Sentenza 20 aprile 2007
Massime • 1
-+In tema di reati fallimentari, l'esposizione fraudolenta di passività di cui all'art. 216, comma primo, n. 1, seconda parte, L.fall. e l'esposizione di costi fittizi dissimulante la diversa destinazione data alle corrispondenti attività non si risolvono nella falsificazione idonea ad integrare l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2, L. fall. né l'ipotesi di falso in bilancio, a norma degli articoli 223, comma secondo, n. 1 L.fall. e 2621-2622 cod. civ.; al contrario ciascuna di queste ultime previsioni può concorrere sia con la bancarotta patrimoniale costituita dall'esposizione di passività inesistenti sia con la bancarotta patrimoniale costituita da attività distrattive mascherate attraverso l'esposizione di costi inesistenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2007, n. 29336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29336 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 20/04/2007
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1054
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 21882/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI SA RA, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza in data 1.10.2004 della Corte d'appello di Roma;
parte civile curatela del fallimento FIN.INVEST. s.r.l.;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Di Popolo Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito per l'imputato l'avv. Contelli Antonio, che, riportandosi al ricorso e insistendo nella censura relativa alla mancata evocazione della L. Fall., art. 223, ha concluso chiedendo altresì la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. FATTO
1. RA Di SA era stato tratto a giudizio per rispondere (A) del reato di cui all'art. 110 c.p., L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1, per avere, quale amministratore di diritto della soc. a r. l. Fin Invest, dichiarata fallita il 14.2.1996, in concorso con l'amministratore di fatto (nel frattempo deceduto) e allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, esposto nei documenti contabili passività inesistenti per circa L. 700 milioni, relative all'anno 1990: (B) del reato di cui all'art. 2621 c.c. con riferimento alla falsa esposizione nel bilancio del 1990 degli "importi di fatture relative ad operazioni inesistenti".
2. Con sentenza 27.6.2002 il Tribunale di Roma dichiarava prescritto il falso in bilancio al capo B) e condannava il Di SA per il reato al capo A) alla pena di tre anni di reclusione, con pene accessorie, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile cui assegnava una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 50.000,00.
3. A seguito di gravame del Di SA la Corte d'appello di Roma, con la sentenza impugnata, confermava la declaratoria di responsabiltà dell'odierno ricorrente e, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena in due anni di reclusione. Osservava la Corte d'appello - alla quale la difesa aveva prospettato censure relative alla insussistenza del reato di bancarotta fraudolenta propria contestata (con esclusivo riferimento cioè alla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1), per non essere il Di SA imprenditore individuale;
la mancata dimostrazione sia della esistenza di fatti integranti il falso in bilancio sia del nesso causale con il dissesto;
l'assenza, infine, di dolo - che non v'era dubbio che il reato contestato al Di SA, amministratore della Fin Invest, fosse "quello di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1", irrilevante essendo il mancato richiamo a tale articolo di legge nell'imputazione, giacché l'imputato s'era adeguatamente difeso in fatto come "l'articolata strategia difensiva" ampiamente dimostrava "(v. anche interrogatorio imputato)".
All'imputato era stata peraltro contestata la commissione di fatti di bancarotta avendo esposto, in concorso con l'amministratore di fatto, IN, nei documenti contabili "passività inesistenti per circa L. 700 milioni" e quindi v'era stato "un preciso riferimento al rapporto tra la falsità oggetto, .., dell'imputazione di cui al capo b), (false comunicazioni sociali), dichiarata estinta per intervenuta prescrizione, ed il dissesto e quindi non un mero riferimento di concomitanza temporale". E poiché "dalla lettura degli atti processuali" risultava "che tale falsità, posta in essere allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori", era "la sola condotta ... attribuita "segnatamente" agli imputati", era "evidente che essi, attraverso le predette false comunicazioni sociali" avevano "contribuito, in sostanza, come valutato giustamente dai primi giudici, al dissesto della società così integrando quel reato di evento previsto dalla nuova formulazione della L. Fall., art. 223, comma 2 n. 1". Il fallimento, difatti, era stato chiuso "senza attivo", mentre risultavano "insinuati al passivo creditori per l'importo complessivo di L. 321.783.757".
Quanto alla prospettazione dell'imputato, "di essersi limitato a registrare in contabilità le tre fatture passive non avendo motivo di ritenerle false, dietro disposizione del dominus della società e cioè del IN, in quanto non poteva far altro che "prendere le fatture e registrarle" essa non conduceva alla mancanza di dolo, giacché la registrazione di fatture per centinaia di milioni senza effettuare controlli e senza esigere la documentazione giustificativa, dimostrava che il Di SA s'era prestato a coprire l'illecito operato del IN ed era venuto meno ai suoi doveri di controllo e di vigilanza.
4. Ricorre il Di SA per mezzo del suo difensore chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
Premesso un riassunto della vicenda processuale, con il primo motivo il ricorrente denunzia;
la "mancanza nel Di SA ... del requisito attivo del reato contestato"; la "omissione dell'imputazione di bancarotta impropria"; la conseguente "violazione di legge". Sostiene in particolare il ricorrente che con l'appello aveva dedotto che il reato imputatogli era la bancarotta fraudolenta propria di cui alla L. Fall., art. 216, del quale egli non poteva essere chiamato a rispondere non essendo imprenditore commerciale fallito in proprio. Al Di SA avrebbe dovuto essere semmai imputata la bancarotta impropria di cui alla L. Fall., art. 223, ma trattandosi di fattispecie diversa, non solo per la qualità dei soggetti attivi, ma anche per l'oggetto del reato (ricadente su beni non propri), non poteva ritenersene la responsabilità per tale fatto senza previa rituale contestazione. Nè poteva ritenersi la contestazione implicita, giacché la difesa del Di SA era stata incentrata appunto sul difetto di contestazione, egli non s'era dunque mai difeso sul fatto diverso e l'imputato neppure era stato mai sottoposto ad interrogatorio, avendo reso solo spontanee dichiarazioni. Nè al Di SA era stato mai contestato il reato di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1, secondo il testo la modificato dal D.Lgs. n. 61 del 2002. Con il secondo motivo denunzia la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza;
la indebita diversa definizione giuridica ad opera del giudice di secondo grado;
la violazione delle norme novellate in tema di bancarotta da reati societari;
il vizio di motivazione.
Il secondo giudice avrebbe difatti, senza alcuna rituale contestazione o modifica della contestazione, illegittimamente ritenuto sussistente il reato di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1, trascurando di considerare e l'evento causativo del dissesto
(il fallimento era intervenuto sei anni dopo) richiesto a seguito della novella del 2002, e l'elemento costitutivo della fattispecie penalmente rilevante costituito dal superamento delle soglie di punibilità, e, infine la inesistenza di querela per il reato di cui all'art. 2622 c.c.. Con il terzo motivo deduce la violazione della legge penale "per assoluta assenza di dolo nella condotta posta in essere dal Di SA", con riferimento alla mancanza d'ogni elemento idoneo a dimostrare l'esistenza sia del dolo intenzionale e rafforzato richiesto per la integrazione dei reati di cui alla L. Fall., artt.2621 e 2622, sia dell'elemento psicologico della bancarotta fraudolenta impropria affermata esistente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Quanto al primo motivo osserva il Collegio che non ha certamente alcun fondamento la censura relativa all'affermata impossibilità di ritenere la responsabilità per bancarotta fraudolenta impropria, ex L. Fall., art. 223, in assenza di esplicito richiamo a tale norma nel capo d'imputazione.
Va dunque premesso che il capo d'imputazione faceva riferimento, evocando la L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1, alla esposizione di "passività" inesistenti costituiti da "costi" (cfr. sent. Tribunale 6^ pagina motivazione e seguenti, che richiama il verbale di constatazione 13.7.1994) per circa L. 700 milioni registrati come sostenuti nell'anno 1990, attribuendo tale condotta al Di SA nella sua qualità di amministratore di diritto della società a responsabilità limitata dichiarata fallita. Quello contestato era, perciò, un fatto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per la sicura connotazione patrimoniale della bancarotta v. infra, sub 2.1. e 2.2.) commesso dall'amministratore di società dichiarata fallita, che è punibile a norma della L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1, in forza del richiamo a tale norma contenuto nella L. Fall., art. 223, comma 1, n.
1. La mera mancanza del riferimento "numerico" alla citata L. Fall., art. 223 non poteva perciò ingenerare alcuna incertezza sulla fattispecie incriminatrice contestata. Ed è principio consolidato che "ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati" (Sez. U, Sentenza n. 18 del 21/06/2000, Franzo;
conformi, tra molte, Sez. U. n. 18 del 1999; Sez. 2^, n. 5607 del 1994; Sez. 4^, n. 5415 del 2000; Sez. 1^, n. 18027 del 2004; Sez. 6, n. 437 del 2004; Sez. 5, n. 44707 del 2005).
2. Infondate sono anche le censure con le quali si denunzia l'indebita mutatio libelli derivante dalla qualificazione del fatto ai sensi della L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1, in riferimento all'art. 2621 c.c. e si lamenta, in logica connessione, la mancanza degli elementi qualificanti tale fattispecie (il superamento delle soglie per i fatti di falso in bilancio, il nesso con il dissesto quanto alla bancarotta impropria conseguentemente contestata).
2.1. A chiarire ogni equivoco, deve ricordarsi che la fattispecie della diminuzione fittizia del patrimonio effettuata mediante la simulazione di "passività" inesistenti, ancorché effettuata mediante falsità documentali, ha riguardo allo stato patrimoniale della fallita, e consiste nel far apparire debiti od obblighi che in realtà non esistono.
Ora, è pacifico che per passività s'intendono, in termini di rilevazione contabile, gli elementi patrimoniali negativi (destinati ad essere iscritti nella "sezione sinistra" dello stato patrimoniale) in linea di principio costituiti da debiti (ovvero da fondi rischio, poste accese a spese future, poste rettificative). Le passività, in senso tecnico e nell'accezione recepita nella disposizione incriminatrice, non sono perciò da confondere con i componenti negativi del reddito, e cioè con i costi sostenuti. Questi, ove vengano fittiziamente esposti non costituiscono dunque in senso tecnico "passività" inesistenti, bensì soltanto costi inesistenti. L'indebitamento fittizio assume d'altro canto autonomo rilievo penale, come specifica fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quando esso sia costituito mediante la simulazione di una situazione giuridicamente vincolante, giacché l'incriminazione è volta a sanzionare condotte che sono destinate ad "assottigliare la quota disponibile per ciascun creditore", così incidendo non solo sull'ostensibilità del patrimonio, ma sulla consistenza stessa della garanzia patrimoniale riservata a ciascuno di coloro che hanno diritto di concorrere nel riparto dell'attivo. È dunque evidente che le operazioni mediante le quali sono esposte vere e proprie passività inesistenti sono sanzionate in quanto preludono ad altre, dispersive di attività, mediante le quali, cioè, verrà sottratta o distratta la quota di patrimonio corrispondente al debito fittizio. Al contrario, ove il credito inesistente del terzo non sia soltanto riconosciuto, ma risulti già apparentemente pagato, l'operazione maschera una dispersione oramai verificatasi, ed è perciò riconducibile ad una ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale consistendo di una sottrazione d'attività dissimulata in contabilità mediante la registrazione di inesistenti costi sostenuti.
Sicché vuoi con riguardo alla ratio incriminatrice vuoi sotto l'aspetto della specificità della condotta tipizzata e dell'offesa recata, innanzitutto non può confondersi l'esposizione di un indebitamento fittizio con l'esposizione di costi o spese simulati, che mascherano la destinazione data ad attività già sottratte. Va quindi escluso che sia l'esposizione fraudolenta di passività considerata nella ipotesi della L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1, sia l'esposizione di costi fittizi dissimulante la diversa destinazione data alle corrispondenti attività si risolvano nella falsificazione idonea a configurare bancarotta fraudolenta documentale ai sensi della L. Fall., art. 216, comma 2, o, per quello che interessa in questa sede, con la falsificazione del bilancio, a norma della L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1, e artt. 2621 e 2622 c.c.. Ben potendo, al contrario, ciascuna di dette previsioni concorrere sia con la bancarotta patrimoniale costituita dall'esposizione di passività inesistenti sia con la bancarotta patrimoniale costituita da attività distrattive mascherate attraverso l'esposizione di costi inesistenti.
2.2. Orbene, tornando al caso in esame, il capo d'imputazione nel suo complesso consentiva sicuramente di comprendere, con assoluta chiarezza, che quelli che impropriamente venivano definiti "passività" erano in realtà costi inesistenti. E in coerenza con tale contestazione il Tribunale aveva affermato la responsabilità del Di SA per il reato ascrittogli ai sensi della L. Fall., art.216, comma 1, senza punto riqualificarlo, osservando: "Appare provata
... la inesistenza delle operazioni che avrebbero determinato per la società fallita costi per L. 700.000.000 relativi all'anno 1990;
appare evidente, atteso che il fallimento non realizzava alcun attivo, che lo scopo ... era quello di recare pregiudizio ai creditori ...". Evidenziando che dagli atti emergeva che nel 1990 (lo stesso anno in cui la fallita aveva rivenduto un immobile in Rieti acquistato nel 1988) la società aveva registrato, sotto la voce "oneri vari, ricerche studi, utilizzazioni", due fatture per L. 450 milioni emesse dalla s.r.l. Giordan, società la cui sede corrispondeva con la residenza anagrafica e l'abitazione del IN - amministratore della fallita e a dire dell'amministratore della Giordan proprietario di quest'ultima - nonché, nel conto immobiliare, la spesa di L. 250.000.000 per progettazione e ristrutturazione dell'immobile di Rieti, che non avevano corrispondenza in alcun lavoro effettuato e neppure in alcuna richiesta di ristrutturazione rivolta al Comune;
e che, intervenuto il fallimento, a fronte della totale mancanza d'attivo risultavano insinuati creditori per L. 321.783.753.
Le spese e i costi registrati rappresentavano dunque una diminuzione patrimoniale che non aveva avuto giustificazione reale ne' contropartita e che correttamente erano stati perciò ritenuti di sicuro pregiudizio per i creditori, in assenza - al momento del fallimento - d'ogni residuo attivo.
E poiché quello di cui si discuteva era all'evidenza un fatto distrattivo, non occorreva che esistesse anche la prova di un nesso eziologico tra la dissimulata diminuzione patrimoniale e il fallimento o il dissesto.
Non v'è dubbio infatti che per la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione sia sufficiente l'utilizzazione dei beni sociali per finalità diverse da quelle dell'impresa cui sono destinati e la loro sottrazione alla funzionalità dell'azienda (Sez. 5^, 18.11.1983, Bandini, m. 162387;
10.7.1985, Tedeschi, m. 170792; 15.11.1985, Vicario, m. 171858;
20.11.1987, Cartotto, m. 177518; 7.3.1989, Bruzzese, m. 182141) o anche solo alla disponibilità degli organi fallimentari (Sez. 5^, 23.3.1988, Fabbri, m. 179047). E, consistendo la distrazione nel distoglimento di attività alla loro naturale funzione di garanzia dei creditori, essa ha in sè stessa, la sostanza della frode (Sez. 5^, 28.11.2000, n. 12241). Di modo che la accertata, e non reintegrata, diminuzione della consistenza patrimoniale della fallita, produttiva di squilibrio tra attività e passività e idonea sin dal momento della sua realizzazione a porre in pericolo le ragioni dei creditori, costituiva appieno distrazione costitutiva di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
2.2.1. Ne discende che la Corte di merito investita dell'appello dell'imputato ha senza necessità argomentato sulla esistenza del nesso causale tra la condotta addebitata al ricorrente e il dissesto (acriticamente seguendo la prospettazione dell'appellante che il fatto accertato fosse da ricondurre al paradigma della l. Fall., art.223, comma 2, n. 1), giacché per la integrazione del reato così
come contestato era, come detto, sufficiente invece che le condotte fossero idonee a produrre pregiudizio ai creditori e, a maggior ragione, che tale pregiudizio avessero prodotto. E ne' tale idoneità nè la concreta lesività per i creditori della dispersione patrimoniale mascherata mediante la esposizione di costi inesistenti sono state mai oggetto di tentativi di confutazione (neppure in ricorso) da parte dell'imputato.
3. Manifestamente infondate e per altro verso parimenti inammissibili, giacché riproducono censure a cui i giudici di merito hanno dato adeguata risposta, sono infine le deduzioni relative alla mancata dimostrazione dell'elemento psicologico del reato. Con coerenza e correttamente la Corte d'appello ha infatti rilevato che l'ammissione del Di SA, commercialista e amministratore della fallita sin dalla sua creazione, di aver registrato le fatture presentategli dal IN, "senza effettuare controlli e senza esigere la documentazione giustificativa", confermava la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, sotto il profilo della sicura consapevolezza dell'imputato di prestarsi a "coprire l'illecito operato del IN venendo meno a quei doveri di controllo e di vigilanza connessi all'accettazione della carica di amministratore nonché all'obbligo di impedire non solo gli atti pregiudizievoli per la società ma anche quelli pregiudizievoli per i soci, i creditori o terzi". La sicura e non negata mancanza d'ogni riscontro di realtà dei costi per i lavori fatturati;
la riferibilità delle spese genericamente fatturate sotto la voce "oneri vari, ricerche studi, utilizzazioni" (pure esse senza alcuna giustificazione) a società del IN, avente sede nel luogo del suo domicilio;
l'entità assolutamente considerevole di detti importi e del conseguente svuotamento patrimoniale, rendono d'altra parte ragione della affermata implausibilità delle, generiche, affermazioni di buona fede del ricorrente.
4. Resta da dire che il reato non è prescritto, essendo stato il fallimento dichiarato il 14.2.1996 e dovendosi, per giurisprudenza pacifica, ritenere che il reato fallimentare si consuma al momento della dichiarazione di fallimento. Il fatto che nel caso in esame la condotta imputata al ricorrente integrava un'ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale rende ulteriormente impertinente l'affermazione, sviluppata in sede di discussione orale, che il dies a quo del termine prescrizionale si sarebbe dovuto far coincidere con la commissione del reato societario.
5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma il 20 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2007