Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 2461
CASS
Sentenza 20 febbraio 2001

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L'elemento distintivo tra la domanda riconvenzionale (la quale rientra nel divieto dello "jus novorum" sancito dall'art. 345 cod. proc. civ.) e l'eccezione riconvenzionale (la quale può essere, invece, proposta per la prima volta in grado di appello) consiste nel fatto che con quest'ultima vengono avanzate richieste che, pur rimanendo nell'ambito della difesa, ampliano il tema della controversia, senza tuttavia tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, opponendo al diritto fatto valere dall'attore un diritto idoneo a paralizzarlo, in tutto o in parte.

La riunione in un unico procedimento di più procedimenti pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario è insindacabile in sede di legittimità, ancorché disposta fuori dei casi previsti dall'art. 274 cod. proc. civ., norma che disciplina non una fase dell'iter formativo della decisione, ma solo l'ordine del procedimento, sicché la sua violazione non determina nullità della sentenza.

Le norme che regolano la compensazione, ivi compresa quella concernente il divieto di rilevarla di ufficio, riguardano la ipotesi della compensazione in senso tecnico, la quale postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di credito, ma non si applicano allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto ovvero da rapporti accessori, in assenza quindi di autonomia. In questo caso il calcolo delle somme a credito o a debito può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede d'accertamento della fondatezza della domanda, restando inapplicabili le regole processuali dettate per la rilevabilità della compensazione, proprio perché non si tratta di tale istituto.

Nel caso in cui per la sussistenza di un litisconsorzio necessario, la corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., l'impugnazione del ricorrente è inammissibile ove al litisconsorte pretermesso sia stato notificato, a tal fine, anziché una copia integrale del ricorso, un atto contenente soltanto una parte (o un riassunto del medesimo), ciò risolvendosi nel mancato assolvimento dell'onere di integrazione, attesa la necessità che al litisconsorte pretermesso sia riservato, anche ai fini dell'eventuale esercizio del suo diritto di difesa, un trattamento del tutto paritetico rispetto agli altri litisconsorti (nel caso di specie l'inammissibilità è stata dichiarata perché il ricorso era privo dell'esposizione sommaria dei fatti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 2461
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2461
    Data del deposito : 20 febbraio 2001

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