Sentenza 28 giugno 2007
Massime • 1
Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, non in rapporto di continenza, ma di eterogeneità. (Fattispecie in cui l'imputato, citato a giudizio per avere ammesso al lavoro un minore di anni quindici, era stato ritenuto responsabile, in assenza di modifica dell'imputazione, del reato di assunzione di adolescente di età superiore ai quindici anni, ma inferiore ai diciotto, che non aveva adempiuto all'obbligo scolastico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2007, n. 35225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35225 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 28/06/2007
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 01920
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 022261/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR PE N. il 21/06/1959;
avverso la SENTENZA del 03/02/2005 TRIBUNALE DI RAGUSA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Margherita Marmo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Monetti Vito che ha concluso per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 3 febbraio 2005 il Tribunale penale di Ragusa in composizione monocratica dichiarava IM GI responsabile del reato previsto e punito dal D.Lgs. 4 agosto 1989, n.345, art. 5 perché, in qualità di legale rappresentante della "La
Grotta s.n.c., con sede in Ragusa, ammetteva al lavoro presso il proprio esercizio sito in Ragusa via Cartia 8, il minore di anni 15 IS ND quale operaio generico, (per fatto accertato in Ragusa il 23 maggio 2003) e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Ha proposto ricorso per cassazione il IM chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi tre motivi della decisione, per la loro logica e giuridica connessione, vanno congiuntamente esaminati.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 521 c.p.p. in relazione all'art. 522 c.p.p. per mancanza di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, l'inammissibilità di una rinominazione del fatto contestato e la violazione del diritto di difesa.
Deduce il ricorrente che dalla motivazione della sentenza impugnata risultava chiaro ed evidente che egli era stato condannato non per il reato per il quale risultava imputato, (quello indicato come previsto e punito dal D.Lgs. 4 agosto 1989, n. 345, art. 5), perché, in qualità di legale rappresentante della "La Grotta s.n.c.", con sede in Ragusa, aveva ammesso al lavoro presso il proprio esercizio il minore di anni 15 IS ND quale operaio generico, ma per un reato diverso e mai contestatogli, e cioè per il reato previsto dalla L.17 ottobre 1967, n. 977, art. 3, (come sostituito dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, art. 5), limitatamente alla parte in cui aveva assunto alle proprie dipendenze, non un minore di anni 15, ma un adolescente di età superiore a quindici anni, ma inferiore ai diciotto (L. 17 ottobre 1967, n. 977, ex art. 1, comma 2, lett. B) che non aveva adempiuto all'obbligo scolastico ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 112. Il giudice di primo grado non aveva quindi operato una mera rinominazione dei fatti contestati ma li aveva stravolti, ammettendo domande non pertinenti rispetto al capo di imputazione, atteso che i due reati non erano neppure in rapporto di continenza. Non era stato neppure consentito ad esso imputato una corretta difesa in relazione a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 345 del 1999, art. 5 che doveva correttamente leggersi in uno con il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 112. Tale norma prevede che "ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media;
chi non l'abbia conseguito è prosciolto dall'obbligo se al compimento del quindicesimo anno di età dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico". Siccome all'epoca dell'assunzione il minore de quo poteva avere frequentato nel paese d'origine per otto anni le scuole dell'istruzione obbligatoria, nemmeno il reato per cui il ricorrente era stato condannato avrebbe dovuto ritenersi sussistente. Doveva quindi ritenersi che la sentenza impugnata era stata emessa con violazione dei diritti di difesa ai sensi dell'art. 521 c.p.p.. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza in relazione all'art. 522 c.p.p. per violazione degli artt.516 e 519 c.p.p., per mancata modifica dell'imputazione da parte del
Pubblico Ministero o per mancata contestazione di nuova e diversa imputazione per fatto diverso rispetto a quanto contestato. In altri termini, deduce il IM, l'imputato, una volta che gli viene correttamente comunicato di che cosa è chiamato a rispondere, ha diritto di riconsiderare per intero la sua posizione, di cercare le prove della sua innocenza, di poter accedere al patteggiamento o ad essere ammesso all'oblazione.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per difetto di contestazione ai sensi dell'art. 522 c.p.p. in relazione all'art. 518 c.p.p., commi 1 e 2 e art. 519 c.p.p. per mancata trasmissione degli atti al pubblico ministero perché questi potesse procedere in relazione al fatto diverso accertato e mancata richiesta del consenso alla nuova contestazione.
Deduce in proposito il ricorrente che, ai sensi dell'art. 517 c.p.p., perché si possa procedere a contestazione suppletiva occorre che la sussistenza dei nuovi reati emerga nel corso dell'istruttoria dibattimentale e non quando essi siano già noti all'ufficio ma non se ne faccia menzione alcuna nella formulazione del capo di imputazione.
Esso ricorrente avrebbe quindi dovuto essere assolto in ordine al reato contestato ed il pubblico ministero avrebbe soltanto potuto eventualmente richiedere gli atti per procedere in base ad un nuovo capo di imputazione nelle forme ordinarie perché i fatti non erano veramente nuovi per la Procura della Repubblica che solamente non li aveva contestati all'imputato.
In ogni caso, anche qualora la Corte adita non fosse stata dello stesso avviso del ricorrente, la sentenza avrebbe comunque dovuto essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 522 c.p.p., per violazione degli artt. 518 e 519 c.p.p., perché il pubblico ministero non aveva neppure chiesto che il fatto nuovo rispetto al capo di imputazione che sarebbe risultato nel coso del dibattimento fosse contestato all'imputato e pertanto non era stato neppure richiesto il suo consenso alla nuova contestazione, non aveva ricevuto l'avviso di cui all'art. 519 c.p.p. e non era stato messo in condizione di esercitare i suoi conseguenti diritti di difesa, specie in considerazione del fatto che l'imputazione di cui al capo d'imputazione era sostanzialmente diversa rispetto a quella per il quale l'imputato era stato processato.
I motivi sono fondati.
All'imputato è stato infatti contestato il reato di cui al D.Lgs. 4 agosto 1989, n. 345, art. 5 perché, in qualità di legale rappresentante della "La Grotta s.n.c.", aveva ammesso al lavoro presso il proprio esercizio il minore di anni quindici IS ND quale operaio generico mentre nel corso del giudizio il Tribunale ha ritenuto trattarsi di adolescente di età superiore agli anni quindici che all'epoca dell'assunzione non aveva conseguito la licenza media.
Trattasi quindi di modifica dell'imputazione per essere stato ritenuto dal giudicante sussistente un fatto diverso e del tutto eterogeneo rispetto a quello originariamente contestato e che quindi richiedeva una diversa difesa.
Trova quindi applicazione l'art. 516 c.p.p., comma 1 secondo cui "se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l'imputazione e procede ala relativa contestazione".
Come ha precisato questa Corte, (v. per tutte Cass. pen. Sez. 5^ sent. 8 luglio 1999, n. 9957), "il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, - rispettivamente descritti e ritenuti, - non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono tra loro, non in rapporto di continenza, ma di eterogeneità. Pertanto, nel caso in cui il fatto diverso non venga contestato tramite la modifica della imputazione ai sensi degli artt. 516 e 520 c.p.p., si verifica nullità della sentenza per difetto di contestazione". In proposito questa Corte ha ancora precisato che "il pubblico ministero può procedere alla modifica dell'imputazione con contestazione suppletiva in dibattimento anche prima che si sia dato inizio all'istruzione ed utilizzando gli elementi di fatto emersi in precedenza, ma il mutamento dell'imputazione non può causare un pregiudizio per le garanzie dell'imputato al quale deve dunque riconoscersi la facoltà di proporre la questione di competenza" (v. Cass. Pen. sez. 6^ sent. 30 novembre 2006, n. 40249). Vanno quindi accolti i primi tre motivi di ricorso ed assorbiti in essi il quarto motivo, con il quale il ricorrente deduce che la motivazione della sentenza impugnata era comunque erronea in merito al fatto diverso, che non era previsto dalla legge come reato ed in ordine al quale non vi era la prova della sua commissione con riferimento al disposto contenuto nel D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, citato art. 112, non essendo stata consentita sul punto adeguata difesa, e il quinto motivo, con il quale il ricorrente deduce che la pena inflitta era comunque eccessiva con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.. Va quindi annullata, senza rinvio, la sentenza impugnata e deve ordinarsi la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Ragusa per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata ed ordina trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica di Ragusa.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2007