- limento l'intero credito di lire 130.952.374=. Peral- tro, tenuto conto che l'ES, in esecuzione dell'or- dinanza di assegnazione, aveva pagato alla GU Im- pianti la somma di lire 60.097.911 e che quest'ultima era stata condannata a restituire detto importo al fal- limento, la condanna dell'Amministrazione finanziaria andava contenuta nella differenza e cioè in lire 70.854.463=. In proposito non poteva avere rilievo il fatto che l'Amministrazione finanziaria avesse richie- sto la determinazione, anche nei confronti del falli- mento, della effettiva misura dell'ammontare del credi- to, poiché la stessa non aveva dato prova del credito e della sua esigibilità (in sede penale, anzi, erano sta- te ritenute insussistenti le ipotizzate indebite detra- zioni d'imposta) e perché, comunque, ogni accertamento al riguardo non poteva che avvenire nella sede falli- mentare. 16 Il ricorso è infondato. L'ordinanza di assegna- zione al creditore pignorante del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato non comporta una semplice indicazione di pagamento, ma un vero e proprio trasferimento della titolarità del credito, sicchè il creditore assegnatario subentra, dal momento in cui il giudice dell'esecuzione ha emesso il provvedimento di assegnazione, nel rapporto creditorio ed è dunque l'unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento dal debitore assegnato (cfr. ex pluribus Cass. 28 mar- ZO 2001, n. 4494; Cass. 12 ottobre 1995, n. 10626; Cass. 26 ottobre 1993, n. 6317). Si attua, pertanto, in forma coattiva e nei limiti dell'importo dovuto, una vicenda analoga a quella della cessione di credito in luogo dell'adempimento (art. 1198 c.c.). La circostanza che l'obbligazione del debitore esecutato sopravviva 女 alla cessione, sino alla riscossione del credito (art. 553, 1° co., c.p.c.: "assegna in pagamento, salvo esa- zione"; art. 2928 C.C.: "il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato"; art. 1198 c.c.: "l'obbligazione si estingue con la ri- scossione del credito") non esclude il trasferimento del credito e, soprattutto, non consente di ritenere che il successivo pagamento del debitore assegnato, ri- 17 cevuto inefficacemente dal creditore assegnatario, in quanto eseguito indirettamente dal fallito, come si è detto nell'esame del ricorso principale, sia anche ese- guito inefficacemente dal terzo assegnato. Questi, in- fatti, come esattamente ritenuto dalla Corte di merito, pagando il creditore assegnatario, paga l'unico sogget- to legittimato a pretendere il pagamento. All'inefficacia del pagamento ricevuto dal credito- re assegnatario non fa, quindi, riscontro il diritto del fallimento del debitore esecutato di chiedere il pagamento direttamente al debitore assegnato, con la conseguenza che in caso di inerzia del creditore asse- gnatario il fallimento non ha la possibilità di recupe- rare il credito (già) vantato nei confronti del debito- re assegnato. Peraltro, detto inconveniente de iure condito, non scalfisce le conseguenze che si debbono 女 trarre dal trasferimento della titolarità del credito, per effetto dell'assegnazione e, d'altro canto, può trovare soluzione, ma il tema esula dalle questioni proposte, nella impugnazione della fattispecie acquisi- tiva del credito, considerato che l'assegnazione con- clude l'espropriazione presso terzi ed ha un effetto traslativo, a differenza di quanto accade, nelle espro- priazioni mobiliari e immobiliari, con l'ordinanza di .distribuzione del ricavato. 18 Soccorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio. . Q M P . ricorsi, li rigetta entrambi;
compensa riuniti per intero le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 gennaio 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore АшалоSergio Di Amato Pasquale Reale Sergio Di Amato incul CORTE SUPREME CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prime Semone Civile Luisa Passinetţi Juire Tamw or Depo rin Cancelleria 26 LUG. 2001 IL CANCELLIERE 109T 250.000 456T 100000 TOT. 350.000 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 2003erie 4Registrato in data aln. 40311 versate €.., 18.0,1.6 (euro Euro a/16 ) p. 11 Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO Il Responsabile Servizio Atti Gjodiz (Dr. M. RACCICHII) 19