Sentenza 23 luglio 1985
Massime • 1
Nel caso in cui per la sussistenza di un litisconsorzio necessario, la Corte di Cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., la impugnazione del ricorrente è inammissibile ove al litisconsorte pretermesso sia stato notificato, a tal fine, anziché una copia integrale del ricorso, un atto contenente soltanto un riassunto del medesimo, ciò risolvendosi nel mancato assolvimento dell'Onere di integrazione, attesa la necessità che al litisconsorte pretermesso sia riservato, anche ai fini dell'eventuale Esercizio del suo diritto di difesa, un trattamento del tutto paritetico rispetto agli altri litisconsorti. ( V 622/73, mass n 362718; ( V 53/68, mass n 330866).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/07/1985, n. 4314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4314 |
| Data del deposito : | 23 luglio 1985 |
Testo completo
Nel caso in cui per la sussistenza di un litisconsorzio necessario, la Corte di Cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., la impugnazione del ricorrente è inammissibile ove al litisconsorte pretermesso sia stato notificato, a tal fine, anziché una copia integrale del ricorso, un atto contenente soltanto un riassunto del medesimo, ciò risolvendosi nel mancato assolvimento dell'Onere di integrazione, attesa la necessità che al litisconsorte pretermesso sia riservato, anche ai fini dell'eventuale Esercizio del suo diritto di difesa, un trattamento del tutto paritetico rispetto agli altri litisconsorti. ( V 622/73, mass n 362718; ( V 53/68, mass n 330866).*