Sentenza 26 ottobre 2004
Massime • 1
Per la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta mediante esposizione o riconoscimento di passività insussistenti, di cui all'art. 216, comma primo, n. 1 legge fall. è richiesta la presenza del dolo specifico, rappresentato dallo scopo di recare pregiudizio ai creditori. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza degli estremi del reato di cui all'art. 216, comma primo, n. 1 legge fall. nell'applicazione di coefficienti di ammortamento superiori a quelli fiscalmente ammessi, a prescindere dal rilievo che tale condotta costituisce illecito fiscale; tale comportamento, infatti, si traduce nell'esposizione di costi fittizi che incidono sul risultato d'esercizio e dunque nell'esposizione di passività non reali, in pregiudizio dell'interesse dei creditori).
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 8 ottobre 2015, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 30 maggio 2012 con la quale il Tribunale di Trani aveva dichiarato Stella S. e Antonio F. responsabili - la prima quale amministratore, il secondo quale amministratore di fatto di Eurociocco s.r.l., dichiarata fallita il 21 dicembre 2006 - dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto alcuni beni della società (un software, due PC, un fax, due stampanti, un modem, un motocompressore, una bilancia elettronica e dei condizionatori), e di bancarotta fraudolenta documentale, per avere tenuto - in particolare, dopo il 31 agosto 2006 - le …
Leggi di più… - 2. La distrazione di beni minimi richiede la prova del concreto pericolo per i creditori (Cass. Pen. n. 38396/17)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la sottrazione di beni aziendali integra la fattispecie solo se il giudice accerti e motivi in modo puntuale la concreta idoneità della condotta a porre in pericolo la garanzia dei creditori, valutando l'effettivo depauperamento patrimoniale in rapporto alla consistenza dell'impresa e la riconoscibilità del dolo generico, inteso come consapevolezza della pericolosità dell'atto distrattivo; in difetto di tale verifica, la motivazione è viziata e la sentenza deve essere annullata. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 18 settembre 2017
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 8 ottobre 2015, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 30 maggio 2012 con la quale il Tribunale di Trani aveva dichiarato Stella S. e Antonio F. responsabili - la prima quale amministratore, il secondo quale amministratore di fatto di Eurociocco s.r.l., dichiarata fallita il 21 dicembre 2006 - dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto alcuni beni della società (un software, due PC, un fax, due stampanti, un modem, un motocompressore, una bilancia elettronica e dei condizionatori), e di bancarotta fraudolenta documentale, per avere tenuto - in particolare, dopo il 31 agosto 2006 - le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2004, n. 45431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45431 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 26/10/2004
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1575
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 032524/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI TR RA AO C/;
2) NO US N. IL 11/10/1943;
avverso SENTENZA del 16/04/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PANZANI LUCIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. Enrico Delehaye che ha concluso per l'annullamento con rinvio relativamente al ricorso del P.G..
Con sentenza 16 aprile 2003 la Corte d'appello di Palermo in riforma della sentenza 23 novembre 2001 del Tribunale di Palermo assolveva ZI PP dal reato di bancarotta fraudolenta documentale perché il fatto non costituisce reato. Al ZI era contestato, nella qualità di amministratore unico della s.r.l. Edilegno, dichiarata fallita dal Tribunale di Palermo il 19 maggio 1995, di aver tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo da recar pregiudizio ai creditori e da impedire alla curatela la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, in particolare procedendo non correttamente all'ammortamento dei beni materiali, calcolato con coefficienti superiori a quelli previsti dalla legge, in tal modo determinando l'inattendibilità dei libri dei cespiti e la non corrispondenza al vero dei valori iscritti a bilancio. Hanno proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo e la curatela del Fallimento Edilegno, costituito parte civile. Il P.G. con unico motivo lamenta violazione di legge. La sentenza impugnata ha assolto il ZI perché il fatto non costituisce reato, osservando che difettava il dolo specifico richiesto dalla legge. Tuttavia al ZI era stata contestata la fattispecie prevista dalla seconda ipotesi considerata dall'art. 216, comma 1, n. 2 l.fall. in rapporto alla quale sarebbe sufficiente il dolo generico. Inoltre, osserva il P.G., nella specie la Corte di merito ha ritenuto di poter ricondurre la condotta contestata al ZI all'ipotesi dell'esposizione di passività insussistenti per quale è richiesto il dolo specifico. In tal modo, tuttavia, la Corte ha violato il principio di correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza. La curatela deduce con il primo motivo nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. in riferimento agli artt. 591 lett. c e 581 stesso codice.
Tenuto conto del principio della specificità dei motivi d'impugnazione, la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità dell'appello proposto dal ZI avverso la sentenza di primo grado perché non vi sarebbe stata nell'atto d'appello alcuna esplicita censura e volontà di impugnare il capo di sentenza relativo alla condanna per bancarotta fraudolenta documentale.
Con il secondo motivo la curatela rinnova le censure svolte dal P.G. nel suo ricorso. La Corte di merito ha ritenuto insussistente la prova del dolo specifico, mentre era questione di dolo generico trattandosi della seconda ipotesi di cui al n. 2 del primo comma dell'art. 216 l.fall. ne' la Corte avrebbe potuto riqualificare il fatto sotto la previsione dell'ipotesi dell'esposizione di passività insussistenti. Con il terzo ed ultimo motivo la curatela lamenta violazione di legge nonché difetto ed illogicità di motivazione perché il fatto contestato avrebbe dovuto essere sussunto nella previsione della bancarotta documentale semplice ex art. 217, comma 2, l.fall., sì che la sentenza impugnata avrebbe dovuto confermare la condanna del ZI al risarcimento del danno a favore della curatela.
Il ricorso del P.G. ed il secondo motivo di ricorso della parte civile vanno esaminati congiuntamente, avendo lo stesso oggetto. Essi non sono fondati. Va premesso che nel caso di specie la condotta contestata al ZI è consistita nell'aver inserito nel registro dei beni ammortizzabili un calcolo non corretto delle quote di ammortamento dei beni materiali, applicando un coefficiente fiscale pieno, anziché dimezzato al 50% come previsto, per il primo anno d'utilizzo dei beni stessi, dalle tabelle approvate dal Ministero delle Finanze richiamate dall'art. 67 T.U.I.R. 917/86. Al ZI è stato contestato che da tale condotta è derivata l'inattendibilità del libro dei cespiti ammortizzabili, libro fiscalmente obbligatorio, e la non corrispondenza al vero dei valori di bilancio. La sussistenza dell'elemento oggettivo del reato non è oggetto della pronuncia di questa Corte, perché i motivi di ricorso investono soltanto l'elemento soggettivo. Tanto premesso, va osservato che l'ipotesi considerata nella seconda parte del n. 2 del primo comma dell'art. 216 l.fall., vale a dire la tenuta delle scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, rappresenta una norma di chiusura rispetto alle altre ipotesi di bancarotta documentale considerate dalla prima parte della norma incriminatrice. Per la sussistenza del reato è necessario che la ricostruzione della situazione patrimoniale dell'impresa sia resa impossibile o anche soltanto difficile. In dottrina è stato affermato che esula dalla bancarotta fraudolenta documentale l'esposizione o il riconoscimento di passività insussistenti, sanzionata dal n. 1 del primo comma dell'art. 216 l.fall. perché tali passività insussistenti determinano una diminuzione fittizia del patrimonio del fallito, mentre i falsi nelle scritture - materiali od ideologici - tendono esclusivamente ad impedire l'esatta ricostruzione della situazione patrimoniale dell'impresa. L'interesse tutelato in tale ultima ipotesi va identificato nella c.d. ostensibilità ai creditori del patrimonio del debitore, mentre nel caso dell'esposizione di passività insussistenti la diminuzione fittizia del patrimonio del fallito incide sulla garanzia patrimoniale dei creditori, con conseguente danno diretto.
Rientra tra i poteri del giudice il procedere ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, ferma l'identità tra fatto oggetto di contestazione e fatto ritenuto in sentenza. Nel caso in esame correttamente la Corte d'appello ha ricondotto il fatto contestato all'ipotesi dell'esposizione di passività insussistenti considerata dal n. 1 del primo comma dell'art. 216 l.fall.. Va infatti osservato che, come emerge dalla sentenza impugnata, l'applicazione di coefficienti d'ammortamento superiori a quelli fiscalmente ammessi, a prescindere dal rilievo che tale condotta costituisce illecito fiscale, ma non determina automaticamente l'illegittimità del bilancio sotto il profilo del rispetto dei canoni civilistici dettati dagli artt. 2424 e ss. c.c., si traduce nell'esposizione di costi fittizi che incidono sul risultato d'esercizio e dunque nell'esposizione di passività non reali. Tale circostanza è stata tenuta presente dalla Corte d'appello, che, ferma restando la contestazione mossa al ZI, ha correttamente ricondotto il fatto sotto la previsione del n. 1 del primo comma dell'art. 216 l.fall., ipotesi per la quale la giurisprudenza ritiene necessario il dolo specifico rappresentato dallo scopo di recare pregiudizio ai creditori (sez. 5^, 12.1.1972, n. 71, Boriotti, rv. 119764; sez. 5^, 26.1.1973, n. 542, D'Alessio, rv. 123015). Venendo ora ai restanti motivi di ricorso dedotti dalla parte civile, va osservato che il primo motivo non è fondato. Dall'esame dei motivi d'appello del ZI risulta infatti che questi nella seconda parte dell'atto d'appello, pur facendo riferimento al capo B) d'imputazione che riguardava la contestazione di bancarotta semplice e pur concludendo per l'assoluzione dal reato di cui all'art. 217 l.fall., in realtà ha trattato il problema della responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo A) per cui oggi è ricorso contestando la sussistenza dell'elemento soggettivo ed affermando che il suo intendimento era esclusivamente finalizzato alla riduzione dell'imponibile fiscale. Correttamente pertanto la Corte di merito ha preso in esame l'appello pervenendo al proscioglimento dell'imputato perché il fatto non costituisce reato. Va infine osservato, con riguardo al terzo motivo, che nella specie non può configurarsi, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte civile, il reato di bancarotta semplice documentale vuoi perché l'art. 217, comma 2, l.fall. si riferisce ai libri ed alle altre scritture contabili prescritte dalla legge, tra le quali non rientra un libro contabile fiscalmente obbligatorio qual è il libro dei cespiti ammortizzabili ne' risulta dalla sentenza impugnata che tale libro fosse reso necessario dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa, così come previsto dall'art. 2214, comma 2, c.c., vuoi perché nella specie trattasi di falso ideologico che, mentre rientra nell'ambito della condotta sanzionata in tema di bancarotta fraudolenta documentale (sez. 5^, 3 aprile 1992, n. 3951, rv. 189812), non è considerato dal legislatore per quanto concerne la corrispondente ipotesi di bancarotta semplice.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna la parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2004