Sentenza 20 febbraio 2001
Massime • 4
L'elemento distintivo tra la domanda riconvenzionale (la quale rientra nel divieto dello "jus novorum" sancito dall'art. 345 cod. proc. civ.) e l'eccezione riconvenzionale (la quale può essere, invece, proposta per la prima volta in grado di appello) consiste nel fatto che con quest'ultima vengono avanzate richieste che, pur rimanendo nell'ambito della difesa, ampliano il tema della controversia, senza tuttavia tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, opponendo al diritto fatto valere dall'attore un diritto idoneo a paralizzarlo, in tutto o in parte.
La riunione in un unico procedimento di più procedimenti pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario è insindacabile in sede di legittimità, ancorché disposta fuori dei casi previsti dall'art. 274 cod. proc. civ., norma che disciplina non una fase dell'iter formativo della decisione, ma solo l'ordine del procedimento, sicché la sua violazione non determina nullità della sentenza.
Le norme che regolano la compensazione, ivi compresa quella concernente il divieto di rilevarla di ufficio, riguardano la ipotesi della compensazione in senso tecnico, la quale postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di credito, ma non si applicano allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto ovvero da rapporti accessori, in assenza quindi di autonomia. In questo caso il calcolo delle somme a credito o a debito può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede d'accertamento della fondatezza della domanda, restando inapplicabili le regole processuali dettate per la rilevabilità della compensazione, proprio perché non si tratta di tale istituto.
Nel caso in cui per la sussistenza di un litisconsorzio necessario, la corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., l'impugnazione del ricorrente è inammissibile ove al litisconsorte pretermesso sia stato notificato, a tal fine, anziché una copia integrale del ricorso, un atto contenente soltanto una parte (o un riassunto del medesimo), ciò risolvendosi nel mancato assolvimento dell'onere di integrazione, attesa la necessità che al litisconsorte pretermesso sia riservato, anche ai fini dell'eventuale esercizio del suo diritto di difesa, un trattamento del tutto paritetico rispetto agli altri litisconsorti (nel caso di specie l'inammissibilità è stata dichiarata perché il ricorso era privo dell'esposizione sommaria dei fatti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 2461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2461 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI ELIO LONGO - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
US VI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell'avvocato IGNAZIO ABRIGNANI, difeso dagli avvocati MARIO BRUNO, SALVATORE SANGIORGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OR OI, US AR, NO NZ, RD AR, TI NA ASSIC SPA, SAI SOC ASSIC IND NQ IMP DESIGNATA FGVS, CHIARAMONTE BORDONARO CARLO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 01378/98 proposto da:
OR OI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato GUIDO POTTINO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato LUIGI SCIARRINO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
US VI;
- intimato -
e sul 3^ ricorso n^ 02152/98 proposto da:
US VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell'avvocato IGNAZIO ABRIGNANI, difeso dall'avvocato MARIO BRUNO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
OR OI, US AR;
- intimati -
avverso la sentenza n. 957/96 della Corte d'Appello di PALERMO, emessa il 12/07/96 e depositata il 15/11/96 (R.G. 1098/90);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Salvatore SANGIORGI (anche per delega dell'Avv. M. BRUNO);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso n. 1378/98 e la perdita di efficacia del ricorso incidentale n. 2152/98;
per l'accoglimento del XVI motivo del ricorso principale US n. 579/98 ed il rigetto nel resto.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato l'1.10.1979, IE NC chiedeva al Presidente del Tribunale di Palermo autorizzarsi il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del proprio genitore NC NC sino alla concorrenza di L. 206.041.141, deducendo di essere creditore, quanto a L. 105 milioni, oltre interessi, della fruttificazione di un fondo agricolo di sua proprietà, che dal padre era stata percepita, senza rendere il conto, e, per il resto, dell'ulteriore somma di L. 79.833.970, oltre interessi, dovutagli per titoli diversi.
Quindi il sequestrante conveniva in giudizio, per la convalida del sequestro ottenuto e per il merito, NC NC. Il giudizio veniva interrotto per decesso del convenuto e veniva riassunto da ZO KO (vedova di seconde nozze), quale erede testamentaria del convenuto, con ricorso notificato anche a MA NC, fratello dell'attore ed erede del de cuius. Il Tribunale con sentenza del 10.2.1989, condannò MA NC e la KO al pagamento in favore dell'attore della somma di 105 milioni, oltre rivalutazione ed interessi da ciascuna maturazione annuale, nonché al pagamento di L. 26.560.932, oltre interessi. Contro questa sentenza proponeva appello la KO, nonché appello incidentale il NC IE.
Con citazione notificata il 2.7.1979 IE NC, assumendo che il 2.7.1977, mentre era alla guida di una auto sulla quale era trasportato il proprietario HI ON, sulla S.S. Agrigento - Palermo, veniva in collisione con un autocarro condotto da IO TO, di proprietà di VI NO, per colpa esclusiva dell'autista, che ingombrava con il mezzo la sede stradale, in assenza delle prescritte segnalazioni luminose, ed assumendo che a seguito di detto incidente aveva riportato lesioni personali, conveniva in giudizio lo TO, il NO e la compagnia Latina Renana assicurazioni s.p.a., per il risarcimento dei danni. Nel giudizio interveniva anche il trasportato HI ON, che aveva subito danni alla persona nell'incidente e che chiamava in giudizio anche la SAI, quale impresa designata del fondo di garanzia, in quanto l'interveniente assumeva che all'incidente aveva concorso anche altro automezzo rimasto sconosciuto.
IL Tribunale condannava, con sentenza del 23.3.1990, i convenuti in solido al pagamento nei confronti dell'attore della somma di 34.057.000 e nei confronti del HI della somma di 9.246.000, rigettando la domanda di quest'ultimo nei confronti della SAI. Avverso questa sentenza proponevano appello il NC IE ed il HI.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza depositata il 15.11.1996, ordinava la riunione dei procedimentì e determinava in L. 360 milioni la somma complessivamente dovuta dalla KO alla data della decisione, compensando parzialmente le spese del giudizio. Quanto all'altro procedimento, e con riferimento al NC, elevava la somma dovuta a L. 67.857.500 alla data dell'8.10.1990, di cui, detratta la parte pagata dall'assicuratore, residuavano L. 33.800.000, a cui andavano aggiunti rivalutazione ed interessi. Elevava, altresì, le somme dovute al HI.
Condannava il NC al pagamento delle spese processuali sostenute dalla SAI.
La Corte riteneva di dover disporre la riunione dei due procedimenti "nella prospettiva di una comune utilizzazione degli elementi valutativi tale da consentire la liquidazione unitaria delle poste risarcitorie".
Quanto al procedimento nei confronti della KO riteneva la corte di appello di dover condividere la decisione dei primi giudici in merito alla continuità di gestione da parte di NC NC del fondo Raia da lui donato al figlio IE, ma che detta gestione era terminata prima della fine dell'annata agraria del 1979 e precisamente al termine dell'annata agraria 1975. Riteneva la Corte sulla base della consulenza tecnica di liquidare il credito per fruttificazione del fondo in L. 41.192.851 sino al 1975 e di rivalutarlo, alla data della consulenza in L. 474.000.000, trattandosi di debito di valore, perché non determinato ne' determinabile nel suo ammontare iniziale e perché finalizzato a reintegrare il creditore del valore di scambio del bene-denaro. Riteneva la corte di dover ulteriormente rivalutare detta somma fino alla data della sentenza.
Riconosceva fondata la corte la pretesa per L. 2.144.075, quale indennità di espropriazione di una parte del fondo, nonché per L. 10.350.000, per versamenti effettuati sul conto corrente del padre, nonché altri crediti minori, per un totale complessivo di L. 21.227.000, mentre riteneva non provato un assunto credito per L. 19.057.116, di cui faceva cenno una missiva del 2.8.79, attribuita al de cuius, ma firmata solo da tale "Ciccio".
Compensata parzialmente detta somma con crediti ereditari della KO per complessive L. 4.344.229, residuava un credito dell'appellato pari a L. 16.933.000, su cui era dovuto il maggior danno da svalutazione, oltre quello coperto dagli interessi, dando luogo alla soma complessiva di L. 87 milioni.
La corte, quindi, riconosceva, quanto alla somma relativa alla fruttificazione rivalutata in L. 474.000.000, l'ulteriore somma di L. 159 milioni, a titolo di interessi e danno da indebitamento bancario, successivo al 1975, mentre escludeva un danno ulteriore, rispetto a quello da svalutazione, per i crediti aventi natura pecuniaria fin dall'inizio, ritenendo, in definitiva, che il debito del de cuius era pari a L. 720 milioni (L. 474 milioni, per fruttificazioni rivalutate, + 159 milioni, per interessi e danni da indebitamento, + 87 milioni, per debito pecuniario rivalutato).
Tenuto conto che la KO era erede per la metà, la corte di merito riteneva che la stessa dovesse corrispondere la somma di L. 360 milioni, oltre gli interessi legali decorrenti dalla formazione del titolo esecutivo.
Quanto all'altro procedimento civile riunito, riteneva la Corte che lo TO lasciò l'autocarro in sosta sul margine destro della strada circa cento metri prima della zona di lavori in corso sull'altra corsia, senza azionare le luci di posizione, in ora notturna, e che l'abbattimento del segnale di pericolo apposto non costituiva esimente, ricadendo il relativo rischio sul conducente del veicolo;
che, tuttavia, doveva ritenersi un concorso di colpa del NC (30%) per non avere moderato la velocità nell'approssimarsi al luogo dei lavori in corso, regolarmente segnalati. Riteneva la corte, tenendo conto criticamente dei risultati di due consulenze tecniche, esperite nei due gradi, che l'invalidità temporanea totale fosse pari a gg. 67, mentre quella parziale fosse pari a gg. 90, con un grado di limitazione, pari al 75%. Riteneva la corte che il danno estetico (nella misura del 3%) era ricompreso nel danno biologico, fissato nel 15%, senza che su quest'ultimo vi fosse impugnazione. Quanto alla liquidazione dei danni, per l'invalidità temporanea, la liquidazione veniva elevata del 25%, pari all'aumento del grado di invalidità. Quanto all'invalidità permanente, tenuto conto che essa era pari solo al 12% (in quanto il 3% a titolo di danno estetico non comportava riduzione di produzione del reddito di imprenditore agricolo), considerato questo reddito pari a L. 12 milioni annuo ai sensi dell'art. 4 l. n. 38/1977, tenuto conto che non aveva l'attore presentato le dichiarazioni dei redditi, la corte liquidava per tale voce L. 14.500.000 ed aumentava, a 8 milioni la liquidazione del danno morale. Rigettava la richiesta di risarcimento per la somma di L. 6 milioni, che l'attore assumeva corrisposta in favore di EN Di ID, perché curasse l'azienda durante il suo periodo di ricovero in ospedale, in quanto non sufficientemente provata. Per quanto riguardava il danno da indebitamento bancario, la corte osservava che esso poteva essere valutato solo come danno da ritardato adempimento della prestazione pecuniaria e non come conseguenza di una serie causale autonoma rispetto alle altre. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione IE NC, articolato in sedici motivi, ed ha anche presentato memoria.
Ha proposto ricorso anche KO ZO, articolato in quattro motivi. A quest'ultimo ricorso resiste con controricorso il NC, proponendo anche ricorso incidentale, articolato in nove motivi. Questa corte, con ordinanza del 2.1.2.1999, ha ordinato, quanto al ricorso della KO ed a quello incidentale del NC, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di NC MA. Il contraddittorio è stato integrato solo dal ricorrente incidentale. Il ricorrente AN IE ha presentato note di udienza. Motivi della decisione
1.1. I ricorsi sono già stati riuniti, a norma dell'art. 335 c.p.c., con ordinanza di questa Corte del 2.12.1999. Va preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso della KO, a norma dell'art. 331, c. 2, c.p.c., non avendo la ricorrente provveduto all'integrazione del contraddittorio, disposta da questa Corte.
Nè può ritenersi che una valida integrazione del contraddittorio sia stata effettuata, quanto al ricorso della KO, dal NC IE, come parte più diligente, con l'atto di integrazione del contraddittorio, da lui notificato a MA NC il 19.1.2000. È vero, infatti, che in detto atto sono indicati anche i motivi del ricorso della KO oltre che i motivi del ricorso incidentale. Sennonché detto atto è privo dell'esposizione sommaria dei fatti, nè la stessa è desumibile dalla parte motiva. Poiché detto requisito è richiesto a pena di inammissibilità del ricorso(art. 366, n. 3 c.p.c.) e del ricorso incidentale (art. 371, n. 3 c.p.c. -
Cass. S.U. 13.2.1998,n. 1513), l'integrazione del contraddittorio, così effettuata, non è valida.
Infatti, nel caso in cui per la sussistenza di un litisconsorzio necessario, la Corte di Cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., l'impugnazione del ricorrente è inammissibile, ove al litisconsorte pretermesso sia stato notificato a tal fine, anzicché una copia integrale del ricorso, un atto contenente soltanto un parte o un riassunto) dello stesso, ciò risolvendosi nel mancato assolvimento dell'onere di integrazione, attesa la necessità che al litisconsorte pretermesso sia riservato, anche ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di difesa, un trattamento del tutto paritetico rispetto agli altri litisconsorti (Cass. 23.7.1985,n. 4314, con riferimento all'ipotesi in cui l'atto di integrazione conteneva solo un riassunto del ricorso).
1.2. Quanto al ricorso incidentale del NC IE, a parte i suddetti profili di inammissibilità dello stesso per la mancanza di una valida integrazione del contraddittorio, in ogni caso esso va dichiarato privo di efficacia, a norma dell'art. 334, c. 2, c.p.c.. Infatti detto ricorso incidentale costituisce un'impugnazione incidentale tardiva, poiché la sentenza impugnata era stata depositata e non notificata), in data 15 novembre 1996, mentre il ricorso incidentale in questione è stato notificato in data 23.1.1998, con la conseguenza che l'inammissibilità del ricorso principale della KO, comporta la perdita di efficacia del ricorso incidentale.
2. con il primo motivo di ricorso principale, comune alle due cause riunite, il ricorrente NC lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 274 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c.. Ritiene il ricorrente che nella fattispecie non sussistevano motivi di connessione e che la riunione andava disposta allorché i due giudizi fossero stati ancora pendenti in istruttoria, o, in ogni caso, prima che la causa fosse posta in decisione, stante la necessità che le parti vengano sentite, come prevede l'art. 274 c.c.. Secondo il ricorrente la sentenza è viziata per aver fatto riferimento nella decisione di ciascuna delle vertenze ad elementi probatorì raccolti nell'altra.
Con il secondo motivo di ricorso, (relativo alla causa KO) il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 274, 359, 101, 210, 211 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la corte di merito provveduto alla riunione dei giudizi in sede di decisione, senza rispettare il contraddittorio, sentendo le parti, ed utilizzando elementi probatori raccolti in altro giudizio. Stabilire se e chi avesse la conduzione del fondo non è oggetto del primo giudizio.
3.1. I predetti due motivi essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati e vanno rigettati.
osserva preliminarmente questa Corte che la riunione in un unico procedimento di più procedimenti pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario è insindacabile in sede di legittimità, ancorché disposta fuori dei casi previsti dall'art. 274 c.p.c., norma che disciplina non una fase dell'iter formativo della decisione, ma solo l'ordine del procedimento, sicché la sua violazione non determina nullità della sentenza (Cass. S.U. 27.5.1994,n. 5210; Cass. 16.7.1991,n. 7855). La riunione dei procedimenti può essere effettuata, a norma dell'art. 274 c.p.c., anche in sede di decisione, relativamente a più cause connesse che siano state rimesse a sentenza separatamente (Cass. 28.1.1978,n. 430). Ne consegue che il provvedimento di riunione in questione, avendo carattere ordinatorio e non essendo produttivo, in sè considerato, di effetti sulla decisione, non può essere sindacabile in Cassazione, neppure sotto il profilo della mancata audizione delle parti, proprio perché in sede di impugnazione possono essere fatte valere solo quelle violazioni che si riflettano sulla decisione (art. 159, 1 c., c.p.c.).
3.2. Sennonché la riunione di più cause per ragioni di mera opportunità non implica la fusione degli elementi di giudizio e delle prove acquisite all'una o all'altra delle cause riunite, ciascuna di esse mantenendo la propria individuale autonomia, onde le prove acquisite nell'una non possono essere utilizzate nelle altre, esonerando così alcune parti del relativo onere probatorio e violando altresì il principio del contraddittorio, che deve presiedere anche alla raccolta delle prove (Cass. 28.1.1978,n. 430;
Cass. 15.6.1985,n. 3602). La mancata fusione degli elementi di giudizio e delle prove acquisite all'una o all'altra delle cause riunite comporta che ciascuna causa deve essere decisa in base alle prove in essa proposte, ancorché possano essere comuni, oltre i principi di diritto applicati, anche i criteri di valutazione delle stesse (Cass. 19.1.1979,n. 402). Ne consegue che sussiste la nullità della sentenza relativa ad un giudizio riunito ex art. 274 c.p.c. nella parte in cui la decisione si fonda su prova raccolta in altro giudizio, riunito al primo, ma solo in quella parte, non trattandosi di nullità che investe quelle decisioni che si fondino autonomamente su prove raccolte nel giudizio proprio.
3.3. Per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, nonché per il principio di specificità dei motivi di impugnazione, il ricorrente deve specificamente indicare quali siano le prove che, raccolte in un procedimento, siano state utilizzate dal giudice per decidere altra causa riunita, non essendo tenuta la Corte di legittimità ad individuare, con l'esame degli atti processuali, il procedimento da cui proviene la prova utilizzata per la decisione su un singolo punto.
Almeno in questi primi due motivi del ricorso, il NC non indica quali siano le prove che, raccolte in un procedimento, siano state utilizzate per la decisione dell'altro ( sotto questo profilo fa solo un rinvio al XII motivo, del quale si parlerà successivamente). Ne consegue il rigetto dei primi due motivi del NC.
4. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell'art. 345 c.p.c., in relazione agli artt. 360 n. 3 e 4 c.p.c., nonché
l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Assume il ricorrente che la domanda della KO, introdotta solo in grado di appello, e tendente a vedere riconosciuta la quota ereditaria, non può essere ritenuta ammissibile in grado di appello, costituendo una domanda riconvenzionale;
e che in ogni caso si doveva tener conto che esso ricorrente aveva accettato l'eredità del de cuius con il beneficio di inventario.
5. il detto motivo è infondato e va rigettato.
L'elemento distintivo tra la domanda riconvenzionale (la quale rientra nel divieto dello ius novorum sancito dall'art. 345 c.p.c.) e l'eccezione riconvenzionale (la quale può essere invece, proposta per la prima volta in grado di appello, secondo la previgente formulazione della norma in vigore fino al 30.4.1995), consiste nel fatto che con quest'ultima vengono avanzate richieste che, pur rimanendo nell'ambito della difesa, ampliano il tema della controversia, senza tuttavia tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, opponendo al diritto fatto valere dall'attore un diritto idoneo a paralizzarlo, in tutto o in parte (Cass. 26.8.1997,n. 8007). Nella fattispecie, la KO, invocando la propria qualità di erede, non ha proposto una domanda nuova in appello, come sostenuto dal ricorrente, ma ha solo invocato il principio, sancito dagli artt. 752 e 754 c.c. secondo il quale debiti e pesi ereditari ipso iure dividuntur, per cui ognuno degli eredi risponde solo in proporzione della propria quota.
Correttamente la corte di appello ha rilevato che detta limitazione del debito ereditario, in proporzione della quota ereditaria, non è impedita dal fatto che l'attore avesse accettato l'eredità con beneficio di inventario, sia perché in fatto egli non ha provato detta forma di accettazione (Cass. n. 2442/1987), sia perché l'eventuale accettazione beneficiata non avrebbe avuto comunque riflesso nella questione in esame, consistente nel diritto della KO alla riduzione pro-quota del debito ereditario.
6. Con il quarto motivo del ricorso principale il NC lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 2702, 2707, 2727, 2729, 2697, 1363 c.c., nonché dell'art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto della controversia ed il travisamento di fatti. Assume il ricorrente che il giudice nel valutare i documenti ha travisato i fatti con l'errata individuazione delle parti, in particolare con riferimento alla nota del 2.8.1979; che quanto esposto viene confermato dalle prove testimoniali raccolte. Secondo il ricorrente è rimasto accertato, in modo inconfutabile che indipendentemente dalla gestione del fondo, NC NC ha incassato redditi, frutti, e mandati di pagamento della pubblica amministrazione relativi al fondo e che egli attore non ha mai fondato la sua domanda esclusivamente sulla gestione o meno del fondo ma ha chiesto la circostanziata restituzione delle somme erogate per pagamenti effettuati in favore del proprio genitore e per quanto lo stesso, così come risultante dagli atti di causa, ha incassato per il fondo di proprietà del figlio.
7.1. Il motivo è infondato e va rigettato.
Va, anzitutto, rilevato che l'interpretazione della domanda rientra nei compiti del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità, se correttamente motivata (Cass. 2.7.1981,n. 4303;
Cass. 26.5.1995,n. 5829). Nella fattispecie il giudice di merito ha ritenuto che la domanda dell'attore mirasse a conseguire sia i frutti che NC NC aveva percepito dalla gestione del fondo in questione, sia anche gli altri redditi o somme percepite in relazione a detto fondo, tant'è che ha liquidato due distinte categorie di debiti ( i primi di valore ed i secondi di valuta).
In ogni caso, non è sufficiente che il ricorrente censuri genericamente l'interpretazione della domanda effettuata dal giudice di merito, prospettandone in sostituzione una diversa, dovendo, invece, lo stesso indicare quali siano gli elementi contenuti nella domanda, ed atti ad individuare il petitum sostanziale secondo la sua prospettazione, pretermessi dal giudice di merito o interpretati con motivazione mancante o contraddittoria.
7.2. Quanto alla censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. nonché quella di erronea interpretazione delle risultanze probatorie va osservato che essa non ha consistenza.
L'art. 116, lo c. c.p.c. consacra il principio generale del libero convincimento del giudice, per cui lo stesso deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. La norma in questione sancisce la fine del sistema fondato sulla predeterminazione legale dell'efficacia della prova, conservando solo specifiche ipotesi di fattispecie di prova legale, e la formula del "prudente apprezzamento" allude alla ragionevole discrezionalità del giudice nella valutazione della prova che va compiuta tramite l'impiego di massime di esperienze. Nella fattispecie il ricorrente non lamenta ne' che il giudice abbia attribuito valore predeterminato legalmente ad alcune prove, invece di liberalmente apprezzarle, ne' il contrario, e cioè che abbia apprezzato liberamente fattispecie che invece integravano gli estremi di prova legale.
Ne consegue che non sussiste la lamentata violazione dell'art. 116. La doglianza, invece, che il giudice abbia fatto un cattivo uso del suo "prudente apprezzamento" nella valutazione della prova si risolve in una doglianza sulla motivazione della sentenza, che può trovare ingresso in sede di legittimità solo nei limiti in cui è ammissibile il sindacato da parte della cassazione sulla motivazione della sentenza.
A tal fine va osservato che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata(Cass. 6 settembre 1995, n. 9384). Pertanto i vizi di contraddittoria ed insufficiente motivazione in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non sussistono se la valutazione delle prove è eseguita in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché proprio a norma dell'art. 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti. Nè il giudice incorre nel vizio di motivazione se non motiva dettagliatamente sul contenuto dei documenti e di alcune deposizioni testimoniali, quando l'irrilevanza di tali risultanze di desume, per implicito, dagli argomenti addotti a sostegno della decisione. Ne consegue che le censure mosse dal ricorrente, in merito alla valutazione del materiale probatorio, peraltro prive di specificità, si risolvono in una generica doglianza con cui si prospetta una diversa lettura delle risultanze processuali.
7.3. Quanto alla censura di travisamento dei fatti, con particolare riguardo. alla nota del 2.8.1979, la stessa è inammissibile. Osserva, infatti, questa Corte che il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poiché, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo,, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395,n.4, c.p.c. (Cass. 15.5.1997,n. 4310; Cass.
2.5.1996.n. 4018).
8. Con il quinto motivo del ricorso il NC lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 1241, 1242, 1243 c.c., 99,112, 116, 329, 346 c.p.c. in relazione agli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Secondo il ricorrente la corte di appello ha ammesso in compensazione asseriti crediti della parte convenuta, quantificandoli in L. 4.344.229, senza alcuna domanda o prova.
Ritiene il ricorrente che, non essendo stata proposta la domanda di compensazione in primo grado, ciò precludeva al giudice di appello ogni possibilità di effettuare la compensazione, per l'effetto devolutivo dell'appello e della presunzione di acquiescenza a norma dell'art. 329 c.p.c.. 9. Il suddetto motivo di ricorso è infondato e va rigettato. È vero, in linea di principio, che l'eccezione di compensazione ha carattere di eccezione in senso stretto e non è rilevabile di ufficio dal giudice, per l'espresso divieto posto dall'art. 1242 1 c., c.c., (Cass. 14.7.1997,n. 6391).
Sennonché la compensazione in senso proprio presuppone l'autonomia dei due crediti, con la conseguenza che le norme che regolano la compensazione, ivi compresa quella di rilevarla d'ufficio, riguarda l'ipotesi della compensazione in senso tecnico, ma non si applica allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto ovvero da rapporti accessori, in assenza, quindi, di autonomia, come appunto nella fattispecie in esame. In questo caso il calcolo delle somme a credito o a debito può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda, restando inapplicabili le regole processuali dettate per la rilevabilità della compensazione, proprio perché non si tratta di tale istituto (Cass. 30.5.1983,n. 3732; Cass. 23.1.1996,n. 479). Ciò comporta che, se non è ancora passato in giudicato il capo della sentenza relativo all'accertamento contabile, in mancanza di una specifica statuizione autonoma sulle poste attive e su quelle passive, stante l'unicità del rapporto di dare ed avere, non può essersi formato il giudicato per acquiescenza, come sostiene il ricorrente sulle sole voci passive, per mancata impugnazione delle stesse.
10. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1224, 1226 c.c., 99. 112, 113, 114, 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n 3 e 5 c.p.c., nonché il vizio di motivazione su un punto decisivo ed il travisamento di fatti.
Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, pur riconoscendo un maggior danno risarcibile, sulle somme dovutegli ha ritenuto di valutarlo, nonostante la prova documentale e testimoniale dell'entità di tale danno, non in base ai tassi di interesse praticati dalle banche, per effetto del suo indebitamento bancario documentato, ma in base ad un tasso orientativo non giustificato, determinato in via equitativa.
11.1. Il predetto motivo del ricorso principale è infondato e va rigettato.
Ritiene questa Corte che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi fissati dalle S.U. con sentenza del 17.2.1995,n. 1712. Il danno del creditore da ritardo nell'ottenimento dell'equivalente è inquadrato dalla giurisprudenza e dalla dottrina maggioritaria nel debito di valore categoria creata per contrapporla al debito di valuta (denaro), e consiste in un'obbligazione il cui oggetto originario è costituito da beni o utilità diversi dal denaro, successivamente in questo convertiti come equivalenti. Le Sezioni Unite hanno ribadito la risarcibilità di due tipi di danno nelle obbligazioni di valore: il valore del bene perduto o dovuto (danno emergente), ed il corrispettivo del mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene predetto (lucro cessante), che, pertanto, pur se confluibili in una valutazione unitaria e complessa, non per ciò possono essere soddisfatti con la sola rivalutazione, che ha solo la funzione di conservare inalterato il valore del bene perduto o dovuto.
Il risarcimento del mancato guadagno, che il creditore provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della somma, può anche essere effettuato con la tecnica degli interessi. Sennonché detti interessi vanno riferiti ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obbiettive e soggettive del caso, anche mediante criteri presuntivi ed equitativi. In siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, a in base ad un indice medio. Quindi gli interessi (cosiddetti compensativi) costituiscono una tecnica liquidatoria del danno da ritardo.
11.2. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi.
Infatti, dopo aver rivalutato la somma ritenuta corrispondente ai frutti del fondo, ha calcolato il danno da ritardo, con riferimento non al tasso degli interessi legali (se non per il primo periodo in cui ha ritenuto che l'appellante non svolgesse attività di impresa), ma a tassi diversificati, in relazione ai tassi bancari, benché più bassi rispetto agli stessi.
Inquadrata la questione degli interessi nei debiti di valore come una possibile tecnica liquidatoria del danno da ritardo, diventa poi una questione di merito stabilire quale sia il tasso di interesse che copra detto danno, e, come tale, è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivata.
La sentenza impugnata, con motivazione esente da censure in questa sede di legittimità, ha ritenuto di non dover adottare i tassi dell'indebitamento bancario indicati dall'attore, sia perché ha ritenuto che il ricorso al prestito agrario con istituti di credito poteva ricondursi ad una precisa scelta nella gestione dell'impresa e non ad un comportamento obbligato dalla mancata corresponsione delle somme dovute per equivalente;
sia perché detti interessi bancari erano calcolati sulla somma nella sua espressione monetaria dell'epoca, mentre gli interessi compensativi liquidati dalla sentenza impugnata sono calcolati sulla somma rivalutata, e quindi già scontano, attraverso la quota che cade sulla somma rivalutata, parte degli interessi bancari pagati. Trattasi di una motivazione attinente all'accertamento in fatto del maggior danno da ritardo, insindacabile in questa sede di legittimità, non risultando un vizio motivazionale nei ristretti limiti in cui è rilevabile in sede di sindacato di legittimità.
12.1 Con il settimo motivo del ricorso principale il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ed in particolare degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., nonché il vizio motivazionale. Assume il ricorrente che la corte di appello ha provveduto alla compensazione parziale delle spese processuali, pur non esistendo una reciproca soccombenza.
Il motivo è infondato e va rigettato.
11.2. In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Pertanto esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 29.1.1990,n. 531; Cass. 6.9.1994, n. 7663). 13. Passando ad esaminare i motivi di ricorso del NC, relativi alla decisione sulla causa proposta nei confronti di NO, TO e Latina Assicurazioni per responsabilità civile da circolazione di veicoli, va osservato che il ricorrente con l'ottavo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché l'insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Assume il ricorrente che erroneamente la corte di appello ha ritenuto sussistere il concorso di colpa di esso ricorrente, mentre la responsabilità del sinistro era da ascriversì a colpa esclusiva dello TO, in quanto egli procedeva a velocità moderata, come era possibile desumere da una serie di elementi indiziari traibili dai danni riportati dall'auto e dalla deposizione di un teste alla guida di altra autovettura., mentre la sentenza impugnata avrebbe fondato tutta la propria ricostruzione dei fatti sul solo fatto delle conseguenze dell'urto.
14. Il motivo è infondato e va rigettato.
Va, a tal fine, osservato che in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici o tecnici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c. (Cass. 9.10.1998,n. 10021). Pertanto, tenuto conto dei ristretti limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza di merito, di cui si è detto sopra, ritiene questa corte che la sentenza impugnata sia immune da vizi motivazionali nell'aver ritenuto sussistere il concorso di colpa del NC nella misura del 30%, per non aver tenuto una velocità moderata, pur in presenza di segnali relativi a lavori in corso, valutando ciò sulla base degli effetti dell'urto, tanto più se si tiene conto che l'altro veicolo era fermo. Le censure sul punto del ricorrente si risolvono in una diversa lettura delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede. 15.1. Con il nono motivo di ricorso il ricorrente lamenta la contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per essersi questa limitata (a fronte della consulenza espletata in appello che aveva ritenuto che per i successivi 90 giorni alla dismissione dall'ospedale, permaneva un'invalidità temporanea totale, cui seguivano altri 90 giorni di invalidità temporanea) ad aumentare per i primi 90 giorni, successivi all'invalidità temporanea totale di giorni 67, la percentuale di invalidità dal 50% al 75%.
15.2. Con il decimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché la violazione dell'art. 115, c. 2, c.p.c., ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c..
Censura il ricorrente l'impugnata sentenza poiché, dopo aver disposto in appello una seconda consulenza, non si era attenuta ai risultati della stessa, che aveva riconosciuto un danno da invalidità permanente pari al 30% lasciando il danno estetico all'equitativo apprezzamento della corte.
Ritiene il ricorrente che la corte ha confermato i risultati della prima consulenza alla stregua di una serie di considerazioni mai esplicitate dal primo consulente, ritenendo di poter fare applicazioni di tabelle orientative in materia medico-legale. 16.1. I motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati e vanno rigettati.
Va, anzitutto, osservato che le valutazioni espresse dal c.t.u. non hanno efficacia vincolante per il giudice, che può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti logicamente e congruamente motivata, dovendo indicare, in particolare gli elementi di cui si avvalso per ritenere erronei gli elementi su cui il consulente si è basato (Cass. 14.1.1999,n. 333). Qualora nel corso del giudizio siano stati nominati, in tempi successivi, due consulenti di ufficio le cui conclusioni siano difformi, il giudice di appello può seguire il parere dell'uno o dell'altro o anche discostarsi da entrambi, purché dia adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l'indicazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti (Cass. 8.6.1996, n. 5345). 16.2. Nella fattispecie con motivazione adeguata la .sentenza impugnata ha ritenuto di dover mantenere ferma la durata dell'invalidità temporanea totale e parziale, indicata dal primo consulente tecnico, ma ha ritenuto che le diverse valutazioni effettuate dal c.t.u. di secondo grado erano tali da comportare solo un aumento della percentuale di detta invalidità parziale temporanea.
Quanto all'invalidità permanente, il giudice di appello ha dettagliatamente individuato il grado della stessa facendo riferimento a tabelle orientative in uso in materia medico-legali, pur confermando postumi pari al 15%, come accertato dal primo consulente, anche se ha ritenuto che il 3% fosse da ascrivere al danno estetico.
Trattasi di una valutazione in fatto, rientrante nei poteri-doveri del giudice di merito, incensurabile in cassazione se adeguatamente motivata, come nella fattispecie.
17. Con l'undicesimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Assume il ricorrente che, pur avendo egli affermato, quanto al reddito giornaliero su cui calcolare il risarcimento del danno da invalidità temporanea che il reddito mensile di L. 850.000 andava diviso per 26 giornate e non per 30, la corte di appello aveva confermato la decisione del primo giudice con motivazione contraddittoria.
Con il dodicesimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della sentenza, nonché la violazione degli artt. 115, c. 20 e 274 c.p.c., in relazione agli artt. 360 n. 5 e 3 c.p.c. .
Ritiene il ricorrente che il tribunale aveva liquidato il danno da invalidità permanente nella sola somma di L. 5 milioni, per l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
che egli aveva impugnato tale statuizione solo in relazione al punto che non era stato valutato il reddito conseguente all'attività agricola, da lui provato documentalmente nella misura di L. 15.021.888; che, invece, la corte di appello, con motivazione contraddittoria ed erronea, aveva determinato in L. 12 milioni annui detto reddito agricolo, aveva determinato nel 12% la riduzione di quel reddito e quindi in percentuale inferiore al 15% dell'invalidità permanente. Dall'importo conseguente di L. 19.500.000 aveva detratto la somma di L. 5 milioni che il tribunale aveva riconosciuto come danno conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, sul quale punto non vi era stata impugnazione.
Riteneva, altresì, il ricorrente che il reddito agrario nella misura di L. 12 milioni annui era stato determinato dal giudice di appello, con riferimento ad una consulenza resa nel giudizio riunito nei confronti della KO, di cui non si poteva tener conto in quest'altro giudizio.
18.1. I motivi, essendo strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente.
Essi sono infondati e vanno rigettati.
Va, anzitutto, affermato che l'accertamento del reddito del soggetto danneggiato, ai fini della liquidazione del danno da invalidità temporanea o permanente costituisce un accertamento in fatto, che rientra nei poteri del giudice di merito, insindacabile in cassazione, se adeguatamente motivato.
Quanto al reddito relativo all'invalidità temporanea, nella fattispecie, con motivazione immune da censure, nei ristretti limiti in cui è rilevabile il vizio di motivazione in sede di sindacato di legittimità, la corte di merito ha rilevato che correttamente era stato ritenuto il carattere mensile della retribuzione di L. 850 per lavoro dipendente e che lo stesso non andasse diviso per 26 giornate lavorative, tenuto conto del carattere medio di detta retribuzione. 18.2. Quanto al reddito annuo ai fini della liquidazione del danno da invalidità permanente, osserva preliminarmente questa corte che in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale la norma di cui all'art. 4 del d.l. n. 587/1976, secondo cui il reddito che occorre considerare agli effetti del risarcimento del danno non può comunque essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, si applica .soltanto nell'ipotesi dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore e non anche nel rapporto tra danneggiato e danneggiante, che è indipendente dal contratto assicurativo.
Conseguentemente nel rapporto tra il responsabile ed il danneggiato, il danno futuro, collegato all'invalidità permanente, va liquidato in via equitativa, a norma degli artt. 2056 e 1226 c.c., essendo fondato su situazioni future ed ipotetiche, conoscibili soltanto come probabili o possibili.
Peraltro, anche nell'ambito di tale valutazione equitativa, il giudice può assumere come criterio di orientamento quello del triplo della pensione sociale di cui alla disposizione indicata (Cass. 18.5.1999.n. 4801). Nella fattispecie la sentenza impugnata ha dichiarato espressamente che, quanto all'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, il danno veniva liquidato applicando il criterio indicato dall'art. 4 del d lgs. n. 857/1976 e che detto criterio veniva adottato, come criterio equitativo, nella liquidazione del danno nei confronti del responsabile.
La stessa sentenza ha rilevato che il leso non ha prodotto le dichiarazioni dei redditi agli uffici finanziari.
Ne consegue che il reddito di 12 milioni annui, ai fini dell'attività di imprenditore agricolo, non è stato calcolato sulla base di un reddito effettivo di lavoro, ma sulla base di un reddito calcolato con il criterio di cui al citato art. 4, espressamente richiamato.
18.3. L'art. 4 d. lgs 857/1976 nel fare riferimento ai fini della determinazione del danno da invalidità temporanea o permanente, nell'ipotesi di redditi di lavoro, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dell'ultimo triennio anteriore al sinistro, non esclude che al medesimo fine, possano essere presi in considerazione anche redditi non dichiarati;
la prova contraria che, ai sensi del secondo comma dell'art. 4 cit., il danneggiato è ammesso a fornire avverso le risultanze delle dichiarazioni fiscali, non deve necessariamente riguardare la significatività del criterio di cui al primo comma ai fini della determinazione della capacità di guadagno, ma può anche investire la veridicità delle dichiarazioni fiscali, sia nel senso dell'eventuale esposizione di redditi in misura inferiore, sia nel senso dell'individuazione di redditi del tutto non dichiarati.
18.4. Non può seguirsi la tesi sostenuta da parte della giurisprudenza di merito, secondo cui, per poter dare ingresso a dette prove sul reddito, è pur sempre necessario che vi sia stata una dichiarazione degli stessi agli uffici fiscali. Se detta dichiarazione manca, o non è stata prodotta, si è fuori dall'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo in questione, e si ricade nell'ipotesi di cui al terzo comma, e cioè del calcolo figurativo di questo reddito in relazione al triplo della pensione sociale.
La tesi non può essere accolta, in quanto si fonda su un presupposto che nel testo legislativo manca: cioè il principio della tassatività della prova a mezzo delle denunzie fiscali. Inoltre il legislatore ha voluto privilegiare le risultanze fiscali, senza farle assurgere a mezzo legale di prova e senza istituire alcuna decadenza dai diritti nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile.
La presunzione juris tantum, attribuita alla documentazione fiscale, non esonera l'assicuratore dall'obbligo indennitario nei confronti del danneggiato, il quale può essere ammesso a fornire la prova contraria alle risultanze delle dichiarazione dei redditi, nel caso in cui abbia presentato la dichiarazione incompleta o infedele, ovvero nel caso in cui non abbia presentato la dichiarazione, nonostante ne avesse l'obbligo (Cass. civ. 3.2.1991, n. 1094). 18.5. Ne consegue che, nella disciplina dell'art. 4, sono possibili tre ipotesi: a) se il danneggiato non ha provato di svolgere attività lavorativa ne' ha esibito le denunzie fiscali sui redditi, la liquidazione del danno da inabilità permanente dovrà avere come base il triplo della pensione sociale (c.30, art. 4); b) se il danneggiato ha provato di svolgere attività di lavoro, ma non ha esibito le denunzie fiscali, il risarcimento del danno da invalidità permanente essere calcolato sulla base del reddito dimostrato (salva la segnalazione del giudice all'ufficio delle imposte in caso di notevole divario tra reddito denunziato - pari a zero - e quello accertato); c) se il danneggiato ha dimostrato di svolgere attività lavorativa, ma non l'ammontare del reddito ricavato, il danno da invalidità permanente va liquidato con il criterio del triplo della pensione sociale.
18.6. Nella fattispecie, in assenza della produzione di dette dichiarazioni fiscali, la sentenza impugnata (richiamandosi all'art. 4 cit.) ha valutato in 12 milioni annui il reddito dell'attore, attuale ricorrente.
Questi non assume, che detto reddito non sia pari al triplo della pensione sociale, ma solo che il reddito effettivo dall'attività di imprenditore agricolo, era pari ad oltre L. 15 milioni, come risulterebbe da documenti esibiti e non valutati dalla corte di merito.
Sennonché, per censurare in sede di legittimità il mancato esame di un documento da parte del giudice di merito, è necessario che esso presenti, sul piano astratto, il requisito della decisività, che va valutato dalla stessa Corte di legittimità.
Poiché la Cassazione non può provvedere all'esame degli incarti processuali e nel contempo il ricorso deve presentare il requisito dell'autosufficienza, deve risultare dallo stesso ricorso il contenuto di detto documento, al fine di permettere alla corte di apprezzarne la decisività.
Nella fattispecie il ricorrente fa solo riferimento al fatto che egli aveva documentalmente provato detto reddito da attività di imprenditore agricolo.
18.7. Infondata è anche la censura che il giudice di appello avrebbe determinato detto reddito agricolo sulla base di una consulenza effettuata nell'altro giudizio (riportandosi quindi al motivo di censura illustrato nel primo motivo).
Infatti detto reddito in L. 12 milioni annui non costituisce, nella motivazione della sentenza e contrariamente all'assunto del ricorrente, il reddito da attività di imprenditore agricolo, ma il reddito determinato a norma dell'art. 4 d. lgs n. 856/1976, e quindi sulla base del triplo della pensione sociale.
La sentenza impugnata si limita testualmente ad affermare che Il tale somma è tra l'altro (e tanto viene precisato per mero scrupolo) superiore al reddito agrario annuo del fondo RAIA accertato dal ctu, nello stesso periodo di riferimento, nel procedimento riunito". In altri termini il giudice di appello non si è avvalso, per la determinazione del reddito, di prova raccolta in procedimento riunito (il che ne determinerebbe la nullità), ma gli elementi probatori emersi nell'altra causa sono stati utilizzati esclusivamente per rafforzare il convincimento già formato in base ad elementi esclusivamente propri di questo giudizio. Ed in questi limitati termini ciò è corretto (Cass. 15.6.1985, n. 3602). 18.8. Quanto alla censura secondo cui la sentenza impugnata violando i principi del giudicato, avrebbe eliminato la somma di L. cinquemilioni, già concessa dalla sentenza di primo grado a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente per cessazione del rapporto di lavoro subordinato, va osservato che essa è infondata.
Infatti anzitutto nell'ambito dello stesso giudizio il giudicato parziale è configurabile solo in relazione a quei capi della sentenza che non siano stati specificamente impugnati e che si basino su presupposti di fatto e di diritto, completamente autonomi rispetto alle statuizioni impugnate. Esso non può, perciò, configurarsi relativamente ai quei capi che, seppure non impugnati, sono strettamente collegati o dipendenti da quelli sui quali verte l'impugnazione (Cass. 26.2.1993,n. 1494). Ne consegue che, avendo il ricorrente impugnato il capo della sentenza relativo al risarcimento del danno da invalidità permanente, non si era formato un giudicato sullo stesso limitatamente all somma di L. cinquemilioni, riconosciuta dal tribunale.
In ogni caso la sentenza impugnata non ha eliminato detta somma, come ritenuto dal ricorrente, ma fissato il reddito annuo in L. 12 milioni annui, a norma dell'art. 4 citato, e ritenuto che il danno dovesse essere liquidato in complessive L. 19.500.000, ha correttamente ritenuto che esso non andava ad aggiungersi alla somma di L.. cinque milioni, liquidata dal tribunale per tale voce, ma che, ferma quest'ultima, il danno liquidato in sede di appello andava decurtato di L. cinque milioni, poiché questi erano già stati riconosciuti dal tribunale a titolo di danno da invalidità permanente. In altri termini il giudice di appello ha ritenuto che nella somma liquidata andassero compresi anche i 5 milioni di lire, fissati dal tribunale. 19. Infondato è anche il tredicesimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2043 c.c. e 232 Cost., nonché il vizio motivazionale della sentenza, per non aver valutato autonomamente il danno estetico e per aver decurtato lo stesso, valutato nel 3%, ai fini del danno patrimoniale.
20. Osserva questa Corte che il danno estetico costituisce un aspetto, o componente, del danno biologico, e pertanto di esso il giudice deve tener conto solo nella liquidazione del danno biologico. Detto danno estetico, in relazione alla particolare attività svolta dalla persona offesa, puo costituire anche fonte di danno patrimoniale (danno - conseguenza), ma in questo caso è necessario che la persona danneggiata alleghi e dimostri che la perduta integrità estetica abbia anche causato oltre al danno estetico come componente del danno biologico (danno - evento) anche una riduzione del reddito.
La corte di appello correttamente ha ritenuto che il ridotto danno estetico nella misura del 3% non poteva aver comportato alcuna riduzione di guadagno dell'attore, che svolgeva attività di imprenditore agricolo.
21. Infondato è anche il quattordicesimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché la violazione dell'art. 115 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Secondo il ricorrente erroneamente la corte di merito ha escluso tra le componenti del danno l'esborso di L. 6 milioni effettuato dal NC a favore di EN Di ID, durante la sua degenza, per essersi occupato della conduzione di alcuni fondi rustici, assumendo che con contraddittoria motivazione la corte aveva affermato la non credibilità del teste.
22.1. Il motivo è infondato e va rigettato.
Anzitutto il giudice di appello richiama la motivazione di rigetto del primo giudice che si fondava sul rilievo che non era provato il nesso di causalità tra il sinistro e l'esborso, nel senso che non era provato che detta attività fu necessitata dal sinistro e che quindi si era verificata per la prima volta in tale occasione, che non è oggetto di specifica impugnazione.
A detta motivazione di rigetto la corte di merito ne aggiunge un'altra, fondata appunto sull'inattendibilità del teste, attesa l'eccessività dell'esborso, considerato che i terreni erano estesi solo circa ettari 21 e che parte di tali terreni era coltivata da mezzadri a seminativo, che, secondo le normali tecniche, è soggetto a rotazione nel tipo di coltivazione.
22.2. Va, anzitutto, rilevato che, quando la statuizione impugnata sia fondata su più ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali sia giuridicamente e logicamente idonea a sorreggere la pronuncia, l'omessa censura di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto d'interesse, il motivo di ricorso per cassazione relativo alle altre, in quanto la sua eventuale fondatezza non potrebbe mai condurre all'annullamento della sentenza, essendo divenuta definitiva la motivazione autonoma non impugnata. (Cass. - civ., sez. lav., 9 dicembre 1994, n. 10555).
Stante nella fattispecie la duplicità della motivazione, ciò già sarebbe sufficiente per il non accoglimento del motivo di ricorso. 22.3. In ogni caso, la valutazione delle risultanze della prova testimoniale ed il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri - come la scelta fra le varie risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione - involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, e non censurabili in cassazione se adeguatamente motivati (Cass. 12.3.1996, n. 2008). Nella fattispecie la suddetta motivazione, adottata dalla corte di merito in merito all'inattendibilità del teste, è immune da vizio motivazionale, rilevabile in questa sede di legittimità. 23. Con il quindicesimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 c.c., in relazione all'art. 360n. 3 c.p.c.. Il ricorrente censura la sentenza impugnata in quanto, pur avendo indicato tra le componenti del danno da risarcire quello derivante da un abnorme indebitamento bancario conseguenza diretta del sinistro, il giudice era incorso nell'errore di ritenere detto indebitamento come semplice conseguenza del ritardo nel pagamento e che non fosse, invece, da inquadrare in un'autonoma serie causale, con conseguente esclusione della risarcibilità sotto il profilo che detto danno da ritardo aveva trovato il suo ristoro con il conseguimento sulle somme oggetto della condanna.
Ritiene, invece, il ricorrente di aver dimostrato che aveva contratto una scopertura bancaria di L. 15 milioni, successivamente all'incidente; che aveva subito una drastica riduzione dei suoi redditi nel periodo della degenza;
che aveva dovuto effettuare una serie di esborsi per cure, viaggi, assistenza, e che quindi era evidente la diretta connessione causale tra indebitamento e sinistro. 24.1. Il motivo è infondato e va rigettato.
Infatti, a parte la dibattuta questione se la norma di cui all'art. 1223 c.c. regoli il nesso di causalità giuridica, mentre il nesso di causalità materiale sia regolato esclusivamente dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., con conseguente distinzione tra causalità di fatto (contenuta nella struttura dell'illecito ed avente come referenti le predette norme penali) e causalità giuridica (contenuta nella struttura della valutazione del danno, di cui agli artt. 2056- 1223 c.c.), sta di fatto che per giurisprudenza pacifica il criterio in base al quale sono risarcibili i danni conseguiti dal fatto illecito (o dall'inadempimento in tema di responsabilità contrattuale), deve intendersi, ai fini della sussistenza del nesso di causalità, in modo da comprendere nel risarcimento i danni indiretti e mediati, che si presentino come effetto normale, secondo il principio della c.d. regolarità causale (Cass. 6.3.1997,n. 2009;
Cass. 10.11.1993,n. 11087; Cass. 11.1.1989, n. 65; Cass. 18.7.1987, n. 6325; Cass. 20.5.1986,n. 3353; Cass. 16.6.1984,n. 3609). Pertanto un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cd. teoria della condicio sine qua non): ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante non appaiono del tutto inverosimili (cd. teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, la quale in realtà, come è stato esattamente osservato, oltre che una teoria causale, è anche una teoria dell'imputazione del danno).
24.2. Sennonché nella fattispecie la sentenza impugnata non contesta i suddetti principi di diritto, che anzi riafferma, ma rileva solo che nella fattispecie "il pregiudizio da esposizione bancaria si pone come effetto dell'evento lesivo accertabile esclusivamente nell'ambito delle conseguenze del ritardato adempimento della prestazione, piuttosto che di una serie causale autonoma rispetto a tale specifica posta".
Rileva altresì la corte di merito che la richiesta del danno da indebitamento bancario "esorbita dai limiti di cui all'art. 1223 c.c., ove il danneggiato abbia avuto diversamente risarcito l'intero pregiudizio conseguente al ritardato pagamento".
In altri termini, la sentenza impugnata nella fattispecie ritiene che il nesso causale esista non tra il fatto illecito e l'indebitamento bancario, ma solo tra il ritardato pagamento e detto indebitamento e che nella fattispecie l'attore è stato risarcito dell'intero pregiudizio conseguente a detto ritardato pagamento, essendo stato calcolato detto danno da ritardo, con la tecnica degli interessi legali, sull'intera somma rivalutata e non secondo i principi di cui alla sentenza delle S.U. n. 1712/1995 (senza che sul punto fosse stata proposta impugnazione incidentale), per cui l'attore ha percepito una somma superiore a quella che avrebbe percepito nel caso in cui si fossero applicati i principi di detta sentenza. Trattasi quindi, di una motivazione in fatto relativa all'inesistenza del nesso causale tra fatto illecito ed indebitamento bancario, ed all'accertamento che gli interessi effettivamente corrisposti coprono il danno da ritardo.
Sennonché nessun esame della congruità di detta motivazione può effettuare questa Corte, in quanto, il motivo in questione è stato proposto solo quale vizio di violazione di legge, a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c.. 25. Con il sedicesimo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 91 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. Ritiene il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata l'ha condannato al pagamento delle spese giudiziarie sostenute nel grado dalla SAI, quale designata dal Fondo di garanzia, la quale, essendo stata citata in primo grado dal HI ON (che era stato condannato al pagamento delle spese di quel grado per il rigetto della sua domanda contro la SAI) era stata da esso ricorrente citata in appello, solo al fine di assicurare l'integrità del contraddittorio. Non avendo proposto alcuna domanda nei confronti della SAI, ritiene il ricorrente che non ricorra un'ipotesi di soccombenza, che può fondare la condanna alle spese. 26.1. Il motivo è fondato e va accolto.
Va, anzitutto, rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, nella fattispecie non si verteva in ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti della SAI. Infatti il giudizio proposto dal NC nei confronti del NO e della Latina Renana Assicurazioni per responsabilità civile da circolazione di autoveicoli costituiva una causa scindibile rispetto al giudizio proposto dal HI nei confronti della SAI, quale impresa designata del Fondo di garanzia per le vittime della strada, non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio sostanziale ne' processuale.
Ne consegue che, avendo il NC impugnato la sentenza in questione nei confronti dei soggetti da lui convenuti, non ricorreva la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti della SAI, a norma dell'art. 331 c.p.c.. Tuttavia, avendo il NC impugnato la sentenza, non notificata, prima del decorso del termine di cui all'art. 327, c. 1, c.p.c., l'impugnazione andava notificata anche alle altre parti delle cause scindibili, a norma dell'art. 332 c.p.c.. 26.2. Occorre premettere che la notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle contro le quali essa è stata proposta, nel caso previsto dall'art. 332 c.p.c., non ha la stessa natura di quella prevista dal precedente art. 331, relativo all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, poiché mentre in quest'ultimo caso trattasi di vocatio in ius diretta ad integrare il contraddittorio, nell'ipotesi di cause scindibili essa costituisce soltanto una litis denuntiatio allo scopo di rendere edotti tutti coloro che hanno partecipato al precedente giudizio che, ove intendano proporre impugnazione - qualora questa non sia già preclusa o esclusa dovranno farlo unicamente in quel processo instaurato con l'impugnazione principale;
pertanto in questo secondo caso, chi riceva la notificazione non diviene, per ciò solo, parte del giudizio di impugnazione, e se il notificante intenda impugnare la sentenza anche contro di lui, deve chiamarlo in giudizio, proponendo formale impugnazione ( Cass. 23 dicembre 1988, n. 7045). Solo in questo caso la parte della causa scindibile diviene parte nel processo, ovvero nel caso che la stessa intervenga nel processo, a seguito della provocatio ad agendum, proponendo una propria impugnazione di carattere incidentale autonomo.
26.3. In mancanza di tali impugnazioni, la sola notifica dell'impugnazione effettuata nei confronti di una parte di causa scindibile rispetto a quella nella quale è stata emessa la decisione impugnata, non costituendo una vocatio in lus, non espone chi la effettua all'onere eventuale delle spese giudiziali e non attribuisce di per sè la veste di parte all'intimato (Cass. n. 1767/1976). Infatti, in mancanza di una delle suddette impugnazioni e decorsi i termini per impugnare, la statuizione emessa nei confronti della parte che ha ricevuto la notifica dell'impugnazione ai sensi dell'art. 332 c.p.c. passa in giudicato, ne' il giudice dell'impugnazione può emettere alcuna statuizione nei suoi confronti.
26.4. La conseguenza è che, mentre l'integrazione del contraddittorio in cause scindibilì a norma dell'art. 331 c.p.c., comporta che il criterio della soccombenza opera anche al fine di individuare chi debba sopportare le spese affrontate dal terzo, chiamato in causa per integrare il contraddittorio, anche se nei suoi confronti non sia stata proposta alcuna domanda (Cass. 19.5.1980, n. 3289), nel caso in cui la notifica sia stata effettuata solo ai fini dell'art. 332 c.p.c., ove contro la detta parte non sia stata proposta impugnazione ovvero dalla stessa non sia stata proposta un'impugnazione incidentale, non si pone un problema di spese processuali del giudizio, anche nel caso che essa erroneamente si sia costituita in giudizio, perché proprio la mancanza di una sua vocatio nel giudizio di impugnazione o la mancanza di una sua impugnazione incidentale (per quanto autonoma) ha impedito che sorgesse un giudizio di impugnazione e che, quindi, ci fosse una soccombenza.
26.5. Ne consegue che nella fattispecie la notifica dell'atto di appello da parte del NC alla SAI (vertendosi in cause scindibili e non avendo impugnato l'appellante la pronunzia e i confronti di quest'ultima) produceva esclusivamente gli effetti di cui all'art. 332 c.p.c., e cioè di mera denuntiatio, per cui in mancanza di impugnazione incidentale della SAI, la stessa non era parte nel giudizio di appello, sebbene erroneamente costituitasi, con la conseguenza che nessuna statuizione sulle spese poteva emettersi (va, a tal fine, rilevato che la condanna alle spese era stata emessa "d'ufficio", dalla corte di merito, come si rileva nella sentenza impugnata).
Ciò comporta che sul punto la sentenza impugnata va cassata senza rinvio (art. 382, c. 30, c.p.c.), non essendo mai stato instaurato un giudizio di appello, in cui era parte la SAI.
Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Pronunciando sui ricorsi riuniti, dichiara inammissibile il ricorso della KO e l'inefficacia del ricorso incidentale di NC IE. Accoglie il sedicesimo motivo del ricorso principale di NC IE;
rigetta nel resto.
Cassa senza rinvio l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto.
Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2001