Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2016, n. 13049
CASS
Sentenza 3 marzo 2016

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La decisione con la quale il tribunale del riesame rigetta l'istanza di differimento della data dell'udienza, presentata ai sensi dell'art. 309 comma nono bis cod. proc. pen., non è impugnabile, fatta eccezione per le ipotesi in cui la stessa sia nulla per carenza assoluta di motivazione ovvero presenti una motivazione solo apparente. (In motivazione la Corte di cassazione ha precisato che il giustificato motivo di differimento dell'udienza connesso all'esigenza difensiva di esaminare il materiale probatorio non può essere circoscritto al deposito di nuovo materiale indiziario).

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  • 1Riesame cautelare: niente rinvio su istanza del difensore e nessun diritto automatico alla copia telematica degli atti (Cass. Pen. n. 41511/2025)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3 gennaio 2026

    Nel procedimento di riesame delle misure cautelari, il diritto di difesa è garantito dalla piena facoltà di esame degli atti, ma non si estende automaticamente al rilascio di copie in forma telematica. Né il difensore può chiedere il differimento dell'udienza, questa facoltà spetta esclusivamente all'indagato o imputato. È questo il perimetro tracciato dalla Corte di Cassazione (sez. I, sent. n. 41511/2025), che ha rigettato il ricorso proposto contro l'ordinanza del Tribunale di Milano – sezione riesame – confermativa della custodia cautelare in carcere per tentato omicidio aggravato. Il caso La difesa aveva eccepito la violazione del diritto di difesa sotto due profili: il mancato …

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  • 2Quando la decisione con cui il Tribunale del riesame rigetta l'istanza di differimento della data dell'udienza, presentata ai sensi dell'art. 309, comma 9 bis, cod.…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 maggio 2021

    (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 309, c. 9-bis) Il fatto Il Tribunale del riesame di Catanzaro – adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. – aveva confermato un'ordinanza del Tribunale di Castrovillari di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato per il reato di cui all'art. 75 D.Lgs. n. 159 del 2011, per avere trasgredito alle prescrizioni impartitegli con un decreto di aggravamento della misura di prevenzione emesso dal Tribunale di Cosenza. Per tali trasgressioni, il prevenuto era stato arrestato in flagranza perché trovato fuori dalla propria abitazione senza giustificazione e senza averne dato preventivo avviso …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2016, n. 13049
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13049
Data del deposito : 3 marzo 2016

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